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Quando questa vicenda iniziò, nel 1998, non vi era una specifica legge dello Stato contro il doping. L'unica legge esistente era la n° 401 del 1989 (v. link), che però era stata promulgata dopo lo scandalo del calcio scommesse e con lo scopo di contrastare questo fenomeno (v. link). Infatti l'articolo 1 di questa legge recita Articolo 1 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano a1 partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa di lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Era, ed è, invece in vigore una lista di sostanze proibite emanata dalla FIGC (v. link). Da notare come la lista indichi le sostanze vietate e non i farmaci che hanno queste sostanze come principi attivi. Più avanti si tornerà su questo aspetto. A seguito del pandemonio scatenato contro la Juve dal 1998 in poi il
legislatore ha prodotto una legge specifica per il doping: la legge n° 376 del
14/12/2000 (v. link1,
link2). Con
questa legge oltre alle sanzioni sportive previste dalle varie federazioni si
rischiano anche delle condanne penali: il doping è diventato reato.
Da notare che in questo caso a differenza della lista di sostanze proibite
prodotta dalla FIGC non è presente solo una lista di sostanze vietate, ma anche
una lista di farmaci il cui principio attivo è una sostanza vietata.
Quindi fino al 14 Dicembre del 2000 (data dell'approvazione della legge contro il doping) vi era una sola lista di prodotti dopanti nell'ambito calcistico: quella prodotta dalla FIGC. E le sostanze considerate dopanti nell'ambito calcistico erano tutte e sole quelle comprese in questa lista. Così un qualsiasi medico sociale di una qualsiasi società di calcio iscritta ad un campionato organizzato dalla FIGC per sapere se una determinata sostanza, ovvero un determinato farmaco il cui principio attivo, fosse o no vietata semplicemente consultava la lista delle sostanze vietate redatta dalla FIGC: queste e solo queste sostanze erano considerate doping. A tale proposito è utile ricordare la storia di Pedro Delgado. Pedro Delgado è un ciclista spagnolo (v. link) ed era il capitano della squadra in cui correva Miguel Indurain (che era il suo gregario) che vincerà poi 5 Tour de France consecutivi. Nel Tour de France del 1988 Delgado era maglia gialla (in testa alla classifica generale quindi) quando un bel giorno si sparse la voce che Delgado era risultato positivo ad un test antidoping di qualche giorno prima, durante il Tour quindi. La sostanza incriminata era il Probenecid, un diuretico, considerato una sostanza coprente, ovvero in grado di mascherare la presenza di altre sostanze dopanti. Nella concitazione del momento Delgado fu squalificato e privato della maglia gialla. Finché qualcuno non si accorse di un piccolo particolare. Che questa sostanza era sì compresa nella lista delle sostanze vietate (considerate dopanti) prodotta dal CIO (il Comitato Olimpico Internazionale), ma non era compresa nella lista delle sostanze vietate prodotta dalla Federazione Ciclistica Internazionale (UCI). Dal momento che la manifestazione del Tour de France era organizzata dalla Federazione Ciclistica Francese la lista delle sostanze vietate (considerate doping) valida era quella della Federazione Ciclistica Internazionale in cui non era compresa questa sostanza. Quindi per la Federazione Ciclistica Internazionale il suo uso era lecito. Quindi Delgado, frettolosamente squalificato, fu immediatamente reintegrato e vinse il Tour de France di quell'anno. L'episodio è raccontato nell'articolo "Vicende Tragicomiche" del Giornale di Brescia del 23 Maggio 2002, dove è scritto
Per nascondere il doping si usano i coprenti.
Lo fece Pedro ’’Perico’’ Delgado. Al termine del Tour anno 1988(Guidociclone
Bontempi vinse due tappe quell’anno e trionfò sui Campi Elisi, ma è
un dettaglio), all’iberico della stirpe degli scalatori un esame antidoping contestò buone
dosi di un diuritico coprente, lo stesso Probenecid trovato nella pipì di Stefano
Garzelli. Il Probenecid figurava nella lista delle sostanze proibite stilata dal
Cio, ma non in quella della Federciclo internazionale.
Pedro Delgado fu confermato vincitore di quel Tour, ammesso all’albo
che più d’oro non c’è.
