DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA
FOGLIO DI ISTRUZIONE N. 24 del 27.01.2003 concernente la riforma del collocamento.
Il dlgs 19.12.2002, n. 297, modificativo e correttivo del decreto legislativo 21.04.2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attua la prima parte della riforma del mercato del lavoro.
Il
provvedimento entrerà in vigore il 30.01.2003.
Si
valuta utile e necessario esaminare tale
provvedimento , onde avere un
quadro ricostruttivo esauriente e completo , per quanto possibile
, della disciplina ora vigente in materia.
Con tale articolo si fissano i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di TRENTO e BOLZANO in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento , valorizzando a tale scopo gli strumenti di informatizzazione.
L’articolo
contiene, inoltre, le puntuali definizioni di soggetti e situazioni, cui
destinare apposite misure di promozione per agevolare l’inserimento nel mercato
del lavoro, secondo gli indirizzi comunitari in materia di prevenzione della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
E’
da evidenziare che le seguenti definizioni sono rilevanti non più
ai soli fini del decreto, come in passato, bensì “ad ogni effetto” , ergo a livello normativo generale (v. ad es. art. 8 L. 407/1990):
a) per adolescenti, si intendono i minori di età
compresa fra i 15 e i 18 anni e non più soggetti all’obbligo scolastico, i
quali come tali possono svolgere attività lavorativa, secondo quanto disposto
in materia dal dlgs 4.08.1999, n. 345 concernente la tutela del lavoro dei
minori; cioè secondo il quadro normativo vigente l’obbligo scolastico è assolto
con la frequenza delle elementari, delle medie e del primo anno della scuola
superiore. Tale obbligo si considera, comunque, assolto attraverso il
proscioglimento se l’adolescente al compimento del 15° anno, ha frequentato per
almeno nove anni. L’obbligo ha portata generale e trova applicazione anche nei
confronti degli extra-comunitari regolarmente presenti in Italia;
b) per giovani, si intendono i soggetti superiori
a 18 anni e sino a 25 anni compiuti (cioè 25 anni e 364 giorni) ovvero a 29
anni compiuti se laureati (cioè 29 anni e 364 giorni), ovvero di età superiore
a 18 anni e fino all’età eventualmente definita dall’unione europea;
c)
per stato di
disoccupazione, si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività
lavorativa, secondo le modalità stabilite con i servizi competenti.
Sicuramente non verseranno più in tale condizione coloro che si iscrivono
per maturare semplicemente un’anzianità di disoccupazione da utilizzare nel
futuro (ad es. studenti di scuola media superiore o universitari) o per fini
diversi da quelli lavorativi;
d) per disoccupati di lunga durata, si intendono
i soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro od aver cessato un’attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12
mesi (e non più di 24 mesi) oppure da più di 6 mesi se giovani;
e) per inoccupati di lunga durata, si intendono i
soggetti che, senza aver svolto in precedenza un’attività lavorativa, siano
alla ricerca da più di 12 mesi oppure da più di 6 mesi se giovani;
g) per servizi competenti: centri per l’impiego
ed altri organismi autorizzati.
Tale articolo aggiunge all’art. 1 del Decreto Legislativo
n. 181/2000 un ulteriore articolo (1bis).
L’art. 1-bis sopprime le liste di collocamento
ordinarie e speciali, con esclusione di
quelle previste dal DPR 24.09.1963, n. 2053 lavoratori dello spettacolo
(riguarda orchestrali, corali,i ballerini, gli artisti ed i tecnici della
produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da gioco
municipali con eccezione del personale con funzioni direttive), dall’art. 6
della L. n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall’art. 8 della L. n. 68/1999
(elenchi e graduatorie per i disabili, invalidi civili, di servizio,
di guerra, del lavoro, sordomuti, non vedenti).
Viene inoltre stabilito che sarà disciplinato con
regolamento il collocamento delle gente
di mare, prevedendo il superamento dell’attuale sistema di collocamento
obbligatorio. Queste vecchie liste di collocamento sono, infatti,
definitivamente sostituite dall’elenco anagrafico gestito dai centri per
l’impiego.
