NOTE SUL FUMO
§ PIANO SANITARIO NAZIONALE 2002-2004 . PRESENTAZIONE
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Progetto
9 "Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la
comunicazione pubblica sulla salute" |
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Come ha dichiarato Il Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 10 novembre 2002,
IL FUMO FA MALE,
SEMPRE E COMUNQUE
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Fumo o salute
E' lo slogan dell'impegno lanciato dall'OMS dal 1980. Ogni anno si
celebra la Giornata Mondiale senza fumo (31 maggio) e le iniziative sono
numerose, con finalità educazionali, comportamentali e legislative
Fumatori attivi e passivi
In Italia i fumatori abituali sono 12 milioni.
I fumatori passivi sono circa 15 milioni, di cui 4 milioni di bambini sotto i
13 anni.
NORME SUL FUMO
Cosa
dice la Legge : tutte le norme sul fumo
Modulo
segnalazione violazione circolare “contro il fumo passivo” del
ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 (pubblicata sulla G.U.
dell’11/4/2001) Campagna contro il fumo passivo: "Rispettiamoci"
Modulo
segnalazione violazione, nelle sale da ballo chiuse, della circolare “contro il
fumo passivo” del ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 (pubblicata
sulla G.U. dell’11/4/2001) Campagna contro il fumo passivo: "Rispettiamoci"
LA LEGGE SPECIFICA ANTIFUMO (Link: FUMO)
Legge 11 Novembre 1975 n° 584 (*)
Questa norma afferma che è
categoricamente vietato fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule delle
scuole (di ogni ordine e grado), negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di
enti pubblici, di privati concessionari di pubblici servizi di trasporto
collettivo di persone e nelle metropolitane; originariamente il divieto si
estendeva anche al settore ferroviario, ma l'art. 104 del DPR 11 Luglio 1980 n°
753 (riportato alla voce "Ferrovie dello Stato") ha abrogato tutti i
riferimenti ai servizi di pubblico trasporto terrestre nonché i primi due commi
dell'art. 2 della legge in esame; attualmente la materia è regolata nel
seguente modo:
E' vietato fumare nei
compartimenti e nei locali ferroviari a unico ambiente non riservati ai
fumatori, nelle vetture autofilotranviarie, nelle funicolari aeree e terrestri,
nelle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle
fermate.
E' inoltre vietato, durante il
servizio di notte, fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle
carrozze letti occupati da più di una persona.
Negli spazi non riservati ai
fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il
divieto di fumare.
I trasgressori alle disposizioni
del primo e secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire
5.000 a lire 15.000.
Il divieto di fumare può essere
esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di
posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Le disposizioni di cui si sta
discutendo si applicano anche nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione,
nelle sale di spettacolo cinematografico o teatrale, in quelle da ballo, da corse,
da riunione, nelle accademie, nei musei, nelle biblioteche, nelle sale di
lettura, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al
pubblico; l'osservanza del divieto grava su coloro i quali ricada per legge,
regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine interno e deve
essere garantito dall'esposizione ben visibile di cartelli riproducenti la
norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. E’ possibile
comunque ottenere l'esenzione da tale responsabilità ove venga installato un
impianto di condizionamento dell'aria o uno di ventilazione corrispondenti alle
caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione; occorre inoltre precisare che le norme di cui
all'art. 2, terzo comma, legge 14 Agosto 1971 n° 819 (voce
"Cinematografia") sono estese, ai fini dell'acquisto e
dell'installazione degli impianti precedentemente descritti, agli esercenti o
proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e
piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorità
di pubblica sicurezza può inoltre applicare le misure di cui all'art. 140 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 Giugno 1931 n° 773 nei seguenti casi:
a) che si contravvenga alle norme di
cui all'art. 2, terzo comma;
b) che gli impianti di
condizionamento non siano funzionanti, non siano condotti in maniera idonea o
non perfettamente efficiente.
Se tali evenienze dovessero
verificarsi e ripetersi, scatterebbero una serie di controlli eseguiti dalla
pubblica autorità (a carico del conduttore) che potrebbero arrivare alla
sospensione o addirittura alla revoca dell'esenzione dalla responsabilità. I
trasgressori alle disposizioni di cui all'art. 1 sono puniti con una sanzione
amministrativa variabile da lire 4.000 a lire 100.000 (importi aggiornati dalla
legge 24 Novembre 1981 n° 689 art. 114); la violazione va rilevata
immediatamente quando possibile, altrimenti gli estremi devono essere
notificati ai residenti in Italia entro trenta giorni dall'accertamento.
