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L'Osservatore europeo

 

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TITOLO II

- COMPETENZE -





Articolo 7 Ripartizione delle competenze

Le competenze dell'Unione e le condizioni del loro esercizio sono determinate dalla presente Costituzione e dalle leggi organiche. Dette competenze sono federali o condivise a seconda della natura delle missioni affidate all'Unione.

Negli altri ambiti, la competenza appartiene agli Stati membri, con i quali l'Unione può cooperare.


Articolo 8 Competenze federali

Le materie e azioni di competenza federale sono quelle in cui il diritto comune è il diritto dell'Unione e l'Unione assicura unicamente la rappresentazione internazionale.

L'Unione dispone altresì, in queste materie, di tutti i mezzi d'azione previsti agli articoli 9 e 10.

Per quanto attiene alla propria sicurezza, l'Unione esercita una competenza federale che le consente di contribuire alla prevenzione dei conflitti e d'intervenire in caso di legittima difesa. Qualsiasi aggressione contro uno degli Stati membri dell'Unione è considerata aggressione contro l'Unione.

La garanzia della libertà di circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali, la politica commerciale esterna, la creazione di un mercato interno, la politica agricola e della pesca, la politica monetaria, il regime della concorrenza, sono competenze federali.


Articolo 9 Competenze condivise

1. Le materie e azioni di competenza condivisa sono quelle in cui l'Unione e ciascuno Stato intervengono alle condizioni previste dalla legge organica e conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il diritto dell'Unione vi interviene congiuntamente al diritto nazionale e gli Stati possono esercitare integralmente o in parte la rappresentazione internazionale. È anche possibile attuare programmi d'azione e fondi d'intervento.

L'Unione può altresì agire in queste materie definendo posizioni comuni, emettendo pareri e risoluzioni, intraprendendo azioni comuni ed elaborando convenzioni.

2.
La politica estera e di sicurezza è una competenza condivisa dell'Unione - attraverso la politica estera e di ssicurezza comune - e degli Stati.

Gli Stati membri portano avanti la loro politica estera e di sicurezza in modo tale da sostenere attivamente e senza riserva la politica estera e di sicurezza comune in un spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si accordano e s'informano in seno al Consiglio degli Stati su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza. Essi coordinano la propria azione in seno ad organizzazioni e conferenze internazionali.

3. La cooperazione allo sviluppo, l'associazione dei paesi e dei territori d'oltremare, la pianificazione del territorio e lo sviluppo regionale, la politica dei trasporti, la politica ambientale, la politica sociale, il rafforzamento della competitività dell'industria, la salute pubblica, le misure relative alla circolazione delle persone, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico, il contributo a favore di un'istruzione e formazione di qualità e dello sviluppo della cultura degli Stati membri, le misure nel settore dell'energia, della protezione civile e del turismo e la protezione dei consumatori sono altresì materie di competenza condivisa.


Articolo 10 Cooperazione

Le materie di cooperazione sono quelle in cui l'Unione raccomanda, promuove o stimola azioni degli Stati membri nei settori inerenti o legati ai propri obiettivi e quelle in cui essa promuove e sostiene in questi stessi settori azioni coordinate degli Stati membri.


TITOLO III

- ISTITUZIONI -
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Articolo 11 Presidente dell'Unione

1. Il presidente dell'Unione viene eletto per cinque anni a suffragio universale dai cittadini europei contemporaneamente al Parlamento Europeo, secondo modalità che verranno stabilite da una legge organica.

Non si può esercitare la carica di Presidente dell'Unione per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente dell'Unione presiede la Commissione dell'Unione, i cui membri sono eletti a seguito di un'audizione del Parlamento Europeo e dopo aver consultato il Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo.

Egli designa i vicepresidenti e distribuisce gli incarichi tra i membri della Commissione.

Può sospenderli dalle loro funzioni dopo avere consultato il Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo.

