comitato per la Rappresentanza Etnica di Lombardia a cominciare dal Regolamento Municipale del Comune di Milano deliberato il 14 aprile 2016 a rigore della Convenzione UNESCO 17 ottobre 2003 (32nd ) ratificata il 27 settembre 2007 (legge n.167) e dalla regione Lombardia il 23 ottobre 2008 legge n.27 vale a dire rappresentanza delle comunità di lingua autòctona denominate indigenous communities alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022

a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla Decade internazionale sulla Protezione delle Lingue indigene/autòctone nella Conferenza del 13 dicembre 2022 presso la sede UNESCO a Parigi associando la missione di the provisional Committee of Lumbard and Mailander Language

qui gli ultimi documenti presentati alla decade internazionale di protezione delle lingue indigene/autòctone presso UNESCO

CENSIMENTO [ pagina.5 ]

Primo strumento giuridico per la costituzione della Rappresentanza etnica è la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (A/Res.2106.XX.1406 del 21.12.1965 con la Legge di ratifica n.654 del 13.10.1975) dove all'Art.1 paragrafo.1 le parole "origine nazionale o etnica" sono usate come sinonimi: vale a dire che le parole "origine nazionale" e le parole "origine etnica" sono equivalenti cioè hanno lo stesso valore e significato.

Per questa Convenzione (Art.1 paragrafo.2) non sono discriminazioni le distinzioni esclusioni restrizioni o preferenze tra cittadini e non-cittadini ed all'Art.1 paragrafo.3 non sono discriminazioni le distinzioni esclusioni restrizioni o preferenze per nazionalità cittadinanza naturalizzazione quando beninteso le distinzioni non siano contro una particolare nazionalità: vale a dire che queste qualità umane di regola nel loro complesso non sono mai discriminazioni.

Difatti l'Art.1 paragrafo.1 condanna le varie distinzioni solo quando "hanno lo scopo o l'effetto di annullare o impedire l'esercizio dei diritti umani e libertà fondamentali" vale a dire che le stesse distinzioni con altri scopi o effetti non sono discriminazioni ma son considerate distinzioni utili o positive e comunque normali. Appunto l'Art.1 condannando quello scopo o effetto negativo ha elencato positivamente proteggibili in sé e per sé le distinzioni di razza, colore, nascita, origine nazionale o etnica (col paragrafo uno) le distinzioni di cittadini, non-cittadini (col paragrafo due) le distinzioni di nazionalità, cittadinanza, naturalizzazione (col paragrafo tre) ripetendo poi all'Art.5 lo stesso elenco.

All'Art.5 si condanna quindi la discriminazione in tutte le sue forme elencando le distinzioni di razza, colore, nascita, origine nazionale o etnica garantite eguali "davanti alla legge" e si elencano 19 diritti proteggibili tra i quali (Art.5 paragrafo.1 lettera.d capoverso.iii) la nazionalità cioè la origine nazionale o etnica come l'Art.1 anticipava.

Giocoforza quando lo Stato si trova a gestire diverse nazionalità si trova anche soggetto a questa Convenzione (a rigore Art.3 del Codice Penale e Art.3 Legge Cost. 18 ottobre 2001) che garantisce "tutte" le nazionalità ivi compresa quella italiana cioè comprese tutte le (antiche) nazionalità degli Stati risorgimentali che oggi confluiscono nella attuale nazionalità italiana ivi compresi lombardi e milanesi

e allora il Comune di Milano che già impone ai cittadini le famose "consulte" aliene deve dedicarsi oggi anche alla nostra Rappresentanza etnica prima di tutto perchè esistono rapporti civili tra le une e le altre etnie (ivi compresa la nostra) a rigore Art.4 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani degli individui che non sono connazionali del paese in cui vivono (13 dicembre 1985) dove gli alieni oltre ad osservare le leggi dello Stato in cui risiedono o sono presenti devono riguardare con rispetto le costumanze e le tradizioni del popolo (esattamente del popolo) di quello Stato in cui essi vivono...

ovvero rispettare le costumanze e le tradizioni delle (antiche) nazionalità oggi confluite nella nazionalità italiana indipendentemente dal fatto che essi alieni vi abbiano acquisito cittadinanza: l'Art.4 esige espressamente il rispetto di costumanze e tradizioni del popolo che è del posto.

Non a caso nel Regolamento Municipale deliberato a Milano il 14 aprile 2016 si prevedono (Art.2 paragrafo.4) comitati consultivi "a tutela dell'identità storica e delle tradizioni di (questi) singoli territori" che è appunto la qualità identificata dalla Convenzione UNESCO (32nd) del 17 ottobre 2003 ratificata da Legge 23 ottobre 2008 n.167 con la definizione di "intangible culturale heritage" di queste "communities, in particular indigenous communities" vale a dire la tradizione del posto che appunto si trova nella scatola cranica di questi indigeni e alla fine dimensione intoccabile ovvero nazionale o etnica di qualsiasi popolazione giustamente protetta dal Art.1 della Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale da noi citata qua di sopra.

questi materiali sono estratti dal Rapporto sullo stato giuridico e sull'assetto territoriale di Alpi e Altaitalia RASG presentato alla Conferenza UNPO del 6 agosto 1991 presso la sede della Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite a L'Aja/denHaag sulla Prevenzione dell'uso della Forza da parte degli Stati contro i Popoli che sono sotto il loro governo (da The Committee of Alpine free States and Altaitalia Representative Acting Committee) qui a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla "UNESCO international decade of indigenous languages" dal 22 aprile 2022 indirizzo elettronico di questa pagina www.mediolanum.club ridisegnata il 9 luglio 2017 aggiornata il 10 aprile 2023

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