Il pagamento è da eseguirsi entro
quindici giorni dalla ricezione; decorso tale termine, dal sedicesimo al
sessantesimo, il trasgressore è ammesso a pagare un somma pari a un terzo del
massimo della multa. Nel caso in cui la sanzione non venisse saldata nei
termini previsti, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, notificano
l'accaduto al Pretore che emetterà ingiunzione di pagamento contro la quale è
permesso ricorso con forme che prevedono parziali deroghe al Codice di
Procedure Civile. Allo scadere dei termini fissati, alla riscossione provvede,
su richiesta dell'Amministrazione della Sanità, l'Intendenza di Finanza
mediante esecuzione forzata (osservando il dispositivo del RD 14 Aprile 1970 n°
639); il diritto a riscuotere le somme cade in prescrizione dopo cinque anni e
l'obbligazione a pagare non è trasmissibile agli eredi.
DM 18 Maggio 1976
Contiene disposizioni in merito agli
impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla legge 11 Novembre 1975
n° 584; vengono fissati i limiti minimi di aerazione nella misura di 20 metri
cubi per persona all'ora; il numero delle persone deve essere inteso come
numero massimo che il locale può contenere e ciò è determinante ai fini del
rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità preposte a norma del Testo
Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 Giugno
1931 n° 773 con relativo regolamento di esecuzione. Se le zone occupate dal
pubblico hanno un'altezza (dal pavimento fino al soffitto) pari a 2 metri, la
velocità dell'aria non deve superare gli 0,15 metri al secondo; nel caso in cui
però le bocchette di mandata e di emissione si trovino nelle vicinanze delle
zone occupate dalle persone, possono essere tollerate emissioni maggiori con
velocità fino a 0,70 metri al secondo, purché l'ubicazione e la forma delle
bocchette siano tali da non arrecare disturbo. I limiti di temperatura e
umidità dipendono dalla necessità o meno di garantire la refrigerazione e sono
fissati nel modo seguente:
a) nei periodi in cui non è
necessaria la refrigerazione dell'aria, la temperatura interna deve essere
mantenuta tra i 18° e 20° , mentre l'umidità relativa deve essere compresa tra
il 40% e 60%;
b) nei periodi nei quali è
necessaria la refrigerazione invece, la differenza tra la temperatura dell'aria
esterna e quella interna non deve essere superiore ai 7°, mentre l'umidità
relativa deve essere compresa fra 40% e 50%.
Gli impianti di ventilazione invece,
devono assicurare l'immissione di sola aria esterna con l'applicazione degli
stessi limiti di velocità fissati per quelli di condizionamento e una portata
non inferiore ai 32 metri cubi per persona all'ora; la temperatura all'interno
dei locali non deve essere inferiore a 20° e l'umidità relativa al 30%
stabilendo che non è possibile riscaldare l'aria senza la necessaria
umidificazione, così come non è consentito raffreddarla senza prima averla
deumidificata. Gli impianti descritti devono essere equipaggiati con
dispositivi automatici per il controllo e monitoraggio sia della temperatura
che dell'umidità relativa tarati in base ai limiti fissati nel presente
decreto; tali dispositivi debbono essere installati in almeno due punti del
locale indicati dalla commissione di vigilanza tecnica di cui al regolamento
per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 Giugno
1931 n° 773. Nei locali di cui all'art. 1 debbono essere applicati cartelli
luminosi recanti la scritta VIETATO FUMARE la cui accensione avvenga
automaticamente in caso di mancato funzionamento degli impianti di
condizionamento dell'aria o di ventilazione ovvero quando non siano rispettati
i limiti di temperatura e umidità relativa fissati nel presente decreto; tali
cartelli devono essere almeno tre, due dei quali disposti all'interno del
locale in posizione ben visibile ai frequentatori e uno, sempre ben visibile,
all'ingresso insieme a quelli indicanti l’esistenza dell'impianto di
condizionamento o ventilazione.