Ha il compito di coordinare i lavori della Commissione ed il suo voto ha valore preponderante in caso di parità di voti. Ad eccezione delle situazioni di voto, il Presidente esercita autorità gerarchica sui membri della Commissione.

3. Nel quadro dei principi e degli orientamenti disposti dal Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo, il Presidente dell'Unione porta avanti la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, rappresentando questa Istituzione nelle materie di competenza di tale politica.

A tale titolo può negoziare e concludere gli accordi e i trattati internazionali dell'Unione; inoltre, egli presenta al Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo le proposte della Commissione riguardanti le decisioni necessarie a definire e attuare la politica estera e di sicurezza comune, in particolare per quanto attiene all'adozione di strategie, posizioni ed azioni comuni. Ha il compito di dare applicazione a tali decisioni.

Può farsi assistere da un Vicepresidente della Commissione da lui designato previa consultazione del Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo nell'esercizio di tali funzioni. Le relative modalità sono definite da una legge organica.

4. Si occupa di tutte le nomine per l'amministrazione dell'Unione. Una legge organica stabilisce le condizioni in base alle quali tale potere può essere delegato nonché le modalità di partecipazione di altre istituzioni dell'Unione al suo esercizio.

5. Entro il mese successivo alla sua elezione e, successivamente, ogni anno alla stessa data, il Presidente dell'Unione pronuncia, davanti al Parlamento europeo e al Consiglio degli Stati in formazione legislativa insieme, un discorso sullo stato dell'Unione, presentando il suo programma d'azione per l'anno a venire.


Articolo 12 Commissione

1. La Commissione è composta dal Presidente dell'Unione, da sei Vicepresidenti, e dai Commissari.

A ciascun membro è assegnata una funzione esecutiva nonché la gestione di una parte dei servizi amministrativi dell'Unione.

I membri dispongono di un voto ciascuno quando la Commissione si pronuncia in modo collegiale, vale a dire su proposte che presenta al Consiglio degli Stati o al Parlamento e sugli atti normativi che essa emana. Ai fini dell'esercizio delle altre funzioni, uno o più commissari possono essere posti sotto l'autorità di uno dei Vicepresidenti.

2. I membri della Commissione svolgono le proprie funzioni in completa indipendenza nell'interesse generale dell'Unione. Nell'assolvimento ai propri compiti, essi non chiedono né accettano istruzioni da alcun organismo o governo. Sono tenuti ad astenersi da qualsiasi azione che sia incompatibile con le loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale principio e a non influenzare i membri della Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni.

Essi non esercitano nessun'altra funzione.

3. La Commissione:

- ha il potere d'iniziativa legislativva;

- esercita il potere regolamentare;
- adotta, su iniziativa del Presidentee, le proposte di decisione riguardanti la politica estera e di sicurezza comune;

- esegue il bilancio e le leggi dell'UUnione e adotta i regolamenti esecutivi conformemente alle disposizioni della Costituzione;

- dirige l'amministrazione dell'Unionee;

- esercita gli altri incarichi previstti dalla Costituzione.


Articolo 13 Consiglio degli Stati

1. Il Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il Presidente dell'Unione, che ne presiede le sedute.

Il Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo:

- dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce, con la partecipazione del Parlamento europeo, gli orientamenti politici generali;

- definisce i principi e gli orientameenti generali di politica estera e di sicurezza comune, incluse le questioni aventi implicazioni in materia di difesa;

- elabora l'elenco delle proprie compoosizioni rispettivamente esecutiva e legislativa;

- esercita gli altri incarichi affidattigli dalla Costituzione o dalle leggi organiche dell'Unione.

2. Il Consiglio degli Stati si riunisce in formazione legislativa per votare le leggi. Esso è composto da delegazioni nazionali e da un membro della Commissione. Le delegazioni nazionali sono guidate da un componente del governo e comprendono rappresentanti dei parlamenti nazionali o delle istituzioni nazionali e locali, a seconda della scelta di ciascuno Stato. Le sue sedute sono aperte al pubblico.

