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Il concetto di legge per Tommaso e il problema politico Tommaso distingue la legge in diversi rami: Legge eterna: � la ragione che governa il mondo ed esiste nella mente di Dio. Legge naturale: � il riflesso della legge eterna nell�uomo e nel mondo. � fatta da principi comuni a tutti gli uomini come la conservazione della propria vita, l�unione uomo - donna, la costituzione di una famiglia. Legge divina: � quella che indirizza l�uomo alla beatitudine: sono le regole della religione. Legge umana (o positiva ): si divide in Ius gentium (Diritto comune a tutte le genti) e Ius civile: (Diritto civile di una determinata comunit�) La legge umana � una legge necessaria per regolare la vita degli individui perch� esistono persone che non si lasciano persuadere. L�uomo ha bisogno di vivere in societ� perch� da solo non riesce a perseguire i suoi fini e sente il bisogno di unirsi ad altri formando una societ� che deve essere autosufficiente in campo economico, politico e militare. La societ� � basata sulla famiglia (che pu� comprendere figli e servi) di cui l�uomo � il capo e la donna � l�aliquid viri, un possesso dell�uomo. Di fronte a delle scelte bisogna tenere conto dell�utilit� collettiva, mai di quella personale. Il potere di decisione deriva direttamente da Dio che la trasmette al popolo, il quale pu� esercitarlo direttamente o delegarlo, il che avviene con un carattere simbolico. Ci possono essere forme di Stato ispirate al bene e alla giustizia: Monarchia (governo del migliore), Aristocrazia (governo dei migliori), Politeia (governo di tutti ma di tutti i migliori anche se si rischia di cadere nella dittatura della maggioranza. Corrispondenti a questi ci sono altre forme di governo ispirate al male: Tirannia o Tirannide (governo di uno solo che opprime con violenza la moltitudine), Oligarchia (� la degenerazione dell�aristocrazia, cio� il governo di pochi ricchi che opprimono la plebe), la Democrazia (governo di tanti plebei che opprimono pochi ricchi). Tommaso riconosce la funzione positiva dello Stato ma ha dei limiti costituiti dalle leggi religiose. |
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