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  Patrimonio S.p.A.: cultura in vendita (parte II)
Sar� possibile vendere il Colosseo? E cosa vuol dire �cartolarizzazione�? Cosa pu� succedere al patrimonio pubblico dopo l�approvazione della legge voluta dal ministro Tremonti per riequilibrare i conti dello Stato?

La possibilit� di effettuare alienazioni del nostro patrimonio erano gi� presenti, seppure in linea teorica e in forma piuttosto complessa, in norme preesistenti a quella del Ministro Tremonti. La novit� in questo caso � rappresentata dagli effetti, non ancora abbastanza indagati, del passaggio di tutto il patrimonio pubblico a societ� di diritto privato: una ha il compito di gestirlo, valorizzarlo o venderlo, l�altra invece ha il compito esplicito di venderlo o cederlo in garanzia alle banche per realizzare con i proventi le opere previste dalla Legge Obiettivo. 
L�Italia ha una delle pi� antiche e studiate tradizioni di gestione del patrimonio culturale al mondo. Un�idea per cui la tutela e la gestione sono subordinati alla funzione civile del patrimonio artistico e storico unico che lo Stato e gli enti locali possiedono. Anche per questa ragione il patrimonio culturale di propriet� pubblica � di fatto inalienabile, perch� rappresenta l�eredit� di valori e risorse che si trasmette di generazione in generazione.

Fino ad oggi i beni culturali (Legge 1089/39 e Codice Civile) di propriet� pubblica sono stati inalienabili, se non a determinate condizioni: �purch� non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento�.

Ma cattiva gestione e confusione normativa hanno reso il quadro dei beni culturali estremamente complesso. Infatti per tutti i beni di propriet� pubblica che abbiano pi� di cinquanta anni esiste una sorta di automatico inserimento tra i Beni Culturali (a meno di un accertamento negativo, come previsto dal testo unico 490/99). 
Inoltre i Beni immobili di propriet� pubblica (dello Stato, dei Comuni, delle Regioni, ecc.) possono essere di natura demaniale oppure parte del patrimonio indisponibile (per entrambi � molto complessa l�alienazione), oppure parte del patrimonio disponibile (pi� semplice l�alienazione, ma comunque con regole).
Dopo anni di discussione e polemiche, con il DPR 283/2000 veniva approvato il regolamento che fissa le regole per la �disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico�. Il principio � quello di distinguere tra beni di interesse storico inalienabili e beni che non hanno valore soggetti a un regime di autorizzazione, ma comunque legati a un progetto di valorizzazione e a regole di fruizione.

In sintesi le questioni pi� delicate riguardano:

- L�intero patrimonio statale diventa vendibile senza distinzioni.
Di fatto nelle operazioni previste dal Ministro Tremonti si � eliminata ogni distinzione tra patrimonio immobiliare e culturale, cos� come tra patrimonio disponibile, indisponibile e demanio. La legge in questione inoltre prevede non solo la cessione del bene, ma anche la possibilit� di cedere, in alternativa, i diritti d�uso dei beni stessi: come a dire che � probabile che non vengano vendute le coste, ma potrebbe essere benissimo venduto il diritto d�uso delle stesse, e cio� la possibilit� di utilizzarle per un tempo significativo. 
Il Ministero per i Beni Culturali viene coinvolto esclusivamente per l�eventuale alienazione di beni di �particolare valore artistico e storico�. Il problema � che non si � mai stabilito cosa voglia dire questa dizione, nel senso che per il patrimonio pubblico non � mai stato fatto un censimento preciso per stabilire quale bene deve essere considerato di �particolare valore storico artistico� e quale no perch� tutto era di fatto inalienabile. Basti pensare che, per fare un esempio, fino a poco tempo fa persino il Colosseo non aveva un vincolo specifico, semplicemente perch� nessuno si era preoccupato di apporre un vincolo su un monumento pubblico che, in quanto tale, si considerava inalienabile. Il patrimonio minore di edifici e chiese, oggi di propriet� pubblica, in rarissimi casi � stato censito dal Ministero per i Beni e le attivit� culturali. E� vero che la normativa in questione invita le Soprintendenze a vincolare quei beni considerati di �particolare valore storico artistico�, ma � illusorio pensare che le nostre Soprintendenze possano effettuare in poche settimane un censimento del patrimonio pubblico che lo Stato non � riuscito a realizzare nel corso dei decenni. Il rischio insomma � che all�interno di quella dizione �particolare� rientrino pochissimi beni e tutto possa essere venduto. In questi mesi le Soprintendenze stanno facendo una corsa contro il tempo per dichiarare l�interesse (declaratoria) di tutto ci� che riescono proprio per scongiurare gli effetti del provvedimento. La dead-line � rappresentata dal passaggio dei beni pubblici nella Patrimonio Spa: � vero che anche dopo sar� possibile apporre vincoli sui beni, ma sarebbe una procedura molto pi� complicata, molto pi� costosa e soprattutto facilmente impugnabile, con successo, da coloro che avessero gi� effettuato un�offerta su quei beni.
Nessuna possibilit� di intervento � prevista invece per il titolare del Ministero dell�Ambiente sebbene nella Patrimonio Spa possano confluire tutte le aree protette, i parchi, le aree demaniali costiere e non e cos� via. Il Ministero dell�Ambiente semplicemente non � citato e la firma in calce alla legge che regolamenta l�intero meccanismo di alienazione, gestione e cartolarizzazione � solo quella del Ministro Tremonti.
Le prime tranche di cartolarizzazioni si sono gi� concluse ed hanno messo sul mercato, o meglio hanno svenduto, i beni degli enti pubblici. Scip 1 e Scip 2, queste le sigle relative alle prime due operazioni di alienazione del patrimonio degli enti, hanno portato nelle casse dello Stato il 45% nel primo caso (Scip 1) del valore stimato degli immobili, un valore ben al di sotto del reale valore di mercato. Nel secondo caso la percentuale di realizzo rispetto al valore stimato � stata dell�85%.
Al di l� del risultato economico c�� da dire che � verosimile che gi� in queste prime cartolarizzazioni fossero presenti immobili di pregio ed � difficile immaginare che si possa apporre un vincolo ora dopo che l�offerta � stata avanzata.

