Il concetto di    sacer in D. Sabbatucci

 

Claudia Santi

 

 

Sacer � il titolo del primo articolo di Dario Sabbatucci,  scritto   quando era ancora studente di Raffaele Pettazzoni e apparso sul n. 23 della rivista Studi e Materiali di Storia delle Religioni, che comprende le annate 1951-1952 [1] .

Si tratta di un  breve lavoro, privo di note e di bibliografia, nel quale tuttavia emergono  diversi elementi di innovazione soprattutto a livello metodologico, in un campo di studi, come quello della religione romana arcaica, nel quale ancora pesavano schemi e pregiudizi interpretativi evoluzionisti e primitivisti.

Il clima culturale degli Anni Cinquanta � efficacemente descritto  da A. Brelich nella prefazione alla prima edizione di Tre  variazioni  romane  sul tema  delle origini, [2]  apparso a breve distanza dall'articolo di Sabbatucci:

 

Quale campo particolare degli studi classici, la religione romana ha subito la critica dei filologi, dalle cui mani � infine uscita come una scialba copia della religione greca con un fondo di sopravvivenze 'primitive'. Queste ultime, a loro volta, dalle mani dei comparativisti (...), sono uscite, attraverso il filtro degli schemi allora in voga, come prodotti di una mentalit� 'animistica' o 'preanimistica', 'magica' 'magico-agraria' e via dicendo. Su questi risultati ben poco hanno influito, negli ultimi decenni, i progressi degli studi storici e nulla, si pu� dire, quelli degli studi etnologici e storico-religiosi." [3]

 

E' facile dietro il richiamo ai progressi degli studi storico-religiosi riconoscere un'allusione anche al contributo, in cui un giovane studente si proponeva di apportare argomenti a confutazione dell'equiparazione tra il concetto romano di sacer e la nozione etnologica di tabu, la qualit� 'proibitiva' attribuita alla cose, [4] ritenuta, in ambito evoluzionistico, una "struttura universale del comportamento religioso", in associazione con il mana, la potenza impersonale insita nelle cose. [5]   L'equivalenza sacer-tabu  suggerita da R.R. Marett, [6] nell'articolo The tabu-mana formula as minimum definition of Religion del 1909, era stata ripresa e sistematizzata da W. Warde Fowler, nel breve saggio The original meaning of latin sacer, ospitato sul primo numero del Journal of Roman Studies   (1911) [7] e successivamente ripubblicato in Roman Essays and Interpretations  (Oxford 1920).

Di qui era passata in campo linguistico;  W. Baetke, autore di un fortunato saggio dal titolo Das Heilige im Germanischen, apparso nel 1942, dava questa interpretazione del verbo latino  consacrare:  etwas in die g�ttliche Sph�re erheben (...) und dadurch tabu machen. [8]

 

Per delegittimare quello che all'epoca appariva come uno schema interpretativo ben radicato tra i classicisti e non solo, Sabbatucci parte dalla definizione che di sacer fornivano i giuristi romani (p. 91):

 

Gli antichi definivano 'sacer' quel che pubblicamente veniva consacrato agli dei. [9]

 

Di questa definizione Sabbatucci intende servirsi con discrezione per giungere ad un significato originario, o comunque, meno particolare(ibid. corsivi nostri), ossia meno circoscritto. Perch� nell'enunciare gli intenti programmatici l'a. avverte l'esigenza di inserire la formula con discrezione? La cautela metodologica racchiusa in questa espressione risultava quasi doverosa ove si consideri che la separazione tra diritto e religione appariva all'epoca un elemento consolidato anche perch� sorretto tra l'altro dall'autorit� e dall'eredit� di Theodor Mommsen. [10] Sabbatucci gi� in Sacer si muove per un superamento, entro i limiti consentiti, degli steccati  esistenti tra le discipline. Questo principio trover� compiuta formulazione ne Lo stato come conquista culturale (Roma 1975) dove, accanto ad un capitolo interamente dedicato alla Teoria religiosa come teoria giuridica, (pp. 149 ss.), a suggello metodologico della ricerca condotta, si incontra questa affermazione:

