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L'Osservatore europeo

 

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Progetto per una
Costituzione dell'Unione europea



Lavoro della delegazione francese del PPE

- sottoposto a dibattito -

Lunedì, 26 giugno 2000



INDICE



PREAMBOLO

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

TITOLO I - PRINCIPI

Articolo 1 L'Unione europea

Articolo 2 Obiettivi dell'Unione

Articolo 3 Cittadinanza dell'Unione

Articolo 4 Diritto di ricorso

Articolo 5 Partiti politici europei

Articolo 6 Principi di sussidiarietà e di proporzionalità


TITOLO II – COMPETENZE

Articolo 7 Ripartizione delle competenze

Articolo 8 Competenze federali

Articolo 9 Competenze condivise

Articolo 10 Cooperazione


TITOLO III – ISTITUZIONI

Articolo 11 Presidente dell'Unione

Articolo 12 Commissione

Articolo 13 Consiglio degli Stati

Articolo 14 Parlamento europeo

Articolo 15 Censura della Commissione e dimissioni del Presidente

Articolo 16 Scioglimento del Parlamento europeo

Articolo 17 Corte suprema

Articolo 18 Funzione della Corte

Articolo 19 Poteri della Corte

Articolo 20 Organizzazione e statuto della Corte

Articolo 21 Altre giurisdizioni

Articolo 22 Corte dei conti

Articolo 23 Comitato delle regioni

Articolo 24 Banca centrale europea

Articolo 25 Comitato economico e sociale


TITOLO IV – DIRITTO DELL'UNIONE

Articolo 26 Leggi europee

Articolo 27 Leggi organiche

Articolo 28 Iniziativa in ambito legislativo

Articolo 29 Esecuzione delle leggi

Articolo 30 Controllo delle misure nazionali d'esecuzione

Articolo 31 Trattati


TITOLO V – QUALITÀ DI MEMBRO E PARTNER DELL'UNIONE

Articolo 32 Adesione di nuovi membri

Articolo 33 Stati partner

Articolo 34 Ritiro

Articolo 35 Sospensione di un membro dall'Unione


TITOLO VI – DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Articolo 36 Iniziativa della revisione

Articolo 37 Adozione della revisione


TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 38 Elezione del Presidente dell'Unione

Articolo 39 Successione ai trattati

Articolo 40 Stati non aderenti




PREAMBOLO






Noi, cittadini e popoli d'Europa, rappresentati dalle istituzioni comunitarie e dai governi degli Stati membri, fondiamo l'Unione europea.

L'Unione crea fra i popoli e gli Stati d'Europa una comunanza di destini liberamente accettata.

Questa comunanza è fondata sui valori comuni della civiltà europea, la dignità dell'essere umano, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la democrazia, l'affermazione e il rispetto dei diritti dell'uomo, la preminenza dello stato di diritto, valori proclamati nella presente Costituzione dalla carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. Detta carta afferma la sua fedeltà ai principi che hanno guidato il processo d'integrazione europea avviatosi con la creazione delle Comunità europee.

L'Unione rispetta la diversità dei popoli che la compongono, nella loro storia, cultura, lingue, strutture istituzionali e politiche.

L'Unione è fondata sul principio di sussidiarietà secondo il quale le decisioni devono essere prese al livello più vicino ai cittadini, i quali detengono la sovranità. Un potere non può essere delegato al livello istituzionale superiore se non per ragioni che hanno dimostrato di essere valide per il bene comune.

L'Unione persegue lo sviluppo economico, il progresso sociale, il rafforzamento della coesione tra i suoi membri, la partecipazione attiva delle collettività regionali e locali, il rispetto dell'ambiente e del patrimonio culturale.

L'Unione garantisce ai cittadini e a tutti coloro che risiedono nell'Unione europea la ricerca delle migliori condizioni di vita e un ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale.

L'Unione contribuisce alla sicurezza dei popoli e degli Stati che la compongono, all'inviolabilità delle sue frontiere esterne, al mantenimento della pace internazionale, allo sviluppo sostenibile ed equo di tutti i popoli della Terra, alla protezione del patrimonio naturale e culturale del pianeta.

L'Unione è aperta agli Stati europei che intendono esserne parte, condividono gli stessi valori, perseguono gli stessi obiettivi, accettano l'acquis comunitario e che hanno instaurato al proprio interno lo stato di diritto.

L'Unione garantisce a tutti i cittadini libertà, segnatamente di circolazione e sicurezza. Con gli Stati che la compongono, essa crea a tal fine uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione istituisce una cittadinanza comune a tutti i cittadini di tutti gli Stati membri.

La sovranità dell'Unione è detenuta dai popoli europei, i quali la esercitano con il voto diretto dei cittadini, tramite i loro rappresentanti eletti e tramite le istituzioni dei loro Stati.



CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI




Articolo 1 : La dignità della persona umana deve essere rispettata e tutelata. Tutte le persone hanno gli stessi diritti.

Articolo 2 : Qualsiasi persona ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né essere giustiziato.

Articolo 3 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale. Nell'ambito della medicina e della biologia, devono essere rispettati, segnatamente, i seguenti principi: divieto delle pratiche eugenetiche; rispetto del consenso espresso del paziente; divieto di fare del corpo umano e dei suoi prodotti una fonte di reddito; divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4 : Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere espulso né estradato verso uno Stato in cui sarebbe minacciato di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti inumani.

Articolo 5 : Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù né di servitù. Nessuno può essere costretto a eseguire un lavoro forzato oppure obbligatorio.

Articolo 6 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della propria liberà, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Articolo 7 : Qualsiasi persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a ricorrere di fatto a un tribunale.

Articolo 8 : Qualsiasi persona ha diritto a che la propria causa sia ascoltata in maniera equanime, pubblica ed entro un lasso di tempo ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito dalla legge. Un supporto giurisdizionale è consentito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, nella misura in cui detto supporto si renda indispensabile per garantire l'effettivo accesso alla giustizia.

Articolo 9 : Qualsiasi imputato è considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente sancita. Il rispetto dei diritti alla difesa è garantito a qualsiasi imputato.

Articolo 10 : Nessuno può essere condannato per un'azione oppure per un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva infrazione secondo il diritto nazionale o il diritto internazionale. Del pari, non sarà inflitta nessuna pena più severa di quella che era applicabile al momento in cui l'infrazione è stata commessa. Se, in seguito alla suddetta infrazione, la legge ha previsto una pena più leggera, quest'ultima dovrà essere applicata. Il presente articolo non annulla il giudizio né la punizione inflitta a una persona colpevole di aver commesso un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, era criminosa secondo i principi generali del diritto internazionale.

Articolo 11 : Nessuno può essere perseguito o punito penalmente in ragione di un'infrazione per la quale è già stato assolto o condannato da una sentenza definitiva pronunciata secondo i termini previsti dalla legge.

Articolo 12 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della propria vita privata, del proprio onore e della propria reputazione, del proprio domicilio e del segreto della propria corrispondenza o comunicazioni.

Articolo 13 : Qualsiasi persona ha diritto al rispetto della sua vita famigliare. Qualsiasi persona ha il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che disciplinano l'esercizio di questo diritto. La protezione della famiglia è garantita sul piano giuridico, economico e sociale.

Articolo 14 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 15 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza ingerenza possibile da parte delle autorità pubbliche né considerazione alcuna delle frontiere esistenti.

Articolo 16 : Qualsiasi persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di seguire gratuitamente l'istruzione obbligatoria. La creazione di istituti d'istruzione è libera. Il diritto dei genitori di garantire ai propri figli istruzione e insegnamento, conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche, deve essere rispettato.

Articolo 17 : Qualsiasi persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, nonché il diritto di fondare partiti politici e sindacati e di affiliarvisi.

Articolo 18 : Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona che risieda nell'Unione ha diritto ad accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio degli Stati o della Commissione europea.

Articolo 19 : Qualsiasi persona ha il diritto di decidere per proprio conto circa la divulgazione o l'impiego dei dati personali che la riguardano.

Articolo 20 : Qualsiasi persona ha il diritto di possedere beni acquisiti legalmente, di utilizzarli e di disporne.

Nessuno può essere privato della proprietà che gli appartiene se non per motivi di pubblica utilità e nei casi e nelle condizioni previsti da un'apposita legge e previa garanzia precedentemente stabilita di un'adeguata indennità.

Articolo 21 : I cittadini dei paesi terzi hanno un diritto d'asilo nell'Unione europea conformemente alle regole della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo statuto dei profughi.

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 22 : È vietata qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza, colore oppure origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni, opinioni politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, ricchezza, nascita, handicap, età oppure orientamento sessuale.

Nell'ambito dell'applicazione del Trattato che fonda la Comunità europea e del Trattato sull'Unione europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

L'Unione cerca di eliminare le disuguaglianze fra uomini e donne. L'uguaglianza dei sessi è garantita segnatamente nella determinazione delle remunerazioni e delle altre condizioni di lavoro.

Articolo 23 : I bambini devono essere trattati come persone a tutti gli effetti e devono poter influire sulle questioni che li riguardano personalmente in una misura corrispondente al loro livello di maturità.

Articolo 24 : Qualsiasi cittadino ha il diritto di fondare con altri un partito politico a livello dell'Unione e qualsiasi persona ha il diritto di affiliarvisi. Questi partiti politici devono rispettare i diritti e le libertà garantiti dalla presente carta.

Articolo 25 : I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di votare e di essere eletto nello Stato membro nel quale risiede alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini di questo Stato.