Dir. PCM 14 Dicembre 1995
Si tratta di una direttiva che
regola il divieto di fumo in determinati locali della Pubblica Amministrazione
o dei gestori di servizi pubblici; i soggetti colpiti dal provvedimento vengono
elencati per categorie nell'articolo 1 della legge: amministrazioni dello Stato
(ivi compresi gli istituti, le istituzioni educative, le scuole di ogni ordine
e grado), istituzioni universitarie, enti locali , loro consorzi e associazioni,
enti pubblici non economici, non nazionali e locali, aziende ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale. I soggetti destinatari del presente atto devono
esercitare i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari
nell'ambito dei propri uffici, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza
e di controllo sulle istituzioni da esse dipendenti, così come sulle aziende
private esercenti sevizi pubblici (anche sanitari) in regime di concessione o
di appalto (ovvero di convenzione o accreditamento) affinché sia data piena
applicazione ai divieti specificati nella legge 11 Novembre 1975 n° 584 più
successive interpretazioni da parte della magistratura amministrativa. L'art. 3
indica poi i criteri interpretativi da osservare elencandoli in quattro punti fondamentali:
a) il divieto va applicato in tutti
i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione e dalle
aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai
privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività,
sempre che si tratti (in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali
funzioni siano aperti al pubblico;
b) per locale aperto al pubblico si
intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede,
senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto deve comunque essere
applicato nei luoghi indicati nel primo articolo della legge 11 Novembre 1975
n° 584 a meno che non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso
precisato nel precedente punto (di conseguenza si intende che fra le aule delle
scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie);
d) permane l'autonomia regolamentare
nonché disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale
estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11
Novembre 1975 n° 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi
ordinamenti.
Si riporta infine l'art. 4 della
presente legge contenente le disposizioni attuative.
Per l'attuazione delle presenti
direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
a) nei locali ove si applica il
divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso
nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del
soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui
compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle
strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o
più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali
infrazioni, di verbalizzarne e di riferirne all'autorità competente, come
previsto della legge 24 Novembre 1981 n° 689;
c) per i locali condotti da
soggetti privati, il responsabile delle strutture, ovvero il dipendente o
collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del
divieto, curando che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e
agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689;
d) a cura dei prefetti saranno
rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle
norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente
contestate; i dati sono comunicati al Ministro della Sanità che ne riferisce in
Parlamento.
(*)Legge 28 dicembre 2001, n. 448
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art. 52.
(Interventi vari)
20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a
euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia
commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza
di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all’articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una
somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle
ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è
trasmissibile agli eredi".
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CIRCOLARE 28 MARZO 2001, N. 4 DEL MINISTRO DELLA SANITA’
VERONESI
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Circolare del
Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4
Interpretazione
ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001)
Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli
affari esteri
Al Ministero delle
politiche agricole e forestali
Al Ministero
dell’ambiente
Al Ministero per i
beni e le attività culturali
Al Ministero del
commercio con l’estero
Al Ministero della
difesa
Al Ministero delle
finanze
Al Ministero della
giustizia
Al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato
Al Ministero
dell’interno
Al Ministero dei
lavori pubblici
Al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero dei
trasporti e della navigazione
Al Ministero delle
comunicazioni
Al Ministero della
pubblica istruzione
Al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
Ai sig.ri presidenti
delle giunte regionali
Ai sig.ri presidenti
delle province di Trento e Bolzano
Ai sig.ri assessori
regionali alla sanità
Il fumo di
sigaretta, com’è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica
mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad
esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.
l’Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l’attenzione dei
Governi su quella che è stata definita "nuova epidemia" (90 mila
morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).
Occorre da parte di
tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che
danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.
l’ordinamento
giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come
sancito all’art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all’esposizione
anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non
sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo,
sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.
In relazione ai
quesiti posti da vari soggetti interessati sull’applicazione della legge 11
novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto
segue.
Normativa vigente in
tema di limitazione
e divieto di fumo
nei locali aperti al pubblico
Regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, art. 25.
"Testo unico
delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e
dell’infanzia".
".... chi vende
o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la sanzione
amministrativa fino a L.40.000. E’ vietato ai minori degli anni 16 di fumare in
luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L.4.000."
Legge 11 novembre 1975,
n. 584.
"Divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".
La legge persegue
scopi di tutela della salute pubblica.
Consapevole dei
danni che alla salute può arrecare il fumo c.d. passivo, il legislatore ha
posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:
Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di
fumo in determinati locali della pubblica amministrazione
o dei gestori di
servizi pubblici".
La direttiva è stata
emanata in seguito a due pronunce dei giudici
amministrativi che
hanno interpretato estensivamente le norme della
legge n. 584/1975.
Essa ha quali suoi
destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si intendono:
tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale.
La direttiva prevede
che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo comminato dalla
legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi regolamentari e
disciplinari non che poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende
ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in
appalto.