 

per spiegare la  religione romana val meglio una 'teoria' giuridica che una qualsiasi teoria religiosa astratta dalla romanit�, tanto quanto il giure ne � invece la pi� concreta espressione [11]

 

A fronte di ci�, l'articolo Sacer contiene anche una prima  attestazione di quello che spesso sar� segnalato come uno dei limiti  dell'analisi di Sabbatucci,  ossia l'assimilazione della res publica allo Stato: infatti laddove la fonte citata dallo studioso (Gai. Inst. 2, 5-6) parla di lege lata .... aut senatus consulto facto, Sabbatucci vi intravede �l' ‘intervento’ dell'autorit� statale� (ibid.).

E di fatto per Sabbatucci la res publica era lo Stato, o pi� precisamente lo Stato di diritto. Si veda a proposito quanto egli stesso scrive nell'Introduzione del gi� citato Lo Stato come conquista culturale:

 

(Lo stato di diritto) � lo stato che non fa distinzione di sangue: non conosce privilegi gentilizi ed � interetnico. E' lo stato  inteso come complesso di istituzioni create e usate per realizzare e difendere i diritti dei cittadini. Si tratta di uno stato ideale? No. Si tratta di una formazione storica, si tratta della res publica romana.... [12]

 

Non � questa la sede appropriata per esporre gli argomenti che sul piano storico contrastano con questa ricostruzione; essi sono stati formulati con chiarezza e rigore  soprattutto   dallo storico del diritto romano  P. Catalano con il quale Sabbatucci intrattenne per diversi anni una  discussione  interdisciplinare non priva di qualche accento polemico. [13]

Ci� nondimeno questa posizione, pur con le sue forzature e le sue derive verso idealismi di stampo gentiliano, offre a Sabbatucci le coordinate per rivendicare un'originalit�  anche alla religione Romana arcaica che -lo ricordiamo- a giudizio di Brelich era uscita   dalle  mani dei filologi come una scialba copia della religione greca.

Sulla base di questa  'originalit�',  Sabbatucci procede  all'analisi pi� specifica del concetto di sacer.

Estratto dalla testimonianza di Elio Gallo, il significato di  �offerto ad una divinit�, Sabbatucci si muove alla verifica della congruit� di tale significato per le realt� religiose romane del sacrificio e della sacratio hominis. [14]

Anche in questo caso, lo studioso rifiuta di applicare ossequiosamente ad una realt� particolare uno schema generale, e cerca piuttosto i tratti distintivi del rapporto intercorrenti tra sacer  e sacrificium

 

Afferma a tal proposito (p. 93):

 

E' inteso che noi non vogliamo dare una generica spiegazione valida per qualsiasi popolo che conosca la pratica  sacrificale cruenta: noi ci riferiamo soltanto ai Romani. E anche per quel che concerne i Romani, non pretendiamo di risalire ad un originario significato dell'uccisione sacrale ci limitiamo alle meno recondite origini del 'sacrificium' in quanto offerta.

 

 

Proprio questa �limitazione� consente di mettere a fuoco il valore particolare che il sacrificio animale riveste per una comunit� come quella latina che, in una fase della sua esistenza, ha adottato il bestiame come 'moneta' (questo uso � testimoniato dalla sopravvivenza del termine  pecunia). Il sacrificio animale a Roma  assume quindi caratteri peculiari in ragione della sua storia.  Gli animali sono uguali dappertutto, ma a Roma per un certo lungo periodo hanno svolto  anche la funzione di  equivalente generale e di mezzo di scambio e ci� ne avrebbe fatto il bene alienabile per eccellenza,  il mezzo pi� adatto per 'onorare'  l'obbligo contratto con gli dei attraverso la preghiera-votum.

