Comitato
per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale
Referendum
costituzionale del 25 e 26 giugno 2006:
No a una riforma dai molti vizi e dalle poche virtù,
ma soprattutto sgangherata e senza eguali nel mondo!
Un
No deciso anche al trucco delle norme-civetta
taglia-parlamentari (forse in vigore nel 2016…)
Commento a cura di Emilio Colombo e Federico Fischer
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Indice: 1. Introduzione – 2. I tempi di entrata in vigore della revisione – 3. La nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni – 3.1. Panoramica sul vigente Titolo V della Costituzione – 3.2. La proposta riforma del sistema delle autonomie: nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, Senato federale – 4. La nuova composizione dei due rami del Parlamento – 5. La nuova ripartizione di competenze tra Camera e Senato federale – 5.1. Segue: il “bicameralismo asimmetrico” – 5.2. Segue: il bicameralismo perfetto –6. Nomina del Primo ministro e formazione del Governo – 7. I poteri del Primo ministro – 7.1. Segue: la facoltà di sottrarre al Senato la potestà legislativa di sua competenza e quella di imporre alla Camera dei deputati il voto bloccato su un disegno di legge – 7.2. Segue: le questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia alla Camera dei deputati – 8. Le modalità d’elezione e i poteri del Presidente della Repubblica – 9. La composizione e il funzionamento della Corte costituzionale – 10. Considerazioni conclusive |
Il testo della Costituzione così com’è e come potrebbe diventare
1. Introduzione
Il 25 e 26 giugno 2006 si terrà, a conclusione di
una serie di importanti e sofferti appuntamenti elettorali, il referendum per
l’approvazione della più complessa e controversa revisione costituzionale
mai tentata in Italia.
Non è previsto alcun quorum di validità del
referendum: se dunque la maggioranza dei votanti si esprimerà a favore della
revisione costituzionale, questa potrà essere promulgata dal Presidente della
Repubblica ed entrare in vigore.
La campagna referendaria, iniziata in tono minore
per la sottovalutazione della posta in gioco, si sta ora prevalentemente
giocando sulle simpatie o antipatie personali: Votate Sì contro Scalfaro, No contro Bossi e Berlusconi...
Non sarà inutile ricordare che la compagine politica autrice di questa riforma:
- nel 2001 riuscì ad aumentare i propri seggi in
Parlamento eludendo le leggi elettorali, grazie al trucco delle liste-civetta (per completezza di cronaca, già sperimentato nel 1996, pur su scala decisamente minore, dalla coalizione allora vincente);
- alla fine della passata legislatura ha poi cambiato
la legge elettorale, eliminando i
collegi uninominali e introducendo il voto
di lista bloccato per l’elezione di tutti i parlamentari, grazie al
quale in Parlamento finiscono soltanto i predestinati
all’elezione in quanto candidati in cima alle liste (l’ex
ministro Calderoli ha definito questo sistema
elettorale una “porcata”);
- ora, tenta di convincere gli elettori a votare a
favore di una riforma demenziale e sgangherata brandendo la norma-civetta taglia-parlamentari (che,
a regola, ridurrebbe il numero di deputati e senatori soltanto dal
2016…).
Infatti, quando si riesce ad andare oltre il tifo
da bisca clandestina, i fautori del Sì (Lega compresa) tendono a presentare questa
revisione costituzionale, pure avviata all’insegna della cd. “Devolution”, come quella della riduzione del numero
dei parlamentari.
A volte, a seconda del livello del dibattito, si
riesce anche a sentir parlare del (preteso) superamento delle farraginosità del bicameralismo perfetto e della correzione
di errori contenuti nella precedente revisione del Titolo V voluta dal
centrosinistra.
Al di là dei personalismi e degli slogan
qualunquistici sul numero dei parlamentari, sui presunti guasti del
bicameralismo perfetto e sugli errori del precedente Parlamento, è invece il
caso di approfondire per tempo i contenuti concreti della revisione
costituzionale, visto che i suoi effetti (secondo i punti di vista, nefasti o
benefici) potrebbero essere duraturi.
Tra l’altro, se davvero la riforma si
limitasse agli slogan con cui i suoi propugnatori la presentano, sarebbe
bastato intervenire su una manciata di articoli della Costituzione, e non su cinquantatré.
