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La sentenza di torino prende in considerazione due aspetti: l'uso di farmaci leciti, cioè il cui uso è consentito in qualsiasi modo dai regolamenti, e l'uso di EPO, quest'ultimo previsto dalla perizia del romano d'onofrio.

Nel corso degli ultimi anni in Italia si sono svolti molti processi sul doping, come quello contro Marco Pantani o quello contro il prof. Ferrari.

In quest'ultimo processo il perito romano era perito di parte. E le motivazioni della sentenza del procedimento nei confronti del prof. Ferrari emessa dal Giudice Passarini di Bologna è molto importante, perché segna dei punti fermi che qualche altro giudice ha valicato.

Le motivazioni di questa sentenza sono disponibili on line al seguente indirizzo. Questa pagina viene riproposta al seguente indirizzo per facilitarne la consultazione.

Si esamineranno ora in dettaglio le motivazioni di questa sentenza.


E' Doping solo quello previsto dai Regolamenti Sportivi

 

L'intera inchiesta che vede coinvolta la Juventus è cominciata perchè un magistrato della procura di torino aveva deciso che l'utilizzo di sostanze il cui uso era consentito dai regolamenti e dalle leggi sportive era comunque da considerarsi doping.

Addirittura si è arrivati a sostenere l'esistenza del "cerebro-doping". Nella richiesta di rinvio a giudizio, così come è stata riportata da marco travaglio su repubblica, si indica una nuova forma di doping: il cerebro-doping. Il tutto era nato dal fatto che in alcuni casi ad alcuni giocatori erano stati somministrati dei farmaci che tra le tante azioni esplicate vi era quella tipica di blandi psicofarmaci. Da questo il pm, considerando che il medico sociale della Juventus era specializzato in Neurologia, giunse alla conclusione che i giocatori della Juventus fossero sottoposti ad una nuova forma di doping, il cerebro-doping per l'appunto. Questa particolare nuova forma di doping che alla procura di torino pensavano di aver scoperto consisteva nel somministrare ai calciatori psicofarmaci con l'intento di aumentarne l'aggressività, e da questa condizione di aumentata aggressività la Juventus avrebbe tratto vantaggio nelle partite.

Questo è solo un piccolo, ma significativo, esempio.

Si è molto favoleggiato sui 281 farmaci che sono stati rinvenuti nei locali della Juventus. Questo ha fatto credere, e si è fatto credere, che alla Juventus si praticasse il doping. In realtà la quasi totalità dei 281 farmaci sono farmaci normali (ad esempio tra di loro sono conteggiati ben 6 tipi diversi di aspirine) che chiunque ha in casa. La quasi totalità di questi 281 farmaci sono considerati leciti dalle leggi e dai regolamenti sportivi, questo significa che il loro utilizzo è consentito senza alcuna limitazione. La restante parte di farmaci è costituita da anestetici locali il cui uso è comunque consentito.

Ebbene, nonostante nessuno di questi 281 farmaci fosse considerato dopante dalle leggi e dai regolamenti sportivi alcuni magistrati della procura di torino hanno ritenuto che l'utilizzo di queste sostanze fosse comunque da considerare doping arrivando a sostenere tesi come quella del cerebro-doping. Questa tesi è addirittura stata considerata valida dal giudice casalbore che ha sostenuto come nonostante l'uso di queste sostanze fosse consentito senza limitazioni da parte delle leggi e dei regolamenti sportivi erano comunque da considerarsi doping.

A questo punto è fondamentale considerare quanto scritto dal Giudice Passarini di Bologna nel procedimento contro il Prof. Ferrari.

Scrive il Giudice Passarini: Con l' ulteriore ed ultima avvertenza che, proprio per salvaguardare ulteriormente il rigoroso rispetto del principio di tassatività dell’ illecito penale, per ancorare la valutazione del giudice ad un dato normativo e non lasciare pertanto ai singolo interprete una eccessiva discrezionalità nell’ individuare gli interventi farmacologici e le pratiche comunque definibili come dopanti, tali andranno considerate soltanto le sostanze e le pratiche vietate dai regolamenti sportivi.

Il Giudice Passarini sostiene quindi che gli interventi farmacologici e le pratiche definibili come dopanti sono da considerarsi solo quelle così definite dai regolamenti sportivi. Ovvero che i farmaci da considerare dopanti, ed il cui uso è da sanzionare, sono solo quelli esplicitamente presenti nella lista dei prodotti vietati redatta dal CONI.

Una considerazione Ovvia, infatti. Non ci si può affidare alle opinioni personali di questo o di quel giudice, ma ci si deve basare su leggi e regolamenti. Dopotutto si è in un'aula di giustizia e non in un bar dello sport.

Gli atleti e/o le società si comportano tenendo conto delle leggi e dei regolamenti sportivi, si fanno determinate cose perché sono consentite dai regolamenti e non se ne fanno altre perché sono vietate dai regolamenti. Non certo in base alle mutevoli opinioni personali di questo o di quel magistrato.

Un atleta se ha bisogno di assumere un farmaco (o il medico sportivo che debba somministrare il farmaco ad un atleta) prima di assumerlo verifica se il farmaco in questione sia presente o no nella lista dei prodotti vietati.
Se il farmaco è presente nella lista dei prodotti vietati, ed il suo uso è pertanto vietato l'atleta (o il medico sportivo) evita di assumerlo (o di somministrarlo) per non incorrere in una squalifica, se invece il suo uso non è vietato, ed è quindi consentito, l'atleta lo assume (il medico sportiva lo somministra) sicuro che questo non comporterà alcuna sanzione a suo carico in quanto ha rispettato il regolamento.

Invece può accadere che un magistrato decida che a sua opinione quel farmaco, benché considerato lecito dai regolamenti sia invece da considerare illecito e che pertanto l'atleta (il medico sportivo) ha compiuto una frode sportiva.
E magari può accadere che ad un altro atleta che ha assunto lo stesso farmaco, ma che ha la fortuna di risiedere in una città differente in cui c'è una magistrato secondo cui l'uso di quel farmaco è lecito, non rischi nulla.

è quindi fin troppo evidente che un magistrato nel valutare se questo o quel prodotto sia dopante deve valutare se questo è vietato o no dai regolamenti sportivi.

Se invece si affidasse ad una valutazione personale infischiadosene delle leggi e dei regolamenti si potrebbero creare delle "situazioni particolari", per così dire.
Ad esempio se un magistrato fosse un tifoso della squadra X e si trovasse a dover giudicare la squadra Y potrebbe decidere che l'uso di una sostanza benché consentito dalle leggi e dai regolamenti sia doping e condannare la società X, favorendo così la squadra per cui tifa. Oppure potrebbe succedere che sia tifoso della squadra che sta giudicando e potrebbe decidere che l'uso di una sostanza non consentita dai regolamenti non è doping ed assolvere la squadra per la quale fa il tifo. E i casi si potrebbero sprecare.
Ad esempio potrebbe succedere che un magistrato decida che l'uso di questa o di quella sostanza da parte della squadra X sia da considerarsi doping, mentre chiude in un cassetto della sua scrivania le carte riguardanti la squadra Y.

Invece applicando le leggi e i regolamenti sportivi si avrebbe una  relativa certezza di uniformità di giudizio. Non si avrebbe la certezza assoluta, ma una relativa certezza.

 


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Ultimo Aggiornamento: 01/06/2007 18:00

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