La pubblicità
ingannevole è un mezzo utilizzato in tutti i settori merceologici
per indurre clienti all'acquisto di un servizio o di un prodotto che si
rivela diverso o inferiore alle aspettative del cliente. La linea di confine
con la truffa è molto sottile, far credere al cliente che quel prodotto
o servizio abbia certe caratteristiche qualitative o sia in grado di soddisfare
le sue aspettattive. Proprio per le sue intrinseche caratteristiche appunto
"d'ingannevolezza" non è facile difendersi da questi messaggi. Per
esempio un TO che offre un soggiorno in un villaggio marino (che invece
non sta sul mare ma è distante 10 chilometri) ed inserisce nel suo
depliand una bellissima foto di bungalow o residence sulla spiaggia fà
"pubblicità ingannevole", di esempi se ne potrebbero fare migliaia
proprio perchè la fantasia umana, così come l'avidità,
non ha limiti. Cosa si può fare per difendersi dalla pubblicità
ingannevole o illecita? Lo schema di denuncia qui allegato, da indirizzare
all' Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato,
è utile per identificare gli elementi dell'inganno alle voci a)
b) c) d) e) f) g).
| Schema
di segnalazione di presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio
pubblicitario
-------------------------------------------------------------------------------------------
Per
denunciare la presunta ingannevolezza o illiceità di un messaggio
pubblicitario è sufficiente (come prescritto dal D.P.R. 10 ottobre
1996, n. 627, “Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità
ingannevole”, G.U. n. 293, 14/12/96), una segnalazione su carta semplice
(senza bolli), indirizzata a:
LA
DENUNCIA DEVE CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI:
la
qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale,
indirizzo, recapito telefonico) , la legittimazione ad agire nel caso della
pubblicità comparativa e il titolo in base al quale si effettua
la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente,
ecc.);
elementi
idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto
della richiesta. Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla
individuazione del mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario
inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le
pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente,
la data e l'ora di diffusione del messaggio;
l'indicazione
degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità,
che possono riguardare:
a)
non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto
è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale,
product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e
cosí via.);
b)
caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione,
metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità,
descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con
l'uso, prove o controlli, ecc);
c)
prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di
beni o servizi;
d)
identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario,
ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
e)
uso improprio dei termini "garanzia", "garantito" o simili;
f)
pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo
la salute e la sicurezza dei consumatori;
g)
pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza
di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro
confronti;
richiesta
di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità
in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare gravità
e urgenza, richiesta, motivata, di sospensione provvisoria della pubblicità;
firma
del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti,
è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).
|
PROVVEDIMENTI CONTRO VIAGGI
NEL MONDO s.r.l.
L'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso (alla data del settembre
2004) due provvedimenti contro l'agenzia Viaggi nel Mondo su denuncia di
alcuni viaggiatori. Questi provvedimenti hanno una importanza notevole
poichè;
a)dimostrano
che i consumatori possono agire su piani diversi dall'azione
legale diretta secondo lo schema sopra indicato.
b)portano
alla luce in modo documentato ed ufficiale alcune caratteristiche tipiche
dell'operatività dei viaggi proposti dall'agenzia.
SINTESI DEL PROVVEDIMENTO N.RO 12204 DEL 10 LUGLIO 2003
viaggio
"Bot.soft.Wana-UDZUNGWA" (Il
testo completo è disponibile in versione acrobat cliccando
qui.)
...denominato "UDZUNGWA", riferito ad una vacanza itinerante in Tanzania,
lascia intendere che i consumatori aderenti vengano assistiti da una figura
professionale, qualificata come "naturalista". Contrariamente a quanto
rappresentato dall'operatore pubblicitario, tale dizione rimanda ad uno
"scienziato" della natura, ovvero studioso della flora e della fauna di
una particolare zona naturale, e non invece al ranger, ossia guardiano
pubblico o privato di parchi o riserve naturali.
In tal senso depone, infatti, lo stesso materiale di presentazione
pubblicato dalla società Viaggi nel Mondo S.r.l., il quale, in una
sezione dedicata alla presentazione di alcune persone qualificate come
naturalisti disponibili a partecipare alle edizioni del pacchetto
turistico in esame, riporta, tra le altre informazioni, anche una sintetica
descrizione della preparazione accademica e della qualificazione professionale
degli stessi, da cui si evince con chiarezza la appartenenza degli stessi
alla categoria degli studiosi della flora e della fauna di una particolare
zona naturale.