In ogni caso, il testo della legge costituzionale
offre anche utili chiavi di lettura di eventi politici recenti.
Si pensi ai fischi
lanciati da destra dell’emiciclo verso i senatori a vita, “colpevoli” di partecipare alla
votazione di fiducia al Governo Prodi!
La revisione costituzionale priverebbe il Senato
del potere di votare la fiducia al Governo: senza bisogno di lazzi e altre
inciviltà, i senatori a vita, “non eletti dal popolo”, non
potrebbero più determinare le sorti del Governo.
E invece no! I senatori a vita sarebbero aboliti e
sostituiti dai deputati a vita, che dunque, “non eletti dal
popolo”, potrebbero votare la fiducia al Governo! Che dire? Alla prossima
occasione, ci sarà ancora qualche parlamentare a vita da linciare...
Addirittura, alcuni tra i sostenitori della riforma costituzionale “imperfetta ma
perfettibile” invitano a votare Sì per poi “migliorarla”
successivamente. In altri termini, chiedono due voti di fiducia in bianco: uno,
alla memoria, per il Parlamento uscente; l’altro, preventivo, per quello
che dovesse riuscire nell’auspicata opera di miglioramento di una riforma
dai molti vizi e dalle poche virtù.
Peraltro, questo consistente sommovimento della
Costituzione riguarderebbe non soltanto la distribuzione dei poteri tra lo
Stato centrale e le Regioni, ma soprattutto la forma di governo nazionale (poteri del Parlamento, del Governo e del Presidente della Repubblica), oltre che la composizione e il
funzionamento della Corte costituzionale.
Dopo aver brevemente affrontato la questione dei tempi di entrata in vigore della
revisione costituzionale (in caso di vittoria del Sì al referendum), ne
esamineremo i principali aspetti:
- ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
- composizione e poteri dei due rami del Parlamento
nazionale;
- modalità di designazione e poteri del Primo
ministro;
- poteri del Presidente della Repubblica;
- composizione e condizioni di funzionamento della
Corte costituzionale.
Ciò che più lascia perplessi è comunque il fatto
che siano stati sì mutuati da altri ordinamenti costituzionali singoli istituti
(a volte addirittura soltanto parzialmente, come nel caso della commissione
bicamerale di conciliazione), ma che nel loro complesso gli interventi di
“riforma” non trovino corrispondenze in nessun sistema
costituzionale contemporaneo.
2. I tempi di entrata in vigore della
revisione costituzionale
La revisione costituzionale dovrebbe entrare in
vigore in tre distinte fasi, ai sensi dell’art. 53, recante le
“Disposizioni transitorie” (di seguito: disp.
trans.):
- una parte, immediatamente (disp.
trans., comma 1);
- una parte, a partire dalla prima legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore, cioè nel 2011,
salvo scioglimenti anticipati (disp. trans., comma 2, primo periodo);
- una parte, a partire dalla seconda legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore, ovvero nel 2016,
salvo scioglimenti anticipati (disp. trans., comma 2, secondo periodo).
Con l’entrata
in vigore della legge costituzionale avrebbero immediato effetto le seguenti modifiche:
- abbassamento da cinquanta a quarant’anni
dell’età per essere eletti presidenti della repubblica (art. 84
Cost.);
- costituzionalizzazione
delle autorità amministrative
indipendenti (art. 98-bis Cost.);
- tutte le modifiche
al Titolo V, fatta eccezione per quelle all’art. 126, primo comma, e
per l’introduzione dell’art. 127-ter (artt.
114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
Cost.);
- cristalizzazione
delle leggi elettorali per Camera e
Senato al momento vigenti (disp. trans., comma 7).
