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L'articolo riportato di seguito e' ormai datato e quindi non pienamente applicabile... vedetelo come un cenno storico sulla legislazione sulla Falconeria... Vi consiglio di cercare su siti di falconeria piu' "attivi" informazioni dettagliate e aggiornate, ad esempio, provate a vedere sul sito dell'Unione Nazionale Cacciatori Falconieri (UNCF): http://www.uncf.it/legi.html
I falchi e la LeggeL 'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (c.d. Legge Quadro) include i falchi tra i mezzi legittimi di caccia con cui il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio. La lettera della legge e quanto mai generica, poiché non si parla di specie particolari: ne deriva, in linea generale, che qualunque rapace può, ai sensi della legge 968/77 essere legalmente impiegato a caccia. Ora, va considerato che i falchi non rientrano tra le specie cacciabili, catturabili o detenibili di cui all'elenco contenuto nell'art. 11 della Legge Quadro, trattandosi - giustamente - di specie soggette a regime di protezione a mente dell'art. 2. La loro cattura da parte del singolo cacciatore è, perciò, vietata in forza del successivo art. 3 della stessa legge. Tuttavia l'art. 18 della 968 prevede, dal momento che l'art. 9 ha incluso i falchi tra i mezzi di caccia, che: "Le regioni possono, infine, sentito l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, autorizzare persone nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati o a cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso nell'esercizio venatorio", Si tratta, come si vede, di materia delegata alla podestà delle singole regioni.Ne deriva che l'acquisto del falco da caccia deve avvenire necessariamente attraverso le suddette persone munite di autorizzazione rilasciata dai competenti uffici regionali. E poi del tutto ovvio che l'acquisto del falco dev'essere comprovato per iscritto: il relativo titolo va sempre portato al seguito, in uno con la licenza di porto di fucile per uso di caccia (è sufficiente la licenza per fucile ad un colpo) - indispensabile per poter cacciare col falco - al fine di poter dimostrare in qualunque momento, nell'ipotesi di un controllo da parte degli agenti di vigilanza, la legittima provenienza del rapace. Tale titolo di acquisto, inoltre, legittima la detenzione del falco subordinatamente al rispetto delle altre eventuali norme dettate dalle varie regioni nella materia specifica. | |
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