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Quando questa vicenda iniziò, nel 1998, non vi era una specifica legge dello Stato contro il doping. L'unica legge esistente era la n° 401 del 1989 (v. link), che però era stata promulgata dopo lo scandalo del calcio scommesse e con lo scopo di contrastare questo fenomeno (v. link).

Infatti l'articolo 1 di questa legge recita

Articolo 1
Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano a1 partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Era, ed è, invece in vigore una lista di sostanze proibite emanata dalla FIGC (v. link). Da notare come la lista indichi le sostanze vietate e non i farmaci che hanno queste sostanze come principi attivi. Più avanti si tornerà su questo aspetto.

A seguito del pandemonio scatenato contro la Juve dal 1998 in poi il legislatore ha prodotto una legge specifica per il doping: la legge n° 376 del 14/12/2000 (v. link1, link2). Con questa legge oltre alle sanzioni sportive previste dalle varie federazioni si rischiano anche delle condanne penali: il doping è diventato reato.
Con questa legge viene dato il compito al Ministero della Salute di produrre ed aggiornare periodicamente una lista di sostanze vietate (v. link1, link2, link3).

Da notare che in questo caso a differenza della lista di sostanze proibite prodotta dalla FIGC non è presente solo una lista di sostanze vietate, ma anche una lista di farmaci il cui principio attivo è una sostanza vietata.
Inoltre, per effetto di questa legge, ogni farmaco il cui principio attivo è una sostanza considerata vietata (dopante) deve recare indicato e ben visibile sulla propria confezione la dicitura "Doping". 

Quindi fino al 14 Dicembre del 2000 (data dell'approvazione della legge contro il doping) vi era una sola lista di prodotti dopanti nell'ambito calcistico: quella prodotta dalla FIGC. E le sostanze considerate dopanti nell'ambito calcistico erano tutte e sole quelle comprese in questa lista.

Così un qualsiasi medico sociale di una qualsiasi società di calcio iscritta ad un campionato organizzato dalla FIGC per sapere se una determinata sostanza, ovvero un determinato farmaco il cui principio attivo, fosse o no vietata semplicemente consultava la lista delle sostanze vietate redatta dalla FIGC: queste e solo queste sostanze erano considerate doping.

A tale proposito è utile ricordare la storia di Pedro Delgado. Pedro Delgado è un ciclista spagnolo (v. link) ed era il capitano della squadra in cui correva Miguel Indurain (che era il suo gregario) che vincerà poi 5 Tour de France consecutivi. Nel Tour de France del 1988 Delgado era maglia gialla (in testa alla classifica generale quindi) quando un bel giorno si sparse la voce che Delgado era risultato positivo ad un test antidoping di qualche giorno prima, durante il Tour quindi. 

La sostanza incriminata era il Probenecid, un diuretico, considerato una sostanza coprente, ovvero in grado di mascherare la presenza di altre sostanze dopanti. Nella concitazione del momento Delgado fu squalificato e privato della maglia gialla.

Finché qualcuno non si accorse di un piccolo particolare. Che questa sostanza era sì compresa nella lista delle sostanze vietate (considerate dopanti) prodotta dal CIO (il Comitato Olimpico Internazionale), ma non era compresa nella lista delle sostanze vietate prodotta dalla Federazione Ciclistica Internazionale (UCI). Dal momento che la manifestazione del Tour de France era organizzata dalla Federazione Ciclistica Francese la lista delle sostanze vietate (considerate doping) valida era quella della Federazione Ciclistica Internazionale in cui non era compresa questa sostanza. Quindi per la Federazione Ciclistica Internazionale il suo uso era lecito

Quindi Delgado, frettolosamente squalificato, fu immediatamente reintegrato e vinse il Tour de France di quell'anno. L'episodio è raccontato nell'articolo "Vicende Tragicomiche" del Giornale di Brescia del 23 Maggio 2002, dove è scritto

