Considerazioni del Coordinamento Professori Idonei in merito a:

 

Schema di Disegno di Legge Delega concernente: "Riordino dello stato giuridico e del reclutamento dei professori universitari e istituzione del consiglio superiore dell'istruzione e della scienza" (7 gennaio 2004)

 

Solo il costante impegno nella ricerca attiva è garanzia di un livello superiore e competitivo della formazione universitaria.

Un’effettiva superiorità della formazione universitaria è data dall’unione inscindibile tra ricerca e didattica e quindi dall’indivisibilità – nella medesima persona – del docente e del ricercatore.




Partendo da questa certezza noi – 3753 docenti universitari vincitori di concorso e purtuttavia ancora privi di una collocazione accademica all’altezza delle nostre qualificazioni – RAVVISIAMO invece nel Disegno di Legge Delega sul "riordino dello stato giuridico dei professori universitari" recentemente presentato dal Ministro Moratti, e approvato dal Consiglio dei Ministri, UNA COLPEVOLE DISATTENZIONE VERSO LA VALORIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI QUESTO PRINCIPIO.

Il DDL Moratti prevede infatti un insieme di misure fortemente penalizzanti per i docenti e soprattutto assai pericolose per il regolare funzionamento e lo sviluppo del sistema pubblico dell'Università e della Ricerca in Italia.

Ø SPRECA RISORSE e non ne introduce di nuove: la “Relazione finanziaria” si fonda solo sui risparmi da parte degli Atenei.
Ø
NEGA L'AUTONOMIA delle singole Università.
Ø
MINACCIA UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E DI SAPERI riconosciuti all’Università pubblica italiana a livello mondiale.

In particolare:

1.
SPRECA le risorse esistenti e MANCA DI INVESTIMENTI E DI NUOVE RISORSE FINANZIARIE quando elimina la distinzione fra tempo pieno e tempo definito, e consente ai docenti impegnati in attività professionali al di fuori dell'Università di percepire l'intera retribuzione del tempo pieno (art. 1, lettera m). Ciò comporterà per le Università un crescente onere finanziario, valutato dallo stesso DDL: “pari a 5,57 milioni di euro per l’anno 2004, a 27,85 milioni di euro per l’anno 2005 e a 55,70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006” (art. 3, co 1). Dei soli due commi dedicati dall’art. 3 del DDL alla “Copertura finanziaria”, il primo concerne la valutazione di quest’onere cui sono chiamate a provvedere le stesse sedi universitarie tramite i propri risparmi sulle supplenze e sugli affidamenti. Inoltre, l’attività di ricerca scientifica, in completo disaccordo dalle direttive europee, viene di fatto considerata un “optional” a totale discrezione del docente, visto che il docente non ha alcun obbligo oltre le 350 ore di attività para-didattiche e niente è riconosciuto verso chi svolge attività di ricerca a tempo pieno.


2.
PRECARIZZA il personale universitario:

Ø
scompare il ricercatore di ruolo, con la conseguente introduzione di un precariato di 5+5 anni certamente privo della serenità economica necessaria ad un proficuo ed indipendente lavoro di ricerca;
Ø
la stessa docenza – ridotta a solo due fasce, contro le direttive europee – viene precarizzata e il suo reclutamento viene diradato e governato dall'alto dal Ministero stesso.

3.
L’ACCENTRAMENTO della gestione dei concorsi nelle mani degli organi di governo centrale (MIUR, Ministero delle Finanze) porrà di fatto “sotto tutela” il mondo universitario italiano: aumenterà il peso delle clientele politiche nella gestione dei concorsi e diraderà l’adeguamento numerico del personale docente universitario alle esigenze didattiche delle singole Facoltà. Il ritorno al sistema concorsuale di tipo nazionale (che non ha eguali nel resto dei paesi civili) rende palese il rischio che i concorsi siano molto diradati nel tempo per lungaggini burocratiche, come già avvenuto in passato. Ciò aumenta ancora di più la precarizzazione e l’incertezza di chi voglia dedicarsi alla carriera universitaria, oltre a non consentire programmazioni di sorta da parte degli Atenei.

Ne conseguirà:

Ø
l’interruzione di quel trend di ringiovanimento del corpo docente verificatosi dopo il 1999 e segnalato dalla Stima degli effetti dei pensionamenti nel periodo 2002-2017 pubblicata nel luglio 2002 dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, MIUR.

