Sentenza 1.10.04
Depositata 27.12.04

N�2997197 R.G. notizie di reato
N 2083/2001 R. G. dibattimento

TRIBUNALE  Dl BOLOGNA
IN COMPOSlZIONE MONOCRATICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott Maurizio PASSARINI
all'udienza dibattimentale del
Con l'intervento dei P.M. Dott Lorenzo GESTRI
e con l'assistenza del cancelliere G. SABBATANI
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della
seguente

SENTENZA

nei confronti di:
1) FERRARI MICHELE nato a Ferrara il 26.3.53 
residente ivi in Via Pomposa n. 286

2) TARSI DANIELE nato a Castiglion della Pescaia
(GR) il 5.8.57 residente ed elettivamente domiciliato in Grosseto Via Cipro n. 151

3) MAINI ORLANDO nato a Bologna il 17.12.58
residente in Bologna - Via Martin Luther King n. 30

4) ROSSIGNOLI LUCIANO nato a Isola della Scala
(VR) il18.06.51 residente ivi in Via De Gasperi n. 6

Sentenza N� 1718 del 1�-X-04
Sentenza depositata in cancelleria il 27-XII-04
Il Cancelliere(01) Massimo MASCAGNI

IMPUTATI


B1) FERRARI MICHELE  E GUANDALINI MASSIMO (NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE SEPARATAMENTE CON GIUDIZIO ABBREVIATO)

reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 348 del C.P. perch� il FERRARI approvvigionandosi in modo generalizzato di farmaci finalizzati ad ottimizzare le prestazioni di atleti dalla farmacia GUANDALINI e fornendoli al di fuori dalla farmacia, direttamente ai propri clienti operava in modo abusivo al professione di farmacista, ed il GUANDALINI concorreva nella condotta del FERRARI essendo consapevole dell�uso che il dr. FERRARI avrebbe fatto dei farmaci.

In Bologna e Ferrara fino all�agosto 1998.


B2) FERRARI MICHELE. E GUANDALINI MASSIMO (NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE SEPARATAMENTE CON IL RITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO)

Reato p.p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 445 del C.P., perch� con pi� azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualit� d� titolare della farmacia distributrice GIARDINI MARGHERITA di Bologna, il secondo, quale medico sportivo prescrivente, concorrevano nel somministrare sostanze e prodotti farmaceutici quali DHEA, ADRENALINA, IGF1 (FATTORE Dl CRESCITA INSULINO SIMILE), SAIZEN, ERITROGEN, ANDROSTEN, SINSURRENE FORTE ed altri, in modo pericoloso per la salute degli atleti praticanti diverse discipline sportive fra cui ROMINGER Tony, MERCKS Axel, BERTOLINI Alessandro, BORTOLAMI Gianluca, GOTTI Ivan, BEAT Zberg, ZAINA Enrico, ESCARTIN Fernando, BERNHARD Olivier, CIPOLLINI Mario, TONKOV Pavel, DE LAS CUEVAS Armand, FURLAN Giorgio, LIVINGSTON Kevin, CHIAPPUCCI Claudio, SALVOLDELLI Paolo, FARESIN Gianni, OLANO Abramo, SIMEONI Filippo, MAZZOLENI Eddy, PONTONI Daniele e KAPPES Andreas.

In Bologna e Ferrara, da epoca imprecisata fino all�agosto 1998

B3) FERRARI MICHELE

Reato p.p. dagli artt. 6, co. 1, 23, co. 2, D. Leg.vo 29.5.1991 nr. 178, perch�, in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale, importava dall�estero le specialit� medicinali denominate (FERRLECIT�, �THIOCTACID�, �OZOTHIN� e �ANDRACTIM�.

B4) Reato p.p. dagli arti. 81 cpv. del C.P. e 23, co. 3, D. Leg.vo 29.5.1991 nr. 178, per avere, nella qualit� indicata e condotta di cui al precedente capo B3, messo in commercio, specialit� medicinali estere per le quali non era stato richiesta l�autorizzazione ministeriale.
In Ferrara, da epoca imprecisata fino al 12.8.1998.

B5) FERRARI MICHELE E GUANDALINI MASSIMO
( PER IL QUALE SI PROCEDE SEPARATAMENTE CON IL GIUDIZIO ABBREVIATO)

Reato p. p. dagli artt. 81 cpv e 444 C.P., perch� con pi� azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distribuiva per il consumo pasticche di animine acquistate dal dr. GUANDALINI, pericolose alla salute dell�assuntore in quanto contenenti densit� di caffeina pari a 3,5 caff� espressi ciascuna che venivano assunte in modo aggiuntivo rispetto alla normale prassi alimentare del consumatore e senza esigenze terapeutiche.

IMPUTATI

B6) reato p.p. dagli artt. 81 cpv. 110 C.P. 1 legge 13.12.1989 n. 491. perch� con le condotte meglio descritte nelle contestazioni gi� notificate al fine di far raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, concorreva con Guandalini Massimo a far somministrare ed a somministrare agli atleti partecipanti farmaci e sostanze ad azione dopante. Fatti commessi, nei luoghi e nelle circostanze di tempo di cui sopra.


TARSI DANIELE, MAINI ORLANDO e ROSSIGNOLI LUCIANO. GUANDALINI MASSIMO (nei cui confronti si procede separatamente con giudizio abbreviato)

D2) reato p.p. dagli artt. 110 e 348 CP. perch� il secondo, il terzo, il quarto e quinto, in concorso tra loro, ricevendo dalla farmacia Guandallni al fine di farne commercio con atleti della societ� ciclistica Refin, decine di confezioni di 55 prodotti farmaceutici ricevuti il 5 febbraio 96, di 9 prodotti ricevuti il 23 marzo 96, di 110 prodotti ricevuti l' 8 maggio 96, di 64 prodotti ricevuti il 24 giugno 96, e quindi migliaia di confezioni di medicinali esercitavano abusivamente Ia professione farmaceutica.

In Bologna

PROCEDIMENTO N. 7538/02 RG NR - N..2448/02 RG DIBATT. (RIUNITO AL N. 299997/97 RG NR - 2083/2001 RG DIBATT. ALL�UDIENZA
DELL�11.2.2003
 
FERRARI MICHELE, altres�:
A) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e 1 I. 13dicembre 1989 n. 401, perch�, con pi� azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in numero indeterminato e in tempi diversi prescrivendo nelle tabelle di allenamento o somministrando farmaci ad azione dopante (nella specie: eritropoietina/EPO e anabolizzanti), vietati dal Cordinamento sportivo del CIO e del CONI ad un numero indeterminato di atleti partecipanti a competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e/o eseguendo prelievi ed analisi ematiche ed altri test cIinici e biomeccanici con carattere di sistematicit� sui medesimi atleti, con tale attivit� di trattamento esogeno diretto o di supporto a trattamento autogeno od eterodeterminato sugli atleti, posta in essere in funzione della partecipazione alle competizioni sportive, compiva atti fraudolenti al fine di raggiungere, attraverso l�aumento della prestazione agonistica cos� artificialmente determinato negli atleti un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
L�atleta sottoposto a trattamento in base alle emergenze delle indagini:
Simeoni Filippo, nato a Desio (Ml) il 17/8/1 971 - in Ferrara ed altre localit� non individuate, dal 1995 al 1997.

B) del reato  dagIi artt. 81 cpv e 445 c.p. perch�, con pi� azioni esecutive di un medesimo  disegno criminoso, somministrava sostanze e
prodotti farmaceutici (nella specie: eritropoietina/EPO), in totale assenza di prescrizione medica, e al di fuori di alcuna necessit� e/o finalit� terapeutica e dunque in modo pericoloso per la salute degli atleti praticanti le diverse discipline sportive, indicati al capo che precede.
In Ferrara ed altre localit� non individuate, dal 1995 al 1997.

C) del reato p.e p. dagli artt 81 cpv e 348 c.p. perch�, con pi� azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approvvigionandosi di farmaci (nella specie: a base di EPO) e fornendoli - con modalit� di somministrazione diretta - al di fuori di alcuna necessit� e/o finalit� terapeutica, con le condotte indicate ai capi che precedono, esercitava abusivamente la professione di farmacista.

In Ferrara ed altre localit� non individuate, dal 1995 aI 1997
.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con proprio decreto datato 12.2.2001, il GUP ha disposto il rinvio a giudizio di FERRARI Michele, TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI Luciano per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi B1), B2), B3), 84), B5), B6) e D2) della rubrica.
Nel corso del giudizio, all� udienza dell� 11.2.2003, si � disposta la riunione all� originario processo, avente ad oggetto i reati di cui agli indicati capi di imputazione, di altro processo, recante il n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., avente ad oggetto le ulteriori imputazioni di cui ai capi A), B) e C) della rubrica.
Il giudizio si � svolto in contumacia dell� imputato MAINI.
All� udienza del 12.12.2001 si � disposta, a mezzo perito nominato nella persona del geom. Giuseppe MAZZITELLI, la trascrizione di sette telefonate, indicate dalle parti tra quelle registrate nel corso di intercettazione telefonica effettuata, nell� ambito delle indagini preliminari, su una utenza telefonica in uso alla Farmacia Giardini Margherita, con sede in Bologna, farmacia presso la quale, secondo l' assunto della pubblica accusa, gli imputati effettuavano l' acquisto di farmaci destinati ai ciclisti da loro rispettivamente seguiti.
L� istruttoria dibattimentale si � poi sviluppata attraverso l' escussione di numerosissimi testi e consulenti tecnici di parte, indicati sia dal PM che dalle difese degli imputati.
E� stato inoltre sentito, ai sensi dell� art. 210 cpp. quale persona indagata per reato collegato, SIMEONI Filippo.
All� udienza del 16.4.2003 si � inoltre proceduto all� esame degli imputati ROSSIGNOLI, TARSI e FERRARI.
Ai sensi dell� art 512 bis cpp, sono state acquisite le dichiarazioni rese a sit da MERCKX Axel, da OLANO MANZANO Abraham e da BARCO Silvano (testi tutti residenti all� estero, regolarmente citati e non comparsi).

All� udienza del 1712.2003, ai sensi dell� art. 508 cpp, questo giudice ha disposto d� ufficio tre distinte perizie, l' una in materia grafologica (affidata al perito dr.ssa Maria Barbara CONTE), la seconda in materia medico legale ed avente sostanzialmente ad oggetto i valori ematici riscontrati, nel corso del tempo, su una serie di ciclisti seguiti dal FERRARI (affidata al perito prof. Roberto CONTE), la terza in materia farmacologica, intesa a chiarire se una serie di sostanze e prodotti farmaceutici ripetutamente richiamati nel corso del giudizio fossero o meno ricompresi tra le classi di sostanze vietate dai regolamenti antidoping del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e dell� UCI (Unione Ciclistica Internazionale), in caso affermativo accertando altres� da quale epoca detti prodotti e sostanze fossero vietati dagli indicati regolamenti antidoping e se si trattasse di sostanze e prodotti vietati in maniera assoluta, ovvero soggetti a cd. restrizione d� uso (perizia, quest' ultima, affidata al prof. Marcello FAINA).
Alla successiva udienza del 20.4.2004 i tre periti hanno riferito in ordine ai rispettivi accertamenti, in contraddittorio con i consulenti tecnici della difesa del FERRARI.
All� esito dell� istruttoria dibattimentale, ai sensi dell� art. 511 cpp, sono stati dati per letti i numerosissimi atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e se ne � dichiarata la loro utilizzabilit� ai fini della decisione.
La discussione ha avuto luogo alle udienze del 21 e del 23 settembre 2004, con prosieguo all� udienza del 1� ottobre 2004 per le repliche.
In sede di discussione le parti concludevano come da verbali di udienza.
Va da ultimo segnalato che, avendo tutti i difensori di tutti gli imputati aderito alle astensioni dalle udienze indette dall� Unione Camere Penali nelle giornate del 25.6.2003 e del 17.10.2003, di fatto il giudizio � rimasto sospeso nel periodo 25.6.2003 / 17.12.2003.

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2.     La pi� complessa delle posizioni da esaminare � certamente quella dell� imputato FERRARI, e tra le varie imputazioni formulate a suo carico dalla pubblica accusa, quella che maggiormente ha occupato il giudizio - e che maggiormente occuper� la motivazione della presente sentenza - � certamente quella attinente alla cd. frode sportiva (art. I, I. 401/1989), contestata ai capi B6), nonch� al capo A) dell� originario giudizio n. 753 8/2002 RGNR � 2448/02 RG Dibatt., poi riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR � 2083/01 RG Dibatt.
E� questa 1� imputazione che si esaminer� per prima, anche perch� il suo esame comporta una serie di osservazioni e valutazioni che avranno rilievo anche in relazione ad alcune delle ulteriori imputazioni elevate a carico del!� imputato FERRARI, che potranno cos�, in seguito, essere affrontate pi� agevolmente.
Preliminare all� esame del merito della contestazione, � una questione di diritto, ossia se la norma di cui all'art. 1, l. 401/1989 (che prevede il reato cd. di frode sportiva) sia applicabile ai fatti di doping.
La difesa del FERRARI, richiamando anche l' unico precedente in cui la Corte di Cassazione ebbe modo di occuparsi della materia (Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n. 3011, imputato Omini), nega risolutamente tale possibilit�.
L� art. 1, comma 1, I. 401/1989 punisce �chiunque offre o promette denaro o altra utilit� o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall� Unione italiana per l' incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo�.
Tale norma, pertanto, prevede due condotte criminose. La prima � costituita da una forma di corruzione in ambito sportivo, e si risolve nell� offerta o nella promessa di denaro o altra utilit� o vantaggio. La seconda � costituita invece da una generica frode.
La difesa del FERRARI, con una interpretazione della norma frutto di ammirevole sottigliezza giuridica, propone una lettura estremamente restrittiva degli �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte del riportato comma primo del!� art, 1, I. 401/1989.
Invero, a fronte di un testo legislativo il cui tenore letterale sembra non lasciare spazio a dubbi, nel senso di dover essere pacificamente inteso come riferibile a qualsiasi atto fraudolento che, mediante artificio o raggiro, sia concretamente idoneo ad alterare il risultato della competizione sportiva, la difesa del FERRARI ritiene che anche la fattispecie della seconda parte del comma 1 (quella degli �altri atti fraudolenti�) disciplini, al pari di quella della prima parte di detto comma, una forma di corruzione.
�La prima condotta descritta nel primo comma�, espone la difesa del FERRARI nella sua pregevolissima memoria depositata all� udienza deI 23.9.2004 �si concretizza nella formulazione di un� offerta ovvero di una promessa di denaro o altra utilit� o vantaggio di qualsiasi genere a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva. Per esempio l' offerta all� arbitro di costosi regali, viaggi o soggiorni in localit� turistiche perch� favorisca la squadra ospitante ovvero la promessa rivolta all� atleta (es. portiere) di ingaggio in compagine pi� prestigiosa o di presceglierlo come testimoniaI in uno spot pubblicitario affinch� lasci vincere la squadra avversaria (es. lasciandosi segnare i gol). La seconda condotta descritta nel primo comma si atteggia anch� essa come una forma di corruzione caratterizzata tuttavia dal connotato della fraudolenza. Per esempio si pensi all� allenatore della squadra di calcio che chiede all� arbitro di sostituire il pallone con un altro telecomandato, all� allenatore di una squadra di calcio che chiede al guardialinee di segnalare all� arbitro il fuorigioco ogni qual volta la squadra avversaria su accinga a fare gol, al manager di una squadra ciclistica che chiede ad un ciclista della squadra avversaria di offrire una bevanda lassativa al suo compagno che � l' avversario pi� temuto�)
(1)
(1) v. pp. 175 e 176 della memoria difesa FERRARI, prodotta all� udienza del 23.9.2004.

Secondo l' interpretazione della norma proposta dalla difesa del FERRARI, anche la seconda delle due condotte descritte nell� art 1, comma 1, I. 401/1989 costituisce una ipotesi di corruzione sportiva ed anche in essa �deve esistere un soggetto corruttore che devia il corrotto, mediante l' offerta di denari o di altre utilit�, dalle finalit� istituzionali che egli avrebbe dovuto perseguire�.
(2)
(2) v. p. 185 della memoria d�fcsa FERRARI 23.9.2004

Questa interpretazione della norma, in forza della quale anche gli �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte del comma 1 dell� art, 1, I. 401/1989 rientrerebbero comunque pur sempre e necessariamente all� interno di una pattuizione corruttiva qualificata dall� atto fraudolento, troverebbe conforto in una serie di considerazioni di natura storica e sistematica.
Secondo la difesa del FERRARI, invero, l' assai oscura formulazione letterale della norma (v. p. 174 della memoria difensiva depositata il 23.92004) renderebbe indispensabile il ricorso al criterio dell� interpretazione storica, secondo i canoni ermeneutici disciplinati dall� art. 12 preleggi.
Andando pertanto a ricercare e ad esaminare le reali intenzioni del legislatore del 1989, si ricaverebbe agevolmente che detto legislatore, approvando la legge 13 dicembre 1989, �non aveva la bench� minima intenzione di conferire rilevanza penale ai cd. fenomeni di doping�.
(3)
(3) v. memoria difesa FERRARI 239.2004, p. 176

Tale assunto sarebbe altres� confortato dall� esame delle leggi succedutesi in materia di doping, esame dal quale emergerebbe che tale fenomeno, nel 1989, restava sanzionato dagli artt. 3 e 4, l. 26 ottobre 1971, n. 1099, che qualificavano come illecito penale punito con la pena dell� ammenda (successivamente depenalizzato e trasformato in mero illecito amministrativo per effetto della nota disposizione di cui all� art 32, I. 689/1981) l� impiego da parte degli atleti, la somministrazione da parte di terzi e la detenzione nei tempi e nei luoghi di svolgimento delle competizioni sportive di sostanze dirette a modificare artificialmente le energie naturali degli atleti e tali da risultare nocive per la loro salute.
A seguito della depenalizzazione operata con l. 689/1981 (�non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali � prevista la sola pena della multa o dell� ammenda�: art. 32, I. 689/1981), il fenomeno del doping sarebbe stato trattato e sanzionato alla stregua di un mero illecito amministrativo e tale vuoto di tutela di natura penale non sarebbe stato affatto colmato dalla l. 13 dicembre 1989, n. 401, che sarebbe invece il frutto del famoso scandalo del cd. �calcio scommesse� scoppiato nei primi anni Ottanta ed il cui scopo sarebbe stato pertanto e per l' appunto quello di reprimere il fenomeno delle scommesse clandestine.
Soltanto con la I. 14 dicembre 2000, n. 376 il ricorso al doping nelle competizioni sportive sarebbe tornato ad essere sanzionato penalmente, punendo l' art. 9, comma 1 di detta legge, come � noto, con la pena da tre mesi a tre anni di reclusione e da 5 a 100 milioni di lire di multa �chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l' utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dall� art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell�organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull� uso di tali farmaci o sostanze�.
A conforto della propria tesi la difesa del FERRARI, sempre nell� ambito di questo exursus storico intorno alle leggi che nel tempo hanno disciplinato la materia, osserva che dai lavori preparatori della I. 376/2000 emergerebbe pacificamente che il legislatore del 2000 non ha mai dubitato che il fenomeno del doping, anteriormente, era trattato alla stregua di un illecito meramente amministrativo ex artt. 3 e 4, l., 1099/ 1971, e non gi� alla stregua di un illecito penale ai sensi dell� art, 1, I. 401/1989, ossia della norma la cui violazione viene contestata al FERRARI nel presente giudizio.
Interpretando in senso pi� ampio l' espressione �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989, sottolinea la difesa del FERRARI, gli inconvenienti sarebbero molti e molto gravi.
In primo luogo, si andrebbe a delineare una fattispecie legale eccessivamente vaga ed elastica, che ciascun interprete finirebbe con il riempire del contenuto che pi� gli aggraderebbe, con esiti finali che violerebbero il principio, di rango costituzionale, di tassativit� della norma penale.
(4)
(4)  v. memoria difesa FERRARI 23.9.2004, p182
Inoltre, interpretando gli �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989 come qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo ad alterare il risultato della gara, si finirebbe con il qualificare come penalmente illecito qualunque comportamento deontologicamente scorretto posto in essere dai partecipanti alla gara ovvero da terzi, estendendo oltre ogni ragionevole limite l�intervento del giudice penale, con conseguente assoluta impossibilit� di distinguere gli atti illeciti sotto il profilo penale da quelli illeciti sotto il profilo sportivo.
(5)
(5) v. memoria difesa FERRARI 23.9.2004. p. 188
La difesa del FERRARI, nel prospettare tale interpretazione estremamente restrittiva del significato da attribuirsi agli �altri atti fraudolenti� indicati nella seconda pane dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989, come gi� anticipato, richiama anche, a sostegno delle proprie opinioni, l' unico precedente della giurisprudenza di legittimit�, costituito dalla sentenza Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n. 3011, imputato Omini,
Il caso concretamente esaminato dalla Suprema Corte era quello del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, che, avendo omesso di segnalare un� ipotesi di reato ex art. 1, I. 401/1989 relativa all� assunzione di sostanze droganti da parte di un corridore, con sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Roma in esito a giudizio abbreviato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all� art. 361 cp (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale).
La Cassazione ebbe ad accogliere il ricorso dell� imputato, sulla base del ragionamento che qui di seguito si va ad esporre.
La lettera della norma di cui all� art. 1, I. 401/1989 non sarebbe ben chiara e pertanto va interpretata facendo ricorso alla individuazione della reale volont� del legislatore. Ci� premesso, secondo la Suprema Corte, non vi sarebbe dubbio che la volont� del legislatore del 1989 era quella di identificare gli altri ed innominati �atti fraudolenti volti al medesimo scopo� alla stregua degli atti espressamente indicati nella proposizione principale, vale a dire nell� offerta o nella promessa di denaro o di altra utilit� o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva.
Tutte le attivit� menzionate dall� art. 1, comma 1, I. 401/1989 secondo la Cassazione, sarebbero �attivit� proiettate all� esterno delle persone che le hanno deliberate e tali da investire direttamente altri soggetti con quelle coinvolti nella medesima attivit��. Esse sarebbero inoltre �attivit� in qualche modo sinallagmatiche dato che correlano la distorsione, che il soggetto esterno persegue, dell� esito della gara al denaro o all� altra utilit� dati ovvero promessi e perseguiti dall� altro soggetto partecipante alla gara�.
Ci� premesso, poich� �l' attivit� asseritamente delittuosa, che l' imputato avrebbe omesso di denunziare, non riveste n� l' una n� l' altra caratteristica� (id est: poich� l' assunzione di sostanze dopanti da parte dell� atleta non pu� ritenersi condotta penalmente illecita), il presidente della Federazione Ciclistica Italiana non aveva alcun obbligo di denunciare il fatto all� autorit� giudiziaria ed il contestatogli reato di omessa denuncia non pu� pertanto configurarsi.
AI di l� del caso concreto, assai specifico e particolare, esaminato dalla Cassazione, ci� che rileva nell� economia del presente giudizio � che il giudice di legittimit�, in quella sentenza del 1996:
a) si discost� espressamente da una interpretazione strettamente letterale dell� art. 1, l. 401/[989, aderendo invece ad una sua interpretazione sistematica, sul presupposto che il tenore letterale della norma era involuto ed incerto, in ultima analisi, equivoco
b) afferm� che entrambe le condotte descritte nel primo comma dell� art. 1, I. 401/1989, descrivono �attivit� proiettate all� esterno delle persone che le hanno deliberate� ed �attivit� in qualche modo sinallagmatiche�, poich� la distorsione dell� esito della gara che il soggetto esterno persegue appare sempre correlata al denaro o all� altra utilit� dati ovvero promessi al partecipante alla gara.
Non c� � dubbio che detta sentenza, una volta bene assimilata dopo la sua francamente non agevole lettura, percorre gli stessi sentieri della interpretazione sostenuta dalla difesa del FERRARI, secondo la quale anche gli �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989 devono comunque inserirsi in una sorta di pattuizione corruttiva, caratterizzata, rispetto

(... pag 9)

