Sentenza 1.10.04
Depositata 27.12.04
N°2997197 R.G. notizie di
reato
N 2083/2001 R. G. dibattimento
TRIBUNALE
Dl BOLOGNA
IN COMPOSlZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott Maurizio
PASSARINI
all'udienza dibattimentale del
Con l'intervento dei P.M. Dott Lorenzo GESTRI
e con l'assistenza del cancelliere G. SABBATANI
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) FERRARI MICHELE nato a Ferrara il 26.3.53
residente ivi in Via Pomposa n. 286
3) MAINI ORLANDO nato a
Bologna il 17.12.58
residente in Bologna - Via Martin Luther King n. 30
4) ROSSIGNOLI LUCIANO nato a Isola della Scala
(VR) il18.06.51 residente ivi in Via De Gasperi n. 6
Sentenza N° 1718 del 1°-X-04
Sentenza depositata in cancelleria il 27-XII-04
Il Cancelliere(01) Massimo MASCAGNI
IMPUTATI
In Bologna e Ferrara fino all’agosto 1998.
In Bologna e Ferrara, da epoca imprecisata fino all’agosto 1998
B3) FERRARI MICHELE
Reato p.p. dagli artt. 6, co. 1, 23, co. 2, D. Leg.vo 29.5.1991 nr. 178,
perché, in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, importava
dall’estero le specialità medicinali denominate (FERRLECIT”, “THIOCTACID”,
“OZOTHIN” e “ANDRACTIM”.
B4) Reato p.p. dagli arti. 81 cpv. del C.P. e 23, co. 3,
D. Leg.vo 29.5.1991 nr. 178, per avere, nella qualità indicata e condotta di cui
al precedente capo B3, messo in commercio, specialità medicinali estere per
le quali non era stato richiesta l’autorizzazione ministeriale.
In Ferrara, da epoca imprecisata fino al 12.8.1998.
B5) FERRARI MICHELE E GUANDALINI MASSIMO
(
PER IL QUALE SI PROCEDE SEPARATAMENTE CON IL GIUDIZIO
ABBREVIATO)
Reato p. p. dagli artt. 81 cpv e 444 C.P., perché con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, distribuiva per il consumo pasticche di animine
acquistate dal dr. GUANDALINI, pericolose alla salute dell’assuntore in
quanto contenenti densità di caffeina pari a 3,5 caffè espressi ciascuna che
venivano assunte in modo aggiuntivo rispetto alla normale prassi alimentare del
consumatore e senza esigenze terapeutiche.
IMPUTATI
B6) reato p.p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P. 1 legge 13.12.1989 n. 491. perché con le condotte meglio descritte nelle contestazioni già notificate al fine di far raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, concorreva con Guandalini Massimo a far somministrare ed a somministrare agli atleti partecipanti farmaci e sostanze ad azione dopante. Fatti commessi, nei luoghi e nelle circostanze di tempo di cui sopra.
TARSI DANIELE, MAINI ORLANDO e ROSSIGNOLI LUCIANO. GUANDALINI MASSIMO
(nei cui confronti si procede separatamente con giudizio abbreviato)
D2) reato p.p. dagli artt. 110 e 348 CP. perché il secondo, il terzo, il quarto
e quinto, in concorso tra loro, ricevendo dalla farmacia Guandallni al fine di
farne commercio con atleti della società ciclistica Refin, decine di confezioni
di 55 prodotti farmaceutici ricevuti il 5 febbraio 96, di 9 prodotti ricevuti il
23 marzo 96, di 110 prodotti ricevuti l' 8 maggio 96, di 64 prodotti ricevuti il
24 giugno 96, e quindi migliaia di confezioni di medicinali esercitavano
abusivamente Ia professione farmaceutica.
In Bologna
PROCEDIMENTO N. 7538/02 RG NR
- N..2448/02 RG DIBATT. (RIUNITO AL N. 299997/97 RG NR - 2083/2001 RG DIBATT.
ALL’UDIENZA
DELL’11.2.2003
FERRARI
MICHELE, altresì:
A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 1 I. 13dicembre 1989 n. 401,
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in numero
indeterminato e in tempi diversi prescrivendo nelle tabelle di allenamento o
somministrando farmaci ad azione dopante (nella specie: eritropoietina/EPO e
anabolizzanti), vietati dal Cordinamento sportivo del CIO e del CONI ad un
numero indeterminato di atleti partecipanti a competizioni sportive organizzate
dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
e/o eseguendo prelievi ed analisi ematiche ed altri test cIinici e biomeccanici
con carattere di sistematicità sui medesimi atleti, con tale attività di
trattamento esogeno diretto o di supporto a trattamento autogeno od
eterodeterminato sugli atleti, posta in essere in funzione della partecipazione
alle competizioni sportive, compiva atti fraudolenti al fine di raggiungere,
attraverso l’aumento della prestazione agonistica così artificialmente
determinato negli atleti un risultato diverso da quello conseguente al corretto
e leale svolgimento della competizione.
L’atleta sottoposto a trattamento in base alle emergenze delle indagini:
Simeoni Filippo, nato a Desio (Ml) il 17/8/1 971 - in Ferrara ed altre località
non individuate, dal 1995 al 1997.
B) del reato dagIi artt. 81 cpv e 445 c.p. perchè, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, somministrava sostanze e
prodotti farmaceutici
(nella specie:
eritropoietina/EPO), in totale assenza di prescrizione medica, e al di fuori di
alcuna necessità e/o finalità terapeutica e dunque in modo pericoloso per la
salute degli atleti praticanti le diverse discipline sportive, indicati al capo
che precede.
In Ferrara ed altre località non individuate, dal 1995 al 1997.
C) del reato p.e p. dagli artt 81 cpv e 348 c.p. perchè, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, approvvigionandosi di farmaci (nella
specie: a base di EPO) e fornendoli - con modalità di somministrazione diretta -
al di fuori di alcuna necessità e/o finalità terapeutica, con le condotte
indicate ai capi che precedono, esercitava abusivamente la professione di
farmacista.
In Ferrara ed altre località non individuate, dal 1995 aI 1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con proprio
decreto datato 12.2.2001, il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di FERRARI
Michele, TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI Luciano per rispondere dei
reati loro rispettivamente ascritti ai capi B1), B2), B3), 84), B5), B6) e D2)
della rubrica.
Nel corso del giudizio, all’ udienza dell’ 11.2.2003, si è disposta la riunione
all’ originario processo, avente ad oggetto i reati di cui agli indicati capi di
imputazione, di altro processo, recante il n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt.,
avente ad oggetto le ulteriori imputazioni di cui ai capi A), B) e C) della
rubrica.
Il giudizio si è svolto in contumacia dell’ imputato MAINI.
All’ udienza del 12.12.2001 si è disposta, a mezzo perito nominato nella persona
del geom. Giuseppe MAZZITELLI, la trascrizione di sette telefonate, indicate
dalle parti tra quelle registrate nel corso di intercettazione telefonica
effettuata, nell’ ambito delle indagini preliminari, su una utenza telefonica in
uso alla Farmacia Giardini Margherita, con sede in Bologna, farmacia presso la
quale, secondo l' assunto della pubblica accusa, gli imputati effettuavano l'
acquisto di farmaci destinati ai ciclisti da loro rispettivamente seguiti.
L’ istruttoria dibattimentale si è poi sviluppata attraverso l' escussione di
numerosissimi testi e consulenti tecnici di parte, indicati sia dal PM che dalle
difese degli imputati.
E’ stato inoltre sentito, ai sensi dell’ art. 210 cpp. quale persona indagata
per reato collegato, SIMEONI Filippo.
All’ udienza del 16.4.2003 si è inoltre proceduto all’ esame degli imputati
ROSSIGNOLI, TARSI e FERRARI.
Ai sensi dell’ art 512 bis cpp, sono state acquisite le dichiarazioni rese a sit
da MERCKX Axel, da OLANO MANZANO Abraham e da BARCO Silvano (testi tutti
residenti all’ estero, regolarmente citati e non comparsi).
All’ udienza del 1712.2003, ai sensi dell’ art. 508 cpp, questo giudice ha
disposto d’ ufficio tre distinte perizie, l' una in materia grafologica
(affidata al perito dr.ssa Maria Barbara CONTE), la seconda in materia medico
legale ed avente sostanzialmente ad oggetto i valori ematici riscontrati, nel
corso del tempo, su una serie di ciclisti seguiti dal FERRARI (affidata al
perito prof. Roberto CONTE), la terza in materia farmacologica, intesa a
chiarire se una serie di sostanze e prodotti farmaceutici ripetutamente
richiamati nel corso del giudizio fossero o meno ricompresi tra le classi di
sostanze vietate dai regolamenti antidoping del CIO (Comitato Olimpico
Internazionale) e dell’ UCI (Unione Ciclistica Internazionale), in caso
affermativo accertando altresì da quale epoca detti prodotti e sostanze fossero
vietati dagli indicati regolamenti antidoping e se si trattasse di sostanze e
prodotti vietati in maniera assoluta, ovvero soggetti a cd. restrizione d’ uso
(perizia, quest' ultima, affidata al prof. Marcello FAINA).
Alla successiva udienza del 20.4.2004 i tre periti hanno riferito in ordine ai
rispettivi accertamenti, in contraddittorio con i consulenti tecnici della
difesa del FERRARI.
All’ esito dell’ istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’ art. 511 cpp, sono
stati dati per letti i numerosissimi atti contenuti nel fascicolo per il
dibattimento e se ne è dichiarata la loro utilizzabilità ai fini della
decisione.
La discussione ha avuto luogo alle udienze del 21 e del 23 settembre 2004, con
prosieguo all’ udienza del 1° ottobre 2004 per le repliche.
In sede di discussione le parti concludevano come da verbali di udienza.
Va da ultimo segnalato che, avendo tutti i difensori di tutti gli imputati
aderito alle astensioni dalle udienze indette dall’ Unione Camere Penali nelle
giornate del 25.6.2003 e del 17.10.2003, di fatto il giudizio è rimasto sospeso
nel periodo 25.6.2003 / 17.12.2003.
*****************
2. La
più complessa delle posizioni da esaminare è certamente quella dell’ imputato
FERRARI, e tra le varie imputazioni formulate a suo carico dalla pubblica
accusa, quella che maggiormente ha occupato il giudizio - e che maggiormente
occuperà la motivazione della presente sentenza - è certamente quella attinente
alla cd. frode sportiva (art. I, I. 401/1989), contestata ai capi B6), nonché al
capo A) dell’ originario giudizio n. 753 8/2002 RGNR — 2448/02 RG Dibatt., poi
riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR — 2083/01 RG Dibatt.
E’ questa 1’ imputazione che si esaminerà per prima, anche perché il suo esame
comporta una serie di osservazioni e valutazioni che avranno rilievo anche in
relazione ad alcune delle ulteriori imputazioni elevate a carico del!’ imputato
FERRARI, che potranno così, in seguito, essere affrontate più agevolmente.
Preliminare all’ esame del merito della contestazione, è una questione di
diritto, ossia se la norma di cui all'art. 1, l. 401/1989 (che prevede il reato
cd. di frode sportiva) sia applicabile ai fatti di doping.
La difesa del FERRARI, richiamando anche l' unico precedente in cui la Corte di
Cassazione ebbe modo di occuparsi della materia (Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n.
3011, imputato Omini), nega risolutamente tale possibilità.
L’ art. 1, comma 1, I. 401/1989 punisce “chiunque offre o promette denaro o
altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva
organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall’ Unione italiana per l' incremento delle razze equine
(UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni
ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie
altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.
Tale norma, pertanto, prevede due condotte criminose. La prima è costituita da
una forma di corruzione in ambito sportivo, e si risolve nell’ offerta o nella
promessa di denaro o altra utilità o vantaggio. La seconda è costituita invece
da una generica frode.
La difesa del FERRARI, con una interpretazione della norma frutto di ammirevole
sottigliezza giuridica, propone una lettura estremamente restrittiva degli
“altri atti fraudolenti” di cui alla seconda parte del riportato comma primo
del!’ art, 1, I. 401/1989.
Invero, a fronte di un testo legislativo il cui tenore letterale sembra non
lasciare spazio a dubbi, nel senso di dover essere pacificamente inteso come
riferibile a qualsiasi atto fraudolento che, mediante artificio o raggiro, sia
concretamente idoneo ad alterare il risultato della competizione sportiva, la
difesa del FERRARI ritiene che anche la fattispecie della seconda parte del
comma 1 (quella degli “altri atti fraudolenti”) disciplini, al pari di quella
della prima parte di detto comma, una forma di corruzione.
“La prima condotta descritta nel primo comma”, espone la difesa del FERRARI
nella sua pregevolissima memoria depositata all’ udienza deI 23.9.2004 “si
concretizza nella formulazione di un’ offerta ovvero di una promessa di denaro o
altra utilità o vantaggio di qualsiasi genere a taluno dei partecipanti ad una
competizione sportiva. Per esempio l' offerta all’ arbitro di costosi regali,
viaggi o soggiorni in località turistiche perché favorisca la squadra ospitante
ovvero la promessa rivolta all’ atleta (es. portiere) di ingaggio in compagine
più prestigiosa o di presceglierlo come testimoniaI in uno spot pubblicitario
affinché lasci vincere la squadra avversaria (es. lasciandosi segnare i gol). La
seconda condotta descritta nel primo comma si atteggia anch’ essa come una forma
di corruzione caratterizzata tuttavia dal connotato della fraudolenza. Per
esempio si pensi all’ allenatore della squadra di calcio che chiede all’ arbitro
di sostituire il pallone con un altro telecomandato, all’ allenatore di una
squadra di calcio che chiede al guardialinee di segnalare all’ arbitro il
fuorigioco ogni qual volta la squadra avversaria su accinga a fare gol, al
manager di una squadra ciclistica che chiede ad un ciclista della squadra
avversaria di offrire una bevanda lassativa al suo compagno che è l' avversario
più temuto”)(1)
(1) v. pp. 175 e 176 della memoria difesa FERRARI, prodotta all’ udienza del
23.9.2004.
Secondo l' interpretazione della norma proposta dalla difesa del FERRARI, anche
la seconda delle due condotte descritte nell’ art 1, comma 1, I. 401/1989
costituisce una ipotesi di corruzione sportiva ed anche in essa “deve esistere
un soggetto corruttore che devia il corrotto, mediante l' offerta di denari o di
altre utilità, dalle finalità istituzionali che egli avrebbe dovuto perseguire”.(2)
(2) v. p. 185 della memoria dìfcsa FERRARI 23.9.2004
Questa interpretazione della norma, in forza della quale anche gli “altri atti
fraudolenti” di cui alla seconda parte del comma 1 dell’ art, 1, I. 401/1989
rientrerebbero comunque pur sempre e necessariamente all’ interno di una
pattuizione corruttiva qualificata dall’ atto fraudolento, troverebbe conforto
in una serie di considerazioni di natura storica e sistematica.
Secondo la difesa del FERRARI, invero, l' assai oscura formulazione letterale
della norma (v. p. 174 della memoria difensiva depositata il 23.92004)
renderebbe indispensabile il ricorso al criterio dell’ interpretazione storica,
secondo i canoni ermeneutici disciplinati dall’ art. 12 preleggi.
Andando pertanto a ricercare e ad esaminare le reali intenzioni del legislatore
del 1989, si ricaverebbe agevolmente che detto legislatore, approvando la legge
13 dicembre 1989, “non aveva la benché minima intenzione di conferire rilevanza
penale ai cd. fenomeni di doping”.(3)
(3) v. memoria difesa FERRARI 239.2004, p. 176
Tale assunto sarebbe altresì confortato dall’ esame delle leggi succedutesi in
materia di doping, esame dal quale emergerebbe che tale fenomeno, nel 1989,
restava sanzionato dagli artt. 3 e 4, l. 26 ottobre 1971, n. 1099, che
qualificavano come illecito penale punito con la pena dell’ ammenda
(successivamente depenalizzato e trasformato in mero illecito amministrativo per
effetto della nota disposizione di cui all’ art 32, I. 689/1981) l’ impiego da
parte degli atleti, la somministrazione da parte di terzi e la detenzione nei
tempi e nei luoghi di svolgimento delle competizioni sportive di sostanze
dirette a modificare artificialmente le energie naturali degli atleti e tali da
risultare nocive per la loro salute.
A seguito della depenalizzazione operata con l. 689/1981 (“non costituiscono
reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o
dell’ ammenda”: art. 32, I. 689/1981), il fenomeno del doping sarebbe stato
trattato e sanzionato alla stregua di un mero illecito amministrativo e tale
vuoto di tutela di natura penale non sarebbe stato affatto colmato dalla l. 13
dicembre 1989, n. 401, che sarebbe invece il frutto del famoso scandalo del cd.
“calcio scommesse” scoppiato nei primi anni Ottanta ed il cui scopo sarebbe
stato pertanto e per l' appunto quello di reprimere il fenomeno delle scommesse
clandestine.
Soltanto con la I. 14 dicembre 2000, n. 376 il ricorso al doping nelle
competizioni sportive sarebbe tornato ad essere sanzionato penalmente, punendo
l' art. 9, comma 1 di detta legge, come è noto, con la pena da tre mesi a tre
anni di reclusione e da 5 a 100 milioni di lire di multa “chiunque procura ad
altri, somministra, assume o favorisce comunque l' utilizzo di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi
previste dall’ art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’ uso di tali
farmaci o sostanze”.
A conforto della propria tesi la difesa del FERRARI, sempre nell’ ambito di
questo exursus storico intorno alle leggi che nel tempo hanno disciplinato la
materia, osserva che dai lavori preparatori della I. 376/2000 emergerebbe
pacificamente che il legislatore del 2000 non ha mai dubitato che il fenomeno
del doping, anteriormente, era trattato alla stregua di un illecito meramente
amministrativo ex artt. 3 e 4, l., 1099/ 1971, e non già alla stregua di un
illecito penale ai sensi dell’ art, 1, I. 401/1989, ossia della norma la cui
violazione viene contestata al FERRARI nel presente giudizio.
Interpretando in senso più ampio l' espressione “altri atti fraudolenti” di cui
alla seconda parte dell’ art. 1, comma 1, I. 401/1989, sottolinea la difesa del
FERRARI, gli inconvenienti sarebbero molti e molto gravi.
In primo luogo, si andrebbe a delineare una fattispecie legale eccessivamente
vaga ed elastica, che ciascun interprete finirebbe con il riempire del contenuto
che più gli aggraderebbe, con esiti finali che violerebbero il principio, di
rango costituzionale, di tassatività della norma penale.(4)
(4) v. memoria difesa FERRARI 23.9.2004, p182
Inoltre, interpretando gli “altri atti fraudolenti” di cui alla seconda parte
dell’ art. 1, comma 1, I. 401/1989 come qualsiasi artificio, inganno o menzogna
concretamente idoneo ad alterare il risultato della gara, si finirebbe con il
qualificare come penalmente illecito qualunque comportamento deontologicamente
scorretto posto in essere dai partecipanti alla gara ovvero da terzi, estendendo
oltre ogni ragionevole limite l’intervento del giudice penale, con conseguente
assoluta impossibilità di distinguere gli atti illeciti sotto il profilo penale
da quelli illeciti sotto il profilo sportivo.(5)
(5) v. memoria difesa FERRARI 23.9.2004. p. 188
La difesa del FERRARI, nel prospettare tale interpretazione estremamente
restrittiva del significato da attribuirsi agli “altri atti fraudolenti”
indicati nella seconda pane dell’ art. 1, comma 1, I. 401/1989, come già
anticipato, richiama anche, a sostegno delle proprie opinioni, l' unico
precedente della giurisprudenza di legittimità, costituito dalla sentenza Cass.
Sez. VI, 26.3.1996, n. 3011, imputato Omini,
Il caso concretamente esaminato dalla Suprema Corte era quello del presidente
della Federazione Ciclistica Italiana, che, avendo omesso di segnalare un’
ipotesi di reato ex art. 1, I. 401/1989 relativa all’ assunzione di sostanze
droganti da parte di un corridore, con sentenza pronunciata dal giudice per le
indagini preliminari della Pretura di Roma in esito a giudizio abbreviato era
stato dichiarato colpevole del reato di cui all’ art. 361 cp (omessa denuncia di
reato da parte di pubblico ufficiale).
La Cassazione ebbe ad accogliere il ricorso dell’ imputato, sulla base del
ragionamento che qui di seguito si va ad esporre.
La lettera della norma di cui all’ art. 1, I. 401/1989 non sarebbe ben chiara e
pertanto va interpretata facendo ricorso alla individuazione della reale volontà
del legislatore. Ciò premesso, secondo la Suprema Corte, non vi sarebbe dubbio
che la volontà del legislatore del 1989 era quella di identificare gli altri ed
innominati “atti fraudolenti volti al medesimo scopo” alla stregua degli atti
espressamente indicati nella proposizione principale, vale a dire nell’ offerta
o nella promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva.
Tutte le attività menzionate dall’ art. 1, comma 1, I. 401/1989 secondo la
Cassazione, sarebbero “attività proiettate all’ esterno delle persone che le
hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelle
coinvolti nella medesima attività”. Esse sarebbero inoltre ‘attività in qualche
modo sinallagmatiche dato che correlano la distorsione, che il soggetto esterno
persegue, dell’ esito della gara al denaro o all’ altra utilità dati ovvero
promessi e perseguiti dall’ altro soggetto partecipante alla gara”.
Ciò premesso, poiché “l' attività asseritamente delittuosa, che l' imputato
avrebbe omesso di denunziare, non riveste né l' una né l' altra caratteristica”
(id est: poiché l' assunzione di sostanze dopanti da parte dell’ atleta non può
ritenersi condotta penalmente illecita), il presidente della Federazione
Ciclistica Italiana non aveva alcun obbligo di denunciare il fatto all’ autorità
giudiziaria ed il contestatogli reato di omessa denuncia non può pertanto
configurarsi.
AI di là del caso concreto, assai specifico e particolare, esaminato dalla
Cassazione, ciò che rileva nell’ economia del presente giudizio è che il giudice
di legittimità, in quella sentenza del 1996:
a) si discostò espressamente da una interpretazione strettamente letterale dell’
art. 1, l. 401/[989, aderendo invece ad una sua interpretazione sistematica, sul
presupposto che il tenore letterale della norma era involuto ed incerto, in
ultima analisi, equivoco
b) affermò che entrambe le condotte descritte nel primo comma dell’ art. 1, I.
401/1989, descrivono “attività proiettate all’ esterno delle persone che le
hanno deliberate” ed “attività in qualche modo sinallagmatiche”, poiché la
distorsione dell’ esito della gara che il soggetto esterno persegue appare
sempre correlata al denaro o all’ altra utilità dati ovvero promessi al
partecipante alla gara.
Non c’ è dubbio che detta sentenza, una volta bene assimilata dopo la sua
francamente non agevole lettura, percorre gli stessi sentieri della
interpretazione sostenuta dalla difesa del FERRARI, secondo la quale anche gli
“altri atti fraudolenti” di cui alla seconda parte dell’ art. 1, comma 1, I.
401/1989 devono comunque inserirsi in una sorta di pattuizione corruttiva,
caratterizzata, rispetto
(... pag 9)
Ma anche a voler far ricorso a pur non
necessari criteri ermeneutici diversi da quello semantico, appare assai
difficile poter condividere le opinioni della difesa FERRARI.
Non condivisibile, ad esempio, è l' affermazione secondo la quale la I. 401/1989
sarebbe il frutto dello scandalo del cd. “calcio scommesse” e, come tale,
intenderebbe contrastare esclusivamente il fenomeno delle scommesse clandestine.