Per nascondere il doping si usano i coprenti. Lo fece Pedro ’’Perico’’ Delgado. Al termine del Tour anno 1988(Guidociclone Bontempi vinse due tappe quell’anno e trionfò sui Campi Elisi, ma è un dettaglio), all’iberico della stirpe degli scalatori un esame antidoping contestò buone dosi di un diuritico coprente, lo stesso Probenecid trovato nella pipì di Stefano Garzelli. Il Probenecid figurava nella lista delle sostanze proibite stilata dal Cio, ma non in quella della Federciclo internazionale. Pedro Delgado fu confermato vincitore di quel Tour, ammesso all’albo che più d’oro non c’è.
(v. link)

Questo episodio, molto significativo, indica che sono considerate dopanti (è considerato doping) tutte e sole quelle sostanze che sono presenti nell'apposita lista delle sostanze vietate prodotta dalla competente federazione o dal competente comitato olimpico.

Anche perché ci sono sostanze che per una federazione (per uno sport) sono considerate dopanti, mentre non sono considerate dopanti per un'altra federazione (un altro sport).

....

Quindi nel momento in cui viene condotta l'inchiesta sulla Juventus l'unico regolamento o legge che specifica quali sostanze siano da considerarsi dopanti e quali siano lecite è la lista delle sostanze vietate prodotta dalla FIGC.

Affinché vi sia un corretto e leale svolgimento della competizione organizzata dalla stessa FIGC le società ed i calciatori partecipanti non dovevano assumere le sostanze presenti in questa apposita lista, mentre era possibile utilizzare qualsiasi altra sostanza che non fosse compresa in questa lista.

Nel corso dell'inchiesta la ASL 1 di Torino si è recata nei locali della Juventus ed ha rinvenuto una serie di farmaci (v. link). Considerando i principi attivi di questi farmaci si nota come nessuno di questi appartiene alla lista di sostanze vietate dalla FIGC. Ovvero nessun farmaco rinvenuto ha come principio attivo una sostanza considerata dopante dalla FIGC.

Così che se una commissione antidoping si fosse trovata a giudicare questa situazione avrebbe certamente assolto la Juventus dato che nessun farmaco dopante è stato rinvenuto.

E così è stato.

Sebbene la notizia sia stata "bucata" dalla quasi totalità degli organi di informazione la Juventus è stata già assolta dalla commissione antidoping del CONI

In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio presentata da un magistrato della procura di torino nei confronti dell'amministratore delegato Antonio Giraudo e del medico sociale Riccardo Agricola quest'ultimo si è autodenunciato presso la procura antidoping del CONI allegando tutta la documentazione prodotta dalla procura di torino nella richiesta di rinvio a giudizio.
La Commissione Antidoping del CONI esaminata tutta la documentazione ha assolto il medico sociale della Juventus Riccardo Agricola (v. link, notare come il giornalista del corriere dello sport sia visibilmente contrariato dal fatto che la commissione antidoping del CONI abbia assolto la Juventus).

Una assoluzione, quella operata dalla commissione antidoping del CONI, ovvia. Ovvia perché  nessun farmaco detenuto dalla Juventus è considerato dopante dalla FIGC.

A questo punto è particolarmente importante notare come la notizia dell'assoluzione della Juventus sia stata praticamente ignorata dalla stragrande maggioranza degli organi di informazione. Addirittura molti giornalisti e molti direttori ed ex direttori di giornali sportivi si sono detti indignati del fatto che le istituzioni sportive non avessero preso posizione in questa vicenda.

Ma le istituzioni sportive hanno preso posizione in questa vicenda! la commissione antidoping del CONI ha assolto la Juventus! ma questi giornalisti non ne erano e non ne sono a conoscenza. Ma questo non gli impedisce di emettere verdetti sulla vicenda.

Quindi il Legislatore dopo tutto il can can sollevato in questa vicenda ha pensato di colmare la lacuna nella legislazione Italiana producendo una legge specifica contro il doping. Questo conferma le tesi di chi sostiene che la legge n° 401 del 1989 (la frode sportiva) non riguardi il doping.

Se tale legge si poteva applicare anche contro il doping il Legislatore non ne avrebbe prodotta una specifica ma al più avrebbe adattato, modificato la 401/89 che è quella contestata ai dirigenti Juve.

Con questa nuova legge il Legislatore dimostra di tenere conto del pandemonio scatenato contro la Juve. Vi era la discussione su come la legge dovesse considerare l'assunzione di farmaci considerati perfettamente leciti dai regolamenti sportivi da parte dei calciatori.