Si osserva che
il DPR n. 442/2000 – che prevede la costituzione di una banca dati contenente i dati anagrafici e le
informazioni relative al domicilio, alla residenza, al titolo di studio e allo
stato occupazionale di coloro che sono in cerca di lavoro – non aveva
provveduto ad abrogare le precedenti
disposizioni sul collocamento ordinario. Era stato inoltre demandato alle
singole Regioni il compito di stabilire i criteri di attuazione del nuovo regolamento, lasciando così aperta l’eventualità di avere situazioni
differenti da regione a regione.
L’espressa soppressione delle liste di collocamento
sembra dunque intervenire soltanto con il provvedimento in commento, il quale dispone inoltre che
saranno definiti con decreto ministeriale il modello di comunicazione, il
formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda
professionale dei lavoratori. Fino
all’ adozione del citato decreto si
utilizzano i modelli ed i dizionari terminologici vigenti, previsti dal D.M.
30.05.2001.
ART. 3 –
STATO DI DISOCCUPAZIONE .
Tale articolo prevede che lo stato di disoccupazione deve essere provato – come già prevedeva il dlgs 181/2000, art. 2 – tramite la presentazione da parte dell’interessato presso il centro per l’impiego competente in base al suo domicilio(e non più in base alla sua residenza) di una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità a lavorare.
La verifica dell’effettiva permanenza dello stato di
disoccupazione coinvolgerà le Regioni, che definiranno gli indirizzi operativi
per tale accertamento, e sarà eseguita dai servizi competenti sulla base delle
informazioni fornite dai soggetti interessati nel corso delle interviste
effettuate ed in relazione al rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.
Per quanto concerne poi il calcolo della durata dello
stato di disoccupazione, esso va fatto in
mesi commerciali con la previsione che i periodi inferiori ai 15
giorni all’interno di un unico mese non
si computano, mentre quelli superiori a giorni 15 si computano come un mese
intero.
Coloro che sono interessati all’accertamento dello
stato di disoccupazione dovranno presentarsi al centro per l’impiego
territorialmente competente ai fini dell’autocertificazione dello stato di
disoccupazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del dlgs
in commento.
Le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa prestate secondo le disposizioni della normativa precedente
rimangono valide (v. al riguardo nota del Ministero del Lavoro del 27.10.2000
con allegato modello).
Tale articolo riscrive l’art.
3 del Decreto Legislativo n. 181/2000 e disciplina gli indirizzi generali
cui si dovranno attenere i centri per l’impiego. Il legislatore demanda alle
Regioni la definizione degli obiettivi
e degli indirizzi operativi e delle azioni che saranno effettuate dai centri
per l’Impiego, individuando però una tipologia di interventi ed i servizi
minimi che dovranno essere offerti. Questi
servizi – colloquio di orientamento e proposte in adesione ad iniziative di
inserimento – sono gli stessi che erano previsti
dalla precedente normativa, abbreviando però i termini entro i quali tali
servizi dovranno essere offerti. (- colloqui di orientamento entro tre mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione ; - proposta di adesione ad iniziative
di inserimento lavorativo, di formazione, riqualificazione ed integrazione
professionale)
Con l’art. 5 del provvedimento in esame viene sostituito l’art. 4 del dlgs n. 181/2000, il quale già prevedeva le condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione e la perdita dell’anzianità di disoccupazione.
Con la nuova normativa vengono delegate le regioni a stabilire i criteri per l’adozione da parte dei Centri per l’Impiego di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.
Tali criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi, che innovano sensibilmente le disposizioni previgenti:
a) conservazione dello stato di disoccupazione nei casi di svolgimento di attività lavorativa che assicura il conseguimento di un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Tale soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori socialmente utili come individuati dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del dlgs n. 468/1997.
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore , senza giustificato motivo, (logicamente rispetto alla professionalità eventualmente posseduta dal lavoratore) di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o temporaneo, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani.
c) perdita
dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza
giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del
centro per l’Impiego.
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.
Tale ultima previsione consentirà quindi al lavoratore di riattivare la propria anzianità di disoccupazione al termine del più breve rapporto di lavoro accettato.
ART. 6 – OBBLIGHI IN
MATERIA DI COLLOCAMENTO .
