Art. 2 Stato di disoccupazione 1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. 3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). 4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro. 5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive modificazioni.