Entrerebbero in
vigore con la prossima legislatura (ovvero, salvo scioglimenti anticipati,
nel 2011) le seguenti modifiche:
- trasformazione del nome del Senato in Senato federale (art. 55, primo comma,
Cost.);
- riduzione dell’età
per poter eleggere il Senato federale da venticinque a
diciotto anni (art. 58 Cost.);
- aumento dei partecipanti
ai lavori del Senato federale: due
rappresentanti per Regione o Provincia autonoma parteciperanno infatti, senza
diritto di voto, all’attività del Senato federale (art. 57, sesto comma,
Cost.);
- abolizione
dei senatori eletti all’estero
ed elezione all’estero di diciotto deputati (su 630) in luogo dei dodici
previsti dall’art. 56, secondo comma, della Costituzione al tempo vigente
(disp. trans., comma 4,
lettera a), terzo periodo);
- limitazione
dell’elettorato passivo per il Senato federale a coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche
pubbliche elettive in enti territoriali all’interno della Regione, o
siano stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedano nella Regione
alla data di indizione delle elezioni;
- abolizione dei
senatori di diritto e a vita (ex presidenti della Repubblica) e dei cinque senatori a vita di nomina
presidenziale, e contestuale introduzione
dei deputati di diritto e a vita (ex presidenti della Repubblica) e di tre deputati a vita di nomina
presidenziale (art. 59 Cost.); i senatori a vita in carica resterebbero al
Senato federale (disp. trans.,
comma 15);
- costituzionalizzazione del quorum richiesto per l’elezione dei presidenti delle due Assemblee
(art. 63, comma 1, Cost.);
- aumento del quorum richiesto per l’approvazione del regolamento della Camera
ai tre quinti dei componenti (art. 64, comma 1, Cost.); previsione che per la
validità delle sedute del Senato
federale debbano essere presenti
senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni (art. 64, terzo
comma, Cost.);
- conferma del divieto di vincolo di mandato per i
parlamentari (art. 67 Cost.);
- modifica della composizione della Corte costituzionale (art. 135, primo comma, Cost.).
Entrerebbero in vigore con la seconda legislatura successiva a quella in corso (ovvero nel 2016,
sempre che l’attuale legislatura non sia sciolta prima, e sempre che
neppure la prossima lo sia) le seguenti modifiche:
- riduzione del numero di deputati
(da
- riduzione dell’età
richiesta per essere eletti alla Camera da venticinque a ventuno anni
(art. 56, terzo comma, Cost.);
- riduzione dell’età
richiesta per essere eletti al Senato federale da quaranta a
venticinque anni (il nuovo art. 58 Cost. entrerebbe in vigore con la prossima
legislatura, ma il comma 4 disp. trans. prevede che,
in sede di primo rinnovo del Senato, l’età resti fissata a quarant’anni).
3. La nuova ripartizione delle competenze
tra Stato e Regioni
3.1. Panoramica sul vigente Titolo V della
Costituzione
La legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, approvata dal Parlamento nel corso della XIII
Legislatura e confermata dal referendum popolare del 7 ottobre
In particolare, secondo
l’art. 117 Cost. modificato nel 2001:
-
la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (comma 1);
-
lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie
tassativamente elencate (comma 2);
-
nelle materie, anch’esse espressamente elencate, di legislazione
concorrente, la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la
determinazione dei principî fondamentali, riservata allo Stato (comma 3);
-
le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in tutte le
materie non espressamente riservate allo Stato (comma 4).
E’ stato inoltre costituzionalizzato il principio (ispiratore delle cd.
leggi “Bassanini”) per cui le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a un livello amministrativo
superiore (art. 118 Cost.).
Sono state poste le basi
del federalismo fiscale (art. 119 Cost.).
Coerentemente con i nuovi
principî ispiratori dei rapporti tra Stato e Regioni, è stata abolita la
precedente forma di controllo preventivo sulle leggi regionali, che era così
articolata (art. 127 Cost. previgente):
-
approvazione della legge da parte del Consiglio regionale;
-
facoltà del Governo di rinviare la legge al Consiglio regionale al fine
di una nuova deliberazione;
-
in caso di riapprovazione della legge a
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, possibilità per il
Governo di: promuovere la questione di legittimità della legge dinanzi alla
Corte costituzionale; ovvero, sollevare la questione di merito per conflitto
d’interessi dinanzi alle Camere.
Il nuovo art. 127 Cost.
ha invece esteso alle leggi regionali il controllo successivo già previsto per
le leggi nazionali:
-
le leggi regionali (approvate e promulgate) possono essere impugnate dal
Governo dinanzi alla Corte costituzionale, per questioni di competenza, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione;
-
le leggi nazionali (approvate e promulgate) possono essere impugnate
dalle Regioni dinanzi alla Corte costituzionale, per questioni di competenza,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Com’era intuibile,
il nuovo bilanciamento dei rapporti tra Stato e Regioni ha dato vita a
un’intensa conflittualità, che ha comportato un significativo aumento dei
ricorsi statali e regionali alla Corte costituzionale contro, rispettivamente,
le leggi regionali e le leggi statali accusate di violare la ripartizione delle
competenze.
