DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

 

 

 

 

FOGLIO DI ISTRUZIONE N. 24 del 27.01.2003 concernente la riforma del collocamento.

 

 

 

 

            Il dlgs 19.12.2002, n. 297, modificativo e correttivo del decreto legislativo 21.04.2000, n. 181 recante disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attua la prima parte della riforma del mercato del lavoro.

Il provvedimento entrerà in vigore il 30.01.2003.

Si valuta utile e necessario esaminare  tale provvedimento , onde avere  un quadro  ricostruttivo  esauriente e completo , per quanto possibile , della disciplina ora vigente in materia.

 

ART.  1 – FINALITA’ e DEFINIZIONI

Con tale articolo si fissano i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di TRENTO e BOLZANO in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento , valorizzando a tale scopo gli strumenti di informatizzazione.

L’articolo contiene, inoltre, le puntuali definizioni di soggetti e situazioni, cui destinare apposite misure di promozione per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro, secondo gli indirizzi comunitari in materia di prevenzione della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

 

E’ da evidenziare che le seguenti definizioni sono rilevanti non più ai soli fini del decreto, come in passato, bensì “ad ogni effetto”  , ergo a livello normativo  generale (v. ad es. art. 8 L. 407/1990):

a)     per adolescenti, si intendono i minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni e non più soggetti all’obbligo scolastico, i quali come tali possono svolgere attività lavorativa, secondo quanto disposto in materia dal dlgs 4.08.1999, n. 345 concernente la tutela del lavoro dei minori; cioè secondo il quadro normativo vigente l’obbligo scolastico è assolto con la frequenza delle elementari, delle medie e del primo anno della scuola superiore. Tale obbligo si considera, comunque, assolto attraverso il proscioglimento se l’adolescente al compimento del 15° anno, ha frequentato per almeno nove anni. L’obbligo ha portata generale e trova applicazione anche nei confronti degli extra-comunitari regolarmente presenti in Italia;

b)     per giovani, si intendono i soggetti superiori a 18 anni e sino a 25 anni compiuti (cioè 25 anni e 364 giorni) ovvero a 29 anni compiuti se laureati (cioè 29 anni e 364 giorni), ovvero di età superiore a 18 anni e fino all’età eventualmente definita dall’unione europea;

c)      per stato di disoccupazione, si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo le modalità stabilite con i servizi competenti.

Sicuramente non verseranno più  in tale condizione coloro che si iscrivono per maturare semplicemente un’anzianità di disoccupazione da utilizzare nel futuro (ad es. studenti di scuola media superiore o universitari) o per fini diversi da quelli lavorativi;

d)     per disoccupati di lunga durata, si intendono i soggetti che, dopo aver perso un posto di lavoro od aver cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi (e non più di 24 mesi) oppure da più di 6 mesi se giovani;

e)     per inoccupati di lunga durata, si intendono i soggetti che, senza aver svolto in precedenza un’attività lavorativa, siano alla ricerca da più di 12 mesi oppure da più di 6 mesi se giovani;

f)        per donne in reinserimento lavorativo, si intendono quelle che, già in precedenza occupate, vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di inattività;

g)     per servizi competenti: centri per l’impiego ed altri organismi autorizzati.

 

 

ART. 2 – ABOLIZIONE DELLE LISTE SPECIALI ED ORDINARIE .

 

Tale articolo aggiunge all’art. 1 del Decreto Legislativo n. 181/2000 un ulteriore articolo (1bis).

L’art. 1-bis sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, con esclusione  di quelle previste dal DPR 24.09.1963, n. 2053 lavoratori dello spettacolo (riguarda orchestrali, corali,i ballerini, gli artisti ed i tecnici della produzione cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da gioco municipali con eccezione del personale con funzioni direttive), dall’art. 6 della L. n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall’art. 8 della L. n. 68/1999 (elenchi e  graduatorie   per i disabili, invalidi civili, di servizio, di guerra, del lavoro, sordomuti, non vedenti).

Viene inoltre stabilito che sarà disciplinato con regolamento il collocamento delle  gente di mare, prevedendo il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio. Queste vecchie liste di collocamento sono, infatti, definitivamente sostituite dall’elenco anagrafico gestito dai centri per l’impiego.

