statuto
     
 
   
 
 
 
 
 
 

Art.1) - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita con il nome "……………." una associazione senza scopo di lucro, con sede in Albano Laziale (RM), attualmente in Via ……………..

Art.2) - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha come finalità:
a) L'approfondimento ed il progresso delle conoscenze in merito al territorio nel quale viviamo
b) Creare una rete di amicizia e solidarietà tra i componenti dell'associazione.
c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della cooperazione , solidarietà e tolleranza reciproca.
3) - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ……….. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni.
b) corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
c) pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.rt.
d) acquisire, gestire e produrre comunicazione, attraverso siti internet dedicati, produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi e altro materiale attinente allo scopo sociale;
e) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e non, al fine del perseguimento degli scopi sociali
f) Stimolare l'applicazione delle leggi vigenti e promuovere l'emanazione di provvidenze legislative per contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione
g) In generale svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali

Art.4) - SOCI
L'associazione comprende le seguenti categorie di soci: soci fondatori, soci individuali, soci familiari, soci collettivi, soci onorari.
I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno costituito l'associazione ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari. I soci individuali sono le persone fisiche la cui domanda di ammissione sottoscritta da almeno tre soci, verrà accettata a insindacabile giudizio del consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo.
I soci familiari hanno diritto di essere rappresentati da due delegati per ogni quota sociale sottoscritta. I soci collettivi sono le organizzazioni pubbliche e private. (società, associazioni, cooperative, istituti,…). I soci collettivi hanno diritto di essere rappresentati da tre delegati (il cui nominativo dovrà essere comunicato per scritto) per ogni quota sociale sottoscritta.
I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che hanno fornito un notevole contributo allo sviluppo di studi e attività sulle tematiche di cui all'oggetto dell'associazione. La nomina a socio onorario viene deliberata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo.

Art.5) - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto:
- a ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite dall'associazione e, a prezzo ridotto, fruire delle iniziative dell'associazione;
- di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- per i soci collettivi tale diritto è riconosciuto ai delegati. Ogni delegato ha diritto ad esprimere un voto;
- a partecipare all'assemblea generale;
- a partecipare alle riunioni, a convegni, a congressi, ad altre manifestazioni organizzate dall'associazione a particolari favorevoli condizioni;
- a prendere visione delle scritture contabili, previo richiesta scritta al segretario, nei venti giorni che precedono la presentazione del bilancio.
La qualità di socio si perde per: dimissioni, morosità, indegnità, condotta contraria alle finalità dell'associazione.
I soci che intendono recedere dall'associazione devono darne comunicazione scritta.
Il socio moroso decade dalla qualifica di socio dopo due infruttuosi solleciti.
La decadenza del socio per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'associazione, viene decisa dal consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata di almeno tre membri del consiglio direttivo o di almeno dieci soci. Il socio dichiarato decaduto o espulso può far ricorso scritto al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di decadenza o espulsione. Il collegio dei probiviri deve formulare una risposta motivata entro sessanta giorni.

Art.6) - QUOTE SOCIALI
L'anno finanziario dell'associazione corrisponde all'anno solare.
Le quote sociali vengono deliberate dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi e debbono essere versate all'associazione entro il 31 marzo di ogni anno. La quota associativa è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo. Tuttavia il pagamento effettuato dopo il primo ottobre potrà valere, se richiesto nella domanda, a decorrere dall'anno successivo.

Art.7) - ORGANI ISTITUZIONALI
Gli organi istituzionali dell'associazione sono: l'assemblea generale, il consiglio direttivo, il presidente, il segretario, il collegio dei probiviri.