Ma anche a voler far ricorso a pur non necessari criteri ermeneutici diversi da quello semantico, appare assai difficile poter condividere le opinioni della difesa FERRARI.
Non condivisibile, ad esempio, � l' affermazione secondo la quale la I. 401/1989 sarebbe il frutto dello scandalo del cd. �calcio scommesse� e, come tale, intenderebbe contrastare esclusivamente il fenomeno delle scommesse clandestine.
A parte la boutade che se frutto fosse, sarebbe un frutto assai tardivo (perch� lo scandalo del cd. �calcio scommesse� risale, come qualsiasi esame delle cronache del tempo consente di verificare, all� anno 1980
(6),
(6)Lo scandalo c.d. del "calcio scommesse"� scoppi� agli inizi del 1980: emerse un giro di puntate clandestine che vedeva coinvolte molte societ� e molti noti calciatori; la giustizia sportiva applic� severe sanzioni: due noti club di serie A furono retrocessi in serie B, ad altri vennero inflitti cinque punti di penalit�: furono altres� inflitte pesanti squalifiche a calciatori anche di primissimo piano, quali Rossi, Albertosi, Giordano, Manfredonia, Savoldi. Gi� nel 1982, peraltro, intorno al fenomeno del calcio scommesso pot� dirsi calato il silenzio. In quell' anno, tra l� altro, la nazionale di calcio italiana vinceva il suo terzo titolo mondiale - grazie anche al decisivo apporto dei gol di Rossi - e l' occasione consent� alla Federazione calcio d� chiudere la vicenda con provvedimenti di clemenza nei riguardi di chi ancora si trovava a scontare squalifiche.
ed a parte il fatto che detta legge disciplina particolareggiatamente anche tutt� altre materie (quali, ad esempio, agli artt. 6 e 7, la cd. violenza negli stadi), va osservato che il legislatore del 1989, configurando la frode in competizioni sportive quale fatto tipico antigiuridico da perseguire anche da parte dell� ordinamento statale, intese garantire la regolarit� delle competizioni sportive di maggior rilievo pubblico e sociale (ossia quelle svolte sotto la tutela di determinati enti pubblici quali il CONI, l' UNIRE ed altri enti riconosciuti dallo Stato), da ogni tipo di frode, non necessariamente confinabile negli angusti steccati delle scommesse clandestine.
Al riguardo, significativamente, la Relazione al DDL sottolineava che la disposizione incriminatrice dell� art. 1 mira �alla salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che � la �correttezza� nello svolgimento delle competizioni agonistiche�
(7)
(7)
v. Assemblea della Camera, Relazione al DDL n. 1888 presentato 1114.11.1987
In tale prospettiva, il legislatore intese delineare un� ampia categoria di �frode sportiva�, in cui devono intendersi ricompresi tutti quegli atti (non sempre e necessariamente inseriti in un contesto corruttivo) che fraudolentemente sono diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara
Lo strumento predisposto fu l' introduzione di una norma incriminatrice - la frode sportiva di cui all� art. 1, I. 401/1989, per l' appunto - non a caso elaborata anche per ovviare ai non pochi inconvenienti derivanti dal ricorso all� unica fattispecie al tempo astrattamente utilizzabile, ossia la truffa di cui all� art. 640 cp, fattispecie che, nei singoli casi concreti, secondo una facile previsione, avrebbe originato non pochi e non semplici problemi e controversie.
Di talch� la frode sportiva - come il reato di truffa, e per certi aspetti pi� incisivamente di esso, in quanto la fattispecie di cui all� art. 1, I. 401 anticipa la soglia di punibilit� al mero compimento dell� attivit� fraudolenta - non solo per ci� che il testo della norma dice, ma anche per ci� che la volont� del legislatore persegu�, deve intendersi riferita ad ogni tipo di attivit� fraudolentemente intese a deviare il leale e corretto esito delle competizioni sportive, siano esse attivit� di natura corruttiva (condotta prevista dalla prima parte dell� ari. 1, comma 1, pi� comunemente nota come �corruzione sportiva�), siano esse altre attivit�, non necessariamente inserite in un ambito corruttivo, che detto scopo si prefiggano mediante l' artificio o l' inganno.
N� le conclusioni di cui sopra subiscono menomazione alcuna dall� exursus storico della legislazione.
Di nessun rilievo appare, a chi scrive, la circostanza che nel 1989 il fenomeno del doping gi� era all� attenzione della l. 1099/1971. A tacer del fatto che detta legge (per l' irrisoriet� delle pene, per essere poi state depenalizzate le fattispecie in essa previste) non aveva di fatto trovato la bench� minima applicazione, va sottolineato che essa (non per nulla intitolata �Tutela sanitaria delle attivit� sportive�) intendeva tutelare un bene giuridico pacificamente affatto diverso da quello della I. 401/1989: non gi� il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, bens� la salute dei partecipanti. Con il che appare del tutto evidente che le norme contenute nei due diversi testi legislativi ben potevano coesistere, senza che dall� esistenza della I. 1099/1971 possa derivare argomento alcuno in ordine all� ambito applicativo della successiva I. 401/1989.
N� alcun significato, ai fini della corretta interpretazione dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989, assume il rilievo, sottolineato dalla difesa del FERRARI, secondo il quale il legislatore del 2000 (nell� approvare la I. n. 376 �Disciplina della tutela delle attivit� sportive e della lotta contro il
doping�) avrebbe chiaramente mostrato di ritenere che anteriormente alla legge 376/2000 il fenomeno del doping era trattato alla stregua di un mero illecito amministrativo ai sensi egli artt. 3 e 4, I. 1099/1971. Anche ci� ammesso, non si vede davvero come quanto in ipotesi ricavabile dai lavori preparatori di una legge approvata nell� anno 2000 possa influire sull� interpretazione d' una legge del 1989, a meno che non si voglia sostenere l' insostenibile tesi secondo la quale i lavori preparatori di una legge approvata nel 2000 possano fungere da interpretazione autentica di una legge di undici anni antecedente.
La difesa del FERRARI obietta che, interpretando estensivamente l' espressione �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte dell� art. 1, comma 1, l. 401/1989, il risultato che ne deriverebbe sarebbe quello di una fattispecie eccessivamente vaga ed elastica, fin� anche di dubbia costituzionalit� a mente de! principio di tassativit� della norma penale.
Anche tale opinione della difesa FERRARI non pu� essere condivisa. Ricordato che l' ordinamento, come � noto, conosce reati cd. a forma libera, che possono cio� essere realizzati con qualsiasi attivit� in grado di determinare l' evento previsto dalla norma incriminatrice, va sottolineato che nel caso del reato di frode sportiva un pi� che sufficiente grado di tipicit� della fattispecie � salvaguardato dalla natura fraudolenta dell� atto. Non sar� punibile, ai sensi della norma in esame, ogni qualsivoglia attivit� concretamente idonea ad alterare il leale e corretto svolgimento della competizione sportiva, ma soltanto quell� attivit� connotata dal carattere della fraudolenza, ossia quell� attivit� che si sostanzia o in un artificio (altrimenti detto, in una alterazione della realt� che configuri una situazione soltanto apparentemente vera, ma dal vero difforme: si pensi alla fraudolenta alterazione di uno strumento di misurazione, che falsi la prestazione di un singolo atleta, facendolo primeggiare senza merito), o in un raggiro (ossia in un artificiosa messa in scena tale da trarre in inganno i terzi: si pensi ad un guardialinee che fraudolentemente, nel corso di una partita di calcio, riferisca di un inesistente fallo di reazione di un calciatore, cos� da indurre l' arbitro ad espellerlo e favorire cos� a squadra avversaria).
Ovviamente, non pu� costituire atto fraudolento la mera violazione delle regole del gioco. Non realizzeranno alcuna frode sportiva penalmente perseguibile, pertanto, e secondo una precisazione fin troppo ovvia, condotte vietate quali gomitate, colpi proibiti, tagli di corsie, sorpassi in fasi della gara in cui dette manovre non sono consentite, uso di attrezzi non regolamentari, ecc.).
Con tale ovvia precisazione, appare superata anche l' ultima delle obiezioni della difesa del FERRARI, secondo la quale l' interpretazione della norma che chi scrive propugna, finendo con il qualificare come penalmente illecito qualunque comportamento deontologicamente scorretto attuato dai partecipanti alla gara, comporterebbe, quale esito finale, l' assoluta impossibilit� di distinguere gli atti illeciti sotto il profilo penale da quelli illeciti meramente sotto il profilo sportivo. In realt�, come si � visto, non esiste alcuna rischiosa deriva panpenalistica, perch� gomitate, spintoni, colpi proibiti, sorpassi vietati e quant� altro resterebbero pacificamente confinati nell� ambito del mero illecito sportivo.
In definitiva, per tutto quanto si � andato esponendo, chi scrive ritiene che l' interpretazione assolutamente corretta della norma di cui all� art. 1, l. 401/1989 sia quella secondo la quale gli �altri atti fraudolenti� di cui alla seconda parte dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989 vadano intesi come del tutto svincolati ed autonomi dalle condotte corruttive previste dalla prima parte di quel medesimo comma, s� da consentire a pieno titolo di farvi rientrare anche il doping agli atleti, da considerarsi pacificamente attivit� fraudolenta, in quanto espediente occulto idoneo a far risultare artificiosamente una capacit� di prestazione dell� atleta che non corrisponde a quella naturale sua propria.
Con l' ulteriore ed ultima avvertenza che, proprio per salvaguardare ulteriormente il rigoroso rispetto del principio di tassativit� dell� illecito penale, per ancorare la valutazione del giudice ad un dato normativo e non lasciare pertanto ai singolo interprete una eccessiva discrezionalit� nell� individuare gli interventi farmacologici e le pratiche comunque definibili come dopanti, tali andranno considerate soltanto le sostanze e le pratiche vietate dai regolamenti sportivi.
(8)
(8) Interessanti spunti. in tal senso, si ricavano anche dalla recentissima sentenza Cass. Sez. III. n. 46764, 2.12.2004. imputato Gillet, edita mentre era in corso la redazione della presente motivazione

La conclusione cui si � pervenuti, del resto, � quella alla quale sistematicamente � giunta, pur a volte seguendo sentieri parzialmente diversi, tutta la giurisprudenza di merito fin qui nota
(9),
(9) Si citano qui le sentenze 21.2.1992 GIP Pretura Roma: 11.12.2000 Giudice monocratico Tribunale Forli: 23.10.2001 Code di Appello Bologna: 23.5.2002 GUP Tribunale Ferrara: 16.2.2004 Giudice monocratico Tribunale Ferrara. A tali sentenze deve da ultimo aggiungersi la sentenza 26.11.2004 Giudice monocratico Tribunale Torino, relativa al noto caso della squadra calcistica Juventus, pronunciata mentre era in corso la redazione della presente motivazione.
che semmai si � divisa soltanto sulla diversa questione, che non attiene all� oggetto del presente giudizio, se sia punibile ai sensi dell� art. 1, l. 401/1989 soltanto il doping cd. esogeno (ossia la somministrazione e/o prescrizione di sostanze dopanti agli atleti da parte di terzi), ovvero anche il doping cd. autogeno (ossia l� assunzione di sostanze dopanti da parte degli stessi atleti partecipanti alla competizione sportiva).
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, l' unico precedente di legittimit� rappresentato dalla sentenza Cass. Sez. VI, 26.3.1996, n. 3011, Omini, pur con l' ovvia considerazione che si deve ad una pronuncia della Cassazione, non persuade.
Essa parte da una premessa non condivisibile (il carattere oscuro del testo dell� art. 1, comma 1, I. 401/1989, definito �involuto ed incerto�), introducendo poi, senza che in alcun modo ci� appaia imposto dal testo normativo, la necessaria sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra autore del reato, a quel punto necessariamente individuato in un soggetto autore di una proposta corruttiva, e soggetto destinatario di tale proposta, in questo modo delineando una fattispecie necessariamente plurisoggettiva, che il tenore della norma assolutamente non giustifica.
Va pertanto ribadito che, ad  avviso di questo giudice, il fenomeno del doping (e, in particolare, per quanto maggiormente riguarda il presente giudizio, il fenomeno del doping cd. esogeno) rientra certamente tra le condotte fraudolente riconducibili al reato di frode sportiva, e pertanto penalmente sanzionabili, ai sensi dell� art. 1, comma 1, l. 401/1989, gi� prima dell� entrata in vigore dell� attuate 376/2000.

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5.   Uno dei principali elementi di accusa a carico del FERRARI in relazione al contestatogli reato di frode sportiva � dato dalle dichiarazioni di Filippo SIMEONI,(10)
(10)SIMEONI Filippo � stato esaminato all' udienza del 12.2.2002 le sue dichiarazioni si possono Ieggere, nella trascrizione d� quell� udienza, a pp. 101 e ss.
ciclista professionista che si avvalse del dr. FERRARI dal novembre 1996
(11)
(11)Dalla lettura dell' agenda del SIMEONI, acquisita per estratto, in copia, agli atti del giudizio (allegata al verbale di udienza del 12.2.2002) � possibile individuare esattamente nel 16 novembre 1996 la prima volta in cui SIMEONI si rec� a Ferrara per essere seguito dal dr. FERRARI
alla fine della stagione 1997.
(12)
(12) v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 111 e 125
Va qui subito precisato che il SIMEONI � stato esaminato, quale persona gi� indagata per reato collegato, ai sensi dell� art 210 cpp. Invero, come ha documentato la difesa del FERRARI all� udienza del 12.2.2002, in esordio all� escussione del SIMEONI, risulta che SIMEONI Filippo � stato sottoposto ad indagini dalla Procura della Repubblica di Ferrara per i reati di ricettazione e di favoreggiamento. In particolare, sulla base della documentazione acquisita e delle informazioni fornite dalla parti e dallo stesso SIMEONI, risulta che vennero rinvenuti in possesso del SIMEONI, all� esito di una perquisizione del luglio del 1999, alcuni farmaci recanti l' etichetta di un ospedale di Latina. Per il possesso di detti farmaci SIMEONI fu sottoposto ad indagini per il reato di ricettazione dei farmaci medesimi (ipotizzando che gli stessi provenissero da un delitto) e per quello di favoreggiamento, per non aver fornito esaurienti indicazioni in ordine a chi quei farmaci ebbe a fornirgli.
Orbene, all� udienza del 12.2.2002, allorquando l' escussione del SIMEONI ancora doveva aver inizio e quando il presente processo si era da poco avviato, questo giudice, con decisione dettata da prudenza, ha ritenuto che i reati di ricettazione e di favoreggiamento ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Ferrara a carico del SIMEONI dovessero ritenersi collegati, ex art. 371, comma 2, lett. b) cpp, con quelli oggetto del presente giudizio: ha cio� ritenuto che, dovendosi presumere che i farmaci provenienti dall� ospedale di Latina fossero destinati ad essere utilizzati nell� ambito de fenomeno doping e considerato che il loro possesso da parte del SIMEONI, collocandosi nel luglio del 1999, coincideva sostanzialmente con l� epoca dei reati contestati nel presente giudizio, la prova dei reati di ricettazione e favoreggiamento ipotizzati in quel di Ferrara potesse influire sulla prova dei reati oggetto del presente giudizio.
Conseguentemente, secondo quella che si ritiene la pi� corretta disciplina desumibile dalla lettura degli artt. 197 bis e 210 cpp, il SIMEONI, come detto, � stato esaminato, ai sensi dell� art. 210 cpp, quale persona gi� indagata per reati collegati.
Come bene � emerso nel prosieguo del processo, detto collegamento, di fatto, � in realt� assai pi� evanescente (quando non proprio affatto inesistente) di quanto alla data del 12.2.2002 potesse apparire. A posteriori, emerge che il criterio adottato all� udienza del 12.2.2002 si � rivelato, nei fatti, assai pi� prudente di quanto, in realt�, non fosse necessario.
Resta comunque il dato formale dell� escussione del SIMEONI ai sensi dell� art. 210 cpp, con tutto ci� che tale circostanza comporta in sede di valutazione delle sue dichiarazioni, dovendo le stesse sottostare alla regola di giudizio di cui all� art. 192, comrna 3 cpp.
Ci� premesso circa la veste processuale del SIMEONI, pu� senza indugio procedersi all� esame di quanto dallo stesso riferito.
Ebbene. SIMEONI, senza esitazioni o fraintendimenti di sorta, ha espressamente dichiarato e pi� volte ribadito che, su indicazioni e prescrizioni del FERRARI, egli, nel periodo in cui venne seguito dall� imputato, assunse eritropoietina (meglio e pi� comunemente nota come EPO)
(13)(14)
(13) L' eritropoietina � una sostanza ormonale naturalmente prodotta dall� organismo umano, presente, come composto di sintesi, in numerosi farmaci in comrnercio: aumenta la capacit� del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti e per tale motivo il suo impiego illecito nello sport si riscontra in attivit� sportive caratterizzate da sforzo prolungato nel tempo (quali il ciclismo o lo sci di fondo) in cui la componente aerobica � fattore significativo per la capacit� di prestazione dell' atleta. L' uso di EPO di origine sintetica � da sempre vietato dai regolamenti CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ed UCI (Unione Ciclistica Internazionale), anche precedentemente alla sua espressa menzione in detti regolamenti, in quanto da ricomprendersi tra le sostanze proibite (classe I) nell� ambito del gruppo F (ormoni peptidici ed analoghi), che diventa gruppo E nelle liste CIO ed UCI del 1993: v. perizia prof Marcello FAINA. p. 66. Vcdi comunque nota successiva.
(14)Per pi� puntuali indicazioni in ordine ai farmaci vietati dai regolamenti antidoping del CIO e dell' UCI che l' imputato, per quanto s� dir�, ha prescritto ad atleti, e per pi� dettagliate indicazione circa l' epoca a partire dalla quale l' uso di detti farmaci deve considerarsi vietato, si rimanda, per comodit� e chiarezza espositiva, al successivo paragrafo 21

ed andriol (farmaco a base di testosterone, ad effetto anabolizzante)
(15)
(15)
Anche l' andriol � vietato dai regolamenti UCI e ClO: pi� in dettaglio, vedi successivo paragrafo 21
Ha precisato SIMEONI che FERRARI non gli procur� personalmente l' EPO e l' andriol (pur facendogli capire che, all� occorrenza, sarebbe stato in grado di farlo), ma si limit� a prescriverglieli, all� interno dei programmi di allenamento che lo stesso FERRARI preponeva.
A tale riguardo, in particolare, SIMEONI ha spiegato che gli asterischi presenti nelle tabelle di allenamento preparategli da FERRARI stavano per l' appunto ad indicare assunzione di andriol. Di tali asterischi si torner� a parlare tra breve.
Le dichiarazioni di SIMEONI sono ben precise, Egli, quando rivolge dette accuse, � perfettamente consapevole di quanto va dichiarando e del rilievo di dette dichiarazioni.
In tal senso, non si tratta di dichiarazioni in ordine alle quali possono crearsi equivoci, fraintendimenti.
Ne consegue che l' alternativa, in termini netti e riducendo il problema all� essenziale, � stabilire se SIMEONI sia o non sia credibile se egli sia il ciclista che coraggiosamente, dopo avere per anni egli stesso deplorevolmente fatto ricorso al doping, ha deciso di rompere con il passato, infrangendo i troppi silenzi e le omert� che circondano il fenomeno, ovvero se sia un calunniatore, che, perfettamente consapevole della gravit� di quanto dichiara, attribuisce al suo ex medico sportivo pratiche da tutti, almeno a parole, osteggiate.
La difesa del FERRARI ha cercato in vari modi di minare la credibilit� del SIMEONI.
SIMEONI, sottolinea la difesa dell� imputato, � un atleta che gi� prima di rivolgersi al FERRARI aveva larga e consolidata esperienza di ricorso al doping, avendo massicciamente assunto EPO ed altre sostanze proibite, sia prima che dopo il suo rapporto con FERRARI. SIMEONI, rincara la difesa dell� imputato, minimizza il ruolo di altri medici sportivi che pure ebbero ad assisterlo e che certamente ebbero a suggerirgli l' uso di sostanze dopanti. SIMEONI, ancora, con le sue stesse dichiarazioni in ordine alle modalit� di assunzione dell� andriol, cadrebbe in gravi contraddizioni. SIMEONI, da ultimo, sarebbe un ciclista che, inequivocabilmente smascherato come "dopato�, avrebbe deciso di dare in pasto l' incolpevole FERRARI alla giustizia ordinaria, a quella sportiva e, non da ultimo, all� opinione pubblica, per acquisire meriti dinanzi ai suoi giudici e sperare in un loro trattamento benevolo.
Nessuno degli argomenti utilizzati dalla difesa del FERRARI � tale da minare la credibilit� di SIMEONI, le cui dichiarazioni, al contrario, come meglio si vedr�, trovano conforto e vengono avvalorate da una serie di altri elementi raccolti nel corso del processo (non senza ch� quello del doping � argomento che l' ambiente dello sport professionistico non pare ancora in grado di affrontare con l' indispensabile coraggio e schiena diritta che una impietosa autocritica richiederebbero)
Invero, non dimostra evidentemente nulla, n� in senso favorevole all� accusa, ma neppure in senso ad essa contrario, la circostanza, assolutamente pacifica, ammessa dallo stesso SIMEONI, che egli faceva uso di EPO (e di altre sostanze dopanti) gi� ben prima di conoscere FERRARI
Soltanto apparentemente di maggior rilievo � la circostanza secondo cui, effettivamente, emerge nel processo che SIMEONI, mentre accusa senza mezzi termini FERRARI, � sembrato voler minimizzare il ruolo di altri medici sportivi (il dr. SANTUCCIONE, in particolare), ai quali pure, quanto meno, ebbe a chiedere e dai quali ebbe a ricevere indicazioni circa l' uso di sostanze dopanti, in primo luogo, l' EPO
(16)
(16) v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 119/121
La circostanza potrebbe, in ipotesi, assumere un qualche rilievo se risultasse che, accusando FERRARI, SIMEONI intendesse coprire altre persone. In realt�, pacificamente, cos� non �, perch� dall� agenda di SIMEONI si ricava in modo inequivoco che nel corso della stagione 1997 ebbe effettivamente ad essere seguito pressoch� esclusivamente dal dr. FERRARI.
Dall� agenda di SIMEONI, redatta in maniera assai meticolosa, emerge infatti che tra il 16 novembre 1996 e la fine stagione 1997 (ossia nel periodo in cui si affid� al FERRARI) egli ebbe contatti con medici o �dottori� diversi dal FERRARI soltanto in due occasioni: il 19 dicembre 1996 (data in cui � annotata l�indicazione �visita dottor SANTUCCIONE�) ed il 22 febbraio 1997 (data in cui � annotata l' indicazione �1/5 compressa Dottor SANT.*� e, ancora, �compresse 1/5 per cinque giorni�). La prima di dette visite (quella del 19.12.1996) appare del tutto innocua, sia perch� non accompagnata dall� indicazione dell� assunzione di alcunch�, sia per la sua collocazione temporale (tale da far ragionevolmente immaginare che si trattava nulla di pi� che di una visita di cortesia, fatta in prossimit� delle feste natalizie al medico dal quale si accomiatava, avendo SIMEONI deciso di rivolgersi al dr. FERRARI). Certo pi� compromettente � la visita del 22.2.1997, coincidente, indubbiamente, con l' assunzione di un quinto di una non meglio precisata compressa, par di capire per cinque giorni successivi. Ma questo � e resta l' unico, isolato intervento del SANTUCCIONE durante tutto il periodo di gestione FERRARI.
Si vuole con ci� sottolineare che SIMEONI, ammettendo di aver assunto EPO e andriol nel periodo in cui venne seguito dal dr. FERRARI e affermando che tali sostanze gli venivano prescritte dallo stesso FERRARI, non intende affatto coprire altri soggetti, perch� in quel periodo, a parte l' isolata circostanza deI 22.2.1997 di cui si � detto, SIMEONI ebbe effettivamente a che fare solo e soltanto con il dr FERRARI, come emerge documentalmente dal contenuto di un� agenda predisposta in periodo certamente non sospetto, quando SIMEONI non pensava in alcun modo di ritrovarsi nella bufera che lo ha poi coinvolto.
L� affermazione poi secondo la quale SIMEONI avrebbe accusato calunniosamente FERRARI allo scopo di predisporsi benemerenze per un benevolo trattamento da parte della giustizia sportiva appartiene a quel genere di argomenti che, ancora una volta, non appaiono forniti della bench� minima capacit� dimostrativa.
Va invero sottolineato che:

