NOTE SUL FUMO

 

§ PIANO SANITARIO NAZIONALE 2002-2004 . PRESENTAZIONE

 

Progetto 9 "Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute"

 

 

Come ha dichiarato Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 10 novembre 2002,

IL FUMO FA MALE, SEMPRE E COMUNQUE

ROMA - ''Il fumo fa male sempre e comunque, non ci sono eccezioni per cui il fumo possa essere considerato qualcosa di neutrale'', ha detto il presidente Carlo Azeglio Ciampi in occasione della giornata nazionale per la lotta contro il cancro.

ll capo dello Stato ha preso la parola nel Salone dei Corazzieri del Quirinale,  presente fra gli altri il ministro della Sanità, Girolamo Sirchia.  ''Pochi giorni fa - ha detto Ciampi - il Senato ha approvato una nuova normativa, un disegno di legge, che mi auguro concluda al più presto l'iter parlamentare, sul divieto di fumare nei pubblici locali. Questo è già un fatto importante. Ma non basta, per quanto riguarda il fumo ciascuno di noi, anche a casa, in famiglia, non deve trattenersi dal ricordare continuamente ai nostri figli e ai nostri nipoti che il fumo fa sempre male''.

Sanità ed Economia sono intanto al lavoro per trovare una soluzione all'interno del piano oncologico nazionale per reperire nuove risorse a favore della lotta contro i tumori: è lo stesso ministro della Salute ad annunciare, durante la cerimonia al Quirinale,  l'iniziativa sulla quale non stati stati dati ulteriori dettagli. Un progetto in nuce quindi, ma che, ha aggiunto il ministro ''anche in questo momento di difficoltà economiche servirà a dare un segnale ai cittadini che le istituzioni sono attente a questa esigenza''.

(10 NOVEMBRE 2002, ORE 12) IL NUOVO (quotidiano on line)

Fumo o salute

E' lo slogan dell'impegno lanciato dall'OMS dal 1980. Ogni anno si celebra la Giornata Mondiale senza fumo (31 maggio) e le iniziative sono numerose, con finalità educazionali, comportamentali e legislative

Fumatori attivi e passivi

In Italia i fumatori abituali sono 12 milioni. I fumatori passivi sono circa 15 milioni, di cui 4 milioni di bambini sotto i 13 anni.

LE CIFRE DELLA STRAGE

 

 

NORME SUL FUMO

Cosa dice la Legge : tutte le norme sul fumo

 

Modulo segnalazione violazione circolare “contro il fumo passivo” del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 (pubblicata sulla G.U. dell’11/4/2001) Campagna contro il fumo passivo: "Rispettiamoci"

 

 

NORME PRINCIPALI SUL FUMO NELLE SALE CHIUSE DA BALLO

Modulo segnalazione violazione, nelle sale da ballo chiuse, della circolare “contro il fumo passivo” del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 (pubblicata sulla G.U. dell’11/4/2001) Campagna contro il fumo passivo: "Rispettiamoci"

 

 

LA LEGGE SPECIFICA ANTIFUMO (Link: FUMO)

Legge 11 Novembre 1975 n° 584 (*)

Questa norma afferma che è categoricamente vietato fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole (di ogni ordine e grado), negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici, di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto collettivo di persone e nelle metropolitane; originariamente il divieto si estendeva anche al settore ferroviario, ma l'art. 104 del DPR 11 Luglio 1980 n° 753 (riportato alla voce "Ferrovie dello Stato") ha abrogato tutti i riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre nonché i primi due commi dell'art. 2 della legge in esame; attualmente la materia è regolata nel seguente modo:

E' vietato fumare nei compartimenti e nei locali ferroviari a unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotranviarie, nelle funicolari aeree e terrestri, nelle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate.

E' inoltre vietato, durante il servizio di notte, fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona.

Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare.

I trasgressori alle disposizioni del primo e secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 15.000.

Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.

