

approvata al vertice UE di Biarritz del 13-14 ottobre 2001
| Capo I Dignit� |
Capo II Libert� |
Capo III Uguaglianza |
Capo
IV Solidariet� |
Capo V Cittadinanza |
Capo VI Giustizia |
Capo
VII Disposizioni generali |
Carta dei diritti UE: Capo I, Dignit�
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre pi� stretta hanno deciso di
condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori
indivisibili e universali di dignit� umana, di libert�, di uguaglianza e di
solidariet�; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa
pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e
creando uno spazio di libert�, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento di questi valori comuni, nel rispetto della
diversit� delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identit� nazionale
degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale,
regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali
nonch� la libert� di stabilimento.
A tal fine � necessario, rendendoli pi� visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei
diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della societ�, del progresso sociale e
degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunit� e
dell'Unione e del principio di sussidiariet�, i diritti derivanti in particolare dalle
tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal
trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, dalle carte sociali
adottate dalla Comunit� e dal Consiglio d'Europa, nonch� i diritti riconosciuti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunit� europee e da quella della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilit� e doveri nei confronti degli
altri come pure della comunit� umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libert� ed i principi enunciati qui di
seguito.
CAPO I: DIGNITA
Articolo 1
Dignit� umana
La dignit� umana � inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno pu� essere condannato alla pena di morte, n� giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrit� della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrit� fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e informato della perrsona interessata, secondo le modalit� definite
dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetichee, in particolare di quelle aventi come scopo la
selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e dellle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riprodutttivva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno pu� essere sottoposto a tortura, n� a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavit� e del lavoro forzato
1. Nessuno pu� essere tenuto in condizioni di schiavit� o di servit�.
2. Nessuno pu� essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. � proibita la tratta degli esseri umani.
CAPO II:
LIBERTA
Articolo 6
Diritto alla libert� e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libert� e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo
riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealt�, per finalit�
determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti
che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole � soggetto al controllo di un'autorit� indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libert� di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libert� di pensiero, di coscienza e di religione. Tale
diritto include la libert� di cambiare religione o credo, cos� come la libert� di
manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei
riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza � riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l'esercizio.
Articolo 11
Libert� di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libert� di espressione. Tale diritto include la
libert� di opinione e la libert� di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorit� pubbliche e senza limiti di
frontiera.
2. La libert� dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libert� di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libert� di riunione pacifica e alla libert� di
associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che
implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volont�
politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libert� delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libert� accademica � rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e
continua.
2. Questo diritto comporta la facolt� di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libert� di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici,
cos� come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro
figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libert� professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente
scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libert� di cercare un lavoro, di lavorare, di
stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati
membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell'Unione.
Articolo 16
Libert� d'impresa
� riconosciuta la libert� d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17
Diritto di propriet�
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della propriet� dei beni che ha acquistato
legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredit�. Nessuno pu� essere privato
della propriet� se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennit� per la perdita
della stessa. L'uso dei beni pu� essere regolato dalla legge nei limiti imposti
dall'interesse generale.
2. La propriet� intellettuale � protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo � garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunit� europea.
Articolo 19
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
Le espulsioni collettive sono vietate.
Nessuno pu� essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un
rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III: UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. � vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'et� o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunit� europea e del
trattato sull'Unione europea � vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Articolo 22
Diversit� culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversit� culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parit� tra uomini e donne
La parit� tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia
di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parit� non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano
vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in
considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et� e della loro
maturit�.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit� pubbliche o da
istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti
diretti con i due genitori, salvo qualora ci� sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a
garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della comunit�.
CAPO IV:
SOLIDARIETA
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati,
l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di
concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di
conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile � vietato. L'et� minima per l'ammissione al lavoro non pu� essere
inferiore all'et� in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme pi�
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla
loro et� ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che
possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che
possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita professionale
1. � garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il
diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternit� e
il diritto a un congedo di maternit� retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita
o l'adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternit�, la
malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di
perdita del posto di lavoro, secondo le modalit� stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povert�, l'Unione riconosce e
rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo
le modalit� stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione
e nell'attuazione di tutte le politiche ed attivit� dell'Unione � garantito un livello
elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e
rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunit�
europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualit� devono
essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione � garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V: CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e
segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilit� alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo
imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di esserre ascoltato prima che nei suoi confronti venga
adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedderre al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei
legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di mootiivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunit� dei danni cagionati
dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente
ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo pu� rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del
trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione
casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari,
salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro
funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo 45
Libert� di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri.
2. La libert� di circolazione e di soggiorno pu� essere accordata, conformemente al
trattato che istituisce la Comunit� europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non � rappresentato, della tutela delle autorit�
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di detto Stato.
CAPO VI: GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libert� garantiti dal diritto dell'Unione siano
stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per
legge. Ogni individuo ha la facolt� di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti � concesso il patrocinio a spese dello
Stato qualora ci� sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato � considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa � garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalit� e della proporzionalit� dei reati e delle pene
1. Nessuno pu� essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui �
stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non pu� essere inflitta una pena pi� grave di quella
applicabile al momento in cui il reato � stato commesso. Se, successivamente alla
commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena pi� lieve, occorre
applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di
un'azione o di un'omissione che, al momento in cui � stata commessa, costituiva un
crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno pu� essere perseguito o condannato per un reato per il quale � gi� stato
assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente
alla legge.
CAPO VII:
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi
dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiariet� come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono L'applicazione secondo le
rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunit� e per
l'Unione, n� modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libert� riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libert�. Nel rispetto del principio di proporzionalit�, possono essere
apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalit� di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i
diritti e le libert� altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati
comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti
definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert�
fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di
concedere una protezione pi� estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o
lesiva dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali riconosciuti, nel rispettivo
ambito di applicazione, dal diritto dell'unione, dal diritto internazionale, dalle
convenzioni internazionali delle quali L'Unione, la Comunit� o tutti gli Stati membri
sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare
il diritto di esercitare un'attivit� o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libert� riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
libert� limitazioni pi� ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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