Si osserva che  il DPR n. 442/2000 – che prevede la costituzione di una  banca dati contenente i dati anagrafici e le informazioni relative al domicilio, alla residenza, al titolo di studio e allo stato occupazionale di coloro che sono in cerca di lavoro – non aveva provveduto ad abrogare  le precedenti disposizioni sul collocamento ordinario. Era stato inoltre demandato alle singole Regioni il compito di stabilire i criteri di attuazione del  nuovo regolamento, lasciando  così aperta l’eventualità di avere situazioni differenti da regione a regione.

L’espressa soppressione delle liste di collocamento sembra dunque  intervenire soltanto  con il provvedimento in  commento, il quale dispone inoltre che saranno definiti con decreto ministeriale il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti  nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori.   Fino all’  adozione del citato decreto si utilizzano i modelli ed i dizionari terminologici vigenti, previsti dal D.M. 30.05.2001.

 

 ART. 3 – STATO DI DISOCCUPAZIONE .

 

Tale articolo prevede che lo stato di disoccupazione deve essere provato – come già prevedeva il dlgs 181/2000, art. 2 – tramite la presentazione da parte dell’interessato presso il centro per l’impiego competente in base  al suo domicilio(e non più in base alla sua residenza) di una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, che attesti  l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità a lavorare.

La verifica dell’effettiva permanenza dello stato di disoccupazione coinvolgerà le Regioni, che definiranno gli indirizzi operativi per tale accertamento, e sarà eseguita dai servizi competenti sulla base delle informazioni fornite dai soggetti interessati nel corso delle interviste effettuate ed in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.

Per quanto concerne poi il calcolo della durata dello stato di disoccupazione, esso va fatto in  mesi  commerciali con la  previsione che i periodi inferiori ai 15 giorni all’interno  di un unico mese non si computano, mentre quelli superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.

Coloro che sono interessati all’accertamento dello stato di disoccupazione dovranno presentarsi al centro per l’impiego territorialmente competente ai fini dell’autocertificazione dello stato di disoccupazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del dlgs in commento.

Le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa prestate secondo le disposizioni della normativa precedente rimangono valide (v. al riguardo nota del Ministero del Lavoro del 27.10.2000 con allegato modello).

 

 

ART. 4 – INDIRIZZI GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA.

 

Tale articolo riscrive l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 181/2000 e disciplina gli indirizzi generali cui si dovranno attenere i centri per l’impiego. Il legislatore demanda alle Regioni la definizione  degli obiettivi e degli indirizzi operativi e delle azioni che saranno effettuate dai centri per l’Impiego, individuando però una tipologia di interventi ed i servizi minimi che dovranno essere offerti.     Questi servizi – colloquio di orientamento e proposte in adesione ad iniziative di inserimento – sono gli stessi che erano  previsti dalla precedente normativa, abbreviando però i termini entro i quali tali servizi dovranno essere offerti. (- colloqui di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione ; - proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di formazione, riqualificazione ed integrazione professionale)

 

ART. 5 – PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE .

 

Con l’art. 5 del provvedimento in esame viene sostituito l’art. 4 del dlgs n. 181/2000, il  quale già prevedeva  le condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione e la perdita dell’anzianità di disoccupazione.

Con la nuova normativa vengono delegate le regioni a stabilire i criteri per l’adozione da parte dei Centri per l’Impiego di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

Tali criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi, che innovano sensibilmente le disposizioni previgenti:

a)     conservazione dello stato di disoccupazione nei casi di svolgimento di attività lavorativa che assicura il conseguimento di un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale. Tale soglia di reddito non si applica nei confronti dei lavoratori socialmente utili come individuati dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del dlgs n. 468/1997.

b)     perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore , senza giustificato motivo, (logicamente rispetto alla professionalità eventualmente posseduta dal lavoratore) di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o temporaneo, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani.

c)      perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l’Impiego.

d)     sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

Tale ultima previsione consentirà quindi al lavoratore di riattivare la propria anzianità di disoccupazione al termine del più breve rapporto di lavoro accettato.

 

ART. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO .

 

Tale articolo introduce l’art. 4bis del Decreto Legislativo 21.04.2000, n.181 innovando le modalità di assunzione dei lavoratori e gli adempimenti successivi.

