BREVI
NOZIONI GIURIDICHE SU COME FARE CAUSA A UN TOUR OPERATOR
Nota:
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Fare causa a
un tour operator può essere meno complesso di quello che si pensi.
Innanzitutto non è necessario fare causa nella sede del tour operator,
visto che la normativa sulla tutela del consumatore, rafforzata da una
recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite che ha messo una pietra
sopra questo problema, prevede che si possa fare causa nella residenza
del consumatore (si possa, non si debba, poi il consumatore è libero
di farla anche presso la sede del tour operator).
Questo vuol
dire che se io sono residente a Palermo e la sede dell'agenzia di viaggi
è a Torino, io la causa la faccio a Palermo, con i notevoli problemi
per l'agenzia di viaggi che si possono ben capire.
Un primo fondamentale
distinguo è sul valore della causa. Se chiedo una somma inferiore
a 2500 € (i vecchi 5 milioni di lire) sarà competente il Giudice
di Pace, se superiore il Tribunale. Nel caso di un gruppo è possibile
sia fare singole cause autonome che cumulare le domande (esempio: se 5
amici chiedono 600 euro a testa, il totale sarà 3000,00 e la causa
andrà fatta davanti al Tribunale, a meno che i 5 amici non le facciano
ognuno per conto suo)
Normalmente i
tempi e le incombenze per una causa di fronte al Giudice di Pace sono molto
minori. Per cause di valore inferiore ai 1032 € non si hanno spese (anche
se la nuova finanziaria prevede un contributo di 30,00 €, bisognerà
aspettare l'approvazione), mentre per quelle di valore superiore si pagherà
una somma iniziale di € 62,00, e poi a salire a seconda del valore della
causa. Inoltre, per le cause di valore inferiore a 516 € è possibile
per il privato stare in giudizio di persona senza il patrocinio di un avvocato,
mentre per le altre cause sempre davanti al giudice di pace occorre l'autorizzazione
del giudice (mentre in Tribunale non è mai possibile). Inoltre,
sempre al giudice di pace, in teoria se il cittadino va e spiega la situazione
al giudice, dovrebbe essere lui stesso a incardinare la causa, praticamente
scrivendogli lui l'atto di citazione (dovete però essere molto fortunati
a trovare un giudice che vi stia a sentire e capisca bene le vostre ragioni
senza che gliele abbiate messe per iscritto, non sempre è facile,
forse solo nei piccoli centri).
Insomma, un primo
consiglio potrebbe essere quello che per cause di valore inferiore a 516
€ (o anche fino a 2500 €, chiedendo l'autorizzazione al giudice) è
possibile fare causa “in proprio”, mentre per cause di valore superiore
in Tribunale è meglio rivolgersi ad un avvocato, però dopo
aver letto queste pagine, in modo da saperne di più dei propri diritti
(questo, chiaramente, vale anche sia per le difficoltà che si incontrano
prima e durante il viaggio che nella fase della lettera che si manderà
al tour operator, cercando di far valere i propri diritti).
DATE
ANCHE UN'OCCHIATA ALLA PAGINA RELATIVA ALLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE
La normativa
a tutela del consumatore
Introdotta nel
1996, regolata dagli artt. 1469 bis e seguenti del codice civile, regola
i rapporti fra un professionista e un consumatore, in qualunque campo,
quindi anche nel campo del turismo. Se ci fate caso, spesso alla fine di
ogni contratto è richiesta una seconda firma specifica per le clausole
vessatorie, che dovrebbe mettere al riparo il professionista da ogni azione
legale del consumatore, visto che ha firmato il contratto.
Errore! Dopo
l'introduzione di tale normativa, una lunga serie di clausole si presumono
vessatorie e quindi, se portate davanti ad un giudice, si disapplicano,
facendo valere la normativa generale e non quella del singolo contratto.
