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Estratto della normativa di riferimento a fini faunistici
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La Regione Toscana in recepimento della Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n.° 157
" NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"
ha emanato la Legge regionale n° 3 del 12 gennaio 1994 , vedi testi integrali al link http://www.arsia.toscana.it/caccia/Normative/norme.htm oppure
http://www.icip.com/gev/legislazione/Leggi/157-92.htm
e la delibera di Giunta Regionale n.° 11510 del 28 novembre 1994
"Disposizioni per l'incentivazione delle opere di mantenimento e miglioramento ambientale" che trae origine dall'art. 46 "Miglioramenti ambientali" della citata Legge regionale n° 3/94.
Estratto dell' Articolo 46 Miglioramenti ambientali
comma 1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, potranno essere assegnati contributi in conto capitale. ....segue
- Le Province a cui è demandata l'applicazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale determinano la localizzazione e la tipologia di interventi di miglioramento ambientale ammissibili per l'accessso ai contributi in conto capitale, nonchè l'istruttoria, il controllo e l'erogazione dei finanziamenti.
L'Amministrazione Provinciale di Siena ha individuato cinque tipologie di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita della fauna selvatica e della biodiversità:
1) Miglioramento delle disponibilità alimentari
con questo intervento si intende mettere a disposizione della fauna selvatica degli appezzamenti di terreno di 1000/3000 metri quadrati coltivati senza uso di concimi chimici o diserbanti con varie specie vegetali annuali e/o biennali.
2) Pratiche agronomiche a basso impatto ambientale
con questo intervento si intende aumentare le possibilità di riproduzione e permanenza attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche agronomiche da realizzarsi in periodi che non compromettano gli esiti riproduttivi della fauna selvatica. Sono state individuate le seguenti priorità:
- riduzione e/o eliminazione dell'uso di prodotti chimici di sintesi per unità di superfice
- inizio delle lavorazioni dal centro dell'appezzamento
- utilizzo della barra di involo
- inerbimento degli interfilari dei vigneti e/o frutteti ed altri impianti arborei
- sfalci in epoche non dannose per le cove
3) Impianto o ripristino di siepi
con questo intervento si intende aumentare le possibilità di riproduzione e permanenza e rifugio della selvaggina, oltre all'allargamento delle disponibilità alimentari mediante l'impianto di associazioni delle specie arbustive ed arboree con preferenza delle specie indigene che meglio si adattano alle condizioni pedoclimatiche delle zone di realizzazione.
(Vedere elenco allegato)
4) Creazione di piccoli invasi
con questo intervento si intende aumentare la disponibilità quali/quantitativa della risorsa idrica in tutte le stagioni dell'anno attraverso il ripristino o la creazione di punti di raccolta di acqua di dimensioni comprese tra i 50 e i 500 metri cubi. E' possibile realizzare impianti di fitodepurazione delle acque reflue dell'azienda che offrano la possibilità di realizzare aree umide e/o "beccaccinaie".
5) Opere per la valorizzazione e la fruizione di ambienti di interesse naturalistico e agrituristico
con questo intervento si intende favorire il ripristino ed il mantenimento della viabilità minore in collegamento con la sentieristica nonchè le strutture atte all'osservazione della fauna selvatica.
ESTRATTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO
DIRETTIVA 92/43/CEE DEL 21 MAGGIO 1992
RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
recepita in Italia dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.° 357
(Per consultare il testo integrale clicca il link) http://www.icip.com/gev/legislazione/Leggi/357-97.htm
REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.
(Supplemento ordinario alla G.U. n.°248 DEL 23 OTTOBRE 1997)
Il principale scopo di questa Direttiva è quello di promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali.
Contribuisce a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo durevole delle attività umane.
Incoraggia le politiche di riassetto del territorio e la gestione degli elementi del paesaggio aventi importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche, nonché le rierche scientifiche e tecniche per la loro attuazione.
Definisce le modalità con le quali gli Stati U.E. entro due anni devono:
- prevenire le cause che possono compromettere lo stato di conservazione delle specie vegetali e delle popolazioni animali segnalate negli allegati della Direttiva
- relizzare una rete ecologica europea definita Natura 2000 che individua i tipi di habitat di interesse comunitario
- redigere gli elenchi di specie animali e vegetali di interesse comunitario
- istituire zone speciali di conservazione prioritare
- indicare i provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali indicate dagli allegati della Direttiva
- garantire la sorveglianza delle specie e degli habitat definiti prioritari
- vietare, per le specie animali, qualsiasi forma di cattura, uccisione, disturbo e il deterioramento durante tutte le fasi di vita e/o di riproduzione, ibernazione e migrazione, nonchè degli ambienti necessari alla loro sopravvivenza
- vietare, per le specie vegetali indicate la raccolta, la collezione, il taglio, l'estirpazione o la distruzione in tutte le fasi del ciclo biologico delle piante indicate negli allegati della Direttiva
- vietare sia per le specie vegetali che animali di cui agli allegati il possesso e la detenzione, il trasporto, lo scambio
- disciplinare le introduzioni e le reintroduzioni di fauna e flora anche attraverso la consultazione del pubblico interessato
- promuovere l'istruzione e l'informazione sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonchè gli habitat naturali
- prevedere speciali prescrizioni e regolamenti per l'accesso, il prelievo, la commercializzazione, il possesso, il trasporto, l'allevamento e la riproduzione nonchè le valutazioni e le rendicontazioni degli effetti delle misure adottate.
Il Decreto è corredato di due Allegati A e B nei quali sono elencati gli habitat e le specie animali e vegetali la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione.
Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea a partire dal 2000 ogni 6 anni una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del regolamento. La relazione comprende informazioni relative alla misure di conservazione, la valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B, nonchè i risultati del monitoraggio della fauna selvatica e gli habitat di interesse comunitario. (per maggiori informazioni)
COMUNICATO del Min. affari esteri Entrata in vigore degli emendamenti all'annesso II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999) Gli emendamenti all'annesso II della convenzione summenzionata, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 agosto 1981, n. 502, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, sono stati approvati dal Comitato permanente in data 4 dicembre 1998. Detti emendamenti alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna 19 settembre 1979, con il relativo testo in francese ed in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, sono entrati in vigore per l'Italia dal 4 marzo 1999. SM 30.06.99 |
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