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Art.1)
- DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita con il nome "
."
una associazione senza scopo di lucro, con sede in Albano Laziale
(RM), attualmente in Via
..
Art.2)
- FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha come finalità:
a) L'approfondimento ed il progresso delle conoscenze in merito
al territorio nel quale viviamo
b) Creare una rete di amicizia e solidarietà tra i componenti
dell'associazione.
c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome
di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione
e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della cooperazione
, solidarietà e tolleranza reciproca.
3) - ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione
.. per il raggiungimento dei
suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films
e documenti, concerti, lezioni.
b) corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti,
operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
c) pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni,
di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.rt.
d) acquisire, gestire e produrre comunicazione, attraverso siti
internet dedicati, produrre e vendere stampati, anche periodici,
materiale didattico, audiovisivi e altro materiale attinente
allo scopo sociale;
e) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo
dei cittadini, soci e non, al fine del perseguimento degli scopi
sociali
f) Stimolare l'applicazione delle leggi vigenti e promuovere
l'emanazione di provvidenze legislative per contribuire al raggiungimento
degli scopi dell'associazione
g) In generale svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi
utile per il conseguimento degli scopi sociali
Art.4)
- SOCI
L'associazione comprende le seguenti categorie di soci: soci
fondatori, soci individuali, soci familiari, soci collettivi,
soci onorari.
I soci fondatori sono le persone fisiche che hanno costituito
l'associazione ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci
ordinari. I soci individuali sono le persone fisiche la cui domanda
di ammissione sottoscritta da almeno tre soci, verrà accettata
a insindacabile giudizio del consiglio direttivo e che verseranno,
all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà
annualmente stabilita dal consiglio direttivo.
I soci familiari hanno diritto di essere rappresentati da due
delegati per ogni quota sociale sottoscritta. I soci collettivi
sono le organizzazioni pubbliche e private. (società,
associazioni, cooperative, istituti,
). I soci collettivi
hanno diritto di essere rappresentati da tre delegati (il cui
nominativo dovrà essere comunicato per scritto) per ogni
quota sociale sottoscritta.
I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane
e straniere che hanno fornito un notevole contributo allo sviluppo
di studi e attività sulle tematiche di cui all'oggetto
dell'associazione. La nomina a socio onorario viene deliberata
a maggioranza di almeno due terzi dei componenti del consiglio
direttivo.
Art.5)
- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci, in regola con il versamento della quota, hanno diritto:
- a ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche edite
dall'associazione e, a prezzo ridotto, fruire delle iniziative
dell'associazione;
- di esercitare l'elettorato attivo e passivo;
- per i soci collettivi tale diritto è riconosciuto ai
delegati. Ogni delegato ha diritto ad esprimere un voto;
- a partecipare all'assemblea generale;
- a partecipare alle riunioni, a convegni, a congressi, ad altre
manifestazioni organizzate dall'associazione a particolari favorevoli
condizioni;
- a prendere visione delle scritture contabili, previo richiesta
scritta al segretario, nei venti giorni che precedono la presentazione
del bilancio.
La qualità di socio si perde per: dimissioni, morosità,
indegnità, condotta contraria alle finalità dell'associazione.
I soci che intendono recedere dall'associazione devono darne
comunicazione scritta.
Il socio moroso decade dalla qualifica di socio dopo due infruttuosi
solleciti.
La decadenza del socio per indegnità o condotta contraria
alle finalità dell'associazione, viene decisa dal consiglio
direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su
proposta scritta e motivata di almeno tre membri del consiglio
direttivo o di almeno dieci soci. Il socio dichiarato decaduto
o espulso può far ricorso scritto al collegio dei probiviri
entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di decadenza
o espulsione. Il collegio dei probiviri deve formulare una risposta
motivata entro sessanta giorni.
Art.6)
- QUOTE SOCIALI
L'anno finanziario dell'associazione corrisponde all'anno solare.
Le quote sociali vengono deliberate dal consiglio direttivo con
la maggioranza dei due terzi e debbono essere versate all'associazione
entro il 31 marzo di ogni anno. La quota associativa è
dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione
o del rinnovo. Tuttavia il pagamento effettuato dopo il primo
ottobre potrà valere, se richiesto nella domanda, a decorrere
dall'anno successivo.
Art.7)
- ORGANI ISTITUZIONALI
Gli organi istituzionali dell'associazione sono: l'assemblea
generale, il consiglio direttivo, il presidente, il segretario,
il collegio dei probiviri.
Art.8)
- L'ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi
diritto di voto. Ciascun socio può farsi rappresentare
da altro socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più
di tre deleghe per socio partecipante. L'assemblea generale si
riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta ordinaria
ha il compito di:
1. eleggere il consiglio direttivo;
2. approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
3. deliberare sulle direttive di ordine generale dell'associazione
e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività
stessa;
In seduta straordinaria ha il compito di:
1. deliberare sulle modifiche dello statuto;
2. deliberare sullo scioglimento dell'associazione
3. deliberare sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sulle
assegnazioni di eventuali residui attivi.