- SIMEONI ha subito sanzioni sportive dalllla Federazione Ciclistica Italiana, sanzioni che l' Unione Ciclistica Internazionale ha poi aggravato (v. i provvedimenti disciplinari acquisiti, su accordo delle parti, all� udienza del 16.4.2003, allegati al verbale di detta udienza, dai quali emerge che la Federazione Ciclistica Italiana, con propria sentenza 23.11.2001, sospese il SIMEONI per la durata di mesi tre, laddove poi l' Unione Ciclistica Internazionale, con proprio provvedimento del 10.4.2002, elev� a mesi sei il periodo di sospensione)
- SIMEONI, caso pressoch� unico in un ambbiiente (quello dei ciclisti e, pi� in generale, degli atleti professionisti) evidentemente ancora non pronto a voltare le spalle ad un imbarazzante passato, in tal modo inevitabilmente prolungandolo in un presente di cui ancora non si vede il declino, non soltanto ha ammesso un utilizzo di sostanze dopanti assai pi� massiccio e temporalmente pi� esteso di quanto l' evidenza dei fatti (l' essere stato egli trovato in possesso di farmaci a tal scopo destinati) di per s� dimostrasse, ma ha anche fatto i nomi dei �cattivi maestri�; comportamenti, questi, che certo non lo hanno reso popolare all� interno della comunit� sportiva di cui ha continuato a fare parte
A fronte di tutto ci�, ammesso e non concesso che la giustizia sportiva sia stata nei suoi confronti benevola, non si capisce di che ci si debba scandalizzare, a meno che non si intenda auspicare che quella giustizia, in una situazione in cui il ricordare e l' ammettere costituiscono ancora la rarissima eccezione, si mostri esemplarmente severa proprio nei confronti di quei pochi, pochissimi, che riconoscono le proprie responsabilit� e collaborano a smascherare il fenomeno del doping.
Ancora, la difesa del FERRARI, nel tentativo di minare la credibilit� delle dichiarazioni del SIMEONI, ne sottolinea alcune asserite contraddizioni interne, in realt� inesistenti.
Si sottolinea, ad esempio, che avendo SIMEONI ammesso di aver fatto ricorso all� andriol ancor prima di incontrare FERRARI ed essendo dette precedenti assunzioni indicate, nelle sue agende, con la lettera �A�, tale lettera non ricorrerebbe pi� nel periodo in cui il ciclista era seguito dall� imputato. Ergo, se ne dovrebbe desumere che non � vero che, seguito da FERRARI, SIMEONI avrebbe continuato ad assumere detto farmaco dopante.
E� questo uno di quei casi in cui prima di dare per scontata la fondatezza delle conclusioni, occorre verificare l' esattezza delle premesse. Perch�, a bene esaminare le agende di SIMEONI, non � vero che la lettera �A", nel periodo antecedente alla comparsa del FERRARI, ricorra con particolare frequenza: essa pu� leggersi, negli anni 1995 e 1996, soltanto sotto due date: il 30 marzo 1995 (�A dopo allenamenti duri�) ed il 4 aprile 1996 (�Stop A�). Dal che, se proprio qualche deduzione � lecito fare in ordine all� uso di questa lettera �A� da parte di SIMEONI nelle sue agende, deve desumersi che, a fronte di indicazioni in ordine a evidenti precedenti plurime assunzioni del farmaco (da assumere dopo gli allenamenti duri: v. annotazione del 30.3.1995; assunto con una evidente qual certa ripetitivit� fino al 4.4.1996: v. annotazione in pari data) le singole assunzioni di andriol non erano in alcun modo indicate con tale lettera �A�, tant� � che essa, a parte i due casi di cui si � detto, non compare mai neppure nel periodo pre-FERRARI.  Ne consegue che non costituisce nessuna anomalia la circostanza che l' assunzione di andriol nel periodo 16 novembre 1996/fine stagione 1997 (periodo in cui SIMEONI venne seguito dal dr. FERRARI) non sia stata indicata nelle agende mediante l� utilizzo della lettera �A�, perch� questo non avveniva neppure prima!
Sottolinea ancora la difesa del FERRARI che, avendo SIMEONI dichiarato che era consigliabile non assumere l' andriol subito prima delle competizioni, onde evitare il rischio di essere smascherati ai controlli antidoping, dalle tabelle di allenamento che il dr. FERRARI predispose per il ciclista in discorso risulterebbero invece asterischi (cui, nelle dichiarazioni di SIMEONI, corrisponderebbe l' assunzione di andriol) anche in corrispondenze di gare ciclistiche, in palese contraddizione con quanto sostenuto dal SIMEONI medesimo.
Di nuovo, deve osservarsi che le risultanze processuali non appaiono cos� perentorie come la difesa del FERRARI ce le offre. Invero, SIMEONI riferisce che nel 1996 l' andriol si poteva prendere anche durante le corse, senza pericolo di essere scoperti ai controlli antidoping, mentre invece, nel 1997, �si parlava, mi pare, di due o tre giorni (ossia, all� evidenza, di assumere l' andriol due o tre giorni lontano dalle gare: NDR), mi sembra�
(17).
(17) v. dichiarazioni SIMEONI. in trascrizione udienza 12.2.2002. p. 133
�Mi pare�, �mi sembra�: locuzioni dubitative che, evidentemente, dimostrano che SIMEONI non ha ricordi nati in ordine alla prudenza che doveva adottarsi, almeno nel 1997 (che � poi l' anno che ci interessa) nell� assunzione dell� andriol. Del resto, come riferito da uno dei periti nominati da questo giudice, se la presenza di sostanze anabolizzanti, gi� all� epoca, nei controlli antidoping, veniva effettuata, esistevano purtuttavia pratiche che consentivano di occultare l� assunzione di dette sostanze.(18)
(18) v. dichiarazioni perito prof, FAINA, in trascrizione udienza 23.4.2004. pp. 8/10
Sempre in fase di discussione, la difesa del FERRARI ha sottolineato un� altra pretesa contraddizione riscontrabile nelle dichiarazioni di SIMEONI.  Mentre SIMEONI riferisce che FERRARI gli prescrisse l' andriol intorno al mese di marzo/aprile del 1997,
(19)
(19) v. dichiaxazionj SlMEONl in trascrjzione udienza 12.2.2092. pp. 103/106
nelle tabelle di allenamento predispostegli dall� imputato i ben noti asterischi inizierebbero a comparire gi� dal mese di gennaio 1997, o prima ancora (v. p. 20 della memoria difensiva 23.9.2004 della difesa del FERRARI)

Orbene, chiedendo a chi legge un poco di attenzione e di pazienza, si vedr� che anche in questo caso pare proprio a chi scrive che le cose non stiano esattamente come perentoriamente affermato dalla difesa del FERRARI e che anche sotto tale profilo non sia dato ravvisare alcuna apprezzabile contraddizione nelle dichiarazioni di SIMEONI.
Le tabelle di allenamento riguardanti SIMEONI sono esaminabili nell� allegato 257, contenuto nel faldone n. 2. In particolare, le tabelle di allenamento contenenti asterischi, ossia quelle che in questo momento ci interessano, sono quelle di cui all� allegato 257, ff. 12, 14, 16, 17 e 18.
Purtroppo, le varie tabelle di allenamento prodotte dal PM, nonch� i test e gli esami ematici cui FERRARI sottopose i ciclisti da lui seguiti e che il PM ha ugualmente prodotti, non sempre sono ordinati in successione cronologica. Ci� ne rende certamente pi� difficoltoso l' esame (e indubbiamente, in una indagine di tale delicatezza, una maggiore attenzione nella raccolta e predisposizione del materiale sarebbe stato auspicabile), ma una paziente lettura dei documenti, un attento incrocio dei dati, consente nella stragrande maggioranza dei casi, al fine, di datare i vari documenti.
Torniamo allora all� allegato 257, ed ai suoi ff. 12, 14, 16, 17 e 18 che ora ci interessano.

Il f. 12 � privo di data, ma l' indicazione riportata nella prima riga partendo dall� alto (�29=test�), consente di collocare detta tabella di allenamento, con certezza, nel mese di luglio 1997: infatti, l' unico test cui SIMEONI venne sottoposto in giornata del 29 � il test ad allegato 257, f 22, che reca, per l' appunto, la data del 29 luglio 1997.
La datazione della tabella di allenamento di cui a f. 14 � fortunatamente assai pi� agevole, in quanto detto foglio reca espressamente la data deI 3.3.1997 (e il primo asterisco, in detta tabella di allenamento, compare il giorno 5, ovverosia il 5.3.1997).
La tabella di allenamento di cui a f. 16 non reca la data; anche in questo caso, peraltro, l' indicazione della effettuazione di un test il giorno 20 consente con certezza di collocare detta tabella nel mese di febbraio 1997 (perch�, anche in questo caso, l' unico test cui SIMEONI risulta essere stato sottoposto in un giorno 20 del mese � il test del 20 febbraio 1997 (allegato 257, f. 29). Nella tabella di allenamento del f 16, il primo asterisco compare in giornata 22, corrispondente pertanto al 22 febbraio 1997.
La tabella di allenamento di cui a f 17 non reca data, ma essa � chiaramente immediatamente successiva a quella del f 16; aiutano a collocarla nel tempo anche l' indicazione di alcune competizioni, quali il �Pantalica� e l'�Etna�. Detta tabella, che parte dal giorno 1, va pertanto collocata temporalmente alla data del 10 marzo 1997, conformemente, del resto, alle indicazioni fornite dalla stessa difesa del FERRARI nella sua memoria 23.9.2004 (p. 21).
Da ultimo, la tabella di allenamento di cui a f 18 non reca alcuna data. In questo caso l' unica indicazione utile in essa contenuta � quella �fino a Palma (esordio agonistico)�. Secondo la memoria che la difesa del FERRARI ha presentato in sede di discussione, si tratterebbe dell� indicazione di una corsa ciclistica posta all� inizio delta stagione, nel periodo gennaio/febbraio. Il dato non � riscontrato con certezza, ma chi scrive lo accetta senz� altro per buono.
(20)
(20) Effettivamente, il Giro di Maiorca � una breve corsa a tappe, collocata nella primissima parte della stagione agonistica: nel calendario del 2004. come � agevole verificare mediante la consultazione via internet di un qualsiasi sito sullo sport del ciclismo, la predetta corsa a tappe si � svolta tra il 10 ed il 5 febbraio.

Chi scrive si rende conto di essere stato un poco pedante, ma si tratta di pedanteria che serve a sottolineare che il primo asterisco collocabile nel tempo con certezza � quello deI 22 febbraio 1997 (di cui alla tabella di allenamento in allegato 257, f 16) e che probabilmente qualche altro asterisco si riferisce al periodo fine gennaio/febbraio 1997.
Orbene, tenendo conto che SIMEONI ha reso in giudizio dette sue dichiarazioni a cinque anni di distanza dai fatti in ordine ai quali veniva sentito, ritiene chi scrive che tra l' affermazione che egli, su consiglio di FERRARI, inizi� ad assumere andriol (come del resto aveva gi� fatto in precedenza, prima di affidarsi alle cure del dr. FERRARI) verso il mese di marzo/aprile 1997 ed il dato documentale secondo cui gli asterischi nelle tabelle di allenamento (e, quindi, l�assunzione di detto farmaco dopante) risalirebbero gi� alla fine gennaio/febbraio 1997 non vi sia alcuna palese contraddizione, tale da inficiare la credibilit� del dichiarante.
Nella ricostruzione cos� minuziosa d� fatti e date, recuperati, all� esito dell� istruttoria dibattimentale, in un materiale di prova vastissimo, soltanto l� inappropriato utilizzo della lente dell� entomologo (sia detto con la sincera ammirazione che chi scrive ha per il davvero eccellente lavoro svolto dalla difesa del FERRARI) potrebbe portare alla conclusione che � su questi particolari che si gioca la credibilit� o meno di SIMEONI.

6. Da ultimo, la difesa del FERRARI ritiene di poter minare la credibilit� delle dichiarazioni del SIMEONI alla luce di quanto altri ciclisti, sentiti nel corso del giudizio, hanno riferito in ordine agli asterischi di cui gi� si � detto.
A tale riguardo sono stai sentiti quali testi, circa i loro rapporti con il dr. FERRARI e le tabelle di allenamento per loro predisposte dall� imputato, i ciclisti

FURLAN (21),
(21)Le dichiarazioni del FURLAN si possono leggere in trascrizione verbale udienza 12.2.2002 p. 1 e Ss: le sue tabelle di allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 244

BORTOLAMI (22),
(22) Le dichiarazioni del BORTOLAMI si possono leggere in trascrizione verbale udienza 19.2.2002, p. 3 e SS: le sue tabelle di allenamento si trovano nel faldone n. 2, all. 228

ZAINA
(23)
(23) Le dichiarazioni dello ZAINA s� possono leggere in trascrizione verbale udienza 22.5.2002. p. 22 e ss: le sue tabelle di allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 233

GOTTI (24),
(24) Le dichiarazioni del GOTTI si possono leggere in trascrizione verbale udienza 16.10.2002, p. 1 e ss: le sue tabelle di allenamento si trovano nel faldone n. 2, all. 229

MAZZOLENI
(25),
(25) Le dichiarazioni del MAZZOLENI si possono leggere in trascrizione verbale udienza 16.10.2002. p. 21 e ss: le sue tabelle di allenamento s� trovano nel faldone n. 2. all. 259

FARESIN (26),
(26) Le dichiarazioni del FARESIN si possono leggere in trascrizione verbale udienza 12.11.2002. p. 1 e ss: le sue tabelle di allenarnento si trovano nel faldone n. 2. alI. 253

BERTOLINI (27)
(27) Le dichiarazioni del BERTOLINI si possono leggere in trascrizione verbale udienza 12.11.2002, p. 30 e ss: le sue tabelle di allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 226

e CHIAPPUCCI (28).
(28) Le dichiarazioni del CHIAPPUCCI si possono leggere in trascrizione verbale udienza 11.2.2003. p. 2 e ss: le sue tabelle d� allenamento si trovano nel faldone n. 2. all. 249

Tutti i predetti ciclisti hanno affermato che mai il FERRARI ebbe a prescrivere o anche soltanto suggerire loro sostanze dopanti.
Tutti hanno poi sostenuto che gli asterischi presenti diffusamente nelle rispettive tabelle di allenamento stavano ad indicare l� assunzione di aminoacidi in occasione di giornate in cui erano previsti allenamenti particolarmente duri, in tal senso confermando la versione offerta dall� imputato.
Per meglio capire le due distinte letture che degli asterischi danno, rispettivamente, la pubblica accusa e la difesa del FERRARI appare opportuno prendere una tabella di allenamento ed esaminarla.
Si prenda, ad esempio, una tabella di allenamento di Ivan GOTTI, quella ad allegato 229, f. 230. Essa, come ben pu� vedersi, reca, giorno per giorno, ci� che il ciclista deve fare (allenamenti, riposo, partecipazione a gare, ecc). In alcune giornate � apposto l' asterisco. Sempre con riferimento alla tabella di allenamento che stiamo esaminando, in alto a destra, in una specie di finestra riassuntiva, �, tra le altre, indicata la seguente annotazione: �2 cucc. AA dopo *�.
Secondo la lettura della pubblica accusa, la quale ritiene che l' asterisco altro non sia che un segno convenzionale per occultare l' assunzione di qualcosa che non pu� essere nominato esplicitamente nelle tabelle di allenamento, quell� annotazione �2 cucc. AA dopo *� dovrebbe leggersi nel senso che dopo * il ciclista doveva assumere degli aminoacidi, fermo restando, per�, che l' asterisco indica l� assunzione di una sostanza ad effetto dopante, che non pu� essere esplicitamente indicata nelle tabelle di allenamento.
Secondo il FERRARI, invece, l' asterisco altro non era che un segno che serviva per attirare l' attenzione del ciclista su una determinata giornata, caratterizzata da carichi di lavoro particolarmente intensi: tornando alla tabella di allenamento relativa a GOTTI di cui all� allegato 229, f. 230 che stavamo esaminando, alla giornata del 9, ad esempio, l' indicazione �4 ore* 1 salita 8/10 Km ecc ecc.� significava che quel giorno, caratterizzato da un allenamento intenso di 4 ore con salita, GOTTI doveva assumere degli aminoacidi, come illustrato nella �finestra� riepilogativa in alto a destra nella stessa pagina 230 (�2 cucc. AA dopo *�).
La lettura degli asterischi offerta dal FERRARI sembra trovare ulteriore conforto osservando che in alcuni casi (sempre per restare alle tabelle di allenamento del GOTTI, si veda all. 229, f 229), l' annotazione nella �finestra" riassuntiva, in questo caso in fondo alla pagina, reca, pi� estesamente, l' indicazione �dopo i lavori * 10-12-g AA in gatorade�: in questo caso, sottolinea la difesa del FERRARI, appare ancor pi� e definitivamente evidente che l' asterisco indica, per ciascun giorno in cui � stato apposto, solo, soltanto e semplicemente che l' effettuazione di allenamenti o gare particolarmente impegnativi necessitava dell� assunzione di aminoacidi.
Se pure va dato atto alla difesa del FERRARI che il significato degli asterischi da lei proposto ha una sua indubbia logicit� ed appare persuasiva almeno quanto la lettura che degli asterischi offre la pubblica accusa, purtuttavia, in ordine all� argomento asterischi ed alle dichiarazioni al riguardo rese dai vari ciclisti sentiti, si impongono alcune osservazioni, che tornano ad avvolgere questi asterischi di non poche e non piccole perplessit�.
Sar� forse frutto di eccessivamente zelante scrupolo filologico di chi scrive (che peraltro tutte le parti del processo hanno, giustamente, ben esercitato, come il caso richiedeva), ma va detto che vi sono alcune pagine della tabella di allenamenti in cui la spiegazione degli asterischi offerta dal FERRARI non pare trovare puntuale riscontro. Si resti ancora alle tabelle di allenamento del GOTTI e si esamini quella ad allegato 229, f. 243: qui, come al solito, sono indicate delle giornate ed in corrispondenza di alcune di esse � stato apposto l' asterisco. Qui, per�, nella �finestra� riassuntiva, in fondo alla pagina, non � annotata l' indicazione, che ci si attenderebbe, �dopo * 10-12 g di AA�, bens� quella �10-12-g AA dopo la palestra e dopo la bici�. Si intende sottolineare che in questo caso, ed in altri consimili sparsi nelle tabelle di allenamento
(29),
(29)  si vedano, a titolo di esempio. tabella di allenamento Axel MERCKX  all. 224, ff. 83 e 86: tabelle di allenamento OLANO. all. 255, ff. 807 e 813 (dove, se pure non sono annotali asterischi, bens� puntini, il significato complessivo del discorso che si sta svolgendo resta il medesimo)
l' asterisco sembra perdere il suo significato di rapido segno convenzionale inteso ad indicare le occasioni in cui il ciclista deve assumere aminoacidi, s� da far congetturare che esso possa averne uno diverso.
Si vada ad esaminare la tabella di allenamento di BORTOLAMI, in all. 228, f. 167: vi sono indicate le giornate del ciclista dal 10 al 25 (non si sa bene di quale mese, ma ai limitati fini del discorso che ora si sta facendo poco interessa): sono indicati i soliti asterischi nelle giornate dell� 11 e del 12; in calce alla pagina, nella �finestra� riassuntiva, si annota �dopo tappe dure 8-10 g. aminoacidi� (dove, secondo la chiave di lettura offerta dal FERRARI sarebbe stato pi� logico attendersi l' indicazione �dopo * 8-10 g di aminoacidi�); poi � segnato il giro della Svizzera, nelle giornate dal 16 al 25, e in corrispondenza di esso vi � l' indicazione �1/2* dopo tappa� Anche in questo caso la pedante indicazione dei segni semantici � intesa a porre il seguente interrogativo: se �dopo tappe dure 8-10 g. aminoacidi�, che sta a significare �1/2* dopo tappa�? Qui, come in altri luoghi rinvenibili nelle diverse tabelle di allenamento acquisite agli atti, sembra evidenziarsi che l' asterisco non sempre pu� spiegarsi quale forma simbolica e comodamente riassuntiva atta a segnalare una giornata con carichi di lavoro particolarmente pesanti.
Al di l� del dato dei segni, di cui si deve comunque segnalare la persistente equivocit�, ben maggiori perplessit� suscitano le dichiarazioni di alcuni dei ciclisti sentiti come testi. In particolare, del CHIAPPUCCI e, maggiormente del BORTOLAMI.
CHIAPPUCCI, come tutti i suoi colleghi ciclisti sentiti come testi (del novero non fa naturalmente parte il SIMEONI che, lo si � visto, � stato esaminato quale persona gi� indagata di reato collegato), dichiara in dibattimento, all� udienza dell� 11.2.2003, senza esitazioni, che gli asterischi indicavano l' assunzione di aminoacidi; ha facile gioco il PM a contestare al teste che, sentito dalla polizia giudiziaria l' 8 marzo 1998, egli ebbe a dire che non ricordava il significato degli asterischi.
(30)
(30)  dichiarazioni CHIAPPUCCI. in trascrizione udienza 11.2.2003. pp. 15/17
Ora, considerando che le tabelle di allenamento che nel marzo 1998 furono mostrate al CHIAPPUCCI erano quelle della stagione agonistica 1997, ossia di pochi mesi precedenti, tenuto conto che la tabella di allenamento per i ciclisti dovrebbe essere come i codici per i giuristi, l� orario dei treni per i capistazione e via esemplificando, l� amnesia del CHIAPPUCCI nella primavera del 1998 appare non poco singolare, o, girando la moneta e guardandone l� altra faccia, appare non poco sospetta la sua ritrovata memoria nel febbraio del 2003.
La contestazione del PM, giusto il dettato dell� art. 500, comma 2 cpp, rende non particolarmente credibili, allora, le dichiarazioni rese dal teste CHIAPPUCCI, nel corso del processo, quanto al significato da attribuirsi agli asterischi.
Se le dichiarazioni del CHIAPPUCCI suscitano perplessit�, pi� che fondatissimi dubbi di mendacio caratterizzano le dichiarazioni del BORTOLAMI.
BORTOLAMI, sentito all� udienza del 19.2.2002, dichiara che gli asterischi indicavano l' assunzione di sali, aminoacidi, complessi vitaminici, ossia sostanze tutte evidentemente del tutto lecite. Pronta la contestazione del PM, che gli fa osservare come alla polizia giudiziaria, ad Alassio, il 16 febbraio 1998, BORTOLAMI rese dichiarazioni ben diverse. In quell� occasione, infatti, il BORTOLAMI dichiar� che gli asterischi si riferivano a proposte di assunzione di EPO fattegli dal ( dottor FERRARI, intese a migliorare lo stato fisico del corridore; proposte che peraltro, si affrett� il BORTOLAMI, in quella circostanza, a precisare, egli non accolse; sempre il 16.2. 1998, in quel di Alassio, il BORTOLAMI, richiesto di spiegare cosa significasse l� indicazione "1/2 � contenuta in una sua tabella di allenamento,
(31)
(31) si tratta, all� evidenza, deIl' indicazione � 1/2* dopo tappa � contenuta nella tabella di allenarnento di cui all� all. 228. f.167)
spieg� che si trattava della proposta, fattagli dal FERRARI, di assumere mezza fiala di EPO.
A fronte di tale palese divergenza tra quanto dichiarato in udienza e quanto dichiarato nel febbraio 1998 alla polizia giudiziaria, il teste, e con lui la difesa del FERRARI, hanno sottolineato che gi� nel successivo luglio 1999 il BORTOLAMI ebbe a ritrattare le sue dichiarazioni del febbraio 1998, spiegando il BORTOLAMI che egli non contestava la storicit� di quelle dichiarazioni (detto altrimenti, ed in termini pi� chiari: non contestava di aver reso effettivamente dichiarazioni di quel tenore), ma che la verbalizzazione trad� il suo pensiero, nel senso che egli, effettivamente, parl� di EPO laddove avrebbe voluto parlare di aminoacidi.
Il BORTOLAMI, in udienza, per spiegare la clamorosa divergenza tra quanto dichiarato ad Alassio nel febbraio 1998 e quanto affermato successivamente, nel luglio 1999 dapprima, nel corso del presente giudizio poi, si � giustificato affermando che ad Alassio fu sentito dai carabinieri del NAS al termine di una gara ciclistica, in condizioni di disagio, in una situazione in cui parlare subito di EPO era il modo per uscire in fretta dalla caserma dei carabinieri a fare ritorno in albergo.
Le giustificazioni del teste BORTOLAMI sono risibili e questo giudice non ha potuto fare altro che trasmetterne copia alla locale Procura della Repubblica, per le sue valutazioni in ordine alla sussistenza del reato di falsa testimonianza.
E� assolutamente ridicolo che il BORTOLAIMI, nel febbraio 1998, intendendo spiegare che gli asterischi significavano l�assunzione di aminoacidi, abbia poi finito con il dire che essi equivalevano invece a proposte di assunzione di EPO, diffondendosi poi nel precisare che s�, l� EPO gli era stata proposta dal dr. FERRARI, ma che lui si era rifiutato di assumerla, altres� spiegando che quel �1/2*� significava la proposta di assunzione di mezza fiala di EPO: quasi che un ciclista professionista possa equivocare tra l� una e l� altra sostanza. E� assolutamente ridicolo affermare, da parte del BORTOLOMI, che ci� egli ebbe a fare (conf�so? ingenuo? intimidito dalla presenza dei carabinieri?) per uscire rapidamente dalla caserma e fare ritorno in albergo, quasi non si rendesse conto della gravit� di quanto andava affermando.
Anche in questo caso, pertanto, giusta la disciplina di cui all� art. 500, comma 2 cpp, le contestazioni effettuate dal PM hanno tolto qualsivoglia credibilit� alle dichiarazioni rese nel corso del processo dal teste BORTOLAMI, dichiarazioni che devono ritenersi senz� altro mendaci.