A parte la boutade che se frutto fosse, sarebbe un frutto assai tardivo (perché
lo scandalo del cd. “calcio scommesse” risale, come qualsiasi esame delle
cronache del tempo consente di verificare, all’ anno 1980
(6),
(6)Lo scandalo c.d. del "calcio scommesse"’ scoppiò
agli inizi del 1980: emerse un giro di puntate clandestine che vedeva coinvolte
molte società e molti noti calciatori; la giustizia sportiva applicò severe
sanzioni: due noti club di serie A furono retrocessi in serie B, ad altri
vennero inflitti cinque punti di penalità: furono altresì inflitte pesanti
squalifiche a calciatori anche di primissimo piano, quali Rossi, Albertosi,
Giordano, Manfredonia, Savoldi. Già nel 1982, peraltro, intorno al fenomeno del
calcio scommesso potè dirsi calato il silenzio. In quell' anno, tra l’ altro, la
nazionale di calcio italiana vinceva il suo terzo titolo mondiale - grazie anche
al decisivo apporto dei gol di Rossi - e l' occasione consentì alla Federazione
calcio dì chiudere la vicenda con provvedimenti di clemenza nei riguardi di chi
ancora si trovava a scontare squalifiche.
ed a parte il fatto che detta legge
disciplina particolareggiatamente anche tutt’ altre materie (quali, ad esempio,
agli artt. 6 e 7, la cd. violenza negli stadi), va osservato che il legislatore
del 1989, configurando la frode in competizioni sportive quale fatto tipico
antigiuridico da perseguire anche da parte dell’ ordinamento statale, intese
garantire la regolarità delle competizioni sportive di maggior rilievo pubblico
e sociale (ossia quelle svolte sotto la tutela di determinati enti pubblici
quali il CONI, l' UNIRE ed altri enti riconosciuti dallo Stato), da ogni tipo di
frode, non necessariamente confinabile negli angusti steccati delle scommesse
clandestine.
Al riguardo, significativamente, la Relazione al DDL sottolineava che la
disposizione incriminatrice dell’ art. 1 mira “alla salvaguardia, nel campo
dello sport, di quel valore fondamentale che è la «correttezza» nello
svolgimento delle competizioni agonistiche”(7)
(7) v.
Assemblea della Camera, Relazione al DDL n. 1888 presentato 1114.11.1987
In tale prospettiva, il legislatore intese delineare un’ ampia categoria di
“frode sportiva”, in cui devono intendersi ricompresi tutti quegli atti (non
sempre e necessariamente inseriti in un contesto corruttivo) che
fraudolentemente sono diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara
Lo strumento predisposto fu l' introduzione di una norma incriminatrice - la
frode sportiva di cui all’ art. 1, I. 401/1989, per l' appunto - non a caso
elaborata anche per ovviare ai non pochi inconvenienti derivanti dal ricorso
all’ unica fattispecie al tempo astrattamente utilizzabile, ossia la truffa di
cui all’ art. 640 cp, fattispecie che, nei singoli casi concreti, secondo una
facile previsione, avrebbe originato non pochi e non semplici problemi e
controversie.
Di talché la frode sportiva - come il reato di truffa, e per certi aspetti più
incisivamente di esso, in quanto la fattispecie di cui all’ art. 1, I. 401
anticipa la soglia di punibilità al mero compimento dell’ attività fraudolenta -
non solo per ciò che il testo della norma dice, ma anche per ciò che la volontà
del legislatore perseguì, deve intendersi riferita ad ogni tipo di attività
fraudolentemente intese a deviare il leale e corretto esito delle competizioni
sportive, siano esse attività di natura corruttiva (condotta prevista dalla
prima parte dell’ ari. 1, comma 1, più comunemente nota come “corruzione
sportiva”), siano esse altre attività, non necessariamente inserite in un ambito
corruttivo, che detto scopo si prefiggano mediante l' artificio o l' inganno.
Né le conclusioni di cui sopra subiscono menomazione alcuna dall’ exursus
storico della legislazione.
Di nessun rilievo appare, a chi scrive, la circostanza che nel 1989 il fenomeno
del doping già era all’ attenzione della l. 1099/1971. A tacer del fatto che
detta legge (per l' irrisorietà delle pene, per essere poi state depenalizzate
le fattispecie in essa previste) non aveva di fatto trovato la benché minima
applicazione, va sottolineato che essa (non per nulla intitolata “Tutela
sanitaria delle attività sportive”) intendeva tutelare un bene giuridico
pacificamente affatto diverso da quello della I. 401/1989: non già il leale e
corretto svolgimento delle competizioni sportive, bensì la salute dei
partecipanti. Con il che appare del tutto evidente che le norme contenute nei
due diversi testi legislativi ben potevano coesistere, senza che dall’ esistenza
della I. 1099/1971 possa derivare argomento alcuno in ordine all’ ambito
applicativo della successiva I. 401/1989.
Né alcun significato, ai fini della corretta interpretazione dell’ art. 1, comma
1, I. 401/1989, assume il rilievo, sottolineato dalla difesa del FERRARI,
secondo il quale il legislatore del 2000 (nell’ approvare la I. n. 376
“Disciplina della tutela delle attività sportive e della lotta contro il
doping”) avrebbe chiaramente mostrato di ritenere che anteriormente alla legge
376/2000 il fenomeno del doping era trattato alla stregua di un mero illecito
amministrativo ai sensi egli artt. 3 e 4, I. 1099/1971. Anche ciò ammesso, non
si vede davvero come quanto in ipotesi ricavabile dai lavori preparatori di una
legge approvata nell’ anno 2000 possa influire sull’ interpretazione d' una
legge del 1989, a meno che non si voglia sostenere l' insostenibile tesi secondo
la quale i lavori preparatori di una legge approvata nel 2000 possano fungere da
interpretazione autentica di una legge di undici anni antecedente.
La difesa del FERRARI obietta che, interpretando estensivamente l' espressione
“altri atti fraudolenti” di cui alla seconda parte dell’ art. 1, comma 1, l.
401/1989, il risultato che ne deriverebbe sarebbe quello di una fattispecie
eccessivamente vaga ed elastica, fin’ anche di dubbia costituzionalità a mente
de! principio di tassatività della norma penale.
Anche tale opinione della difesa FERRARI non può essere condivisa. Ricordato che
l' ordinamento, come è noto, conosce reati cd. a forma libera, che possono cioè
essere realizzati con qualsiasi attività in grado di determinare l' evento
previsto dalla norma incriminatrice, va sottolineato che nel caso del reato di
frode sportiva un più che sufficiente grado di tipicità della fattispecie è
salvaguardato dalla natura fraudolenta dell’ atto. Non sarà punibile, ai sensi
della norma in esame, ogni qualsivoglia attività concretamente idonea ad
alterare il leale e corretto svolgimento della competizione sportiva, ma
soltanto quell’ attività connotata dal carattere della fraudolenza, ossia quell’
attività che si sostanzia o in un artificio (altrimenti detto, in una
alterazione della realtà che configuri una situazione soltanto apparentemente
vera, ma dal vero difforme: si pensi alla fraudolenta alterazione di uno
strumento di misurazione, che falsi la prestazione di un singolo atleta,
facendolo primeggiare senza merito), o in un raggiro (ossia in un artificiosa
messa in scena tale da trarre in inganno i terzi: si pensi ad un guardialinee
che fraudolentemente, nel corso di una partita di calcio, riferisca di un
inesistente fallo di reazione di un calciatore, così da indurre l' arbitro ad
espellerlo e favorire così a squadra avversaria).
Ovviamente, non può costituire atto fraudolento la mera violazione delle regole
del gioco. Non realizzeranno alcuna frode sportiva penalmente perseguibile,
pertanto, e secondo una precisazione fin troppo ovvia, condotte vietate quali
gomitate, colpi proibiti, tagli di corsie, sorpassi in fasi della gara in cui
dette manovre non sono consentite, uso di attrezzi non regolamentari, ecc.).
Con tale ovvia precisazione, appare superata anche l' ultima delle obiezioni
della difesa del FERRARI, secondo la quale l' interpretazione della norma che
chi scrive propugna, finendo con il qualificare come penalmente illecito
qualunque comportamento deontologicamente scorretto attuato dai partecipanti
alla gara, comporterebbe, quale esito finale, l' assoluta impossibilità di
distinguere gli atti illeciti sotto il profilo penale da quelli illeciti
meramente sotto il profilo sportivo. In realtà, come si è visto, non esiste
alcuna rischiosa deriva panpenalistica, perché gomitate, spintoni, colpi
proibiti, sorpassi vietati e quant’ altro resterebbero pacificamente confinati
nell’ ambito del mero illecito sportivo.
In definitiva, per tutto quanto si è andato esponendo, chi scrive ritiene che l'
interpretazione assolutamente corretta della norma di cui all’ art. 1, l.
401/1989 sia quella secondo la quale gli ‘altri atti fraudolenti” di cui alla
seconda parte dell’ art. 1, comma 1, I. 401/1989 vadano intesi come del tutto
svincolati ed autonomi dalle condotte corruttive previste dalla prima parte di
quel medesimo comma, sì da consentire a pieno titolo di farvi rientrare anche il
doping agli atleti, da considerarsi pacificamente attività fraudolenta, in
quanto espediente occulto idoneo a far risultare artificiosamente una capacità
di prestazione dell’ atleta che non corrisponde a quella naturale sua propria.
Con l' ulteriore ed ultima avvertenza che, proprio per salvaguardare
ulteriormente il rigoroso rispetto del principio di tassatività dell’ illecito
penale, per ancorare la valutazione del giudice ad un dato normativo e non
lasciare pertanto ai singolo interprete una eccessiva discrezionalità nell’
individuare gli interventi farmacologici e le pratiche comunque definibili come
dopanti, tali andranno considerate soltanto le sostanze e le pratiche vietate
dai regolamenti sportivi.(8)
(8) Interessanti spunti. in tal senso, si ricavano anche dalla recentissima
sentenza Cass. Sez. III. n. 46764, 2.12.2004. imputato Gillet, edita mentre era
in corso la redazione della presente motivazione
La conclusione cui si è pervenuti, del resto, è quella alla quale
sistematicamente è giunta, pur a volte seguendo sentieri parzialmente diversi,
tutta la giurisprudenza di merito fin qui nota (9),
(9) Si citano qui le sentenze 21.2.1992 GIP Pretura
Roma: 11.12.2000 Giudice monocratico Tribunale Forli: 23.10.2001 Code di Appello
Bologna: 23.5.2002 GUP Tribunale Ferrara: 16.2.2004 Giudice monocratico
Tribunale Ferrara. A tali sentenze deve da ultimo aggiungersi la sentenza
26.11.2004 Giudice monocratico Tribunale Torino, relativa al noto caso della
squadra calcistica Juventus, pronunciata mentre era in corso la redazione della
presente motivazione.
che semmai si è divisa soltanto sulla diversa questione, che non attiene all’
oggetto del presente giudizio, se sia punibile ai sensi dell’ art. 1, l.
401/1989 soltanto il doping cd. esogeno (ossia la somministrazione e/o
prescrizione di sostanze dopanti agli atleti da parte di terzi), ovvero anche il
doping cd. autogeno (ossia l’ assunzione di sostanze dopanti da parte degli
stessi atleti partecipanti alla competizione sportiva).
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, l' unico precedente di
legittimità rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n. 3011,
Omini, pur con l' ovvia considerazione che si deve ad una pronuncia della
Cassazione, non persuade.
Essa parte da una premessa non condivisibile (il carattere oscuro del testo
dell’ art. 1, comma 1, I. 401/1989, definito “involuto ed incerto”),
introducendo poi, senza che in alcun modo ciò appaia imposto dal testo
normativo, la necessaria sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra autore
del reato, a quel punto necessariamente individuato in un soggetto autore di una
proposta corruttiva, e soggetto destinatario di tale proposta, in questo modo
delineando una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, che il tenore della
norma assolutamente non giustifica.
Va pertanto ribadito che, ad avviso di questo giudice, il fenomeno del
doping (e, in particolare, per quanto maggiormente riguarda il presente
giudizio, il fenomeno del doping cd. esogeno) rientra certamente tra le condotte
fraudolente riconducibili al reato di frode sportiva, e pertanto penalmente
sanzionabili, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, l. 401/1989, già prima dell’
entrata in vigore dell’ attuate 376/2000.
**********************
5. Uno dei principali elementi
di accusa a carico del FERRARI in relazione al contestatogli reato di frode
sportiva è dato dalle dichiarazioni di Filippo SIMEONI,(10)
(10)SIMEONI Filippo è stato esaminato all' udienza del
12.2.2002 le sue dichiarazioni si possono Ieggere, nella trascrizione dì quell’
udienza, a pp. 101 e ss.
ciclista professionista che si avvalse del dr. FERRARI dal novembre 1996(11)
(11)Dalla lettura dell' agenda del SIMEONI, acquisita
per estratto, in copia, agli atti del giudizio (allegata al verbale di udienza
del 12.2.2002) è possibile individuare esattamente nel 16 novembre 1996 la prima
volta in cui SIMEONI si recò a Ferrara per essere seguito dal dr. FERRARI
alla fine della stagione 1997.(12)
(12) v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza
12.2.2002. pp. 111 e 125
Va qui subito precisato che il SIMEONI è stato esaminato, quale persona già
indagata per reato collegato, ai sensi dell’ art 210 cpp. Invero, come ha
documentato la difesa del FERRARI all’ udienza del 12.2.2002, in esordio all’
escussione del SIMEONI, risulta che SIMEONI Filippo è stato sottoposto ad
indagini dalla Procura della Repubblica di Ferrara per i reati di ricettazione e
di favoreggiamento. In particolare, sulla base della documentazione acquisita e
delle informazioni fornite dalla parti e dallo stesso SIMEONI, risulta che
vennero rinvenuti in possesso del SIMEONI, all’ esito di una perquisizione del
luglio del 1999, alcuni farmaci recanti l' etichetta di un ospedale di Latina.
Per il possesso di detti farmaci SIMEONI fu sottoposto ad indagini per il reato
di ricettazione dei farmaci medesimi (ipotizzando che gli stessi provenissero da
un delitto) e per quello di favoreggiamento, per non aver fornito esaurienti
indicazioni in ordine a chi quei farmaci ebbe a fornirgli.
Orbene, all’ udienza del 12.2.2002, allorquando l' escussione del SIMEONI ancora
doveva aver inizio e quando il presente processo si era da poco avviato, questo
giudice, con decisione dettata da prudenza, ha ritenuto che i reati di
ricettazione e di favoreggiamento ipotizzati dalla Procura della Repubblica di
Ferrara a carico del SIMEONI dovessero ritenersi collegati, ex art. 371, comma
2, lett. b) cpp, con quelli oggetto del presente giudizio: ha cioè ritenuto che,
dovendosi presumere che i farmaci provenienti dall’ ospedale di Latina fossero
destinati ad essere utilizzati nell’ ambito de fenomeno doping e considerato che
il loro possesso da parte del SIMEONI, collocandosi nel luglio del 1999,
coincideva sostanzialmente con l’ epoca dei reati contestati nel presente
giudizio, la prova dei reati di ricettazione e favoreggiamento ipotizzati in
quel di Ferrara potesse influire sulla prova dei reati oggetto del presente
giudizio.
Conseguentemente, secondo quella che si ritiene la più corretta disciplina
desumibile dalla lettura degli artt. 197 bis e 210 cpp, il SIMEONI, come detto,
è stato esaminato, ai sensi dell’ art. 210 cpp, quale persona già indagata per
reati collegati.
Come bene è emerso nel prosieguo del processo, detto collegamento, di fatto, è
in realtà assai più evanescente (quando non proprio affatto inesistente) di
quanto alla data del 12.2.2002 potesse apparire. A posteriori, emerge che il
criterio adottato all’ udienza del 12.2.2002 si è rivelato, nei fatti, assai più
prudente di quanto, in realtà, non fosse necessario.
Resta comunque il dato formale dell’ escussione del SIMEONI ai sensi dell’ art.
210 cpp, con tutto ciò che tale circostanza comporta in sede di valutazione
delle sue dichiarazioni, dovendo le stesse sottostare alla regola di giudizio di
cui all’ art. 192, comrna 3 cpp.
Ciò premesso circa la veste processuale del SIMEONI, può senza indugio
procedersi all’ esame di quanto dallo stesso riferito.
Ebbene. SIMEONI, senza esitazioni o fraintendimenti di sorta, ha espressamente
dichiarato e più volte ribadito che, su indicazioni e prescrizioni del FERRARI,
egli, nel periodo in cui venne seguito dall’ imputato, assunse eritropoietina
(meglio e più comunemente nota come EPO)(13)(14)
(13) L' eritropoietina è una sostanza ormonale
naturalmente prodotta dall’ organismo umano, presente, come composto di sintesi,
in numerosi farmaci in comrnercio: aumenta la capacità del sangue di trasportare
ossigeno ai tessuti e per tale motivo il suo impiego illecito nello sport si
riscontra in attività sportive caratterizzate da sforzo prolungato nel tempo
(quali il ciclismo o lo sci di fondo) in cui la componente aerobica è fattore
significativo per la capacità di prestazione dell' atleta. L' uso di EPO di
origine sintetica è da sempre vietato dai regolamenti CIO (Comitato Olimpico
Internazionale) ed UCI (Unione Ciclistica Internazionale), anche precedentemente
alla sua espressa menzione in detti regolamenti, in quanto da ricomprendersi tra
le sostanze proibite (classe I) nell’ ambito del gruppo F (ormoni peptidici ed
analoghi), che diventa gruppo E nelle liste CIO ed UCI del 1993: v. perizia prof
Marcello FAINA. p. 66. Vcdi comunque nota successiva.
(14)Per più puntuali indicazioni in ordine ai farmaci vietati dai regolamenti
antidoping del CIO e dell' UCI che l' imputato, per quanto sì dirà, ha
prescritto ad atleti, e per più dettagliate indicazione circa l' epoca a partire
dalla quale l' uso di detti farmaci deve considerarsi vietato, si rimanda, per
comodità e chiarezza espositiva, al successivo paragrafo 21
ed andriol (farmaco a base di testosterone, ad effetto anabolizzante)(15)
(15) Anche
l' andriol è vietato dai regolamenti UCI e ClO: più in dettaglio, vedi
successivo paragrafo 21
Ha precisato SIMEONI che FERRARI non
gli procurò personalmente l' EPO e l' andriol (pur facendogli capire che, all’
occorrenza, sarebbe stato in grado di farlo), ma si limitò a prescriverglieli,
all’ interno dei programmi di allenamento che lo stesso FERRARI preponeva.
A tale riguardo, in particolare, SIMEONI ha spiegato che gli asterischi presenti
nelle tabelle di allenamento preparategli da FERRARI stavano per l' appunto ad
indicare assunzione di andriol. Di tali asterischi si tornerà a parlare tra
breve.
Le dichiarazioni di SIMEONI sono ben precise, Egli, quando rivolge dette accuse,
è perfettamente consapevole di quanto va dichiarando e del rilievo di dette
dichiarazioni.
In tal senso, non si tratta di dichiarazioni in ordine alle quali possono
crearsi equivoci, fraintendimenti.
Ne consegue che l' alternativa, in termini netti e riducendo il problema all’
essenziale, è stabilire se SIMEONI sia o non sia credibile se egli sia il
ciclista che coraggiosamente, dopo avere per anni egli stesso deplorevolmente
fatto ricorso al doping, ha deciso di rompere con il passato, infrangendo i
troppi silenzi e le omertà che circondano il fenomeno, ovvero se sia un
calunniatore, che, perfettamente consapevole della gravità di quanto dichiara,
attribuisce al suo ex medico sportivo pratiche da tutti, almeno a parole,
osteggiate.
La difesa del FERRARI ha cercato in vari modi di minare la credibilità del
SIMEONI.
SIMEONI, sottolinea la difesa dell’ imputato, è un atleta che già prima di
rivolgersi al FERRARI aveva larga e consolidata esperienza di ricorso al doping,
avendo massicciamente assunto EPO ed altre sostanze proibite, sia prima che dopo
il suo rapporto con FERRARI. SIMEONI, rincara la difesa dell’ imputato,
minimizza il ruolo di altri medici sportivi che pure ebbero ad assisterlo e che
certamente ebbero a suggerirgli l' uso di sostanze dopanti. SIMEONI, ancora, con
le sue stesse dichiarazioni in ordine alle modalità di assunzione dell’ andriol,
cadrebbe in gravi contraddizioni. SIMEONI, da ultimo, sarebbe un ciclista che,
inequivocabilmente smascherato come "dopato”, avrebbe deciso di dare in pasto l'
incolpevole FERRARI alla giustizia ordinaria, a quella sportiva e, non da
ultimo, all’ opinione pubblica, per acquisire meriti dinanzi ai suoi giudici e
sperare in un loro trattamento benevolo.
Nessuno degli argomenti utilizzati dalla difesa del FERRARI è tale da minare la
credibilità di SIMEONI, le cui dichiarazioni, al contrario, come meglio si
vedrà, trovano conforto e vengono avvalorate da una serie di altri elementi
raccolti nel corso del processo (non senza chè quello del doping è argomento che
l' ambiente dello sport professionistico non pare ancora in grado di affrontare
con l' indispensabile coraggio e schiena diritta che una impietosa autocritica
richiederebbero)
Invero, non dimostra evidentemente nulla, nè in senso favorevole all’ accusa, ma
neppure in senso ad essa contrario, la circostanza, assolutamente pacifica,
ammessa dallo stesso SIMEONI, che egli faceva uso di EPO (e di altre sostanze
dopanti) già ben prima di conoscere FERRARI
Soltanto apparentemente di maggior rilievo è la circostanza secondo cui,
effettivamente, emerge nel processo che SIMEONI, mentre accusa senza mezzi
termini FERRARI, è sembrato voler minimizzare il ruolo di altri medici sportivi
(il dr. SANTUCCIONE, in particolare), ai quali pure, quanto meno, ebbe a
chiedere e dai quali ebbe a ricevere indicazioni circa l' uso di sostanze
dopanti, in primo luogo, l' EPO(16)
(16) v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza
12.2.2002. pp. 119/121
La circostanza potrebbe, in ipotesi, assumere un qualche rilievo se risultasse
che, accusando FERRARI, SIMEONI intendesse coprire altre persone. In realtà,
pacificamente, così non è, perché dall’ agenda di SIMEONI si ricava in modo
inequivoco che nel corso della stagione 1997 ebbe effettivamente ad essere
seguito pressoché esclusivamente dal dr. FERRARI.
Dall’ agenda di SIMEONI, redatta in maniera assai meticolosa, emerge infatti che
tra il 16 novembre 1996 e la fine stagione 1997 (ossia nel periodo in cui si
affidò al FERRARI) egli ebbe contatti con medici o “dottori” diversi dal FERRARI
soltanto in due occasioni: il 19 dicembre 1996 (data in cui è annotata
l’indicazione “visita dottor SANTUCCIONE”) ed il 22 febbraio 1997 (data in cui è
annotata l' indicazione “1/5 compressa Dottor SANT.*” e, ancora, “compresse 1/5
per cinque giorni”). La prima di dette visite (quella del 19.12.1996) appare del
tutto innocua, sia perché non accompagnata dall’ indicazione dell’ assunzione di
alcunché, sia per la sua collocazione temporale (tale da far ragionevolmente
immaginare che si trattava nulla di più che di una visita di cortesia, fatta in
prossimità delle feste natalizie al medico dal quale si accomiatava, avendo
SIMEONI deciso di rivolgersi al dr. FERRARI). Certo più compromettente è la
visita del 22.2.1997, coincidente, indubbiamente, con l' assunzione di un quinto
di una non meglio precisata compressa, par di capire per cinque giorni
successivi. Ma questo è e resta l' unico, isolato intervento del SANTUCCIONE
durante tutto il periodo di gestione FERRARI.
Si vuole con ciò sottolineare che SIMEONI, ammettendo di aver assunto EPO e
andriol nel periodo in cui venne seguito dal dr. FERRARI e affermando che tali
sostanze gli venivano prescritte dallo stesso FERRARI, non intende affatto
coprire altri soggetti, perché in quel periodo, a parte l' isolata circostanza
deI 22.2.1997 di cui si è detto, SIMEONI ebbe effettivamente a che fare solo e
soltanto con il dr FERRARI, come emerge documentalmente dal contenuto di un’
agenda predisposta in periodo certamente non sospetto, quando SIMEONI non
pensava in alcun modo di ritrovarsi nella bufera che lo ha poi coinvolto.