Le rassicurazioni di Urbani e Berlusconi per cui non verr� mai venduto il Colosseo dimostrano come oggi questo sia comunque possibile, cosa impensabile in passato e comunque possibile in futuro. Nelle interviste recenti Urbani sostiene che verranno utilizzate le procedure previste dal Dpr 283/2000 che regola le alienazioni, ma � costretto ad ammettere che nella legge sulla Patrimonio Spa non c�� alcun riferimento al Dpr 283 e che dovr� essere previsto nel testo unico sui beni culturali ancora in fase di definizione. In ogni caso queste procedure varrebbero comunque solo per quei beni �particolari� e demaniali.

E� giusto vendere ci� che non � utilizzato oppure non ha valore storico. Diverso � vendere tutto ci� che non � di �particolare� valore. Anche se si dovesse garantire un diritto di prelazione per gli enti locali, sarebbe difficile immaginare che i bilanci dei nostri Comuni possano permettersi operazioni d�acquisto di beni di particolare pregio e valore a prezzi di mercato. Ma soprattutto � evidente la necessit� di limitare il campo di intervento delle due societ� Patrimonio Spa e Infrastrutture Spa almeno esclusivamente al patrimonio senza valore storico e artistico.

- Rischi di una gestione privata dei beni culturali.
Con le nuove procedure si apre uno scenario del tutto nuovo che riguarda la gestione da parte di due societ� dei beni culturali dello Stato. Non solo i beni vengono gestiti da societ� di diritto privato, ma possono diventare la garanzia per la realizzazione di opere pubbliche.
L�operazione presentata con l�obiettivo di ridurre il deficit del bilancio pubblico mediante l�emissione di titoli garantiti dal patrimonio dello Stato viene presentata come del tutto indolore.
La �cartolarizzazione� � un�operazione che consente di tramutare incassi futuri in obbligazioni sugli immobili che vengono collocate dal sistema bancario sul mercato dei risparmiatori. In sostanza le banche anticipano allo Stato i ricavi presunti, consistentemente scontati, sull�utilizzo di un bene o sulla vendita dello stesso e provvedono ad emettere titoli obbligazionari che collocano sul mercato del risparmio garantiti dal bene stesso. Se allo scadere del periodo definito lo Stato non � in grado di onorare il debito con le banche, queste possono rivalersi sul bene.
Al di l� comunque delle considerazioni sulle caratteristiche delle alienazioni c�� da dire che � l�operazione di cessione di parte del patrimonio pubblico ad una societ� di diritto privato che suscita pi� di una perplessit�. I Ministri in carica possono offrire tutte le rassicurazioni del caso, resta il fatto che si affida l�intero patrimonio di uno Stato come l�Italia ad una societ� con un capitale di appena un milione di Euro, sottratta al controllo della Corte dei Conti e sottratta alle procedure che regolano l�operato della Pubblica Amministrazione (bandi, gare, ecc.). Non a caso l�amministratore e il Presidente sono stati individuati dal Ministro dell�Economia e il Consiglio d�Amministrazione della Societ� ha di fatto possibilit� illimitate. N� importa sapere che piuttosto che vendere il bene si vender� solo il diritto d�uso sul bene o il cosiddetto diritto di superficie: dovremmo essere tranquillizzati dal fatto di sapere che una spiaggia o un bosco non sono stati alienati, ma solo ceduti in uso per 20 o 30 anni ad un privato?

In conclusione un�ultima considerazione: l�operazione messa a punto dal Ministro Tremonti appare molto ambigua ed � difficile immaginare le conseguenze che potrebbero derivare al nostro patrimonio pubblico dal fatto di essere conferito a societ� di diritto privato. Basti pensare, ad esempio, a quello che accade con la lista dei beni disponibili e indisponibili che circola da alcuni mesi. Al momento, � bene sottolinearlo, non esistono liste di beni che verranno sicuramente sottoposti a vendita o cartolarizzazione. Quella predisposta dall�Agenzia del Demanio, � stato detto e ripetuto pi� volte, rappresenta solo un primo censimento, e molti dei beni contenuti all�interno sono �indisponibili�, cio� non sono nella piena disponibilit� dello Stato e quindi, come tali non potrebbero essere alienati o impegnati. Se si scorre per� l�art. 3 della legge 410/2001 si scopre che �L�inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile�. In realt� quindi la lista predisposta, con apposito decreto dirigenziale, dall�Agenzia del Demanio, riporta s� beni disponibili e indisponibili, ma, per il semplice fatto di essere in quel decreto, sono gi� diventati tutti beni disponibili.

- Cultura in vendita, parte I
- Cultura in vendita, parte II

- Recensione di Daniele Manacorda del libro "Italia S.p.A." di S. Settis (assolutamente da leggere)
- Intervento di Giovanna Melandri, gi� Ministro per i Beni e le Attivit� culturali, a proposito del "Patrimonio S.p.A."

- Breve glossario

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