(v. link)
Questo episodio, molto significativo, indica che sono considerate dopanti (è considerato doping) tutte e sole quelle sostanze che sono presenti nell'apposita lista delle sostanze vietate prodotta dalla competente federazione o dal competente comitato olimpico. Anche perché ci sono sostanze che per una federazione (per uno sport) sono considerate dopanti, mentre non sono considerate dopanti per un'altra federazione (un altro sport). .... Quindi nel momento in cui viene condotta l'inchiesta sulla Juventus l'unico regolamento o legge che specifica quali sostanze siano da considerarsi dopanti e quali siano lecite è la lista delle sostanze vietate prodotta dalla FIGC. Affinché vi sia un corretto e leale svolgimento della competizione organizzata dalla stessa FIGC le società ed i calciatori partecipanti non dovevano assumere le sostanze presenti in questa apposita lista, mentre era possibile utilizzare qualsiasi altra sostanza che non fosse compresa in questa lista. Nel corso dell'inchiesta la ASL 1 di Torino si è recata nei locali della Juventus ed ha rinvenuto una serie di farmaci (v. link). Considerando i principi attivi di questi farmaci si nota come nessuno di questi appartiene alla lista di sostanze vietate dalla FIGC. Ovvero nessun farmaco rinvenuto ha come principio attivo una sostanza considerata dopante dalla FIGC. Così che se una commissione antidoping si fosse trovata a giudicare questa situazione avrebbe certamente assolto la Juventus dato che nessun farmaco dopante è stato rinvenuto. E così è stato. Sebbene la notizia sia stata "bucata" dalla quasi totalità degli organi di informazione la Juventus è stata già assolta dalla commissione antidoping del CONI. In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio presentata da un magistrato
della procura di torino nei confronti dell'amministratore delegato Antonio
Giraudo e del medico sociale Riccardo Agricola quest'ultimo si è autodenunciato
presso la procura antidoping del CONI allegando tutta la documentazione prodotta
dalla procura di torino nella richiesta di rinvio a giudizio.
Una assoluzione, quella operata dalla commissione antidoping del CONI, ovvia. Ovvia perché nessun farmaco detenuto dalla Juventus è considerato dopante dalla FIGC. A questo punto è particolarmente importante notare come la notizia dell'assoluzione della Juventus sia stata praticamente ignorata dalla stragrande maggioranza degli organi di informazione. Addirittura molti giornalisti e molti direttori ed ex direttori di giornali sportivi si sono detti indignati del fatto che le istituzioni sportive non avessero preso posizione in questa vicenda. Ma le istituzioni sportive hanno preso posizione in questa vicenda! la commissione antidoping del CONI ha assolto la Juventus! ma questi giornalisti non ne erano e non ne sono a conoscenza. Ma questo non gli impedisce di emettere verdetti sulla vicenda. Quindi il Legislatore dopo tutto il can can sollevato in questa vicenda ha pensato di colmare la lacuna nella legislazione Italiana producendo una legge specifica contro il doping. Questo conferma le tesi di chi sostiene che la legge n° 401 del 1989 (la frode sportiva) non riguardi il doping. Se tale legge si poteva applicare anche contro il doping il Legislatore non ne avrebbe prodotta una specifica ma al più avrebbe adattato, modificato la 401/89 che è quella contestata ai dirigenti Juve. Con questa nuova legge il Legislatore dimostra di tenere conto del pandemonio scatenato contro la Juve. Vi era la discussione su come la legge dovesse considerare l'assunzione di farmaci considerati perfettamente leciti dai regolamenti sportivi da parte dei calciatori. Il Legislatore decise di far produrre al Ministero della Salute una lista di sostanze indicando che queste e solo queste erano considerate dopanti e la cui assunzione era penalmente perseguibile. A questo punto vi era una lista di sostanze proibite sia prodotta dalle organizzazioni sportive, ma riconosciute dallo Stato (è utile ricordarlo), sia prodotta dallo Stato. Vi era quindi una chiara volontà del Legislatore di intervenire in questa Materia. Ebbene, considerando i farmaci contestati alla Juventus nessuno di questi era presente nella lista delle sostanze e dei farmaci proibiti prodotta dal Ministero della Salute, ma su questo apsetto si tornerà più in dettaglio più avanti. A questo punto non c'era solo un regolamento sportivo (emanato dalla FIGC) ad indicarlo ma anche una legge dello Stato. Ma invece di tenere conto della chiara volontà del Legislatore uin magistrato dela procura di torino decise di perseverare chiedendo il rinvio a giudizio dei due dirigenti della Juventus "interpretando" a suo modo la legge 401/89. In data 25/05/2000 un magistrato della procura di torino inviava al medico
sociale Agricola e all'amministratore delegato Giraudo l'avviso di
conclusione delle indagini preliminari (v.
link).
