Tutela della Maternità


Normativa e prassi


L'astensione obbligatoria dal lavoro

(clicca sul titolo e vai alla pagina della circolare INPS 82/2001 con relativi modelli)

La dipendente in stato di gravidanza ha il diritto-dovere di assentarsi dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto. (vedi tabella madre per dettagli)


Flessibilità dell'astensione obbligatoria

La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a seguito di attestazione di un medico specialista del SSN e del medico competente.


Astensione anticipata dal lavoro

La dipendente che si trovi in stato di gravidanza a rischio, che svolga lavori gravosi ed insalubri o che operi in un ambiente di lavoro pregiudizievole alla salute propria e a quella del nascituro e che non possa essere adibita ad altre mansioni, può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro sita in ogni capoluogo di Provincia, al fine di ottenere l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro prima e/o fino al periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge.


Modalità di richiesta del servizio

presentazione dell'istanza su modello predisposto dal'Ufficio.


Documentazione da presentare


Modalità di erogazione del servizio

rilascio del provvedimento concessivo dell'interdizione anticipata dal lavoro, previo accetamento medico fiscale da parte dell'A.S.L.


Violazioni e sanzioni previste dal D.Lsg n. 151/2001


CONGEDI PARENTALI

Entrambi i genitori, fino al compimento degli otto anni di età del bambino (per figli adottivi o in affidamento fino ai 12 anni di età) possono godere dell'astensione facoltativa per periodi continuativi o frazionati.

Ad entrambi i genitori spetta, singolarmente, un periodo di congedo di sei mesi e complessivamente di dieci mesi; tale limite è elevabile ad undici mesi, se il padre esercita il diritto di astenersi dal lavoro per almeno tre mesi (in quest'ultimo caso il padre lavoratore potrà astenersi, infatti, dal lavoro per un periodo massimo di sette mesi).


CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

La lavoratrice madre ed il lavoratore padre, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo della malattia del figlio fino ai tre anni di età dello stesso.

Ciascun genitore, alternativamente, può astenersi dal lavoro, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno, per la malattia di ogni figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Di seguito pubblichiamo una griglia in cui sono state evidenziate, caso per caso, le agevolazioni previste per entrambi i genitori.

tabella madre
tabella padre

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