3.2. La proposta riforma del sistema delle
autonomie: nuova distribuzione di competenze tra Stato e Regioni, Senato
federale
Al fine di mettere
“ordine nella conflittualità”, la revisione costituzionale ora
sottoposta a referendum si propone di:
-
distribuire diversamente le competenze tra Stato e Regioni;
-
istituire il Senato federale quale luogo istituzionale di risoluzione dei
conflitti di competenza tra Stato e Regioni, anche per diminuire il carico di
lavoro della Corte costituzionale.
A coronamento dell’intenzione
di ricondurre a concordia i rapporti tra Stato e autonomie, sarebbero
introdotti nell’art. 114 Cost. i
principî di leale collaborazione e di sussidiarietà.
Peraltro, con asimmetrica innovazione, lo Statuto
della Regione Lazio potrebbe conferire a Roma capitale forme e condizioni
particolari di autonomia (art. 114, terzo comma, Cost.), mentre sarebbe invece
abolita la possibilità del conferimento di forme e condizioni particolari di
autonomia alle Regioni ordinarie (art. 116 Cost.).
In accoglimento di un’istanza della Lega
Nord, il nuovo comma 4 dell’art. 117 Cost. conferirebbe quindi alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza
e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione
scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia
amministrativa regionale e locale.
Sarebbe contestualmente soppressa dall’elenco delle competenze concorrenti
(art. 117, terzo comma, Cost.) la materia “tutela della salute”, mentre diverrebbe competenza
esclusiva dello Stato legiferare in tema di “norme
generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari”
(art. 117, secondo comma, lettera m-bis), Cost.).
Si tratta di una lampante
contraddizione di sistema della revisione costituzionale.
Infatti, due
competenze esclusive (una statale e una regionale) nella stessa materia,
potendo lo Stato definire la cornice (le “norme
generali”) e le Regioni il dettaglio, sono di fatto una competenza
concorrente.
Se la riforma non
prevedesse anche l’istituzione del “bicameralismo
asimmetrico”, la trasformazione della materia della salute da
concorrente in via di diritto a concorrente in via di fatto non avrebbe
apprezzabili conseguenze pratiche.
La questione è che (come
meglio vedremo al punto 5) nelle materie di legislazione concorrente avrebbe
potestà legislativa il Senato federale, mentre nelle materie di
legislazione statale esclusiva (pur se concorrente in via di fatto) sarebbe
competente
In altri termini, la materia “tutela della salute”
non vedrebbe nel Senato federale il preteso luogo naturale di raccordo e
contemperamento delle istanze statali e regionali, in palese contraddizione con
le motivazioni dell’istituzione del Senato federale.
Tra l’altro, la competenza in tema di “norme generali sulla tutela della
salute; sicurezza e qualità alimentari” si sovrapporrebbe a quella,
già esistente all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in tema di “determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Se (quantomeno) le due sovrapposte competenze
dovessero essere esercitate dalla stessa assemblea legislativa, non sorgerebbe
alcun problema. Invece, secondo la nuova versione dell’art. 70 Cost., la competenza sarebbe sfalsata, spettando la determinazione dei livelli essenziali
alla legge bicamerale.
Anche in materia di istruzione
la riforma mancherebbe fatalmente l’obiettivo di mettere “ordine
nella conflittualità”.
Alle attuali competenze – esclusiva statale
per la determinazione di “norme
generali sull’istruzione” (art. 117, secondo comma, lettera n),
Cost.) e concorrente in tema di “istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale” (art. 117, terzo comma,
Cost.) – si aggiungerebbe infatti quella esclusiva regionale (esplicita e
non più residuale) in materia di “organizzazione
scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche” (art. 117, quarto
comma, lettera b), Cost.).
Sarebbe infine reintrodotto, all’art. 127 Cost., il concetto di “interesse
nazionale” per consentire al Governo di impugnare le leggi regionali
senza portarle alla Corte costituzionale.