Congiuntamente al Parlamento europeo, il Consiglio degli Stati riunito in formazione legislativa, vota le entrate e le uscite di bilancio, affida alla Commissione il compito di eseguire quest'ultimo e approva la ratifica dei trattati dell'Unione.

3. Il Consiglio degli Stati si riunisce in formazione esecutiva nell'esercizio degli altri suoi incarichi. In questo caso, esso è composto dai ministri rappresentanti ciascuno Stato e dal membro della Commissione competente per l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

4. Ciascuna composizione del Consiglio degli Stati elegge il proprio Presidente per due anni.

5. Per le deliberazioni del Consiglio degli Stati, al voto dei membri viene attribuito un valore decrescente ponderato sulla base della popolazione dello Stato. Nessuno Stato dispone di meno di quattro voti. La popolazione viene calcolata fino a 50 milioni di abitanti.

Fatte salve le eccezioni previste dalla Costituzione, il Consiglio degli Stati si pronuncia a maggioranza di due terzi dei voti ponderati.


Articolo 14 Parlamento europeo

1. I deputati del Parlamento europeo sono eletti tutti simultaneamente secondo una procedura uniforme, stabilita da una legge organica, a suffragio universale diretto, mediante scrutinio segreto, per una durata di cinque anni. Il loro numero non può superare i settecento.

2. Il Parlamento europeo:

- insieme al Consiglio degli Stati, riiunito in formazione legislativa adotta le leggi, vota le entrate e le uscite di bilancio, affida alla Commissione il compito di eseguire quest'ultimo e approva la ratifica dei trattati internazionali dell'Unione;

- esercita il controllo politico sull''attività dell'Unione e può nominare delle commissioni d'inchiesta;

- esercita i poteri di nomina conferittigli dalla Costituzione.


Articolo 15 Censura della Commissione e dimissioni del Presidente

Il Parlamento europeo può censurare la Commissione, alla maggioranza assoluta dei suoi membri.

Esso può altresì provocare le dimissioni del Presidente dell'Unione eleggendo un nuovo Presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il mandato del nuovo Presidente scade contemporaneamente a quello del Parlamento.


Articolo 16 Scioglimento del Parlamento europeo

Il Presidente dell'Unione può, dopo avere sentito il parere del Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo, sciogliere il Parlamento europeo.

Lo scioglimento del Parlamento europeo implica le dimissioni del Presidente dell'Unione.


Articolo 17 Corte Suprema

La Corte Suprema è composta da quindici giudici assistiti da avvocati generali.

I giudici sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e che soddisfino tutti i requisiti richiesti, nei rispettivi paesi, per l'esercizio dei più alti incarichi giurisdizionali; essi sono scelti anche fra giureconsulti che possiedono competenze riconosciute. Essi vengono eletti per un mandato di nove anni, non rinnovabile. Le modalità di tale nomina sono precisate da una legge organica.


Articolo 18 Funzione della Corte

La Corte Suprema garantisce il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione della presente Costituzione e degli atti delle istituzioni dell'Unione.

Essa in particolare controlla che tali istituzioni e gli Stati membri rispettino i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché le regole che definiscono le competenze dell'Unione.


Articolo 19 Poteri della Corte

1. La Corte Suprema può esprimersi in riferimento a qualsiasi atto di un'istituzione dell'Unione da qualunque persona fisica o giuridica interessata, in vista del suo annullamento.

2. La Corte suprema può essere chiamata ad esprimersi sulla incostituzionalità di tali atti entro i due mesi successivi alla loro promulgazione da un'istituzione dell'Unione, uno Stato membro, o da cento membri del Parlamento europeo ovvero cento membri dei parlamenti nazionali provenienti da almeno tre Stati.