Nel settore dei
viaggi, fra le clausole più interessanti quelle che limitano le
azioni del consumatore in caso di inadempimento parziale del professionista,
quelle che consentono al professionista di trattenere una somma dal consumatore
se quest'ultimo non conclude il contratto ma non il doppio della somma
se avviene il caso contrario, riconosce solo al professionista la possibilità
di recedere dal contratto, consente al professionista di modificare da
solo le clausole del contratto, consente al professionista di aumentare
il prezzo del servizio in modo eccessivo senza possibilità del consumatore
di recedere, sancisce a carico del consumatore decadenze o deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria, stabilisce come foro competente
un foro diverso da quello di residenza del consumatore (vedi art.1469 bis
e seguenti del codice civile).
In questi casi,
e molti altri, nei quali invece si siano firmate queste clausole, occorre
chiedere al giudice che ne valuti la vessatorietà e ne dichiari
dunque l'inefficacia nel rapporto contrattuale fra il professionista e
il consumatore, applicando per il resto la normativa vigente.
Unica possibilità
per il professionista di far valere quelle clausole è dimostrare
che siano state oggetto di una trattativa individuale col consumatore,
cosa che di solito non accade, visto che nella norma si firmano moduli
prestampati senza possibilità di modificarli (e anche in questo
caso, una parte di clausole manifestamente sproporzionate sono comunque
non valide.
Nel caso di dubbio
sull'interpretazione di una clausola, prevarrà quella più
favorevole al consumatore. Detto questo, abbiamo capito che non dobbiamo
farci “mettere paura” da alcune clausole che leggiamo sul contratto che
abbiamo firmato, visto che spesso sono clausole che, una volta portate
al vaglio di un giudice, verranno disapplicate, il che sarà comunque
favorevole per noi, visto che si applicherà una normativa che di
certo ci darà una maggior tutela rispetto a quelle clausole.
Come si svolge
una causa
Fingiamo che
il nostro consumatore voglia fare causa da solo, senza rivolgersi ad un
avvocato. Diciamo che riesce, magari con l'aiuto di uno schema o di un
amico, a fare il suo atto di citazione (dopo ne parleremo). Cosa deve fare
per incardinare la causa?
Prima cosa è
notificare la causa al tour operator, nella sede legale dello stesso. Occorre
quindi recarsi all'ufficio notifiche, con due copie dell'atto di citazione,
e notificarlo alla controparte (se non è della stessa città
la cosa verrà fatta con una cartolina raccomandata da compilare,
sempre tramite ufficiale giudiziario però). Dopo qualche giorno
si torna a prendere l'atto notificato, e - con un tempo a disposizione
addirittura fino all'udienza messa in citazione - lo si deposita al giudice
di pace. Esempio: si chiama in giudizio Tizio a comparire all'udienza del
25 Novembre. Occorre notificargli l'atto almeno 30 giorni prima dell'udienza
fissata in citazione, mentre il deposito può avvenire anche la mattina
del 25 stesso. Difficilmente poi, una volta depositato l'atto, l'udienza
verrà realmente fissata quel giorno, ma non importa. Verrà
quindi fissata un'udienza alla quale il consumatore si presenterà
ed esporrà le sue ragioni, e alla quale il tour operator può
scegliere se presentarsi o meno.
A quel punto
sarà a discrezione del giudice decidere se la causa è già
pronta per la decisione (se, per esempio, si tratta di una causa solo documentale),
oppure se occorreranno altre udienze per altri incombenti, come di solito
avviene se la causa prevede l'ascolto di testimoni.
Una volta esaurita
questa fase dibattimentale, la causa verrà decisa con sentenza.
Se favorevole, sempre che siamo sotto i 1032 euro, sarà possibile
chiedere due copie esecutive della sentenza e notificarle, avviando così
il recupero del credito (ma questa è un'operazione talvolta più
complessa, che di solito prevede l'ausilio di un avvocato). La sentenza
può essere appellata, o in Tribunale o direttamente in Cassazione
per motivi di legittimità.
Giurisprudenza
Nel caso di vacanza
rovinata, dopo una sentenza della Corte di Giustizia Europea, anche la
giurisprudenza italiana si è schierata, ammettendo da un lato il
riconoscimento ovvio dei danni subiti quantificabili patrimonialmente (esborsi,
giorni di vacanza in meno, alberghi con meno stelle del previsto, pasti
fatti pagare invece che compresi e via dicendo), dall'altra ha previsto
anche una risarcibilità dei cd. danni non patrimoniali, che quindi
andranno ampiamente motivati (stress subiti, attese, giorni perduti e via
dicendo), ma senza una necessaria quantificazione puntuale, anche se al
momento della citazione in giudizio occorrerà quantificarli, senza
però doverli motivare (esempio: posso chiedere 500 0 5000 euro per
lo stesso danno subito, mi affido poi al giudice, sarà lui a decidere).
