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Considerazioni del Coordinamento Professori Idonei in
merito a:
Schema di Disegno di Legge Delega concernente: "Riordino
dello stato giuridico e del reclutamento dei professori
universitari e istituzione del consiglio superiore
dell'istruzione e della scienza" (7 gennaio 2004)
Solo il costante impegno nella ricerca attiva è
garanzia di un livello superiore e competitivo della
formazione universitaria.
Un’effettiva superiorità della formazione
universitaria è data dall’unione inscindibile
tra ricerca e didattica e quindi
dall’indivisibilità – nella medesima
persona – del docente e del ricercatore.
Partendo da questa certezza noi – 3753 docenti
universitari vincitori di concorso e purtuttavia ancora
privi di una collocazione accademica all’altezza
delle nostre qualificazioni – RAVVISIAMO invece nel
Disegno di Legge Delega sul "riordino dello stato
giuridico dei professori universitari" recentemente
presentato dal Ministro Moratti, e approvato dal Consiglio
dei Ministri, UNA COLPEVOLE DISATTENZIONE VERSO LA
VALORIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI QUESTO PRINCIPIO.
Il DDL Moratti prevede infatti un insieme di misure
fortemente penalizzanti per i docenti e soprattutto assai
pericolose per il regolare funzionamento e lo sviluppo del
sistema pubblico dell'Università e della Ricerca in
Italia.
Ø SPRECA RISORSE e non ne
introduce di nuove: la “Relazione finanziaria”
si fonda solo sui risparmi da parte degli Atenei.
Ø
NEGA L'AUTONOMIA delle singole
Università.
Ø
MINACCIA UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE E
DI SAPERI riconosciuti all’Università pubblica
italiana a livello mondiale.
In particolare:
1. SPRECA le risorse
esistenti e MANCA DI INVESTIMENTI E DI NUOVE RISORSE
FINANZIARIE quando elimina la distinzione fra tempo pieno e
tempo definito, e consente ai docenti impegnati in
attività professionali al di fuori
dell'Università di percepire l'intera retribuzione
del tempo pieno (art. 1, lettera m). Ciò
comporterà per le Università un crescente
onere finanziario, valutato dallo stesso DDL: “pari a
5,57 milioni di euro per l’anno 2004, a 27,85 milioni
di euro per l’anno 2005 e a 55,70 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006” (art. 3, co 1). Dei
soli due commi dedicati dall’art. 3 del DDL alla
“Copertura finanziaria”, il primo concerne la
valutazione di quest’onere cui sono chiamate a
provvedere le stesse sedi universitarie tramite i propri
risparmi sulle supplenze e sugli affidamenti. Inoltre,
l’attività di ricerca scientifica, in
completo disaccordo dalle direttive europee, viene di fatto
considerata un “optional” a totale discrezione
del docente, visto che il docente non ha alcun obbligo
oltre le 350 ore di attività para-didattiche e
niente è riconosciuto verso chi svolge
attività di ricerca a tempo pieno.
2. PRECARIZZA il personale
universitario:
Ø
scompare
il ricercatore di ruolo, con la conseguente introduzione di
un precariato di 5+5 anni certamente privo della
serenità economica necessaria ad un proficuo ed
indipendente lavoro di ricerca;
Ø
la stessa
docenza – ridotta a solo due fasce, contro le
direttive europee – viene precarizzata e il suo
reclutamento viene diradato e governato dall'alto dal
Ministero stesso.
3. L’ACCENTRAMENTO
della gestione dei concorsi nelle mani degli organi di
governo centrale (MIUR, Ministero delle Finanze)
porrà di fatto “sotto tutela” il mondo
universitario italiano: aumenterà il peso delle
clientele politiche nella gestione dei concorsi e
diraderà l’adeguamento numerico del personale
docente universitario alle esigenze didattiche delle
singole Facoltà. Il ritorno al sistema concorsuale
di tipo nazionale (che non ha eguali nel resto dei paesi
civili) rende palese il rischio che i concorsi siano molto
diradati nel tempo per lungaggini burocratiche, come
già avvenuto in passato. Ciò aumenta ancora
di più la precarizzazione e l’incertezza di
chi voglia dedicarsi alla carriera universitaria, oltre a
non consentire programmazioni di sorta da parte degli
Atenei.
Ne conseguirà:
Ø
l’interruzione di quel trend di
ringiovanimento del corpo docente verificatosi dopo il 1999
e segnalato dalla Stima degli effetti dei pensionamenti
nel periodo 2002-2017 pubblicata nel luglio 2002 dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, MIUR.
Ø
Il monte
ore di 120 ore minime di didattica frontale obbligatoria,
quantificato dal DDL e già eccedente rispetto alla
media europea, sarà certamente destinato a crescere
man mano che il “turn-over” previsto dei
pensionamenti del prossimo decennio (il 45%
dell’attuale dotazione di docenza andrà in
pensione, secondo la già citata Stima) non
potrà essere compensato né da un adeguato
ricorso a supplenze e affidamenti, né da
un’autonoma gestione delle procedure di valutazione
comparativa (i concorsi).