Dalle risultanze istruttorie emerge quindi la non rispondenza al vero
di quanto il messaggio in esame afferma in relazione alla reclamizzata
presenza di un naturalista tra i servizi del pacchetto turistico denominato
"UDZUNGWA, un viaggio con un naturalista nel mondo delle foreste tropicali
della Tanzania; estensione mare a Zanzibar". Alla luce di quanto precede,
la pubblicità in esame risulta idonea a indurre in errore le persone
che raggiunge, pregiudicandone il comportamento economico, in quanto può
indurre a preferire il pacchetto turistico in questione rispetto ad altri,
nel convincimento di poter beneficiare di caratteristiche dei servizi offerti
da tale pacchetto turistico in realtà inesistenti. Per le medesime
ragioni il messaggio risulta altresì idoneo a ledere i concorrenti.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio descritto al numero 1 del punto
2 del presente provvedimento non è suscettibile di indurre i destinatari
in errore con riguardo alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti
pubblicizzati;
RITENUTO, che il messaggio descritto al numero 2 del punto 2 del presente
provvedimento è idoneo ad indurre in errore i destinatari con riguardo
alle caratteristiche e alle qualità dei prodotti pubblicizzati,
potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 1) del punto
2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Viaggi
nel Mondo S.r.l., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione,
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92.
b) che il messaggio pubblicitario descritto al numero 2) del punto
2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Viaggi
nel Mondo S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli articoli 1, 2, 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore
diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo
7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati
e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma
11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla
data di comunicazione del provvedimento stesso.
|
Il
secondo provvedimento NR. 13635 del settembre 2004 (disponibile
anche sul sito AGCM )si riferisce al
viaggio LA VIA DEL RITORNO, viaggio che nella scheda redazionale
- geografico del giornale-catalogo ripportava VOLO DIRETTO Milano Islamabad,
viaggio in realtà effettuato in 5 tratte. L'attenta lettura del
provvedimento (al di là degli aspetti d'ingannevolezza del messaggio
pubblicitario) documenta una prassi operativa consolidata dell'agenzia,
ovvero che il consumatore al momento dell'adesione al viaggio (versamento
dell'anticipo) non dispone di importanti
INFORMAZIONI sul viaggio come il piano dei voli. Il cliente viene a
conoscenza solo successivamente tramite il cosidetto FOGLIO NOTIZIE del
piano dei voli. Troppo tardi come sostiene L'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato perchè...
| ....non
può più recedere dal contratto sottoscritto senza subirne
conseguenze, sia psicologiche che economiche: da, un lato, infatti, egli
sarebbe costretto, a pochi giorni di distanza dalla partenza, ad organizzare
diversamente le proprie vacanze, rischiando di non trovare una valida alternativa
di viaggio; dall'altro, egli subirebbe le perdite monetarie di cui all'articolo
15 delle "Condizioni di partecipazione ai viaggi". Il recesso dal contratto
senza penalità, previsto dall'articolo citato dall'operatore pubblicitario,
il numero 7 del medesimo documento, riguarda infatti i soli casi in cui
vengano modificate le date di partenza e di rientro. |
Continuando
nella lettura del proveddimento si legge che
| Infine, la circostanza
che tutti i viaggi di "Avventure nel Mondo" richiedano una certa preparazione
fisica e doti psicologiche di adattabilità non comportano l'irrilevanza
del piano di volo tra i fattori che possono influenzare le scelte economiche
del consumatore. Infatti, è proprio attraverso le informazioni che
consentono di valutare la fatica e le energie che il viaggio richiede che
il consumatore può selezionare il prodotto più adatto alle
proprie possibilità ed esigenze. Nel viaggio in esame, il quale
peraltro non veniva classificato tra quelli maggiormente difficili e avventurosi,
la sostituzione di un volo diretto, già di lunga durata, con un
volo suddiviso in 5 tratte ha certamente comportato un considerevole aumento
del tempo di viaggio e della fatica necessari, variabili che non possono
ritenersi ininfluenti nemmeno sulle scelte dei consumatori più adattabili
e "selezionati": |
PI4463 - VIAGGI DEL MONDO-LA VIA DEL RITORNO
Provvedimento n. 13635
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2004;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato
dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 15 marzo 2004, integrata
in data 7 aprile 2004, una consumatrice ha segnalato la presunta ingannevolezza,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio diffuso da I
Viaggi nel Mondo S.r.l., mediante la rivista "Avventure nel mondo", n.