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7.  Che gli asterischi non sempre indichino assunzione di innocui aminoacidi, emerge dalle dichiarazioni di CONVALLE Fabrizio, un corridore dilettante che fu seguito dal FERRARI negli anni 1992 e 1993 e per il quale il FERRARI, in quegli anni, ebbe a predisporre tabelle di allenamento contenenti anch� esse vari asterischi. Di tali dichiarazioni si dir�, pi� diffusamente, al successivo paragrafo 18. Qui si anticipa soltanto che il CONVALLE ha riferito che nelle tabelle di allenamento predispostegli dal FERRARI gli asterischi indicavano l' assunzione di fiale il cui contenuto il FERRARI non gli ebbe a indicare.
Da ultimo, ma in maniera inequivocabilmente risolutiva, la circostanza che gli asterischi non sempre indicassero l' assunzione di sostanze del tutto innocue e lecite emerge incontrovertibilmente dalle tabelle di allenamento del ciclista KAPPEAS. Come meglio si dir� pi� oltre (v. successivo paragrafo 10), le tabelle di allenamento di detto ciclista (in particolare, quelle in faldone 2, all. 262, ff. 76 e 77) recano, al solito, numerosi asterischi e, in fondo alla pagina, con evidente funzione di legenda, l' indicazione "*androsten."
Tale indicazione, ad onor del vero, non � perfettamente leggibile nel f. 76, in cui si legge agevolmente � androst� e si intuisce che vi sono poi alcune successive lettere che la cattiva qualit� delta copia disponibile non consente di leggere. E� invece perfettamente leggibile nel successivo f. 77.
Come meglio si vedr� ai successivi paragrafi 10 e 11, il FERRARI dichiara di non sapere di che cosa si tratta ed afferma che, per quanto gli sembra, quelle annotazioni � androsten� non sono state neppure da lui scritte.
Vedremo invece che l' androsten, al pari dell� andriol di cui ha riferito il SIMIEONI, � una sostanza anabolizzante vietata dai regolamenti sportivi e che il perito grafologico nominato da questo giudice ha concluso che le annotazioni � androsten� apposte in fondo ad all. 262, ff. 76 e 77 sono state apposte dalla mano del FERRARI.

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8. All� esito delle considerazioni che precedono, deve giungersi alla provvisoria conclusione che nessuna significativa interna contraddizione inficia la credibilit� delle dichiarazioni del SIMEONI, il quale anzi, per il contesto in cui ha maturato la decisione di riferire quanto a sua conoscenza, va tenuto persona certamente attendibile.
Il SIMEONI, peraltro, come si � detto in esordio di questo paragrafo, � stato sentito, ai sensi dell� art. 210 cpp, quale persona gi� indagata per reati collegati, e pertanto il metro di giudizio con cui vanno valutate ed utilizzate le sue dichiarazioni non pu� che essere quello di cui all' art. 192, comma 3 cpp, come chiaramente indica l� art. 210, ult. co. cpp.
Le sue dichiarazioni, pertanto, andranno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino la attendibilit�. E�, come noto, la materia dei riscontri. Nel processo che qui ci occupa, peraltro, con una importante osservazione preliminare: gli ulteriori elementi di prova che si andranno ora ad evidenziare appaiono cos� pregnanti da avere spesso una loro autonoma forza probatoria, tant� � che prima ancora e pi� che ancora che come riscontri alle dichiarazioni rese dal SIMEONI, essi ben possono ritenersi prove (indiziarie e, in alcuni casi, perfino dirette) della penale responsabilit� del FERRARI.

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9. Appare opportuno cominciare questa parte dell� esposizione dall� analisi degli esami ematici dei vari ciclisti seguiti dal FERRARI e rinvenuti nella documentazione al FERRARI sequestrata. Si tratta dei numerosi esami ematici raccolti, ciclista per ciclista, nel faldone n. 2. Gli esami prodotti inizialmente dal PM costituivano soltanto una parte di un maggior numero di esami conservati dal FERRARI ed a questi sequestrati dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. Si trattava di una parte numericamente e percentualmente assai cospicua (costituita da oltre 200 esami ematici relativi a 17 ciclisti), bastevole, secondo l' opinione della pubblica accusa, a dimostrare che molti di quei ciclisti, durante il periodo in cui erano stati seguiti dal dr. FERRARi, presentavano variazioni del tutto anomale di alcuni valori ematici.
La difesa del FERRARI ha chiesto ed ottenuto di poter produrre gli esami ematici dei ciclisti nella loro completezza, per poter disporre di tutto il materiale esistente e per poterne dare una lettura pi� completa e corretta.
In tal modo, dopo che all� udienza del 19.2.2002 � stata ammessa l' ulteriore produzione richiesta dalla difesa del FERRARI, questa ha prodotto, depositandoli in cancelleria il 26.2.2002, ossia anteriormente all� udienza del 19.3.2002, riservata alla escussione dei vari consulenti tecnici delle parti, una ulteriore cinquantina di esami ematici (appartenenti, tra gli altri, anche a tre ciclisti i cui esami non erano stati prodotti dal PM): gli esami ematici in tal modo complessivamente acquisiti ed esaminati nel corso del processo ammontano a quasi trecento e sono relativi a 20 ciclisti.
Si � ritenuto di affrontare immediatamente il tema degli esami ematici, in quanto essi, ai fini della decisione, ed a parere di chi scrive, hanno finito con l' avere un� importanza in un certo senso inversamente proporzionale all� ampio spazio loro dedicato nel corso del giudizio.
I valori del sangue che hanno formato oggetto di particolare attenzione da parte dei consulenti e del perito nominato dal giudice sono quelli dell� ematocrito (Hct) e dell� emoglobina (Hb). In particolare, i valori dell� ematocrito e dell� emoglobina (nella loro misurazione in termini assoluti e, soprattutto, in relazione alla loro variazione nel tempo), possono essere indicativi dell� assunzione di EPO (eritropoietina sintetica). L� EPO, invero, come � noto, agisce stimolando l' eritropoiesi, ossia la produzione di globuli rossi; in tal modo l' uso di EPO aumenta la sintesi di globuli rossi nel sangue e quindi consente a chi ne fa uso di disporre di una maggior quantit� di emoglobina e di poter cos� meglio ossigenare i propri tessuti muscolari, migliorando in maniera apprezzabile le proprie performance sportive. Corrispondendo il valore dell� ematocrito al rapporto, espresso in percentuale, tra il volume della frazione corpuscolare del sangue (principalmente, globuli rossi) e il volume totale del sangue (comprensivo anche della sua massa liquida), � evidente che un uso di EPO, aumentando il numero dei globuli rossi, aumenta anche il valore del!� ematocrito (il sangue, per cos� dire, diventa pi� denso, aumentando la percentuale della sua massa corpuscolare e diminuendo corrispondentemente quella della sua massa liquida).  Del tutto conseguentemente, essendo l' emoglobina una proteina presente nei globuli rossi con prevalente funzione di trasporto dell� ossigeno, � altrettanto evidente che un uso di EPO, che faccia aumentare il numero e la massa dei globuli rossi, comporta anche un corrispondente aumento del valore dell� emoglobina.
Ci� premesso, va subito detto che la lettura degli esami ematici - come hanno concordato tutti i consulenti tecnici delle parti ed il perito (prof Roberto CONTE) nominato da questo giudice - ha scontato un suo inevitabile limite oggettivo i consulenti ed il perito hanno dovuto necessariamente lavorare su valori ematici raccolti per ciascun ciclista non in maniera sistematica, lo scopo dei prelievi di sangue cui i ciclisti venivano sottoposti non era quello, scientifico, di studiare la variazione nel tempo di quei valori ematici, ma, in maniera assai pi� pratica, di consentire al dr FERRARI di conoscere, di volta in volta, le condizioni fisiche degli atleti da lui seguiti.
L' indagine, in altri termini, per sintetizzare il concetto con le parole del perito pro! Roberto CONTE non � stata prospettiva (come sarebbe avvenuto nell� ambito di una ricerca scientifica), bens�, necessariamente retrospettiva.
La circostanza che i vari esami ematici sono stati effettuati non con finalit� di studio scientifico, ma al mero scopo di consentire al dr FERRARI di monitorare le condizioni fisiche dei singoli ciclisti, ha comportato tra l�altro che i vari prelievi di sangue, con ogni probabilit�, sono avvenuti secondo modalit� non perfettamente omogenee, variando, ad esempio, l' ora dei prelievi e le condizioni soggettive degli individui ai quali il sangue veniva prelevato
(32)
(32) Sembra ad esempio ragionevole ritenere che i ciclisti, che giungevano a Ferrara, presso le studio del dr. FERRARI, dalle pi� varie localit�, si presentassero alle ore del giorno le pi� diverse (come del resto dagli stessi ciclisti dichiarato ); ci� pu� altrettanto ragionevolmente aver fatto s� che alcuni siano stati sottoposti ai prelievi del sangue a digiuno e in condizioni di riposo, altri dopo aver pranzato ed in condizioni di minor relax.
(c d. variabilit� preanalitiche). Ci� pu� avere influenzato l' esito dei vari prelievi, in misura certo non rilevantissima, quanto peraltro difficilmente quantificabile.
Va ancora sottolineato che non sempre, presumibilmente, si � avuto un identico intervallo di tempo tra il momento del prelievo del sangue e la sua analisi, con il che bisogna correttamente considerare l' esistenza di un ulteriore elemento di variabilit� preanalitica che pu� avere anch� esso avuto una qualche rilevanza sull� esito delle singole analisi.
Da ultimo, va rilevato che, se pure circa l' 80% delle analisi esaminate risulta effettuata da uno stesso laboratorio, il Laboratorio San Giorgio di Ferrara, � altres� vero che il restante 20% delle analisi risulta effettuato dai pi� diversi laboratori e ci�, quanto meno con riferimento a dette ultime analisi, pu� indubbiamente aver dato luogo alla c.d. variabilit� analitica, di cui pure deve tenersi conto nella complessiva lettura dei dati ematici a disposizione.
Premessi tutti i limiti di cui si � detto, le conclusioni alle quali, pure seguendo diverse modalit� di indagine, sono giunti i consulenti tecnici del PM prima ed il perito nominato da questo giudice poi, sono concordi nel ritenere che le variazioni dei valori di ematocrito e di emoglobina che, nel corso del tempo, presentano alcuni dei ciclisti seguiti dal dr. FERRARI sono decisamente anomale e tali da non poter trovare ragionevoli spiegazioni fisiologiche.
Il perito prof Roberto CONTE, nella sua relazione, ha scritto che �le variazioni individuali dei valori di emoglobina e di ematocrito riscontrati da alcuni soggetti nello stesso anno sono superiori a quelle riportate in letteratura relative ad atleti che praticano la stessa disciplina�, esemplificando e spiegando poi in giudizio che �ho riscontrato in alcuni atleti che vi � una variazione notevole, anche del 15 - 20%, nello stesso periodo estivo (...) su questo non ho elementi per poter dire (...) a che cosa fosse dovuto; chiaramente non � per� sicuramente una variazione fisiologica�
(33)
(33) v. dichiarazioni perito prof. Roberto CONTE, in trascrizione udienza 20.4.2004, p. 57

Del tutto analogamente, i consulenti tecnici del PM, secondo i quali �non c� � dubbio (...) che per numerosi atleti ci sono dei dati che non possono essere spiegati in base alle conoscenze attuali sulla variabilit� biologica� (prof. PLEBANI)
(34).
(34) v. dicluarazioni prof. PLEBANI (CT del PM), in trascrizione udienza 19.3.2002, p. 12
Peraltro, nella loro relazione, gli stessi consulenti tecnici del PM erano stati meno perentori, scrivendo che le alterazioni dei valori dell� ematocrito apparivano non fisiologiche, pur precisando che un simile giudizio andava formulato �con tutte le cautele del caso�, conseguenti agli oggettivi limiti che, come si � detto, dovevano scontare i dati disponibili
(35).

(35) v. relazione PLEBANI, CAZZOLA e FERRARA, p. 203

Per scendere pi� nel concreto della materia, si considerino gli esami ematici di BORTOLAMI Gianluca:
(36)

(36) I valori ematici del BORTOLAMI si possono esaminare, nel dettaglio, nei documenti di cui ad all. 228 bis (in faldone n. 2) e sono ripresi negli elaborati predisposti dai vari consulenti tecnici e dal perito prof. Roberto CONTE

 
data prelievo
valore ematocrito
valore emoglobina
1
12.02.1996  
46,4%
15,5 g/dl
2
17.04.1996
48,8% 
16,0g/dl
3
05.08.1996 
38,0% 
12,6g/dl
4
21.01.1997  
41,3%
13,7g/dl
5
05.03.1997  
41,0%
14,3 g/dl
6
10.03.1997  
40,0%
13,5 g/dl
7
22.03.1997  
43,6%
15,8 g/dl
8
16.04.1997  
46,8%
15,6 g/dl
9
15.05.1997  
44,0%
13,7 g/dl
10
13.06.1997  
47,6%
13,6g/dl
11
27.06.1997 
48,9% 
16,5 g/dl
12
31.07.1997  
51,0%
17,1 g/dl
13
04.09.1997  
50,2%
16,6 g/dl
14
19.09.1997  
48,0%
16,2 g/dl
15
03.12.1997 
43,1% 
13,9g/dl
16
24.12.1997 
42,0% 
14,4g/dl
17
15.01,1998  
48,1%
16,1 g/dl
18
22.01.1998 
39,9% 
dato non fornito
19
31.03.1998 
50,0%
15,1 g/dl
20
10.06.1998
43,1% 
14,5 g/dl
21
26.06.1998 
48,0% 
16,1 g/dl


I dati di cui sopra presentano invero, nel tempo, delle variazioni notevoli.
Considerando il valore minimo (38,0% il 5.8. 1996) e quello massimo (51,0% il 3 1.7.1997) dell� ematocrito, la variazione in aumento � del +34,2%. Quanto all� emoglobina, si va da un minimo di 12,6 g/dl il 5.8.1996 ad un massimo di 17,1 g/dl il 3 1,7,1997, con una variazione in aumento del 3 5,7%.
Anche a voler restare all� interno di una stessa stagione agonistica, le variazioni non sono meno sorprendenti.
Nel 1996, BORTOLAMI passa da un ematocrito del 48,8% il 17.4.1996 ad uno del 38,0% il 5.8.1996 (- 22,5%) e da una emoglobina del 16,0 g/dl il 17.4. 1996 ad una del 12,6 g/dl il 5.8.1996 (-21,2%).
Nel 1997 passa da un ematocrito del 40,0% il 10.3.1997 ad uno del 51,0% il 3 1.7.1997 (+27,5%), per poi ridiscendere al 42,0% il 24.12.1997 (- 17,6%), e da una emoglobina di 13,5 g/dl il 10.3.1997 ad una di 17,1 g/dl il 3 1.7.1997 (+26,6 %), per poi ridiscendere a 13,9 g/dl il 3.12.1997 (-18,7%).
Non meno sorprendenti sono le variazioni nel 1998, dove BORTOLAMI ha un ematocrito che, in maniera altalenante, aumenta e diminuisce, di percentuali sempre assai rilevanti ed in doppia cifra, nei quattro esami ematici del 22 1.1998, del 31.3.1998, del 10.6.1998 e del 26.6.1998.
Si sono qui utilizzati i dati del BORTOLAMI (anche perch�, tra tutti, � il ciclista per il quale sono disponibili il maggior numero di esami del sangue); ma a conclusioni non dissimili (pur avendo a disposizione un minor numero di dati di laboratorio) si giungerebbe esaminando i valori dell� ematocrito e dell� emoglobina di numerosi altri ciclisti seguiti dal dr. FERRARI.
Ci� detto, deve ribadirsi che su tali pur rilevantissime variazioni possono aver inciso variabili analitiche e preanalitiche e che anche gli studi di riferimento sulla variabilit� biologica del valore dell� ematocrito non appaiono univoci, perch� se a fronte dello studio del FRASER (utilizzato dai consulenti tecnici del PM) detta variabilit� biologica � pari a +/- 9,7%, esistono, per ammissione degli stessi consulenti tecnici del PM, altri studi che elevano detta variabilit� biologica a +/- 14%.
(37)
(37) v. dichiarazioni prof. PLEBANI. in trascrizione udienza 19.3.2002. pp. 152 e 153
Si aggiunga a tutto ci� l' oggettiva difficolt� di stabilire, per ciascun ciclista, quale debba considerarsi il suo valore basale di ematocrito, sul quale applicare la variabilit� biologica di cui sopra e verificare, al fine, se i valori ematici riscontrati siano o meno compatibili con la fisiologia dell� atleta. Tutti i consulenti tecnici delle parti, infatti, pur se con accenti diversi, hanno concordato sulla difficolt� di individuare, per ciascun ciclista, il suo valore basale, e ci�, ancora una volta, per gli oggettivi limiti degli esami ematici disponibili, effettuati per finalit� affatto diverse da quella di individuare il valore basale del singolo soggetto. Opinione che ha condiviso lo stesso perito nominato dal giudice.
Sommando tutte tali oggettive incertezze, deve allora concludersi, a parere di chi scrive, che i valori ematici riscontrati nei vari ciclisti, se pure appaiono estremamente sospetti, non indicano in termini di assoluta certezza l' assunzione d� eritropoietina,,,,-Per esemplificare, in termini matematici, il residuo dubbio che a chi scrive pare corretto conservare, si considerino nuovamente i valori di ematocrito del BORTOLAMI. Se - pur con un procedimento certamente rozzo, ma che il caso concreto non consente di sostituire con altri significativamente pi� sofisticati - si calcola a media tra il suo valore minimo (38,0%) e quello massimo (51,0%). si ottiene il valore del 44,5%.
Orbene. se tale valore medio viene aumentato o diminuito di un +/- 9,7% ( variabilit� biologica del valore dell� ematocrito secondo Io studio del FRASER) si ottiene un range di alori compreso tra 40,2% ed il 48,8% (naturalmente, adottando la maggior variabilit� biologica ipotizzata in altri studi, il range dei valori aumenterebbe). Se tali valori vengono anche di poco ulteriormente modificati per effetto di quelle ar�abilit� preanalitiche ed analitiche di cui si � detto, ecco allora che anche i valori estremi (minimi e massimi) d� ematocrito del BORTOLAMI potrebbero trovare una qualche spiegazione che non sia necessariamente quella del ricorso all� eritropoietina
In conclusione, a parere di questo giudice, ed all� esito di quello che e stato un serratissimo confronto tra i vari esperti che hanno esaminato la questione, i valori ematici di molti ciclisti seguiti dal dr. FERRARL e, in particolare le loro variazioni, appaiono sospette, e purtuttavia non tali da dimostrare, in termini d� assoluta certezza, che esse siano il frutto dell� assunzione di sostanze farmacologiche (in particolare, eritropoietina
Per esaurire il discorso relativo agli esami ematici, non ci s� pu� comunque esimere dall�osservare che SIMEONI (il quale, come si � visto, ha dichiarato che nel 1997 ebbe ad assumere EPO oltre che andriol - su indicazione del FERRARI) in detto anno, sottoposto a sei prelievi di sangue tra il 22.1.1997 ed il 26.4.1997 presenta anch� egli valori di ernatocrito che subiscono notevoli variazioni, passando dal 40,5% del 22.1.19997 al 47,9% del 26.4.1997 (con un incremento del 18,7%); analogamente, il suo valore di emoglobina passa dai 12,9 g/dl del 22.1.1997 ai 16.4 g/dl del 26.4. 1997 (con un incremento del 27, 1%)
(38).
(38) Gli esami ematici di SIMEONI possono leggersi in faldone 2, allegato 258
Tali variazioni dei suoi valori ematici appaiono ancor pi� significativi - e sospetti - ove si consideri che nel caso di SIMEONI tutti e sei detti prelievi vengono analizzati presso lo stesso laboratorio di San Giorgio di Ferrara, di modo che, almeno per essi, non svolgono nessuna influenza le c.d. variabili analitiche, dovendosi evidentemente ritenere che le analisi effettuate presso uno stesso laboratorio, oltretutto effettuate in un arco di tempo di soli quattro mesi, siano avvenute con metodiche e apparecchiature del tutto omogenee.
Se, dunque, gli esami ematici non consentono di affermare, in termini di certezza, che i ciclisti in discorso ebbero ad assumere EPO, sussistono purtuttavia forti elementi di sospetto in tal senso, che, quanto meno nel caso di SIMEONI, possono tecnicamente considerarsi non trascurabili elementi di riscontro alle dichiarazioni dallo stesso rese.

******************

10.  Ma ben altri, al di l� delle dichiarazioni del SIMEONI, e, al contempo, corroborando e riscontrando le stesse, appaiono gli elementi di prova che dimostrano la penale responsabilit� del FERRARI.
Come abbiamo visto, SIMEONI riferisce che nel corso del 1997 egli assunse EPO e andriol su prescrizioni del FERRARI.
Orbene, indicazioni di sostanze al pari dell� andriol riconducibili al novero delle sostanze anabolizzanti vietate dai regolanti antidoping dell� UCI e del CIO emergono dalle tabelle di allenamento di altri ciclisti.
In primo luogo, da quelle del ciclista KAPPEAS.
Come gi� si � anticipato al precedente paragrafo 7. le tabelle di allenamento di KAPPEAS a ff. 76 e 77 dell� all. 262 recano, al solito, numerosi asterischi ed a pi� di pagina, con funzione di legenda, l' indicazione � androsten�.
Come pure gi� si � anticipato al precedente paragrafo 7., tale indicazione non � perfettamente leggibile a f. 76, in cui la qualit� della copia a disposizione permette di leggere in modo chiarissimo � androst�, lasciando per il resto soltanto intuire l' esistenza di alcune altre successive lettere.
L� indicazione �* androsten� � invece perfettamente ed inequivocabilmente leggibile al successivo f. 77.