Quindi nessuna
paura a cercare il riconoscimento dei propri diritti, visto che tutti i
danni potenziali sono, in linea teorica, risarcibili.
Consigli pratici
La cosa importante,
da un lato è leggere attentamente il contratto che si firma, dall'altra
però conoscere a fondo i propri diritti, almeno quelli minimi.
Nel caso di problemi
precedenti alla vacanza, si potrà recedere dal viaggio, ovviamente,
chiedendo comunque i danni subiti, in casi ovviamente eclatanti. Nei casi
di problemi in vacanza, il consiglio è documentare il più
possibile (foto, depliant) questi problemi e una volta tornati a casa scrivere
immediatamente (entro 10 giorni dal ritorno) al tour operator, facendo
presente quanto è accaduto.
Il Decreto
legislativo 111/1995
Le disposizioni
del decreto si applicano ai pacchetti turistici. Per pacchetto turistico
si intendono:
i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore,
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati:
a)
trasporto;
b)
alloggio;
c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art.
7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2)La
fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto turistico"
non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.
Organizzatore
di viaggio
1.
Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:
a)
colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui
all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b)
l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio
1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
2.
L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite
un venditore.
Articolo
4
Venditore
1.
Ai fini del presente decreto il venditore è:
a)
colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge
17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b)
l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio
1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
Articolo
5
Consumatore
1.
Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario
di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
Articolo
6
Forma
del contratto di vendita di pacchetti turistici.
1.
Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma
scritta in termini chiari e precisi.
2.
Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato,
sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Articolo
7
Elementi
del contratto di vendita di pacchetti turistici.
1.
Il contratto contiene i seguenti elementi:
a)
destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto
un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio
e fine;
b)
nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio
dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c)
prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti
e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti
e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d)
importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento
del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma
gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato
dal grave inadempimento della controparte;
e)
estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute
con il viaggiatore;
f)
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all'art. 21;
g)
mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h)
ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione,
la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza
di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità
alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i)
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico,
ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l)
termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento
del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
previsto;
m)
accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti
tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n)
eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto
ad un terzo;
o)
termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento
o l'inesatta esecuzione del contratto;
p)
termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta
in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art.
12.
Articolo
8
Informazione
del consumatore.
1.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di
carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello
Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione
dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative
formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2.
Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano
al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a)
orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b)
generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal
viaggiatore in caso di difficoltà;
c)
recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso
di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d)
per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici
per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale
del suo soggiorno;
e)
circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a
copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3.
Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le
indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente
alla stipula del contratto.
4.
È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle
modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi
del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.
Articolo
9
Opuscolo
informativo.
1.
L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro
e preciso:
a)
la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b)
la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria
o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione
dello Stato ospitante;
c)
i pasti forniti;
d)
l'itinerario;
e)
le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione
dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative
formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del s oggiorno;
f)
l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze
per il versamento del saldo;
g)
l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario
per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale
il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h)
i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita
il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del
15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali
commerciali.
2.
Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il
venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che
le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto
al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate
dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente
alla stipulazione.
Articolo
10
Cessione
del contratto.
1.
Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità
del cessionario.
2.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore
o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Articolo
11
Revisione
del prezzo.
1.
La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto
dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo,
in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco
nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2.
La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3.
Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già
versate alla controparte.
4.
Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni
che precedono la partenza.
Articolo
12
Modifiche
delle condizioni contrattuali.
1.
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando
il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto
previsto nell'art. 13.
3.
Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato
al comma 2.
4.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure
rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore
non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o
ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
Articolo
13
Diritti
del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio.
1.
Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli
11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza
per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto
di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente
o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente
inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è
rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2.
Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito
di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3.
Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto
ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni
prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore,
escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
Articolo
14
Mancato
o inesatto adempimento.
1.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con
la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono
tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità,
se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile.
2.
L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi
è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore,
salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Articolo
15
Responsabilità
per danni alla persona.
1.
Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è
risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano
la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare,
nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul
trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932,
n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles
del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977,
n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore
e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di
diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni
di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art.
2951 del codice civile.
3.
È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori
a quelli di cui al comma 1.
Articolo
16
Responsabilità
per danni diversi da quelli alla persona.
1.
Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona,
derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico.
2.
La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità,
comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3.
In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è
ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783
e seguenti del codice civile.
4.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro
del viaggiatore nel luogo della partenza.
Articolo
17
Esonero
di responsabilità.
1.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità
di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso
fortuito o di forza maggiore.
2.
L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio
utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione
del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel
caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Articolo
18
Diritto
di surrogazione.
1.
L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono
surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2.
Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga.
Articolo
19
Reclamo.
1.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
Articolo
20
Assicurazione.
1.
L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione
per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento
dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2.
È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative
di assistenza al turista.
La
legge 1084/1977
Articolo
1
Ai
sensi della presente Convenzione si intende per:
1.
Contratto di viaggio: sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia
un contratto di intermediario di viaggio.
2.
Contratto di organizzazione di viaggio: qualunque contratto tramite il
quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo
di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto,
il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essi
si riferisca.
3.
Contratto di intermediario di viaggio: qualunque contratto tramite il quale
una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo,
sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno o dei servizi separati
che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi. Non sono
considerati come contratti di intermediario di viaggio le operazioni "interline"
o altre operazioni simili fra vettori.
4.
Prezzo: qualunque pagamento in contanti, in natura o sotto forma di prestazioni
dirette o indirette di qualsiasi tipo.
5.
Organizzatore di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno
definito al paragrafo 2, sia a titolo di attività principale o meno,
sia a titolo professionale o meno.
6.
Intermediario di viaggi: qualunque persona che abitualmente assuma l'impegno
definito al paragrafo 3, sia a titolo di attività principale o meno,
sia a titolo professionale o meno.
7.
Viaggiatore: qualunque persona che usufruisca di una delle prestazioni
definite ai paragrafi 2 e 3, sia che il contratto sia stipulato o che il
prezzo sia pagato da lei o da chi per lei.
Articolo
2
1.
La presente Convezione si applica a qualunque contratto di viaggio concluso
da un organizzatore di viaggi o da un intermediario di viaggi qualora la
sua sede di lavoro principale o in mancanza di tale sede, il suo domicilio
abituale o la sede di lavoro per tramite della quale il contratto di viaggio
è stato concluso, si trovi in uno Stato contraente.
2.
La presente Convenzione si applica senza pregiudizio delle legislazioni
speciali che stabiliscono trattamenti più favorevoli per certe categorie
di viaggiatori.
CAPITOLO
II
OBBLIGHI
GENERALI DEGLI ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGI E DEI VIAGGIATORI
Articolo
3
Nell'adempimento
degli obblighi derivanti dai contratti definiti all'articolo 1, l'organizzatore
di viaggi e l'intermediario di viaggi proteggono i diritti e gli interessi
dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e i buoni usi in
questo campo.
Articolo
4
In
vista dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti definiti
all'articolo 1, il viaggiatore deve in particolare fornire tutte le necessarie
informazioni che gli sono espressamente richieste e rispettare i regolamenti
relativi al viaggio, al soggiorno o a qualsiasi altro servizio.
CAPITOLO
III
CONTRATTO
DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO
Articolo
5
L'organizzatore
di viaggi è tenuto a rilasciare un documento di viaggio portante
la sua firma che può essere sostituita da un timbro.
Articolo
6
1.