Le disposizioni di cui si sta discutendo si applicano anche nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale di spettacolo cinematografico o teatrale, in quelle da ballo, da corse, da riunione, nelle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle sale di lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico; l'osservanza del divieto grava su coloro i quali ricada per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine interno e deve essere garantito dall'esposizione ben visibile di cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. E’ possibile comunque ottenere l'esenzione da tale responsabilità ove venga installato un impianto di condizionamento dell'aria o uno di ventilazione corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione; occorre inoltre precisare che le norme di cui all'art. 2, terzo comma, legge 14 Agosto 1971 n° 819 (voce "Cinematografia") sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti precedentemente descritti, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità di pubblica sicurezza può inoltre applicare le misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno 1931 n° 773 nei seguenti casi:

a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;

b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o non perfettamente efficiente.

Se tali evenienze dovessero verificarsi e ripetersi, scatterebbero una serie di controlli eseguiti dalla pubblica autorità (a carico del conduttore) che potrebbero arrivare alla sospensione o addirittura alla revoca dell'esenzione dalla responsabilità. I trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 1 sono puniti con una sanzione amministrativa variabile da lire 4.000 a lire 100.000 (importi aggiornati dalla legge 24 Novembre 1981 n° 689 art. 114); la violazione va rilevata immediatamente quando possibile, altrimenti gli estremi devono essere notificati ai residenti in Italia entro trenta giorni dall'accertamento.

Il pagamento è da eseguirsi entro quindici giorni dalla ricezione; decorso tale termine, dal sedicesimo al sessantesimo, il trasgressore è ammesso a pagare un somma pari a un terzo del massimo della multa. Nel caso in cui la sanzione non venisse saldata nei termini previsti, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, notificano l'accaduto al Pretore che emetterà ingiunzione di pagamento contro la quale è permesso ricorso con forme che prevedono parziali deroghe al Codice di Procedure Civile. Allo scadere dei termini fissati, alla riscossione provvede, su richiesta dell'Amministrazione della Sanità, l'Intendenza di Finanza mediante esecuzione forzata (osservando il dispositivo del RD 14 Aprile 1970 n° 639); il diritto a riscuotere le somme cade in prescrizione dopo cinque anni e l'obbligazione a pagare non è trasmissibile agli eredi.

DM 18 Maggio 1976

Contiene disposizioni in merito agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 Novembre 1975 n° 584; vengono fissati i limiti minimi di aerazione nella misura di 20 metri cubi per persona all'ora; il numero delle persone deve essere inteso come numero massimo che il locale può contenere e ciò è determinante ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 Giugno 1931 n° 773 con relativo regolamento di esecuzione. Se le zone occupate dal pubblico hanno un'altezza (dal pavimento fino al soffitto) pari a 2 metri, la velocità dell'aria non deve superare gli 0,15 metri al secondo; nel caso in cui però le bocchette di mandata e di emissione si trovino nelle vicinanze delle zone occupate dalle persone, possono essere tollerate emissioni maggiori con velocità fino a 0,70 metri al secondo, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali da non arrecare disturbo. I limiti di temperatura e umidità dipendono dalla necessità o meno di garantire la refrigerazione e sono fissati nel modo seguente:

a) nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18° e 20° , mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e 60%;

b) nei periodi nei quali è necessaria la refrigerazione invece, la differenza tra la temperatura dell'aria esterna e quella interna non deve essere superiore ai 7°, mentre l'umidità relativa deve essere compresa fra 40% e 50%.

Gli impianti di ventilazione invece, devono assicurare l'immissione di sola aria esterna con l'applicazione degli stessi limiti di velocità fissati per quelli di condizionamento e una portata non inferiore ai 32 metri cubi per persona all'ora; la temperatura all'interno dei locali non deve essere inferiore a 20° e l'umidità relativa al 30% stabilendo che non è possibile riscaldare l'aria senza la necessaria umidificazione, così come non è consentito raffreddarla senza prima averla deumidificata. Gli impianti descritti devono essere equipaggiati con dispositivi automatici per il controllo e monitoraggio sia della temperatura che dell'umidità relativa tarati in base ai limiti fissati nel presente decreto; tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del locale indicati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno 1931 n° 773. Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli luminosi recanti la scritta VIETATO FUMARE la cui accensione avvenga automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto; tali cartelli devono essere almeno tre, due dei quali disposti all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e uno, sempre ben visibile, all'ingresso insieme a quelli indicanti l’esistenza dell'impianto di condizionamento o ventilazione.