L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno
una volta all'anno. L'assemblea straordinaria può essere
convocata per iscritto dal presidente o su richiesta della maggioranza
del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno il 33%
dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in
seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno
la metà dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea ordinaria
e straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti
o rappresentati.
L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente
il quale nominerà il segretario dell'assemblea.
L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia in seduta ordinaria
che straordinaria, deve contenere ora e luogo della riunione,
nonché l'ordine del giorno e deve essere reso disponibile
ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione;
tale avviso potrà essere inviato tramite mail, e comunque
esposto nella bacheca presso la sede dell'associazione e pubblicato
sul sito web dell'associazione.
Art.9)
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da sette consiglieri
eletti dall'assemblea generale tra i soci con diritto di voto.
Il consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi, ha facoltà
di cooptare fino ad un massimo di 3 componenti scelti tra i soci.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza
semplice, il presidente dell'associazione e, su proposta di quest'ultimo,
il vicepresidente. I consiglieri durano in carica cinque anni
e possono essere rieletti. Il consiglio direttivo nominerà
al suo interno il segretario il quale redigerà i verbali
del consiglio. Il consiglio direttivo esercita il controllo su
tutte le attività dell'associazione ed inoltre:
1. delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell'associazione
e di sviluppo della stessa
2. sottopone all'assemblea un rapporto annuale ed i bilanci preventivo
e consuntivo; il documento di bilancio sarà disponibile
almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea
3. Promuove e cura la pubblicazione dell'organo ufficiale dell'associazione
e di altre eventuali informative ai soci
4. Promuove incontri tecnici con le modalità che saranno
stabilite dal consiglio direttivo stesso.
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno
due volte l'anno o su richiesta di almeno quattro membri con
comunicazione scritta almeno 15 giorni prima della data prevista.
I consiglieri che senza preventivo o contestuale giustificato
motivo, sono assenti dalle sedute per due volte consecutive,
decadono dal loro mandato. Il consiglio direttivo delibera a
maggioranza dei votanti purchè siano presenti o rappresentati
(con un massimo di due deleghe scritte per consigliere presente)
almeno la metà dei consiglieri in carica.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente
o del vicepresidente quando lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza
dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio
ed il presidente dovrà convocare entro due mesi l'assemblea
per la ricostituzione del consiglio direttivo. Fino a quando
non verrà ricostituito il consiglio direttivo, le sue
funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal presidente.
Art.10)
- IL PRESIDENTE
Il presidente dell'associazione viene eletto dal consiglio direttivo
con le modalità indicate nel precedente articolo 9. Egli
è il legale rappresentante dell'associazione, convoca
e presiede il consiglio direttivo e compie tutti gli atti non
espressamente riservati a detto organo o che gli fosse da quest'ultimo
delegato; predispone dei fondi sociali, è autorizzato
ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e
bancari.
Dispone l'assunzione dell'eventuale personale e la relativa posizione
economica e normativa.
Il presidente può delegare proprie funzioni e compiti
prioritariamente al vicepresidente o ad altri membri del consiglio
direttivo. Il presidente dà conto del suo operato al consiglio
direttivo. Il vicepresidente coadiuva il presidente ed esercita
ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il vicepresidente
esercita le funzioni di presidente in caso di impedimento di
quest'ultimo.
Art.11)
- IL SEGRETARIO
Il segretario è scelto e nominato dal consiglio direttivo
all'interno dei suoi membri e ne stabilisce le attribuzioni.
Coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni e
partecipa di diritto alle riunioni di ogni altro organo o commissione
dell'associazione.
Art.12)
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutte le eventuali controversie sociali, salvo soltanto quelle
che per legge, non possono compromettersi in arbitri, tra soci
e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di
tre probiviri, nominati dall'assemblea dei soci, tra i soci che
non siano membri di alcun organismo dirigente dell'associazione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura.
Art.14)
- CARICHE ED ELEZIONI
Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno
la durata di cinque anni, sono rinnovabili se accettate per iscritto
entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica
sarà effettuata dal presidente o dalla persona da questi
designata entro venti giorni dall'avvenuta designazione. Le cariche
sociali non hanno diritto a retribuzioni od indennizzi.
Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio
segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto
il più anziano di età.
Art.16)
- SEZIONI TEMATICHE
Il consiglio direttivo potrà istituire sezioni tematiche
coerenti con gli scopi dell'associazione su proposta dei soci.
Il consiglio direttivo nominerà un responsabile di sezione,
potrà inoltre affiancargli un comitato di consulenze.
Il consiglio direttivo determinerà con maggioranza semplice
dei suoi membri i ruoli e l'organizzazione delle sezioni.
Art.17)
- PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato:
1. dai proventi delle quote sociali determinate annualmente dal
consiglio direttivo.
2. dalle eccedenze annuali di bilancio
3. da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura
4. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.
Art.19)
- SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
generale, la quale provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio.
Art.20)
- CLAUSOLA GENERALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
norme di legge. |