L’ affermazione poi secondo la quale SIMEONI avrebbe accusato calunniosamente
FERRARI allo scopo di predisporsi benemerenze per un benevolo trattamento da
parte della giustizia sportiva appartiene a quel genere di argomenti che, ancora
una volta, non appaiono forniti della benché minima capacità dimostrativa.
Va invero sottolineato che:
- SIMEONI ha subito sanzioni sportive dalllla Federazione Ciclistica Italiana,
sanzioni che l' Unione Ciclistica Internazionale ha poi aggravato (v. i
provvedimenti disciplinari acquisiti, su accordo delle parti, all’ udienza del
16.4.2003, allegati al verbale di detta udienza, dai quali emerge che la
Federazione Ciclistica Italiana, con propria sentenza 23.11.2001, sospese il
SIMEONI per la durata di mesi tre, laddove poi l' Unione Ciclistica
Internazionale, con proprio provvedimento del 10.4.2002, elevò a mesi sei il
periodo di sospensione)
- SIMEONI, caso pressoché unico in un ambbiiente (quello dei ciclisti e, più in
generale, degli atleti professionisti) evidentemente ancora non pronto a voltare
le spalle ad un imbarazzante passato, in tal modo inevitabilmente prolungandolo
in un presente di cui ancora non si vede il declino, non soltanto ha ammesso un
utilizzo di sostanze dopanti assai più massiccio e temporalmente più esteso di
quanto l' evidenza dei fatti (l' essere stato egli trovato in possesso di
farmaci a tal scopo destinati) di per sé dimostrasse, ma ha anche fatto i nomi
dei “cattivi maestri”; comportamenti, questi, che certo non lo hanno reso
popolare all’ interno della comunità sportiva di cui ha continuato a fare parte
A fronte di tutto ciò, ammesso e non concesso che la giustizia sportiva sia
stata nei suoi confronti benevola, non si capisce di che ci si debba
scandalizzare, a meno che non si intenda auspicare che quella giustizia, in una
situazione in cui il ricordare e l' ammettere costituiscono ancora la rarissima
eccezione, si mostri esemplarmente severa proprio nei confronti di quei pochi,
pochissimi, che riconoscono le proprie responsabilità e collaborano a
smascherare il fenomeno del doping.
Ancora, la difesa del FERRARI, nel tentativo di minare la credibilità delle
dichiarazioni del SIMEONI, ne sottolinea alcune asserite contraddizioni interne,
in realtà inesistenti.
Si sottolinea, ad esempio, che avendo SIMEONI ammesso di aver fatto ricorso all’
andriol ancor prima di incontrare FERRARI ed essendo dette precedenti assunzioni
indicate, nelle sue agende, con la lettera “A”, tale lettera non ricorrerebbe
più nel periodo in cui il ciclista era seguito dall’ imputato. Ergo, se ne
dovrebbe desumere che non è vero che, seguito da FERRARI, SIMEONI avrebbe
continuato ad assumere detto farmaco dopante.
E’ questo uno di quei casi in cui prima di dare per scontata la fondatezza delle
conclusioni, occorre verificare l' esattezza delle premesse. Perché, a bene
esaminare le agende di SIMEONI, non è vero che la lettera “A", nel periodo
antecedente alla comparsa del FERRARI, ricorra con particolare frequenza: essa
può leggersi, negli anni 1995 e 1996, soltanto sotto due date: il 30 marzo 1995
(“A dopo allenamenti duri”) ed il 4 aprile 1996 (“Stop A”). Dal che, se proprio
qualche deduzione è lecito fare in ordine all’ uso di questa lettera “A” da
parte di SIMEONI nelle sue agende, deve desumersi che, a fronte di indicazioni
in ordine a evidenti precedenti plurime assunzioni del farmaco (da assumere dopo
gli allenamenti duri: v. annotazione del 30.3.1995; assunto con una evidente
qual certa ripetitività fino al 4.4.1996: v. annotazione in pari data) le
singole assunzioni di andriol non erano in alcun modo indicate con tale lettera
“A”, tant’ è che essa, a parte i due casi di cui si è detto, non compare mai
neppure nel periodo pre-FERRARI. Ne consegue che non costituisce nessuna
anomalia la circostanza che l' assunzione di andriol nel periodo 16 novembre
1996/fine stagione 1997 (periodo in cui SIMEONI venne seguito dal dr. FERRARI)
non sia stata indicata nelle agende mediante l’ utilizzo della lettera “A”,
perché questo non avveniva neppure prima!
Sottolinea ancora la difesa del FERRARI che, avendo SIMEONI dichiarato che era
consigliabile non assumere l' andriol subito prima delle competizioni, onde
evitare il rischio di essere smascherati ai controlli antidoping, dalle tabelle
di allenamento che il dr. FERRARI predispose per il ciclista in discorso
risulterebbero invece asterischi (cui, nelle dichiarazioni di SIMEONI,
corrisponderebbe l' assunzione di andriol) anche in corrispondenze di gare
ciclistiche, in palese contraddizione con quanto sostenuto dal SIMEONI medesimo.
Di nuovo, deve osservarsi che le risultanze processuali non appaiono così
perentorie come la difesa del FERRARI ce le offre. Invero, SIMEONI riferisce che
nel 1996 l' andriol si poteva prendere anche durante le corse, senza pericolo di
essere scoperti ai controlli antidoping, mentre invece, nel 1997, “si parlava,
mi pare, di due o tre giorni (ossia, all’ evidenza, di assumere l' andriol due o
tre giorni lontano dalle gare: NDR), mi sembra”(17).
(17)
v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza 12.2.2002.
p. 133
“Mi pare”, “mi sembra”: locuzioni
dubitative che, evidentemente, dimostrano che SIMEONI non ha ricordi nati in
ordine alla prudenza che doveva adottarsi, almeno nel 1997 (che è poi l' anno
che ci interessa) nell’ assunzione dell’ andriol. Del resto, come riferito da
uno dei periti nominati da questo giudice, se la presenza di sostanze
anabolizzanti, già all’ epoca, nei controlli antidoping, veniva effettuata,
esistevano purtuttavia pratiche che consentivano di occultare l’ assunzione di
dette sostanze.(18)
(18) v. dichiarazioni perito prof, FAINA, in
trascrizione udienza 23.4.2004. pp. 8/10
Sempre in fase di discussione, la difesa del FERRARI ha sottolineato un’ altra
pretesa contraddizione riscontrabile nelle dichiarazioni di SIMEONI.
Mentre SIMEONI riferisce che FERRARI gli prescrisse l' andriol intorno al mese
di marzo/aprile del 1997,(19)
(19) v. dichiaxazionj SlMEONl in trascrjzione udienza
12.2.2092. pp. 103/106
nelle tabelle di allenamento predispostegli dall’ imputato i ben noti asterischi
inizierebbero a comparire già dal mese di gennaio 1997, o prima ancora (v. p. 20
della memoria difensiva 23.9.2004 della difesa del FERRARI)
Orbene, chiedendo a chi legge un poco di attenzione e di pazienza, si vedrà che
anche in questo caso pare proprio a chi scrive che le cose non stiano
esattamente come perentoriamente affermato dalla difesa del FERRARI e che anche
sotto tale profilo non sia dato ravvisare alcuna apprezzabile contraddizione
nelle dichiarazioni di SIMEONI.
Le tabelle di allenamento riguardanti SIMEONI sono esaminabili nell’ allegato
257, contenuto nel faldone n. 2. In particolare, le tabelle di allenamento
contenenti asterischi, ossia quelle che in questo momento ci interessano, sono
quelle di cui all’ allegato 257, ff. 12, 14, 16, 17 e 18.
Purtroppo, le varie tabelle di allenamento prodotte dal PM, nonché i test e gli
esami ematici cui FERRARI sottopose i ciclisti da lui seguiti e che il PM ha
ugualmente prodotti, non sempre sono ordinati in successione cronologica. Ciò ne
rende certamente più difficoltoso l' esame (e indubbiamente, in una indagine di
tale delicatezza, una maggiore attenzione nella raccolta e predisposizione del
materiale sarebbe stato auspicabile), ma una paziente lettura dei documenti, un
attento incrocio dei dati, consente nella stragrande maggioranza dei casi, al
fine, di datare i vari documenti.
Torniamo allora all’ allegato 257, ed ai suoi ff. 12, 14, 16, 17 e 18 che ora ci
interessano.
Il f. 12 è privo di data, ma l' indicazione riportata nella prima riga partendo
dall’ alto (“29=test”), consente di collocare detta tabella di allenamento, con
certezza, nel mese di luglio 1997: infatti, l' unico test cui SIMEONI venne
sottoposto in giornata del 29 è il test ad allegato 257, f 22, che reca, per l'
appunto, la data del 29 luglio 1997.
La datazione della tabella di allenamento di cui a f. 14 è fortunatamente assai
più agevole, in quanto detto foglio reca espressamente la data deI 3.3.1997 (e
il primo asterisco, in detta tabella di allenamento, compare il giorno 5,
ovverosia il 5.3.1997).
La tabella di allenamento di cui a f. 16 non reca la data; anche in questo caso,
peraltro, l' indicazione della effettuazione di un test il giorno 20 consente
con certezza di collocare detta tabella nel mese di febbraio 1997 (perché, anche
in questo caso, l' unico test cui SIMEONI risulta essere stato sottoposto in un
giorno 20 del mese è il test del 20 febbraio 1997 (allegato 257, f. 29). Nella
tabella di allenamento del f 16, il primo asterisco compare in giornata 22,
corrispondente pertanto al 22 febbraio 1997.
La tabella di allenamento di cui a f 17 non reca data, ma essa è chiaramente
immediatamente successiva a quella del f 16; aiutano a collocarla nel tempo
anche l' indicazione di alcune competizioni, quali il “Pantalica” e l'“Etna”.
Detta tabella, che parte dal giorno 1, va pertanto collocata temporalmente alla
data del 10 marzo 1997, conformemente, del resto, alle indicazioni fornite dalla
stessa difesa del FERRARI nella sua memoria 23.9.2004 (p. 21).
Da ultimo, la tabella di allenamento di cui a f 18 non reca alcuna data. In
questo caso l' unica indicazione utile in essa contenuta è quella “fino a Palma
(esordio agonistico)”. Secondo la memoria che la difesa del FERRARI ha
presentato in sede di discussione, si tratterebbe dell’ indicazione di una corsa
ciclistica posta all’ inizio delta stagione, nel periodo gennaio/febbraio. Il
dato non è riscontrato con certezza, ma chi scrive lo accetta senz’ altro per
buono.(20)
(20) Effettivamente, il Giro di Maiorca è una breve corsa a tappe, collocata
nella primissima parte della stagione agonistica: nel calendario del 2004. come
è agevole verificare mediante la consultazione via internet di un qualsiasi sito
sullo sport del ciclismo, la predetta corsa a tappe si è svolta tra il 10 ed il
5 febbraio.
Chi scrive si rende conto di essere stato un poco pedante, ma si tratta di
pedanteria che serve a sottolineare che il primo asterisco collocabile nel tempo
con certezza è quello deI 22 febbraio 1997 (di cui alla tabella di allenamento
in allegato 257, f 16) e che probabilmente qualche altro asterisco si riferisce
al periodo fine gennaio/febbraio 1997.
Orbene, tenendo conto che SIMEONI ha reso in giudizio dette sue dichiarazioni a
cinque anni di distanza dai fatti in ordine ai quali veniva sentito, ritiene chi
scrive che tra l' affermazione che egli, su consiglio di FERRARI, iniziò ad
assumere andriol (come del resto aveva già fatto in precedenza, prima di
affidarsi alle cure del dr. FERRARI) verso il mese di marzo/aprile 1997 ed il
dato documentale secondo cui gli asterischi nelle tabelle di allenamento (e,
quindi, l’assunzione di detto farmaco dopante) risalirebbero già alla fine
gennaio/febbraio 1997 non vi sia alcuna palese contraddizione, tale da inficiare
la credibilità del dichiarante.
Nella ricostruzione così minuziosa dì fatti e date, recuperati, all’ esito dell’
istruttoria dibattimentale, in un materiale di prova vastissimo, soltanto l’
inappropriato utilizzo della lente dell’ entomologo (sia detto con la sincera
ammirazione che chi scrive ha per il davvero eccellente lavoro svolto dalla
difesa del FERRARI) potrebbe portare alla conclusione che è su questi
particolari che si gioca la credibilità o meno di SIMEONI.
6. Da ultimo, la difesa del FERRARI
ritiene di poter minare la credibilità delle dichiarazioni del SIMEONI alla luce
di quanto altri ciclisti, sentiti nel corso del giudizio, hanno riferito in
ordine agli asterischi di cui già si è detto.
A tale riguardo sono stai sentiti quali testi, circa i loro rapporti con il dr.
FERRARI e le tabelle di allenamento per loro predisposte dall’ imputato, i
ciclisti
FURLAN (21),
(21)Le dichiarazioni del FURLAN si possono leggere
in trascrizione verbale udienza 12.2.2002 p. 1 e Ss: le sue tabelle di
allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 244
BORTOLAMI (22),
(22) Le dichiarazioni del BORTOLAMI si possono leggere
in trascrizione verbale udienza 19.2.2002, p. 3 e SS: le sue tabelle di
allenamento si trovano nel faldone n. 2, all. 228
ZAINA (23)
(23) Le dichiarazioni dello ZAINA sì possono
leggere in trascrizione verbale udienza 22.5.2002. p. 22 e ss: le sue tabelle di
allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 233
GOTTI (24),
(24) Le dichiarazioni del GOTTI si possono leggere in
trascrizione verbale udienza 16.10.2002, p. 1 e ss: le sue tabelle di
allenamento si trovano nel faldone n. 2, all. 229
MAZZOLENI (25),
(25) Le dichiarazioni del MAZZOLENI si possono
leggere in trascrizione verbale udienza 16.10.2002. p. 21 e ss: le sue tabelle
di allenamento sì trovano nel faldone n. 2. all. 259
FARESIN (26),
(26) Le dichiarazioni del FARESIN si possono leggere
in trascrizione verbale udienza 12.11.2002. p. 1 e ss: le sue tabelle di
allenarnento si trovano nel faldone n. 2. alI. 253
BERTOLINI (27)
(27)
Le dichiarazioni del BERTOLINI si possono leggere in
trascrizione verbale udienza 12.11.2002, p. 30 e ss: le sue tabelle di
allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 226
e CHIAPPUCCI
(28).
(28) Le dichiarazioni del CHIAPPUCCI si possono
leggere in trascrizione verbale udienza 11.2.2003. p. 2 e ss: le sue tabelle dì
allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 249
Tutti i predetti ciclisti hanno affermato che mai il FERRARI ebbe a prescrivere
o anche soltanto suggerire loro sostanze dopanti.
Tutti hanno poi sostenuto che gli asterischi presenti diffusamente nelle
rispettive tabelle di allenamento stavano ad indicare l’ assunzione di
aminoacidi in occasione di giornate in cui erano previsti allenamenti
particolarmente duri, in tal senso confermando la versione offerta dall’
imputato.
Per meglio capire le due distinte letture che degli asterischi danno,
rispettivamente, la pubblica accusa e la difesa del FERRARI appare opportuno
prendere una tabella di allenamento ed esaminarla.
Si prenda, ad esempio, una tabella di allenamento di Ivan GOTTI, quella ad
allegato 229, f. 230. Essa, come ben può vedersi, reca, giorno per giorno, ciò
che il ciclista deve fare (allenamenti, riposo, partecipazione a gare, ecc). In
alcune giornate è apposto l' asterisco. Sempre con riferimento alla tabella di
allenamento che stiamo esaminando, in alto a destra, in una specie di finestra
riassuntiva, è, tra le altre, indicata la seguente annotazione: “2 cucc. AA dopo
*“.
Secondo la lettura della pubblica accusa, la quale ritiene che l' asterisco
altro non sia che un segno convenzionale per occultare l' assunzione di qualcosa
che non può essere nominato esplicitamente nelle tabelle di allenamento, quell’
annotazione “2 cucc. AA dopo *“ dovrebbe leggersi nel senso che dopo * il
ciclista doveva assumere degli aminoacidi, fermo restando, però, che l'
asterisco indica l’ assunzione di una sostanza ad effetto dopante, che non può
essere esplicitamente indicata nelle tabelle di allenamento.
Secondo il FERRARI, invece, l' asterisco altro non era che un segno che serviva
per attirare l' attenzione del ciclista su una determinata giornata,
caratterizzata da carichi di lavoro particolarmente intensi: tornando alla
tabella di allenamento relativa a GOTTI di cui all’ allegato 229, f. 230 che
stavamo esaminando, alla giornata del 9, ad esempio, l' indicazione “4 ore* 1
salita 8/10 Km ecc ecc.” significava che quel giorno, caratterizzato da un
allenamento intenso di 4 ore con salita, GOTTI doveva assumere degli aminoacidi,
come illustrato nella “finestra” riepilogativa in alto a destra nella stessa
pagina 230 (“2 cucc. AA dopo *“).
La lettura degli asterischi offerta dal FERRARI sembra trovare ulteriore
conforto osservando che in alcuni casi (sempre per restare alle tabelle di
allenamento del GOTTI, si veda all. 229, f 229), l' annotazione nella “finestra"
riassuntiva, in questo caso in fondo alla pagina, reca, più estesamente, l'
indicazione “dopo i lavori * 10-12-g AA in gatorade”: in questo caso, sottolinea
la difesa del FERRARI, appare ancor più e definitivamente evidente che l'
asterisco indica, per ciascun giorno in cui è stato apposto, solo, soltanto e
semplicemente che l' effettuazione di allenamenti o gare particolarmente
impegnativi necessitava dell’ assunzione di aminoacidi.
Se pure va dato atto alla difesa del FERRARI che il significato degli asterischi
da lei proposto ha una sua indubbia logicità ed appare persuasiva almeno quanto
la lettura che degli asterischi offre la pubblica accusa, purtuttavia, in ordine
all’ argomento asterischi ed alle dichiarazioni al riguardo rese dai vari
ciclisti sentiti, si impongono alcune osservazioni, che tornano ad avvolgere
questi asterischi di non poche e non piccole perplessità.
Sarà forse frutto di eccessivamente zelante scrupolo filologico di chi scrive
(che peraltro tutte le parti del processo hanno, giustamente, ben esercitato,
come il caso richiedeva), ma va detto che vi sono alcune pagine della tabella di
allenamenti in cui la spiegazione degli asterischi offerta dal FERRARI non pare
trovare puntuale riscontro. Si resti ancora alle tabelle di allenamento del
GOTTI e si esamini quella ad allegato 229, f. 243: qui, come al solito, sono
indicate delle giornate ed in corrispondenza di alcune di esse è stato apposto
l' asterisco. Qui, però, nella “finestra” riassuntiva, in fondo alla pagina, non
è annotata l' indicazione, che ci si attenderebbe, “dopo * 10-12 g di AA”, bensì
quella “10-12-g AA dopo la palestra e dopo la bici”. Si intende sottolineare che
in questo caso, ed in altri consimili sparsi nelle tabelle di allenamento
(29),
(29) si
vedano, a titolo di esempio. tabella di allenamento Axel MERCKX all. 224,
ff. 83 e 86: tabelle di allenamento OLANO. all. 255, ff. 807 e 813 (dove, se
pure non sono annotali asterischi, bensì puntini, il significato complessivo del
discorso che si sta svolgendo resta il medesimo)
l' asterisco sembra perdere il suo significato di rapido segno convenzionale
inteso ad indicare le occasioni in cui il ciclista deve assumere aminoacidi, sì
da far congetturare che esso possa averne uno diverso.
Si vada ad esaminare la tabella di allenamento di BORTOLAMI, in all. 228, f.
167: vi sono indicate le giornate del ciclista dal 10 al 25 (non si sa bene di
quale mese, ma ai limitati fini del discorso che ora si sta facendo poco
interessa): sono indicati i soliti asterischi nelle giornate dell’ 11 e del 12;
in calce alla pagina, nella “finestra” riassuntiva, si annota “dopo tappe dure
8-10 g. aminoacidi” (dove, secondo la chiave di lettura offerta dal FERRARI
sarebbe stato più logico attendersi l' indicazione “dopo * 8-10 g di
aminoacidi”); poi è segnato il giro della Svizzera, nelle giornate dal 16 al 25,
e in corrispondenza di esso vi è l' indicazione “1/2* dopo tappa” Anche in
questo caso la pedante indicazione dei segni semantici è intesa a porre il
seguente interrogativo: se “dopo tappe dure 8-10 g. aminoacidi”, che sta a
significare “1/2* dopo tappa”? Qui, come in altri luoghi rinvenibili nelle
diverse tabelle di allenamento acquisite agli atti, sembra evidenziarsi che l'
asterisco non sempre può spiegarsi quale forma simbolica e comodamente
riassuntiva atta a segnalare una giornata con carichi di lavoro particolarmente
pesanti.
Al di là del dato dei segni, di cui si deve comunque segnalare la persistente
equivocità, ben maggiori perplessità suscitano le dichiarazioni di alcuni dei
ciclisti sentiti come testi. In particolare, del CHIAPPUCCI e, maggiormente del
BORTOLAMI.
CHIAPPUCCI, come tutti i suoi colleghi ciclisti sentiti come testi (del novero
non fa naturalmente parte il SIMEONI che, lo si è visto, è stato esaminato quale
persona già indagata di reato collegato), dichiara in dibattimento, all’ udienza
dell’ 11.2.2003, senza esitazioni, che gli asterischi indicavano l' assunzione
di aminoacidi; ha facile gioco il PM a contestare al teste che, sentito dalla
polizia giudiziaria l' 8 marzo 1998, egli ebbe a dire che non ricordava il
significato degli asterischi.(30)
(30) dichiarazioni CHIAPPUCCI. in trascrizione
udienza 11.2.2003. pp. 15/17
Ora, considerando che le tabelle di allenamento che nel marzo 1998 furono
mostrate al CHIAPPUCCI erano quelle della stagione agonistica 1997, ossia di
pochi mesi precedenti, tenuto conto che la tabella di allenamento per i ciclisti
dovrebbe essere come i codici per i giuristi, l’ orario dei treni per i
capistazione e via esemplificando, l’ amnesia del CHIAPPUCCI nella primavera del
1998 appare non poco singolare, o, girando la moneta e guardandone l’ altra
faccia, appare non poco sospetta la sua ritrovata memoria nel febbraio del 2003.
La contestazione del PM, giusto il dettato dell’ art. 500, comma 2 cpp, rende
non particolarmente credibili, allora, le dichiarazioni rese dal teste
CHIAPPUCCI, nel corso del processo, quanto al significato da attribuirsi agli
asterischi.
Se le dichiarazioni del CHIAPPUCCI suscitano perplessità, più che fondatissimi
dubbi di mendacio caratterizzano le dichiarazioni del BORTOLAMI.
BORTOLAMI, sentito all’ udienza del 19.2.2002, dichiara che gli asterischi
indicavano l' assunzione di sali, aminoacidi, complessi vitaminici, ossia
sostanze tutte evidentemente del tutto lecite. Pronta la contestazione del PM,
che gli fa osservare come alla polizia giudiziaria, ad Alassio, il 16 febbraio
1998, BORTOLAMI rese dichiarazioni ben diverse. In quell’ occasione, infatti, il
BORTOLAMI dichiarò che gli asterischi si riferivano a proposte di assunzione di
EPO fattegli dal ( dottor FERRARI, intese a migliorare lo stato fisico del
corridore; proposte che peraltro, si affrettò il BORTOLAMI, in quella
circostanza, a precisare, egli non accolse; sempre il 16.2. 1998, in quel di
Alassio, il BORTOLAMI, richiesto di spiegare cosa significasse l’ indicazione
"1/2 “ contenuta in una sua tabella di allenamento,(31)
(31) si tratta, all’ evidenza, deIl' indicazione «
1/2* dopo tappa » contenuta nella tabella di allenarnento di cui all’ all. 228.
f.167)
spiegò che si trattava della proposta,
fattagli dal FERRARI, di assumere mezza fiala di EPO.