Il Legislatore decise di far produrre al Ministero della Salute una lista di sostanze indicando che queste e solo queste erano considerate dopanti e la cui assunzione era penalmente perseguibile. A questo punto vi era una lista di sostanze proibite sia prodotta dalle organizzazioni sportive, ma riconosciute dallo Stato (è utile ricordarlo), sia prodotta dallo Stato. 

Vi era quindi una chiara volontà del Legislatore di intervenire in questa Materia. Ebbene, considerando i farmaci contestati alla Juventus nessuno di questi era presente nella lista delle sostanze e dei farmaci proibiti prodotta dal Ministero della Salute, ma su questo apsetto si tornerà più in dettaglio più avanti. A questo punto non c'era solo un regolamento sportivo (emanato dalla FIGC) ad indicarlo ma anche una legge dello Stato

Ma invece di tenere conto della chiara volontà del Legislatore uin magistrato dela procura di torino decise di perseverare chiedendo il rinvio a giudizio dei due dirigenti della Juventus "interpretando" a suo modo la legge 401/89.

In data 25/05/2000 un magistrato della procura di torino inviava al medico sociale  Agricola e all'amministratore delegato Giraudo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. link).
Vengono contestati ai due una serie di "reati" molti dei quali lasciano "stupefatti".
Cominciamo con la prima contestazione:

Giraudo e Agricola

A) artt.648, 110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di procurare a sè e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis  iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B e di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici  (Rhone Poulenc Rorer s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver contraffatto le prescrizioni mediche limitative indicate nel caro B), induceva in errore le case produttrici - con artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che si trattava di "prodotti ospedalieri per la  Casa di Cura Villa Cristina", e così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura.

In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

è bene ricordare che l'Orudis è un antinfiammatorio non-steroideo a base di Ketoprofene (v. link) assolutamente lecito e non vietato. Così come il Mepral a base di omeprazole (v. link1, link2), un banalissimo farmaco contro l'ulcera assolutamente lecito e non vietato. Il magistrato torinese contesta semplicemente il fatto che i farmaci in questione potevano essere acquistati solo da ospedali e case di cura e non da privati. Questo è uno dei capi di accusa.

Seconda Contestazione

Giraudo

C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli artt. 1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti medicinali (in una o più confezioni per ciascuno)

