| Sommario |
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I Crediti Documentari |
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| SEZIONE 1 I crediti documentari Le NUU |
Sezione
4 Lo star del credito è previsto dal nostro codice civile all'art. 1736; applicato al campo dei crediti documentari, la banca, con lo star del credere, dietro il pagamento di una commissione e della cessione del credito, garantisce il pagamento finale da parte della banca emittente in caso di presentazione di documenti conformi. Con il credito confermato il beneficiario ottiene ovviamente la massima garanzia. Infatti sono esclusi il rischio banca, il rischio paese, il possibile smarrimento documenti nell'inoltro alla banca emittente, ecc.. Tuttavia il credito potrà essere confermato in base alla NUU solo nel caso in cui la banca emittente richiede o autorizza la banca avvisante a farlo. Nella pratica si verifica spesso che la banca emittente o l'ordinate del credito non vogliono fornire tale richiesta/autorizzazione. In tal caso la banca avvisante è costretta a notificare il credito senza alcun impegno o garanzia ponendo il beneficiario nella posizione di incorrere nei rischi sopraindicati. Ecco che il beneficiario richiede lo star del credere alla banca che sostanzialmente fornisce con tale atto un equivalente dell'impegno che avrebbe assunto con la conferma del credito. La banca non dovrebbe aderire a tali richieste in quanto lo stra del credere non è previsto dalle NUU, ma ove aderisca lo fa a proprio rischio e lo star del credere diventa un contratto accessorio o meglio una garanzia di corretta esecuzione del pagamento previsto dal credito documentario. In ogni caso con lo star del credere:
Sono evidenti a questo punto i rischi che corre la banca aderendo allo star del credere:
Risulta chiaro allora che le commissioni che il beneficiario dovrà pagare, saranno in misura molto più elevata di quelle della normale conferma: di solito in misura tripla o quadrupla. L'iter operativo è di solito il seguente:
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