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Nei primi mesi del 2005 in seguito alla sentenza di primo grado il CONI pensò bene
di chiedere un parere al TAS di Losanna su come comportarsi.
Un procedimento, quello del CONI, assolutamente anomalo ed inusuale. Il TAS ha espresso il suo parere, ed è stato molto chiaro in merito. Il CONI aveva posto due domande
La Juve respira, il Tas l'assolve
Club non punibile Il Coni aveva chiesto un parere al Tribunale Arbitrale dello Sport. Risultato: si sostiene che "in ambito sportivo non si può sanzionare l'uso di sostanze non espressamente vietate dalla normativa antidoping". Parere importante ma non vincolante, il processo va avanti ROMA - Il Tas in aiuto della Juventus. Il Tribunale arbitrale dello sport, a cui s'era rivolto il Coni per chiedere un 'parere pro-veritate' dopo la sentenza di primo grado del processo alla Juve per uso di sostanze sospette (per ora c'è la condanna al dottor Agreicola) ha risposto al comitato olimpico italiano sostenendo che "non è punibile in ambito sportivo l'uso di farmaci non espressamente vietati dalla normativa antidoping". E' questa la linea di principio indicata a Petrucci. Il Coni aveva chiesto appunto al Tas se l'uso di sostanze non espressamente proibite dalle norme sportive potesse essere sanzionato da un punto di vista disciplinare. Beh, secondo il tribunale non lo è. Naturalmente la decisione non è assolutamente vincolante in ambito processuale, ma resta il fatto che è un parere che, come si capisce, chiaramente dalla parte del club bianconero. Per il Tribunale di Losanna, come rende noto sul suo sito il Coni "l'uso di sostanze farmacologiche che non sono espressamente proibite dalla legge sportiva e che non possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite, non può essere sanzionato con provvedimenti disciplinari". Nella risposta al primo quesito dei due richiesti dal Coni, il Tas ha spiegato che "comunque, a prescindere dalla presenza o meno di sentenze pronunciate da autorità statali, le autorità sportive sono obbligate a perseguire l'uso di sostanze farmacologiche che sono proibite dalla legge sportiva o qualsiasi violazione di una norma antidoping, al fine di adottare provvedimenti disciplinari". I giudici del tribunale svizzero precisano, nel parere espresso, che "in tal caso, ogni azione disciplinare deve tener conto: delle norme sostanziali e dei regolamenti applicabili al momento della violazione contestata, del principio della 'lex mitior', della giurisdizione della organizzazione o dell'organo che conduce tale azione disciplinare, così come dei tempi di prescrizione stabiliti dalle regole applicabili". In merito al secondo quesito rivolto dal comitato olimpico nazionale circa i metodi di indagine per l'accertamento da parte delle autorità sportive della somministrazione ad atleti di farmaci non compresi nella lista delle sostanze proibite, il Tas ha risposto che le stesse autorità sportive "devono indagare circa l'uso da parte di atleti di sostanze non incluse nella lista proibita e che possono essere considerate come sostanze simili o associate a quelle espressamente proibite solo al fine di informare la Wada di possibili nuove forme di doping. Riguardo all'uso di sostanze farmacologiche incluse nella lista proibita o alla violazione di altre norme anti-doping, le autorità sportive devono utilizzare tutti i metodi di esame disponibili e devono avviare senza indugio un procedimento disciplinare qualora vengano a conoscenza, per mezzo di qualsiasi fonte di informazione, di una possibile violazione, lasciando poi agli organi di giustizia il compito di determinare se ci sono indizi sufficienti, in conformità con gli standard probatori applicabili, per applicare sanzioni disciplinari". Il Coni ha ora trasmesso copia degli atti alla Procura Antidoping affinchè valuti ogni aspetto disciplinare. Una copia è stata rimessa alla Commissione Scientifica Antidoping del Coni per le valutazioni relative alla risposta di cui al secondo quesito, al fine di possibili informative del Coni alla Wada, circa l'uso di sostanze non incluse nella lista di quelle proibite. (27 apr 2005) Il link è il seguente. Pagina in continua Fase di aggiornamento Ultimo Aggiornamento 07/07/2007 17:20. |