2-3 del marzo-giugno 2003, a pag. 92 del supplemento, volto a pubblicizzare
il viaggio "La via del ritorno".
Nella richiesta di intervento si evidenzia la presunta ingannevolezza
del messaggio in esame, in quanto esso, nella descrizione del viaggio pubblicizzato,
fa riferimento ad un volo diretto Milano-Islamabad, compreso nella quota
di partecipazione, mentre in realtà tale percorso sarebbe stato
suddiviso in cinque tratte: Milano-Roma, Roma-Amman, Amman-Dubai, Dubai-Karachi,
Karachi-Islamabad.
II. MESSAGGI
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste nell'intera
pagina 92 del supplemento alla rivista "Avventure nel mondo", n. 2-3 del
marzo-giugno 2003, dedicata alla descrizione del viaggio "La via del ritorno".
Il supplemento alla suddetta rivista contiene la descrizione dettagliata
di tutti i viaggi proposti dalla società, preceduta da una prima
parte di informazioni generali valide per tutti i viaggi, e seguita da
alcune pagine dedicate alle modalità di prenotazione e alle condizioni
di partecipazione.
Nella prima parte, dedicata alle informazioni generali, viene descritto
lo spirito generale che caratterizza i viaggi proposti, specificando che
essi sono generalmente scomodi e avventurosi, dato che non vengono pre-definiti
i luoghi e i tempi delle tappe, dei pasti e dei pernottamenti; viene inoltre
spiegato il significato dei vari simboli che caratterizzano i diversi viaggi:
in particolare, il viaggio di cui al messaggio in esame è caratterizzato
dai simboli relativi alle "avventure – ripetizioni", tipologia per la quale,
a differenza di quanto avviene per alcune altre tipologie di viaggio, non
vengono richieste specifiche esperienze e attitudini ad affrontare incognite
e pericoli.
La pagina 92 del supplemento, dedicata alla descrizione del viaggio
"La via del ritorno", contiene, sotto al nome del viaggio riportato in
neretto, un breve descrizione dell'itinerario e, in due tabelline anch'esse
evidenziate in neretto, le date di partenza e le quote di partecipazione,
uguali da Roma e da Milano; prima della quota di partecipazione da Milano,
è inserita la scritta tra parentesi: "volo diretto", anch'essa in
neretto. Segue quindi un articolo dedicato ad una descrizione più
dettagliata e commentata dell'itinerario consigliato, consistente in percorso
dall'Asia all'Italia, attraverso Pakistan, Cina, Kirgystan, Kazakastan,
Urbekistan, Turkmenistan, Iran, Turchia e Grecia.
Nella parte finale del supplemento, contenente le modalità di
prenotazione, si specifica che il contratto di viaggio è composto
dalla scheda di prenotazione, che l'aspirante partecipante al viaggio è
tenuto a compilare, sottoscrivere e spedire, e dal foglio notizie, che
contiene, tra l'altro, il computo definitivo della quota di partecipazione
e il piano dei voli aerei; il foglio notizie, secondo quanto specificato,
viene inviato a ciascun partecipante prima della partenza. In tale sezione
è inoltre pubblicata una scheda di prenotazione, nella quale l'aspirante
partecipante, oltre a specificare l'importo pagato per l'anticipo di prenotazione,
dichiara di aver preso visione e di approvare il contratto di viaggio,
composto da: la scheda di prenotazione; le condizioni generali di partecipazione
riportate sul retro della scheda stessa; il programma di viaggio pubblicato
sulla rivista, così come precisato ed eventualmente modificato nel
"foglio notizie".
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 6 maggio 2004, è stato comunicato al segnalante e alla
società I Viaggi nel Mondo, in qualità di operatore pubblicitario,
l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando
che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della
richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1,
2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle effettive
caratteristiche del servizio offerto.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è
stato richiesto alla società I Viaggi nel Mondo, in qualità
di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione
riguardanti: le effettive modalità di svolgimento del percorso Milano-Islamad,
con precisazione degli scali effettuati, per ciascuno dei diversi gruppi
che hanno intrapreso il viaggio "la via del ritorno", pubblicizzato nel
catalogo n. 2-3 del 2003; la motivazione delle eventuali modifiche delle
caratteristiche del volo, rispetto a quelle indicate nel catalogo; una
copia del "foglio notizie" o di altro documento che attestasse la modalità
con la quale il consumatore è stato informato delle modifiche intervenute;
l'indicazione della data nella quale il suddetto documento è stato
inviato al consumatore; l'indicazione dell'eventuale possibilità
per il consumatore di revocare la prenotazione, senza incorrere in penale,
a seguito delle modifiche apportate al percorso di viaggio.