Il Governo, infatti, qualora ritenesse
l’interesse nazionale della Repubblica pregiudicato da una legge regionale o da una sua parte:
- entro quindici giorni dalla sua pubblicazione
potrebbe invitare
- qualora entro i successivi quindici giorni il
Consiglio regionale non rimovesse la causa del pregiudizio, il Governo, entro
gli ulteriori quindici giorni, potrebbe sottoporre la questione al Parlamento
in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione
adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, potrebbe annullare la
legge o sue disposizioni;
- il Presidente della Repubblica, entro i successivi
dieci giorni, dovrebbe emanare il conseguente decreto di annullamento.
4. La nuova composizione dei due rami del
Parlamento
La composizione della Camera dei deputati e del
Senato federale muterebbe in due fasi.
Con la prima
legislatura successiva all’entrata in vigore della riforma (dunque,
salvo scioglimenti anticipati, nel 2011):
-
- il Senato
federale si comporrebbe di trecentonove
senatori eletti in Italia da tutti gli elettori (essendo soppressi i sei
senatori eletti nella circoscrizione Estero) e dei senatori a vita;
- il Senato
federale sarebbe ancora eletto
contestualmente alla Camera dei
deputati;
- troverebbero applicazione le leggi elettorali vigenti al momento dell’entrata in vigore
della revisione costituzionale (ovvero quelle con cui si è votato nel 2006, che
hanno soppresso i collegi uninominali in favore delle liste bloccate di candidati predestinati all’elezione), cristallizzate (disp.
trans., comma 7);
- parteciperebbero all’attività del Senato
federale, ma senza diritto di voto,
quarantadue rappresentanti delle Regioni e Province autonome.
Con la seconda
legislatura successiva all’entrata in vigore della riforma (dunque,
salvo scioglimenti anticipati, nel 2016):
-
- il Senato
federale si comporrebbe di duecentocinquantadue
senatori eletti (la volta precedente sarebbero stati trecentonove), oltre
ai quarantadue osservatori senza diritto
di voto in rappresentanza di Regioni e Province autonome; l’età minima dei senatori scenderebbe a venticinque anni;
- i senatori sarebbero eletti contestualmente ai
Consigli regionali, le cui legislature, per l’occasione (e in spregio al
proclamato rispetto delle autonomie), sarebbero prolungate (se durate più di
trenta mesi alla data di primo rinnovo delle Camere) ovvero troncate (se durate
meno) per assicurare la contestualità
dell’elezione (disp. trans., comma 4, lettere
c) e d), e comma 5);
Chiaramente, in caso di
scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, decadrebbero anche i
senatori eletti nella Regione.
E’ il caso di
ricordare che, nel corso delle letture parlamentari sulla legge, il numero di
deputati e senatori era stato addirittura ridotto, rispettivamente, a
quattrocento e duecento: con il tempo, ma soprattutto grazie a trattative
interne alla coalizione allora maggioritaria, il Parlamento è poi giunto a più
miti consigli.
Occorre infine segnalare
che il divieto di vincolo di mandato per i parlamentari, pure
formalmente confermato all’art. 67 Cost. dalla revisione costituzionale,
subirebbe nel caso dei deputati una consistente implicita deroga, in ragione
dei nuovi meccanismi fiduciari, che porterebbero a estreme conseguenze il
dovere di obbedienza al Primo ministro dei deputati (eletti con il sistema
delle liste di partito bloccate) di maggioranza.
5. La
nuova ripartizione di competenze tra Camera e Senato federale
Il nuovo art. 70 (che
troverebbe applicazione nel 2011 o, in caso di scioglimento anticipato della
legislatura, prima), ispirandosi liberamente a ordinamenti costituzionali
stranieri (principalmente, quello francese della V Repubblica e quello della
Repubblica federale tedesca), intenderebbe porre fine al cd. bicameralismo
perfetto.
Difficilmente, però, dei petali strappati a fiori
diversi possono formare altro che una natura morta, così come non
necessariamente assemblando parti funzionanti di diverse macchine si riesce a
ottenere una macchina nuova e funzionante.
5.1.