A fronte di tale palese divergenza tra quanto dichiarato in udienza e quanto
dichiarato nel febbraio 1998 alla polizia giudiziaria, il teste, e con lui la
difesa del FERRARI, hanno sottolineato che già nel successivo luglio 1999 il
BORTOLAMI ebbe a ritrattare le sue dichiarazioni del febbraio 1998, spiegando il
BORTOLAMI che egli non contestava la storicità di quelle dichiarazioni (detto
altrimenti, ed in termini più chiari: non contestava di aver reso effettivamente
dichiarazioni di quel tenore), ma che la verbalizzazione tradì il suo pensiero,
nel senso che egli, effettivamente, parlò di EPO laddove avrebbe voluto parlare
di aminoacidi.
Il BORTOLAMI, in udienza, per spiegare la clamorosa divergenza tra quanto
dichiarato ad Alassio nel febbraio 1998 e quanto affermato successivamente, nel
luglio 1999 dapprima, nel corso del presente giudizio poi, si è giustificato
affermando che ad Alassio fu sentito dai carabinieri del NAS al termine di una
gara ciclistica, in condizioni di disagio, in una situazione in cui parlare
subito di EPO era il modo per uscire in fretta dalla caserma dei carabinieri a
fare ritorno in albergo.
Le giustificazioni del teste BORTOLAMI sono risibili e questo giudice non ha
potuto fare altro che trasmetterne copia alla locale Procura della Repubblica,
per le sue valutazioni in ordine alla sussistenza del reato di falsa
testimonianza.
E’ assolutamente ridicolo che il BORTOLAIMI, nel febbraio 1998, intendendo
spiegare che gli asterischi significavano l’assunzione di aminoacidi, abbia poi
finito con il dire che essi equivalevano invece a proposte di assunzione di EPO,
diffondendosi poi nel precisare che sì, l’ EPO gli era stata proposta dal dr.
FERRARI, ma che lui si era rifiutato di assumerla, altresì spiegando che quel
“1/2*” significava la proposta di assunzione di mezza fiala di EPO: quasi che un
ciclista professionista possa equivocare tra l’ una e l’ altra sostanza. E’
assolutamente ridicolo affermare, da parte del BORTOLOMI, che ciò egli ebbe a
fare (confùso? ingenuo? intimidito dalla presenza dei carabinieri?) per uscire
rapidamente dalla caserma e fare ritorno in albergo, quasi non si rendesse conto
della gravità di quanto andava affermando.
Anche in questo caso, pertanto, giusta la disciplina di cui all’ art. 500, comma
2 cpp, le contestazioni effettuate dal PM hanno tolto qualsivoglia credibilità
alle dichiarazioni rese nel corso del processo dal teste BORTOLAMI,
dichiarazioni che devono ritenersi senz’ altro mendaci.
********************************
7. Che gli asterischi non sempre
indichino assunzione di innocui aminoacidi, emerge dalle dichiarazioni di
CONVALLE Fabrizio, un corridore dilettante che fu seguito dal FERRARI negli anni
1992 e 1993 e per il quale il FERRARI, in quegli anni, ebbe a predisporre
tabelle di allenamento contenenti anch’ esse vari asterischi. Di tali
dichiarazioni si dirà, più diffusamente, al successivo paragrafo 18. Qui si
anticipa soltanto che il CONVALLE ha riferito che nelle tabelle di allenamento
predispostegli dal FERRARI gli asterischi indicavano l' assunzione di fiale il
cui contenuto il FERRARI non gli ebbe a indicare.
Da ultimo, ma in maniera inequivocabilmente risolutiva, la circostanza che gli
asterischi non sempre indicassero l' assunzione di sostanze del tutto innocue e
lecite emerge incontrovertibilmente dalle tabelle di allenamento del ciclista
KAPPEAS. Come meglio si dirà più oltre (v. successivo paragrafo 10), le tabelle
di allenamento di detto ciclista (in particolare, quelle in faldone 2, all. 262,
ff. 76 e 77) recano, al solito, numerosi asterischi e, in fondo alla pagina, con
evidente funzione di legenda, l' indicazione "*androsten."
Tale indicazione, ad onor del vero, non è perfettamente leggibile nel f. 76, in
cui si legge agevolmente “ androst” e si intuisce che vi sono poi alcune
successive lettere che la cattiva qualità delta copia disponibile non consente
di leggere. E’ invece perfettamente leggibile nel successivo f. 77.
Come meglio si vedrà ai successivi paragrafi 10 e 11, il FERRARI dichiara di non
sapere di che cosa si tratta ed afferma che, per quanto gli sembra, quelle
annotazioni “ androsten” non sono state neppure da lui scritte.
Vedremo invece che l' androsten, al pari dell’ andriol di cui ha riferito il
SIMIEONI, è una sostanza anabolizzante vietata dai regolamenti sportivi e che il
perito grafologico nominato da questo giudice ha concluso che le annotazioni “
androsten” apposte in fondo ad all. 262, ff. 76 e 77 sono state apposte dalla
mano del FERRARI.
******************************
8. All’ esito delle considerazioni che
precedono, deve giungersi alla provvisoria conclusione che nessuna significativa
interna contraddizione inficia la credibilità delle dichiarazioni del SIMEONI,
il quale anzi, per il contesto in cui ha maturato la decisione di riferire
quanto a sua conoscenza, va tenuto persona certamente attendibile.
Il SIMEONI, peraltro, come si è detto in esordio di questo paragrafo, è stato
sentito, ai sensi dell’ art. 210 cpp, quale persona già indagata per reati
collegati, e pertanto il metro di giudizio con cui vanno valutate ed utilizzate
le sue dichiarazioni non può che essere quello di cui all' art. 192, comma 3 cpp,
come chiaramente indica l’ art. 210, ult. co. cpp.
Le sue dichiarazioni, pertanto, andranno valutate unitamente agli altri elementi
di prova che ne confermino la attendibilità. E’, come noto, la materia dei
riscontri. Nel processo che qui ci occupa, peraltro, con una importante
osservazione preliminare: gli ulteriori elementi di prova che si andranno ora ad
evidenziare appaiono così pregnanti da avere spesso una loro autonoma forza
probatoria, tant’ è che prima ancora e più che ancora che come riscontri alle
dichiarazioni rese dal SIMEONI, essi ben possono ritenersi prove (indiziarie e,
in alcuni casi, perfino dirette) della penale responsabilità del FERRARI.
************************
9. Appare opportuno cominciare questa
parte dell’ esposizione dall’ analisi degli esami ematici dei vari ciclisti
seguiti dal FERRARI e rinvenuti nella documentazione al FERRARI sequestrata. Si
tratta dei numerosi esami ematici raccolti, ciclista per ciclista, nel faldone
n. 2. Gli esami prodotti inizialmente dal PM costituivano soltanto una parte di
un maggior numero di esami conservati dal FERRARI ed a questi sequestrati dalla
polizia giudiziaria nel corso delle indagini. Si trattava di una parte
numericamente e percentualmente assai cospicua (costituita da oltre 200 esami
ematici relativi a 17 ciclisti), bastevole, secondo l' opinione della pubblica
accusa, a dimostrare che molti di quei ciclisti, durante il periodo in cui erano
stati seguiti dal dr. FERRARi, presentavano variazioni del tutto anomale di
alcuni valori ematici.
La difesa del FERRARI ha chiesto ed ottenuto di poter produrre gli esami ematici
dei ciclisti nella loro completezza, per poter disporre di tutto il materiale
esistente e per poterne dare una lettura più completa e corretta.
In tal modo, dopo che all’ udienza del 19.2.2002 è stata ammessa l' ulteriore
produzione richiesta dalla difesa del FERRARI, questa ha prodotto, depositandoli
in cancelleria il 26.2.2002, ossia anteriormente all’ udienza del 19.3.2002,
riservata alla escussione dei vari consulenti tecnici delle parti, una ulteriore
cinquantina di esami ematici (appartenenti, tra gli altri, anche a tre ciclisti
i cui esami non erano stati prodotti dal PM): gli esami ematici in tal modo
complessivamente acquisiti ed esaminati nel corso del processo ammontano a quasi
trecento e sono relativi a 20 ciclisti.
Si è ritenuto di affrontare immediatamente il tema degli esami ematici, in
quanto essi, ai fini della decisione, ed a parere di chi scrive, hanno finito
con l' avere un’ importanza in un certo senso inversamente proporzionale all’
ampio spazio loro dedicato nel corso del giudizio.
I valori del sangue che hanno formato oggetto di particolare attenzione da parte
dei consulenti e del perito nominato dal giudice sono quelli dell’ ematocrito (Hct)
e dell’ emoglobina (Hb). In particolare, i valori dell’ ematocrito e dell’
emoglobina (nella loro misurazione in termini assoluti e, soprattutto, in
relazione alla loro variazione nel tempo), possono essere indicativi dell’
assunzione di EPO (eritropoietina sintetica). L’ EPO, invero, come è noto,
agisce stimolando l' eritropoiesi, ossia la produzione di globuli rossi; in tal
modo l' uso di EPO aumenta la sintesi di globuli rossi nel sangue e quindi
consente a chi ne fa uso di disporre di una maggior quantità di emoglobina e di
poter così meglio ossigenare i propri tessuti muscolari, migliorando in maniera
apprezzabile le proprie performance sportive. Corrispondendo il valore dell’
ematocrito al rapporto, espresso in percentuale, tra il volume della frazione
corpuscolare del sangue (principalmente, globuli rossi) e il volume totale del
sangue (comprensivo anche della sua massa liquida), è evidente che un uso di EPO,
aumentando il numero dei globuli rossi, aumenta anche il valore del!’ ematocrito
(il sangue, per così dire, diventa più denso, aumentando la percentuale della
sua massa corpuscolare e diminuendo corrispondentemente quella della sua massa
liquida). Del tutto conseguentemente, essendo l' emoglobina una proteina
presente nei globuli rossi con prevalente funzione di trasporto dell’ ossigeno,
è altrettanto evidente che un uso di EPO, che faccia aumentare il numero e la
massa dei globuli rossi, comporta anche un corrispondente aumento del valore
dell’ emoglobina.
Ciò premesso, va subito detto che la lettura degli esami ematici - come hanno
concordato tutti i consulenti tecnici delle parti ed il perito (prof Roberto
CONTE) nominato da questo giudice - ha scontato un suo inevitabile limite
oggettivo i consulenti ed il perito hanno dovuto necessariamente lavorare su
valori ematici raccolti per ciascun ciclista non in maniera sistematica, lo
scopo dei prelievi di sangue cui i ciclisti venivano sottoposti non era quello,
scientifico, di studiare la variazione nel tempo di quei valori ematici, ma, in
maniera assai più pratica, di consentire al dr FERRARI di conoscere, di volta in
volta, le condizioni fisiche degli atleti da lui seguiti.
L' indagine, in altri termini, per sintetizzare il concetto con le parole del
perito pro! Roberto CONTE non è stata prospettiva (come sarebbe avvenuto nell’
ambito di una ricerca scientifica), bensì, necessariamente retrospettiva.
La circostanza che i vari esami ematici sono stati effettuati non con finalità
di studio scientifico, ma al mero scopo di consentire al dr FERRARI di
monitorare le condizioni fisiche dei singoli ciclisti, ha comportato tra l’altro
che i vari prelievi di sangue, con ogni probabilità, sono avvenuti secondo
modalità non perfettamente omogenee, variando, ad esempio, l' ora dei prelievi e
le condizioni soggettive degli individui ai quali il sangue veniva prelevato
(32)
(32) Sembra ad esempio ragionevole ritenere che i ciclisti, che giungevano a
Ferrara, presso le studio del dr. FERRARI, dalle più varie località, si
presentassero alle ore del giorno le più diverse (come del resto dagli stessi
ciclisti dichiarato ); ciò può altrettanto ragionevolmente aver fatto sì che
alcuni siano stati sottoposti ai prelievi del sangue a digiuno e in condizioni
di riposo, altri dopo aver pranzato ed in condizioni di minor relax.
(c d. variabilità preanalitiche). Ciò
può avere influenzato l' esito dei vari prelievi, in misura certo non
rilevantissima, quanto peraltro difficilmente quantificabile.
Va ancora sottolineato che non sempre, presumibilmente, si è avuto un identico
intervallo di tempo tra il momento del prelievo del sangue e la sua analisi, con
il che bisogna correttamente considerare l' esistenza di un ulteriore elemento
di variabilità preanalitica che può avere anch’ esso avuto una qualche rilevanza
sull’ esito delle singole analisi.
Da ultimo, va rilevato che, se pure circa l' 80% delle analisi esaminate risulta
effettuata da uno stesso laboratorio, il Laboratorio San Giorgio di Ferrara, è
altresì vero che il restante 20% delle analisi risulta effettuato dai più
diversi laboratori e ciò, quanto meno con riferimento a dette ultime analisi,
può indubbiamente aver dato luogo alla c.d. variabilità analitica, di cui pure
deve tenersi conto nella complessiva lettura dei dati ematici a disposizione.
Premessi tutti i limiti di cui si è detto, le conclusioni alle quali, pure
seguendo diverse modalità di indagine, sono giunti i consulenti tecnici del PM
prima ed il perito nominato da questo giudice poi, sono concordi nel ritenere
che le variazioni dei valori di ematocrito e di emoglobina che, nel corso del
tempo, presentano alcuni dei ciclisti seguiti dal dr. FERRARI sono decisamente
anomale e tali da non poter trovare ragionevoli spiegazioni fisiologiche.
Il perito prof Roberto CONTE, nella sua relazione, ha scritto che “le variazioni
individuali dei valori di emoglobina e di ematocrito riscontrati da alcuni
soggetti nello stesso anno sono superiori a quelle riportate in letteratura
relative ad atleti che praticano la stessa disciplina”, esemplificando e
spiegando poi in giudizio che “ho riscontrato in alcuni atleti che vi è una
variazione notevole, anche del 15 - 20%, nello stesso periodo estivo (...) su
questo non ho elementi per poter dire (...) a che cosa fosse dovuto; chiaramente
non è però sicuramente una variazione fisiologica”
(33)
(33) v. dichiarazioni perito prof. Roberto CONTE, in trascrizione udienza
20.4.2004, p. 57
Del tutto analogamente, i consulenti tecnici del PM, secondo i quali “non c’ è
dubbio (...) che per numerosi atleti ci sono dei dati che non possono essere
spiegati in base alle conoscenze attuali sulla variabilità biologica” (prof.
PLEBANI) (34).
(34) v. dicluarazioni prof. PLEBANI (CT del PM), in
trascrizione udienza 19.3.2002, p. 12
Peraltro, nella loro relazione, gli stessi consulenti tecnici del PM erano stati
meno perentori, scrivendo che le alterazioni dei valori dell’ ematocrito
apparivano non fisiologiche, pur precisando che un simile giudizio andava
formulato “con tutte le cautele del caso”, conseguenti agli oggettivi limiti
che, come si è detto, dovevano scontare i dati disponibili
(35).
(35) v. relazione PLEBANI, CAZZOLA e
FERRARA, p. 203
Per scendere più nel concreto della materia, si considerino gli esami ematici di
BORTOLAMI Gianluca:(36)
(36) I valori ematici del BORTOLAMI si possono esaminare, nel
dettaglio, nei documenti di cui ad all. 228 bis (in faldone n. 2) e sono ripresi
negli elaborati predisposti dai vari consulenti tecnici e dal perito prof.
Roberto CONTE
|
data prelievo
|
valore ematocrito
|
valore emoglobina
|
1
|
12.02.1996
|
46,4%
|
15,5 g/dl
|
2
|
17.04.1996
|
48,8%
|
16,0g/dl
|
3
|
05.08.1996
|
38,0%
|
12,6g/dl
|
4
|
21.01.1997
|
41,3%
|
13,7g/dl
|
5
|
05.03.1997
|
41,0%
|
14,3 g/dl
|
6
|
10.03.1997
|
40,0%
|
13,5 g/dl
|
7
|
22.03.1997
|
43,6%
|
15,8 g/dl
|
8
|
16.04.1997
|
46,8%
|
15,6 g/dl
|
9
|
15.05.1997
|
44,0%
|
13,7 g/dl
|
10
|
13.06.1997
|
47,6%
|
13,6g/dl
|
11
|
27.06.1997
|
48,9%
|
16,5 g/dl
|
12
|
31.07.1997
|
51,0%
|
17,1 g/dl
|
13
|
04.09.1997
|
50,2%
|
16,6 g/dl
|
14
|
19.09.1997
|
48,0%
|
16,2 g/dl
|
15
|
03.12.1997
|
43,1%
|
13,9g/dl
|
16
|
24.12.1997
|
42,0%
|
14,4g/dl
|
17
|
15.01,1998
|
48,1%
|
16,1 g/dl
|
18
|
22.01.1998
|
39,9%
|
dato non fornito
|
19
|
31.03.1998
|
50,0%
|
15,1 g/dl
|
20
|
10.06.1998
|
43,1%
|
14,5 g/dl
|
21
|
26.06.1998
|
48,0%
|
16,1 g/dl
|
******************
10. Ma ben altri, al di
là delle dichiarazioni del SIMEONI, e, al contempo, corroborando e riscontrando
le stesse, appaiono gli elementi di prova che dimostrano la penale
responsabilità del FERRARI.
Come abbiamo visto, SIMEONI riferisce che nel corso del 1997 egli assunse EPO e
andriol su prescrizioni del FERRARI.
Orbene, indicazioni di sostanze al pari dell’ andriol riconducibili al novero
delle sostanze anabolizzanti vietate dai regolanti antidoping dell’ UCI e del
CIO emergono dalle tabelle di allenamento di altri ciclisti.
In primo luogo, da quelle del ciclista KAPPEAS.
Come già si è anticipato al precedente paragrafo 7. le tabelle di allenamento di
KAPPEAS a ff. 76 e 77 dell’ all. 262 recano, al solito, numerosi asterischi ed a
piè di pagina, con funzione di legenda, l' indicazione “ androsten”.
Come pure già si è anticipato al precedente paragrafo 7., tale indicazione non è
perfettamente leggibile a f. 76, in cui la qualità della copia a disposizione
permette di leggere in modo chiarissimo “ androst”, lasciando per il resto
soltanto intuire l' esistenza di alcune altre successive lettere.
L’ indicazione “* androsten” è invece perfettamente ed inequivocabilmente
leggibile al successivo f. 77.
Il FERRARI, interrogato a tale proposito da questo giudice, ha dichiarato
(39):
(39) v. interrogatorio FERRRI in trascrizione udienza
16.4.2003. pp. 139 e 140
- che egli, in quella annotazione, legge ““androten” e non “androsten”
- che, ad ogni modo, egli non sa cosa siaa l' androsten
- che, comunque, non riconosce dette annoottazioni come proprie
Sulla prima obiezione del FERRARI una parola soltanto, perché chiunque può
esaminare i citati ff. 76 e 77, concludendo serenamente e pacificamente che la
parola in questione, con buona pace dell’ imputato, è androsten e non androten.
In claris non est interpretatio, se il ricorso al latino non appaia fin troppo
esagerato per una controversia che tale davvero non è, chiarissima essendone la
soluzione.
FERRARI, nel suo interrogatorio (v. trascrizione udienza 16.4.2003, p. 140),
come si è detto, dichiara di non sapere neppure che cosa sia questo androsten.
Ma di androsten si parla pure in un appunto pacificamente redatto, per sua
stessa ammissione, dall’ imputato e rinvenuto, assieme ad altra documentazione
pure riconducibile all' imputato, nella abitazione di Massimo GUANDALINI,
titolare della farmacia Giardini Margherita (40)
(40) Si tratta dell’ appunto in faldone 2. allegato
67, su cui si tornerà al successivo paragrafo 15
(farmacia presso la quale il FERRARI acquistava prodotti farmaceutici e
preparati galenici). Richiesto da questo giudice a che cosa si riferisse l'
androsten del citato appunto, il FERRARI non ha potuto che dichiarare trattarsi
di testosterone, fornendo poi le giustificazioni di cui (in questo faticoso ma
indispensabile gioco di rimandi e di richiami, reso in ogni caso necessario
dalla complessità del materiale di prova da esaminare) si dirà al successivo
paragrafo 15 (41)
(41) v. interrogatorio FERRARI in trascrizione ,udienza 16.4.2003, p. 167/170
Testosterone, ossia ormone steroideo androgeno, che altri non è che il principio
attivo di molti farmaci ad effetto anabolizzante, tutti vìetati dai regolamenti
antidoping UCI e CIO.
La stessa perizia farmacologia disposta da questo giudice ed affidata al
profMarcello FAINA, se pure, quanto all' androsten, conclude che detto nome non
corrisponde ad alcun farmaco in commercio (ossia, a nessun farmaco della
farmacopea ufficiale), sottolinea che la sua desinenza lo riconduce chiaramente
a sostanze quali l' androstenedione e l' androstenediolo. ossia a sostanze che
sono entrambe metabolitì del testosterone, caratterizzate da un effetto
anabolizzante e vietate dai regolamenti UCI e CIO (42)
(42) v. perizia prof. Marcello FAINA p.10, 11, 47 e 48
Da ultimo, definitivamente e,se ancor ve ne fosse necessita, risolutivamente
nell' allegato 262. che è quello che raccoglie le tabelle di allenamento ed i
test relatii a KAPPES, all ultimo foglio (f.108) e presente la copia di quella
che, all' evidenza, è la pubblicità di un prodotto denominato Androsten,
pubblicizzato ed acquistabile a mezzo internet, evidentemente reperibile negli
Stati Uniti in quanto ne è indicato il prezzo in dollari statunitensi
Dunque, l' indicazione "* androsten" contenuta in calce alle tabelle di
allenamento del ciclista KAPPES sta chiaramente ad indicare che nei giorni
contrassegnali dall’ asterisco (che significativamente come già per gli
asterischi delle tabelle di allenamento di SIMEONI, corrispondono ai giorni che
prevedono carichi di lavoro particolarmente intensi) atleta doveva assumere
sostanze anabolizzanti a base di testosterone.
Appare anche importante colIocare temporalmente dette tabelle di allenamento.
Per quanto riguarda la tabella di allenamento a f. 76 è utile I' indicazione
relativa al giorno 12, dove si parla dì "test + viaggio’’. Esaminando i
test cui venne sottoposto KAPPES, emerge che l'unico che ebbe a svolgersi nella
giornata del 12 è quello del 12.5.1998 (allegato 262, f. 106). La tabella a f.
76 risale pertanto, evidentemente, al maggio 1998.
La tabella a f. 77 si riferisce chiaramente al mese di maggio (esplicita
essendone l' indicazione), senza che sia possibile stabilire con certezza di
quale anno.
Peraltro, poiché tutti i test e gli esami ematici relativi al ciclista KAPPES
(rinvenibili negli allegati 262 e 263) si riferiscono agli anni 1997 e 1998,
deve logicamente desumersi che la tabella di allenamento a f. 77 non può che
riferirsi o al maggio 1997 o al maggio 1998.
***********************
11. Il FERRARI,
come pure anticipato, ha dichiarato che, in ogni caso, egli tende ad escludere
che le annotazioni “ androsten” presenti nelle tabelle di allenamento di cui ai
ff. 76 e 77 siano state da lui apposte.
Questo giudice ha pertanto disposto anche una perizia grafologica, intesa a
chiarire se la calligrafia con la quale sono state vergate dette annotazioni
appartenga o meno al FERRARI.
Il perito dr.ssa Maria Barbara CONTE ha concluso che le annotazioni in esame
sono da riferire alla mano del dott. Michele FERRARI.