Dir. PCM 14 Dicembre 1995

Si tratta di una direttiva che regola il divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; i soggetti colpiti dal provvedimento vengono elencati per categorie nell'articolo 1 della legge: amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti, le istituzioni educative, le scuole di ogni ordine e grado), istituzioni universitarie, enti locali , loro consorzi e associazioni, enti pubblici non economici, non nazionali e locali, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. I soggetti destinatari del presente atto devono esercitare i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle istituzioni da esse dipendenti, così come sulle aziende private esercenti sevizi pubblici (anche sanitari) in regime di concessione o di appalto (ovvero di convenzione o accreditamento) affinché sia data piena applicazione ai divieti specificati nella legge 11 Novembre 1975 n° 584 più successive interpretazioni da parte della magistratura amministrativa. L'art. 3 indica poi i criteri interpretativi da osservare elencandoli in quattro punti fondamentali:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti (in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali funzioni siano aperti al pubblico;

b) per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

c) il divieto deve comunque essere applicato nei luoghi indicati nel primo articolo della legge 11 Novembre 1975 n° 584 a meno che non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso precisato nel precedente punto (di conseguenza si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie);

d) permane l'autonomia regolamentare nonché disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975 n° 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Si riporta infine l'art. 4 della presente legge contenente le disposizioni attuative.

Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali ove si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;

b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarne e di riferirne all'autorità competente, come previsto della legge 24 Novembre 1981 n° 689;

c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile delle strutture, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, curando che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689;

d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento.

(*)Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

Art. 52.

(Interventi vari)

20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".

 


1

 

CIRCOLARE 28 MARZO 2001, N. 4 DEL MINISTRO DELLA SANITA’ VERONESI

Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4

 

Comunicato Stampa del Ministero della Sanità

 

Modulo segnalazione antifumo

 

Modulo segnalazione antifumo
(in formato doc)

 

 




Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4
Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001)



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Al Ministero dell’ambiente
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Al Ministero del commercio con l’estero
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della giustizia
Al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Al Ministero dell’interno
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Ministero delle comunicazioni
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Ai sig.ri presidenti delle giunte regionali
Ai sig.ri presidenti delle province di Trento e Bolzano
Ai sig.ri assessori regionali alla sanità

Il fumo di sigaretta, com’è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. l’Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l’attenzione dei Governi su quella che è stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).
Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.
l’ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all’art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all’esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.
In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull’applicazione della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.


Normativa vigente in tema di limitazione
e divieto di fumo nei locali aperti al pubblico


Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.
"Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia".
".... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione amministrativa fino a L.40.000. E’ vietato ai minori degli anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L.4.000."

Legge 11 novembre 1975, n. 584.
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".
La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica.
Consapevole dei danni che alla salute può arrecare il fumo c.d. passivo, il legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
o dei gestori di servizi pubblici".


La direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici
amministrativi che hanno interpretato estensivamente le norme della
legge n. 584/1975.
Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e disciplinari non che poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.
La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l’individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;

2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;

4. i luoghi indicati dall’art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto vige l’obbligo di apporre cartelli con indicazione del divieto di fumo.

Elenco esemplificativo dei locali
in cui si applica il divieto di fumo

Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell’art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancor che non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta applicazione
della normativa:

Competenze dei dirigenti in ordine
all’applicazione del divieto di fumo

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:

Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l’obbligo di fare rapporto all’autorità competente, che, come si è detto, è, nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinché irroghi la sanzione.
Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell’amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d’autorità assicurare l’ordine all’interno dei locali.
Nei locali privati nominativamente citati dall’art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell’art. 1 della legge citata.

Sanzioni (* poi maggiorate con la legge finanziaria 2002: vedi sotto)

La sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 della legge n. 584/1975 per il trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro da L.1.000 a L.10.000.
Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L.4.000, e quanto al massimo a L.10.000.
Per effetto dell’art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", l’art. 10 della legge n. 689/1981 è così modificato:
"La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.".
l’art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L.24.000.
Va precisato in proposito che ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, per incompatibilità, resta abrogato l’art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il divieto di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l’art. 7 della legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da L.20.000 a L.100.000.

Applicazione della sanzione

1) Come si accerta l’infrazione:

a) negli uffici pubblici:
il funzionario preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione, deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).

b) nei locali condotti da privati:
il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della direttiva 14 dicembre 1995).