Esso prescrive che tutti i datori di lavoro (privati ed Enti Pubblici economici) hanno la facoltà di procedere all’assunzione diretta di tutti i lavoratori  e per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici, e  ferme restando le vigenti disposizioni in materia di assunzione di lavoratori non  comunitari, di assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero, nonchè di assunzione dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

 

 

All’atto dell’assunzione, i suddetti datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione da essi sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, oltre a quanto già previsto dall’art. 1 del dlgs n. 152/1997 in ordine all’indicazione delle condizioni di lavoro applicate al rapporto.

Viene attribuita, poi, alle Regioni anche la facoltà di prevedere che una quota delle assunzioni effettuate sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

Rilevanti le modifiche apportate all’art. 9-bis della L. n. 608/1996 in materia di termini e modalità di comunicazione delle assunzioni.

All’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche con riguardo ai soci di cooperative, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l’Impego entro lo stesso giorno dell’effettiva assunzione.

La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici  del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale,la qualifica ed il trattamento economico e normativo. Identica procedura andrà osservata anche per i tirocini  formativi e di orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (contratti di apprendistato e contratto di formazione e lavoro).

Nel caso in cui l’istaurazione del rapporto di lavoro avvenga in  giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza, la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno utile successivo.

Occorre peraltro sottolineare come permanga in vigore la previsione  della normativa contenuta nel comma 3  dell’art. 9-bis della L. n. 608/1996.

Pertanto la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione (contenente i dati di registrazione nel libro matricola, la durata delle ferie, la durata dell’orario di lavoro etc... nel caso in cui non si applichi al rapporto di lavoro alcun contratto collettivo)ed il mancato invio al centro per l’impiego competente della comunicazione di avvenuta assunzione comportano a carico del datore di lavoro la sanzione amministrativa di € 258,00 a              € 1549,00  per ciascun lavoratore interessato da tali omissioni e per ciascuna violazione.

Diversi i termini fissati per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo:

queste dovranno provvedere alla comunicazione entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione (o di proroga o cessazione), avvenuta nel mese precedente. Stranamente , in presenza di tale omissione il legislatore non prevede espressamente alcuna sanzione a carico delle agenzie. Ciò potrebbe porre un problema di costituzionalità per lesione del principio della parità di trattamento, non giustificata da alcuna situazione particolare o eccezionale.

Trattandosi comunque di omissione identica a quella commessa  da altri datori di lavoro e considerata l’ampia  formulazione  introdotta dal comma 2 dell’art. 6, ritengo, a mio avviso, applicabile al caso in esame la medesima sanzione di cui all’art. 3 dell’art. 9-bis della legge n. 608/1996.

E’ auspicabile comunque un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda le comunicazione relative alla proroga del rapporto di lavoro a termine, alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da tempo parziale a tempo pieno, da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato e da contratto  di formazione a contratto a tempo indeterminato, il termine è di cinque giorni dalla data  di determinazione dell’evento.

 

 

 

Relativamente  alla comunicazione riguardante la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questa andrà effettuata entro cinque giorni successivi, così come anche entro i medesimi cinque giorni andrà comunicata la cessazione nel caso in cui la stessa avvenga in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative, vale quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 della legge n. 264/1949.

Quando la norma sarà a regime, tutte le suddette comunicazioni, effettuate unicamente al centro per l’Impiego, saranno da ritenersi valide ai fini dell’assolvimento di comunicazione nei confronti della DPL, dell’INPS e dell’INAIL o di altri istituti eventualmente competenti. Trattasi in sostanza di una “comunicazione unica”.

L’adempimento agli  obblighi delle comunicazioni potrà essere curata anche dai soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, che provvedono anche alla tenuta della documentazione per conto dei datori di lavoro.

Modificato, poi, anche il periodo previsto dall’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, per cui i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno ora la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi e non più entro un anno  come prima previsto (v. anche art. 8, comma 1, della L. n. 223/1991)

 

ART. 7 – ENRATA IN VIGORE .

 

Introducendo alcune modifiche all’articolo 5 del Decreto Legislativo 21.04.2000, n. 181  prevede che le disposizioni in materia di comunicazione obbligatoria di assunzione  e di variazione del rapporto di lavoro si applicheranno solo a decorrere dalla data che sarà stabilita dal Ministero del Lavoro con il decreto di cui al comma 7 dello stesso articolo 4-bis.