La direttiva
fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l’individuazione dei
locali in cui si applica il divieto:
1. per locale aperto
al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e
degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi
negli orari stabiliti;
2. tutti i locali
utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende pubbliche per
esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano
aperti al pubblico;
3. tutti i locali
utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre
che i locali siano aperti al pubblico;
4. i luoghi indicati
dall’art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non si tratta di
"locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es.
aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono
ricomprese anche le aule universitarie).
La direttiva
precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù
della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a
luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in
cui si applica il divieto vige l’obbligo di apporre cartelli con indicazione
del divieto di fumo.
Elenco esemplificativo dei locali
in cui si applica il
divieto di fumo
Premesso che il
divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell’art. 1
della legge n. 584 del 1975, ancor che non si tratti di locali "aperti al
pubblico" nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di
utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli
orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano
nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, così come
interpretata dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali
chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo
scopo di agevolare la corretta applicazione
della normativa:
Competenze dei dirigenti in ordine
all’applicazione del
divieto di fumo
I dirigenti preposti
alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della
struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della
struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono
essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi,
quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle
indicazioni fissate dalla direttiva:
Spetta ai dirigenti
preposti alle strutture amministrative e di servizio, come anticipato,
individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari incaricati di
vigilare sull’osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle
infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari,
ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento da parte del trasgressore,
hanno l’obbligo di fare rapporto all’autorità competente, che, come si è detto,
è, nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinché irroghi la sanzione.
Nei locali privati,
ove si svolge comunque un servizio per conto dell’amministrazione pubblica
(concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare sul
rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta per
legge, regolamento o disposizioni d’autorità assicurare l’ordine all’interno
dei locali.
Nei locali privati
nominativamente citati dall’art. 1 della legge n. 584 del 1975 (es. nei teatri,
nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si identificano nei
conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell’art. 1 della legge
citata.
Sanzioni (* poi maggiorate con la
legge finanziaria 2002: vedi sotto)
La sanzione
amministrativa prevista dall’art. 7 della legge n. 584/1975 per il trasgressore
è quella del pagamento di una somma di danaro da L.1.000 a L.10.000.
Per effetto degli
articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non
possono essere inferiori quanto al minimo a L.4.000, e quanto al massimo a
L.10.000.
Per effetto
dell’art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai
sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", l’art. 10 della
legge n. 689/1981 è così modificato:
"La sanzione
amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a
lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente
stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa
pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il decuplo del
minimo.".
l’art. 16 della
legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il
versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata
o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione.
In forza di tale
norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più
favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo, per quanto
detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a
L.24.000.
Va precisato in
proposito che ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice
civile, per incompatibilità, resta abrogato l’art. 8 della legge n. 584/1975 in
quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita legge,
appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il divieto di
maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere
direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il
quadro sanzionatorio occorre ricordare che l’art. 7 della legge n. 584/1975
prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare il
divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da
L.20.000 a L.100.000.
Applicazione della sanzione
1) Come si accerta
l’infrazione:
a) negli uffici
pubblici:
il funzionario
preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione, deve essere dotato
degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione, questi
procederà a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.
Trascorso
inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il
funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/1981),
al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).
b) nei locali
condotti da privati:
il responsabile
della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato
richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni
siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell’art. 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della direttiva 14
dicembre 1995).
2) Come si paga la
contravvenzione:
il modulo di
contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della
contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative
regionali si applica quanto segue:
a) si può pagare
direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell’ente in cui è
stata accertata l’infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da
indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce "sanzioni amministrative
diverse da I. V. A." (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo
allegato).
Va però inserito
anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che ogni
amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di
contestazione.
b) si può delegare
la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;
c) si può pagare
presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato a
servizio riscossione tributi - concessione di ....
Si rammenta che il
funzionario che ha accertato l’infrazione non può ricevere direttamente il
pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell’art.
18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data di contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all’autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. l’autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato
l’accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è
stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al
giudice ordinario
territorialmente
competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all’autorità
competente, sia qualora quest’ultima abbia emanato l’ingiunzione di pagamento
della sanzione.
3) Autorità
competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto
problematico è correlato alla identificazione della autorità competente a
ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente
individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue.
l’art. 9 della legge
n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i soggetti
legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.
Tale disposizione,
tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti
indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27
ottobre 1988.