Pur dovendo scontare la perizia grafologica l' oggettivo limite che le scritture
oggetto di esame non erano in originale, bensì in copia fotostatica, di talchè
non è stato possibile evidenziarne certi aspetti quali, ad esempio, la forza
pressoria della scrittura, il perito non ha dubbi in ordine alle conclusioni
innanzi indicate.
Il perito, in particolare, sottolinea dapprima che le manoscritture da periziare
presentano caratteri da riferire ad una redazione spontanea e nonostante si sia
in presenza di copie fotostatiche è comunque possibile percepire in maniera
sufficientemente oggettiva e dettagliata i movimenti formativi e gli aspetti
qualitativi di risalto, cogliendone il sensibile dinamismo nonché l' equilibrata
e reciproca correlazione dei parametri grafici (forma, assetto, fittezza,
larghezza, calibro, direzione, coesione e velocità).
Più nel dettaglio, vengono dal perito sottolineati la continuità dei tracciati,
l' inclinazione verso destra della scrittura ed il sostanziale mantenimento
della direzione del movimento, la semplificazione di taluni movimenti formativi
(ad esempio, la semplificazione delle forme grafiche nel trilettero “ros” di
“androsten” e l' accorciamento del taglio della “t”), la curvilineità dei tratti
e dei legamenti tra lettere e la presenza di tratti filiformi: dettagli tutti
che, nonostante il tipo di riproduzione delle scritture da esaminare, consentono
certamente di affermare che le scritture in esame sono utilmente periziabili.
Ciò premesso, il perito pone a confronto le manoscritture “ androst” e “
androsten” di cui ai più volte citati ff. 76 e 77 con altre scritture certamente
autografe del dr. FERRARI, giungendo ad un giudizio di identificazione grafica.
In particolare il perito sottolinea che le scritture a raffronto (ossia quelle
da periziare e quelle utilizzate come scritture comparative):
- condividono il ritmo ed il grado di fluuiidità personale
- presentano una perfetta analogia negli sspazi interletterali
- tendono ad iniziare la parola con assi lletterali pendenti verso destra ed a
mantenere la direzione dei movimenti, raddrizzando e/o rovesciando l'
orientamento assiale in corrispondenza del gruppo letterale “ros” per effetto di
accelerazione grafica
- presentano una perfetta analogia nel veerrso di tracciamento delle connessioni
“A/n”, “n/d”,‘‘d/r‘‘, ‘‘r/o‘‘, ‘‘o/s‘‘, ‘‘s/t‘‘, ‘‘t/e‘‘, e ‘‘e/n‘‘
- pur mantenendo con sufficiente precisioonne l' allineamento orizzontale, le
manoscritture in verifica e le autografe di comparazione risultano
caratterizzate dallo sprofondamento sottorigo delle maiuscole “A” e da repentini
scatti verso l' alto in corrispondenza del gruppo letterale “os”, in un contesto
specifico di accelerazione grafica
- presentano numerose forme letterali chee manifestano caratteristiche
identificative di portata segnaletica decisiva, che il perito dettagliatamente
indica
Il tutto consente al perito di concludere nel senso che le manoscritture oggetto
di verifica sono da riferire alla mano del dottor FERRARI.
Il consulente tecnico della difesa del FERRARI, avv. prof Susanna MATTEUZZI, ha
contestato le conclusioni del perito nominato dal giudice.
Il consulente della difesa del FERRARI sottolinea che la perizia della dr.ssa
CONTE sarebbe viziata, fin dall’ origine, dall’ aver ritenuto periziabile un
documento che non è disponibile in originale, bensì in fotocopia, la cui
verifica non consente di pervenire ad alcun giudizio di certezza.
In buona sostanza, al di là di elementi più particolari in ordine ai quali bene
e convincentemente ha replicato il perito nominato dal giudice, il consulente
tecnico di parte ammette che esistono compatibilità con riferimento ai caratteri
generali, sottolinea quelle che a suo a parere sono però anche caratteri di
dissomiglianza tra le scritture in verifica e quelle di comparazione e conclude
che non si può addivenire ad un giudizio di identità, in termini di certezza,
tra le une e le altre.(43)
(43) Oltre. naturalmente, alla relazione redatta dal CT di parte avv. prof
Susanna MATTEUZZL, si vedano, riassuntivamente, le dichiarazioni dalla stessa
rese all’ udienza del 20.3.2004 (in trascrizione a pp. 45 e 46)
Chi scrive è del parere che le osservazioni svolte dal perito siano, per il
dettaglio che le caratterizza e le argomentazioni che le accompagnano, senz’
altro condivisibili, avendo tra l' altro il perito bene e convincenternente
replicato alle obiezioni del consulente di parte.
Ma chi scrive deve anche sottolineare che l' accertamento grafologico espletato
va collocato in un particolare complessivo quadro probatorio, tenendo conto del
quale, anche laddove dovessero ritenersi non infondati i dubbi espressi dal
consulente di parte, le conclusioni pratiche, nel caso concreto, non
varierebbero di molto, ed anzi non varierebbero affatto.
Si vuole con questo sottolineare che siamo comunque in presenza di scritture
manoscritte che, a tutto concedere alle ragioni ed ai ragionamenti della difesa
del FERRARI, sarebbero comunque singolarmente simili, fin’ anche in numerosi
minimi e quasi impercettibili dettagli, alle scritture autografe dell’ imputato,
utilizzate come scritture di comparazione.
Orbene, per ipotizzare che le annotazioni “* androst” e “* androsten” dei ff. 76
e 77 dell’ allegato 262, apposte in calce a tabelle di allenamento certamente
redatte, di sua mano, dal FERRARI, non appartengano al FERRARI medesimo,
bisognerebbe delineare ed accettare per verosimile una ricostruzione dei fatti
francamente cervellotica e romanzesca. Bisognerebbe invero ipotizzare che
qualcuno, in epoca anteriore al sequestro operato dai NAS presso il FERRARI ed
in costanza di possesso delle tabelle di allenamento da parte dello stesso
FERRARI, avesse a tali tabelle aggiunto le annotazioni in parola, per di più
imitando, con grande abilità, la calligrafia dell’ imputato. Perché? in quale
occasione? sfruttando quale favorevole condizione di tempo e di luogo,
trattandosi di documentazione che era conservata dallo stesso FERRARI?
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, è del tutto pacifico che le
più volte citate annotazioni “* androst” e “*androsten” sono state apposte dal
FERRARI.
E’ dunque l' imputato, in quelle tabelle di allenamento risalenti agli anni
1997/1998, ad aver prescritto al ciclista KAPPEAS l' uso di sostanze
anabolizzanti.
**********************
12. Ma le tabelle di allenamento del
ciclista KAPPEAS ci rivelano altro di importante ancora.
La tabella in allegato 262, f. 79 reca, nell’ ultima sua riga, l' indicazione
“DHEA 20 mg 1 mattino x 1 mese”.
Si tratta di una tabella riferibile al mese di marzo (per la chiara indicazione
riportata nella sua prima riga), senz’ altro riconducibile, per quanto già
innanzi si è detto in ordine alla collocazione temporale della tabella di
allenamento di f. 77, all’ anno 1997 o 1998.
Quanto al DHEA, si tratta di un ormone steroideo appartenente al gruppo degli
androgeni, con effetto, come già per l' andriol e l' androsten, anabolizzante,
vietato dai regolamenti UCI e CIO (senza possibilità di deroghe), esplicitamente
menzionato in detti regolamenti dal 1997, ma da considerarsi pacificamente
vietato già in epoca anteriore, in quanto assimilabile agli steroidi
anabolizzanti androgeni di cui alla classe V dei predetti regolamenti.(44)
(44)v.
perizia famacologia prof. Marcello FAINA. pp. 7. 8 e 46
Interrogato, il FERRARI ha dichiarato trattarsi non già di una sua prescrizione,
bensì di una annotazione anamnestica. KAPPES, a dire del FERRARI, gli avrebbe
riferito che in un certo periodo dell’ anno, in cui non aveva gareggiato ma era
stato in vacanza con la moglie, aveva assunto una compressa di DHEA da 20
milligrammi per tutto il periodo della vacanza; il FERRARI si sarebbe limitato
ad annotare la cosa nella sua tabella di allenamento
(45).
(45) v. intenogatorio FERRARl, in trascrizione
udienza 16.4.2003, p. 138
Ha inoltre aggiunto il FERRARI che all’ epoca il DHEA non era comunque un
prodotto proibito, essendo considerato alla stregua di un integratore
alimentare. (46)
(46) v. Interrogatono FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003, p. 139
Quanto a quest’ ultima affermazione, va osservato che:
- richiesto da chi scrive, il FERRARI nonn ha saputo indicare a quale epoca
risale la tabella di allenamento di cui a f. 79, spiegando che egli seguì
KAPPEAS dal 1993 al 1996/1997, come gli sembra di ricordare (in realtà, è
documentalmente provato che seguì detto ciclista quanto meno fino al 1998)
- per quanto sé è venuto esponendo, la taabbella di allenamento in questione deve
collocarsi o nella stagione 1997 o in quella 1998
- all’ epoca, come già si è detto e come mmeglio si dirà e si vedrà, sostanza per
sostanza, nel successivo paragrafo 21, il DHEA era certamente già vietato dai
regolamenti antidoping UCI e CIO.
Quanto poi all’ affermazione secondo la quale l' indicazione “DI-IEA 20 mg 1
mattino x 1 mese” sarebbe non già una sua prescrizione, bensì una annotazione
anamnestica, essa appare di assai scarsa verosimiglianza.
Non ha molto senso che una annotazione anamnestica (rivolta a ciò che è
accaduto) sia riportata in una tebella di allenamento destinata al ciclista (e
pertanto rivolta al futuro). Ancora: trattandosi di annotazione anamnestica, non
ha molto senso che non sia stata annotata l' epoca in cui KAPPES avrebbe assunto
DHEA. Ma, soprattutto, non ha molto senso che, se di annotazione anamnestica
davvero si tratti, essa sia così precisa e minuziosa nell’ indicare il dosaggio
delle compresse, la durata del trattamento e, più di ogni altro, il momento
della giornata in cui le compresse sarebbero state assunte: se annotazione
anamnestica fosse, che interesse poteva avere FERRARI ad annotare che KAPPES
aveva assunto una compressa da 20 mg di DHEA, per un mese, il mattino piuttosto,
invece, che dopo cena? Ancora, la tabella di allenamento in questione si
riferisce, come abbiamo visto, al mese di marzo: orbene, come ben noto e come
qualsiasi agevole consultazione dei calendari delle corse ciclistiche consente
di verificare, nel mese di marzo la stagione è già piuttosto avviata (essa, in
Europa, inizia nel mese di febbraio): quando, allora, KAPPES avrebbe trascorso
un mese di vacanza con la moglie assumendo DHEA?
Deve pertanto concludersi che anche l' indicazione relativa al DHEA, come già
quelle concernenti l' androsten di cui si è detto, sia una prescrizioni di
anabolizzanti fatte al KAPPES dal FERRARI, secondo modi, tempi e dosaggi che il
ciclista ben poteva ricavare dalla lettura delle tabelle di allenamento.
***************************
13. Prescrizioni di DHEA sono poi
rinvenibili anche nelle tabelle di allenarnento di Bernhard OLIVIER, atleta di
triathlon di nazionalità svizzera.
Le tabelle di allenamento di Bernhard OLIVIER si trovano nel faldone 2, allegato
237.
A f. 443 di detto allegato si legge “take DHEA and AND. until day 3/6” (prendi
DHEA e AND. fino al giorno 3/6) a f. è annotata l' indicazione “DHEA 1 morning”
(DHEA 1 al mattino) ed a f. 453 si legge “DHEA 20 mg 1 at breakfast” (DHEA 20 mg
1 a colazione).
IL FERRARI, interrogato, ha ammesso di aver prescritto DHEA all’ OLIVIER,
spiegando peraltro che ciò avvenne per una situazione patologica in cui si
trovava l' atleta, situazione patologica che l' imputato dichiara di aver
documentato in una delle numerose produzioni della sua difesa e che, in ogni
caso, cagionava all’ OLIVIER uno stato di affaticamento muscolare testimoniato
da una serie di valori risultanti da esami di laboratorio.(47)
(47) v. interrogato FERRARI, in trascrizione udienza
16.4.2003. pp. 125/129
Quanto alla documentazione prodotta dall’ imputato relativa a Bernhard OLIVIER,
si tratta della documentazione depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002,
relativa ad una serie di ulteriori esami ematici che la difesa FERRARI (come
ricordato al precedente paragrafo 9) chiese ed ottenne di produrre, in aggiunta
a quelli già prodotti dal PM.
La documentazione relativa a Bernhard OLIVIER consiste per l' appunto in un
cospicuo numero di esami del sangue, che vanno dal 20.11.1992 al 5.8.1998. In
questo arco di quasi sei anni, non è dato capire ove vada collocata la
patologia, non meglio specificata e non meglio desumibile dalla indicata
documentazione, di cui avrebbe sofferto l' atleta.
Cercando di datare le tabelle di allenamento di cui ai ff. 443, 445 e 453 dell’
allegato 237, esse, pur non recando l' indicazione di date, dovrebbero
ragionevolmente ricondursi all’ anno 1998, o, al più, al 1997. Invero,
esaminando l' intero complesso delle tabelle di allenamento dell’ OLIVIER
presenti nell’ allagato 237, si osserverà che alcune di esse (nel dettaglio,
quelle di cui ai ff. 447, 448, 452, 459, 460, 461, 465, 466, 467, 468 e 469)
sono datate e si riferiscono tutte al periodo che va dal gennaio al luglio 1998;
analogamente, tutti i test e gli esami del sangue relativi al triathleta
Bernhard OLIVIER, presenti negli allegati 237 e 238, si collocano nel periodo
dicembre 1997/ marzo 1998. Deve pertanto ragionevolmente ritenersi che anche le
tabelle di allenamento di cui ai ff. 443, 445 e 453 debbano collocarsi in quello
stesso periodo.
L’ imputato, dal canto suo, pur dicendo di non poterne essere certo, le colloca
negli anni 1996/1997.
Ora, però, quale che sia l' epoca in cui vennero redatte dette tabelle di
allenamento e, con esse, prescritto all’ OLIVIER il DHEA (risalgano esse al
1996, ovvero, più presumibilmente, al 1997 o al 1998), ciò che rileva, qui, è
che il DHEA, come meglio si dirà al successivo paragrafo 21, in quanto steroide
anabolizzante androgeno, in quegli anni era comunque già vietato dai regolamenti
antidoping dell’ UCI e del CIO.(48)
(48) v. relazione perito prof Marcello FAINA. pp. 7.8 e 46
Si badi bene, vietato senza possibilità di deroghe, e non già soggetto a
restrizione d'uso. Il farmaco soggetto a restrizione d’ uso è quello che,
in presenza di particolari patologie, l' atleta può assumere, a volte con
limitazioni in ordine alle modalità di assunzione (ad esempio, può esserne
ammessa l' assunzione mediante applicazioni locali, ma non in via sistemica,
ossia orale, rettale, intramuscolare o endovenosa), peraltro dichiarandone
preventivamente l' assunzione alle autorità sportive antidoping e accompagnando
detta dichiarazione con la prescrizione medica. Il farmaco vietato è invece
quello di cui è proibita in assoluto l' assunzione. Naturalmente anche l' atleta
potrà, in caso di necessità, assumere il farmaco vietato; ma in questi casi l'
atleta dovrà fermarsi, interrompendo sia gli allenamenti che le gare (anche
perché, vien da osservare, il fatto che egli debba necessariamente ricorrere a
farmaci così particolari significa che le sue condizioni fisiche sono tali da
non consentirgli di svolgere attività agonistica).
Orbene, ciò premesso, deve nuovamente sottolinearsi che il DHEA, in base ai
regolamenti antidoping dell’ UCI e del CIO, era non già soggetto a restrizione
d’ uso, bensì, più drasticamente, vietato.
Ma se, ciò chiarito, torniamo alle tabelle di allenamento di OLIVIER di cui si
sta discorrendo (quelle a ff. 443, 445 e 453 dell’ allegato 237), vedremo che in
quei periodi in cui l' OLIVIER, su prescrizione del FERRARI, assumeva il DHEA,
l' atleta effettuava normalmente gare ed allenamenti.
La conclusione, pertanto, è che il FERRARI non poteva in alcun modo prescrivere
il DHEA all’ OLIVIER, contemporaneamente predisponendogli tabelle di
allenamento.
Circa le prescrizioni di DHEA all’ OLIVIER, un’ ultima osservazione:
curiosamente, il DHEA prescritto all’ OLIVIER si presenta sotto la stessa forma
(compresse da 20 mg) e deve essere assunto nello stesso momento della giornata
(il mattino) del DHEA che, come si ricorderà, era presente nelle tabelle di
allenamento di KAPPEAS, in annotazioni che, a detta dell’ imputato,
corrispondevano non già a prescrizioni, bensì ad annotazioni anamnestiche. Ma
dell’ assoluta inverosimiglianza di detto assunto difensivo già si è detto e la
postilla qui fatta non serve che a confermare le conclusioni cui già si era
giunti, ossia che anche le indicazioni di DHEA nelle tabelle di allenamento del
KAPPES corrispondono a prescrizioni di sostanze dopanti vietate.
****************************
14. Il DHEA lo si ritrova poi in un
ordinativo che l' imputato, su carta a lui intesta, fa al GUANDALINI, titolare
della Farmacia Giardini Margherita (49).
(49) L’ ordinativo si trova in faldone 2. allegato 64
Si tratta di un ordinativo di 500 compresse di DHEA da 20 mg (incidentalmente,
compresse identiche a quelle prescritte al KAPPES ed all’ OLIVIER, anch’ esse da
20 mg) che reca la data del 13.2.1998 e che venne rinvenuto dai NAS in una
carpetta di colore rosso (contenente altra documentazione sanitaria, di cui si
dirà tra breve) all’ esito della perquisizione effettuata il 12.8.1998 presso l'
abitazione del farmacista GUANDALINI (50).
(50). Il verbale di perquisizione e sequestro si trova in
faldone 1. fascicolo VOL. III
Il FERRARI ha spiegato detto ordinativo sostenendo che si trattava di compresse
destinate al padre, affetto da una grave forma di artropatia reumatica che lo
costringeva ad assumere cortisone, assunzione che a sua volta determinava una
carenza di DHEA, cui il FERRARI rimediava farmacologicamente facendo assumere al
genitore DHEA in compresse. (51)
(51) v. interrogatorio FERRARI, in
trascrizione udienza 16.4.2003. p. 90.
Nessuna documentazione è peraltro stata fornita in ordine a detti disturbi del
genitore del FERRARI.
L’ ordinativo di DHEA in discorso assume pertanto la portata di un grave e
preciso indizio a carico dell’ imputato.
************************
15. Nella carpetta rossa rinvenuta a casa
del farmacista GUANDALINI, oltre all’ ordinativo di 500 compresse di DHEA datato
13.3.1998 di cui si è detto, si trovava altra documentazione di un qualche non
trascurabile interesse, anch’ essa riferibile all’ imputato FERRARI.
Venne ad esempio rinvenuto, su carta intestata all’ imputato, un appunto nel
quale, tra gli altri, veniva indicato l' IGF1 (52)
(52) Si tratta dell' appunto in faldone 2. allegato 66
L’ IGFI è un ormone naturalmente prodotto dall’ organismo umano. Il nome di
questa sostanza è esplicitato nei regolamenti UCI e CIO soltanto dal 1999, ma,
in quanto sostanza pacificamente assimilabile alla classe degli ormoni peptidici
e analoghi (attuale classe E del regolamento CIO), essa deve considerarsi del
tutto evidentemente ed incontestabilmente vietata già negli anni precedenti
(secondo ovvie e semplici considerazioni di natura medica e farmacologia che un
medico sportivo, specie se dell’ indubbia esperienza del FERRARI, non poteva
ignorare). (53)
(53) Circa il carattere non esaustivo. ma meramente
esemplificativo. degli elenchi di sostanze proibite contenuti nei regolamenti
antidoping dell’ UCI e del CIO si rimanda al successivo paragrafo 21.
Interrogato, il FERRARI ha dichiarato che egli si limitò a chiedere al
GUANDALINI informazioni relative al farmaco in questione, senza peraltro averlo
poi mai utilizzato, nè prescritto. (54)
(54) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza
16.4.2003. pp. 163/166
In un altro foglio manoscritto dal FERRARI (55),
(55) si tratta del foglio in faldone 2. allegato 67
cui già si è fatto cenno al precedente
paragrafo 10, viene indicato l' androsten, sostanza anabolizzante a base di
testosterone.
Il FERRARI ha spiegato che questo appunto, che egli colloca negli anni
1996/1997, si riferisce ad una collaborazione, del tutto estranea al mondo delle
corse ciclistiche, che all’ epoca esisteva tra lui ed il dr. GUANDALINI e che
aveva ad oggetto la cura dell’ impotenza maschile. Nell’ appunto in esame, il
FERRARI si sarebbe limitato a consigliare al dr. GUANDALINI i dosaggi di
testosterone che, par di capire in via sperimentale, si poteva provare a
somministrare ai pazienti per una cura ormonale dell’ impotenza.(56)
(56)
v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza
16.4.2003. pp. 167/169
A parte il fatto che di detta
collaborazione del FERRARI in studi sull’ impotenza portati avanti dal
GUANDALINI non è stata prodotta documentazione alcuna, chi scrive non può non
osservare che l' annotazione relativa all’ androsten si colloca in un più ampio
contesto in cui, oltre che di
androsten, si indicano anche
mille capsule di placebo e 20 contenitori per urine, e non vi è dubbio che le
mille capsule di placebo ed i 20 contenitori di urine siano ordinativi fatti dal
FERRARI al farmacista GUANDALINI (quanto alle
1.000
capsule la circostanza è stata riferita dallo stesso
FERRARI; quanto ai contenitori la domanda non è stata espressamente posta, ma
appare del tutto ovvio che si tratta di una richiesta che il dottor FERRARI fa
al farmacista GUANDALINI).
Si vuole con ciò sottolineare come in un foglio in cui, pacificamente, l'
imputato ordina merce al farmacista GUANDALINI. si inserirebbe del tutto
singolarmente una consulenza medica che il FERRARI offrirebbe al GUANDALINI.
Ben più verosimilmente, l' appunto sembra indicare ordinativi di testosterone
per complessivi 100 mg, con indicazione delle fiale e delle compresse in cui
frazionare il prodotto richiesto.
**********************
16.
Esaurita l' analisi della documentazione
riconducibile al FERRARI rinvenuta nella carpetta rossa sequestrata al
GUANDALINI, si deve tornare alle tabelle di allenamento di alcuni ciclisti. In
particolare, a quelle di FURLAN e GOTTI.
Dalle tabelle di allenamento del FURLAN e del GOTTI risulta che il FERRARI
prescrisse a detti due ciclisti il sinsurrene.
Si tratta di un farmaco regolarmente in commercio, utilizzato per insufficienze
surrenali conclamate. Peraltro, avendo tra i suoi principi attivi (oltre ad
altri ormoni steroidei) il deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) sodico (ormone
steroideo ad effetto anabolizzante, correlabile al testosterone) i regolamenti
antidoping dell’ UCI e del CIO lo proibiscono, in maniera assoluta e senza
possibilità di deroga alcuna.(57)
(57) v. perizia prof. FAINA. pp. 5/6 e 31/45: v. anche successivo paragrafo 21.
In particolare. il sinsurrene risulta prescritto al FURLAN nella sua tabella di allenamento di cui all’ allegato 244, f. 568 (“Al mattino della corsa 1/3 - 1/2 di sins.”) ed a GOTTI nella sua tabella di allenamento di cui ad allegato 229, f. 227 (“x la tappa 1/2 sinsurrene”).