Ø
Il monte ore di 120 ore minime di didattica frontale obbligatoria, quantificato dal DDL e già eccedente rispetto alla media europea, sarà certamente destinato a crescere man mano che il “turn-over” previsto dei pensionamenti del prossimo decennio (il 45% dell’attuale dotazione di docenza andrà in pensione, secondo la già citata Stima) non potrà essere compensato né da un adeguato ricorso a supplenze e affidamenti, né da un’autonoma gestione delle procedure di valutazione comparativa (i concorsi).

Ne consegue che

RITENIAMO CON GRANDE PREOCCUPAZIONE


che i punti 1) 2) 3) siano destinati a indebolire e a provincializzare gravemente il sistema universitario pubblico italiano da più punti di vista:

a. L'ONERE FINANZIARIO imposto agli Atenei dall’abolizione del tempo definito porrà le Università pubbliche in condizioni di grave ristrettezza di bilancio che le costringerà – come previsto dalla stessa Legge Delega – a rinunciare a quei contratti esterni che sono tutt’oggi all’origine di proficui scambi nazionali e internazionali.

b. in tal modo, L'AGGRAVIO DELL'ONERE FINANZIARIO contraddice vistosamente sia la disposizione alla lettera f (art. 1) che prevede la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato da parte delle Università per assolvere alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, sia la “Relazione illustrativa” che parla di “una articolata gamma di rapporti di lavoro” come conseguenza dell' "affidamento di insegnamenti per contratto a studiosi italiani e stranieri.

c. inoltre, L'AGGRAVIO DELL'ONERE FINANZIARIO e la conseguente, prevedibile, riduzione dei contratti esterni contraddice gravemente l’obiettivo della “Relazione illustrativa” di voler correggere il “localismo accademico”, dal momento che è invece prevedibile che tale localismo verrà dilatato dalla difficoltà – per i limiti finanziari – a potenziare e ad ampliare le proprie risorse didattiche e di ricerca.

d. IL CONCENTRARSI DEL CARICO DIDATTICO delle lauree brevi e delle lauree specialistiche sul solo organico interno all’Università e sui titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (ex ricercatori) comporterà l’aumento del carico didattico individuale dei docenti (art. 1, lettera n) a spese – ancora una volta – della loro competitività scientifica a livello internazionale.

e. l’assolvimento degli oneri necessari alla ricerca è affidato di fatto SOLO ai rapporti dei docenti con ISTITUZIONI ED ENTI PRIVATI (art. 1, lettera m).

f. il LUNGO PRECARIATO, unito alla BASSA REMUNERAZIONE, scoraggerà non solo i giovani dall’intraprendere una carriera faticosa e piena di sacrifici come quella del ricercatore scientifico, ma di fatto bloccherà del tutto il tanto decantato “rientro dei cervelli”: un eccellente ricercatore ha bisogno non solo di appropriata remunerazione (cosa che in Italia, tra l’altro, non c’è), ma di un ambiente sano con molti giovani motivati e preparati intorno. Un progetto di ricerca scientifica seria ha bisogno della collaborazione di tante persone: dagli esperti ricercatori di fama ai giovani. Il DDL Moratti, contrariamente a quanto auspicato nella Relazione Introduttiva dello stesso, creerà in pochi anni un ambiente “vecchio”, incapace di produrre risultati di rilievo.

Siamo certi che tali disposizioni, oltre a non correggere il “localismo accademico” (come invece pretende la “Relazione illustrativa”), siano destinate anzi a rendere ASFITTICI E PROVINCIALI gli atenei pubblici italiani e a trasformarli in istituti di istruzione totalmente privi del peso e della competitività propri dell’istituzione e della tradizione universitaria, e favoriscano di contro le università private alle quali il governo in questo momento sta riservando un trattamento economico totalmente diverso.

Ci appare allora molto significativo che la parola RICERCA ricorra nello schema di disegno di legge delega solo 15 volte, di cui 8 volte all’interno della locuzione “Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. Delle 7 volte rimanenti, 2 si riferiscono ad un generico accenno a: “attività didattiche e di ricerca” (lettera f) e “attività di ricerca, didattica e gestionale” (lettera n), mentre delle 5 restanti, 3 si riferiscono a “programmi di ricerca” da attuarsi “sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni ….” (lettere g, h), e le ultime 2 si riferiscono ai “contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica” (lettera i) che sostituiranno le figure a esaurimento dei ricercatori, e alle “strutture di ricerca anche private” con cui i docenti potranno collaborare in un regime che prevede l’esaurimento della distinzione tra tempo pieno e tempo determinato.


A significare che, OLTRE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, E' L'ANIMA STESSA DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA ad essere assente dal DDL Moratti.

 



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