Articolo 26 : Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni municipali nello Stato membro nel quale risiede alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini di questo stesso Stato.

Articolo 27 : Qualsiasi persona ha il diritto di vedere le proprie questioni trattate in maniera imparziale, equa e in tempi ragionevoli da parte delle istituzioni e organismi dell'Unione.

Questo diritto comporta segnatamente il diritto di qualsiasi persona di essere ascoltata prima che sia preso nei suoi confronti un qualsiasi provvedimento individuale ad essa sfavorevole; il diritto all'accesso di qualsiasi persona alla pratica che la riguarda, nel rispetto degli interessi legittimi della confidenzialità e del segreto professionale nonché dell'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni.

Qualsiasi persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali dell'Unione e deve poter ricevere una risposta in questa lingua.

Articolo 28 : Qualsiasi cittadino e qualsiasi persona fisica o morale che risiede o che ha la propria sede statuaria in uno Stato membro, ha il diritto di rivolgersi al mediatore dell'Unione europea nei casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e organi dell'Unione, ad eccezione della Corte di giustizia e del Tribunale di prima istanza nell'esercizio delle loro funzioni giuridiche.

Articolo 29 : Qualsiasi cittadino e qualsiasi persona fisica o morale che risiede o con sede statuaria in uno Stato membro, ha il diritto di petizione davanti al Parlamento europeo.

Articolo 30 : Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri.

Articolo 31 : Le istituzioni e organi dell'Unione esclusivamente nel campo d'applicazione del diritto comunitario, e le parti sociali a livello comunitario e nell'ambito delle loro competenze rispettive, rispettano i miei diritti e agiscono secondo i principi sociali enunciati nella presente carta.

Articolo 32 : Qualsiasi persona ha il diritto di scegliere e di esercitare la sua
professione

Articolo 33 : I lavoratori e i loro rappresentanti hanno il diritto a un'informazione e consultazione in tempo utile in seno all'impresa per cui lavorano.

Articolo 34 : I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto di negoziare e di concludere convenzioni collettive nonché di ricorrere, in caso di conflitti d'interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi economici e sociali, anche a livello dell'Unione, alle condizioni previste dalle legislazioni e pratiche nazionali.

Articolo 35 : Qualsiasi lavoratore ha il diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, oltre che a un periodo annuale di ferie pagate.

Articolo 36 : Qualsiasi lavoratore ha dritto alla salute e alla sicurezza sul
posto di lavoro.

Articolo 37 : L'età minima di ammissione al lavoro non deve essere inferiore all'età in cui si conclude il periodo di scolarità obbligatoria restando salve e impregiudicate le regole più favorevoli ai giovani, segnatamente quelle che garantiscono, tramite la formazione, l'inserimento di questi ultimi nel mondo del lavoro e salvo deroghe riservate ad alcuni lavori leggeri.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro proporzionate alla loro età.

Articolo 38 : Qualsiasi lavoratore ha diritto ad una protezione contro un licenziamento ingiustificato o abusivo.

Articolo 39 : Qualsiasi lavoratore ha il diritto di conciliare la propria vita professionale con la propria vita famigliare. Questo diritto comprende segnatamente il diritto ad un congedo di maternità, prima e/o dopo il parto e il diritto ad un congedo parentale in seguito alla nascita o all'adozione di un figlio.

Articolo 40 : I cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente sul territorio degli Stati membri hanno diritto a un trattamento non meno favorevole di quello di cui beneficiano i lavoratori dell'Unione europea in materia di condizioni di lavoro.

Articolo 41 : Sono previste prestazioni di sicurezza sociale secondo le modalità proprie di ciascun Stato membro, le quali garantiscono una protezione in caso di maternità, malattia, dipendenza o vecchiaia nonché in caso di perdita del posto di lavoro.

Un aiuto sociale e un aiuto per l'alloggio è previsto al fine di garantire un'esistenza decorosa a qualsiasi persona che non disponga di risorse sufficienti.

Articolo 42 : L'accesso alle cure mediche e alla prevenzione sanitaria è garantita a qualsiasi persona secondo le modalità proprie di ciascun Stato membro.

Articolo 43 : Sono previste misure d'inserimento sociale e professionale a favore dei disabili.

Articolo 44 : La tutela dell'ambiente che implica la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute delle persone così come l'impiego prudente e razionale delle risorse naturali è garantita nell'ambito delle politiche dell'Unione.

Articolo 45 : Un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e degli interessi dei consumatori è garantita nell'ambito delle politiche dell'Unione.

Articolo 46 : Le disposizioni della presente carta si rivolgono alle istituzioni e organi dell'Unione nell'ambito delle competenze che sono loro affidate dai trattati oltre che agli stati membri esclusivamente nel campo d'applicazione del diritto dell'Unione.