Il FERRARI, interrogato a tale proposito da questo giudice, ha dichiarato
(39):
(39) v. interrogatorio FERRRI in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 139 e 140

- che egli, in quella annotazione, legge ��androten� e non �androsten�

- che, ad ogni modo, egli non sa cosa siaa l' androsten

- che, comunque, non riconosce dette annoottazioni come proprie

Sulla prima obiezione del FERRARI una parola soltanto, perch� chiunque pu� esaminare i citati ff. 76 e 77, concludendo serenamente e pacificamente che la parola in questione, con buona pace dell� imputato, � androsten e non androten. In claris non est interpretatio, se il ricorso al latino non appaia fin troppo esagerato per una controversia che tale davvero non �, chiarissima essendone la soluzione.
FERRARI, nel suo interrogatorio (v. trascrizione udienza 16.4.2003, p. 140), come si � detto, dichiara di non sapere neppure che cosa sia questo androsten. Ma di androsten si parla pure in un appunto pacificamente redatto, per sua stessa ammissione, dall� imputato e rinvenuto, assieme ad altra documentazione pure riconducibile all' imputato, nella abitazione di Massimo GUANDALINI, titolare della farmacia Giardini Margherita
(40)
(40) Si tratta dell� appunto in faldone 2. allegato 67, su cui si torner� al successivo paragrafo 15
(farmacia presso la quale il FERRARI acquistava prodotti farmaceutici e preparati galenici). Richiesto da questo giudice a che cosa si riferisse l' androsten del citato appunto, il FERRARI non ha potuto che dichiarare trattarsi di testosterone, fornendo poi le giustificazioni di cui (in questo faticoso ma indispensabile gioco di rimandi e di richiami, reso in ogni caso necessario dalla complessit� del materiale di prova da esaminare) si dir� al successivo paragrafo 15
(41)
(41) v. interrogatorio FERRARI in trascrizione ,udienza 16.4.2003, p. 167/170

Testosterone, ossia ormone steroideo androgeno, che altri non � che il principio attivo di molti farmaci ad effetto anabolizzante, tutti v�etati dai regolamenti antidoping UCI e CIO.
La stessa perizia farmacologia disposta da questo giudice ed affidata al profMarcello FAINA, se pure, quanto all' androsten, conclude che detto nome non corrisponde ad alcun farmaco in commercio (ossia, a nessun farmaco della farmacopea ufficiale), sottolinea che la sua desinenza lo riconduce chiaramente a sostanze quali l' androstenedione e l' androstenediolo. ossia a sostanze che sono entrambe metabolit� del testosterone, caratterizzate da un effetto anabolizzante e vietate dai regolamenti UCI e CIO
(42)
(42) v. perizia prof. Marcello FAINA p.10, 11, 47 e 48

Da ultimo, definitivamente e,se ancor ve ne fosse necessita, risolutivamente nell' allegato 262. che � quello che raccoglie le tabelle di allenamento ed i test relatii a KAPPES, all ultimo foglio (f.108) e presente la copia di quella che, all' evidenza, � la pubblicit� di un prodotto denominato Androsten, pubblicizzato ed acquistabile a mezzo internet, evidentemente reperibile negli Stati Uniti in quanto ne � indicato il prezzo in dollari statunitensi
Dunque, l' indicazione "* androsten" contenuta in calce alle tabelle di allenamento del ciclista KAPPES sta chiaramente ad indicare che nei giorni contrassegnali dall� asterisco (che significativamente come gi� per gli asterischi delle tabelle di allenamento di SIMEONI, corrispondono ai giorni che prevedono carichi di lavoro particolarmente intensi) atleta doveva assumere sostanze anabolizzanti a base di testosterone.
Appare anche importante colIocare temporalmente dette tabelle di allenamento.
Per quanto riguarda la tabella di allenamento a f. 76 � utile I' indicazione relativa al giorno 12, dove si parla d� "test + viaggio��.  Esaminando i test cui venne sottoposto KAPPES, emerge che l'unico che ebbe a svolgersi nella giornata del 12 � quello del 12.5.1998 (allegato 262, f. 106). La tabella a f. 76 risale pertanto, evidentemente, al maggio 1998.
La tabella a f. 77 si riferisce chiaramente al mese di maggio (esplicita essendone l' indicazione), senza che sia possibile stabilire con certezza di quale anno.
Peraltro, poich� tutti i test e gli esami ematici relativi al ciclista KAPPES (rinvenibili negli allegati 262 e 263) si riferiscono agli anni 1997 e 1998, deve logicamente desumersi che la tabella di allenamento a f. 77 non pu� che riferirsi o al maggio 1997 o al maggio 1998.

***********************

11.   Il FERRARI, come pure anticipato, ha dichiarato che, in ogni caso, egli tende ad escludere che le annotazioni � androsten� presenti nelle tabelle di allenamento di cui ai ff. 76 e 77 siano state da lui apposte.
Questo giudice ha pertanto disposto anche una perizia grafologica, intesa a chiarire se la calligrafia con la quale sono state vergate dette annotazioni appartenga o meno al FERRARI.
Il perito dr.ssa Maria Barbara CONTE ha concluso che le annotazioni in esame sono da riferire alla mano del dott. Michele FERRARI.
Pur dovendo scontare la perizia grafologica l' oggettivo limite che le scritture oggetto di esame non erano in originale, bens� in copia fotostatica, di talch� non � stato possibile evidenziarne certi aspetti quali, ad esempio, la forza pressoria della scrittura, il perito non ha dubbi in ordine alle conclusioni innanzi indicate.
Il perito, in particolare, sottolinea dapprima che le manoscritture da periziare presentano caratteri da riferire ad una redazione spontanea e nonostante si sia in presenza di copie fotostatiche � comunque possibile percepire in maniera sufficientemente oggettiva e dettagliata i movimenti formativi e gli aspetti qualitativi di risalto, cogliendone il sensibile dinamismo nonch� l' equilibrata e reciproca correlazione dei parametri grafici (forma, assetto, fittezza, larghezza, calibro, direzione, coesione e velocit�).
Pi� nel dettaglio, vengono dal perito sottolineati la continuit� dei tracciati, l' inclinazione verso destra della scrittura ed il sostanziale mantenimento della direzione del movimento, la semplificazione di taluni movimenti formativi (ad esempio, la semplificazione delle forme grafiche nel trilettero �ros� di �androsten� e l' accorciamento del taglio della �t�), la curvilineit� dei tratti e dei legamenti tra lettere e la presenza di tratti filiformi: dettagli tutti che, nonostante il tipo di riproduzione delle scritture da esaminare, consentono certamente di affermare che le scritture in esame sono utilmente periziabili.
Ci� premesso, il perito pone a confronto le manoscritture � androst� e � androsten� di cui ai pi� volte citati ff. 76 e 77 con altre scritture certamente autografe del dr. FERRARI, giungendo ad un giudizio di identificazione grafica.
In particolare il perito sottolinea che le scritture a raffronto (ossia quelle da periziare e quelle utilizzate come scritture comparative):

- condividono il ritmo ed il grado di fluuiidit� personale

- presentano una perfetta analogia negli sspazi interletterali

- tendono ad iniziare la parola con assi lletterali pendenti verso destra ed a mantenere la direzione dei movimenti, raddrizzando e/o rovesciando l' orientamento assiale in corrispondenza del gruppo letterale �ros� per effetto di accelerazione grafica

- presentano una perfetta analogia nel veerrso di tracciamento delle connessioni �A/n�, �n/d�,��d/r��, ��r/o��, ��o/s��, ��s/t��,  ��t/e��, e ��e/n��

- pur mantenendo con sufficiente precisioonne l' allineamento orizzontale, le manoscritture in verifica e le autografe di comparazione risultano caratterizzate dallo sprofondamento sottorigo delle maiuscole �A� e da repentini scatti verso l' alto in corrispondenza del gruppo letterale �os�, in un contesto specifico di accelerazione grafica

- presentano numerose forme letterali chee manifestano caratteristiche identificative di portata segnaletica decisiva, che il perito dettagliatamente indica

Il tutto consente al perito di concludere nel senso che le manoscritture oggetto di verifica sono da riferire alla mano del dottor FERRARI.
Il consulente tecnico della difesa del FERRARI, avv. prof Susanna MATTEUZZI, ha contestato le conclusioni del perito nominato dal giudice.
Il consulente della difesa del FERRARI sottolinea che la perizia della dr.ssa CONTE sarebbe viziata, fin dall� origine, dall� aver ritenuto periziabile un documento che non � disponibile in originale, bens� in fotocopia, la cui verifica non consente di pervenire ad alcun giudizio di certezza.
In buona sostanza, al di l� di elementi pi� particolari in ordine ai quali bene e convincentemente ha replicato il perito nominato dal giudice, il consulente tecnico di parte ammette che esistono compatibilit� con riferimento ai caratteri generali, sottolinea quelle che a suo a parere sono per� anche caratteri di dissomiglianza tra le scritture in verifica e quelle di comparazione e conclude che non si pu� addivenire ad un giudizio di identit�, in termini di certezza, tra le une e le altre.
(43)
(43) Oltre. naturalmente, alla relazione redatta dal CT di parte avv. prof Susanna MATTEUZZL, si vedano, riassuntivamente, le dichiarazioni dalla stessa rese all� udienza del 20.3.2004 (in trascrizione a pp. 45 e 46)

Chi scrive � del parere che le osservazioni svolte dal perito siano, per il dettaglio che le caratterizza e le argomentazioni che le accompagnano, senz� altro condivisibili, avendo tra l' altro il perito bene e convincenternente replicato alle obiezioni del consulente di parte.
Ma chi scrive deve anche sottolineare che l' accertamento grafologico espletato va collocato in un particolare complessivo quadro probatorio, tenendo conto del quale, anche laddove dovessero ritenersi non infondati i dubbi espressi dal consulente di parte, le conclusioni pratiche, nel caso concreto, non varierebbero di molto, ed anzi non varierebbero affatto.
Si vuole con questo sottolineare che siamo comunque in presenza di scritture manoscritte che, a tutto concedere alle ragioni ed ai ragionamenti della difesa del FERRARI, sarebbero comunque singolarmente simili, fin� anche in numerosi minimi e quasi impercettibili dettagli, alle scritture autografe dell� imputato, utilizzate come scritture di comparazione.
Orbene, per ipotizzare che le annotazioni �* androst� e �* androsten� dei ff. 76 e 77 dell� allegato 262, apposte in calce a tabelle di allenamento certamente redatte, di sua mano, dal FERRARI, non appartengano al FERRARI medesimo, bisognerebbe delineare ed accettare per verosimile una ricostruzione dei fatti francamente cervellotica e romanzesca. Bisognerebbe invero ipotizzare che qualcuno, in epoca anteriore al sequestro operato dai NAS presso il FERRARI ed in costanza di possesso delle tabelle di allenamento da parte dello stesso FERRARI, avesse a tali tabelle aggiunto le annotazioni in parola, per di pi� imitando, con grande abilit�, la calligrafia dell� imputato. Perch�? in quale occasione? sfruttando quale favorevole condizione di tempo e di luogo, trattandosi di documentazione che era conservata dallo stesso FERRARI?
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, � del tutto pacifico che le pi� volte citate annotazioni �* androst� e �*androsten� sono state apposte dal FERRARI.
E� dunque l' imputato, in quelle tabelle di allenamento risalenti agli anni 1997/1998, ad aver prescritto al ciclista KAPPEAS l' uso di sostanze anabolizzanti.

**********************

12. Ma le tabelle di allenamento del ciclista KAPPEAS ci rivelano altro di importante ancora.
La tabella in allegato 262, f. 79 reca, nell� ultima sua riga, l' indicazione �DHEA 20 mg 1 mattino x 1 mese�.
Si tratta di una tabella riferibile al mese di marzo (per la chiara indicazione riportata nella sua prima riga), senz� altro riconducibile, per quanto gi� innanzi si � detto in ordine alla collocazione temporale della tabella di allenamento di f. 77, all� anno 1997 o 1998.
Quanto al DHEA, si tratta di un ormone steroideo appartenente al gruppo degli androgeni, con effetto, come gi� per l' andriol e l' androsten, anabolizzante, vietato dai regolamenti UCI e CIO (senza possibilit� di deroghe), esplicitamente menzionato in detti regolamenti dal 1997, ma da considerarsi pacificamente vietato gi� in epoca anteriore, in quanto assimilabile agli steroidi anabolizzanti androgeni di cui alla classe V dei predetti regolamenti.
(44)
(44)v. perizia famacologia prof. Marcello FAINA. pp. 7. 8 e 46
Interrogato, il FERRARI ha dichiarato trattarsi non gi� di una sua prescrizione, bens� di una annotazione anamnestica. KAPPES, a dire del FERRARI, gli avrebbe riferito che in un certo periodo dell� anno, in cui non aveva gareggiato ma era stato in vacanza con la moglie, aveva assunto una compressa di DHEA da 20 milligrammi per tutto il periodo della vacanza; il FERRARI si sarebbe limitato ad annotare la cosa nella sua tabella di allenamento
(45).
(45)  v. intenogatorio FERRARl, in trascrizione udienza 16.4.2003, p. 138
Ha inoltre aggiunto il FERRARI che all� epoca il DHEA non era comunque un prodotto proibito, essendo considerato alla stregua di un integratore alimentare.
(46)
(46) v. Interrogatono FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003, p. 139

Quanto a quest� ultima affermazione, va osservato che:

- richiesto da chi scrive, il FERRARI nonn ha saputo indicare a quale epoca risale la tabella di allenamento di cui a f. 79, spiegando che egli segu� KAPPEAS dal 1993 al 1996/1997, come gli sembra di ricordare (in realt�, � documentalmente provato che segu� detto ciclista quanto meno fino al 1998)

- per quanto s� � venuto esponendo, la taabbella di allenamento in questione deve collocarsi o nella stagione 1997 o in quella 1998

- all� epoca, come gi� si � detto e come mmeglio si dir� e si vedr�, sostanza per sostanza, nel successivo paragrafo 21, il DHEA era certamente gi� vietato dai regolamenti antidoping UCI e CIO.

Quanto poi all� affermazione secondo la quale l' indicazione �DI-IEA 20 mg 1 mattino x 1 mese� sarebbe non gi� una sua prescrizione, bens� una annotazione anamnestica, essa appare di assai scarsa verosimiglianza.
Non ha molto senso che una annotazione anamnestica (rivolta a ci� che � accaduto) sia riportata in una tebella di allenamento destinata al ciclista (e pertanto rivolta al futuro). Ancora: trattandosi di annotazione anamnestica, non ha molto senso che non sia stata annotata l' epoca in cui KAPPES avrebbe assunto DHEA. Ma, soprattutto, non ha molto senso che, se di annotazione anamnestica davvero si tratti, essa sia cos� precisa e minuziosa nell� indicare il dosaggio delle compresse, la durata del trattamento e, pi� di ogni altro, il momento della giornata in cui le compresse sarebbero state assunte: se annotazione anamnestica fosse, che interesse poteva avere FERRARI ad annotare che KAPPES aveva assunto una compressa da 20 mg di DHEA, per un mese, il mattino piuttosto, invece, che dopo cena? Ancora, la tabella di allenamento in questione si riferisce, come abbiamo visto, al mese di marzo: orbene, come ben noto e come qualsiasi agevole consultazione dei calendari delle corse ciclistiche consente di verificare, nel mese di marzo la stagione � gi� piuttosto avviata (essa, in Europa, inizia nel mese di febbraio): quando, allora, KAPPES avrebbe trascorso un mese di vacanza con la moglie assumendo DHEA?
Deve pertanto concludersi che anche l' indicazione relativa al DHEA, come gi� quelle concernenti l' androsten di cui si � detto, sia una prescrizioni di anabolizzanti fatte al KAPPES dal FERRARI, secondo modi, tempi e dosaggi che il ciclista ben poteva ricavare dalla lettura delle tabelle di allenamento.

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13. Prescrizioni di DHEA sono poi rinvenibili anche nelle tabelle di allenarnento di Bernhard OLIVIER, atleta di triathlon di nazionalit� svizzera.
Le tabelle di allenamento di Bernhard OLIVIER si trovano nel faldone 2, allegato 237.
A f. 443 di detto allegato si legge �take DHEA and AND. until day 3/6� (prendi DHEA e AND. fino al giorno 3/6) a f. � annotata l' indicazione �DHEA 1 morning� (DHEA 1 al mattino) ed a f. 453 si legge �DHEA 20 mg 1 at breakfast� (DHEA 20 mg 1 a colazione).
IL FERRARI, interrogato, ha ammesso di aver prescritto DHEA all� OLIVIER, spiegando peraltro che ci� avvenne per una situazione patologica in cui si trovava l' atleta, situazione patologica che l' imputato dichiara di aver documentato in una delle numerose produzioni della sua difesa e che, in ogni caso, cagionava all� OLIVIER uno stato di affaticamento muscolare testimoniato da una serie di valori risultanti da esami di laboratorio.
(47)

(47) v. interrogato FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 125/129

Quanto alla documentazione prodotta dall� imputato relativa a Bernhard OLIVIER, si tratta della documentazione depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002, relativa ad una serie di ulteriori esami ematici che la difesa FERRARI (come ricordato al precedente paragrafo 9) chiese ed ottenne di produrre, in aggiunta a quelli gi� prodotti dal PM.
La documentazione relativa a Bernhard OLIVIER consiste per l' appunto in un cospicuo numero di esami del sangue, che vanno dal 20.11.1992 al 5.8.1998. In questo arco di quasi sei anni, non � dato capire ove vada collocata la patologia, non meglio specificata e non meglio desumibile dalla indicata documentazione, di cui avrebbe sofferto l' atleta.
Cercando di datare le tabelle di allenamento di cui ai ff. 443, 445 e 453 dell� allegato 237, esse, pur non recando l' indicazione di date, dovrebbero ragionevolmente ricondursi all� anno 1998, o, al pi�, al 1997. Invero, esaminando l' intero complesso delle tabelle di allenamento dell� OLIVIER presenti nell� allagato 237, si osserver� che alcune di esse (nel dettaglio, quelle di cui ai ff. 447, 448, 452, 459, 460, 461, 465, 466, 467, 468 e 469) sono datate e si riferiscono tutte al periodo che va dal gennaio al luglio 1998; analogamente, tutti i test e gli esami del sangue relativi al triathleta Bernhard OLIVIER, presenti negli allegati 237 e 238, si collocano nel periodo dicembre 1997/ marzo 1998. Deve pertanto ragionevolmente ritenersi che anche le tabelle di allenamento di cui ai ff. 443, 445 e 453 debbano collocarsi in quello stesso periodo.
L� imputato, dal canto suo, pur dicendo di non poterne essere certo, le colloca negli anni 1996/1997.
Ora, per�, quale che sia l' epoca in cui vennero redatte dette tabelle di allenamento e, con esse, prescritto all� OLIVIER il DHEA (risalgano esse al 1996, ovvero, pi� presumibilmente, al 1997 o al 1998), ci� che rileva, qui, � che il DHEA, come meglio si dir� al successivo paragrafo 21, in quanto steroide anabolizzante androgeno, in quegli anni era comunque gi� vietato dai regolamenti antidoping dell� UCI e del CIO.
(48)
(48) v. relazione perito prof Marcello FAINA. pp. 7.8 e 46

Si badi bene, vietato senza possibilit� di deroghe, e non gi� soggetto a restrizione d'uso.  Il farmaco soggetto a restrizione d� uso � quello che, in presenza di particolari patologie, l' atleta pu� assumere, a volte con limitazioni in ordine alle modalit� di assunzione (ad esempio, pu� esserne ammessa l' assunzione mediante applicazioni locali, ma non in via sistemica, ossia orale, rettale, intramuscolare o endovenosa), peraltro dichiarandone preventivamente l' assunzione alle autorit� sportive antidoping e accompagnando detta dichiarazione con la prescrizione medica. Il farmaco vietato � invece quello di cui � proibita in assoluto l' assunzione. Naturalmente anche l' atleta potr�, in caso di necessit�, assumere il farmaco vietato; ma in questi casi l' atleta dovr� fermarsi, interrompendo sia gli allenamenti che le gare (anche perch�, vien da osservare, il fatto che egli debba necessariamente ricorrere a farmaci cos� particolari significa che le sue condizioni fisiche sono tali da non consentirgli di svolgere attivit� agonistica).
Orbene, ci� premesso, deve nuovamente sottolinearsi che il DHEA, in base ai regolamenti antidoping dell� UCI e del CIO, era non gi� soggetto a restrizione d� uso, bens�, pi� drasticamente, vietato.
Ma se, ci� chiarito, torniamo alle tabelle di allenamento di OLIVIER di cui si sta discorrendo (quelle a ff. 443, 445 e 453 dell� allegato 237), vedremo che in quei periodi in cui l' OLIVIER, su prescrizione del FERRARI, assumeva il DHEA, l' atleta effettuava normalmente gare ed allenamenti.
La conclusione, pertanto, � che il FERRARI non poteva in alcun modo prescrivere il DHEA all� OLIVIER, contemporaneamente predisponendogli tabelle di allenamento.
Circa le prescrizioni di DHEA all� OLIVIER, un� ultima osservazione: curiosamente, il DHEA prescritto all� OLIVIER si presenta sotto la stessa forma (compresse da 20 mg) e deve essere assunto nello stesso momento della giornata (il mattino) del DHEA che, come si ricorder�, era presente nelle tabelle di allenamento di KAPPEAS, in annotazioni che, a detta dell� imputato, corrispondevano non gi� a prescrizioni, bens� ad annotazioni anamnestiche. Ma dell� assoluta inverosimiglianza di detto assunto difensivo gi� si � detto e la postilla qui fatta non serve che a confermare le conclusioni cui gi� si era giunti, ossia che anche le indicazioni di DHEA nelle tabelle di allenamento del KAPPES corrispondono a prescrizioni di sostanze dopanti vietate.

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14. Il DHEA lo si ritrova poi in un ordinativo che l' imputato, su carta a lui intesta, fa al GUANDALINI, titolare della Farmacia Giardini Margherita (49).
(49) L� ordinativo si trova in faldone 2. allegato 64
Si tratta di un ordinativo di 500 compresse di DHEA da 20 mg (incidentalmente, compresse identiche a quelle prescritte al KAPPES ed all� OLIVIER, anch� esse da 20 mg) che reca la data del 13.2.1998 e che venne rinvenuto dai NAS in una carpetta di colore rosso (contenente altra documentazione sanitaria, di cui si dir� tra breve) all� esito della perquisizione effettuata il 12.8.1998 presso l' abitazione del farmacista GUANDALINI
(50).

(50). Il verbale di perquisizione e sequestro si trova in faldone 1. fascicolo VOL. III


Il FERRARI ha spiegato detto ordinativo sostenendo che si trattava di compresse destinate al padre, affetto da una grave forma di artropatia reumatica che lo costringeva ad assumere cortisone, assunzione che a sua volta determinava una carenza di DHEA, cui il FERRARI rimediava farmacologicamente facendo assumere al genitore DHEA in compresse.
(51)

(51) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. p. 90.

Nessuna documentazione � peraltro stata fornita in ordine a detti disturbi del genitore del FERRARI.
L� ordinativo di DHEA in discorso assume pertanto la portata di un grave e preciso indizio a carico dell� imputato.

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15. Nella carpetta rossa rinvenuta a casa del farmacista GUANDALINI, oltre all� ordinativo di 500 compresse di DHEA datato 13.3.1998 di cui si � detto, si trovava altra documentazione di un qualche non trascurabile interesse, anch� essa riferibile all� imputato FERRARI.
Venne ad esempio rinvenuto, su carta intestata all� imputato, un appunto nel quale, tra gli altri, veniva indicato l' IGF1
(52)

(52) Si tratta dell' appunto in faldone 2. allegato 66


L� IGFI � un ormone naturalmente prodotto dall� organismo umano. Il nome di questa sostanza � esplicitato nei regolamenti UCI e CIO soltanto dal 1999, ma, in quanto sostanza pacificamente assimilabile alla classe degli ormoni peptidici e analoghi (attuale classe E del regolamento CIO), essa deve considerarsi del tutto evidentemente ed incontestabilmente vietata gi� negli anni precedenti (secondo ovvie e semplici considerazioni di natura medica e farmacologia che un medico sportivo, specie se dell� indubbia esperienza del FERRARI, non poteva ignorare).
(53)

(53) Circa il carattere non esaustivo. ma meramente esemplificativo. degli elenchi di sostanze proibite contenuti nei regolamenti antidoping dell� UCI e del CIO si rimanda al successivo paragrafo 21.


Interrogato, il FERRARI ha dichiarato che egli si limit� a chiedere al GUANDALINI informazioni relative al farmaco in questione, senza peraltro averlo poi mai utilizzato, n� prescritto.
(54)

(54)  v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 163/166

In un altro foglio manoscritto dal FERRARI (55),

(55)  si tratta del foglio in faldone 2. allegato 67

cui gi� si � fatto cenno al precedente paragrafo 10, viene indicato l' androsten, sostanza anabolizzante a base di testosterone.