2) Come si paga la contravvenzione:

il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:

a) si può pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell’ente in cui è stata accertata l’infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative diverse da I. V. A." (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).
Va però inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che ogni amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di contestazione.

b) si può delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;

c) si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....

Si rammenta che il funzionario che ha accertato l’infrazione non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. l’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l’accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario
territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all’autorità competente, sia qualora quest’ultima abbia emanato l’ingiunzione di pagamento della sanzione.

3) Autorità competente a ricevere il rapporto.

Un aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue.
l’art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex legge n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle ferrovie in concessione, non che nei locali adibiti allo stesso servizio di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l’infrazione inerisce attività affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a ricevere il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi di cui all’art. 1 della legge n. 584, "quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)...".
Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:

a) nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;

b) nell’ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;

c) nell’ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.

Il rapporto va presentato all’ufficio provinciale della M. C. T . C. competente per territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982), quando le violazioni siano state rilevate nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato all’ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all’ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.

Roma, 28 marzo 2001

Il Ministro della sanità: Veronesi

Commento dell’allora ministro Veronesi sulla campagna contro il fumo passivo

 

«....Un’iniziativa necessaria per ricordare a tutti i cittadini che il fumo uccide ogni anno 90.000 persone. Un numero enorme. Da un punto di vista epidemiologico, si può a tutti gli effetti parlare di una vera e propria epidemia. Una epidemia nei confronti della quale esiste uno strumento efficacissimo: la civiltà, o se si preferisce, il rispetto reciproco.
Per questa ragione chiederò ai Direttori Generali di tutte le Asl e delle Aziende Ospedaliere, e agli amministratori degli enti locali di far rispettare con rigore le attuali disposizioni, di valutare l’opportunità di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati connessi a comportamenti gravemente dannosi per la salute pubblica, che abbiano determinato malattie riconducibili al fumo, anche passivo.
Sono 25 anni che nel nostro Paese è in vigore una legge che vieta il fumo nei locali pubblici. Sono per cultura e convinzione un antiproibizionista: la legge quindi non deve proibire di fumare, ma deve impedire che venga danneggiata la salute di coloro che non fumano....
»

Il Ministro della Sanità
Prof. Umberto Veronesi

 

 

 

 

AUMENTANO LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI

 

La nuova finanziaria prevede inasprimenti anche per chi dovrebbe esporre i cartelli di divieto e non lo fa.

ROMA - Tempi duri per i fumatori. La nuova legge finanziaria (*) ha

 

 

stabilito inasprimenti per i trasgressori delle norme anti-fumo e le multe adesso sono davvero salate.
Accendere la sigaretta dove è vietato costa, dal primo gennaio, molto caro: da 25 a 250 euro e questa cifra può essere anche raddoppiata fino a 500 euro se l'infrazione avviene di fronte a donne in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. A controllare e applicare le sanzioni saranno, soprattutto, i carabinieri della Salute.
Le multe si sono inasprite anche per chi ha la responsabilità di esporre il cartello «vietato fumare»: se non lo fa deve pagare da 200 a 2.000 euro (3.872.540 lire).

(*) Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.

 

Art.52.

(Interventi vari)

 

20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art.7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

 

DOVE E’ VIETATO FUMARE

 

I LUOGHI DEI DIVIETI - In Italia la sigaretta è «off limits» quasi ovunque, dalle scuole ai vagoni letto, dagli uffici regionali e postali fino ai commissariati. E in realtà sono spesso anche le istituzioni a dimenticare le norme antifumo previste da una legge del 1975 che resta, in molti punti, lettera morta. Proprio per questo una recente circolare del ministero della Salute ha voluto rinfrescare la memoria ad amministratori e cittadini. Il documento, voluto la scorsa primavera dall'ex ministro della Salute Umberto Veronesi, vero e proprio crociato contro la sigaretta, ricorda tutti i divieti.