Il FERRARI, su domanda del suo difensore, precisa che ebbe a prescrivere il sinsurrene al FURLAN nel 1994, quando il farmaco non era ancora vietato, perché il corridore presentava uno stato di affaticamento con ipotensione arteriosa; nega di aver prescritto il sinsurrene al GOTTI. (58)
(58) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003, pp. 130/132
FURLAN dichiara che il FERRARI, tra gli altri farmaci, ebbe a prescrivergli il sinsurrene per motivi di affaticamento, crede di ricordare nell’ anno 1996, anche se poi, a domanda del difensore del FERRARI, il quale gli rammenta una memoria che il ciclista ebbe a presentare in sede di giustizia sportiva, il teste non esclude che l' assunzione di sinsurrene risalga invece al 1994. (59)
(59) v. dichiarazioni FURLAN, in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 4/5. 17 e 20/21
Come spesso si è avuto già modo di sottolineare, a causa di una, per così dire, non proprio felice ed ordinata fascicolazione delle tabelle di allenamento predisposta nel corso delle indagini preliminari, non è possibile indicare con certezza a quale epoca risale la tabella di allenamento a f 568 ora in discorso. Peraltro, tutte le tabelle di allenamento del FURLAN, indicanti una data, presenti nell’ allegato 244, sono relative agli anni 1996/1998, così come agli stessi anni si riferiscono tutti i test cui il ciclista fu sottoposto e che pure sono raccolti nell’ allegato 244. Se ne dovrebbe ragionevolmente desumere che anche la tabella di allenamento di cui a f. 568 appartenga agli stessi anni.
GOTTI ha dichiarato di essersi
avvalso delle prestazioni del FERRARI dal 1996 al 2000 (60).
(60) v. dichiarazioni GOTTI, in
trascrizione udienza 16.10.2002. p. 2
Afferma poi che la tabella di allenamento di cui a f. 227 dell’ allegato 229 non
lo riguarda.(61)
(61) v. dichiarazioni GOTTI. in trascrizione udienza 16.10.2002. pp. 15/16
Peraltro, si tratta di una tabella
di allenamento che si trova all’ interno del materiale sequestrato dal NAS al
FERRARI e relativo al ciclista Ivan GOTTi. L’ affermazione secondo cui non
lo riguarderebbe pare pertanto più il frutto di un fin troppo evidente intento
del teste di allontanare da sé ogni sospetto di doping, piuttosto che di una
meditata riflessione sui dati oggettivi sottopostigli.
La difesa del FERRARI, al riguardo, obietterà che vi è la prova certa che in
almeno un altro caso (tabella di allenamento di cui all’ allegato 226, f. 143)
gli organi investigativi o requirenti che predisposero la documentazione da
produrre in giudizio incorsero in un errore, attribuendo al
ciclista BERTOLINI una tabella che certo non lo riguarda (vi si fa riferimento,
invero, ad un atleta che pesa Kg 81, quando il peso del BARTOLINI, come è stato
possibile appurare in giudizio e come del resto emerge da alcune sue coeve
tabelle di allenamento, è decisamente inferiore) (62).
(62)
v dichiarazioni BERTOLINI in
trascrizione udienza 12.11.2002. p. 32 e tabella di allenamento in allegato 226
a f. 130 retro, in cui il peso del BERTOLINI viene, assai più realisticamente.
indicato in Kg 67
Ma proprio la circostanza che, tra centinaia di documenti prodotti, questo ora
indicato risulta essere l' unico erroneamente attribuito ad un atleta piuttosto
che ad un altro, evidenzia, a contrario, che l' attribuzione della tabella di
allenamento di cui ad allegato 229, f 227 al GOTTI è più che attendibile, ed
anzi assolutamente affidabile; e ciò al di là del mancato ordine cronologico con
il quale, purtroppo, nei singoli allegati propri di ciascun atleta, la
documentazione è stata raccolta e prodotta in giudizio.
Nel caso di GOTTI, pertanto, essendo stato egli seguito dal FERRARI soltanto a
partire dal 1996, è del tutto evidente che la tabella di allenamento in
discorso, pur non riportando una data, non
può che risalire, al più, a quell’ anno, ossia ad un’ epoca in cui i regolamenti
UCI e CIO già vietavano, in maniera assoluta, il sinsurrene
(63).
(63) v. successivo paragrafo 21.
**********************
17.
Per concludere l' esame delle tabelle di
allenamento, e per amor di completezza, si dirà qui, da ultimo, che dalle
tabelle di allenamento di alcuni ciclisti risultano altresì prescritti farmaci
soggetti a restrizione d’ uso.
Se ne tratterà qui in maniera più sintetica, perché va subito detto che,
riguardo a detti farmaci, deve ritenersi non provata una loro utilizzazione
illecita e contraria ai regolamenti sportivi.
Con elencazione non esaustiva, risultano prescritti il clenyl ed il ventolin a
ROMINGER e BERTOLINI, il decadron a GOTTI, la xilocaina a Bernhard OLIVIER.
Si tratta peraltro di prodotti farmaceutici che gli stessi regolamenti UCI e CIO
considerano utilizzabili, a determinate condizioni e, oggi, previa comunicazione
alla commissione antidoping con accompagnamento di prescrizione medica. Il
clenyl ed il ventolin, ad esempio, sono farmaci abbastanza diffusi che, sotto
forma di aereosol da nebulizzare, spray o in polvere possono essere prescritti
ai ciclisti per la cura dell’ asma o della rinite allergica; il decadron è un
farmaco che, pur avendo quale principio attivo un composto steroideo di sintesi,
come antinfiammatorio può essere somministrato agli atleti, purché ciò avvenga
per iniezione locale e intrarticolare; la xilocaina è un anestetico di cui è
consentito l' uso mediante applicazioni locali (spray o pomata) e per iniezione
locale e intrarticolare.
(64)
(64) Per più complete indicazioni relative a detti farmaci, al loro impiego terapeutico ed alle condizioni in cui i regolamenti sportivi ne consentono l' uso, si veda la relazione del perito prof. FAINA.
Il FERRARI si è difeso sostenendo di
aver prescritto detti farmaci sempre in presenza di esigenze terapeutiche che ne
giustificavano l' uso.
BERTOLINI conferma che soffriva di asma e che a tal fine assumeva clenyl e
ventolin.
Anche se la documentazione prodotta dalla difesa FERRARI non dà compiutamente
ragione di dette prescrizioni (sia quanto alle necessità terapeutiche, sia
quanto alla corretta osservanza delle procedure di comunicazione alle autorità
sportive preposte ai controlli dell’assunzione dei farmaci soggetti a
restrizione d’ uso), va purtuttavia segnalato che sono passati oramai vari anni
dai fatti e che par di capire che nel corso dei vari anni le procedure di
comunicazione dell’ assunzione dei farmaci hanno subito diverse modifiche:
circostanze tutte che certo renderebbero difficoltoso a chiunque, oggi,
difendersi dall’ accusa di aver prescritto i farmaci ora in discorso.
Rispetto a questi farmaci soggetti a restrizione d’ uso, non può pertanto
ritenersi provata una loro prescrizione illecita da parte del FERRARI.
*****************************
18.
A parte quanto si è or ora detto in relazione
ai farmaci soggetti a restrizione d’ uso, gli elementi di prova a carico del
FERRARI in ordine al reato di frode sportiva risultano già estremamente
consistenti.
Ad essi se ne aggiungono altri. Si
dirà ora delle dichiarazioni di CONVALLE e, soprattutto, di COBALCHINI.
Fabrizio CONVALLE è un ciclista che, passato professionista, alla fine della
stagione 1991 si rivolse al FERRARI, dal quale venne poi seguito nella
successiva stagione 1992.
Se pure i fatti di cui riferisce il CONVALLE risalgono al 1992 (ossia ad epoca
significativamente anteriore a quella dei fatti di cui si è fino ad ora parlato,
risalenti agli anni 1996/1998), essi appaiono purtuttavia di un qualche non
trascurabile interesse.
Il CONVALLE, invero, riferisce che nel corso del 1992 il FERRARI ebbe a consegnargli numerose fiale (o, più probabilmente, flaconcini, riferendo poi il teste, in un passo del suo esame, che si trattava di contenitori di vetro chiusi con apposito tappo) (65),
(65) il teste mostra di fare un poco di
confusione tra il concetto di fiale e quello di flacone (v. sue dichiarazioni in
trascrizione udienza 12.2.2002. p. 150)
delle quali non ebbe mai a indicargli il preciso contenuto. Precisa il CONVALLE
che dette fiale (o flaconcini che fossero) andavano conservate in frigorifero e
che la loro assunzione avveniva a mezzo di iniezione sottocutanea, in tutte le
giornate in cui, nelle tabelle di allenamento predispostegli dal FERRARI
(66),
(66) Nel corso del giudizio, alcune prime tabelle di allenamento del CONVALLE sono state prodotte dal PM (e si trovano allegate al verbale dell’ udienza del 12.2.2002). Ulteriori tabelle di allenamento sono state prodotte dallo stesso CONVALLE, nel corso della sua escussione come teste, all’ udienza del 9.4.2002 (e si trovano allegate al verbale di detta udienza). Tutte dette tabelle di allenamento recano, come è agevole verificare, l' apposizione di numerosi asterischi.
era apposto il famoso asterisco (67).
(67) v. dichiarazioni rese dal CONVALLE in trascrizione udienze 12.2.2002, pp. 136 e ss. e 9.4.2002. p. 16 e ss.
Gli elementi di interesse, evidentemente,
sono due: in primo luogo che FERRARI faceva fare al CONVALLE delle fiale, senza
dargli spiegazioni in ordine al loro contenuto; secondariamente, che quelle
strane fiale venivano fatte in corrispondenza delle giornate contrassegnate
dagli asterischi.
FERRARI si è difeso sostenendo che gli asterischi presenti nelle tabelle di
allenamento del CONVALLE non avevano nulla a che fare con le fiale di cui
riferisce il ciclista, ma stavano ad indicare l' assunzione di Vigo Plus, un
integratore alimentare la cui utilizzazione era del tutto lecita.
(68)
(68) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza
16.4.2003. p116/117
Quanto alle fiale, l' imputato ricorda di avere effettivamente consegnato al CONVALLE una decina di fiale prive di etichetta, spiegando che esse contenevano niente di più che un prodotto omeopatico, che doveva rafforzare un poco le difese immunitarie del ciclista. Lo stesso FERRARI aveva provveduto a togliere le etichette da tali fiale, in quanto il CONVALLE non aveva fiducia nei prodotti omeopatici e pertanto FERRARI decise di offrirgliele in forma del tutto anonima, senza rivelarne il contenuto all’ atleta. (69)
(69) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 119/120
Circa il significato dell’ asterisco, si
ripropone la questione già diffusamente affrontata al precedente paragrafo 6.:
nelle tabelle di allenamento prodotte dal PM all’ udienza del 12.2.2002, a f. 3
(in maniera un poco difficoltosa, data la pessima qualità dei documenti prodotti
dal PM, e purtuttavia in maniera sufficientemente leggibile) è apposta l'
annotazione “* 2 - 3 buste di VIGO PLUS” ed al successivo f. 5 bis si legge
l’indicazione “VIGO PLUS 1 - 3 buste dopo allenamento *,,.
Secondo il FERRARI, tali indicazioni stanno a significare che dopo gli
allenamenti o le gare evidenziati dalla apposizione dell’ asterisco, il CONVALLE
doveva prendere le indicate buste di VIGO PLUS.
Secondo il CONVALLE, invece, l' asterisco indicava di per sé l' assunzione,
mediante iniezione sottocutanea, del misterioso o, per usare un termine meno
suggestivo, anonimo liquido contenuto nelle fiale, e nelle tabelle di
allenamento che recavano ulteriori indicazioni quali quelle indicate e riportate
ai ff. 3 e 5 bis, egli doveva poi prendere anche, dopo la fiala, le bustine di
VIGO PLUS. (70)
(70) v. dichiarazione CONVALLE, in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 151/152
Qui, quanto agli asterischi, appare
necessario soltanto aggiungere che esaminando le tabelle di allenamento
consegnate dal CONVALLE all’ udienza del 9.4.2002 (ed al verbale di detta
udienza allegate), si può agevolmente osservare che, pur continuando ad essere
presenti i soliti asterischi, non si vede, all’ inizio o alla fine delle varie
tabelle di allenamento, alcuna indicazione che stia ad indicarne il significato.
Tale circostanza, sia detto per inciso, sembrerebbe dar ragione alla tesi del
CONVALLE, secondo la quale l' asterisco rappresentava un qualche cosa di ben
noto al ciclista (l' iniezione del liquido contenuto nella fiala) che non
necessitava di alcuna particolare ulteriore esplicitazione. Perché, al
contrario, se fosse vera la spiegazione offerta dal FERRARI, secondo cui l'
asterisco serviva soltanto ad attirare l' attenzione del ciclista per
ricordargli che nelle giornate “asteriscate” andavano assunte determinate
sostanze di volta in volta indicate (aminoacidi, integratori alimentari, o altro
ancora di comunque perfettamente lecito), non si capisce bene perché nelle
tabelle di allenamento ora in discorso non vi sia alcuna legenda che spieghi
cosa, in quelle giornate “asteriscate”, dovesse per l' appunto assumere l'
atleta.
Resta in ogni caso estremamente significativo che oltre al SIMEONI anche un
altro ciclista a suo tempo seguito dal FERRARI (un ex ciclista oramai lontano e
del tutto estraneo al mondo delle corse in bicicletta)
(71),
(71) Lo stesso non pare potersi dire di alcuni altri testi che, pur essendo ex ciclisti, conservano stretti contatti con l' ambiente del ciclismo: CHIAPPUCCI, ad esempio, allorquando venne esaminato all’ udienza dell’ 11.2.2003, aveva si da poco cessato l' attività agonistica, ma risultava rivestire la carica di consigliere dell’ Associazione Ciclisti Professionisti (v. trascrizione udienza 11.2.2003. p. 44/45) e ZAINA. che pure ha cessato l' attività nel 2000, è procuratore di giovani ciclisti (v. trascrizione udienza 22.5.2003. p. 40)
smentisca l' imputato in ordine al
significato da attribuirsi agli asterischi, dandone una lettura affatto diversa
da quella offerta dal FERRARI.
Quanto poi al contenuto delle anonime fiale che lo stesso FERRARI riconosce di
aver prescritto al CONVALLE, le giustificazioni del FERRARI destano quanto meno
non poche perplessità, apparendo, all’ evidenza, non facilmente ed
immediatamente credibili.
**********************
19. Se le dichiarazioni del CONVALLE, per
essere rimasto comunque ignoto il contenuto delle anonime fiale prescrittegli
dal FERRARI, da assumersi nelle giornate contrassegnate dagli asterischi,
costituiscono indizio dotato di non particolare efficacia dimostrativa, ben più
significative, a parere di chi scrive, sono le dichiarazioni rese dal teste
COBALCHINI.
Carlo COBALCHINI è un ex ciclista, anch’ egli oramai del tutto estraneo all’
ambiente del ciclismo, che alla fine del 1991 correva, con buone prospettive
(aveva tra l' altro vinto un campionato mondiale militari), tra i dilettanti.
Alla fine del 1991, su consiglio del suo direttore sportivo dell’ epoca,
Fortunato CESTARO, egli si rivolse al FERRARI, che tra la fine del 1991 e l'
inizio del 1992 ebbe modo di incontrare in due o tre occasioni nell’ ambulatorio
dell’ imputato, in Ferrara.
Riferisce COBALCHINI che il FERRARI, in quegli incontri - se pure in termini
generici, senza scendere nei particolari, ma non per questo in termini tali da
poter generare equivoci ed errate interpretazioni da parte del teste - gli
prospettò l' utilità di programmare una preparazione che fosse sorretta anche da
sostanze particolari. La frase che COBALCHINI conserva con maggior nitore nella
memoria è quella, risuonata più volte nelle parole del medico, “ricordati,
COBALCHINI, che al giorno d’ oggi se non sei MERCKX (il riferimento,
naturalmente, non è ad Axel MERCKX, ma al di lui padre Eddy MERCKX, unanimemente
ritenuto uno dei più grandi ciclisti del dopoguerra:NDR) senza doping non vai da
nessuna parte”. (72)
(72) v. dichiarazioni COBALCHINI, in trascrizione udienza 15.4.2003 p. 2/4 e 22
Riferisce ancora il COBALCHINI che egli, di fronte a quella così esplicita
proposta di doparsi, rifiutò, limitandosi a predisporre con il FERRARI un
programma atletico e dietetico, avendogli il FERRARI detto che doveva comunque
dimagrire. Il rapporto tra i due si interruppe ben presto, anche per il fatto
che la stagione 1992 fu piuttosto deludente per il COBALCHINI, le cui
prestazioni, a suo dire, vennero compromesse da un troppo rapido dimagrimento
cui era andato incontro seguendo le indicazioni dietetiche del FERRARI.
A seguito di contestazioni del PM, che gli ha rammentato dichiarazioni
precedentemente rese nel 1997, ossia circa sei anni prima, il teste ha poi
ricordato, pur se non con la nitidezza con cui ha memoria della frase innanzi
riportata, che effettivamente il FERRARI gli parlò, tra le altre sostanze, anche
di eritropoietina, la “cura” di cui un po’ tutti i ciclisti, all’ epoca,
parlavano. (73)
(73) v. dichiarazioni COBALCHINI, in trascrizione udienza 15.4.2003, p. 5 e 6
Estremamente significativo è poi anche il prosieguo del racconto del COBALCHINI.
Riferisce il teste che egli, l' anno successivo, si rivolse al Centro Studi di
Ferrara (74),
(74) Si tratta del noto Centro Studi Biornedici
Applicati allo Sport, dell’ Universitìi di Ferrara, diretto dal prof. CONCONI
ed ebbe contatti con il dr. MA.ZZONI, uno dei medici di detto centro. Quando il
dr. MAZZONI seppe che il COBALCH1NI, nella stagione precedente, era stato
seguito dal FERRARI (che il MAZZONI ben conosceva, avendo anche il FERRARI
collaborato con il predetto Centro Studi di Ferrara)
(75),
(75) Il dato, peraltro del tutto pacifico, è riferito
dal teste MAZZONI (v. trascrizione udienza 15.4.2003, p. 43) e dallo stesso
FERRARI nel corso del suo interrogatorio (v. trascrizione udienza 16.4.2003. p.
58)
“mi chiese”, ricorda il teste “se avevo fatto uso di GH, o comunque ormoni della
crescita e compagnia bella” ed alla risposta negativa del ciclista, il MAZZONI
si dimostrò estremamente sorpreso. (76)
(76) v. dichiarazioni COBALCHINI. in trascrizione udienza 15.4.2003. p. 7
e 8
La difesa del FERRARI ha cercato in ogni modo di smontare la credibilità del
teste COBALCHINI.
Ha prospettato la possibilità che il teste intenda vendicarsi del FERRARI, cui
addebita una dieta troppo severa che ebbe a stroncargli la carriera. Ha rilevato
che la credibilità del teste sarebbe irreparabilmente minata dalla circostanza
che anche il COBALCHINI, negli anni successivi, avrebbe poi finito con il fare
uso di eritropoietina, mediante fiale di Eprex. Ha sottolineato che le
dichiarazioni del COBALCHINI quanto al suo colloquio con il MAZZONI sono state
smentite dal MAZZONI medesimo. Ha cercato di far sorgere il sospetto che il
COBALCHINI sia stato uno strumento nelle mani di Alessandro DONATI (maestro
dello sport e dirigente del CONI, già componente di una commissione costituita
dallo stesso CONI per studiare e contrastare il fenomeno del doping nello sport,
da anni in fiera polemica con CONCONI, anch’ egli, all’ epoca, facente parte di
quella commissione) per accusare l' incolpevole FERRARI (reo, agli occhi del
DONATI, di essere stato allievo del CONCONI).
Ora, con molta serenità, chi scrive giudica francamente di scarsissimo valore
gli argomenti utilizzati dalla difesa del FERRARI per minare la credibilità del
teste COBALCHINI.
E’ vero, COBALCHINI stesso riconosce che anni dopo, nel 1996, egli assunse due
fiale di Eprex (eritropoietina) su indicazioni del suo medico sportivo dell’
epoca, Enrico LAZZARI. Ma in qual modo detta franca ammissione del teste ne mina
la credibilità? Anzi, dovrebbe semmai sottolinearsi che avendo il teste assunto
anch’ egli eritropoietina, e pertanto ben conoscendola, ove davvero avesse
voluto calunniare un incolpevole FERRARI ben avrebbe potuto farlo in termini
assai più gravi di quanto ha fatto, accusandolo di avergli prescritto e
somministrato EPO, e non soltanto di avergliene parlato come possibile
coadiuvante del programma di allenamento.
Quanto poi alle smentite del MAZZONI, vediamo di chiarire un poco di che teste
si tratta e, in ogni caso, in che consisterebbero le sue smentite.
Il MAZZONI - sentito come teste c.d. assistito ex art. 197 bis cpp, per essere
stato già indagato dalla Procura della Repubblica di Ferrara per fatti del tutto
analoghi a quelli per cui qui si procede, dai quali è stato comunque prosciolto
- è stato con il FERRARI uno dei principaalli collaboratori del già citato Centro
Studi Biomedici Applicati allo Sport, diretto dal prof CONCONI. E’ palesemente
in ottimi rapporti con il collega FERRARI.
Quanto alle sue dichiarazioni, questo teste oggettivamente così caratterizzato,
si è limitato al fine a dichiarare che non può escludere di avere effettivamente
fatto, presso il Centro Studi di Ferrara, delle “valutazioni funzionali” al
COBALCHINI, negando peraltro, su domanda della difesa del FERRARI, di avergli
mai proposto l' assunzione di farmaci. Ma il COBALCHINI non dice affatto che il
MAZZONI gli propose di assumere farmaci: dice che, appreso che l' anno
precedente il ciclista era stato seguito dal FERRARI, il MAZZONI si meravigliò
che il COBALCHINI, all’ epoca in cui era seguito dal FERRARI, non avesse fatto
uso di GH o, comunque, di altri ormoni della crescita.
Quanto infine ad essere COBALCHINI strumento del DONATI, l' assunto della difesa
del FERRARI è del tutto gratuito, basandosi semplicemente su un incontro che
avvenne tra il DONATI ed il COBALCHINI in un ristorante di Bassano del Grappa,
luogo ove il COBALCHINI svolgeva la sua attività lavorativa una volta uscito dal
mondo del ciclismo. Ha spiegato il COBALCHINI che sapendo della presenza del
DONATI, persona ben nota nell’ ambiente ciclistico per le sue battaglie contro
l' uso del doping, egli si recò al ristorante per poter parlare dell’ argomento,
parlandone in generale “come se ne parla comunque tra gente che ha masticato
sport, o che ha avuto attività sportiva”. (77)
(77) v. dichiarazioni COBALCHINI in trascrizione
udienza 15.4.2003. 34/36
Ad avviso di chi scrive è davvero del tutto insostenibile argomentare da questo
incontro che il DONATI ed il COBALCHINI abbiano architettato un piano contro il
FERRARI. La spiegazione dell’ incontro è evidentemente, e più semplicemente,
quella fornita dal COBALCHINI. Del resto, come già si è sottolineato, COBALCHINI,
ove davvero avesse voluto calunniare il FERRARI, avrebbe potuto agevolmente
ricostruire i suoi rapporti con l' imputato in termini assai più compromettenti
di quanto non abbia fatto. Passando al DONATI, poi, che la difesa del FERRARI
sembra indicare come possibile deus ex machina di un asserito complotto contro
l' imputato, va sottolineato che il suo apporto probatorio nel presente giudizio
è stato oggettivamente di scarsissima portata. Sono questi i comportamenti
indicativi di un diabolico piano del DONATi e del COBALCHINI inteso a costruire
artificiose e false prove a carico del FERRARI? Certamente no.