 

Alla tipologia del sacrificio, Sabbatucci riporta, in contrasto con Warde Fowler, anche la sacratio hominis. La decadenza  della pratica del sacrificio umano avrebbe, a suo giudizio, determinato  lo �scadimento della sacratio a pratica profana� con relativo passaggio da una funzione religiosa ad una funzione penale (p. 94).  A sostegno dell'originale valore di offerta   non pi� rivenibile in et� storica nell'istituto dell'homo sacer, l'a. propone   un esempio di comparazione interna con il rito del ver sacrum (p. 95-96).   Come � noto, il ver sacrum era una cerimonia di origine italica  nella quale tutti gli animalia (ossia  gli individui generati dagli  animali e dagli uomini)  nati durante la successiva primavera erano offerti agli dei, come pegno di un voto formulato a vantaggio della comunit� [15] . Secondo le fonti, in origine i giovani  appartenenti ad un ver sacrum (chiamati sacrani) [16] sarebbero stati sacrificati; in seguito si sarebbe affermato l'uso meno crudele di espellerli.   A Roma il ver sacrum venne praticato di rado, ed ebbe sempre funzione espiatoria [17] .

Attraverso la comparazione con il rituale del ver sacrum, Sabbatucci  giunge alla conclusione che (p.  96):

 

Se una volta 'sacer' non si faceva pi� parte della comunit�, dalla sacratio derivavano oltre che una conseguenza religiosa (la pax deorum) anche una conseguenza civile: il bando all'homo sacer.  

 

Da questa situazione di fuori-casta Sabbatucci fa discendere anche il valore di sacer in deteriorem partem, attestato a tratti nella produzione letteraria latina. [18]

A distanza di anni, lo studioso italiano torner� su questo argomento e, alla luce di una ricerca pi� ampia esposta nei Corso Universitario dell'AA. 1973-1974,  rivedr� le conclusioni formulate nel '52, concentrando la sua attenzione sulla cd.  ambivalenza del sacro. Come � noto, Rudolf Otto aveva indicato come costitutivi del 'sacro', o pi� precisamente del numinoso, due Momente, ossia due aspetti opposti e coesistenti, il potere attrattivo fascinans e la forza repulsiva tremendum. [19] Eliade aveva radicalizzato la posizione di Otto, e per quanto riguardava la religione romana, aveva sostenuto che entrambi gli aspetti fossero racchiusi nell'aggettivo sacer che   in latino avrebbe significato sia santo che maledetto. [20]  

Sabbatucci  muove dall'equivalenza sacer=maledetto    e, come principio metodologico afferma la necessit� di interpretare la sacratio,  ossia  la pena comminata attraverso la formula sacer esto cui si appoggiava Eliade per formulare la sua versione dell'ambivalenza del sacro,   restando all'interno dell'ambito giuridico-religioso entro cui tale istituto era stato concepito.

Precisa a proposito Sabbatucci:

 

Se se ne esce, magari per seguire  i suggerimenti dell' "ambivalenza del sacro", pu� capitare di interpretare la "sacert�" come una "maledizione" capace di agire meccanicamente sull'oggetto, e poi pu� capitare di dire (…) che l'uccisione, non condannabile dell'homo sacer, teneva il posto di un adempimento della maledizione [21] .

 

Sabbatucci sostiene dunque la doppia esigenza di mantenere l'istituto dell'homo sacer  all'interno della sua dimensione specifica, che � giuridico-religiosa e di analizzarlo con il ricorso a  categorie desunte dalla cultura di appartenenza. Che un concetto per essere compreso nel suo valore originario debba essere ricondotto alla cultura e alla civilt� in cui ha avuto origine, � un principio che, a chi  come noi si � formato sui suoi lavori, pu� apparire una banalit�, mentre in realt� rappresenta un acquisto a livello metodologico che dobbiamo a Sabbatucci.