ADALAT cpr TACHIPIRINA cpr VIT PORPHYRIN fiale
ADRENALINA 1 MG fiale TACHIPIRINA sup LOPERIL cpr
ADRONAT cpr FASTUM gel MACLADIN cpr
ALIIMIX cpr FELDENE fiale MACLADIN 250 cpr
ALLERGODIL spray FELDENE crema MARESPIN cpr
AMINOMAL fiale FELDENE FAST cpr MATRIX cpr
AMINOMAL IV fiale FELDENE SOL cpr MATRIX fiale
ANANASE 100 cpr FERLIXIT fiale MEPRAL fiale
ARVENUM 500 cpr FERROGRAD cpr MERREM 1000 fiale
ASPIRINA cpr FLAN TADlN 30 MG cpr MESULID bus
ASPIRINA C cpr FLEBOCORTID 500 flale MESULID FAST bus
ASPIRINA C EFF cpr FLECTADOL 1000 bus MINIAS cpr
ASPIRINA 500 MG cpr FLECTADOL 1000 fiale MINIAS 1 GR cpr
AUGMENTIN cpr FLECTADOL fiale MIOCAMEN 600 cpr
AUGMENTIN 1 GR cpr FLECTADOL 500 flate MISODEX cpr
AURONAT cpr FLUBASON bus MISODEX 200 cpr MG
BACACIL 1200 cps FLUIMUCIL flate MISOFENAC cpr
BACTRIM FORTE cpr FLUIMUCIL fiale e aerosol MONURIL bus
BARALGINA fiale FLUIMUCIL bus MUSCORIL fiale
BENTELAN cpr FLUIMUCIL 100 bus MUSCORIL cpr
BENTELAN 0,5 MG cpr FLUIMUCIL 200 bus NABUSER bus
BENTELAN 1,5 fiale FLUIMUCIL fiale NARCAN fiale
BENTELAN 4 MG fiale FLUIMUCIL 600 cpr NEOTON 1 GR fleb
BIMIXIN cpr FLUPRIM TOSSE gtt NEURAMIDE fiale
BISOLVON LINCTUS scir FOMENTIL cpr NICETILE cpr
BREXIN bus FROBEN cpr NIFLAM gel
BREXIN 20 MG bus FROBEN gtt NIZORAL flac
BRUFEN bus FROBEN collut NIZORAL SCALP flac
BUSCOPAN cpr GAVISCON cpr NORMIN cpr
BUSCOPAN fiale GAVISCON scir NOVALGINA gtt
BUSCOPAN sup GENTALYN crema ORUDIS cpr
CENTELLASE cpr GENTALYN BETA crema ORUDIS fiale
CIPROXlN 250 cpr GENTUS scir ORUDIS RETARD cpr
CIPROXIN 500 cpr GUTRON gtt OTALGAN gtt
CISTIDIL cpr IMMUCYTAL fiale e aerosol OTOSPORlN gtt
CLENIL A fiale e aerosol IMODIUM cpr PANADOL cpr
CLENIL A flac INDOXEN 25 MG cpr PEFLACIN 400 cpr
COMPLAMIN fiale INIBACE cpr PEVARYL crema
CROMATONFERRO fiale INIBACE 5 MG cpr PEVARYL polv
DEFLAMAT 75 MG cpr LARIAM cpr PEVARYL schiu
DEFLAN 6 MG cpr LASIX fiale PLASIL cpr
DEFLAN 30 MG cpr LASIX cpr PLASIL fiale
DELTACORTENE 5 cpr LEDERFOLIN cpr POLARAMIN cpr
DEPO MEDROL 40 MG fiale LEGOFER 40 fiale POLARAMIN crem
DEPO MEDROL fiale LEVOCARVIT fiaIe POLARAMIN AR cpr
DEPO MEDROL CON fiale LEVOTUS gtt PORFIRIN cpr
DIIDERGOT gtt LEXIL cpr PORFIRIN 12 fiale
DOBETIN 1000 fiale LEXOTAN gtt RANIDIL 150 cpr
DOBETIN 5000 fiale LIDOCAINA CLO 200MG fiale RANIDIL 300 cpr
EN gtt LIOMETACEN fiale REDOXON 500 MG cpr
EN 0,5 MG cpr  LIPOSOM FORTE fiale REPARlL cpr
EUMOVATE pom LIQUEMIN fiale REPARIL fiale
FARGAN crem LOCALYN OTO gtt VIT PORPHYIN II fiale
FARGANESSE fiale TACHIPIRINA 1000 sup VIVIN C cpr
RIFOCIN fiale TACHIPIRINA 500 cpr VOLTAREN cpr
RIFOCIN 250 MG fiale TAD 600 fiale VOLTAREN fiale
RIFOCIN TOPICO fiale TARGOSIL 200 MG fiaIe VOLTAREN gel
RILATEN flale TAVOR 1 MG cpr VOLTAREN sup
RINAZINA gtt illegibile illegibile
illegibile TELDANE FORTE cpr VOLTAREN SOL cpr
ROCEFIN fiale TORADOL cpr XAMAMINA cpr
ROCEFIN 1 GR fiale TORADOL fiale XATRAL cpr
ROVAMICINA cpr TORADOL gtt XYLOCAINA flac
SAMIR 200 fiale TORADOL 10 cpr XYLOCAINA 2% flac
SAMYR 200 cpr TORADOL 10 fiale ZANTAC fiale
SARIDON cpr TORADOL 30 fiale ZEPELIN cpr
SOBREPIN fiale TRANS ACT cerotti ZEPELIN bus
SOBREPIN bus TRANSMETIL 600 fiale ZEPELINDUE bus
SOBREPIN 200 bus TRICORTIN 1000 fiale ZEPELINDUE cpr
SOBREPIN AEREOSOL fiale TRINITRINA cpr ZERINOL cpr
SOLUMEDROL 1 GR fiale TRONAN 100 MG cpr ZIMOX cpr
SASMEX fiale UBIMAIOR fiale ZIMOX 1 GR cpr
SPASMEX sup UGUROL fiale ZINNAT 250 cpr
SPASMEX cpr ULTRAVISIN cpr ZINNAT 500 cpr
SPASMODIL fiale UROTRACTIN cpr ZIRTEC cpr
SPASMOMEN 40 MG cpr VALIUM fiale ZITROMAX cpr
STILNOX cpr VALPINAX cpr ZOVIRAX cpr
SUCRALFIN bus VELAMOX cps ZOVIRAX p.oft
SUCRALFIN cpr VELAMOX 1 GR cpr ZOVIRAX 3 GR crem
SUPRADYN cpr VERECOLENE cpr ZOVIRAX 400 cpr
SYNFLEX F.TE bus VERECOLENE COMPL cpr  
SYNFLEX F.TE sup VISUMETAZONE gtt  