Segue: il “bicameralismo asimmetrico”
Negli ordinamenti
costituzionali europei con Parlamento bicamerale (non negli Stati Uniti, dove vige il bicameralismo
perfetto e nessuno se ne lamenta), la volontà della Camera eletta a suffragio
universale diretto prevale normalmente su quella dell’altra.
Pur con diversa regolamentazione delle procedure,
l’assemblea legislativa prevalente è
Nel “bicameralismo asimmetrico” di
questa riforma sgangherata, invece, la volontà della Camera dei deputati o del
Senato federale prevarrebbe su quella dell’altra Assemblea in base a una tutt’altro che certa ripartizione di
competenze per materia.
Il Senato federale
eserciterebbe il potere legislativo nelle materie di competenza
concorrente Stato-Regioni (indicate all’art. 117, terzo comma).
Detto così, il sistema
potrebbe apparire più che armonioso. Come visto sopra, tuttavia, la delimitazione delle competenze è tutt’altro che matematica.
La questione non è
sfuggita neppure agli autori della riforma, che infatti, per risolvere i conflitti di
competenza tra le due Camere, hanno previsto che i presidenti delle due
Assemblee, caso per caso:
-
possano, d’intesa fra loro, decidere a quale Camera spetti
la competenza;
-
possano, in alternativa, deferire la decisione a un comitato
paritetico composto da quattro deputati nominati dal presidente della
Camera e da quattro senatori nominati dal presidente del Senato, e presieduto
non si sa da chi (in caso di parità di voti, non sembra potersi avere alcun
lodo).
La decisione dei
due presidenti o del comitato paritetico non sarebbe sindacabile
in alcuna sede, ovvero neppure da parte della Corte costituzionale, in deroga
inespressa all’art. 134 della Costituzione, che elenca, tra le competenze
della Corte, quella di giudicare non soltanto sulla legittimità costituzionale
delle leggi, ma anche sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Quanto dianzi detto vale,
chiaramente, soltanto nel caso in cui i due presidenti o gli otto delegati di
questi si mettano d’accordo sull’attribuzione della competenza
legislativa nel caso specifico.
Se l’accordo non
fosse raggiunto (ipotesi più che probabile, non soltanto in caso di presidenti
espressione di maggioranze diverse), Camera e Senato potrebbero legiferare in
piena libertà in ogni materia, anche se di competenza dell’altra camera.
L’altra Assemblea, entro trenta giorni potrebbe esprimere il proprio
dissenso. L’Assemblea procedente (cioè quella che avesse assunto
l’iniziativa di legiferare per prima) potrebbe approvare senza ostacoli
la legge.
Resterebbero soltanto il controllo,
preventivo, del Presidente della Repubblica (art. 74) o quello, successivo,
della Corte costituzionale (art. 134).
Il Presidente della
Repubblica, infatti, prima di promulgare la legge, potrebbe ancora
(com’è attualmente previsto), con messaggio motivato alle Camere,
chiedere una nuova deliberazione. Tuttavia, se le Camere, “secondo le
rispettive competenze”, approvassero nuovamente la legge, questa dovrebbe
essere promulgata. Sempre che
In mancanza di una
modifica delle norme di procedura, nel caso di competenze contese tra Camera e
Senato federale non risolte con il lodo (insindacabile) dei presidenti delle
Assemblee o dei loro delegati,
5.2.
Segue: il bicameralismo perfetto
In base all’art.
70, terzo comma, Cost. il potere legislativo continuerebbe a essere esercitato
collettivamente dalle due camere per l’esame dei disegni di legge
concernenti:
-
le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m)
(determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale)
e p) (legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della Capitale) e 119;
-
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 120, secondo
comma;
-
il sistema d’elezione della Camera dei deputati e del Senato
federale;
e, inoltre, nei casi di
cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122,
primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.
Se un disegno di legge
non fosse approvato dalle due Camere nel medesimo testo, i Presidenti
delle Camere potrebbero convocare, d’intesa fra loro, una Commissione
composta di trenta deputati e trenta senatori, incaricata di proporre un testo
unificato da sottoporre al voto finale delle due assemblee.
La procedura di
conciliazione si fermerebbe qui: dunque, nel caso di mancato accordo delle
due assemblee sul testo proposto dalla Commissione, la legge contesa non
riuscirebbe a vedere la luce.
In diritto
amministrativo, una siffatta procedura di conciliazione sarebbe considerata un inutile
aggravio procedurale!