3. La Corte Suprema può essere interpellata dalla Commissione se quest'ultima ritiene che uno Stato membro abbia violato uno degli obblighi su di esso incombenti in virtù della presente Costituzione o del diritto dell'Unione e se tale Stato non si è conformato ad un parere motivato della Commissione dopo essere stato messo nelle condizioni di presentare la proprie osservazioni.

4. Alla Corte Suprema può rivolgersi uno Stato membro o qualsiasi istituzione dell'Unione laddove si ritenga che una di queste ultime si sia astenuta dal deliberare in violazione della presente Costituzione o di una legge organica, previa ingiunzione all'istituzione in questione.

Le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte suprema alle stesse condizioni, per contestare ad una delle istituzioni di avere omesso un atto - che non sia una raccomandazione o un parere - loro dovuto.

5. Le decisioni della Corte Suprema non sono suscettibili di ricorso. Esse vengono imposte alle altre istituzioni dell'Unione e a quelle degli Stati membri.

6. Il Presidente dell'Unione, il Parlamento europeo, il Consiglio degli Stati o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di emettere un parere relativo all'interpretazione della Costituzione o del diritto dell'Unione.

Tali pareri non hanno effetto vincolante e non vincolano la Corte nel futuro.


Articolo 20 Organizzazione e statuto della Corte

1. Une legge organica, votata sulla base del parere della Corte Suprema, definisce le norme procedurali, lo statuto dei suoi membri, la composizione delle camere della Corte nonché i casi in cui essa deve obbligatoriamente riunirsi in seduta plenaria.

2. La Corte di giustizia dispone, nel quadro del bilancio dell'Unione, di autonomia amministrativa e finanziaria.

3. I giudici scelgono al loro interno, per tre anni, il Presidente della Corte Suprema. Il suo mandato può essere rinnovato una volta.


Articolo 21 Altre giurisdizioni

Una legge organica può, sentito il parere della Corte Suprema, creare una o più giurisdizioni incaricate di vagliare certe categorie di ricorso, con riserva di impugnazione portata davanti alla Corte Suprema, limitatamente, se del caso, alle questioni di diritto.


Articolo 22 Corte dei Conti

1 La Corte dei Conti assicura il controllo dei conti.

Essa è composta da quindici membri scelti tra personalità che facciano parte o che abbiano fatto parte nel rispettivo paese di istituzioni di controllo interno o che possiedano una qualifica particolare per tale funzione. Queste persone devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2 La Corte dei Conti esamina la contabilità con tutte le entrate e le uscite dell'Unione e di eventuali organismi creati da quest'ultima. Essa valuta la legittimità e regolarità delle entrate e delle uscite e si assicura della corretta gestione finanziaria. Così facendo può segnalare in particolare qualsiasi irregolarità. Fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio degli Stati una dichiarazione, che viene resa pubblica, nella quale si assicura l'affidabilità dei conti, oltre che la legittimità e regolarità delle operazioni a questi soggiacenti.

3 La Corte dei Conti può presentare pareri su richiesta delle istituzioni dell'Unione.

4 Une legge organica precisa le condizioni di nomina dei membri della Corte dei conti, la sua organizzazione e le sue norme procedurali.


Articolo 23 Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti eletti da autorità regionali e locali riconosciute dagli Stati membri.

Esso deve essere preventivamente consultato in merito a qualsiasi iniziativa legislativa riguardante le materie incluse nell'elenco redatto mediante una legge organica.


Articolo 24 Banca centrale europea

La Banca centrale europea conia la moneta dell'Unione, ne assicura la stabilità ed esercita gli incarichi previsti da una legge organica.

Essa gode dell'indipendenza necessaria all'esercizio delle sue funzioni. La Corte suprema assicura il rispetto di tale indipendenza.


Articolo 25 Comitato economico e sociale

Il Comitato economico e sociale ha carattere consultivo. Esso è costituito da rappresentanti di diverse categorie della vita economica e sociale, vale a dire produttori, agricoltori, trasportatori, lavoratori, commercianti ed artigiani, libere professioni e da gruppi d'interesse generale.

