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Progetto per
una
Costituzione dell'Unione europea
Lavoro della delegazione francese del PPE
- sottoposto a dibattito -
Lunedì, 26 giugno 2000
INDICE
PREAMBOLO
CARTA EUROPEA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
TITOLO I - PRINCIPI
Articolo 1 L'Unione europea
Articolo 2 Obiettivi dell'Unione
Articolo 3 Cittadinanza dell'Unione
Articolo 4 Diritto di ricorso
Articolo 5 Partiti politici europei
Articolo 6 Principi di sussidiarietà e di proporzionalità
TITOLO II
COMPETENZE
Articolo 7 Ripartizione delle competenze
Articolo 8 Competenze federali
Articolo 9 Competenze condivise
Articolo 10 Cooperazione
TITOLO III
ISTITUZIONI
Articolo 11 Presidente dell'Unione
Articolo 12 Commissione
Articolo 13 Consiglio degli Stati
Articolo 14 Parlamento europeo
Articolo 15 Censura della Commissione e dimissioni del Presidente
Articolo 16 Scioglimento del Parlamento europeo
Articolo 17 Corte suprema
Articolo 18 Funzione della Corte
Articolo 19 Poteri della Corte
Articolo 20 Organizzazione e statuto della Corte
Articolo 21 Altre giurisdizioni
Articolo 22 Corte dei conti
Articolo 23 Comitato delle regioni
Articolo 24 Banca centrale europea
Articolo 25 Comitato economico e sociale
TITOLO IV
DIRITTO DELL'UNIONE
Articolo 26 Leggi europee
Articolo 27 Leggi organiche
Articolo 28 Iniziativa in ambito legislativo
Articolo 29 Esecuzione delle leggi
Articolo 30 Controllo delle misure nazionali d'esecuzione
Articolo 31 Trattati
TITOLO V
QUALITÀ DI MEMBRO E PARTNER DELL'UNIONE
Articolo 32 Adesione di nuovi membri
Articolo 33 Stati partner
Articolo 34 Ritiro
Articolo 35 Sospensione di un membro dall'Unione
TITOLO VI
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Articolo 36 Iniziativa della revisione
Articolo 37 Adozione della revisione
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 38 Elezione del Presidente dell'Unione
Articolo 39 Successione ai trattati
Articolo 40 Stati non aderenti
Noi, cittadini e popoli d'Europa, rappresentati dalle istituzioni
comunitarie e dai governi degli Stati membri, fondiamo l'Unione
europea.
L'Unione crea fra i popoli e gli Stati d'Europa una comunanza di
destini liberamente accettata.
Questa comunanza è fondata sui valori comuni della civiltà
europea, la dignità dell'essere umano, la libertà, l'uguaglianza,
la solidarietà, la democrazia, l'affermazione e il rispetto dei
diritti dell'uomo, la preminenza dello stato di diritto, valori
proclamati nella presente Costituzione dalla carta dei diritti
fondamentali dei cittadini europei. Detta carta afferma la sua
fedeltà ai principi che hanno guidato il processo d'integrazione
europea avviatosi con la creazione delle Comunità europee.
L'Unione rispetta la diversità dei popoli che la compongono,
nella loro storia, cultura, lingue, strutture istituzionali e
politiche.
L'Unione è fondata sul principio di sussidiarietà secondo il
quale le decisioni devono essere prese al livello più vicino ai
cittadini, i quali detengono la sovranità. Un potere non può
essere delegato al livello istituzionale superiore se non per
ragioni che hanno dimostrato di essere valide per il bene comune.
L'Unione persegue lo sviluppo economico, il progresso sociale, il
rafforzamento della coesione tra i suoi membri, la partecipazione
attiva delle collettività regionali e locali, il rispetto dell'ambiente
e del patrimonio culturale.
L'Unione garantisce ai cittadini e a tutti coloro che risiedono
nell'Unione europea la ricerca delle migliori condizioni di vita
e un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale.
L'Unione contribuisce alla sicurezza dei popoli e degli Stati che
la compongono, all'inviolabilità delle sue frontiere esterne, al
mantenimento della pace internazionale, allo sviluppo sostenibile
ed equo di tutti i popoli della Terra, alla protezione del
patrimonio naturale e culturale del pianeta.