Il documento di viaggio contiene le seguenti indicazioni:
a)
luogo e data di emissione;
b)
nome e indirizzo dell'organizzatore di viaggi;
c)
nome del viaggiatore o dei viaggiatori e, se il contratto è stato
effettuato da un'altra persona, nome di quest'ultima;
d)
luoghi e date di inizio e termine del viaggio come pure dei soggiorni;
e)
tutte le precisazioni necessarie relative al trasporto, al soggiorno come
pure a tutti gli altri servizi accessori compresi nel prezzo;
f)
se è il caso, il numero minimo di viaggiatori richiesto;
g)
il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti nel contratto;
h)
circostanze e condizioni in cui il viaggiatore potrà chiedere l'annullamento
del contratto;
i)
qualunque clausola che stabilisca una competenza arbitrale stipulata ai
sensi dell'articolo 29;
j)
la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi
clausola contraria, alle disposizioni della presente Convenzione;
k)
tutte le altre indicazioni che le parti, di comune accordo, giudicano utile
di inserire.
2.
Qualora tutte o una parte delle indicazioni previste al paragrafo 1 figurino
in un programma consegnato al viaggiatore, il documento di viaggio potrà
contenere un semplice riferimento ad esso; qualsiasi modifica a tale programma
dovrà essere menzionata nel documento di viaggio.
Articolo
7
1.
Il documento di viaggio fa fede, fino a prova contraria, delle condizioni
del contratto.
2.
La violazione da parte dell'organizzatore di viaggi degli obblighi che
gli competono ai sensi degli articoli 5 o 6, non intacca l'esistenza né
la validità del contratto che resta regolato dalla presente Convenzione.
L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio derivante da
questa violazione.
Articolo
8
Salvo
accordo contrario delle parti, il viaggiatore potrà farsi sostituire
da un'altra persona per la esecuzione del contratto, a condizione che questa
persona soddisfi le esigenze particolari relative al viaggio o al soggiorno
e che il viaggiatore indennizzi l'organizzatore di viaggi di tutte le spese
causate da questa sostituzione, incluse le somme non rimborsabili dovute
a terzi.
Articolo
9
Il
viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente
o parzialmente, a condizione di indennizzare l'organizzatore di viaggi
conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del
contratto.
Articolo
10
1.
L'organizzatore di viaggi può, senza indennità, annullare
il contratto totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione
del contratto si manifestino circostanze di carattere eccezionale che l'organizzatore
di viaggi non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto
e che, se le avesse conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide
ragioni per non concluderlo.
2.
L'organizzatore di viaggi può ugualmente annullare il contratto
senza indennità quando il numero minimo di viaggiatori previsto
nel documento di viaggio non è stato raggiunto, a condizione che
questo fatto sia portato a conoscenza del viaggiatore almeno 15 giorni
prima della data alla quale il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio.
3.
In caso di annullamento del contratto prima della sua esecuzione, l'organizzatore
di viaggi deve rimborsare integralmente qualunque pagamento incassato dal
viaggiatore. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione,
l'organizzatore di viaggi deve prendere tutte le misure necessarie nell'interesse
del viaggiatore; inoltre le parti sono tenute a indennizzarsi a vicenda
in maniera equa.
Articolo
11
1.
L'organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se
non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei
vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista
nel documento di viaggio.
2.
Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore
può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso.
In questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso di tutte le somme
da lui pagate all'organizzatore di viaggi.
Articolo
12
L'organizzatore
di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti,
qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi
propri atti o sue proprie omissioni.
Articolo
13
1.
L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al
viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi
di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione,
salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi
diligente.
2.
Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto
di agire e di quali siano i rispettivi diritti, l'indennità dovuta
in applicazione del paragrafo 1 è limitata per ciascun viaggiatore
a:
50.000
franchi per danno alle persone;
2.000
franchi per danno alle cose;
5.000
franchi per qualsiasi altro danno.
Ciascuno
Stato contraente può comunque fissare un limite superiore relativamente
ai contratti stipulati per il tramite di un'agenzia che si trovi nel suo
territorio.
Articolo
14
L'organizzatore
di viaggi che effettua personalmente i servizi di trasporto, di alloggio
o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio o del soggiorno,
risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore conformemente
alle disposizioni che regolano detti servizi.
Articolo
15
1.
L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto,
di alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all'esecuzione del viaggio
o del soggiorno, risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi, conformemente
alle disposizioni che li regolano.