Una legge organica precisa i casi nei quali il Comitato economico e sociale viene consultato dalla Commissione dell'Unione o dal Consiglio degli Stati, oltre alle sue condizioni di nomina e di funzionamento.



TITOLO IV

- DEL DIRITTO DELL'UNIONE -





Articolo 26 Leggi europee

Le leggi europee sono votate dal Parlamento europeo a maggioranza assoluta dei suoi membri e dal Consiglio degli Stati riunito in formazione legislativa a maggioranza qualificata.

Il bilancio europeo e il potere relativo alla sua esecuzione affidato alla Commissione hanno carattere di legge europea.

La legge europea prevede per la sua applicazione, se del caso, l'emanazione di leggi nazionali o di atti normativi europei o nazionali.


Articolo 27 Leggi organiche

La legge organica europea viene votata dal Parlamento europeo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri e dal Consiglio degli Stati riunito in formazione legislativa con la maggioranza dei tre quarti dei voti ponderati.

Le leggi organiche rilevanti per stabilire le competenze dell'Unione devono essere votate all'unanimità dal Consiglio degli Stati riunito in formazione di Consiglio europeo.


Articolo 28 Iniziative in ambito legislativo

La Commissione prende le iniziative in campo legislativo.

Il Parlamento europeo, con delibera approvata dalla maggioranza dei suoi membri, o il Consiglio degli Stati, riunito in formazione di Consiglio europeo, possono chiedere alla Commissione di presentare un progetto di legge. Se entro i sei mesi successivi, la Commissione non ha presentato il progetto richiesto, l'istituzione che ha presentato domanda può affidare ad una parte dei suoi membri l'incarico di elaborare un progetto che viene iscritto all'ordine del giorno.


Articolo 29 Esecuzione delle leggi

Gli Stati membri eseguono le leggi dell'Unione.

Fatto salvo quanto previsto dal capoverso primo, la Commissione dispone del potere regolamentare di esecuzione delle leggi dell'Unione e può, nei casi previsti dalla legge, prendere misure individuali in vista dell'applicazione del diritto dell'Unione.

La Commissione chiede il parere del Consiglio degli Stati riunito in formazione esecutiva prima di emettere degli atti normativi.


Articolo 30 Controllo delle misure nazionali d'esecuzione

La Commissione e la Corte suprema controllano che gli Stati membri applichino di fatto le leggi dell'Unione. Une legge organica stabilisce le modalità di tale controllo.


Articolo 31 Trattati

1. L'Unione ha il potere di concludere trattati.

2. I trattati sono ratificati dal Presidente dell'Unione previa adozione di una legge che lo autorizza.

3. Una legge organica stabilisce le condizioni in base alle quali l'approvazione può essere data secondo una procedura interna semplificata.

4. I trattati così conclusi vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

5. Il Presidente dell'Unione, il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio degli Stati o uno Stato membro possono chiedere il parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità di un trattato con la presente Costituzione. Un trattato che sia stato oggetto di un parere negativo potrà eventualmente essere approvato soltanto da una legge votata alle condizioni applicabili alla revisione.

6. Laddove si preveda di concludere un trattato internazionale che modifichi la Costituzione, le modifiche dovranno prima essere adottate da una legge di revisione.

7. I trattati sono denunciati secondo le procedure previste per la relativa conclusione.



TITOLO V

- QUALITÀ DI MEMBRO
E DI PARTENARIATO DELL'UNIONE –





Articolo 32 Adesione di nuovi membri

Qualsiasi Stato europeo le cui istituzioni e il cui sistema di governo sono fondati sui principi democratici e sullo stato di diritto, che rispetti i diritti fondamentali, i diritti delle minoranze e il diritto internazionale può diventare membro dell'Unione, aderendo alla presente Costituzione.

