Art. 1530 del Codice Civile

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto apposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditorepuò opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.

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