Sommario   

 

SEZIONE 1
I crediti documentari
Le NUU

SEZIONE 2
L'avviso del credito Tipologie dei crediti

SEZIONE 3          La conferma

SEZIONE 4          Lo star del credere

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Sezione 4

Lo star del credere

Lo star del credito è previsto dal nostro codice civile all'art. 1736; applicato al campo dei crediti documentari, la banca, con lo star del credere, dietro il pagamento di una commissione e della cessione del credito, garantisce il pagamento finale da parte della banca emittente in caso di presentazione di documenti conformi.

Con il credito confermato il beneficiario ottiene ovviamente la massima garanzia. Infatti sono esclusi il rischio banca, il rischio paese, il possibile smarrimento documenti nell'inoltro alla banca emittente, ecc..

Tuttavia il credito potrà essere confermato in base alla NUU solo nel caso in cui la banca emittente richiede o autorizza la banca avvisante a farlo. Nella pratica si verifica spesso che la banca emittente o l'ordinate del credito non vogliono fornire tale richiesta/autorizzazione. In tal caso la banca avvisante è costretta a notificare il credito senza alcun impegno o garanzia ponendo il beneficiario nella posizione di incorrere nei rischi  sopraindicati.

Ecco che il beneficiario richiede lo star del credere alla banca che sostanzialmente fornisce con tale atto un equivalente dell'impegno che avrebbe assunto con la conferma del credito. 

La banca non dovrebbe aderire a tali richieste in quanto lo stra del credere non è previsto dalle NUU, ma ove aderisca  lo fa a proprio rischio e lo star del credere diventa un contratto accessorio o meglio una garanzia di corretta esecuzione del pagamento previsto dal credito documentario.

In ogni caso con lo star del credere:

le modifiche non impegneranno la banca che ha rilasciato lo star del credere fin a quando la stessa non le abbia accolte e ne abbia informato il beneficiario; ovviamente nel presupposto che la stessa modifica sia stata accolta dal beneficiario!
il beneficiario deve effettuare la cessione del credito (vedi art.49 delle NUU) in favore della banca che ha concesso lo star del credere

Sono evidenti a questo punto i rischi che corre la banca aderendo allo star del credere:

mette in piedi un contratto che legalmente concede al beneficiario le stesse garanzie che avrebbe ottenuto col credito confermato
in caso di messa in atto dello star del credere, seppure  in presenza della cessione del credito, le possibilità di recuperare lo stesso presso la banca emittente, saranno minime (insolvenza della banca, del paese, chiusura dei mercati valutari, ...) 

Risulta chiaro allora che le commissioni che il beneficiario dovrà pagare, saranno in misura molto più elevata di quelle della normale conferma: di solito in misura tripla o quadrupla.

L'iter operativo è di solito il seguente:

il beneficiario richiede alla banca avvisante lo star del credere e le relative condizioni
ottenuta una risposta positiva richiede formalmente lo star del credere, utilizzando la modulistica della banca
la banca conferma ufficialmente il suo impegno addebitando nel contempo le commissioni pattuite
in caso di esito positivo l'operazione si conclude senza alcun'altra incombenza
in caso di insolvenza della banca emittente o del paese debitore, con documenti regolarmente giunti a destino e trovati in ordine dalla banca emittente, la banca che ha concesso lo star del credere effettua il pagamento al beneficiario.

 

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