Le modalità di adesione sono sancite da un trattato fra l'Unione e lo Stato candidato. La legge di ratifica di questo trattato è adottata alle condizioni previste per le leggi di revisione della Costituzione.


Articolo 33 Stati partner

1. Lo statuto di Stato partner è conferito alle condizioni previste agli articoli 34 e 40 agli stati ritirati dall'Unione e agli stati che aderivano precedentemente al trattato dell'Unione europea.

2. Una legge organica precisa le condizioni nelle quali gli Stati partner beneficiano dei diritti e sono sottoposti agli obblighi derivanti, a seconda dei casi, dal trattato dell'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea in vigore alla data di promulgazione della presente costituzione, o ai diritti e obblighi derivanti da quest'ultima alla data di notifica del loro ritiro.

Articolo 34 Ritiro

Gli stati membri possono decidere di ritirarsi dall'Unione nelle forme previste dal loro ordine istituzionale interno.

Le modalità di ritiro sono sancite da un trattato fra l'Unione e lo Stato candidato, che si suppone sia stato siglato al più tardi dopo la notifica, da parte dello Stato membro, della sua decisione.

Gli Stati che si sono ritirati beneficiano dello statuto di Stato partner.

L'abbandono dello statuto di partner avviene nelle stesse condizioni del ritiro.


Articolo 35 Sospensione di un membro dall'Unione

1. Il Consiglio degli Stati, il quale delibera all'unanimità in formazione di Consiglio europeo su proposta di un terzo degli stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro, di principi garantiti dalla presente Costituzione, dopo aver invitato il governo di questo Stato membro a presentare una qualsiasi osservazione in materia.

2. Qualora si giunga ad una tale constatazione, il Consiglio degli Stati, deliberando in formazione di Consiglio europeo, alla maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione della presente Costituzione, allo Stato membro in questione.

3. Lo statuto di Stato partner può essere sospeso o ritirato per gli stessi motivi, in base alla stessa procedura.

4. Gli obblighi che incombono allo Stato membro in questione a titolo della presente Costituzione restano in ogni caso obbligatori per questo Stato.



TITOLO VI

– DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE -





Articolo 36 Iniziativa della revisione

L'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene agli Stati membri, ai membri del Parlamento europeo e alla Commissione.


Articolo 37 Adozione della revisione

La legge della revisione della Costituzione è votata in termini uguali dal Parlamento europeo, il quale delibera alla maggioranza dei due terzi e dal Consiglio degli Stati, il quale delibera all'unanimità in formazione di Consiglio europeo.




TITOLO VII

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -




Articolo 38 Elezione del Presidente dell'Unione

Nell'attesa dell'adozione della legge organica prevista all'articolo 11, il Presidente dell'Unione è eletto da un Congresso composto dai deputati europei e da un numero uguale di delegati dei parlamenti nazionali eletti in numero proporzionale.

L'elezione avviene in base ad un voto alla maggioranza dei due terzi dei membri del Congresso. Se, dopo due turni di scrutinio, nessun candidato ha ottenuto questa maggioranza, sarà organizzato un terzo turno fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nel turno precedente. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti in questo terzo turno.

L'Ufficio e il Presidente del Congresso sono quelli del Parlamento europeo.


Articolo 39 Successione ai trattati

Le disposizioni in vigore del Trattato dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea che non siano né riprese dalla presente Costituzione né siano contrarie a quest'ultima, hanno valore di leggi organiche.

Gli atti disposti dalle istituzioni della Comunità e dall'Unione hanno valore legislativo o regolamentare, a seconda dei casi.

L'Unione succede alla Comunità e all'Unione istituita dal Trattato dell'Unione europea in tutti i diritti e obblighi previsti.


Articolo 40 Stati non aderenti

Agli stati che aderiscono al Trattato dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea è conferito lo statuto di partner dell'Unione se non aderiscono alla presente Costituzione.

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