Il giudice delle
leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici
competenti a ricevere il rapporto ex legge n. 689/1981 quando le violazioni
siano attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare,
relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario e delle
ferrovie in concessione, non che nei locali adibiti allo stesso servizio di
trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l’infrazione inerisce attività
affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell’art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a ricevere
il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio
è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo nei locali chiusi
di cui all’art. 1 della legge n. 584, "quando la proibizione di fumare si
riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza
regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario nazionale, i
musei e le biblioteche affidate alle regioni)...".
Ne consegue che il
rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:
a) nell’ambito dei
servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;
b) nell’ambito di
luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o
delegate;
c) nell’ambito degli
uffici o delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa
dipendenti.
Il rapporto va
presentato all’ufficio provinciale della M. C. T . C. competente per territorio
(art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 571/1982), quando le violazioni siano state
rilevate nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di
competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753.
Il rapporto va
presentato all’ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all’ufficio
veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le
violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1,
comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto, infine,
va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.
Roma, 28 marzo 2001
Il Ministro della sanità: Veronesi
Commento dell’allora ministro Veronesi sulla campagna contro
il fumo passivo
«....Un’iniziativa
necessaria per ricordare a tutti i cittadini che il fumo uccide ogni anno
90.000 persone. Un numero enorme. Da un punto di vista epidemiologico, si può a
tutti gli effetti parlare di una vera e propria epidemia. Una epidemia nei
confronti della quale esiste uno strumento efficacissimo: la civiltà, o se si
preferisce, il rispetto reciproco.
Per questa ragione chiederò ai Direttori Generali di tutte le Asl e delle
Aziende Ospedaliere, e agli amministratori degli enti locali di far rispettare
con rigore le attuali disposizioni, di valutare l’opportunità di costituirsi
parte civile nei procedimenti per reati connessi a comportamenti gravemente
dannosi per la salute pubblica, che abbiano determinato malattie riconducibili
al fumo, anche passivo.
Sono 25 anni che nel nostro Paese è in vigore una legge che vieta il fumo nei
locali pubblici. Sono per cultura e convinzione un antiproibizionista: la legge
quindi non deve proibire di fumare, ma deve impedire che venga danneggiata la
salute di coloro che non fumano....»
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Il Ministro della Sanità |
AUMENTANO LE SANZIONI PER I TRASGRESSORI
La nuova finanziaria prevede inasprimenti anche per chi
dovrebbe esporre i cartelli di divieto e non lo fa.
ROMA
- Tempi duri per i fumatori. La nuova legge finanziaria (*) ha|
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stabilito inasprimenti per i trasgressori delle norme anti-fumo
e le multe adesso sono davvero salate.
Accendere la sigaretta dove è vietato costa,
dal primo gennaio, molto caro: da 25 a 250
euro e questa cifra può essere anche raddoppiata fino a 500 euro se l'infrazione avviene di
fronte a donne in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o
bambini fino a 12 anni. A controllare e applicare le sanzioni
saranno, soprattutto, i carabinieri della
Salute.
Le multe si sono inasprite anche per chi ha la responsabilità di esporre il cartello «vietato
fumare»: se non lo fa deve pagare da 200 a 2.000 euro
(3.872.540 lire).
(*) Legge 28 dicembre 2001,
n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.
Art.52.
(Interventi vari)
20. L’articolo 7 della legge 11
novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:
«Art.7. – 1. I trasgressori alle
disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici
anni.
2. Le persone indicate all’articolo
2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono
soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene
aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’articolo 5, primo comma,
lettera b).
3. L’obbligazione di pagare le somme
previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».
I LUOGHI DEI DIVIETI - In Italia la sigaretta è «off limits» quasi ovunque, dalle scuole ai vagoni letto, dagli uffici regionali e postali fino ai commissariati. E in realtà sono spesso anche le istituzioni a dimenticare le norme antifumo previste da una legge del 1975 che resta, in molti punti, lettera morta. Proprio per questo una recente circolare del ministero della Salute ha voluto rinfrescare la memoria ad amministratori e cittadini. Il documento, voluto la scorsa primavera dall'ex ministro della Salute Umberto Veronesi, vero e proprio crociato contro la sigaretta, ricorda tutti i divieti.