Lo
stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso
dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi
non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella
scelta della persona che esegue il servizio.
2.
Quando le disposizioni menzionate al paragrafo 1 non prevedono una limitazione
all'indennità dovuta dall'organizzatore di viaggi, questa indennità
è fissata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
Qualora
l'organizzatore di viaggi abbia indennizzato il viaggiatore per il pregiudizio
che è stato causato, è surrogato in tutti i diritti e azioni
che il viaggiatore può avere contro terzi responsabili di tale pregiudizio.
Il viaggiatore è tenuto a facilitare il ricorso dell'organizzatore
di viaggi fornendogli i documenti e le informazioni in suo possesso e cedendogli,
quando sia il caso, i suoi diritti.
4.
Il viaggiatore ha diritto a un'azione diretta contro terzi responsabili
per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito.
Articolo
16
Il
viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'organizzatore
di viaggi o alle persone di cui questo risponde ai sensi dell'articolo
12, a causa dell'inosservanza degli obblighi che gli spettano secondo la
presente Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo stabilita
considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
CAPITOLO
IV
CONTRATTO
DI INTERMEDIARIO DI VIAGGI
Articolo
17
Qualunque
contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di
viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è
considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore.
Articolo
18
1.
Quando il contratto di intermediario di viaggi si riferisce ad un contratto
di organizzazione di viaggio, è sottoposto alle disposizioni degli
articoli 5 e 6, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'organizzatore
di viaggi essendo completata dall'indicazione del nome e dell'indirizzo
dell'intermediario di viaggi e da una dichiarazione che quest'ultimo agisce
in qualità di intermediario del primo.
2.
Quando il contratto di intermediario di viaggi riguarda la fornitura di
un servizio separato che permette di effettuare un viaggio o un soggiorno,
l'intermediario di viaggi è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma che può
essere sostituita da un timbro. Questi documenti o la fattura relativa
riportano la somma pagata per il servizio e l'indicazione che il contratto
è regolato, nonostante qualunque clausola contraria, dalla presente
Convenzione.
Articolo
19
Il
documento di viaggio e gli altri documenti menzionati all'articolo 18 fanno
fede, fino a prova contraria, delle condizioni del contratto.
2.
La violazione da parte dell'intermediario di viaggi degli obblighi che
gli competono ai sensi dell'articolo 18, non intacca né l'esistenza
né la validità del contratto che resta regolato dalla presente
Convenzione. In caso di violazione degli obblighi citati al paragrafo 1
dell'articolo 18, lo intermediario di viaggi è considerato come
un organizzatore di viaggi.
In
caso di violazione degli obblighi menzionati al paragrafo 2 dell'articolo
18, l'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi pregiudizio derivante
da questa violazione.
Articolo
20
Il
viaggiatore può annullare il contratto in qualsiasi momento, totalmente
o parzialmente, a condizione di indennizzare l'intermediario di viaggi
conformemente alla legislazione nazionale o secondo le disposizioni del
contratto.
Articolo
21
L'intermediario
di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti,
qualora agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi
propri atti o sue proprie omissioni.
Articolo
22
1.
L'intermediario di viaggi risponde di qualsiasi inosservanza che commette
nell'adempimento dei suoi obblighi, l'inosservanza venendo stabilita considerando
i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente.
2.
Senza pregiudizio della determinazione di quali persone abbiano diritto
di agire e di quali siano i loro rispettivi diritti, l'indennità
dovuta in applicazione del paragrafo 1 è limitata a 10.000 franchi
per viaggiatore. Ciascuno Stato contraente può comunque fissare
un limite superiore relativamente ai contratti stipulati per il tramite
di un'agenzia che si trovi nel suo territorio.
3.
L'intermediario di viaggi non risponde dell'inadempimento totale o parziale
di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto.
Articolo
23
Il
viaggiatore risponde del pregiudizio causato per sua colpa all'intermediario
di viaggi o alle persone di cui questo ultimo risponde ai sensi dell'articolo
21, a motivo della inosservanza degli obblighi che gli competono secondo
la prese e Convenzione o i contratti che essa regola, la colpa venendo
stabilita considerando il comportamento normale di un viaggiatore.