Art.8) - L'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per socio partecipante. L'assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta ordinaria ha il compito di:
1. eleggere il consiglio direttivo;
2. approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
3. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività stessa;
In seduta straordinaria ha il compito di:
1. deliberare sulle modifiche dello statuto;
2. deliberare sullo scioglimento dell'associazione
3. deliberare sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sulle assegnazioni di eventuali residui attivi.
L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno. L'assemblea straordinaria può essere convocata per iscritto dal presidente o su richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno il 33% dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.
L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente il quale nominerà il segretario dell'assemblea.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, deve contenere ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno e deve essere reso disponibile ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione; tale avviso potrà essere inviato tramite mail, e comunque esposto nella bacheca presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito web dell'associazione.

Art.9) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da sette consiglieri eletti dall'assemblea generale tra i soci con diritto di voto. Il consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi, ha facoltà di cooptare fino ad un massimo di 3 componenti scelti tra i soci. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, il presidente dell'associazione e, su proposta di quest'ultimo, il vicepresidente. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Il consiglio direttivo nominerà al suo interno il segretario il quale redigerà i verbali del consiglio. Il consiglio direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell'associazione ed inoltre:
1. delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'associazione e di sviluppo della stessa
2. sottopone all'assemblea un rapporto annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo; il documento di bilancio sarà disponibile almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea
3. Promuove e cura la pubblicazione dell'organo ufficiale dell'associazione e di altre eventuali informative ai soci
4. Promuove incontri tecnici con le modalità che saranno stabilite dal consiglio direttivo stesso.
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno quattro membri con comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista. I consiglieri che senza preventivo o contestuale giustificato motivo, sono assenti dalle sedute per due volte consecutive, decadono dal loro mandato. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei votanti purchè siano presenti o rappresentati (con un massimo di due deleghe scritte per consigliere presente) almeno la metà dei consiglieri in carica.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente o del vicepresidente quando lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio ed il presidente dovrà convocare entro due mesi l'assemblea per la ricostituzione del consiglio direttivo. Fino a quando non verrà ricostituito il consiglio direttivo, le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal presidente.

Art.10) - IL PRESIDENTE
Il presidente dell'associazione viene eletto dal consiglio direttivo con le modalità indicate nel precedente articolo 9. Egli è il legale rappresentante dell'associazione, convoca e presiede il consiglio direttivo e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detto organo o che gli fosse da quest'ultimo delegato; predispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari.
Dispone l'assunzione dell'eventuale personale e la relativa posizione economica e normativa.
Il presidente può delegare proprie funzioni e compiti prioritariamente al vicepresidente o ad altri membri del consiglio direttivo. Il presidente dà conto del suo operato al consiglio direttivo. Il vicepresidente coadiuva il presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il vicepresidente esercita le funzioni di presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art.11) - IL SEGRETARIO
Il segretario è scelto e nominato dal consiglio direttivo all'interno dei suoi membri e ne stabilisce le attribuzioni.
Coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e partecipa di diritto alle riunioni di ogni altro organo o commissione dell'associazione.

Art.12) - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutte le eventuali controversie sociali, salvo soltanto quelle che per legge, non possono compromettersi in arbitri, tra soci e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, nominati dall'assemblea dei soci, tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente dell'associazione. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art.14) - CARICHE ED ELEZIONI
Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di cinque anni, sono rinnovabili se accettate per iscritto entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica sarà effettuata dal presidente o dalla persona da questi designata entro venti giorni dall'avvenuta designazione. Le cariche sociali non hanno diritto a retribuzioni od indennizzi.
Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art.16) - SEZIONI TEMATICHE
Il consiglio direttivo potrà istituire sezioni tematiche coerenti con gli scopi dell'associazione su proposta dei soci.
Il consiglio direttivo nominerà un responsabile di sezione, potrà inoltre affiancargli un comitato di consulenze. Il consiglio direttivo determinerà con maggioranza semplice dei suoi membri i ruoli e l'organizzazione delle sezioni.

Art.17) - PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
1. dai proventi delle quote sociali determinate annualmente dal consiglio direttivo.
2. dalle eccedenze annuali di bilancio
3. da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura
4. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.

Art.19) - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.20) - CLAUSOLA GENERALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge.

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