Pertanto, fino alla data di emanazione del decreto ministeriale predetto continuano ad applicarsi le norme vigenti nonchè ad utilizzare la modulistica in atto. A decorrere dalla medesima data  è da considerarsi soppresso il comma 2 dell’art. 14 del dlgs 23.02.2000, n. 38, in materia di comunicazioni obbligatorie all’INAIL dei codici fiscali dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, contestualmente a detti eventi.

 

ART. 8 – NORME ABROGATE .

 

Con l’entrata in vigore del dlgs in esame (30.01.2003) sono espressamente abrogate alcune norme non più compatibili con la presente disciplina.

In particolare sono soppressi:

-         la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro; l’abrogazione “in toto”  della normativa comprende anche quella concernente i lavoratori extra-comunitari i cui libretti di lavoro sono stati, finora, rilasciati dalle DPL.

-         l’intero titolo I ed il titolo II della legge n. 264/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi rispettivamente alla costituzione ed al funzionamento della Commissione Centrale per l’avviamento al lavoro e per l’assistenza ai disoccupati e alle norme istitutive e regolamentari del collocamento.

Di tale ultima disciplina restano tuttavia in vigore:

a)     il comma 1 dell’art. 11 relativo al divieto dell’esercizio della mediazione anche se gratuito (la nuova disciplina della mediazione nelle prestazioni di lavoro dovrebbe essere  emanata a breve con parziale modifica della L. n. 1369/1960);

b)     il comma 6 dell’art. 15, relativo alla precedenza dei lavoratori alla riassunzione in caso di licenziamento dall’azienda per riduzione di personale entro un anno, come modificato dal dlgs in esame, che  ha portato tale termine a sei mesi.

c)      il comma 1 dell’art. 21, relativo all’obbligo per i datori di lavoro di comunicare la cessazione del rapporto entro i cinque giorni successivi all’evento.

 

 

d)     il comma 1 dell’art. 27, relativo  all’ammenda stabilita da  € 516,46  a  € 2582,28 con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto, nei casi di violazione del divieto di intermediazione - caporalato, pena inasprita in caso di accertato scopo di lucro con l’arresto fino a sei mesi e aumento dell’ammenda fino al triplo;

e)     il comma 3 dell’art. 27, che prevede la sanzione amministrativa per la mancata o tardiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (da € 51,65 ma € 154,94 per ogni lavoratore interessato)-

-         l’art. 23, comma 1, lett. a), della legge n. 25/1955, relativo all’obbligo per i datori di lavoro di assumere gli apprendisti esclusivamente per il tramite dell’Ufficio di collocamento;

-         l’art. 27 della legge n. 25/1955, relativo all’obbligo di comunicare all’Ufficio di collocamento l’assunzione o il dimissionamento degli apprendisti artigiani entro i dieci giorni successivi  all’evento;

-         l’art. 29, comma 1, lett. a) della legge n. 25/1955, relativo alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 103, 29 a € 154,94 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all’Ufficio di collocamento;

-         gli artt. 33 e 34 della legge n. 300/1970 (costituzione e compiti delle Commissioni di collocamento e richieste nominative di assunzione);

-         gli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 e 14 della legge n. 83/1970 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli);

-         la legge n. 56/1987, recante norme in materia di organizzazione del mercato del lavoro, ad eccezione  dell’art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell’art. 16 (assunzione di personale  da parte di enti pubblici), dell’art. 19 (norme per detenuti ed internati), degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), che rimangono vigenti;

-         l’art. 25, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 12 della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento e riserva del 12%);

-         l’art. 9bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), comma 4 (denuncia all’INPS di lavoro domestico), comma 5 (assunzioni con agevolazioni), comma 7 (sanzione amministrativa in caso di assunzione senza l’osservanza della riserva del 12% della legge n. 223/1991), comma 8 (nuclei di vigilanza  presso le sezioni di collocamento), comma 9 ter (impegni di spesa in materia di ispezioni);

-         l’art. 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo).

 

 

 

LATINA, 27.01.2003

 

 

 

IL DIRETTORE

(dr. Antonio d’Incertopadre)

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