A dimostrazione, sar� opportuno riferirci ancora una volta alle parole di A. Brelich che nel presentare la seconda edizione di Tre variazioni romane  sul tema  delle origini (1976) scriveva:

 

Oggi  rifuggirei dall'adoperare -per il mondo religioso romano- termini suggeriti da altre religioni: non parlerei per esempio di caos e di cosmo (e, quindi, di precosmico), categorie , se mai, greche. Se poi anche nella religione romana, come forse in tutte, esiste una dialettica tra una certa concezione dell'ordine e di ci� che gli si oppone e nello stesso tempo si configura come sua condizione (...) vedrei il compito principale nel precisarne i termini, non tanto sul piano banalmente terminologico (...), quanto su quello dei significati. [22]

 

Dunque, per restare aderente alla specificit� romana,  Sabbatucci propone di legare sacratio e provocatio ad populum:

 

La facolt� di porsi come giudice supremo, togliendo ogni prerogativa ai magistrati (originariamente o miticamente  al re) richiede che il populus oltre a permettere una condanna a morte, la pretenda quando ritiene che ne sia il caso. [23]

 

Dunque la sacratio  non  sarebbe niente altro che la   legalizzazione del linciaggio, attraverso cui il populus si sarebbe arrogato il diritto di uccidere un uomo, sottraendolo  al magistrato, senza dover poi subire il relativo processo per parricidium [24] .

La dichiarazione di sacert�  avrebbe avuto pertanto lo scopo di �alienare�, ossia di consegnare all'alterit�, un colpevole, come premessa alla sua successiva esecuzione. [25]

In queste nuove conclusioni, Sabbatucci, a nostro giudizio, sembra operare un passo avanti ed un passo indietro rispetto a quanto formulato nell'articolo del '52.

Un passo avanti, perch� si chiariscono meglio alcuni aspetti in precedenza appena abbozzati e del tutto tralasciati: in primo luogo il ruolo del populus e la funzione �alienante� della sacert�.

Un passo indietro, in quanto Sabbatucci rinuncia a sviluppare il rapporto sacratio-pax deorum, recuperato   attraverso la comparazione con il ver sacrum italico, rapporto che al contrario, a nostro giudizio,   rappresenta  un punto nodale per  chiarire il valore religioso della sacratio. Inoltre ne Lo Stato come conquista culturale si evidenzia una certa prevalenza delle costruzioni logiche rispetto alle ricostruzioni storiche. Ne abbiamo un esempio nella solidariet�  sacratio-provocatio ad populum pienamente legittima nella formulazione �logica� che ne d� Sabbatucci, e  tuttavia non sufficientemente supportata dai dati storici che mostrano una presenza costante della provocatio a fronte di un precoce decadimento della sacratio. [26] Anche l'ipotesi del linciaggio legalizzato non trova riscontro nelle sacrationes di cui si � mantenuto il ricordo nelle fonti. [27]

La preferenza accordata alle costruzioni logiche appare ancor pi� evidente nella elaborazione della cd. �formula cosmica� sacer/profanus=publicus/privatus, [28]  che secondo Sabbatucci indicherebbe una totalit�, un universo ordinato dalla teoria romana. [29]

Il sistema di opposizioni che definirebbe il �cosmo� romano sarebbe per Sabbatucci il risultato un processo storico che avrebbe portato profanus, originariamente contrapposto a privatus, a correlarsi dialetticamente, in un secondo momento, con sacer. [30] Sabbatucci infatti prospetta l'esistenza di una fase che egli definisce �fanatica�, anteriore alla costituzione della civitas, in cui il territorio romano sarebbe stato suddiviso in fana unit� territoriali e produttive identificate dalla presenza di un fanum (spazio sacro, tempio) secondo il modello della citt� templare mesopotamica; [31] in questa fase tutto il prodotto sarebbe stato propriet� del fanum, ossia  profanum -termine che egli interpreta �pro ((=a favore) del fanum [32] - e sarebbe diventato accessibile al consumo umano, ossia  privatus o proprius- termine che Sabbatucci scompone in pro-privo (=a favore del singolo) [33] , attraverso il rito della profanatio,  (un'offerta primiziale celebrata in et� storica   in forma simbolica presso l'Ara Maxima) [34] . Il rifiuto del modello della citt� templare e  l'avvento della civitas avrebbero determinato  il �nuovo� assetto della dialettica in cui profanus non si sarebbe pi� trovato contrapposto a privatus, bens� a sacer, ed avrebbe cos� perso il significato originario di dedicato ad un dio (deo dicatum) del fanum  per assumere l'accezione moderna. [35]

