| Sommario |
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I Crediti Documentari |
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| SEZIONE 1 I crediti documentari Le NUU |
Sezione
3 Normalmente la banca emittente incarica la banca avvisante di notificare il credito al beneficiario senza alcun impegno per quest'ultima. All'art. 9 le NUU indicano che un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini del credito, ed in particolare:
Con la conferma la banca confermate (di solito la banca avvisante), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, aggiunge il suo impegno inderogabile a quello della banca emittente sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante e che siano stati rispettati i termini e le condizioni del credito ed in particolare:
Un credito non dovrebbe prevedere tratte a carico dell'ordinate; tuttavia se il credito le richiede, tali tratte saranno considerate un documento richiesto dal credito. La banca confermante non è obbligata a confermare il credito, ma in tal caso deve avvisare senza alcun ritardo la banca emittente ed a meno che il credito disponga diversamente, è autorizzata ad avvisare il credito al beneficiario senza alcun impegno o garanzia.Premesso che è in uso tra le banche la concessione di linee di credito per la conferma di crediti documentari e che di solito la banca emittente opera in tali limiti, si verifica talvolta che la banca emittente operi comunque e talvolta anche in assenza di specifiche linee di credito e senza un preventivo accordo della banca confermante. A parte quest'ultima eventualità, le ragioni di una mancata accettazione della richiesta/autorizzazione alla conferma sono da ricercarsi:
Un credito non potrà essere nè modificato nè annullato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario. In particolare la banca confermante può decidere di avvisare una modifica ( spesso proroga dei termini di spedizione o scadenza ) senza estendere alla stessa la propria conferma, avvisando sia la banca emittente che il beneficiario. Normalmente la banca confermante richiede che il credito sia aperto sulle proprie casse; ove ciò non fosse, la banca emittente sarà richiesta di operare una modifica in tal senso richiedendo l'assenso dell'ordinante. In tal caso e in casi similari, la banca confermante in attesa di prendere decisioni sull'aggiunta o meno della conferma, è solita avvisare il credito al beneficiario senza alcun impegno e riservandosi di far seguito non appena in grado. Le condizioni del credito originario rimangono in vigore sino al momento in cui il beneficiario stesso abbia comunicato la sua accettazione alla banca che gli ha avvisato la modifica. Ove il beneficiario ometta tale comunicazione, la presentazione di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale/i modifica/che e da quel momento il credito sarà modificato. Una modifica ad un credito non potrà essere accettata parzialmente.
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