COBALCHINI dunque, è un teste senz’ altro attendibile, il quale ci fornisce un
dato che ha un valore indiziario e non di prova diretta (il FERRARI, nel caso
del COBALCHINI, non prescrisse sostanze dopanti, ma si limitò a suggerirne l'
uso; il MAZZONI si limitò a mostrarsi meravigliato che, seguito dal FERRARI, il
COBALCHINI non avesse fatto uso di ormoni della crescita). Si “tratta però di un
elemento indiziario di rilevantissimo valore, estremamente grave e preciso,
perché indica, in termini di certezza, che almeno a quel tempo (nel caso di
COBALCHINI eravamo ancora nel 1992) il FERRARI suggeriva ai ciclisti che si
rivolgevano a lui l' uso di sostanze dopanti e che la cosa era perfettamente
nota in un certo ambiente medico sportivo estense di cui il FERRARI aveva fatto
parte e con il quale manteneva certamente contatti (o, quanto meno, era
perfettamente nota al suo collega MAZZONI).
************************
20. Gli elementi di prova (diretta ed
indiziaria) che si sono fin qui raccolti sarebbero già di per sé più che
sufficienti a ritenere dimostrata la responsabilità del FERRARI in ordine al
reato di frode sportiva che gli viene contestato.
Si dirà qui, da ultimo, di due ulteriori elementi di prova.
Si tratta dei verbali di sit rese alla polizia giudiziaria da Axel MERCKX e da
Silvano BARCO (atleta che pratica la disciplina dello sci di fondo).
Dette dichiarazioni, su richiesta del PM, sono state acquisite e lette ai sensi
dell’ art. 512 bis cpp, rispettivamente all’ udienza del 12.11.2002 e del
14.5.2003, ai cui rispettivi verbali sono allegate.
I testi Axel MERCKX e BARCO (78),
(78) Axel MERCKX e BARCO erano testi del PM, richiesti
(ed ammessi) il primo previa sua indicazione nella lista testimoniale del PM
relativa al procedimento principale (ossia a quello n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG
Dibatt.), il secondo previa sua indicazione nella lista testimoniale del PM
relativa all’ originario procedimento n. 7538/02 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., poi
riunito a quello principale
residenti all’ estero (rispettivamente nel Principato di Monaco ed in
Finlandia), erano stati infatti regolarmente citati e non sono comparsi.
Ad avviso di questo giudice, ricorrono tutte le condizioni, previste dall’ art.
512 bis cpp, per l' acquisizione e la lettura dei due indicati verbali di sit.
In particolare:
- è documentalmente provato che Axel MERCCKKX e Silvano BARCO risiedono all’
estero
- è pacifico che gli stessi, pur regolarmmeente citati, non sono comparsi
- ugualmente soddisfatto risulta l' ulterriiore requisito desumibile dal testo
dell’ art. 512 bis cpp (“tenuto conto degli altri elementi di prova”),
considerato che nel caso di specie, per quanto si è venuto fin qui esponendo,
all’ atto della lettura dei verbali di sit di Axel MERCKX di Silvano BARCO era
già stato assunto copiosissimo materiale probatorio
- è stato assolutamente impossibile proceeddere all’ esame dibattimentale di detti
testi.
Chi scrive è consapevole della problematicità della sussistenza dell’ ultimo
requisito. Secondo una più rigorosa e restrittiva interpretazione dell’ art. 512
bis cpp, invero, perché possa dirsi soddisfatto il requisito della assoluta
impossibilità dell’ esame dibattimentale occorre che si siano
inutilmente esperiti tutti i mezzi per ottenere l' escussione del teste
residente all’ estero, compreso quello della rogatoria internazionale, ove
naturalmente esista tra Italia e Stato estero di residenza del teste una
convenzione di assistenza internazionale.
A parere di chi scrive, deve invece preferirsi una lettura secondo la quale,
tenuto conto degli altri elementi di prova già acquisiti, sia rimesso al giudice
valutare la sussistenza di una estrema difficoltà della assunzione della prova
in giudizio, indipendentemente dalla astratta possibilità di una rogatoria
internazionale. Si osservi poi che, tecnicamente, l' acquisizione probatoria da
parte dell’ autorità giudiziaria dello Stato estero richiesto non può
considerarsi attività dibattimentale (laddove il requisito richiesto dell’ at.
512 bis cpp è la assoluta impossibilità “dell’ esame dibattimentale”) e che l'
autorità straniera richiesta potrebbe, a sua discrezione, fin’ anche non
consentire che all’ assunzione della prova assistano la autorità giudiziaria
richiedente e le parti in causa, con ciò escludendo ogni qualsivoglia
contraddittorio tra le parti (contraddittorio che, in ogni caso, risulterebbe
seriamente compromesso, prevedendo l' art. 4 della Convenzione Europea di
Strasburgo di assistenza giudiziaria in materia penale che l' autorità richiesta
possa consentire alla autorità richiedente ed alle persone in causa di
assistere, ma non anche di intervenire nel corso della esecuzione della
rogatoria).
Qualunque sia l' interpretazione corretta del requisito dell’ assoluta
impossibilità dell’ esame dibattimentale previsto dall’ art. 512 bis cpp, va poi
sottolineato, quanto ad Axel MERCKX, che il Principato di Monaco, ove il teste
risiede, non risulta aver aderito alla Convenzione Europea di Strasburgo di
assistenza giudiziaria in materia penale. Gli unici trattati di mutua assistenza
esistenti tra l' Italia ed il Principato di Monaco risultano essere la
Convenzione per l' estradizione dei malfattori (accordo bilaterale firmato a
Firenze nel remoto 19 maggio 1866) e la Convenzione Europea sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca, firmato a Strasburgo nel 1990. Nessuno di
questi strumenti appare tale da consentire, in ogni caso, una richiesta di
rogatoria internazionale che avesse ad oggetto l' escussione di un teste, per di
più in relazione ad un reato (la frode sportiva) che appare sconosciuto all’
ordinamento giuridico monegasco. Conseguentemente, soltanto comportamenti di
“cortesia internazionale” avrebbero consentito di richiedere allo Stato estero
l' escussione di Axel MERCKX in territorio monegasco.
Ciò premesso in ordine alla utilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni
testimoniali rese alla polizia giudiziaria da Axel MERCKX e da BARCO, va
sottolineato che Axel MERCKX riferisce di essere stato seguito dal dr. Michele
FERRARI dal 1994 al 1998 e riferisce che il FERRARI, a fini di recupero fisico,
gli consigliò di prendere pasticche di un integratore, denominato Understor, che
si poteva trovare in Belgio e che Axel MERCKX sapeva essere vietato dalle norme
antidoping.
E’ pur vero che il perito prof. FAINA, nominato da questo giudice, riferisce
nella sua relazione che non esiste, nella farmacopea ufficiale, un prodotto
denominato Understor, ma ciò che qui rileva è, in ogni caso, come anche nei
ricordi di Axel MERCKX il FERRARI, negli anni compresi tra il 1994 ed il 1998,
ebbe a suggerirgli l' uso di un prodotto vietato dai regolamenti antidoping.
Silvano BARCO, dal canto suo, dopo aver riferito di pratiche di
autoemotrasfusione cui si sottopose fino al 1988, peraltro non riferibili al
FERRARI ma ad altri medici del Centro Studi dell’ Università di Ferrara, ricorda
poi che nell’ autunno del 1995, incuriosito dal fenomeno dell’ EPO, di cui
sempre più si sentiva parlare e che aveva oramai soppiantato la pratica dell’
autoemotrasfusione, contattò il dr. FERRARI, che aveva conosciuto quando questi
era ancora nell’ equipe del prof CONCONI, per farsene spiegare il funzionamento.
Riferisce al proposito il BARCO che “il FERRARI telefonicamente mi riferì (...)
sui vantaggi e sulle modalità di assunzione dell’ EPO in particolare mi disse
che l' assunzione poteva avvenire in qualsiasi momento, purché accompagnata da
altri farmaci che servivano a controllare la viscosità del sangue; in
conclusione mi disse che per un solo ciclo la spesa era di circa 5 milioni,
mentre per seguirmi per una intera stagione occorrevano dai 20 ai 25 milioni, in
quell’ occasione temporeggiai riferendo che dovevo pensarci; il FERRARI mi
riferì che non vi erano problemi e mi lasciò anche il numero di cellulare”.
1995: quando l' eritropoietina (in quanto sostanza compresa tra quelle proibite
nell’ ambito del gruppo D del regolamento UCI e del gruppo F del regolamento CIO
- ormoni peptidici ed analoghi - che diveennteranno, rispettivamente nel 1999 e
nel 1993, gruppo E in entrambi i predetti regolamenti) era già, del tutto
pacificamente, sostanza proibita in maniera assoluta e senza possibilità di
deroga alcuna. (79)
(79) v. il successivo paragrafo 21.
**********************
21. Riassumendo quanto si è andato fin qui esponendo, emerge da un
complesso di prove, dirette ed indiziarie, e, in particolare
- dalle dichiarazioni rese, ex art. 210 ccppp, da SIMEONI Filippo in ordine a
prescrizioni di andriol e di EPO nella stagione 1997
- dalle prescrizioni di androsten (al parrii dell’ andriol, sostanza ad effetto
anabolizzante a base di testosterone) presenti nelle tabelle di allenamento del
ciclista KAPPEAS, da collocarsi negli anni 1997/1998
- dalle prescrizioni di DHEA (ormone sterrooideo ad effetto anabolizzante)
presenti nelle tabelle di allenamento dello stesso KAPPEAS e dell’ atleta di
triathlon OLIVIER, da collocarsi anch’ esse negli anni 1997/1998
- dall’ ordinativo di 500 capsule di DHEAA,, datato 13.3.1998, rinvenuto in casa
del farmacista GUANDALINI, scritto dal FERRARI su foglio a lui intestato
- dall’ appunto relativo a fiale e compreessse di androsten, anch’ esso riferibile
ad un ordinativo di detta sostanza anabolizzante, temporalmente collocabile, al
più tardi, agli anni 1996/1997 ed anch’ esso rinvenuto in casa del farmacista
GUANDALINI
- dal riferimento, in quello stesso appunntto, all’ ormone della crescita IGF 1,
riferimento che pare doversi anch’ esso leggere come ordinativo della sostanza
- dalle prescrizioni di sinsurrene a Ivann GOTTI e Giorgio FURLAN, temporalmente
collocabili in un non meglio precisabile arco di tempo che va dal 1996 al 1998
- dalle dichiarazioni di Fabrizio CONVALLLEE
- dalle dichiarazioni di Carlo COBALCHINII<
- dal verbale di sit di Axel MERCKX
- dal verbale di sit di Silvano BARCO
>
che il FERRARI, negli anni 1996/1998, effettivamente prescrisse a diversi atleti
da lui seguiti l' uso di sostanze ad effetto dopante, quando le stesse erano già
rigorosamente vietate dai regolamenti sportivi (e non già meramente soggette a
restrizione d’ uso). In particolare, attenendoci e limitandoci al corretto
canone di quanto emerso in maniera del tutto certa nel corso del giudizio, egli
prescrisse l' eritropoietina e l' andriol al SIMEONI, l' androsten al KAPPEAS,
il DHEA allo stesso KAPPEAS ed all’ OLIVIER, il sinsurrene al GOTTI ed al FURLAN.
Dalla relazione del perito prof. Marcello FAINA (Presidente della Commissione
Sanitaria Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana), in ordine ai
predetti farmaci, emerge quanto segue:
a) l' eritropoietina, nel regolamento UCI, è compresa tra le sostanze proibite
(classe prima) nell’ ambito del gruppo D (ormoni peptidici ed analoghi), che
diventa gruppo E (ormoni peptidici, mirnetici ed analoghi) dalla lista del 1999.
E’ inoltre compresa nella lista di sostanze proibite/ricercate nei controlli
fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del
1995 e che diventa classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' eritropoietina è compresa tra le sostanze proibite
(classe prima) nell’ ambito del gruppo F (ormoni peptidici ed analoghi), che
diventa gruppo E (ormoni peptidici ed analoghi) dalla lista del 1993. Dalla
lista del 1995 il gruppo E viene identificato come ormoni peptidici,
glicoproteici ed analoghi. Dalla lista del 1999 il termine glicoproteici viene
sostituito con il termine mimetici. E’ inoltre compresa nella lista di sostanze
proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima
volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista n. 1
del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(80)
(80) v. relazione prof. Marcello FAINA. pp. 66
b) l' andriol, nel regolamento UCI, è compreso tra le sostanze proibite (classe
prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide
anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso
nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione,
che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa
classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' andriol è compreso tra le sostanze proibite (classe
prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide
anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso
nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione,
che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come
classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del
2003. (81)
(81) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 49)
c) l' androsten, sostanza riconducibile all’ androstenedione e/o all’
androstenediolo, nel regolamento UCI è compreso tra le sostanze proibite (classe
prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide
anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso
nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione,
che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa
classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' androsten (id est : l' androstenedione e l'
androstenediolo) è compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell’ ambito
del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno
(SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso nella classe di sostanze
proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima
volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista del
2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.(82)
(82) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 47 e 48)
d) il DHEA, nel regolamento UCI, è compreso tra le sostanze proibite (classe
prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide
anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso
nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione,
che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa
classe 1V dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, il DHEA è compreso tra le sostanze proibite (classe prima)
nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante
androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso nella classe di
sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la
prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla
lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(83)
(83) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 36)
e) il sinsurrene, con particolare riferimento ad uno dei principi attivi in esso
contenuto (il deidroepiandrosterone solfato - DHEAS - sodico, vietato in maniera
assoluta), nel regolamento UCI, è compreso tra le sostanze proibite (classe
prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide
anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre compreso
nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione,
che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa
classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, il sinsurrene (rectius: il deidroepiandrosterone solfato -
DHEAS - sodico, principio attivo in esso contenuto) è compreso tra le sostanze
proibite (classe prima) nell’ ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come
steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante è inoltre
compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori
competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del
1996, poi come classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella
lista del 2003.(84)
(84) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 41/45)
La lunga e per certi versi certamente noiosa elencazione che precede serve ad
evidenziare che tutti i farmaci suddetti (eritropoietina, andriol, androsten,
DHEA e sinsurrene) erano già pacificamente vietati all’ epoca in cui venivano
prescritti dal FERRARI agli indicati atleti
SIMEONI, KAPPEAS, OLIVIER, GOTTI e FURLAN.
Né, a tale proposito, rileva in alcun modo la circostanza, sottolineata dalla
difesa del FERRARI in diversi passi della sua memoria depositata il 23 .9.2004,
che alcuni dei predetti farmaci e principi attivi siano esplicitamente
menzionati, nei regolamenti UCI e ClO, soltanto in anni più o meno
corrispondenti con quelli di cui ai fatti oggetto del giudizio (si ricorderà che
le prescrizioni di farmaci dopanti agli indicati atleti, per quanto emerso, in
termini di certezza, nel corso del processo, riguarda gli anni 1996/1998). Da
ciò non può nella maniera più assoluta trarsi la conclusione che anche laddove
il FERRARI avesse effettivamente somministrato quei farmaci a quegli atleti,
purtuttavia il reato di frode sportiva non sussisterebbe, in quanto quei
farmaci, all’ epoca della loro prescrizione, ancora non erano esplicitamente
menzionati nei regolamenti antidoping dell’ UCI e del CIO.
Infatti, se è vero che l' androstenedione e l' androsteneiolo (principi attivi
cui deve ricondursi l' androsten) sono esplicitamente menzionati, nel
regolamento UCI ed in quello CIO, rispettivamente, dal 1998 e dal 1999, così
come il DHEA è esplicitamente menzionato in detti regolamenti dal 1997,
purtuttavia, come bene si legge negli indicati regolamenti antidoping e come in
modo chiarissimo ha spiegato il perito prof. FAINA nel corso del processo,
(85)
(85) v. dichiarazioni prof Marcello FAINA, in trascrizione udienza 20.4.2004, p.
6 e ss.
per ciascuna classe di sostanze vietate dai regolamenti (stimolanti, narcotici,
agenti anabolizzanti, diuretici, ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e
analoghi) è espressamente indicato un elenco di principi attivi, salva però, per
ciascuna classe di sostanze vietate, la formula di chiusura “e sostanze affini”.
Analogamente, in quegli stessi regolamenti antidoping, nel paragrafo dedicato ai
controlli al di fuori delle competizioni, gli elenchi delle varie sostanze
vietate vengono espressamente indicati come “non esaustivi delle sostanze
proibite”. Nel regolamento CIO, ad esempio, si legge (al paragrafo IV)
“ATTENZIONE. Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze
proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell’ elenco sono da
considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione «...e
sostanze affini»”. (86)
(86) Si fa qui riferimento al testo del regolamento CIO in vigore fino al
31.12.2002
E non c’ è allora dubbio alcuno (così come, soggettivamente e del tutto
pacificamente, dubbi non poteva avere un medico sportivo, specie se della fama,
competenza e preparazione del FERRARI) che l' androstenedione, l'
androstenediolo ed il DHEA, ancor prima di essere espressamente menzionati negli
elenchi delle sostanze anabolizzanti (in particolare, in quelli degli steroidi
anabolizzanti androgeni), erano vietati, perché chiaramente affini alle sostanze
espressamente indicate.
Resta a questo punto soltanto da sottolineare che, per tutto quanto si è venuto
fin qui esponendo, le prescrizioni di eritropoietina e di andriol al SIMEONI, di
androsten al KAPPEAS, di DHEA allo stesso KAPPEAS ed all’ OLIVIER, di sinsurrene
al GOTTI ed al FURLAN erano evidentemente finalizzate a migliorare
fraudolentemente ed artificiosamente, in violazione dei divieti dei regolamenti
antidoping, le prestazioni degli atleti, e potenzialmente ben in grado di
alterare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive cui detti
atleti partecipavano.
Il che integra il reato di frode sportiva che viene contestato all’ imputato.
********************
22. Al FERRARI viene altresì
contestato il reato di esercizio abusivo (continuato) della professione di
farmacista (capo B1. e capo C. dell’ originario giudizio n. 7538/2002 RGNR -
2448/02 RG Dibatt., riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG
Dibatt. all’ udienza dell’ 11.2.2003).
La premessa normativa del reato in esame è costituita dall’ art. 122 TU. delle
leggi sanitarie (RD 27.7.1934, n. 1265), secondo il quale “la vendita al
pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai
farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del
titolare della medesima”.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza, la vendita di medicinali da
parte di persona non munita della prescritta abilitazione e non iscritta nell’
albo professionale dei farmacisti integra il reato di cui all’ art. 348 cp.
(87).
(87) v.expluribus, Cass.Sez.VI, 18.1.1975, n. 479.
imputato Ricotta; Cass. Sez. VI, 15.6.1981. n. 5980. imputato Mizzon
Orbene, i ciclisti SIMEONI, CONVALLE, BORTOLAMI e MERCKX dichiarano che FERRARI
vendette loro medicinali.
In particolare, SIMEONI dichiara che il FERRARI, all’ epoca in cui lo stesso era
il suo medico sportivo (ossia, nel periodo novembre 1996/intera stagione 1997),
gli vendeva direttamente specialità medicinali quali vitamine, aminoacidi,
proteine, contenuti in confezioni analoghe a quelle che si trovavano in
farmacia. (88)
(88) v. dichiarazioni SIMEONI, in trascrizione udienza
12.2.2002. pp 106 e 130
CONVALLE, riferendo delle fiate da fui ricevute dal FERRARI nell’ anno 1992,
contenenti sostanze da iniettare sottocute, precisa che i compensi da lui
corrisposti al FERRARI erano altresì comprensivi anche del pagamento di detti
prodotti. (89)
(89) v. dichiarazioni CONVALLE, in trascrizione udienza 12.2.2002, pp. 139 e 140
Anche il teste BORTOLAMI, che ebbe il FERRARI quale proprio medico sportivo nel
periodo che va dal 1995 al 2000 (90),
(90) v. indicazioni fornite, pur con qualche
incertezza dallo stesso BORTOLAMI, in trascrizione udienza 19.2.2002. p 24
riferisce di aver ricevuto dal FERRARI integratori vitaminici, anche se, per la
verità, detto teste non ha specificato se tali prodotti gli venissero forniti
dal FERRARI gratuitamente, ovvero dietro corrispettivo.
(91)
(91) v. dichiarazioni BORTOLAMI. in trrascrizjone udienza 19.2.2002. pp. 20 e
21
Axel MERCKX, seguito dal dr. FERRARI negli anni che vanno dal 1994 al 1998, nel
suo verbale di sit acquisito agli atti del giudizio ex art. 512 bis cpp,
riferisce anch’ egli di aver acquistato prodotti farmaceutici dal FERRARI, in
particolare di aver acquistato integratori alimentari quali inosina e piruvato.
(92)
(92) v. verbale di sit rese il
16.2.1999 da Axel MERCKX ai NAS di Bologna e di Firenze
Del resto, le ricordate dichiarazioni dei vari SIMEONI, CONVALLE, BORTOLAMI e
MERCKX trovano puntuale conferma nel dato oggettivo dei più che rilevanti
acquisti di prodotti farmaceutici effettuati dal FERRARI presso la farmacia
“Giardini Margherita’ gestita dal farmacista Massimo GUANDALINI.
La circostanza che il FERRARI fosse solito acquistare rilevanti quantitativi di
prodotti farmaceutici in particolare, presso la predetta farmacia -
emerge, in maniera inequivocabile:
- da quanto sequestratogli in data 12.8.119998
- dagli ordinativi di prodotti farmaceutiicci fatti dall’ imputato alla Farmacia
Giardini Margherita, rinvenuti nella già richiamata carpetta rossa trovata a
casa del farmacista GUANDAUNI (93)
(93) si tratta degli ordinativi acquisiti agli atti del giudizio, in faldone 2,
allegati 64/67
- dalla telefonata intercorsa tra GUANDALLIINI e tale, non meglio individuato,
“Enrico”, nella quale GUANDALINI, riferendosi al FERRARI, dice “mi ha svuotato
la farmacia”. Si riporta qui il brano della telefonata: GUANDALINI: “M’ è venuto
Michele FERRARI tra l’altro, poi ti dirò...”
ENRICO: “Eh, mi racconti poi dopo...”
GUANDALINI: “. . . eh... .m’ ha portato via tutto Dio bono!”
ENRICO (sogghigna): “Ti ha svuotato la farmacia!”
GUANDALINI” Si, m’ ha svuotato la farmacia” (sogghigna)
(94)
(94) Si tratta di una telefonata emersa nell’ ambito dell’ intercettazione
telefonica cui fu sottoposta, nel corso delle indagini, l’ utenza del GUANDALINI.
E’ la telefonata 30.10.1997, ore 9,34, che si può leggere, trascritta, nell’
elaborato redatto dal perito geom. MAZZITELLI. pp. 14 e ss.
Dall’ insieme degli elementi di cui sopra, emerge in maniera inequivocabile che
il FERRARI, in maniera tutt’ altro che occasionale, era solito vendere prodotti
medicinali agli atleti da lui seguiti. A nulla rileva, a questo punto, accertare
se ciò il FERRARI facesse a fine di lucro, ovvero, come pure appare possibile,
al solo scopo di agevolare detti atleti, fornendo loro direttamente quei
prodotti che altrimenti gli stessi si sarebbero dovuti procurare personalmente
in farmacia.
Ciò che rileva è comunque la vendita dei prodotti medicinali, non consentita a
chi, ancorché medico, non è comunque munito della prescritta abilitazione e non
è iscritto nell’ albo professionale dei farmacisti.
Per quanto precede, il FERRARI va ritenuto responsabile del reato ascrittogli al
capo B 1), in esso assorbito il reato di cui al capo C) contestato nell’
originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., in relazione al
quale appare però corretto ribadire che, per quanto si è innanzi andato
esponendo trattando del reato di frode sportiva, se vi è prova certa della
prescrizione di farmaci ad effetto dopante da parte dell’ imputato, non vi è
però la prova che tali farmaci vietati dai regolamenti antidoping, oltre ad
essere prescritti dal FERRARI quanto meno ad alcuni dei ciclisti dallo stesso
seguiti, venissero anche dallo stesso venduti a detti ciclisti. In altre parole,
in relazione al reato di esercizio abusivo della professione farmaceutica che si
sta ora trattando, vi è soltanto, in termini di certezza la prova della vendita
a terzi di farmaci lecitamente utilizzabili nell’ uso sportivo, non anche quella
della vendita di farmaci ad effetto dopante.