Ora la ricostruzione di questo passaggio, nel quale per Sabbatucci emergerebbe l'originalit� della cultura romana, non solo si fonda esclusivamente su quello che l'a. stesso definisce �un indizio etimologico�, ossia la contrapposizione originaria tra profanus e privatus, [36]   la cui validit� �, allo stato attuale della documentazione, tutt'altro che certa, [37]    ma soprattutto non risulta sostenibile e documentata sul piano storico. [38]

Vi � da dire, in conclusione, che appare semplice oggi e quasi doveroso sottoporre a revisione critica il sistema di opposizioni sacer/profanus publicus/privatus, elaborato ormai trenta anni fa; noi stessi abbiamo tentato un passo in questa direzione, cercando di tratteggiare un quadro d'insieme delle relazioni intercorrenti tra le nozioni base di sacrum/religiosum/ sanctum/profanum, per quanto possibile pi� adeguato alla complessit� della realt� religiosa romana. [39]   

Eppure nessun traguardo su quello che si presenta ancora come un lungo percorso  sarebbe stato possibile, in verit�, se Sabbatucci per primo non avesse proposto una storicizzazione del concetto di sacer,  riportandolo alle sue radici, ossia a Roma.

 

 

 



[1] D. Sabbatucci, Sacer, SMSR 23 (1951-1952), pp. 91-101.

[2] A.  Brelich, Tre  variazioni  romane  sul tema  delle origini, Roma 19762 (ed. or. Roma 1955).

[3] A.  Brelich, ivi, pp. 13-14.

[4] La definizione di tabu � tratta da A. Brelich, Introduzione alla Storia delle religioni, Roma 1966, pp. 54-57.

[5] Per il mana, cfr. A. Brelich, ivi,  pp. 12-13; forzando il materiale documentario ai fini di uno schema ermeneutico precostituito, e suggestionato in parte dalla somiglianza fonetica intercorrente tra i due termini, H.J. Rose era giunto persino ad indicare in numen il corrispettivo del melanesiano mana, H.J. Rose, Ancient Roman Religion, Oxford 1926, p. 13; mentre l'accostamento numen-mana fu in seguito rigettato persino dallo stesso autore che lo aveva proposto, l'equivalenza sacer-tabu rimase a lungo una categoria interpretativa ben radicata tra i classicisti e non solo.

[6] R.R. Marett The Threshold of Religion, London 1909, pp. 90-92;  R.R. Marett, The tabu-mana formula as minimum definition of Religion, Archiv f�r  Religionswissenschaft 12 (1909), p. 187

[7] W. Warde Fowler, The original meaning of latin sacer, JRS 1 (1911), pp. 61-62; altro testo classico di tale corrente �  H. Wagenvoort, Imperium: Studi�n over het "Mana"-begrip in Zede en Taal der Romeinen, Amsterdam 1941, citato da Eliade nella Bibliografia del cap. I, p. 486 e tradotto da H.J. Rose in inglese con il titolo Roman Dynamism Studies in ancient Roman Thought, Language and Custom, Oxford 1947.

[8] W. Baetke,   Das Heilige im Germanischen, Tubingen 1942,  p. 86; l'equivalenza sacer-tabu  verr� accettata anche da studiosi di Diritto Romano, ad es. P. de Francisci, Primordia civitatis, Roma 1959, p. 270; pp. 313 ss..