In risposta alla suddetta richiesta, l'operatore pubblicitario ha inviato,
in data 26 maggio 2004, una memoria nella quale sono sviluppate le seguenti
argomentazioni:
a) tutti i viaggi di "Avventure", e "La via del ritorno" in particolare,
richiedono particolari doti di adattabilità ed esperienza, rivolgendosi
pertanto ad un target estremamente selezionato, abituato ad affrontare
incognite e difficoltà impreviste; il tipo di volo, diretto o indiretto,
non rientra pertanto tra i criteri in base ai quali tali potenziali utenti
effettuano la selezione del viaggio;
b) la rivista è andata in stampa nel periodo di marzo-aprile
2003, quando la compagnia aera pakistana aveva già annunciato il
ripristino del volo diretto Milano-Islamabad, sospeso a seguito delle vicende
dell'11 settembre; tale ripristino non è poi avvenuto per ragioni
del tutto ignote e indipendenti dalla volontà dell'operatore pubblicitario;
c) nonostante il ripristino del suddetto volo diretto sia stato nuovamente
programmato prima dell'estate 2004, nell'edizione successiva del catalogo
non è stata inserita la dicitura: "volo diretto" nel viaggio da
Milano denominato "La via del ritorno";
d) ai lettori della rivista è noto che l'agenzia usa indicare
con la dicitura "volo diretto" i voli che non prevedono uno scalo nazionale
ulteriore, di solito a Roma, rispetto alla città di partenza; ciò
in quanto la sede principale dell'agenzia è Roma, ove si svolge
quindi gran parte del lavoro di preparazione del viaggio. Risulterebbe
pertanto spiegato il motivo per cui, nel messaggio in esame, le tariffe
riferite alle partenze da Roma e da Milano sono identiche, non prevedendo,
il volo da Milano, alcuna maggiorazione relativa al volo nazionale aggiunto;
e) i viaggiatori sono stati informati di tutto quanto concerne il viaggio
prescelto, ivi compreso il numero di scali necessari a raggiungere Islamabad,
prima della conclusione del contratto: in particolare, per quanto riguarda
la partenza del 1.8.2003 del viaggio "La via del ritorno", il foglio notizie
fu inviato in data 21.7.2003, mentre il piano voli era accessibile ai clienti
prenotati fin dal 9.7.2003; per quanto riguarda il viaggio con partenza
del 3.8.2003, il foglio notizie fu inviato in data 24.7.2003, mentre il
piano voli era accessibile ai clienti prenotati già prima del 15.7.2003;
i citati fogli notizie sono stati prodotti in copia dall'operatore pubblicitario;
f) infine, nel caso di intervenute modifiche al programma di viaggio,
l'articolo 7 del contratto offre al consumatore la possibilità di
recedere dallo stesso senza incorrere in alcuna penale.
In data 9 luglio 2004 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma
1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è
stato diffuso attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 3 agosto 2004
è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 74/92.
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si è
espressa nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e
non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere che, relativamente ai viaggi
denominati "La via del ritorno", programmati per l'estate 2003 e con partenza
da Milano, fosse previsto un volo di andata diretto Milano- Islamabad.
In realtà, come riconosciuto dallo stesso operatore pubblicitario
nella propria memoria difensiva, il suddetto volo è stato suddiviso
in più tratte.
Al riguardo, si osserva che non risulta accoglibile l'argomentazione
dell'operatore pubblicitario in base alla quale il viaggio prevedeva di
utilizzare effettivamente il volo diretto Milano-Islamabad, di cui, per
motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà di "I Viaggi nel
Mondo", sarebbe stato ritardato il ripristino. Infatti, tale volo non risultava
attivo alla data di pubblicazione della rivista e, data l'incertezza esistente
sull'eventuale data di riattivazione del volo da parte della compagnia
aerea pakistana, l'operatore avrebbe potuto informare i consumatori che
il volo diretto non poteva essere loro assicurato, oppure avrebbe potuto
eliminare il riferimento al volo diretto, così come deciso per l'anno
successivo.
Inoltre, la tariffa per il volo con partenza da Milano risulta identica
a quella riferita alla partenza da Roma, su cui non è riportata
l'indicazione di volo diretto, lasciando pertanto presumere che l'operatore
pubblicitario avesse già in programma di effettuare lo stesso percorso
da Roma e da Milano.