La presente carta non istituisce alcuna competenza né nuovo compito per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 47 : Qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla presente carta deve essere prevista dall'autorità legislativa competente. La sostanza stessa dei suddetti diritti e libertà deve essere rispettata. Nel rispetto del principio di proporzionalità, qualsiasi limitazione deve rientrare nei limiti necessari alla protezione di interessi legittimi in una società democratica. Dette limitazioni non possono trascendere quelle concesse dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 48 : I diritti riconosciuti dal trattato che istituisce la Comunità europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da quest'ultimo.

Articolo 49 : Nessuna disposizione della presente carta sarà interpretata come disposizione che limiti o pregiudichi i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali riconosciuti, nel campo d'applicazione rispettivo, dalle costituzioni degli Stati membri, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali cui aderiscono l'Unione, la Comunità o tutti gli stati membri e segnatamente la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 50 : Nessuna delle disposizioni della presente carta può essere interpretata come disposizione implicante un qualsiasi diritto di svolgere un'attività o di compiere un atto che possa annullare i diritti e le libertà riconosciuti dalla presente carta o a limitazioni più ampie dei diritti e delle libertà rispetto a quelli previsti dalla presente carta.



TITOLO I

- Principi -




Articolo 1 l'Unione europea

1. In seno all'Unione europea, i popoli e gli Stati membri esercitano insieme la loro sovranità seguendo le modalità e nei casi previsti dalla presente Costituzione.

2. Qualsiasi potere dell'Unione discende dai cittadini. Tutte le persone che abbiano la nazionalità di uno degli stati membri sono anche cittadini dell'Unione.

3. I poteri e le competenze dell'Unione sono determinati e si esercitano in applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4. L'Unione ha personalità giuridica.

5. Nei settori in cui si applica, il diritto dell'Unione ha il primato sul diritto degli Stati membri.

6. Gli Stati membri collaborano in maniera solidale fra di loro e con le istituzioni dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di quest'ultima. Essi si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

7. L'esercizio dei poteri rispettivamente sovrano, legislativo, esecutivo e giudiziario, e lo svolgimento delle missioni statali è compito delle istituzioni degli stati membri a ciò preposte, a meno che la presente Costituzione non preveda disposizioni diverse.


Articolo 2 Obiettivi de l'Unione

L'Unione è costituita :

- per garantire la pace in Europa p;;

- per garantire, attraverso la creazioone di uno spazio di libertà, solidarietà e sicurezza, i diritti fondamentali dei popoli e dei cittadini europei, fra cui anche il diritto alla perennità delle loro rispettive nazioni come stati sovrani e i diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalle tradizioni costituzionali comuni e dalla Carta dei diritti fondamentali ;

- per difendere i suoi valori e intereessi sul piano internazionale conducendo una politica estera e di sicurezza comune che promuova il rispetto della democrazia, la sicurezza e la creazione di un ordine mondiale libero e pacifico, fondato sulla giustizia, il diritto, il rispetto dell'ambiente e il progresso economico e sociale.

- per sviluppare uno spazio giuridico ed economico senza frontiere interne.


Articolo 3 Cittadinanza dell'Unione

I cittadini dell'Unione sono i cittadini degli stati membri.

Qualsiasi cittadino europeo

- può essere eletto deputato europeo ssu qualsiasi territorio dell'Unione ;

- è elettore e può essere eletto alle elezioni municipali e alle elezioni europee nello Stato membro in cui risiede;

- ha li diritto di esercitare un'attivvità politica sul territorio dell'Unione ;

ha il diritto di accedere ai posti di lavoro pubblici dell'Unione e, nelle condizioni fissate da una legge organica, a quelli degli stati membri ;

- beneficia della protezione diplomatiica e consolare dell'Unione o, in mancanza di questa, degli Stati membri rappresentati nel paese estero in cui si trova;

- beneficia della libertà di circolaziione, di residenza e di soggiorno sul territorio degli stati membri. Può esercitarvi l'attività da lui scelta alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, con riserva delle limitazioni applicabili ai posti di lavoro nell'amministrazione pubblica che rientrano nell'ambito all'autorità pubblica.


Articolo 4 Diritto di ricorso

Qualsiasi persona residente nell'Unione ha il diritto di rivolgersi a un mediatore nominato dal Parlamento europeo o di presentare una petizione al Parlamento europeo.


Articolo 5 Partiti politici europei

I parti politici europei contribuiscono all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione.


Articolo 6 Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La determinazione e l'esercizio delle competenze dell'Unione ottemperano ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il principio di sussidiarietà significa che l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli organismi locali, associativi o nazionali degli Stati membri, ma possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, in ragione della portata o degli effetti dell'azione prevista.

Conformemente al principio di proporzionalità, l'azione dell'Unione non trascende ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Costituzione.

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