L'Unione è aperta agli Stati europei che intendono esserne parte,
condividono gli stessi valori, perseguono gli stessi obiettivi,
accettano l'acquis comunitario e che hanno instaurato al proprio
interno lo stato di diritto.
L'Unione garantisce a tutti i cittadini libertà, segnatamente di
circolazione e sicurezza. Con gli Stati che la compongono, essa
crea a tal fine uno spazio comune di libertà, sicurezza e
giustizia.
L'Unione istituisce una cittadinanza comune a tutti i cittadini
di tutti gli Stati membri.
La sovranità dell'Unione è detenuta dai popoli europei, i quali
la esercitano con il voto diretto dei cittadini, tramite i loro
rappresentanti eletti e tramite le istituzioni dei loro Stati.
CARTA
EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Articolo 1 : La dignità della persona umana deve essere
rispettata e tutelata. Tutte le persone hanno gli stessi diritti.
Articolo 2 : Qualsiasi persona ha diritto alla vita. Nessuno
può essere condannato alla pena di morte, né essere giustiziato.
Articolo 3 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della
propria integrità fisica e mentale. Nell'ambito della medicina e
della biologia, devono essere rispettati, segnatamente, i
seguenti principi: divieto delle pratiche eugenetiche; rispetto
del consenso espresso del paziente; divieto di fare del corpo
umano e dei suoi prodotti una fonte di reddito; divieto di
clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4 : Nessuno può essere sottoposto alla tortura né
a pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere
espulso né estradato verso uno Stato in cui sarebbe minacciato
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri
trattamenti inumani.
Articolo 5 : Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù
né di servitù. Nessuno può essere costretto a eseguire un
lavoro forzato oppure obbligatorio.
Articolo 6 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà e
alla sicurezza. Nessuno può essere privato della propria liberà,
se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
Articolo 7 : Qualsiasi persona i cui diritti e libertà
siano stati violati ha diritto a ricorrere di fatto a un
tribunale.
Articolo 8 : Qualsiasi persona ha diritto a che la propria
causa sia ascoltata in maniera equanime, pubblica ed entro un
lasso di tempo ragionevole, da un tribunale indipendente e
imparziale, stabilito dalla legge. Un supporto giurisdizionale è
consentito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti,
nella misura in cui detto supporto si renda indispensabile per
garantire l'effettivo accesso alla giustizia.
Articolo 9 : Qualsiasi imputato è considerato innocente
fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente sancita.
Il rispetto dei diritti alla difesa è garantito a qualsiasi
imputato.
Articolo 10 : Nessuno può essere condannato per un'azione
oppure per un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,
non costituiva infrazione secondo il diritto nazionale o il
diritto internazionale. Del pari, non sarà inflitta nessuna pena
più severa di quella che era applicabile al momento in cui l'infrazione
è stata commessa. Se, in seguito alla suddetta infrazione, la
legge ha previsto una pena più leggera, quest'ultima dovrà
essere applicata. Il presente articolo non annulla il giudizio né
la punizione inflitta a una persona colpevole di aver commesso un'azione
o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, era
criminosa secondo i principi generali del diritto internazionale.
Articolo 11 : Nessuno può essere perseguito o punito
penalmente in ragione di un'infrazione per la quale è già stato
assolto o condannato da una sentenza definitiva pronunciata
secondo i termini previsti dalla legge.
Articolo 12 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della
propria vita privata, del proprio onore e della propria
reputazione, del proprio domicilio e del segreto della propria
corrispondenza o comunicazioni.
Articolo 13 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della
sua vita famigliare. Qualsiasi persona ha il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che
disciplinano l'esercizio di questo diritto. La protezione della
famiglia è garantita sul piano giuridico, economico e sociale.
Articolo 14 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione.
Articolo 15 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di
espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza
ingerenza possibile da parte delle autorità pubbliche né
considerazione alcuna delle frontiere esistenti.
Articolo 16 : Qualsiasi persona ha diritto all'istruzione e
all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo
diritto comporta la facoltà di seguire gratuitamente l'istruzione
obbligatoria. La creazione di istituti d'istruzione è libera. Il
diritto dei genitori di garantire ai propri figli istruzione e
insegnamento, conformemente alle loro convinzioni religiose e
filosofiche, deve essere rispettato.