Secondo la legge 584 del 1975 c'è assoluto
divieto di fumare nelle corsie degli ospedali,
nelle aule delle scuole di ogni ordine e
grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato,
di enti pubblici e di concessionari di pubblici servizi
per trasporto collettivo di persone; in metropolitana,
nelle sale di attesa di stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti
ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti
a cuccette e carrozze letto; nei locali
chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e teatro , sale chiuse da ballo, sale-corse, sale riunioni di accademie, musei, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche
e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
La direttive del Pdcdm del 14 dicembre del 1995, che ha come destinatari tutte
le amministrazioni pubbliche, spiega quali sono i locali
aperti al pubblico e, a titolo esemplificativo,
ricorda: ospedali e altre strutture sanitarie (corsie, corridoi,
stanze per l'accettazione, sale d'aspetto, per richiesta di analisi per
pagamento dei ticket); scuole di ogni ordine e grado
comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti,
biblioteche, sale di lettura, bagni); uffici degli enti
territoriali quali Regioni, province e comuni, uffici di altre amministrazioni,
uffici del catasto, uffici di collocamento, uffici postali, (locali di accesso
agli sportelli, corridoi); distretti militari e altri
uffici aperti al pubblico, uffici Iva e del registro, uffici di
prefetture, questure, commissariati e uffici giudiziari. Uffici
delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche,
del gas, corrente elettrica), banche, relativamente
ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione
(riscossione imposte, sanzioni).
Spetta ai dirigenti preposti alle strutture
amministrative o al responsabile della struttura privata, ricorda la
circolare Veronesi, predisporre i cartelli di divieto
con le relative sanzioni , il soggetto cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni (nominativo del
funzionario predisposto alla vigilanza). I funzionari, ove non ricevano
riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di
fare rapporto all'autorità competente, che nella maggior parte dei casi è il prefetto,
affinché eroghi la sanzione.
9 gennaio
2002
Corriere
della sera
DECALOGO ANTIFUMO
(di Vittorio
Nicita Mauro)
1. Il fumo di tabacco, in tutte le sue forme, è nocivo alla salute ed è una droga che determina
dipendenza.
2. Fumare è una abitudine creata artificiosamente, non necessaria e pericolosa anche per chi fuma in
modo passivo.
3. Il fumo accelera l'invecchiamento e danneggia tutti gli organi ma in particolare cuore, arterie e
polmoni.
4. Il fumo favorisce la comparsa dei tumori in specie polmonari.
5. Il fumo nella donna anticipa la menopausa, rughe ed osteoporosi.
6. Il fumo in gravidanza danneggia la salute anche del nascituro.
7. Il fumo nell'uomo può compromettere la virilità.
8. Esistono oggi trattamenti e farmaci che aiutano ad interrompere l'abitudine al fumo.
9. Motivazione e volontà sono però decisivi per poter dare l'addio alle sigarette.
10. Smettere di fumare è importante ma ancora più importante è non iniziare.
La sigaretta è un tubicino che ha ad una estremità una brace e all'altra un aspirante suicida. ( Oscar Wilde )
Ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più e in quella settimana pioverà a dirotto. ( Woody Allen )
Numero
Verde contro il Fumo
800
554088
I Link :
Cessazione
dal fumo di tabacco (ISS)
Osservatorio
sul Tabacco
Tobacco WHO
Fumo.it
Dipendenza
dal Fumo
Terapie
per Smettere di Fumare
I
danni della Nicotina
Cosa
dice la Legge
Centri
di Cura Tabagismo
Non
Fumatori
Locali
per non fumatori
Sigarette
in Italia
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Osservatorio
su fumo, alcol e droga
Osservatorio sul fumo
Il sito italiano sul fumo di tabacco
SE LE
PAROLE HANNO UN SENSO: DALLA SANITÀ ALLA SALUTE
Il Ministero della Sanità ha assunto la nuova
denominazione di Ministero della Salute. Se le parole hanno un senso, si deve ritenere
che siano stati ampliati i campi di intervento del Ministero: non più soltanto
terapia, ma anche (finalmente) prevenzione, una parola certamente non nuova,
rimasta però prevalentemente sulla carta. Ma la prevenzione, nel campo della
salute, non può essere attuata soltanto tramite gli operatori sanitari. In
particolare l'Educazione fisica e lo sport possono rientrare, a determinate
condizioni, in importantissimi progetti miranti a favorire la salute, con
notevoli vantaggi per il benessere dei cittadini e per il risparmio nella spesa
sanitaria. Una svolta molto interessante.
Vedi anche le rubriche CAPDI: SANITÀ, DOPING , DISABILI
Altri link: BENESSERE, CENTRI BENESSERE, YOGA, GUIDA
MED, WAYFITNESS, NOTIZIE ASSOCIAZIONE MEDICI ITALIANI
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