CAPITOLO
V
DISPOSIZIONI
COMUNI
Articolo
24
Il
franco menzionato nella presente Convenzione è il franco-oro del
peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.
Articolo
25
Quando
il pregiudizio causato dall'inadempimento totale o parziale di un obbligo
regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo
extra-contrattuale, l'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi
possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono
la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità
da loro dovute.
Articolo
26
Quando
la responsabilità extra-contrattuale di una delle persone di cui
l'organizzatore di viaggi o l'intermediario di viaggi rispondono ai sensi
degli articoli 12 e 21 è messa in causa, questa persona può
ugualmente avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che
escludono la responsabilità dell'organizzatore di viaggi o dell'intermediario
di viaggi o che determinano o limitano le indennità da loro dovute,
l'ammontare di queste indennità non potendo in ogni caso superare
i limiti stabiliti ai sensi della presente Convenzione.
Articolo
27
1.
L'organizzatore di viaggi e l'intermediario di viaggi non possono avvalersi
delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità
o che limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore
prova che una inosservanza commessa da loro o dalle persone di cui rispondono
ai sensi degli articoli 12 e 21, è avvenuta con l'intenzione di
provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione
delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento
oppure una ignoranza inescusabile di tali conseguenze.
2.
Quando siano applicabili disposizioni particolari di diritto cogente, la
valutazione della inosservanza menzionata al paragrafo 1 ha luogo in conformità
a queste disposizioni.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano ugualmente alla responsabilità extra-contrattuale
delle persone menzionate agli articoli 12 e 21 quando l'inosservanza prevista
ai detti paragrafi è stata commessa da tali persone.
Articolo
28
Le
disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e le
azioni dei viaggiatori contro terzi.
CAPITOLO
VI
AZIONI
LEGALI
Articolo
29
Il
contratto di viaggio può contenere una clausola che attribuisca
competenza ad un tribunale arbitrale, a condizione che questa clausola
preveda che il tribunale arbitrale applicherà la presente Convenzione.
Articolo
30
1.
Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato
dalla presente Convenzione, fondate sul decesso, le ferite o qualunque
altro danno all'integrità fisica o psichica di un viaggiatore, cadono
in prescrizione entro il termine di due anni a partire dalla data prevista
nel contratto come data di termine del servizio che dà luogo alla
controversia.
Comunque
in caso di ferite o altri danni all'integrità fisica o psichica
con conseguente decesso del viaggiatore dopo la data prevista come termine
del servizio che dà luogo alla controversia, il periodo di tempo
inizia a partire dalla data del decesso senza che possa comunque oltrepassare
i tre anni dalla data prevista per il termine di questo servizio.
2.
Le azioni alle quali può dar luogo un contratto di viaggio regolato
dalla presente Convenzione, diverse da quelle menzionate al paragrafo 1,
cadono in prescrizione entro il termine di un anno; questo periodo di tempo
inizia a decorrere dalla data prevista nel contratto per il termine del
servizio che dà luogo alla controversia.
CAPITOLO
VII
NULLITÀ
DELLE STIPULAZIONI CONTRARIE ALLA CONVENZIONE
Articolo
31
1.
È nulla qualsiasi stipulazione che, direttamente o indirettamente,
deroghi alle disposizioni della presente Convenzione in un senso sfavorevole
al viaggiatore.
La
nullità di tale stipulazione non comporta la nullità del
contratto.
2.
In particolare, sono nulle tutte le clausole che cedono all'organizzatore
di viaggi o all'intermediario di viaggi il beneficio delle assicurazioni
stipulate dal viaggiatore o che trasferiscano l'onere della prova.
CAPITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
32
1.
Qualunque controversia fra gli Stati contraenti relativa all'interpretazione
o all'applicazione della presente Convenzione che non può essere
regolata per via di negoziato, è sottoposta ad arbitrato, su domanda
di uno di essi.
2.
Se entro i sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato, le
Parti non pervengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato,
ciascuna può sottoporre la controversia alla Corte internazionale
di Giustizia, depositando una richiesta in conformità allo Statuto
della Corte.