[9]   Le fonti cui fa riferimento Sabbatucci sono: Ael Gall. fr. 14 Bremer: sacrum esse, quodcumque more aut instituto civitatis consecratum sit sive aedis sive ara sive signum sive locus sive pecunia sive quid aliud, quod dis dedicatum atque consecratum sit; Gai. Inst. 2, 5 - 6 sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto;  Elio Gallo, autore di et� repubblicana, compose un'opera intitolata De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione, utilizzata da Verrio Flacco;  � considerato non un autentico giurista, quanto piuttosto un trasmettitore di cultura giuridica, cfr. G. Crif�, Lezioni di Storia del Diritto Romano, cit., p. 198; per i caratteri della sua opera, cfr.  F. Bona, Alla ricerca del "De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione'' di C. Elio Gallo,  BIDR 90 (1987), pp. 119-168  .

[10] Per la  �responsabilit� di Th. Mommsen nella separazione tra diritto e religione, cfr. F. Sini, Documenti  sacerdotali  di  Roma  Antica, Sassari 1983, pp.

[11] D. Sabbatucci, Lo stato come conquista culturale, Roma 1975, p. 214.

[12] D. Sabbatucci, Lo stato come conquista culturale, cit., pp. 11-12.

[13] Le tappe di questa discussione  interdisciplinare sono registrate in P. Catalano, La religione romana "internamente" ; il punto di vista giuridico, SMSR 62 (1996), p. 143 n. 1.

[14] La sacratio era un tipo di sanzione-pena prevista per alcuni  comportamenti illeciti, che recavano offesa a una divinit�, o costituivano un pericolo per l'assetto sociale e/o politico della civitas; secondo la testimonianza di Festo, l'uomo colpito da sacratio (=sacert�) non poteva essere sacrificato, ma colui che lo uccideva non era colpevole di parricidium,  Fest.  422 L. Homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed, qui occidit, parricidi non damnatur; per l'esame delle testimonianze e relativa discussione, C. Santi,  Alle radici del sacro, Roma 2004, pp.  67-82;  pp. 109-173.

 

[15] Fest. 519 L.: Ver sacrum vovendi mos fuit Italis. Magnis enim periculis adducti vovebant, quaecunmque proximo vere nata essent apud se, animalia immolaturos. Sed cum crudele videretur pueros ac puellas innocentes interficere, perductos in adultam aetatem velabant atque ita extra fines suos 

[16] Fest. 424 L.: Sacrani appellati sunt Reate orti, qui ex Septimontio Ligures Siculosque exegerunt; nam vere sacro nati erant; il nome appare formato dal morfema sacr- con l'aggiunta del suffisso -an- che esprime in latino l'idea di appartenenza essi perci� non si identificavano con il  sacrum, ma erano ad esso attribuiti.

[17] Di un ver sacrum, prescritto dai libri Sibyllini nel 217 a.C., all’indomani della sconfitta del Trasimeno parla Liv. 22, 9, 10; per l'interpretazione di questo episodio, cfr. E. Montanari, Roma. Momenti di una presa di coscienza culturale, Roma 1976, pp. 207-210.

[18] Per l'esame dei  testi  letterari in cui sacer ha valore negativo, cfr. C. Santi, ci sia concesso di rinviare ancora una volta  al nostro, Alle radici del sacro, cit., pp. 97-108.

[19] R. Otto, Das Heilige. �ber das Irrationale in der Idee des G�ttlichen und sein Verh�ltnis zum Rationalen, Breslau 1917.

[20] M. Eliade, Trait� d’histoire des religions, Paris 1949 (tr. it. Trattato di Storia delle religioni, Torino 1976), p. 19.

[21] D. Sabbatucci, ivi,   p. 169.

[22] A.  Brelich, Tre  variazioni  romane  sul tema  delle origini, cit., p.  10.

[23] D. Sabbatucci, ivi, p.  170.