Questi sono i farmaci la cui detenzione è contestata alla Juventus. Come si può facilmente vedere si tratta di normalissimi farmaci che chiunque potrebbe avere in casa. Di sicuro nelle "dotazioni" di quegli atleti che praticano il doping c'è di ben altro come ad esempio il nuovissimo ormone THG che sta facendo scandalo in America per il presunto coinvolgimento di atleti di fama mondiale.

Sarebbe sufficiente notare che viene contestata addirittura il possesso di ben 6 tipi diversi di aspirine (aspirina "noto" prodotto dopante) o di uno shampoo anti-forfora come il Nizoral scalp fluid. Ma gli esempi potrebbero tranquillamente continuare.

......

Ora, per smontare queste accuse in modo semplice, chiaro e definitivo sarebbe sufficiente andare a consultare il Decreto emesso dal Ministero della Sanità in conformaità alla Legge n° 376 del 12 Dicembre 2000.

Questo Decreto è disponibile online, in formato .pdf (v. link).

Il documento è organizzato nel seguente modo:

Vi sono 4 Sezioni (indice a pagina 6), La Sezione che interessa in questo momento è la terza "Classi di Sostanze Vietate, Principi Attivi e Relative Specialità Medicinali" a pagina 19.

In questa Sezione sono indicate le sostanze vietate e in quali farmaci queste sostanze sono utilizzate come principi attivi, in definitiva risultano quali sono i farmaci esplicitamente Vietati.

Ad esempio a pagina 20 è indicato che nel farmaco denominato "Viamal" da 10 compresse da 375 mg ciascuna sono presenti la caffeina (insieme ad altre sostanze). Quindi viene indicato chiaramente il farmaco che è considerato dopante.

Ora, purtroppo in questa vicenda sono state dette e scritte parecchie "inesattezze". Sui reali motivi di questa condotta, su chi l'ha ispirata e sulle motivazioni, ci si soffermerà più in la nel tempo.

Viene fatto passare che alla Juventus si sarebbero utilizzati farmaci vietati, che si potrebbero non essere vietati dai regolamenti sportivi, ma che certamente lo sono dalla legge dello stato. In realtà ciò non è vero.

A questo punto servirebbe un bel po' di pazienza ed andare a controllare uno per uno i farmaci contestati per verificare se effettivamente compaiono nella lista, quella vera, di riferimento per l'unica legge valida in Italia contro il doping.

Si potrebbe scoprire, per esempio, che nessuno di questi farmaci contestati è presente, e quindi ai sensi della legge 376/2000 nessun farmaco dopante è presente, ovvero nessuna pratica dopante può essere messa in atto con questi farmaci indipendentemente dalla quantità che ne viene assunta, e dal perché viene assunta.

Quindi, non essendovi farmaci dopanti, non vi è la possibilità di adottare pratiche dopanti, e non c'è doping.


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Ultimo Aggiornamento 01/07/2007 18:27.


http://centrostudi.gruppoabele.org/servizi/normativa/raccolte/raccolte_doping.html#legittimita

http://centrostudi.gruppoabele.org/servizi/normativa/raccolte/raccolte_doping.html

http://www.cnteam.it/varie_doping_gazzetta.htm

Farmaci, doping e calcio: le accuse di Guariniello alla Juventus

 

 

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