Sommario   

 

SEZIONE 1
I crediti documentari
Le NUU

SEZIONE 2
L'avviso del credito   Tipologie dei crediti   

SEZIONE 3              La conferma

SEZIONE 4             Lo star del credere

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Sezione I

I Crediti documentari

I crediti documentari sono nati nel 1700 col liberismo economico che consentì lo sviluppo del commercio internazionale.

Quali sono le ragioni che dettarono la  nascita del credito documentario? Dato che nel commercio  internazionale i due contraenti risiedono in paesi e continenti diversi, si verifica che:

il venditore con l'apertura del credito documentario è ragionevolmente sicuro che il compratore manterrà la sua intenzione di acquistare la merce e nello stesso tempo ha la certezza di essere pagato non appena si sarà spossessato della merce;
il compratore ha la garanzia che il prezzo pattuito sia rispettato e che il pagamento avverrà contro consegna della merce o dei documenti rappresentativi della merce;

Il tutto a condizione che i documenti rappresentativi della merce siano stati riscontrati regolari e che tutti i termini e le condizioni del credito siano state rispettate.

E' evidente l'importanza che assumono le banche  (del compratore e del venditore) nel credito documentario, in primis l'avvicinamento delle parti  spesso notevolmente distanti fra di loro e non solo dal punto di vista geografico.

In Italia il credito documentario non è espressamente regolato dal Codice Civile se non indirettamente all'art. 1530.

Nel credito documentario quindi la banca emittente, operando in conformità alle istruzioni del compratore, si impegna ad effettuare direttamente o indirettamente tramite una banca intermediaria il pagamento, la negoziazione o l'accettazione al venditore contro consegna dei documenti previsti secondi i termini e le modalità indicate dal credito stesso.

Di solito i documenti consistono nella fattura e in un documento di trasporto attestante la spedizione delle merci nelle condizioni e nei limiti stabiliti. A questi documenti essenziali si accompagnano sovente altri documenti ( certificato d'origine, certificato di qualità, certificato d'ispezione, packing list, weight list, ecc.) necessari al compratore per sue necessità ( per sdoganare la merce, per accertare la qualità o provenienza della merce, ecc. ). Ne consegue che:

quando il venditore riceve l'avviso di un credito documentario a suo favore sa che una banca (controparte diversa dal compratore che potrebbe non conoscere soprattutto dal punto di vista commerciale) effettuerà il pagamento della merce non appena avrà spedito le merce e consegnato i documenti indicati dal credito;
il compratore invece ha la certezza che il prezzo concordato per la quantità e la qualità della merce contrattata saranno pagate solo dopo la ricezione dei documenti che avrà indicato nel credito e che la sua banca avrà riscontrato regolari insieme alle altre condizioni del credito.

Le norme ed usi uniformi

Per regolamentare i crediti documentari sono nate le Norme e Usi Uniformi, giunte oggi alla revisione del 1993 a cura della Camera di Commercio Internazionale, usualmente note come NUU Publ. n. 500.

La prima importante definizione è indicata all'art. 3 che recita:

" I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita..."  e poi " ... l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinate fondate sui sui rapporti con la banca emittente o con il beneficiario..."

e dal successivo art. 4:

"Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare sui documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui documenti possono riferirsi"

Ne consegue che il credito documentario è un'operazione letterale (il testo del credito), astratta ed autonoma (vedi art. 3 e 4), formale nel senso che le banche si impegnano (vedi art. 13a) "... ad esaminare con ragionevole cura tutti i documenti previsti dal credito, per accertare se. nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito..." ma (vedi art. 15) "Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma la sufficienza, l'esattezza, ll'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento ...; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato,l'imballaggio, la consegna o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento ...".  Quanto sopra deve essere ovviamente tenuto ben presente dal compratore e dal venditore

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