Articolo 17 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di
riunione pacifica e alla libertà di associazione, nonché il
diritto di fondare partiti politici e sindacati e di affiliarvisi.
Articolo 18 : Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi
persona che risieda nell'Unione ha diritto ad accedere ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio degli Stati o
della Commissione europea.
Articolo 19 : Qualsiasi persona ha il diritto di decidere
per proprio conto circa la divulgazione o l'impiego dei dati
personali che la riguardano.
Articolo 20 : Qualsiasi persona ha il diritto di possedere beni
acquisiti legalmente, di utilizzarli e di disporne.
Nessuno può essere privato della proprietà che gli appartiene
se non per motivi di pubblica utilità e nei casi e nelle
condizioni previsti da un'apposita legge e previa garanzia
precedentemente stabilita di un'adeguata indennità.
Articolo 21 : I cittadini dei paesi terzi hanno un diritto d'asilo
nell'Unione europea conformemente alle regole della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967
relativi allo statuto dei profughi.
Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Articolo 22 : È vietata qualsiasi discriminazione fondata su
sesso, razza, colore oppure origine etnica o sociale, lingua,
religione o convinzioni, opinioni politiche, appartenenza a una
minoranza nazionale, ricchezza, nascita, handicap, età oppure
orientamento sessuale.
Nell'ambito dell'applicazione del Trattato che fonda la Comunità
europea e del Trattato sull'Unione europea, è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sulla nazionalità.
L'Unione cerca di eliminare le disuguaglianze fra uomini e donne.
L'uguaglianza dei sessi è garantita segnatamente nella
determinazione delle remunerazioni e delle altre condizioni di
lavoro.
Articolo 23 : I bambini devono essere trattati come persone a
tutti gli effetti e devono poter influire sulle questioni che li
riguardano personalmente in una misura corrispondente al loro
livello di maturità.
Articolo 24 : Qualsiasi cittadino ha il diritto di fondare con
altri un partito politico a livello dell'Unione e qualsiasi
persona ha il diritto di affiliarvisi. Questi partiti politici
devono rispettare i diritti e le libertà garantiti dalla
presente carta.
Articolo 25 : I membri del Parlamento europeo sono eletti a
suffragio universale diretto, libero e segreto.
Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di votare e di
essere eletto nello Stato membro nel quale risiede alle stesse
condizioni che si applicano ai cittadini di questo Stato.
Articolo 26 : Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di
votare e di essere eletto alle elezioni municipali nello Stato
membro nel quale risiede alle stesse condizioni che si applicano
ai cittadini di questo stesso Stato.
Articolo 27 : Qualsiasi persona ha il diritto di vedere le
proprie questioni trattate in maniera imparziale, equa e in tempi
ragionevoli da parte delle istituzioni e organismi dell'Unione.
Questo diritto comporta segnatamente il diritto di qualsiasi
persona di essere ascoltata prima che sia preso nei suoi
confronti un qualsiasi provvedimento individuale ad essa
sfavorevole; il diritto all'accesso di qualsiasi persona alla
pratica che la riguarda, nel rispetto degli interessi legittimi
della confidenzialità e del segreto professionale nonché dell'obbligo
per l'amministrazione di motivare le sue decisioni.
Qualsiasi persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in
una delle lingue ufficiali dell'Unione e deve poter ricevere una
risposta in questa lingua.
Articolo 28 : Qualsiasi cittadino e qualsiasi persona fisica o
morale che risiede o che ha la propria sede statuaria in uno
Stato membro, ha il diritto di rivolgersi al mediatore dell'Unione
europea nei casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e
organi dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia e del
Tribunale di prima istanza nell'esercizio delle loro funzioni
giuridiche.
Articolo 29 : Qualsiasi cittadino e qualsiasi persona fisica o
morale che risiede o con sede statuaria in uno Stato membro, ha
il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo.
Articolo 30 : Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati
membri.
Articolo 31 : Le istituzioni e organi dell'Unione esclusivamente
nel campo d'applicazione del diritto comunitario, e le parti
sociali a livello comunitario e nell'ambito delle loro competenze
rispettive, rispettano i miei diritti e agiscono secondo i
principi sociali enunciati nella presente carta.