Tale articolo introduce
l’art. 4bis del Decreto Legislativo 21.04.2000, n.181
innovando le modalità di assunzione dei lavoratori e gli adempimenti successivi.
Esso prescrive che tutti i datori di lavoro (privati ed Enti Pubblici economici) hanno la facoltà di procedere all’assunzione diretta di tutti i lavoratori e per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici, e ferme restando le vigenti disposizioni in materia di assunzione di lavoratori non comunitari, di assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero, nonchè di assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
All’atto
dell’assunzione, i suddetti datori di lavoro sono tenuti a consegnare
ai lavoratori una dichiarazione da essi sottoscritta contenente i dati di
registrazione effettuata nel libro matricola, oltre a quanto già previsto
dall’art. 1 del dlgs n. 152/1997 in ordine all’indicazione delle condizioni di
lavoro applicate al rapporto.
Viene attribuita, poi, alle Regioni anche la facoltà di prevedere che una quota delle assunzioni effettuate sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
Rilevanti le modifiche apportate all’art. 9-bis della L. n. 608/1996 in materia di termini e modalità di comunicazione delle assunzioni.
All’instaurazione dei rapporti
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, anche con riguardo ai soci di cooperative, i datori
di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l’Impego entro lo
stesso giorno dell’effettiva assunzione.
La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale,la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Identica procedura andrà osservata anche per i tirocini formativi e di orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (contratti di apprendistato e contratto di formazione e lavoro).
Nel caso in cui
l’istaurazione del rapporto di lavoro avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne o
in caso di emergenza, la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata entro e
non oltre il giorno utile successivo.
Occorre peraltro
sottolineare come permanga in vigore la previsione della normativa contenuta nel comma 3 dell’art. 9-bis della L. n. 608/1996.
Pertanto la mancata
consegna al lavoratore della dichiarazione (contenente i dati di registrazione
nel libro matricola, la durata delle ferie, la durata dell’orario di lavoro
etc... nel caso in cui non si applichi al rapporto di lavoro alcun contratto
collettivo)ed il mancato invio al centro per l’impiego competente della
comunicazione di avvenuta assunzione comportano a carico del datore di lavoro
la sanzione amministrativa di € 258,00 a € 1549,00 per ciascun lavoratore interessato da tali
omissioni e per ciascuna violazione.
Diversi i termini fissati per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo:
queste dovranno provvedere alla comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione (o di proroga o cessazione), avvenuta nel mese precedente. Stranamente , in presenza di tale omissione il legislatore non prevede espressamente alcuna sanzione a carico delle agenzie. Ciò potrebbe porre un problema di costituzionalità per lesione del principio della parità di trattamento, non giustificata da alcuna situazione particolare o eccezionale.
Trattandosi comunque di omissione identica a quella commessa da altri datori di lavoro e considerata l’ampia formulazione introdotta dal comma 2 dell’art. 6, ritengo, a mio avviso, applicabile al caso in esame la medesima sanzione di cui all’art. 3 dell’art. 9-bis della legge n. 608/1996.
E’ auspicabile comunque un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
Per quanto riguarda le comunicazione relative alla proroga del rapporto di lavoro a termine, alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato e da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato, il termine è di cinque giorni dalla data di determinazione dell’evento.
Relativamente alla comunicazione riguardante la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questa andrà effettuata entro cinque giorni successivi, così come anche entro i medesimi cinque giorni andrà comunicata la cessazione nel caso in cui la stessa avvenga in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative, vale quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 della legge n. 264/1949.
Quando la norma sarà a regime, tutte le suddette comunicazioni, effettuate unicamente al centro per l’Impiego, saranno da ritenersi valide ai fini dell’assolvimento di comunicazione nei confronti della DPL, dell’INPS e dell’INAIL o di altri istituti eventualmente competenti. Trattasi in sostanza di una “comunicazione unica”.
L’adempimento agli obblighi delle comunicazioni potrà essere curata anche dai soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, che provvedono anche alla tenuta della documentazione per conto dei datori di lavoro.
Modificato, poi, anche il periodo previsto dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, per cui i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno ora la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi e non più entro un anno come prima previsto (v. anche art. 8, comma 1, della L. n. 223/1991)
ART. 7 – ENRATA IN VIGORE
.