Il FERRARI ha spiegato che questo appunto, che egli colloca negli anni 1996/1997, si riferisce ad una collaborazione, del tutto estranea al mondo delle corse ciclistiche, che all� epoca esisteva tra lui ed il dr. GUANDALINI e che aveva ad oggetto la cura dell� impotenza maschile. Nell� appunto in esame, il FERRARI si sarebbe limitato a consigliare al dr. GUANDALINI i dosaggi di testosterone che, par di capire in via sperimentale, si poteva provare a somministrare ai pazienti per una cura ormonale dell� impotenza.
(56)
(56)
v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 167/169

A parte il fatto che di detta collaborazione del FERRARI in studi sull� impotenza portati avanti dal GUANDALINI non � stata prodotta documentazione alcuna, chi scrive non pu� non osservare che l' annotazione relativa all� androsten si colloca in un pi� ampio contesto in cui, oltre che di androsten, si indicano anche mille capsule di placebo e 20 contenitori per urine, e non vi � dubbio che le mille capsule di placebo ed i 20 contenitori di urine siano ordinativi fatti dal FERRARI al farmacista GUANDALINI (quanto alle 1.000 capsule la circostanza � stata riferita dallo stesso FERRARI; quanto ai contenitori la domanda non � stata espressamente posta, ma appare del tutto ovvio che si tratta di una richiesta che il dottor FERRARI fa al farmacista GUANDALINI).
Si vuole con ci� sottolineare come in un foglio in cui, pacificamente, l' imputato ordina merce al farmacista GUANDALINI. si inserirebbe del tutto singolarmente una consulenza medica che il FERRARI offrirebbe al GUANDALINI.
Ben pi� verosimilmente, l' appunto sembra indicare ordinativi di testosterone per complessivi 100 mg, con indicazione delle fiale e delle compresse in cui frazionare il prodotto richiesto.

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16. Esaurita l' analisi della documentazione riconducibile al FERRARI rinvenuta nella carpetta rossa sequestrata al GUANDALINI, si deve tornare alle tabelle di allenamento di alcuni ciclisti. In particolare, a quelle di FURLAN e GOTTI.
Dalle tabelle di allenamento del FURLAN e del GOTTI risulta che il FERRARI prescrisse a detti due ciclisti il sinsurrene.
Si tratta di un farmaco regolarmente in commercio, utilizzato per insufficienze surrenali conclamate. Peraltro, avendo tra i suoi principi attivi (oltre ad altri ormoni steroidei) il deidroepiandrosterone solfato (DHEAS) sodico (ormone steroideo ad effetto anabolizzante, correlabile al testosterone) i regolamenti antidoping dell� UCI e del CIO lo proibiscono, in maniera assoluta e senza possibilit� di deroga alcuna.
(57)

(57) v. perizia prof. FAINA. pp. 5/6 e 31/45: v. anche successivo paragrafo 21.

In particolare. il sinsurrene risulta prescritto al FURLAN nella sua tabella di allenamento di cui all� allegato 244, f. 568 (�Al mattino della corsa 1/3 - 1/2 di sins.�) ed a GOTTI nella sua tabella di allenamento di cui ad allegato 229, f. 227 (�x la tappa 1/2 sinsurrene�).  

Il FERRARI, su domanda del suo difensore, precisa che ebbe a prescrivere il sinsurrene al FURLAN nel 1994, quando il farmaco non era ancora vietato, perch� il corridore presentava uno stato di affaticamento con ipotensione arteriosa; nega di aver prescritto il sinsurrene al GOTTI. (58)

(58)  v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003, pp. 130/132

FURLAN dichiara che il FERRARI, tra gli altri farmaci, ebbe a prescrivergli il sinsurrene per motivi di affaticamento, crede di ricordare nell� anno 1996, anche se poi, a domanda del difensore del FERRARI, il quale gli rammenta una memoria che il ciclista ebbe a presentare in sede di giustizia sportiva, il teste non esclude che l' assunzione di sinsurrene risalga invece al 1994. (59)

(59) v. dichiarazioni FURLAN, in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 4/5. 17 e 20/21

Come spesso si � avuto gi� modo di sottolineare, a causa di una, per cos� dire, non proprio felice ed ordinata fascicolazione delle tabelle di allenamento predisposta nel corso delle indagini preliminari, non � possibile indicare con certezza a quale epoca risale la tabella di allenamento a f 568 ora in discorso. Peraltro, tutte le tabelle di allenamento del FURLAN, indicanti una data, presenti nell� allegato 244, sono relative agli anni 1996/1998, cos� come agli stessi anni si riferiscono tutti i test cui il ciclista fu sottoposto e che pure sono raccolti nell� allegato 244. Se ne dovrebbe ragionevolmente desumere che anche la tabella di allenamento di cui a f. 568 appartenga agli stessi anni.

GOTTI ha dichiarato di essersi avvalso delle prestazioni del FERRARI dal 1996 al 2000 (60).
(60)
v. dichiarazioni GOTTI, in trascrizione udienza 16.10.2002. p. 2
Afferma poi che la tabella di allenamento di cui a f. 227 dell� allegato 229 non lo riguarda.
(61)

(61)  v. dichiarazioni GOTTI. in trascrizione udienza 16.10.2002. pp. 15/16

Peraltro, si tratta di una tabella di allenamento che si trova all� interno del materiale sequestrato dal NAS al FERRARI e relativo al ciclista Ivan GOTTi.  L� affermazione secondo cui non lo riguarderebbe pare pertanto pi� il frutto di un fin troppo evidente intento del teste di allontanare da s� ogni sospetto di doping, piuttosto che di una meditata riflessione sui dati oggettivi sottopostigli.
La difesa del FERRARI, al riguardo, obietter� che vi � la prova certa che in almeno un altro caso (tabella di allenamento di cui all� allegato 226, f. 143) gli organi investigativi o requirenti che predisposero la documentazione da produrre in giudizio incorsero in un errore, attribuendo al
 
ciclista BERTOLINI una tabella che certo non lo riguarda (vi si fa riferimento, invero, ad un atleta che pesa Kg 81, quando il peso del BARTOLINI, come � stato possibile appurare in giudizio e come del resto emerge da alcune sue coeve tabelle di allenamento, � decisamente inferiore)
(62).
(62)
  v dichiarazioni BERTOLINI in trascrizione udienza 12.11.2002. p. 32 e tabella di allenamento in allegato 226 a f. 130 retro, in cui il peso del BERTOLINI viene, assai pi� realisticamente. indicato in Kg 67
Ma proprio la circostanza che, tra centinaia di documenti prodotti, questo ora indicato risulta essere l' unico erroneamente attribuito ad un atleta piuttosto che ad un altro, evidenzia, a contrario, che l' attribuzione della tabella di allenamento di cui ad allegato 229, f 227 al GOTTI � pi� che attendibile, ed anzi assolutamente affidabile; e ci� al di l� del mancato ordine cronologico con il quale, purtroppo, nei singoli allegati propri di ciascun atleta, la documentazione � stata raccolta e prodotta in giudizio.
Nel caso di GOTTI, pertanto, essendo stato egli seguito dal FERRARI soltanto a partire dal 1996, � del tutto evidente che la tabella di allenamento in discorso, pur non riportando una data, non
pu� che risalire, al pi�, a quell� anno, ossia ad un� epoca in cui i regolamenti UCI e CIO gi� vietavano, in maniera assoluta, il sinsurrene
(63).

(63)  v. successivo paragrafo 21.

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17. Per concludere l' esame delle tabelle di allenamento, e per amor di completezza, si dir� qui, da ultimo, che dalle tabelle di allenamento di alcuni ciclisti risultano altres� prescritti farmaci soggetti a restrizione d� uso.
Se ne tratter� qui in maniera pi� sintetica, perch� va subito detto che, riguardo a detti farmaci, deve ritenersi non provata una loro utilizzazione illecita e contraria ai regolamenti sportivi.
Con elencazione non esaustiva, risultano prescritti il clenyl ed il ventolin a ROMINGER e BERTOLINI, il decadron a GOTTI, la xilocaina a Bernhard OLIVIER.
Si tratta peraltro di prodotti farmaceutici che gli stessi regolamenti UCI e CIO considerano utilizzabili, a determinate condizioni e, oggi, previa comunicazione alla commissione antidoping con accompagnamento di prescrizione medica. Il clenyl ed il ventolin, ad esempio, sono farmaci abbastanza diffusi che, sotto forma di aereosol da nebulizzare, spray o in polvere possono essere prescritti ai ciclisti per la cura dell� asma o della rinite allergica; il decadron � un farmaco che, pur avendo quale principio attivo un composto steroideo di sintesi, come antinfiammatorio pu� essere somministrato agli atleti, purch� ci� avvenga per iniezione locale e intrarticolare; la xilocaina � un anestetico di cui � consentito l' uso mediante applicazioni locali (spray o pomata) e per iniezione locale e intrarticolare.
(64)

(64) Per pi� complete indicazioni relative a detti farmaci, al loro impiego terapeutico ed alle condizioni in cui i regolamenti sportivi ne consentono l' uso, si veda la relazione del perito prof. FAINA.

Il FERRARI si � difeso sostenendo di aver prescritto detti farmaci sempre in presenza di esigenze terapeutiche che ne giustificavano l' uso.
BERTOLINI conferma che soffriva di asma e che a tal fine assumeva clenyl e ventolin.
Anche se la documentazione prodotta dalla difesa FERRARI non d� compiutamente ragione di dette prescrizioni (sia quanto alle necessit� terapeutiche, sia quanto alla corretta osservanza delle procedure di comunicazione alle autorit� sportive preposte ai controlli dell�assunzione dei farmaci soggetti a restrizione d� uso), va purtuttavia segnalato che sono passati oramai vari anni dai fatti e che par di capire che nel corso dei vari anni le procedure di comunicazione dell� assunzione dei farmaci hanno subito diverse modifiche: circostanze tutte che certo renderebbero difficoltoso a chiunque, oggi, difendersi dall� accusa di aver prescritto i farmaci ora in discorso.
Rispetto a questi farmaci soggetti a restrizione d� uso, non pu� pertanto ritenersi provata una loro prescrizione illecita da parte del FERRARI.

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18. A parte quanto si � or ora detto in relazione ai farmaci soggetti a restrizione d� uso, gli elementi di prova a carico del FERRARI in ordine al reato di frode sportiva risultano gi� estremamente consistenti.
Ad essi se ne aggiungono altri. Si dir� ora delle dichiarazioni di CONVALLE e, soprattutto, di COBALCHINI.
Fabrizio CONVALLE � un ciclista che, passato professionista, alla fine della stagione 1991 si rivolse al FERRARI, dal quale venne poi seguito nella successiva stagione 1992.
Se pure i fatti di cui riferisce il CONVALLE risalgono al 1992 (ossia ad epoca significativamente anteriore a quella dei fatti di cui si � fino ad ora parlato, risalenti agli anni 1996/1998), essi appaiono purtuttavia di un qualche non trascurabile interesse.

Il CONVALLE, invero, riferisce che nel corso del 1992 il FERRARI ebbe a consegnargli numerose fiale (o, pi� probabilmente, flaconcini, riferendo poi il teste, in un passo del suo esame, che si trattava di contenitori di vetro chiusi con apposito tappo) (65),

(65) il teste mostra di fare un poco di confusione tra il concetto di fiale e quello di flacone (v. sue dichiarazioni in trascrizione udienza 12.2.2002. p. 150)

delle quali non ebbe mai a indicargli il preciso contenuto. Precisa il CONVALLE che dette fiale (o flaconcini che fossero) andavano conservate in frigorifero e che la loro assunzione avveniva a mezzo di iniezione sottocutanea, in tutte le giornate in cui, nelle tabelle di allenamento predispostegli dal FERRARI
(66),

(66) Nel corso del giudizio, alcune prime tabelle di allenamento del CONVALLE sono state prodotte dal PM (e si trovano allegate al verbale dell� udienza del 12.2.2002). Ulteriori tabelle di allenamento sono state prodotte dallo stesso CONVALLE, nel corso della sua escussione come teste, all� udienza del 9.4.2002 (e si trovano allegate al verbale di detta udienza). Tutte dette tabelle di allenamento recano, come � agevole verificare, l' apposizione di numerosi asterischi.

era apposto il famoso asterisco (67).

(67)  v. dichiarazioni rese dal CONVALLE in trascrizione udienze 12.2.2002, pp. 136 e ss. e 9.4.2002. p. 16 e ss.

Gli elementi di interesse, evidentemente, sono due: in primo luogo che FERRARI faceva fare al CONVALLE delle fiale, senza dargli spiegazioni in ordine al loro contenuto; secondariamente, che quelle strane fiale venivano fatte in corrispondenza delle giornate contrassegnate dagli asterischi.
FERRARI si � difeso sostenendo che gli asterischi presenti nelle tabelle di allenamento del CONVALLE non avevano nulla a che fare con le fiale di cui riferisce il ciclista, ma stavano ad indicare l' assunzione di Vigo Plus, un integratore alimentare la cui utilizzazione era del tutto lecita.
(68)

(68) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. p116/117

Quanto alle fiale, l' imputato ricorda di avere effettivamente consegnato al CONVALLE una decina di fiale prive di etichetta, spiegando che esse contenevano niente di pi� che un prodotto omeopatico, che doveva rafforzare un poco le difese immunitarie del ciclista. Lo stesso FERRARI aveva provveduto a togliere le etichette da tali fiale, in quanto il CONVALLE non aveva fiducia nei prodotti omeopatici e pertanto FERRARI decise di offrirgliele in forma del tutto anonima, senza rivelarne il contenuto all� atleta. (69)

(69) v. interrogatorio FERRARI, in trascrizione udienza 16.4.2003. pp. 119/120

Circa il significato dell� asterisco, si ripropone la questione gi� diffusamente affrontata al precedente paragrafo 6.: nelle tabelle di allenamento prodotte dal PM all� udienza del 12.2.2002, a f. 3 (in maniera un poco difficoltosa, data la pessima qualit� dei documenti prodotti dal PM, e purtuttavia in maniera sufficientemente leggibile) � apposta l' annotazione �* 2 - 3 buste di VIGO PLUS� ed al successivo f. 5 bis si legge l�indicazione �VIGO PLUS 1 - 3 buste dopo allenamento *,,.
Secondo il FERRARI, tali indicazioni stanno a significare che dopo gli allenamenti o le gare evidenziati dalla apposizione dell� asterisco, il CONVALLE doveva prendere le indicate buste di VIGO PLUS.
Secondo il CONVALLE, invece, l' asterisco indicava di per s� l' assunzione, mediante iniezione sottocutanea, del misterioso o, per usare un termine meno suggestivo, anonimo liquido contenuto nelle fiale, e nelle tabelle di allenamento che recavano ulteriori indicazioni quali quelle indicate e riportate ai ff. 3 e 5 bis, egli doveva poi prendere anche, dopo la fiala, le bustine di VIGO PLUS.
(70)

(70)  v. dichiarazione CONVALLE, in trascrizione udienza 12.2.2002. pp. 151/152

Qui, quanto agli asterischi, appare necessario soltanto aggiungere che esaminando le tabelle di allenamento consegnate dal CONVALLE all� udienza del 9.4.2002 (ed al verbale di detta udienza allegate), si pu� agevolmente osservare che, pur continuando ad essere presenti i soliti asterischi, non si vede, all� inizio o alla fine delle varie tabelle di allenamento, alcuna indicazione che stia ad indicarne il significato.
Tale circostanza, sia detto per inciso, sembrerebbe dar ragione alla tesi del CONVALLE, secondo la quale l' asterisco rappresentava un qualche cosa di ben noto al ciclista (l' iniezione del liquido contenuto nella fiala) che non necessitava di alcuna particolare ulteriore esplicitazione. Perch�, al contrario, se fosse vera la spiegazione offerta dal FERRARI, secondo cui l' asterisco serviva soltanto ad attirare l' attenzione del ciclista per ricordargli che nelle giornate �asteriscate� andavano assunte determinate sostanze di volta in volta indicate (aminoacidi, integratori alimentari, o altro ancora di comunque perfettamente lecito), non si capisce bene perch� nelle tabelle di allenamento ora in discorso non vi sia alcuna legenda che spieghi cosa, in quelle giornate �asteriscate�, dovesse per l' appunto assumere l' atleta.
Resta in ogni caso estremamente significativo che oltre al SIMEONI anche un altro ciclista a suo tempo seguito dal FERRARI (un ex ciclista oramai lontano e del tutto estraneo al mondo delle corse in bicicletta)
(71),

(71) Lo stesso non pare potersi dire di alcuni altri testi che, pur essendo ex ciclisti, conservano stretti contatti con l' ambiente del ciclismo: CHIAPPUCCI, ad esempio, allorquando venne esaminato all� udienza dell� 11.2.2003, aveva si da poco cessato l' attivit� agonistica, ma risultava rivestire la carica di consigliere dell� Associazione Ciclisti Professionisti (v. trascrizione udienza 11.2.2003. p. 44/45) e ZAINA. che pure ha cessato l' attivit� nel 2000, � procuratore di giovani ciclisti (v. trascrizione udienza 22.5.2003. p. 40)

smentisca l' imputato in ordine al significato da attribuirsi agli asterischi, dandone una lettura affatto diversa da quella offerta dal FERRARI.
Quanto poi al contenuto delle anonime fiale che lo stesso FERRARI riconosce di aver prescritto al CONVALLE, le giustificazioni del FERRARI destano quanto meno non poche perplessit�, apparendo, all� evidenza, non facilmente ed immediatamente credibili.

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19. Se le dichiarazioni del CONVALLE, per essere rimasto comunque ignoto il contenuto delle anonime fiale prescrittegli dal FERRARI, da assumersi nelle giornate contrassegnate dagli asterischi, costituiscono indizio dotato di non particolare efficacia dimostrativa, ben pi� significative, a parere di chi scrive, sono le dichiarazioni rese dal teste COBALCHINI.

Carlo COBALCHINI � un ex ciclista, anch� egli oramai del tutto estraneo all� ambiente del ciclismo, che alla fine del 1991 correva, con buone prospettive (aveva tra l' altro vinto un campionato mondiale militari), tra i dilettanti.
Alla fine del 1991, su consiglio del suo direttore sportivo dell� epoca, Fortunato CESTARO, egli si rivolse al FERRARI, che tra la fine del 1991 e l' inizio del 1992 ebbe modo di incontrare in due o tre occasioni nell� ambulatorio dell� imputato, in Ferrara.
Riferisce COBALCHINI che il FERRARI, in quegli incontri - se pure in termini generici, senza scendere nei particolari, ma non per questo in termini tali da poter generare equivoci ed errate interpretazioni da parte del teste - gli prospett� l' utilit� di programmare una preparazione che fosse sorretta anche da sostanze particolari. La frase che COBALCHINI conserva con maggior nitore nella memoria � quella, risuonata pi� volte nelle parole del medico, �ricordati, COBALCHINI, che al giorno d� oggi se non sei MERCKX (il riferimento, naturalmente, non � ad Axel MERCKX, ma al di lui padre Eddy MERCKX, unanimemente ritenuto uno dei pi� grandi ciclisti del dopoguerra:NDR) senza doping non vai da nessuna parte�.
(72)
(72) v. dichiarazioni COBALCHINI, in trascrizione udienza 15.4.2003 p. 2/4 e 22

Riferisce ancora il COBALCHINI che egli, di fronte a quella cos� esplicita proposta di doparsi, rifiut�, limitandosi a predisporre con il FERRARI un programma atletico e dietetico, avendogli il FERRARI detto che doveva comunque dimagrire. Il rapporto tra i due si interruppe ben presto, anche per il fatto che la stagione 1992 fu piuttosto deludente per il COBALCHINI, le cui prestazioni, a suo dire, vennero compromesse da un troppo rapido dimagrimento cui era andato incontro seguendo le indicazioni dietetiche del FERRARI.
A seguito di contestazioni del PM, che gli ha rammentato dichiarazioni precedentemente rese nel 1997, ossia circa sei anni prima, il teste ha poi ricordato, pur se non con la nitidezza con cui ha memoria della frase innanzi riportata, che effettivamente il FERRARI gli parl�, tra le altre sostanze, anche di eritropoietina, la �cura� di cui un po� tutti i ciclisti, all� epoca, parlavano.
(73)
(73)  v. dichiarazioni COBALCHINI, in trascrizione udienza 15.4.2003, p. 5 e 6

Estremamente significativo � poi anche il prosieguo del racconto del COBALCHINI. Riferisce il teste che egli, l' anno successivo, si rivolse al Centro Studi di Ferrara
(74),
(74) Si tratta del noto Centro Studi Biornedici Applicati allo Sport, dell� Universit�i di Ferrara, diretto dal prof. CONCONI
ed ebbe contatti con il dr. MA.ZZONI, uno dei medici di detto centro. Quando il dr. MAZZONI seppe che il COBALCH1NI, nella stagione precedente, era stato seguito dal FERRARI (che il MAZZONI ben conosceva, avendo anche il FERRARI collaborato con il predetto Centro Studi di Ferrara)
(75),
(75) Il dato, peraltro del tutto pacifico, � riferito dal teste MAZZONI (v. trascrizione udienza 15.4.2003, p. 43) e dallo stesso FERRARI nel corso del suo interrogatorio (v. trascrizione udienza 16.4.2003. p. 58)
�mi chiese�, ricorda il teste �se avevo fatto uso di GH, o comunque ormoni della crescita e compagnia bella� ed alla risposta negativa del ciclista, il MAZZONI si dimostr� estremamente sorpreso.
(76)
(76)  v. dichiarazioni COBALCHINI. in trascrizione udienza 15.4.2003. p. 7 e 8

La difesa del FERRARI ha cercato in ogni modo di smontare la credibilit� del teste COBALCHINI.
Ha prospettato la possibilit� che il teste intenda vendicarsi del FERRARI, cui addebita una dieta troppo severa che ebbe a stroncargli la carriera. Ha rilevato che la credibilit� del teste sarebbe irreparabilmente minata dalla circostanza che anche il COBALCHINI, negli anni successivi, avrebbe poi finito con il fare uso di eritropoietina, mediante fiale di Eprex. Ha sottolineato che le dichiarazioni del COBALCHINI quanto al suo colloquio con il MAZZONI sono state smentite dal MAZZONI medesimo. Ha cercato di far sorgere il sospetto che il COBALCHINI sia stato uno strumento nelle mani di Alessandro DONATI (maestro dello sport e dirigente del CONI, gi� componente di una commissione costituita dallo stesso CONI per studiare e contrastare il fenomeno del doping nello sport, da anni in fiera polemica con CONCONI, anch� egli, all� epoca, facente parte di quella commissione) per accusare l' incolpevole FERRARI (reo, agli occhi del DONATI, di essere stato allievo del CONCONI).
Ora, con molta serenit�, chi scrive giudica francamente di scarsissimo valore gli argomenti utilizzati dalla difesa del FERRARI per minare la credibilit� del teste COBALCHINI.
E� vero, COBALCHINI stesso riconosce che anni dopo, nel 1996, egli assunse due fiale di Eprex (eritropoietina) su indicazioni del suo medico sportivo dell� epoca, Enrico LAZZARI. Ma in qual modo detta franca ammissione del teste ne mina la credibilit�? Anzi, dovrebbe semmai sottolinearsi che avendo il teste assunto anch� egli eritropoietina, e pertanto ben conoscendola, ove davvero avesse voluto calunniare un incolpevole FERRARI ben avrebbe potuto farlo in termini assai pi� gravi di quanto ha fatto, accusandolo di avergli prescritto e somministrato EPO, e non soltanto di avergliene parlato come possibile coadiuvante del programma di allenamento.
Quanto poi alle smentite del MAZZONI, vediamo di chiarire un poco di che teste si tratta e, in ogni caso, in che consisterebbero le sue smentite.
Il MAZZONI - sentito come teste c.d. assistito ex art. 197 bis cpp, per essere stato gi� indagato dalla Procura della Repubblica di Ferrara per fatti del tutto analoghi a quelli per cui qui si procede, dai quali � stato comunque prosciolto - � stato con il FERRARI uno dei principaalli collaboratori del gi� citato Centro Studi Biomedici Applicati allo Sport, diretto dal prof CONCONI. E� palesemente in ottimi rapporti con il collega FERRARI.
Quanto alle sue dichiarazioni, questo teste oggettivamente cos� caratterizzato, si � limitato al fine a dichiarare che non pu� escludere di avere effettivamente fatto, presso il Centro Studi di Ferrara, delle �valutazioni funzionali� al COBALCHINI, negando peraltro, su domanda della difesa del FERRARI, di avergli mai proposto l' assunzione di farmaci. Ma il COBALCHINI non dice affatto che il MAZZONI gli propose di assumere farmaci: dice che, appreso che l' anno precedente il ciclista era stato seguito dal FERRARI, il MAZZONI si meravigli� che il COBALCHINI, all� epoca in cui era seguito dal FERRARI, non avesse fatto uso di GH o, comunque, di altri ormoni della crescita.
Quanto infine ad essere COBALCHINI strumento del DONATI, l' assunto della difesa del FERRARI � del tutto gratuito, basandosi semplicemente su un incontro che avvenne tra il DONATI ed il COBALCHINI in un ristorante di Bassano del Grappa, luogo ove il COBALCHINI svolgeva la sua attivit� lavorativa una volta uscito dal mondo del ciclismo. Ha spiegato il COBALCHINI che sapendo della presenza del DONATI, persona ben nota nell� ambiente ciclistico per le sue battaglie contro l' uso del doping, egli si rec� al ristorante per poter parlare dell� argomento, parlandone in generale �come se ne parla comunque tra gente che ha masticato sport, o che ha avuto attivit� sportiva�.
(77)
(77)  v. dichiarazioni COBALCHINI in trascrizione udienza 15.4.2003. 34/36
Ad avviso di chi scrive � davvero del tutto insostenibile argomentare da questo incontro che il DONATI ed il COBALCHINI abbiano architettato un piano contro il FERRARI. La spiegazione dell� incontro � evidentemente, e pi� semplicemente, quella fornita dal COBALCHINI. Del resto, come gi� si � sottolineato, COBALCHINI, ove davvero avesse voluto calunniare il FERRARI, avrebbe potuto agevolmente ricostruire i suoi rapporti con l' imputato in termini assai pi� compromettenti di quanto non abbia fatto. Passando al DONATI, poi, che la difesa del FERRARI sembra indicare come possibile deus ex machina di un asserito complotto contro l' imputato, va sottolineato che il suo apporto probatorio nel presente giudizio � stato oggettivamente di scarsissima portata. Sono questi i comportamenti indicativi di un diabolico piano del DONATi e del COBALCHINI inteso a costruire artificiose e false prove a carico del FERRARI? Certamente no.
COBALCHINI dunque, � un teste senz� altro attendibile, il quale ci fornisce un dato che ha un valore indiziario e non di prova diretta (il FERRARI, nel caso del COBALCHINI, non prescrisse sostanze dopanti, ma si limit� a suggerirne l' uso; il MAZZONI si limit� a mostrarsi meravigliato che, seguito dal FERRARI, il COBALCHINI non avesse fatto uso di ormoni della crescita). Si �tratta per� di un elemento indiziario di rilevantissimo valore, estremamente grave e preciso, perch� indica, in termini di certezza, che almeno a quel tempo (nel caso di COBALCHINI eravamo ancora nel 1992) il FERRARI suggeriva ai ciclisti che si rivolgevano a lui l' uso di sostanze dopanti e che la cosa era perfettamente nota in un certo ambiente medico sportivo estense di cui il FERRARI aveva fatto parte e con il quale manteneva certamente contatti (o, quanto meno, era perfettamente nota al suo collega MAZZONI).