Articolo 32 : Qualsiasi persona ha il diritto di scegliere e di
esercitare la sua
professione
Articolo 33 : I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il
diritto a un'informazione e consultazione in tempo utile in seno
all'impresa per cui lavorano.
Articolo 34 : I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto
di negoziare e di concludere convenzioni collettive nonché di
ricorrere, in caso di conflitti d'interessi, ad azioni collettive
per la difesa dei loro interessi, ad azioni collettive per la
difesa dei loro interessi economici e sociali, anche a livello
dell'Unione, alle condizioni previste dalle legislazioni e
pratiche nazionali.
Articolo 35 : Qualsiasi lavoratore ha il diritto ad una
limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali, oltre che a un periodo annuale di
ferie pagate.
Articolo 36 : Qualsiasi lavoratore ha dritto alla salute e alla
sicurezza sul
posto di lavoro.
Articolo 37 : L'età minima di ammissione al lavoro non deve
essere inferiore all'età in cui si conclude il periodo di
scolarità obbligatoria restando salve e impregiudicate le regole
più favorevoli ai giovani, segnatamente quelle che garantiscono,
tramite la formazione, l'inserimento di questi ultimi nel mondo
del lavoro e salvo deroghe riservate ad alcuni lavori leggeri.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di
lavoro proporzionate alla loro età.
Articolo 38 : Qualsiasi lavoratore ha diritto ad una protezione
contro un licenziamento ingiustificato o abusivo.
Articolo 39 : Qualsiasi lavoratore ha il diritto di conciliare la
propria vita professionale con la propria vita famigliare. Questo
diritto comprende segnatamente il diritto ad un congedo di
maternità, prima e/o dopo il parto e il diritto ad un congedo
parentale in seguito alla nascita o all'adozione di un figlio.
Articolo 40 : I cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente
sul territorio degli Stati membri hanno diritto a un trattamento
non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori
dell'Unione europea in materia di condizioni di lavoro.
Articolo 41 : Sono previste prestazioni di sicurezza sociale
secondo le modalità proprie di ciascun Stato membro, le quali
garantiscono una protezione in caso di maternità, malattia,
dipendenza o vecchiaia nonché in caso di perdita del posto di
lavoro.
Un aiuto sociale e un aiuto per l'alloggio è previsto al fine di
garantire un'esistenza decorosa a qualsiasi persona che non
disponga di risorse sufficienti.
Articolo 42 : L'accesso alle cure mediche e alla prevenzione
sanitaria è garantita a qualsiasi persona secondo le modalità
proprie di ciascun Stato membro.
Articolo 43 : Sono previste misure d'inserimento sociale e
professionale a favore dei disabili.
Articolo 44 : La tutela dell'ambiente che implica la
preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità
dell'ambiente, la protezione della salute delle persone così
come l'impiego prudente e razionale delle risorse naturali è
garantita nell'ambito delle politiche dell'Unione.
Articolo 45 : Un livello elevato di protezione della salute,
della sicurezza e degli interessi dei consumatori è garantita
nell'ambito delle politiche dell'Unione.
Articolo 46 : Le disposizioni della presente carta si rivolgono
alle istituzioni e organi dell'Unione nell'ambito delle
competenze che sono loro affidate dai trattati oltre che agli
stati membri esclusivamente nel campo d'applicazione del diritto
dell'Unione.
La presente carta non istituisce alcuna competenza né nuovo
compito per la Comunità e per l'Unione, né modifica le
competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 47 : Qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti e
delle libertà riconosciute dalla presente carta deve essere
prevista dall'autorità legislativa competente. La sostanza
stessa dei suddetti diritti e libertà deve essere rispettata.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, qualsiasi
limitazione deve rientrare nei limiti necessari alla protezione
di interessi legittimi in una società democratica. Dette
limitazioni non possono trascendere quelle concesse dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.
Articolo 48 : I diritti riconosciuti dal trattato che istituisce
la Comunità europea si esercitano alle condizioni e nei limiti
definiti da quest'ultimo.
Articolo 49 : Nessuna disposizione della presente carta sarà
interpretata come disposizione che limiti o pregiudichi i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali riconosciuti, nel campo d'applicazione
rispettivo, dalle costituzioni degli Stati membri, dal diritto
internazionale e dalle convenzioni internazionali cui aderiscono
l'Unione, la Comunità o tutti gli stati membri e segnatamente la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali.