Ne consegue che
RITENIAMO CON GRANDE PREOCCUPAZIONE
che i punti 1) 2) 3) siano destinati a indebolire e a
provincializzare gravemente il sistema universitario
pubblico italiano da più punti di vista:
a. L'ONERE FINANZIARIO imposto agli Atenei
dall’abolizione del tempo definito porrà le
Università pubbliche in condizioni di grave
ristrettezza di bilancio che le costringerà –
come previsto dalla stessa Legge Delega – a
rinunciare a quei contratti esterni che sono
tutt’oggi all’origine di proficui scambi
nazionali e internazionali.
b. in tal modo, L'AGGRAVIO DELL'ONERE FINANZIARIO
contraddice vistosamente sia la disposizione alla lettera f
(art. 1) che prevede la stipula di contratti di diritto
privato a tempo determinato da parte delle
Università per assolvere alle proprie esigenze
didattiche e scientifiche, sia la “Relazione
illustrativa” che parla di “una articolata
gamma di rapporti di lavoro” come conseguenza dell'
"affidamento di insegnamenti per contratto a studiosi
italiani e stranieri.
c. inoltre, L'AGGRAVIO DELL'ONERE FINANZIARIO e la
conseguente, prevedibile, riduzione dei contratti esterni
contraddice gravemente l’obiettivo della
“Relazione illustrativa” di voler correggere il
“localismo accademico”, dal momento che
è invece prevedibile che tale localismo verrà
dilatato dalla difficoltà – per i limiti
finanziari – a potenziare e ad ampliare le proprie
risorse didattiche e di ricerca.
d. IL CONCENTRARSI DEL CARICO DIDATTICO delle lauree brevi
e delle lauree specialistiche sul solo organico interno
all’Università e sui titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa (ex ricercatori)
comporterà l’aumento del carico didattico
individuale dei docenti (art. 1, lettera n) a spese –
ancora una volta – della loro competitività
scientifica a livello internazionale.
e. l’assolvimento degli oneri necessari alla ricerca
è affidato di fatto SOLO ai rapporti dei docenti con
ISTITUZIONI ED ENTI PRIVATI (art. 1, lettera m).
f. il LUNGO PRECARIATO, unito alla BASSA REMUNERAZIONE,
scoraggerà non solo i giovani
dall’intraprendere una carriera faticosa e piena di
sacrifici come quella del ricercatore scientifico, ma di
fatto bloccherà del tutto il tanto decantato
“rientro dei cervelli”: un eccellente
ricercatore ha bisogno non solo di appropriata
remunerazione (cosa che in Italia, tra l’altro, non
c’è), ma di un ambiente sano con molti giovani
motivati e preparati intorno. Un progetto di ricerca
scientifica seria ha bisogno della collaborazione di tante
persone: dagli esperti ricercatori di fama ai giovani. Il
DDL Moratti, contrariamente a quanto auspicato nella
Relazione Introduttiva dello stesso, creerà in pochi
anni un ambiente “vecchio”, incapace di
produrre risultati di rilievo.
Siamo certi che tali disposizioni, oltre a non correggere
il “localismo accademico” (come invece pretende
la “Relazione illustrativa”), siano destinate
anzi a rendere ASFITTICI E PROVINCIALI gli atenei
pubblici italiani e a trasformarli in istituti di
istruzione totalmente privi del peso e della
competitività propri dell’istituzione e della
tradizione universitaria, e favoriscano di contro le
università private alle quali il governo in questo
momento sta riservando un trattamento economico totalmente
diverso.
Ci appare allora molto significativo che la parola RICERCA
ricorra nello schema di disegno di legge delega solo 15
volte, di cui 8 volte all’interno della locuzione
“Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca”. Delle
7 volte rimanenti, 2 si riferiscono ad un generico accenno
a: “attività didattiche e di ricerca”
(lettera f) e “attività di ricerca, didattica
e gestionale” (lettera n), mentre delle 5 restanti, 3
si riferiscono a “programmi di ricerca” da
attuarsi “sulla base di convenzioni con imprese o
fondazioni ….” (lettere g, h), e le ultime 2 si
riferiscono ai “contratti di collaborazione
coordinata e continuativa con possessori di laurea
specialistica” (lettera i) che sostituiranno le
figure a esaurimento dei ricercatori, e alle
“strutture di ricerca anche private” con cui i
docenti potranno collaborare in un regime che prevede
l’esaurimento della distinzione tra tempo pieno e
tempo determinato.
A significare che, OLTRE ALLA COPERTURA FINANZIARIA, E'
L'ANIMA STESSA DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA ad essere
assente dal DDL Moratti.
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