Infine, l'argomento dell'imprevedibile ritardo nel ripristino della
linea diretta appare in contrasto con l'argomento successivo di difesa
utilizzato dall'operatore pubblicitario, con il quale si sostiene che la
dicitura "volo diretto" sarebbe stata inserita non già a indicare
l'utilizzo di un volo diretto Milano-Islamabad, bensì l'assenza
di altri scali nazionali, generalmente nell'aeroporto di Roma.
Anche tale argomentazione non appare comunque sostenibile: in primo
luogo perché, dai fogli notizia inviati ai partecipanti, e allegati
dall'operatore pubblicitario alla propria memoria, risulta che tra gli
scali previsti da Milano vi era anche quello di Roma; in secondo luogo
perché la rivista non contiene alcuna legenda o nota che consenta
al consumatore di interpretare in tal senso la scritta "volo diretto";
peraltro, quand'anche quella illustrata fosse la decodifica corretta, la
medesima scritta avrebbe dovuto, a maggior ragione, essere apposta a fianco
alle tariffe relative alle partenze da Roma.
Non appare altresì accoglibile l'argomentazione di difesa secondo
la quale i partecipanti al viaggio sarebbero stati prontamente informati
del piano di volo e, comunque, in tempo utile per modificare la propria
decisione e recedere dal contratto. Infatti, nel momento di sottoscrizione
della scheda di prenotazione, e quindi del contratto, il consumatore dichiara
di aver preso visione e di accettare tutti i documenti allegati al contratto
stesso, ivi compreso il foglio notizie, che in realtà viene inviato
al consumatore in un momento successivo, generalmente compreso nei dieci
giorni precedenti la data della partenza. Pertanto, nel momento in cui
stipula il contratto, sottoscrivendo la scheda di prenotazione, il consumatore
non è ancora informato delle eventuali modifiche al piano di viaggio
che vengano apportate successivamente e comunicate nel "foglio notizie".
D'altro canto, nel momento in cui riceve il suddetto "foglio notizie",
il consumatore non può più recedere dal contratto sottoscritto
senza subirne conseguenze, sia psicologiche che economiche: da, un lato,
infatti, egli sarebbe costretto, a pochi giorni di distanza dalla partenza,
ad organizzare diversamente le proprie vacanze, rischiando di non trovare
una valida alternativa di viaggio; dall'altro, egli subirebbe le perdite
monetarie di cui all'articolo 15 delle "Condizioni di partecipazione ai
viaggi". Il recesso dal contratto senza penalità, previsto dall'articolo
citato dall'operatore pubblicitario, il numero 7 del medesimo documento,
riguarda infatti i soli casi in cui vengano modificate le date di partenza
e di rientro.
Infine, la circostanza che tutti i viaggi di "Avventure nel Mondo"
richiedano una certa preparazione fisica e doti psicologiche di adattabilità
non comportano l'irrilevanza del piano di volo tra i fattori che possono
influenzare le scelte economiche del consumatore. Infatti, è proprio
attraverso le informazioni che consentono di valutare la fatica e le energie
che il viaggio richiede che il consumatore può selezionare il prodotto
più adatto alle proprie possibilità ed esigenze. Nel viaggio
in esame, il quale peraltro non veniva classificato tra quelli maggiormente
difficili e avventurosi, la sostituzione di un volo diretto, già
di lunga durata, con un volo suddiviso in 5 tratte ha certamente comportato
un considerevole aumento del tempo di viaggio e della fatica necessari,
variabili che non possono ritenersi ininfluenti nemmeno sulle scelte dei
consumatori più adattabili e "selezionati":
In base a quanto sopra evidenziato, si deve pertanto ritenere che l'affermazione
"volo diretto" contenuta nel messaggio in esame sia ingannevole, in quanto
in grado di influenzare le scelte economiche dei consumatori, potendoli
indurre a preferire la proposta turistica prospettata nel messaggio sulla
base di un'erronea valutazione delle risorse fisiche e psicologiche necessarie
ad affrontare il viaggio pubblicizzato.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in esame sia idoneo
a indurre in errore i consumatori in ordine alla effettiva tipologia del
volo di andata utilizzato per il viaggio pubblicizzato, potendo, per tale
motivo, pregiudicare il comportamento economico dei consumatori medesimi;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento,
diffuso dalla società I Viaggi nel Mondo S.r.l., costituisce, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo
n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo
7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati
e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso
al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo
n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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