[24] D. Sabbatucci, ivi, pp. 169-170.

[25] D. Sabbatucci, ivi, p. 170.

[26] Dopo la met� del V sec. a.C. non  si rinvengono altri casi di leggi comminanti la sacratio; questo silenzio delle fonti da solo non � sufficiente per sostenere che tale tipo di pena non conoscesse ulteriori applicazioni e, tuttavia, un argomento a favore della caduta in  disuso della sacratio dopo tale data  pu� derivarsi dal fatto che numerose e qualificate testimonianze tendono ad indicare nelle leges sacratae (= comminanti la sacratio) e nelle XII Tavole una delle parti pi� antiche della legislazione romana, cfr. Cic. De leg. 2, 7,18;   Cic. de off. 111.

[27] Oltre ai casi di sacratio per offesa  tribuno della plebe, puniti in genere con la deiectio e saxo, la tradizione ricorda almeno tre casi di illustri personaggi che furono colpiti da sacerat�, in quanto accusati di voler restaurare la forma monarchica (crimen adfectationis regni): Spurius Cassius, Liv. 2, 41, 10-11; Dion. Hal. 8, 79, 1-3; Val. Max. 5, 8, 2; Plin. N.H. 34, 15; Spurius Maelius, Liv. 4, 14, 5-6, e M. Manlius Capitolinus, Liv. 6, 20,  12; in nessuno di questi tre casi, � possibile dai dati riportati nelle fonti, ipotizzare un'esecuzione simile al linciaggio.

[28] L'autore deriva questo sistema di opposizioni dai versi di Orazio Hor. Ars poet. 394: Fuit haec sapientia quondam /publica privatis secernere, sacra profanis; cfr.  la testimonianza ciceroniana, Cic. de sign. 1, 2 .

[29] D. Sabbatucci, ivi, cit., p. 164: "Ogniqualvolta in un testo ci imbattiamo in questo sistema di opposizioni, troviamo indicata una totalit�, un cosmo, un universo ordinato dalla teoria romana."

[30] D. Sabbatucci, ivi, pp. 183-201.

[31] D. Sabbatucci, ivi, cit., pp. 178 ss..

[32] D. Sabbatucci, ivi, cit., p. 177.

[33] D. Sabbatucci,   ibid..

[34] D. Sabbatucci, ivi, pp.  183-197; le fonti per il sacrificio dell'Ara Maxima sono:  Varro L.L. 6, 45, Liv. 1, 7, 3-15; per altre interpretazioni del rito della profanatio, cfr. R. Schilling, Sacrum et profanum.Essai d'interpr�tation, Latomus 30 (1971), pp. 953-969.

[35] D. Sabbatucci, ivi, cit., pp.  176-177.

[36] D. Sabbatucci, ivi, cit., p.  177.

[37] Per il  termine profanus gli autori antichi propongono due etimi: 1. Varro L. L. 6, 45: profanum, quod est ante fanum coniunctum fano, cfr. anche  Char. gramm. p. 305, 20 B:  dicimus profanus lucus, id est non sacer, quasi porro a fano; 2.  Fest. 253 L. Profanum est, quod fani religione non tenetur; in generale � quest'ultima etimologia a riscuotere maggiori consensi, anche se il valore negativo di pro- non � un dato certo; gli argomenti a sostegno sono esposti da �. Benveniste, Profanus e profanare, Coll. Latomus 1960, pp. 46-53; cfr. H. Fugier, S�mantique du "sacr�" en Latin, in L’expression du sacr� dans les grandes religions, II, Louvain 1983, p. 32.

[38] Per il  processo di costituzione di Roma, cfr. R.E.A. Palmer, The archaic Community of the Romans, Cambridge 1970;   A. Grandazzi,  La fondation de Rome. R�flexion sur l'histoire, Paris 1991.

[39] Ci  sia concesso di rinviare ancora una volta  al nostro, Alle radici del sacro, cit..

 

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