comitato per la Rappresentanza Etnica di Lombardia a cominciare dal Regolamento Municipale del Comune di Milano deliberato il 14 aprile 2016 a rigore della Convenzione UNESCO 17 ottobre 2003 (32nd ) ratificata il 27 settembre 2007 (legge n.167) e dalla regione Lombardia il 23 ottobre 2008 legge n.27 vale a dire rappresentanza delle comunità di lingua autòctona denominate indigenous communities alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022

a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla Decade internazionale sulla Protezione delle Lingue indigene/autòctone nella Conferenza del 13 dicembre 2022 presso la sede UNESCO a Parigi associando la missione di the provisional Committee of Lumbard and Mailander Language

qui gli ultimi documenti presentati alla decade internazionale di protezione delle lingue indigene/autòctone presso UNESCO

RAPPRESENTANZA [ pagina.4 ]

La istanza di Rappresentanza etnica esige attenzione almeno pari a quella di etnie aliene già prese in considerazione da una serie di strutture civiche (tipo le consulte ma non solo) mentre non riceve alcuna attenzione dovendo essere la prima preoccupazione dei nostri governi che pure pretendono di essere italiani i quali invece etichettano i nostri connazionali come razzisti populisti sovranisti quasi dovessimo sparire dalla faccia della Terra per il solo fatto di ritenere giusto il rispetto di noi stessi per quello che al pari ed insieme a tutti gli altri esseri viventi umanamente siamo

...questo spiega il ritardo se non il boicottaggio del iter burocratico a rigore del Art.2 da noi legalmente avviato nelle zone decentrate.

L'epiteto governativo comunque non potrà sopprimere la filosofia cosidetta sovranista la quale giocoforza sostiene che la sovranità appartiene al popolo sulla sua patria e a nessun altro.

Attualmente qui da noi la legge 27 dicembre 1947 col titolo di "Costituzione della Repubblica italiana" al Art.1 dice che "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" per cui è esplicito ed evidente che oggi il popolo non si trovi in condizioni di sovranità ma sia subordinato ai poteri dei terzi o di una casta dominante, perché...

il dire che sia sovrano "nei limiti etc." vuol dire che la sua presunta sovranità sia di fatto limitata e cioè che il popolo non è affatto sovrano ...anzi proprio per il fatto che l'Art.1 crea dei "limiti" è evidente che non crea una sovranità nè tantomeno la difende ma

pretende piuttosto ...di limitarla una sovranità che allora giocoforza già esisteva in sè e per sè: quella che in primis esplode contro i barbari nel piccolo Rinascimento del XII secolo.

Se Art.1 dice che "la sovranità appartiene al popolo" allora i presunti "limiti" sono mentiti oppure è mentita la sovranità.

La sovranità dei Liguri Veneti Istriani Giuliani Dalmati Lombardi Reti Toscani Napolitani Siciliani Sardi Corsi Pugliesi Calabresi Abruzzesi Umbri e Romani difatti esiste molto tempo prima del 1947 tutte le volte che gli Stati italiani nel Risorgimento e nel medioevo si son liberati dallo straniero costituendo una propria Repubblica o un Comune un ducato una signoria o una monarchia

l'ultima volta accidentalmente coi Savoia ma Mussolini l'avrebbe presto ridotta a Repubblica

...la sostanza non cambia, perchè la Città è principe a sè stessa (ipsamet civitas sibi princeps) ovvero "il regime di un popolo si basa sul diritto delle genti e per il fatto stesso di esistere il popolo ha un suo regime" vale a dire che è il popolo a costituire una propria esclusiva giurisdizione.

Difatti sovranità significa "universitates sufficientes et superiorem non recognoscentes" cioè vivere in totale autosufficienza e non riconoscere la superiorità di nessuno: vale a dire che chi ha la sovranità non ha limiti ...oppure non avrebbe alcuna sovranità.

Di conseguenza se l'Art.1 dice che la sovranità appartiene al popolo allora non può più dire che il popolo "la esercita nei limiti etc." proprio perchè "i limiti" limitano cioè impediscono al popolo la sovranità:

tutte cose note da secoli e secoli grazie a Bartolo da Sassoferrato, Cino Sighibuldi da Pistoia, Marsilio da Padova, Baldo degli Ubaldi, Coluccio Salutati, Niccolò Macchiavelli, Francesco Guicciardini, ma si potrebbe tornare anche a Seneca e a Cicerone i quali facevano riferimento ai "majores" ancora più antichi come Tucidide ed altri ancora.

Se andiamo poi a leggere negli altri articoli della legge 27 dicembre 1947 quali siano i presunti "limiti" indicati dal Art.1 vedremo facilmente che servono proprio ad impedire (al popolo) la sovranità

[A] sul diritto di voto l'Art.48 esclude alcuni cittadini "a caso" cioè non indica chi e perchè viene escluso ma esclude chiunque venga indicato dalla sentenza di un qualsiasi impiegato statale ...il quale impiegato non venne eletto dal popolo, il che è assurdo.

[B] sul diritto di voto l'Art.75 toglie ai cittadini tutte le decisioni di bilancio e tributarie cioè proibisce al popolo le decisioni ultime sui propri soldi, lasciandole ad una casta che almeno una volta (il 16 settembre 1992) ha portato le finanze italiane in mano ai banditi

poi toglie ai cittadini le decisioni su amnistia e indulto lasciando il bene e il male ad una casta che ha dato molte volte libertà agli assassini ed incarcerato le vittime

ma anche toglie ai cittadini le decisioni ultime sui trattati internazionali come quello di Dublino sui migratori clandestini o quello europeo sul presunto meccanismo di stabilità MES anche quando i trattati fossero contrari all'interesse del popolo.

[C] sul diritto di voto l'Art.138 esclude la decisione popolare su argomenti costituzionali quando camera e senato in una seconda votazione abbiano deciso per i due terzi a pro o a contro ...e praticamente bastano due terzi della casta governante per sostituire l'intero popolo come se fossimo tutti semideficienti.

Siccome questi tre Articoli negano vistosamente il Diritto di Voto appare abbastanza ovvio che con la Legge 27 dicembre 1947 il popolo venga ridotto a semplice servo di una casta dominante.

Risulta allora evidente come le istanze delle fazioni sovraniste esigendo il rispetto della sovranità prefigurata dal Art.1 siano indirizzate a ripristinare una legalità che appartiene prima di tutto alla dimensione etnica dei popoli che han costituito l'attuale Repubblica senza di che...

una Repubblica non sarebbe.

questi materiali sono estratti dal Rapporto sullo stato giuridico e sull'assetto territoriale di Alpi e Altaitalia RASG presentato alla Conferenza UNPO del 6 agosto 1991 presso la sede della Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite a L'Aja/denHaag sulla Prevenzione dell'uso della Forza da parte degli Stati contro i Popoli che sono sotto il loro governo (da The Committee of Alpine free States and Altaitalia Representative Acting Committee) qui a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla "UNESCO international decade of indigenous languages" dal 22 aprile 2022 indirizzo elettronico di questa pagina www.mediolanum.club ridisegnata il 9 luglio 2017 aggiornata il 10 aprile 2023

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