Giraudo e Agricola A) artt.648, 110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di procurare a sè e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B e di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici (Rhone Poulenc Rorer s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver contraffatto le prescrizioni mediche limitative indicate nel caro B), induceva in errore le case produttrici - con artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che si trattava di "prodotti ospedalieri per la Casa di Cura Villa Cristina", e così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura. In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso. è bene ricordare che l'Orudis è un antinfiammatorio non-steroideo a base di Ketoprofene (v. link) assolutamente lecito e non vietato. Così come il Mepral a base di omeprazole (v. link1, link2), un banalissimo farmaco contro l'ulcera assolutamente lecito e non vietato. Il magistrato torinese contesta semplicemente il fatto che i farmaci in questione potevano essere acquistati solo da ospedali e case di cura e non da privati. Questo è uno dei capi di accusa. Seconda Contestazione Giraudo C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli artt. 1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti medicinali (in una o più confezioni per ciascuno)
Questi sono i farmaci la cui detenzione è contestata alla Juventus. Come si può facilmente vedere si tratta di normalissimi farmaci che chiunque potrebbe avere in casa. Di sicuro nelle "dotazioni" di quegli atleti che praticano il doping c'è di ben altro come ad esempio il nuovissimo ormone THG che sta facendo scandalo in America per il presunto coinvolgimento di atleti di fama mondiale. Sarebbe sufficiente notare che viene contestata addirittura il possesso di ben 6 tipi diversi di aspirine (aspirina "noto" prodotto dopante) o di uno shampoo anti-forfora come il Nizoral scalp fluid. Ma gli esempi potrebbero tranquillamente continuare. ...... Ora, per smontare queste accuse in modo semplice, chiaro e definitivo sarebbe sufficiente andare a consultare il Decreto emesso dal Ministero della Sanità in conformaità alla Legge n° 376 del 12 Dicembre 2000. Questo Decreto è disponibile online, in formato .pdf (v. link). Il documento è organizzato nel seguente modo: Vi sono 4 Sezioni (indice a pagina 6), La Sezione che interessa in questo momento è la terza "Classi di Sostanze Vietate, Principi Attivi e Relative Specialità Medicinali" a pagina 19. In questa Sezione sono indicate le sostanze vietate e in quali farmaci queste sostanze sono utilizzate come principi attivi, in definitiva risultano quali sono i farmaci esplicitamente Vietati. Ad esempio a pagina 20 è indicato che nel farmaco denominato "Viamal" da 10 compresse da 375 mg ciascuna sono presenti la caffeina (insieme ad altre sostanze). Quindi viene indicato chiaramente il farmaco che è considerato dopante. Ora, purtroppo in questa vicenda sono state dette e scritte parecchie "inesattezze". Sui reali motivi di questa condotta, su chi l'ha ispirata e sulle motivazioni, ci si soffermerà più in la nel tempo. Viene fatto passare che alla Juventus si sarebbero utilizzati farmaci vietati, che si potrebbero non essere vietati dai regolamenti sportivi, ma che certamente lo sono dalla legge dello stato. In realtà ciò non è vero. A questo punto servirebbe un bel po' di pazienza ed andare a controllare uno per uno i farmaci contestati per verificare se effettivamente compaiono nella lista, quella vera, di riferimento per l'unica legge valida in Italia contro il doping. Si potrebbe scoprire, per esempio, che nessuno di questi farmaci contestati è presente, e quindi ai sensi della legge 376/2000 nessun farmaco dopante è presente, ovvero nessuna pratica dopante può essere messa in atto con questi farmaci indipendentemente dalla quantità che ne viene assunta, e dal perché viene assunta. Quindi, non essendovi farmaci dopanti, non vi è la possibilità di adottare pratiche dopanti, e non c'è doping. Pagina in continua Fase di aggiornamento Ultimo Aggiornamento 01/07/2007 18:27. http://centrostudi.gruppoabele.org/servizi/normativa/raccolte/raccolte_doping.html#legittimita http://centrostudi.gruppoabele.org/servizi/normativa/raccolte/raccolte_doping.html http://www.cnteam.it/varie_doping_gazzetta.htm Farmaci,
doping e calcio: le accuse di Guariniello alla Juventus
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