Tutti i luoghi dei divieti

Secondo la legge 584 del 1975 c'è assoluto divieto di fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; in metropolitana, nelle sale di attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e carrozze letto; nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e teatro , sale chiuse da ballo, sale-corse, sale riunioni di accademie, musei, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

La direttive del Pdcdm del 14 dicembre del 1995, che ha come destinatari tutte le amministrazioni pubbliche, spiega quali sono i locali aperti al pubblico e, a titolo esemplificativo, ricorda: ospedali e altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto, per richiesta di analisi per pagamento dei ticket); scuole di ogni ordine e grado comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni); uffici degli enti territoriali quali Regioni, province e comuni, uffici di altre amministrazioni, uffici del catasto, uffici di collocamento, uffici postali, (locali di accesso agli sportelli, corridoi); distretti militari e altri uffici aperti al pubblico, uffici Iva e del registro, uffici di prefetture, questure, commissariati e uffici giudiziari. Uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, del gas, corrente elettrica), banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte, sanzioni).

Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative o al responsabile della struttura privata, ricorda la circolare Veronesi, predisporre i cartelli di divieto con le relative sanzioni , il soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del funzionario predisposto alla vigilanza). I funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, che nella maggior parte dei casi è il prefetto, affinché eroghi la sanzione.

9 gennaio 2002

Corriere della sera

 

 

DECALOGO ANTIFUMO

(di Vittorio Nicita Mauro)

 

1. Il fumo di tabacco, in tutte le sue forme, è nocivo alla salute ed è una droga che determina

    dipendenza.

 

2. Fumare è una abitudine creata artificiosamente, non necessaria e pericolosa anche per chi fuma in

    modo passivo.

 

3. Il fumo accelera l'invecchiamento e danneggia tutti gli organi ma in particolare cuore, arterie e

    polmoni.

 

 4. Il fumo favorisce la comparsa dei tumori in specie polmonari.

 

 5. Il fumo nella donna anticipa la menopausa, rughe ed osteoporosi.

 

 6. Il fumo in gravidanza danneggia la salute anche del nascituro.

 

 7. Il fumo nell'uomo può compromettere la virilità.

 

 8. Esistono oggi trattamenti e farmaci che aiutano ad interrompere l'abitudine al fumo.

 

 9. Motivazione e volontà sono però decisivi per poter dare l'addio alle sigarette.

 

 10. Smettere di fumare è importante ma ancora più importante è non iniziare.

 

                   

 

Due massime…. antitetiche

 

 La sigaretta è un tubicino che ha ad una estremità una brace e all'altra un aspirante suicida. ( Oscar Wilde )

 

 Ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più e in quella settimana pioverà a dirotto. ( Woody Allen )

 

DAI MEDIA

 

                                                                  Numero Verde contro il Fumo
800 554088


I Link :
Cessazione dal fumo di tabacco (ISS)
Osservatorio sul Tabacco
Tobacco WHO
Fumo.it
Dipendenza dal Fumo
Terapie per Smettere di Fumare
I danni della Nicotina
Cosa dice la Legge
Centri di Cura Tabagismo
Non Fumatori
Locali per non fumatori
Sigarette in Italia

 


 Osservatorio su fumo, alcol e droga

Osservatorio sul fumo

Asma e fumo

Il sito italiano sul fumo di tabacco

 

 

MATERIALE PRECEDENTE DELLA RUBRICA SALUTE

SE LE PAROLE HANNO UN SENSO: DALLA SANITÀ ALLA SALUTE

Il Ministero della Sanità ha assunto la nuova denominazione di Ministero della Salute. Se le parole hanno un senso, si deve ritenere che siano stati ampliati i campi di intervento del Ministero: non più soltanto terapia, ma anche (finalmente) prevenzione, una parola certamente non nuova, rimasta però prevalentemente sulla carta. Ma la prevenzione, nel campo della salute, non può essere attuata soltanto tramite gli operatori sanitari. In particolare l'Educazione fisica e lo sport possono rientrare, a determinate condizioni, in importantissimi progetti miranti a favorire la salute, con notevoli vantaggi per il benessere dei cittadini e per il risparmio nella spesa sanitaria. Una svolta molto interessante.

Vedi anche le rubriche CAPDI: SANITÀ, DOPING , DISABILI

Altri link: BENESSERE, CENTRI BENESSERE, YOGA, GUIDA MED, WAYFITNESS, NOTIZIE ASSOCIAZIONE MEDICI ITALIANI

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