Introducendo alcune modifiche
all’articolo 5 del Decreto Legislativo 21.04.2000,
n. 181 prevede che le disposizioni
in materia di comunicazione obbligatoria di assunzione e di variazione del rapporto di lavoro si applicheranno
solo a decorrere dalla data che sarà stabilita dal Ministero del Lavoro con
il decreto di cui al comma 7 dello stesso articolo 4-bis.
Pertanto, fino alla data di emanazione del decreto ministeriale predetto continuano ad applicarsi le norme vigenti nonchè ad utilizzare la modulistica in atto. A decorrere dalla medesima data è da considerarsi soppresso il comma 2 dell’art. 14 del dlgs 23.02.2000, n. 38, in materia di comunicazioni obbligatorie all’INAIL dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente a detti eventi.
ART. 8 – NORME ABROGATE .
Con l’entrata in vigore del dlgs in esame (30.01.2003) sono espressamente abrogate alcune norme non più compatibili con la presente disciplina.
In particolare sono soppressi:
- la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro; l’abrogazione “in toto” della normativa comprende anche quella concernente i lavoratori extra-comunitari i cui libretti di lavoro sono stati, finora, rilasciati dalle DPL.
- l’intero titolo I ed il titolo II della legge n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi rispettivamente alla costituzione ed al funzionamento della Commissione Centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza ai disoccupati e alle norme istitutive e regolamentari del collocamento.
Di tale ultima disciplina restano tuttavia in vigore:
a) il comma 1 dell’art. 11 relativo al divieto dell’esercizio della mediazione anche se gratuito (la nuova disciplina della mediazione nelle prestazioni di lavoro dovrebbe essere emanata a breve con parziale modifica della L. n. 1369/1960);
b) il comma 6 dell’art. 15, relativo alla precedenza dei lavoratori alla riassunzione in caso di licenziamento dall’azienda per riduzione di personale entro un anno, come modificato dal dlgs in esame, che ha portato tale termine a sei mesi.
c) il comma 1 dell’art. 21, relativo all’obbligo per i datori di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto entro i cinque giorni successivi all’evento.
d) il comma 1 dell’art. 27, relativo all’ammenda stabilita da € 516,46 a € 2582,28 con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto, nei casi di violazione del divieto di intermediazione - caporalato, pena inasprita in caso di accertato scopo di lucro con l’arresto fino a sei mesi e aumento dell’ammenda fino al triplo;
e) il comma 3 dell’art. 27, che prevede la sanzione amministrativa per la mancata o tardiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (da € 51,65 ma € 154,94 per ogni lavoratore interessato)-
- l’art. 23, comma 1, lett. a), della legge n. 25/1955, relativo all’obbligo per i datori di lavoro di assumere gli apprendisti esclusivamente per il tramite dell’Ufficio di collocamento;
- l’art. 27 della legge n. 25/1955, relativo all’obbligo di comunicare all’Ufficio di collocamento l’assunzione o il dimissionamento degli apprendisti artigiani entro i dieci giorni successivi all’evento;
- l’art. 29, comma 1, lett. a) della legge n. 25/1955, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 103, 29 a € 154,94 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all’Ufficio di collocamento;
- gli artt. 33 e 34 della legge n. 300/1970 (costituzione e compiti delle Commissioni di collocamento e richieste nominative di assunzione);
- gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 e 14 della legge n. 83/1970 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli);
- la legge n. 56/1987, recante norme in materia di organizzazione del mercato del lavoro, ad eccezione dell’art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell’art. 16 (assunzione di personale da parte di enti pubblici), dell’art. 19 (norme per detenuti ed internati), degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), che rimangono vigenti;
- l’art. 25, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 12 della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento e riserva del 12%);
- l’art. 9bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), comma 4 (denuncia all’INPS di lavoro domestico), comma 5 (assunzioni con agevolazioni), comma 7 (sanzione amministrativa in caso di assunzione senza l’osservanza della riserva del 12% della legge n. 223/1991), comma 8 (nuclei di vigilanza presso le sezioni di collocamento), comma 9 ter (impegni di spesa in materia di ispezioni);
- l’art. 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo).
LATINA, 27.01.2003
IL DIRETTORE
(dr. Antonio d’Incertopadre)