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20. Gli elementi di prova (diretta ed indiziaria) che si sono fin qui raccolti sarebbero gi� di per s� pi� che sufficienti a ritenere dimostrata la responsabilit� del FERRARI in ordine al reato di frode sportiva che gli viene contestato.
Si dir� qui, da ultimo, di due ulteriori elementi di prova.
Si tratta dei verbali di sit rese alla polizia giudiziaria da Axel MERCKX e da Silvano BARCO (atleta che pratica la disciplina dello sci di fondo).
Dette dichiarazioni, su richiesta del PM, sono state acquisite e lette ai sensi dell� art. 512 bis cpp, rispettivamente all� udienza del 12.11.2002 e del 14.5.2003, ai cui rispettivi verbali sono allegate.
I testi Axel MERCKX e BARCO
(78),
(78) Axel MERCKX e BARCO erano testi del PM, richiesti (ed ammessi) il primo previa sua indicazione nella lista testimoniale del PM relativa al procedimento principale (ossia a quello n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG Dibatt.), il secondo previa sua indicazione nella lista testimoniale del PM relativa all� originario procedimento n. 7538/02 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., poi riunito a quello principale
residenti all� estero (rispettivamente nel Principato di Monaco ed in Finlandia), erano stati infatti regolarmente citati e non sono comparsi.
Ad avviso di questo giudice, ricorrono tutte le condizioni, previste dall� art. 512 bis cpp, per l' acquisizione e la lettura dei due indicati verbali di sit.
In particolare:

- � documentalmente provato che Axel MERCCKKX e Silvano BARCO risiedono all� estero

- � pacifico che gli stessi, pur regolarmmeente citati, non sono comparsi

- ugualmente soddisfatto risulta l' ulterriiore requisito desumibile dal testo dell� art. 512 bis cpp (�tenuto conto degli altri elementi di prova�), considerato che nel caso di specie, per quanto si � venuto fin qui esponendo, all� atto della lettura dei verbali di sit di Axel MERCKX di Silvano BARCO era gi� stato assunto copiosissimo materiale probatorio

- � stato assolutamente impossibile proceeddere all� esame dibattimentale di detti testi.

Chi scrive � consapevole della problematicit� della sussistenza dell� ultimo requisito. Secondo una pi� rigorosa e restrittiva interpretazione dell� art. 512 bis cpp, invero, perch� possa dirsi soddisfatto il requisito della assoluta impossibilit� dell� esame dibattimentale occorre che si siano
inutilmente esperiti tutti i mezzi per ottenere l' escussione del teste residente all� estero, compreso quello della rogatoria internazionale, ove naturalmente esista tra Italia e Stato estero di residenza del teste una convenzione di assistenza internazionale.
A parere di chi scrive, deve invece preferirsi una lettura secondo la quale, tenuto conto degli altri elementi di prova gi� acquisiti, sia rimesso al giudice valutare la sussistenza di una estrema difficolt� della assunzione della prova in giudizio, indipendentemente dalla astratta possibilit� di una rogatoria internazionale. Si osservi poi che, tecnicamente, l' acquisizione probatoria da parte dell� autorit� giudiziaria dello Stato estero richiesto non pu� considerarsi attivit� dibattimentale (laddove il requisito richiesto dell� at. 512 bis cpp � la assoluta impossibilit� �dell� esame dibattimentale�) e che l' autorit� straniera richiesta potrebbe, a sua discrezione, fin� anche non consentire che all� assunzione della prova assistano la autorit� giudiziaria richiedente e le parti in causa, con ci� escludendo ogni qualsivoglia contraddittorio tra le parti (contraddittorio che, in ogni caso, risulterebbe seriamente compromesso, prevedendo l' art. 4 della Convenzione Europea di Strasburgo di assistenza giudiziaria in materia penale che l' autorit� richiesta possa consentire alla autorit� richiedente ed alle persone in causa di assistere, ma non anche di intervenire nel corso della esecuzione della rogatoria).
Qualunque sia l' interpretazione corretta del requisito dell� assoluta impossibilit� dell� esame dibattimentale previsto dall� art. 512 bis cpp, va poi sottolineato, quanto ad Axel MERCKX, che il Principato di Monaco, ove il teste risiede, non risulta aver aderito alla Convenzione Europea di Strasburgo di assistenza giudiziaria in materia penale. Gli unici trattati di mutua assistenza esistenti tra l' Italia ed il Principato di Monaco risultano essere la Convenzione per l' estradizione dei malfattori (accordo bilaterale firmato a Firenze nel remoto 19 maggio 1866) e la Convenzione Europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca, firmato a Strasburgo nel 1990. Nessuno di questi strumenti appare tale da consentire, in ogni caso, una richiesta di rogatoria internazionale che avesse ad oggetto l' escussione di un teste, per di pi� in relazione ad un reato (la frode sportiva) che appare sconosciuto all� ordinamento giuridico monegasco. Conseguentemente, soltanto comportamenti di �cortesia internazionale� avrebbero consentito di richiedere allo Stato estero l' escussione di Axel MERCKX in territorio monegasco.
Ci� premesso in ordine alla utilizzabilit� dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria da Axel MERCKX e da BARCO, va sottolineato che Axel MERCKX riferisce di essere stato seguito dal dr. Michele FERRARI dal 1994 al 1998 e riferisce che il FERRARI, a fini di recupero fisico, gli consigli� di prendere pasticche di un integratore, denominato Understor, che si poteva trovare in Belgio e che Axel MERCKX sapeva essere vietato dalle norme antidoping.
E� pur vero che il perito prof. FAINA, nominato da questo giudice, riferisce nella sua relazione che non esiste, nella farmacopea ufficiale, un prodotto denominato Understor, ma ci� che qui rileva �, in ogni caso, come anche nei ricordi di Axel MERCKX il FERRARI, negli anni compresi tra il 1994 ed il 1998, ebbe a suggerirgli l' uso di un prodotto vietato dai regolamenti antidoping.
Silvano BARCO, dal canto suo, dopo aver riferito di pratiche di autoemotrasfusione cui si sottopose fino al 1988, peraltro non riferibili al FERRARI ma ad altri medici del Centro Studi dell� Universit� di Ferrara, ricorda poi che nell� autunno del 1995, incuriosito dal fenomeno dell� EPO, di cui sempre pi� si sentiva parlare e che aveva oramai soppiantato la pratica dell� autoemotrasfusione, contatt� il dr. FERRARI, che aveva conosciuto quando questi era ancora nell� equipe del prof CONCONI, per farsene spiegare il funzionamento. Riferisce al proposito il BARCO che �il FERRARI telefonicamente mi rifer� (...) sui vantaggi e sulle modalit� di assunzione dell� EPO in particolare mi disse che l' assunzione poteva avvenire in qualsiasi momento, purch� accompagnata da altri farmaci che servivano a controllare la viscosit� del sangue; in conclusione mi disse che per un solo ciclo la spesa era di circa 5 milioni, mentre per seguirmi per una intera stagione occorrevano dai 20 ai 25 milioni, in quell� occasione temporeggiai riferendo che dovevo pensarci; il FERRARI mi rifer� che non vi erano problemi e mi lasci� anche il numero di cellulare�.
1995: quando l' eritropoietina (in quanto sostanza compresa tra quelle proibite nell� ambito del gruppo D del regolamento UCI e del gruppo F del regolamento CIO - ormoni peptidici ed analoghi - che diveennteranno, rispettivamente nel 1999 e nel 1993, gruppo E in entrambi i predetti regolamenti) era gi�, del tutto pacificamente, sostanza proibita in maniera assoluta e senza possibilit� di deroga alcuna.
(79)
(79) v. il successivo paragrafo 21.


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21.  Riassumendo quanto si � andato fin qui esponendo, emerge da un complesso di prove, dirette ed indiziarie, e, in particolare

- dalle dichiarazioni rese, ex art. 210 ccppp, da SIMEONI Filippo in ordine a prescrizioni di andriol e di EPO nella stagione 1997

- dalle prescrizioni di androsten (al parrii dell� andriol, sostanza ad effetto anabolizzante a base di testosterone) presenti nelle tabelle di allenamento del ciclista KAPPEAS, da collocarsi negli anni 1997/1998

- dalle prescrizioni di DHEA (ormone sterrooideo ad effetto anabolizzante) presenti nelle tabelle di allenamento dello stesso KAPPEAS e dell� atleta di triathlon OLIVIER, da collocarsi anch� esse negli anni 1997/1998

- dall� ordinativo di 500 capsule di DHEAA,, datato 13.3.1998, rinvenuto in casa del farmacista GUANDALINI, scritto dal FERRARI su foglio a lui intestato

- dall� appunto relativo a fiale e compreessse di androsten, anch� esso riferibile ad un ordinativo di detta sostanza anabolizzante, temporalmente collocabile, al pi� tardi, agli anni 1996/1997 ed anch� esso rinvenuto in casa del farmacista GUANDALINI

- dal riferimento, in quello stesso appunntto, all� ormone della crescita IGF 1, riferimento che pare doversi anch� esso leggere come ordinativo della sostanza

- dalle prescrizioni di sinsurrene a Ivann GOTTI e Giorgio FURLAN, temporalmente collocabili in un non meglio precisabile arco di tempo che va dal 1996 al 1998

- dalle dichiarazioni di Fabrizio CONVALLLEE

- dalle dichiarazioni di Carlo COBALCHINII<

- dal verbale di sit di Axel MERCKX

- dal verbale di sit di Silvano BARCO
>
che il FERRARI, negli anni 1996/1998, effettivamente prescrisse a diversi atleti da lui seguiti l' uso di sostanze ad effetto dopante, quando le stesse erano gi� rigorosamente vietate dai regolamenti sportivi (e non gi� meramente soggette a restrizione d� uso). In particolare, attenendoci e limitandoci al corretto canone di quanto emerso in maniera del tutto certa nel corso del giudizio, egli prescrisse l' eritropoietina e l' andriol al SIMEONI, l' androsten al KAPPEAS, il DHEA allo stesso KAPPEAS ed all� OLIVIER, il sinsurrene al GOTTI ed al FURLAN.
Dalla relazione del perito prof. Marcello FAINA (Presidente della Commissione Sanitaria Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana), in ordine ai predetti farmaci, emerge quanto segue:

a) l' eritropoietina, nel regolamento UCI, � compresa tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo D (ormoni peptidici ed analoghi), che diventa gruppo E (ormoni peptidici, mirnetici ed analoghi) dalla lista del 1999. E� inoltre compresa nella lista di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' eritropoietina � compresa tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo F (ormoni peptidici ed analoghi), che diventa gruppo E (ormoni peptidici ed analoghi) dalla lista del 1993. Dalla lista del 1995 il gruppo E viene identificato come ormoni peptidici, glicoproteici ed analoghi. Dalla lista del 1999 il termine glicoproteici viene sostituito con il termine mimetici. E� inoltre compresa nella lista di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista n. 1 del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(80)
(80)  v. relazione prof. Marcello FAINA. pp. 66

b) l' andriol, nel regolamento UCI, � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' andriol � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(81)
(81) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 49)

c) l' androsten, sostanza riconducibile all� androstenedione e/o all� androstenediolo, nel regolamento UCI � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, l' androsten (id est : l' androstenedione e l' androstenediolo) � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(82)
(82)  v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 47 e 48)
d) il DHEA, nel regolamento UCI, � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa classe 1V dalla lista n. 2 del 2001.

Nel regolamento CIO, il DHEA � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(83)
(83) v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 36)

e) il sinsurrene, con particolare riferimento ad uno dei principi attivi in esso contenuto (il deidroepiandrosterone solfato - DHEAS - sodico, vietato in maniera assoluta), nel regolamento UCI, � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come classe V nella lista del 1995 e che diventa classe IV dalla lista n. 2 del 2001.
Nel regolamento CIO, il sinsurrene (rectius: il deidroepiandrosterone solfato - DHEAS - sodico, principio attivo in esso contenuto) � compreso tra le sostanze proibite (classe prima) nell� ambito del gruppo C (sostanze anabolizzanti) come steroide anabolizzante androgeno (SAA). Come sostanza anabolizzante � inoltre compreso nella classe di sostanze proibite/ricercate nei controlli fuori competizione, che compare per la prima volta come articolo VI nella lista del 1996, poi come classe IV dalla lista del 2000, che diventa infine classe V nella lista del 2003.
(84)
(84)  v. relazione prof. Marcello FAINA (p. 41/45)
La lunga e per certi versi certamente noiosa elencazione che precede serve ad evidenziare che tutti i farmaci suddetti (eritropoietina, andriol, androsten, DHEA e sinsurrene) erano gi� pacificamente vietati all� epoca in cui venivano prescritti dal FERRARI agli indicati atleti
SIMEONI, KAPPEAS, OLIVIER, GOTTI e FURLAN.
N�, a tale proposito, rileva in alcun modo la circostanza, sottolineata dalla difesa del FERRARI in diversi passi della sua memoria depositata il 23 .9.2004, che alcuni dei predetti farmaci e principi attivi siano esplicitamente menzionati, nei regolamenti UCI e ClO, soltanto in anni pi� o meno corrispondenti con quelli di cui ai fatti oggetto del giudizio (si ricorder� che le prescrizioni di farmaci dopanti agli indicati atleti, per quanto emerso, in termini di certezza, nel corso del processo, riguarda gli anni 1996/1998). Da ci� non pu� nella maniera pi� assoluta trarsi la conclusione che anche laddove il FERRARI avesse effettivamente somministrato quei farmaci a quegli atleti, purtuttavia il reato di frode sportiva non sussisterebbe, in quanto quei farmaci, all� epoca della loro prescrizione, ancora non erano esplicitamente menzionati nei regolamenti antidoping dell� UCI e del CIO.
Infatti, se � vero che l' androstenedione e l' androsteneiolo (principi attivi cui deve ricondursi l' androsten) sono esplicitamente menzionati, nel regolamento UCI ed in quello CIO, rispettivamente, dal 1998 e dal 1999, cos� come il DHEA � esplicitamente menzionato in detti regolamenti dal 1997, purtuttavia, come bene si legge negli indicati regolamenti antidoping e come in modo chiarissimo ha spiegato il perito prof. FAINA nel corso del processo,
(85)
(85) v. dichiarazioni prof Marcello FAINA, in trascrizione udienza 20.4.2004, p. 6 e ss
.
per ciascuna classe di sostanze vietate dai regolamenti (stimolanti, narcotici, agenti anabolizzanti, diuretici, ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e analoghi) � espressamente indicato un elenco di principi attivi, salva per�, per ciascuna classe di sostanze vietate, la formula di chiusura �e sostanze affini�. Analogamente, in quegli stessi regolamenti antidoping, nel paragrafo dedicato ai controlli al di fuori delle competizioni, gli elenchi delle varie sostanze vietate vengono espressamente indicati come �non esaustivi delle sostanze proibite�. Nel regolamento CIO, ad esempio, si legge (al paragrafo IV) �ATTENZIONE. Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell� elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione �...e sostanze affini��.
(86)
(86) Si fa qui riferimento al testo del regolamento CIO in vigore fino al 31.12.2002

E non c� � allora dubbio alcuno (cos� come, soggettivamente e del tutto pacificamente, dubbi non poteva avere un medico sportivo, specie se della fama, competenza e preparazione del FERRARI) che l' androstenedione, l' androstenediolo ed il DHEA, ancor prima di essere espressamente menzionati negli elenchi delle sostanze anabolizzanti (in particolare, in quelli degli steroidi anabolizzanti androgeni), erano vietati, perch� chiaramente affini alle sostanze espressamente indicate.
Resta a questo punto soltanto da sottolineare che, per tutto quanto si � venuto fin qui esponendo, le prescrizioni di eritropoietina e di andriol al SIMEONI, di androsten al KAPPEAS, di DHEA allo stesso KAPPEAS ed all� OLIVIER, di sinsurrene al GOTTI ed al FURLAN erano evidentemente finalizzate a migliorare fraudolentemente ed artificiosamente, in violazione dei divieti dei regolamenti antidoping, le prestazioni degli atleti, e potenzialmente ben in grado di alterare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive cui detti atleti partecipavano.
Il che integra il reato di frode sportiva che viene contestato all� imputato.

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22.  Al FERRARI viene altres� contestato il reato di esercizio abusivo (continuato) della professione di farmacista (capo B1. e capo C. dell� originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG Dibatt. all� udienza dell� 11.2.2003).
La premessa normativa del reato in esame � costituita dall� art. 122 TU. delle leggi sanitarie (RD 27.7.1934, n. 1265), secondo il quale �la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non � permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilit� del titolare della medesima�.
Secondo costante e condivisibile giurisprudenza, la vendita di medicinali da parte di persona non munita della prescritta abilitazione e non iscritta nell� albo professionale dei farmacisti integra il reato di cui all� art. 348 cp.
(87).
(87) v.expluribus, Cass.Sez.VI, 18.1.1975, n. 479. imputato Ricotta; Cass. Sez. VI, 15.6.1981. n. 5980. imputato Mizzon

Orbene, i ciclisti SIMEONI, CONVALLE, BORTOLAMI e MERCKX dichiarano che FERRARI vendette loro medicinali.
In particolare, SIMEONI dichiara che il FERRARI, all� epoca in cui lo stesso era il suo medico sportivo (ossia, nel periodo novembre 1996/intera stagione 1997), gli vendeva direttamente specialit� medicinali quali vitamine, aminoacidi, proteine, contenuti in confezioni analoghe a quelle che si trovavano in farmacia.
(88)
(88) v. dichiarazioni SIMEONI, in trascrizione udienza 12.2.2002. pp 106 e 130
CONVALLE, riferendo delle fiate da fui ricevute dal FERRARI nell� anno 1992, contenenti sostanze da iniettare sottocute, precisa che i compensi da lui corrisposti al FERRARI erano altres� comprensivi anche del pagamento di detti prodotti.
(89)
(89) v. dichiarazioni CONVALLE, in trascrizione udienza 12.2.2002, pp. 139 e 140

Anche il teste BORTOLAMI, che ebbe il FERRARI quale proprio medico sportivo nel periodo che va dal 1995 al 2000
(90),
(90)  v. indicazioni fornite, pur con qualche incertezza dallo stesso BORTOLAMI, in trascrizione udienza 19.2.2002. p 24
riferisce di aver ricevuto dal FERRARI integratori vitaminici, anche se, per la verit�, detto teste non ha specificato se tali prodotti gli venissero forniti dal FERRARI gratuitamente, ovvero dietro corrispettivo.
(91)
(91)  v. dichiarazioni BORTOLAMI. in trrascrizjone udienza 19.2.2002. pp. 20 e 21

Axel MERCKX, seguito dal dr. FERRARI negli anni che vanno dal 1994 al 1998, nel suo verbale di sit acquisito agli atti del giudizio ex art. 512 bis cpp, riferisce anch� egli di aver acquistato prodotti farmaceutici dal FERRARI, in particolare di aver acquistato integratori alimentari quali inosina e piruvato.
(92)
(92)
v. verbale di sit rese il 16.2.1999 da Axel MERCKX ai NAS di Bologna e di Firenze
Del resto, le ricordate dichiarazioni dei vari SIMEONI, CONVALLE, BORTOLAMI e MERCKX trovano puntuale conferma nel dato oggettivo dei pi� che rilevanti acquisti di prodotti farmaceutici effettuati dal FERRARI presso la farmacia �Giardini Margherita� gestita dal farmacista Massimo GUANDALINI.
La circostanza che il FERRARI fosse solito acquistare rilevanti quantitativi di prodotti farmaceutici  in particolare, presso la predetta farmacia - emerge, in maniera inequivocabile:

- da quanto sequestratogli in data 12.8.119998

- dagli ordinativi di prodotti farmaceutiicci fatti dall� imputato alla Farmacia Giardini Margherita, rinvenuti nella gi� richiamata carpetta rossa trovata a casa del farmacista GUANDAUNI
(93)
(93) si tratta degli ordinativi acquisiti agli atti del giudizio, in faldone 2, allegati 64/67

- dalla telefonata intercorsa tra GUANDALLIINI e tale, non meglio individuato, �Enrico�, nella quale GUANDALINI, riferendosi al FERRARI, dice �mi ha svuotato la farmacia�. Si riporta qui il brano della telefonata: GUANDALINI: �M� � venuto Michele FERRARI tra l�altro, poi ti dir�...�
ENRICO: �Eh, mi racconti poi dopo...�
GUANDALINI: �. . . eh... .m� ha portato via tutto Dio bono!�
ENRICO (sogghigna): �Ti ha svuotato la farmacia!�
GUANDALINI� Si, m� ha svuotato la farmacia� (sogghigna)
(94)
(94) Si tratta di una telefonata emersa nell� ambito dell� intercettazione telefonica cui fu sottoposta, nel corso delle indagini, l� utenza del GUANDALINI. E� la telefonata 30.10.1997, ore 9,34, che si pu� leggere, trascritta, nell� elaborato redatto dal perito geom. MAZZITELLI. pp. 14 e ss.

