IL PRIMO SCIOGLIMENTO

REGIO DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. S.

« Modificazione alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù», pubblicato sulla G.U. del 12 gennaio 1927, n. 8.

(omissis)

Art. 2

Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'opera nazionale si propone, è vieta a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche Provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere, o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.
Non sono comprese nel divieto di cui al precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, questa ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei Comuni inferiori ai 20.000 abitanti, a meno che siano capoluoghi di Provincia; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'opera nazionale.
Le formazioni od organizzazioni costituite contro il divieto di cui nel presente articolo sono sciolte con decreto del Prefetto.
Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

Art. 3

Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i Prefetti ordineranno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni, indicate nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a meno che si tratti di comuni capoluoghi di Provincia.

Art. 4

I gagliardetti e i labari dei reparti dell'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani porteranno uno scudetto col segno del Littorio. e con le iniziali « O.N.B. ».

(Dalla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, anno 1927)

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