*****************
23. Al capo B2), nonché al capo B) dell’ originario giudizio n. 7538/2002 RGNR -
2448/02 RG Dibatt. (riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG
Dibatt. all’ udienza dell’ 11.2.2003), è contestato al FERRARI il reato di
somministrazione (continuata) di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica.
La contestazione, evidentemente, è collegata a quella di frode sportiva di cui
al capo B6) ed al capo A) dell’ originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02
RG Dibatt., poi riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG
Dibatt.
Il FERRARI, secondo l’ impostazione della pubblica accusa, avrebbe somministrato
ad una serie di ciclisti da lui seguiti molteplici sostanze medicinali non
soltanto vietate dai regolamenti sportivi o, comunque, soggette a restrizione d’
uso - da cui la contestazione del reato di frode sportiva - ma altresì dannose
per la salute.
Per quanto già si è andato in precedenza esponendo, se deve ritenersi provato
che il FERRARI prescrisse, quanto meno ad alcuni degli atleti da lui seguiti,
sostanze medicinali ad effetto c. d. dopante (in particolare, eritropoietina,
andriol, DHEA, androsten, sinsurrene), non può ritenersi parimenti dimostrato
che egli, oltre che a prescriverle, provvedette pure a somministrarle
personalmente.
Ma a parte questa considerazione, che peraltro già di per sé sola escluderebbe
la sussistenza del reato in esame, va poi sottolineato che fin dalla
formulazione dei capi di imputazione che qui ci occupano (capo B6. e capo B.
dell’ originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt.) la pubblica
accusa sembra avere comunque trascurato un elemento costitutivo del contestato
reato di cui all’ art. 445 cp, ossia il carattere fraudolento che deve
necessariamente caratterizzare la condotta dell’ autore del reato.
Quello di cui all’ art. 445 cp è invero un reato di comune pericolo mediante
frode, nel quale la condotta tipica della somministrazione deve essere
accompagnata e caratterizzata dalla ulteriore circostanza che il soggetto attivo
omette di indicare agli assuntori, in tutto o in parte, quali e quanti farmaci
vengono loro somministrati.
Ebbene, nel caso in esame è quanto meno dubbio che i vari ciclisti cui furono
prescritte sostanze ad effetto c.d. dopante non fossero sufficientemente
informati di quanto andavano assumendo. Certamente consapevole del tipo di
farmaci che assumeva (eritropoietina ed andriol) era SIMEONI, che ha mostrato di
essere ciclista bene edotto nell’ uso di farmaci proibiti; ma lo stesso deve
presumibilmente dirsi quanto a KAPPEAS per il DHEA e l' androsten, a Bernhard
OLIVIER per il DHEA, ed a GOTTI e FURLAN per il sinsurrene, trattandosi di
atleti professionisti che con ogni probabilità erano perfettamente consapevoli
dei farmaci, peraltro ben noti nell’ ambiente delle corse ciclistiche, che il
dr. FERRARI prescriveva loro.
Quanto poi ai vari corridori che, sempre su indicazioni del FERRARI, hanno
certamente assunto sostanze soggette a restrizione d’ uso (gli stessi OLIVIER e
GOTTI, nonché ROMINGER e BERTOLINI, in relazione a farmaci e prodotti medicinale
quali la xilocaina, il ventolin, il clenyl, il decadron), in primo luogo manca
la prova certa che l' assunzione di detti farmaci non fosse effettivamente
necessitata da condizioni di salute dei ciclisti e, comunque, ai più limitati
fini che qui interessano, manca ancora una volta la prova certa che specie,
qualità e quantità dei farmaci in tal modo assunti non fossero perfettamente
note agli assuntori.
Per tutto quanto precede, il FERRARI va assolto dal contestatogli reato di cui
all’ art. 445 cp (capo B2., nonché capo B. relativo al procedimento n. 753
8/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., poi riunito al presente giudizio n. 2997/97
RGNR - 2083/01 RG Dibatt.), mancando, in termini di certezza, la prova della
sussistenza del fatto.
************************
24. Ai capi B3) e B4) sono poi stati contestati al FERRARI due reati di
natura contravvenzionale
(importazione dall’ estero e messa in commercio di specialità medicinali in
assenza della prescritta autorizzazione ministeriale)
Deve subito dirsi che, forse perché conscia che si tratta di reati comunque
prescritti, la pubblica accusa, nel corso del giudizio, ha completamente
trascurato di fornire la prova della sussistenza dei reati ora in discorso.
In assenza di qualsivoglia prova circa la loro sussistenza, la formula più
corretta appare essere quella dell’ assoluzione dai reati di cui ai capi B3) e
B4), perché il fatto non sussiste.
**********************
25. Al capo B5) si contesta al FERRARI il reato di distribuzione continuata, per
il consumo, di sostanze destinate all’ alimentazione, dannose per la salute
(art. 444 cp).
Tali sostanze, nell’ originaria impostazione della pubblica accusa, si sarebbero
dovute individuare in pasticche di animine con alto contenuto di caffeina (pari
all’ equivalente di circa tre caffè e mezzo espressi per ciascuna pasticca di
animina), che il FERRARI avrebbe somministrato o comunque prescritto ai
ciclisti, ovvero ad alcuni dei ciclisti di cui si occupava.
L’ istruttoria dibattimentale ha evidenziato che l' accusa, con riferimento a
questo capo di imputazione, è incorsa in un evidente equivoco.
La contestazione trae origine da una ricetta, recante l' intestazione “Dott.
MICHELE FERRARI - Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport”, di cui
entrò in possesso il prof. DONATI e che il DONATI, conosciuto per essere fiero
avversario dell’ uso di sostanze dopanti nelle discipline sportive, consegnò ai
NAS.
In detta ricetta è annotata l' indicazione ‘Farmacia Giardini Margherita” e la
prescrizione “ANIMINE 2 c. 40’ prima della gara”. La ricetta è stata acquisita,
in copia, agli atti del giudizio ed è allegata al verbale dell’ udienza del
15.1.2002.
Ha riferito il teste DONATI che la ricetta in discorso gli venne consegnata da
un avvocato che lavorava all’ interno del CONI, l' avv.to Sandro CAMILLI,
(95)
(95) v. dichiarazioni rese da DONATI Alessandro, in trascrizione udienza
15.1.2002. p. 28/30
evidentemente in considerazione dell’
impegno mostrato dal DONATI nel combattere il fenomeno del doping.
Orbene, anche a voler dare qui per assodato che tale ricetta, redatta su carta
intestata al dr. FERRARI, indichi che effettivamente il FERRARI prescriveva
animine ad atleti prima delle gare, occorre sottolineare che il contenuto di
dette animine è ben diverso da quello ritenuto dalla pubblica accusa nella sua
originaria impostazione.
Invero, ben lungi dal contenere caffeina in misura equivalente a quella
contenuta in 3,5 caffè espressi (così il capo B5. dell’ imputazione), è
pacificamente emerso nel corso dell’ istruttoria dibattimentale che i confetti
di animine (oggetto di contestazione) non vanno confusi con le capsule di
caffeina.
Mentre queste ultime, effettivamente, hanno normalmente un contenuto di caffeina
piuttosto elevato (pari, per l' appunto, all’ equivalente di circa 3,5 tazzine
di caffè espresso), i confetti di animine contengono invece mediamente 70/75
milligrammi di caffeina, pari all’ equivalente di una tazzina di caffè.
Tale dato era già ricavabile (pur se, invero, con una qualche difficoltà) dalla
prima delle due relazioni redatte dal dr. MORSELLI, consulente tecnico del PM
(96)
(96) v. relazione 28.9.1998 di. MORSELLI, dove a p. 6
viene descritto il reperto Costituito da due blister contenenti,
rispettivamente, 5 e 6 confetti color vinaccia e dove, alla successiva p. 13. si
precisa che detti due blister, indicati con i nn. 14 e 15, contengono.
rispettivamente sostanza per un peso netto di grammi 2,218 e grammi 2,629, con
presenza del principio attivo della caffeina nella misura del 16%. Orbene,
dividendo il peso netto della sostanza presente in ciascun blister per il numero
dei confetti in ciascun blister contenuti (rispettivamente: 5 e 6) si ricava che
ciascun confetto ha un peso netto di circa 440 milligrammi, ossia, tenuto conto
della indicata percentuale del 16% di principio attivo, un contenuto di caffeina
pari, per l' appunto, a circa 70 milligrammi
esso è stato comunque confermato dallo stesso consulente dr. MORSELLI nel corso
dell’ udienza del 19.3.2002.(97)
(97) v. dichiarazioni di. MORSELLI. in trascrizione udienza 19.3.2002, p.
126/130
Così chiarito cosa siano le animine oggetto di contestazione, ritiene questo
giudice che, in ogni caso, anche laddove il FERRARI dovesse effettivamente aver
prescritto ad atleti l' assunzione di uno o due confetti di animine prima delle
gare, ciò non avrebbe comportato alcun concreto pericolo per la salute dell’
assuntore, con ciò dovendosi escludere la sussistenza del contestato reato di
cui all’ art. 444 cp.
Pertanto, conformemente, del resto, alle stesse conclusioni formulate dal PM di
udienza in sede di discussione, il FERRARI va assolto dal reato ascrittogli al
capo B5), perché il fatto non sussiste.
*********************
26. Dopo quella del FERRARI, che, tra tutte, era la posizione più importante e,
comunque, quella certamente più complessa, restano da esaminare le posizioni
degli imputati TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI Luciano, ai quali, al
capo D2), è contestato il reato di concorso nell’ esercizio abusivo della
professione di farmacista.
Detti tre imputati, all’ epoca dei fatti contestati (anno 1996), erano
rispettivamente medico sociale (il TARSI), direttore sportivo (il MAINI) e
presidente (il ROSSIGNOLI) della società ciclistica REFIN.
L’ esame della posizione di detti tre imputati necessita di osservazioni
veramente sintetiche, in quanto nel corso del pur lunghissimo processo la
pubblica accusa ha dedicato loro ben poca attenzione; né, obiettivamente, almeno
alla luce del reato loro contestato, vi era materia per dedicarvene molta di
più.
L’originaria tesi accusatoria traeva origine - e, anzi, esclusivo fondamento -
da tre ordinativi di farmaci inviati dal TARSI, a mezzo fax, al dr. GUANDALINI,
titolare della più volte citata farmacia “Giardini Margherita”, datati
rispettivamente 5.2.1996, 23.3.1996 e 8.5.1996, riferibili al TARSI in quanto
recanti il timbro di detto imputato e, in ogni caso, dal TARSI riconosciuti come
propri.
I tre fax furono rinvenuti dai NAS il 12.8.1998 nel corso di una perquisizione a
casa del dr. GUANDALINI (98)
(98) v. dichiarazioni teste maresciallo PALMAS (NAS Bologna), in trascrizione
udienza 19.2.2002, p. 34/38 e verbale di perquisizione e sequestro 12.8.1998
eseguiti dai NAS di Bologna e di Firenze nella farmacia e nell’ abitazione di
GUANDALINI Massimo
essi sono acquisiti al fascicolo del dibattimento e si trovano allegati al
verbale dell’ udienza del 19.2.2002.
Gli ordinativi inoltrati a mezzo dei tre fax di cui sopra riguardano sì ingenti
forniture di farmaci, ma va purtuttavia tenuto presente che il TARSI era medico
sociale di una squadra di ciclisti professionisti, composta da numerosi atleti
ed impegnata in competizioni in Italia ed all’ estero, a volte anche
contemporaneamente (nel senso che mentre parte della squadra era impegnata in
una data competizione, magari a tappe, altra parte della squadra era impegnata
in altre gare, in tutt’ altro luogo, nel qual caso tutta l' organizzazione della
squadra era evidentemente costretta a sdoppiarsi).
Appare pertanto verosimile la giustificazione fornita dal TARSI nel corso del
suo esame: quei medicinali rappresentavano la dotazione necessaria per
affrontare una stagione di gare, con contemporanei impegni su più fronti. Non si
trattava di farmaci acquistati per farne commercio, bensì, assai più banalmente,
dei farmaci che era bene avere a disposizione per le necessità dei ciclisti.
Comunque sia, e qualunque possa essere l' opinione che ci si può fare in ordine
alla effettiva necessità di avere a disposizione un così cospicuo quantitativo
di prodotti farmaceutici, ci si deve attenere qui al tema dell’ imputazione
contestata agli imputati TARSI, MAINI e ROSSIGNOLI, che è quella di esercizio
abusivo della professione farmaceutica.
Tale essendo l' imputazione formulata a carico dei tre imputati in discorso, la
norma di riferimento, anche in questo caso, come già si disse per l' analoga
imputazione elevata a carico del FERRARI (v. precedente paragrafo 22) non può
che essere quella dell’art. 122 TU. delle leggi sanitarie (RD 27.7.1934, n.
1265), secondo il quale “la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di
medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella
farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima”.
Pertanto, soltanto ove fosse stato dimostrato che il TARSI, il MAINI ed il
ROSSIGNOLI avessero fatto commercio di medicinali, essi andrebbero dichiarati
responsabili del reato loro contestato.
Al riguardo, la pubblica accusa non ha fornito la benché minima prova dell’
esistenza di un tale commercio operato dai tre imputati.
Al contrario, alcuni testi indicati dalla difesa di detti imputati (in
particolare, il teste COLAGE’, ciclista che nel 1996 correva per la squadra
REFIN, nonché i testi CREMONTE e BROMBINI, massaggiatori della medesima squadra)
hanno dichiarato, confermando le dichiarazioni del TARSI, che i medicinali
servivano per le necessità della compagine sportiva e che gli stessi erano messi
a disposizione dei ciclisti, al bisogno, senza che gli stessi dovessero
corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo (99).
(99) v. dichiarazioni testi COLAGE’ Stefano, CREMONTE
Giovanni e BROMBINI Michele, in trascrizione udienza 12.2.2002. rispettivamente
a pp. 188 e ss. 192 e ss. e 197 e ss.
Tali medicinali costituivano pertanto la dotazione della squadra ciclistica, a
disposizione del medico sociale TARSI, senza che, lo si ribadisce, possa e debba
qui, alla luce della contestazione formulata dall’ accusa, sindacarsene l' uso;
ditali medicinali gli imputati non facevano commercio e pertanto non può in
alcun modo configurarsi il reato loro contestato di cui all’ art. 348 cp.
Il TARSI, il MAINI ed il ROSSIGNOLI vanno pertanto assolti dall’ imputazione
loro contestata perché il fatto non sussiste.
Né le conclusioni or ora formulate possono in alcun modo essere modificate dalla
circostanza, che pure emerge dagli atti del giudizio, che i NAS, all’ atto del
rinvenimento dei tre fax di cui si è detto, rinvennero, spillati con detti fax,
un appunto ed uno scontrino in cui vengono chiaramente indicati acquisti dei
farmaci lutrelef, saizen e eprex (farmaci vietati dal regolamento antidoping).
(100)
(100) l'appunto e lo scontrino in parola sono anch' essi stati acquisiti agli
atti del giudizio e si trovano allegati al verbale dell' udienza del 19.2.2002.
Se pure detti farmaci fossero riferibili al TARSI (l' imputato ha negato la
circostanza, ma va obiettivamente sottolineato che l’ appunto reca, in alto a
sinistra, l' indicazione della squadra ciclistica - la REFIN - di cui il TARSI
era medico sociale), il loro utilizzo avrebbe potuto comportare la
contestazione, anche al TARSI, così come è stato per il FERRARI, del reato di
frode sportiva di cui all’ art. 1, l. 401/1989. Tale reato non ha però formato
oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa e pertanto appare
superfluo, nell’ economia del thema probandum di questo processo, approfondire
il senso e l' attribuibilità dell’ appunto e dello scontrino in discorso, né
avrebbe oggi senso alcuno avviare ulteriori indagini, trattandosi di documenti
risalenti al 1996 (lo scontrino reca la data del 25.6.1996), di talchè il pure
astrattamente ipotizzabile reato di frode sportiva sarebbe oramai prescritto.
Ai più può sottolinearsi come quell’ appunto e quello scontrino,
indipendentemente della loro riferibilità o meno al TARSI, dimostrino vieppiù
come, quanto meno in quegli anni (ché a quei soli anni può e deve limitarsi la
presente sentenza), l' uso di sostanze cd. dopanti nel ciclismo fosse purtroppo
pratica assai diffusa. Va invero sottolineato come nel corso del giudizio, che
pure ha cercato doverosamente di attenersi ai fatti contestati dalla pubblica
accusa, sono emersi, neppure troppo marginalmente, nomi di diversi altri medici
sportivi che in quegli anni, almeno tanto quanto il FERRARI, non si ponevano
troppe domande circa la liceità o meno di ricorrere a sostanze medicinali
vietate.
Circostanza che trova ulteriore, puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese
dall’ imputato MAINI (direttore sportivo della REFIN) al PM in sede di
interrogatorio 23.9.1998 (interrogatorio acquisito agli atti del giudizio ai
sensi dell’ art. 513 cpp ed il cui verbale si trova allegato al verbale dell’
udienza del 16.4.2003): riferiva il MAINI, in quella circostanza, che tra le
scorte di farmaci che la REFIN, nell’ anno 1996, acquistò presso la farmacia
“Giardini Margherita”“vi erano sostanze come l' Eprex (eritropoietina) ed il
Saizen” (farmaco contenente somatropina, ossia un ormone della crescita):
sostanze, per l' appunto, ad effetto c.d. dopante e vietate dai regolamenti
sportivi.
********************
27. Passando ora alla determinazione della
pena da applicarsi all’ imputato FERRARI, giudicato responsabile dei reati di
frode sportiva e di esercizio abusivo della professione farmaceutica e premesso
che tra tali reati va ravvisato il vincolo della continuazione per l' evidente
unicità del disegno criminoso che li accomuna, si impongono alcune rapide
considerazioni.
Il dr. FERRARI era ed è indubbiamente, nell’ ambiente ciclistico, un medico
sportivo cui unanimemente viene riconosciuto un altissimo livello di
professionalità.
Storie di doping, nello sport, si sono sempre avute e, realisticamente, esisterà
forse sempre un gap tra lo sviluppo della ricerca, capace di rimpiazzare vecchi
farmaci con altri sempre nuovi e più sofisticati, e la possibilità di
smascherarli attraverso i sistemi di controllo. L’ obiettivo che ci si deve
sforzare di raggiungere, e che è alla portata di un mondo dello sport che decida
veramente di combattere il fenomeno del doping, è quello di ridurre al minimo
quel divario, attraverso il ricorso a controlli (sempre più mirati, efficaci, a
sorpresa, effettuati anche durante gli allenamenti e non soltanto in occasione
delle gare) e, inevitabilmente, a sanzioni, anche severe, da applicarsi a chi
viola le regole.
Ma quando a ricorrere al doping sono, come nel caso del dr. FERRARI, i migliori
medici, sportivi, quelli usciti dall’ eccellenza di un Centro di ricerca
finanziato dallo stesso CONI, allora forse c’ è veramente da temere che l'
imbroglio, il volgare imbroglio, per quanto farmacologicamente raffinato,
continuerà ad avere la meglio sull’ effettivo valore degli atleti. C’ è da
temere che prevalga la cultura del “così fan tutti” e che, dietro le più o meno
sincere affermazioni di principio, la convinzione, aberrante, resti quella che
non sia possibile ottenere grandi risultati senza ausili farmacologici.
E’ per questo che il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’ imputato
FERRARI, valutati i criteri tutti di cui all’ art. 133 cp, non può essere mite.
Pur riconoscendosi allo stesso la concessione delle attenuanti generiche, in
ragione della sua incensuratezza, la pena dovrà partire dal massimo edittale
previsto per il più grave reato di frode sportiva di cui all’ art. 1, comma 1,
l. 401/1989, ossia anni uno di reclusione e 1.000 euro di multa; tale pena va
ridotta a mesi otto ed euro 700 per effetto delle attenuanti generiche e
nuovamente aumentata ad anni uno ed euro 900 per effetto della continuazione.
Consegue per legge la condanna dell’ imputato al pagamento delle spese
processuali.
Segue altresì alla condanna l' applicazione della pena accessoria della
interdizione dalla professione medica, la cui durata, per effetto degli
automatismi di cui all’ art. 37 cp, va determinata in mesi undici e giorni
ventuno.
Stante la sua incensuratezza e sulla base di un favorevole giudizio prognostico,
l' imputato può avvalersi dei benefici della sospensione condizionale della pena
principale ed accessoria.
*****************
28. Quanto, infine, al materiale tuttora
in sequestro, va rilevato che esso va restituito agli imputati, secondo quanto
meglio e più dettagliatamente indicato in dispositivo.
Unica eccezione a tale disposta, generalizzata restituzione deve aversi riguardo
ai farmaci ancora in sequestro, che, per il tempo trascorso, sono oramai tutti
abbondantemente scaduti.
Detti farmaci, pertanto, secondo quanto pure meglio indicato in dispositivo,
andranno distrutti, una volta passata in giudicato la presente sentenza.
PQM
Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 cpp
dichiara
FERRARI Michele responsabile dei reati ascrittigli ai capi B1) e B6), in essi
rispettivamente assorbiti i reati di cui ai capi C) ed A) dell’ originario
giudizio n. 2448/02 RG Dibatt.; ravvisata la continuazione tra detti reati e
concesse le attenuanti generiche
lo condanna
alla pena di anni uno di reclusione ed
euro 900 (novecento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali
Visti gli artt. 31 e 37 cp, dichiara
FERRARI Michele interdetto dalla professione medica per la durata di mesi undici
e giorni ventuno.
Visti gli artt. 163 e 166 cp, dispone che la pena principale e quella accessoria
di cui sopra restino condizionalmente sospese per la durata di anni cinque.
Visto l' art. 530, comma 2 cpp
assolve
FERRARI Michele dal reato ascrittogli al
capo B2), in esso assorbito il reato di cui al capo B) dell’ originario giudizio
n. 2448/02 RG Dibatt., perché il fatto non sussiste.
Visto l' art. 530 cpp
assolve
FERRARI Michele dai reati ascrittigli ai
capi B3), B4) e B5), ed altresì TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI
Luciano dal reato loro in concorso ascritto al capo D2), perché il fatto non
sussiste.
Visto l' art. 262 cpp, dispone il dissequestro e la restituzione a TARSI Daniele
ed a ROSSIGNOLI Luciano di quanto loro rispettivamente sequestrato in data
21.9.1998, come da verbali di sequestro in pari data redatti dai NAS di Bologna
e di Firenze, fatta eccezione, per quanto concerne il sequestro operato nei
confronti del TARSI, delle specialità medicinali di cui ai nn, da 1 a 5 del
predetto verbale, oramai scadute di validità e delle quali viene pertanto
disposta la distruzione ad avvenuto passaggio in giudicato della presente
sentenza.
Dispone analogamente che le specialità medicinali già sequestrate al FERRARI e
tuttora in sequestro, di cui a nota 26.9.1998 redatta dai NAS di Bologna e di
Firenze, anch’ esse già scadute di validità, siano distrutte ad avvenuto
passaggio in giudicato della presente sentenza.
Visto l' art. 207, comma 2 cpp, dispone la trasmissione alla locale Procura
della Repubblica di copia del verbale, con relativa trascrizione, contenente le
dichiarazioni rese dal teste BORTOLAMI Gianluca all’ udienza del 19.2.2002.
Visto l' art. 544, comma 3 cpp, indica in
giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 1.10.2004
Il Giudice
(dr. Maurizio Passarini)