Dall� insieme degli elementi di cui sopra, emerge in maniera inequivocabile che il FERRARI, in maniera tutt� altro che occasionale, era solito vendere prodotti medicinali agli atleti da lui seguiti. A nulla rileva, a questo punto, accertare se ci� il FERRARI facesse a fine di lucro, ovvero, come pure appare possibile, al solo scopo di agevolare detti atleti, fornendo loro direttamente quei prodotti che altrimenti gli stessi si sarebbero dovuti procurare personalmente in farmacia.
Ci� che rileva � comunque la vendita dei prodotti medicinali, non consentita a chi, ancorch� medico, non � comunque munito della prescritta abilitazione e non � iscritto nell� albo professionale dei farmacisti.
Per quanto precede, il FERRARI va ritenuto responsabile del reato ascrittogli al capo B 1), in esso assorbito il reato di cui al capo C) contestato nell� originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., in relazione al quale appare per� corretto ribadire che, per quanto si � innanzi andato esponendo trattando del reato di frode sportiva, se vi � prova certa della prescrizione di farmaci ad effetto dopante da parte dell� imputato, non vi � per� la prova che tali farmaci vietati dai regolamenti antidoping, oltre ad essere prescritti dal FERRARI quanto meno ad alcuni dei ciclisti dallo stesso seguiti, venissero anche dallo stesso venduti a detti ciclisti. In altre parole, in relazione al reato di esercizio abusivo della professione farmaceutica che si sta ora trattando, vi � soltanto, in termini di certezza la prova della vendita a terzi di farmaci lecitamente utilizzabili nell� uso sportivo, non anche quella della vendita di farmaci ad effetto dopante.


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23. Al capo B2), nonch� al capo B) dell� originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt. (riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG Dibatt. all� udienza dell� 11.2.2003), � contestato al FERRARI il reato di somministrazione (continuata) di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
La contestazione, evidentemente, � collegata a quella di frode sportiva di cui al capo B6) ed al capo A) dell� originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., poi riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG Dibatt.
Il FERRARI, secondo l� impostazione della pubblica accusa, avrebbe somministrato ad una serie di ciclisti da lui seguiti molteplici sostanze medicinali non soltanto vietate dai regolamenti sportivi o, comunque, soggette a restrizione d� uso - da cui la contestazione del reato di frode sportiva - ma altres� dannose per la salute.
Per quanto gi� si � andato in precedenza esponendo, se deve ritenersi provato che il FERRARI prescrisse, quanto meno ad alcuni degli atleti da lui seguiti, sostanze medicinali ad effetto c. d. dopante (in particolare, eritropoietina, andriol, DHEA, androsten, sinsurrene), non pu� ritenersi parimenti dimostrato che egli, oltre che a prescriverle, provvedette pure a somministrarle personalmente.
Ma a parte questa considerazione, che peraltro gi� di per s� sola escluderebbe la sussistenza del reato in esame, va poi sottolineato che fin dalla formulazione dei capi di imputazione che qui ci occupano (capo B6. e capo B. dell� originario giudizio n. 7538/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt.) la pubblica accusa sembra avere comunque trascurato un elemento costitutivo del contestato reato di cui all� art. 445 cp, ossia il carattere fraudolento che deve necessariamente caratterizzare la condotta dell� autore del reato.
Quello di cui all� art. 445 cp � invero un reato di comune pericolo mediante frode, nel quale la condotta tipica della somministrazione deve essere accompagnata e caratterizzata dalla ulteriore circostanza che il soggetto attivo omette di indicare agli assuntori, in tutto o in parte, quali e quanti farmaci vengono loro somministrati.
Ebbene, nel caso in esame � quanto meno dubbio che i vari ciclisti cui furono prescritte sostanze ad effetto c.d. dopante non fossero sufficientemente informati di quanto andavano assumendo. Certamente consapevole del tipo di farmaci che assumeva (eritropoietina ed andriol) era SIMEONI, che ha mostrato di essere ciclista bene edotto nell� uso di farmaci proibiti; ma lo stesso deve presumibilmente dirsi quanto a KAPPEAS per il DHEA e l' androsten, a Bernhard OLIVIER per il DHEA, ed a GOTTI e FURLAN per il sinsurrene, trattandosi di atleti professionisti che con ogni probabilit� erano perfettamente consapevoli dei farmaci, peraltro ben noti nell� ambiente delle corse ciclistiche, che il dr. FERRARI prescriveva loro.
Quanto poi ai vari corridori che, sempre su indicazioni del FERRARI, hanno certamente assunto sostanze soggette a restrizione d� uso (gli stessi OLIVIER e GOTTI, nonch� ROMINGER e BERTOLINI, in relazione a farmaci e prodotti medicinale quali la xilocaina, il ventolin, il clenyl, il decadron), in primo luogo manca la prova certa che l' assunzione di detti farmaci non fosse effettivamente necessitata da condizioni di salute dei ciclisti e, comunque, ai pi� limitati fini che qui interessano, manca ancora una volta la prova certa che specie, qualit� e quantit� dei farmaci in tal modo assunti non fossero perfettamente note agli assuntori.
Per tutto quanto precede, il FERRARI va assolto dal contestatogli reato di cui all� art. 445 cp (capo B2., nonch� capo B. relativo al procedimento n. 753 8/2002 RGNR - 2448/02 RG Dibatt., poi riunito al presente giudizio n. 2997/97 RGNR - 2083/01 RG Dibatt.), mancando, in termini di certezza, la prova della sussistenza del fatto.
 

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24.  Ai capi B3) e B4) sono poi stati contestati al FERRARI due reati di natura contravvenzionale
(importazione dall� estero e messa in commercio di specialit� medicinali in assenza della prescritta autorizzazione ministeriale)
Deve subito dirsi che, forse perch� conscia che si tratta di reati comunque prescritti, la pubblica accusa, nel corso del giudizio, ha completamente trascurato di fornire la prova della sussistenza dei reati ora in discorso.
In assenza di qualsivoglia prova circa la loro sussistenza, la formula pi� corretta appare essere quella dell� assoluzione dai reati di cui ai capi B3) e B4), perch� il fatto non sussiste.

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25. Al capo B5) si contesta al FERRARI il reato di distribuzione continuata, per il consumo, di sostanze destinate all� alimentazione, dannose per la salute (art. 444 cp).
Tali sostanze, nell� originaria impostazione della pubblica accusa, si sarebbero dovute individuare in pasticche di animine con alto contenuto di caffeina (pari all� equivalente di circa tre caff� e mezzo espressi per ciascuna pasticca di animina), che il FERRARI avrebbe somministrato o comunque prescritto ai ciclisti, ovvero ad alcuni dei ciclisti di cui si occupava.
L� istruttoria dibattimentale ha evidenziato che l' accusa, con riferimento a questo capo di imputazione, � incorsa in un evidente equivoco.
La contestazione trae origine da una ricetta, recante l' intestazione �Dott. MICHELE FERRARI - Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport�, di cui entr� in possesso il prof. DONATI e che il DONATI, conosciuto per essere fiero avversario dell� uso di sostanze dopanti nelle discipline sportive, consegn� ai NAS.
In detta ricetta � annotata l' indicazione �Farmacia Giardini Margherita� e la prescrizione �ANIMINE 2 c. 40� prima della gara�. La ricetta � stata acquisita, in copia, agli atti del giudizio ed � allegata al verbale dell� udienza del 15.1.2002.
Ha riferito il teste DONATI che la ricetta in discorso gli venne consegnata da un avvocato che lavorava all� interno del CONI, l' avv.to Sandro CAMILLI,
(95)
(95) v. dichiarazioni rese da DONATI Alessandro, in trascrizione udienza 15.1.2002. p. 28/30
evidentemente in considerazione dell� impegno mostrato dal DONATI nel combattere il fenomeno del doping.
Orbene, anche a voler dare qui per assodato che tale ricetta, redatta su carta intestata al dr. FERRARI, indichi che effettivamente il FERRARI prescriveva animine ad atleti prima delle gare, occorre sottolineare che il contenuto di dette animine � ben diverso da quello ritenuto dalla pubblica accusa nella sua originaria impostazione.
Invero, ben lungi dal contenere caffeina in misura equivalente a quella contenuta in 3,5 caff� espressi (cos� il capo B5. dell� imputazione), � pacificamente emerso nel corso dell� istruttoria dibattimentale che i confetti di animine (oggetto di contestazione) non vanno confusi con le capsule di caffeina.
Mentre queste ultime, effettivamente, hanno normalmente un contenuto di caffeina piuttosto elevato (pari, per l' appunto, all� equivalente di circa 3,5 tazzine di caff� espresso), i confetti di animine contengono invece mediamente 70/75 milligrammi di caffeina, pari all� equivalente di una tazzina di caff�.
Tale dato era gi� ricavabile (pur se, invero, con una qualche difficolt�) dalla prima delle due relazioni redatte dal dr. MORSELLI, consulente tecnico del PM
(96)
(96) v. relazione 28.9.1998 di. MORSELLI, dove a p. 6 viene descritto il reperto Costituito da due blister contenenti, rispettivamente, 5 e 6 confetti color vinaccia e dove, alla successiva p. 13. si precisa che detti due blister, indicati con i nn. 14 e 15, contengono. rispettivamente sostanza per un peso netto di grammi 2,218 e grammi 2,629, con presenza del principio attivo della caffeina nella misura del 16%. Orbene, dividendo il peso netto della sostanza presente in ciascun blister per il numero dei confetti in ciascun blister contenuti (rispettivamente: 5 e 6) si ricava che ciascun confetto ha un peso netto di circa 440 milligrammi, ossia, tenuto conto della indicata percentuale del 16% di principio attivo, un contenuto di caffeina pari, per l' appunto, a circa 70 milligrammi
esso � stato comunque confermato dallo stesso consulente dr. MORSELLI nel corso dell� udienza del 19.3.2002.
(97)
(97) v. dichiarazioni di. MORSELLI. in trascrizione udienza 19.3.2002, p. 126/130

Cos� chiarito cosa siano le animine oggetto di contestazione, ritiene questo giudice che, in ogni caso, anche laddove il FERRARI dovesse effettivamente aver prescritto ad atleti l' assunzione di uno o due confetti di animine prima delle gare, ci� non avrebbe comportato alcun concreto pericolo per la salute dell� assuntore, con ci� dovendosi escludere la sussistenza del contestato reato di cui all� art. 444 cp.
Pertanto, conformemente, del resto, alle stesse conclusioni formulate dal PM di udienza in sede di discussione, il FERRARI va assolto dal reato ascrittogli al capo B5), perch� il fatto non sussiste.


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26. Dopo quella del FERRARI, che, tra tutte, era la posizione pi� importante e, comunque, quella certamente pi� complessa, restano da esaminare le posizioni degli imputati TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI Luciano, ai quali, al capo D2), � contestato il reato di concorso nell� esercizio abusivo della professione di farmacista.
Detti tre imputati, all� epoca dei fatti contestati (anno 1996), erano rispettivamente medico sociale (il TARSI), direttore sportivo (il MAINI) e presidente (il ROSSIGNOLI) della societ� ciclistica REFIN.
L� esame della posizione di detti tre imputati necessita di osservazioni veramente sintetiche, in quanto nel corso del pur lunghissimo processo la pubblica accusa ha dedicato loro ben poca attenzione; n�, obiettivamente, almeno alla luce del reato loro contestato, vi era materia per dedicarvene molta di pi�.
L�originaria tesi accusatoria traeva origine - e, anzi, esclusivo fondamento - da tre ordinativi di farmaci inviati dal TARSI, a mezzo fax, al dr. GUANDALINI, titolare della pi� volte citata farmacia �Giardini Margherita�, datati rispettivamente 5.2.1996, 23.3.1996 e 8.5.1996, riferibili al TARSI in quanto recanti il timbro di detto imputato e, in ogni caso, dal TARSI riconosciuti come propri.
I tre fax furono rinvenuti dai NAS il 12.8.1998 nel corso di una perquisizione a casa del dr. GUANDALINI
(98)
(98) v. dichiarazioni teste maresciallo PALMAS (NAS Bologna), in trascrizione udienza 19.2.2002, p. 34/38 e verbale di perquisizione e sequestro 12.8.1998 eseguiti dai NAS di Bologna e di Firenze nella farmacia e nell� abitazione di GUANDALINI Massimo

essi sono acquisiti al fascicolo del dibattimento e si trovano allegati al verbale dell� udienza del 19.2.2002.
Gli ordinativi inoltrati a mezzo dei tre fax di cui sopra riguardano s� ingenti forniture di farmaci, ma va purtuttavia tenuto presente che il TARSI era medico sociale di una squadra di ciclisti professionisti, composta da numerosi atleti ed impegnata in competizioni in Italia ed all� estero, a volte anche contemporaneamente (nel senso che mentre parte della squadra era impegnata in una data competizione, magari a tappe, altra parte della squadra era impegnata in altre gare, in tutt� altro luogo, nel qual caso tutta l' organizzazione della squadra era evidentemente costretta a sdoppiarsi).
Appare pertanto verosimile la giustificazione fornita dal TARSI nel corso del suo esame: quei medicinali rappresentavano la dotazione necessaria per affrontare una stagione di gare, con contemporanei impegni su pi� fronti. Non si trattava di farmaci acquistati per farne commercio, bens�, assai pi� banalmente, dei farmaci che era bene avere a disposizione per le necessit� dei ciclisti.
Comunque sia, e qualunque possa essere l' opinione che ci si pu� fare in ordine alla effettiva necessit� di avere a disposizione un cos� cospicuo quantitativo di prodotti farmaceutici, ci si deve attenere qui al tema dell� imputazione contestata agli imputati TARSI, MAINI e ROSSIGNOLI, che � quella di esercizio abusivo della professione farmaceutica.
Tale essendo l' imputazione formulata a carico dei tre imputati in discorso, la norma di riferimento, anche in questo caso, come gi� si disse per l' analoga imputazione elevata a carico del FERRARI (v. precedente paragrafo 22) non pu� che essere quella dell�art. 122 TU. delle leggi sanitarie (RD 27.7.1934, n. 1265), secondo il quale �la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non � permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilit� del titolare della medesima�.
Pertanto, soltanto ove fosse stato dimostrato che il TARSI, il MAINI ed il ROSSIGNOLI avessero fatto commercio di medicinali, essi andrebbero dichiarati responsabili del reato loro contestato.
Al riguardo, la pubblica accusa non ha fornito la bench� minima prova dell� esistenza di un tale commercio operato dai tre imputati.
Al contrario, alcuni testi indicati dalla difesa di detti imputati (in particolare, il teste COLAGE�, ciclista che nel 1996 correva per la squadra REFIN, nonch� i testi CREMONTE e BROMBINI, massaggiatori della medesima squadra) hanno dichiarato, confermando le dichiarazioni del TARSI, che i medicinali servivano per le necessit� della compagine sportiva e che gli stessi erano messi a disposizione dei ciclisti, al bisogno, senza che gli stessi dovessero corrispondere alcunch� a titolo di corrispettivo
(99).
(99) v. dichiarazioni testi COLAGE� Stefano, CREMONTE Giovanni e BROMBINI Michele, in trascrizione udienza 12.2.2002. rispettivamente a pp. 188 e ss. 192 e ss. e 197 e ss.
Tali medicinali costituivano pertanto la dotazione della squadra ciclistica, a disposizione del medico sociale TARSI, senza che, lo si ribadisce, possa e debba qui, alla luce della contestazione formulata dall� accusa, sindacarsene l' uso; ditali medicinali gli imputati non facevano commercio e pertanto non pu� in alcun modo configurarsi il reato loro contestato di cui all� art. 348 cp.
Il TARSI, il MAINI ed il ROSSIGNOLI vanno pertanto assolti dall� imputazione loro contestata perch� il fatto non sussiste.
N� le conclusioni or ora formulate possono in alcun modo essere modificate dalla circostanza, che pure emerge dagli atti del giudizio, che i NAS, all� atto del rinvenimento dei tre fax di cui si � detto, rinvennero, spillati con detti fax, un appunto ed uno scontrino in cui vengono chiaramente indicati acquisti dei farmaci lutrelef, saizen e eprex (farmaci vietati dal regolamento antidoping).
(100)
(100) l'appunto e lo scontrino in parola sono anch' essi stati acquisiti agli atti del giudizio e si trovano allegati al verbale dell' udienza del 19.2.2002.

Se pure detti farmaci fossero riferibili al TARSI (l' imputato ha negato la circostanza, ma va obiettivamente sottolineato che l� appunto reca, in alto a sinistra, l' indicazione della squadra ciclistica - la REFIN - di cui il TARSI era medico sociale), il loro utilizzo avrebbe potuto comportare la contestazione, anche al TARSI, cos� come � stato per il FERRARI, del reato di frode sportiva di cui all� art. 1, l. 401/1989. Tale reato non ha per� formato oggetto di contestazione da parte della pubblica accusa e pertanto appare superfluo, nell� economia del thema probandum di questo processo, approfondire il senso e l' attribuibilit� dell� appunto e dello scontrino in discorso, n� avrebbe oggi senso alcuno avviare ulteriori indagini, trattandosi di documenti risalenti al 1996 (lo scontrino reca la data del 25.6.1996), di talch� il pure astrattamente ipotizzabile reato di frode sportiva sarebbe oramai prescritto.
Ai pi� pu� sottolinearsi come quell� appunto e quello scontrino, indipendentemente della loro riferibilit� o meno al TARSI, dimostrino vieppi� come, quanto meno in quegli anni (ch� a quei soli anni pu� e deve limitarsi la presente sentenza), l' uso di sostanze cd. dopanti nel ciclismo fosse purtroppo pratica assai diffusa. Va invero sottolineato come nel corso del giudizio, che pure ha cercato doverosamente di attenersi ai fatti contestati dalla pubblica accusa, sono emersi, neppure troppo marginalmente, nomi di diversi altri medici sportivi che in quegli anni, almeno tanto quanto il FERRARI, non si ponevano troppe domande circa la liceit� o meno di ricorrere a sostanze medicinali vietate.
Circostanza che trova ulteriore, puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dall� imputato MAINI (direttore sportivo della REFIN) al PM in sede di interrogatorio 23.9.1998 (interrogatorio acquisito agli atti del giudizio ai sensi dell� art. 513 cpp ed il cui verbale si trova allegato al verbale dell� udienza del 16.4.2003): riferiva il MAINI, in quella circostanza, che tra le scorte di farmaci che la REFIN, nell� anno 1996, acquist� presso la farmacia �Giardini Margherita��vi erano sostanze come l' Eprex (eritropoietina) ed il Saizen� (farmaco contenente somatropina, ossia un ormone della crescita): sostanze, per l' appunto, ad effetto c.d. dopante e vietate dai regolamenti sportivi.

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27. Passando ora alla determinazione della pena da applicarsi all� imputato FERRARI, giudicato responsabile dei reati di frode sportiva e di esercizio abusivo della professione farmaceutica e premesso che tra tali reati va ravvisato il vincolo della continuazione per l' evidente unicit� del disegno criminoso che li accomuna, si impongono alcune rapide considerazioni.
Il dr. FERRARI era ed � indubbiamente, nell� ambiente ciclistico, un medico sportivo cui unanimemente viene riconosciuto un altissimo livello di professionalit�.
Storie di doping, nello sport, si sono sempre avute e, realisticamente, esister� forse sempre un gap tra lo sviluppo della ricerca, capace di rimpiazzare vecchi farmaci con altri sempre nuovi e pi� sofisticati, e la possibilit� di smascherarli attraverso i sistemi di controllo. L� obiettivo che ci si deve sforzare di raggiungere, e che � alla portata di un mondo dello sport che decida veramente di combattere il fenomeno del doping, � quello di ridurre al minimo quel divario, attraverso il ricorso a controlli (sempre pi� mirati, efficaci, a sorpresa, effettuati anche durante gli allenamenti e non soltanto in occasione delle gare) e, inevitabilmente, a sanzioni, anche severe, da applicarsi a chi viola le regole.
Ma quando a ricorrere al doping sono, come nel caso del dr. FERRARI, i migliori medici, sportivi, quelli usciti dall� eccellenza di un Centro di ricerca finanziato dallo stesso CONI, allora forse c� � veramente da temere che l' imbroglio, il volgare imbroglio, per quanto farmacologicamente raffinato, continuer� ad avere la meglio sull� effettivo valore degli atleti. C� � da temere che prevalga la cultura del �cos� fan tutti� e che, dietro le pi� o meno sincere affermazioni di principio, la convinzione, aberrante, resti quella che non sia possibile ottenere grandi risultati senza ausili farmacologici.
E� per questo che il trattamento sanzionatorio nei confronti dell� imputato FERRARI, valutati i criteri tutti di cui all� art. 133 cp, non pu� essere mite. Pur riconoscendosi allo stesso la concessione delle attenuanti generiche, in ragione della sua incensuratezza, la pena dovr� partire dal massimo edittale previsto per il pi� grave reato di frode sportiva di cui all� art. 1, comma 1, l. 401/1989, ossia anni uno di reclusione e 1.000 euro di multa; tale pena va ridotta a mesi otto ed euro 700 per effetto delle attenuanti generiche e nuovamente aumentata ad anni uno ed euro 900 per effetto della continuazione.
Consegue per legge la condanna dell� imputato al pagamento delle spese processuali.
Segue altres� alla condanna l' applicazione della pena accessoria della interdizione dalla professione medica, la cui durata, per effetto degli automatismi di cui all� art. 37 cp, va determinata in mesi undici e giorni ventuno.
Stante la sua incensuratezza e sulla base di un favorevole giudizio prognostico, l' imputato pu� avvalersi dei benefici della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria.

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28. Quanto, infine, al materiale tuttora in sequestro, va rilevato che esso va restituito agli imputati, secondo quanto meglio e pi� dettagliatamente indicato in dispositivo.
Unica eccezione a tale disposta, generalizzata restituzione deve aversi riguardo ai farmaci ancora in sequestro, che, per il tempo trascorso, sono oramai tutti abbondantemente scaduti.
Detti farmaci, pertanto, secondo quanto pure meglio indicato in dispositivo, andranno distrutti, una volta passata in giudicato la presente sentenza.

PQM

Visti ed applicati gli artt. 533 e 535 cpp

dichiara


FERRARI Michele responsabile dei reati ascrittigli ai capi B1) e B6), in essi rispettivamente assorbiti i reati di cui ai capi C) ed A) dell� originario giudizio n. 2448/02 RG Dibatt.; ravvisata la continuazione tra detti reati e concesse le attenuanti generiche

lo condanna

alla pena di anni uno di reclusione ed euro 900 (novecento) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali
 

Visti gli artt. 31 e 37 cp, dichiara FERRARI Michele interdetto dalla professione medica per la durata di mesi undici e giorni ventuno.

Visti gli artt. 163 e 166 cp, dispone che la pena principale e quella accessoria di cui sopra restino condizionalmente sospese per la durata di anni cinque.

Visto l' art. 530, comma 2 cpp

assolve

FERRARI Michele dal reato ascrittogli al capo B2), in esso assorbito il reato di cui al capo B) dell� originario giudizio n. 2448/02 RG Dibatt., perch� il fatto non sussiste.

Visto l' art. 530 cpp

assolve

FERRARI Michele dai reati ascrittigli ai capi B3), B4) e B5), ed altres� TARSI Daniele, MAINI Orlando e ROSSIGNOLI Luciano dal reato loro in concorso ascritto al capo D2), perch� il fatto non sussiste.
Visto l' art. 262 cpp, dispone il dissequestro e la restituzione a TARSI Daniele ed a ROSSIGNOLI Luciano di quanto loro rispettivamente sequestrato in data 21.9.1998, come da verbali di sequestro in pari data redatti dai NAS di Bologna e di Firenze, fatta eccezione, per quanto concerne il sequestro operato nei confronti del TARSI, delle specialit� medicinali di cui ai nn, da 1 a 5 del predetto verbale, oramai scadute di validit� e delle quali viene pertanto disposta la distruzione ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dispone analogamente che le specialit� medicinali gi� sequestrate al FERRARI e tuttora in sequestro, di cui a nota 26.9.1998 redatta dai NAS di Bologna e di Firenze, anch� esse gi� scadute di validit�, siano distrutte ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza.
Visto l' art. 207, comma 2 cpp, dispone la trasmissione alla locale Procura della Repubblica di copia del verbale, con relativa trascrizione, contenente le dichiarazioni rese dal teste BORTOLAMI Gianluca all� udienza del 19.2.2002.
 

Visto l' art. 544, comma 3 cpp, indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 1.10.2004


Il Giudice
(dr. Maurizio Passarini)

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