Articolo 50 : Nessuna delle disposizioni della presente carta può
essere interpretata come disposizione implicante un qualsiasi
diritto di svolgere un'attività o di compiere un atto che possa
annullare i diritti e le libertà riconosciuti dalla presente
carta o a limitazioni più ampie dei diritti e delle libertà
rispetto a quelli previsti dalla presente carta.
- Principi -
Articolo 1 l'Unione europea
1. In seno all'Unione europea, i popoli e gli Stati membri
esercitano insieme la loro sovranità seguendo le modalità e nei
casi previsti dalla presente Costituzione.
2. Qualsiasi potere dell'Unione discende dai cittadini. Tutte le
persone che abbiano la nazionalità di uno degli stati membri
sono anche cittadini dell'Unione.
3. I poteri e le competenze dell'Unione sono determinati e si
esercitano in applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità.
4. L'Unione ha personalità giuridica.
5. Nei settori in cui si applica, il diritto dell'Unione ha il
primato sul diritto degli Stati membri.
6. Gli Stati membri collaborano in maniera solidale fra di loro e
con le istituzioni dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di
quest'ultima. Essi si astengono dall'adottare qualsiasi misura
che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
7. L'esercizio dei poteri rispettivamente sovrano, legislativo,
esecutivo e giudiziario, e lo svolgimento delle missioni statali
è compito delle istituzioni degli stati membri a ciò preposte,
a meno che la presente Costituzione non preveda disposizioni
diverse.
Articolo 2 Obiettivi de l'Unione
L'Unione è costituita :
- per garantire la pace in Europa p;;
- per garantire, attraverso la creazioone di uno spazio di libertà,
solidarietà e sicurezza, i diritti fondamentali dei popoli e dei
cittadini europei, fra cui anche il diritto alla perennità delle
loro rispettive nazioni come stati sovrani e i diritti garantiti
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalle tradizioni
costituzionali comuni e dalla Carta dei diritti fondamentali ;
- per difendere i suoi valori e intereessi sul piano
internazionale conducendo una politica estera e di sicurezza
comune che promuova il rispetto della democrazia, la sicurezza e
la creazione di un ordine mondiale libero e pacifico, fondato
sulla giustizia, il diritto, il rispetto dell'ambiente e il
progresso economico e sociale.
- per sviluppare uno spazio giuridico ed economico senza
frontiere interne.
Articolo 3 Cittadinanza dell'Unione
I cittadini dell'Unione sono i cittadini degli stati membri.
Qualsiasi cittadino europeo
- può essere eletto deputato europeo ssu qualsiasi territorio
dell'Unione ;
- è elettore e può essere eletto alle elezioni municipali e
alle elezioni europee nello Stato membro in cui risiede;
- ha li diritto di esercitare un'attivvità politica sul
territorio dell'Unione ;
ha il diritto di accedere ai posti di lavoro pubblici dell'Unione
e, nelle condizioni fissate da una legge organica, a quelli degli
stati membri ;
- beneficia della protezione diplomatiica e consolare dell'Unione
o, in mancanza di questa, degli Stati membri rappresentati nel
paese estero in cui si trova;
- beneficia della libertà di circolaziione, di residenza e di
soggiorno sul territorio degli stati membri. Può esercitarvi l'attività
da lui scelta alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, con
riserva delle limitazioni applicabili ai posti di lavoro nell'amministrazione
pubblica che rientrano nell'ambito all'autorità pubblica.
Articolo 4 Diritto di ricorso
Qualsiasi persona residente nell'Unione ha il diritto di
rivolgersi a un mediatore nominato dal Parlamento europeo o di
presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 5 Partiti politici europei
I parti politici europei contribuiscono all'espressione della
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 6 Principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La determinazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione
ottemperano ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Il principio di sussidiarietà significa che l'Unione interviene
soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli
organismi locali, associativi o nazionali degli Stati membri, ma
possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, in
ragione della portata o degli effetti dell'azione prevista.
Conformemente al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione
non trascende ciò che è necessario per raggiungere gli
obiettivi previsti dalla Costituzione.
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