La procedura di
conciliazione disciplinata dalla Costituzione della V Repubblica francese (artt. 45e 46) prevede invece, in caso di stallo, una via
d’uscita: dopo ulteriore lettura in entrambe le Camere, il Governo può
chiedere all’Assemblea nazionale di decidere definitivamente (a
maggioranza semplice in caso di leggi ordinarie, a maggioranza assoluta dei
componenti in caso di leggi organiche).
E’ soltanto una
delle tante occasioni di riforma mancate dagli autori di questa fantasiosa
revisione costituzionale.
6. Nomina del Primo ministro e formazione
del Governo
Con la modifica
costituzionale, verrebbe introdotto il cd. “premierato”,
con implicita rinuncia sia al modello presidenzialista
americano, sia a quello semipresidenzialista francese
(vigenti e convalidati da una consolidata pratica).
Non sarebbe, tra
l’altro, prevista l’elezione diretta del primo ministro, ma solo
una sua designazione preventiva nell’ambito delle coalizioni di partiti
proposte agli elettori per l’elezione della Camera dei deputati.
La libertà di scelta del Parlamento sulla legge elettorale sarebbe del resto pesantemente condizionata. Infatti, la
legge elettorale dovrebbe ormai disciplinare l’elezione dei deputati “in modo da favorire la formazione di
una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”
(art. 92, secondo comma, Cost.).
E’ evidente che la norma costituzionale è
stata scritta avendo in mente i sistemi elettorali che attribuiscono dei premi
di maggioranza al partito o alla coalizione vincente (come l’attuale
sistema per l’elezione della Camera dei Deputati, per fare un esempio).
Tale vincolo costituzionale escluderebbe quindi non soltanto un uninominale maggioritario all’inglese o alla francese,
ma anche un sistema proporzionale puro (con o senza soglia di sbarramento per
l’accesso alla ripartizione dei seggi).
La candidatura
alla carica di Primo ministro avverrebbe dunque mediante collegamento con
una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati.
Il Presidente della Repubblica dovrebbe quindi
nominare il Primo ministro “sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati” (art. 92, terzo comma, Cost.).
I ministri sarebbero invece nominati e revocati dal
Primo ministro (art. 95, primo comma, Cost.).
Entro dieci giorni dalla nomina (art. 94, primo
comma, Cost.), il Primo Ministro dovrebbe illustrare sia alla Camera sia al
Senato federale il programma di legislatura e la composizione del Governo,
mentre la sola Camera dei Deputati si dovrebbe esprimere con un voto sul
programma (la fiducia al Governo sarebbe quindi presunta).
7. I
poteri del Primo ministro
Il Primo ministro avrebbe il compito e la
responsabilità di determinare la politica generale del Governo, e inoltre di
garantirne l’unità d’indirizzo politico e amministrativo,
dirigendo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri (attualmente,
il Presidente del Consiglio “dirige” la politica generale del
Governo).
Il Primo ministro
disporrebbe inoltre di poteri rafforzati nei confronti del Parlamento e del
Presidente della Repubblica.
7.1.
Segue: la facoltà di sottrarre al Senato la potestà legislativa di sua
competenza e quella di imporre alla Camera dei deputati il voto bloccato su un
disegno di legge
In base al nuovo art. 70, quarto e quinto comma, Cost., il Governo, qualora ritenesse che proprie modifiche ad
un disegno di legge, di competenza del Senato federale, fossero essenziali per
l’attuazione del suo programma, potrebbe, previa autorizzazione del Capo
dello Stato, promuovere una nuova deliberazione del Senato ed eventualmente
chiedere che
L’autorizzazione del Presidente della
Repubblica dovrebbe avere a oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal
Governo e approvate dalla Camera in sede di esame della legge già approvata dal
Senato federale
In base all’art. 72, quinto comma, Cost., il Governo potrebbe chiedere:
- prima, che siano iscritti all’ordine del
giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso;
- poi, che, decorso il termine, la (sola) Camera dei
deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo.
7.2. Segue:
le questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia alla Camera dei deputati
In primo luogo (art. 94, secondo comma, Cost.), il
Primo ministro potrebbe porre la questione
di fiducia su tutti i disegni di legge (salvo quelli costituzionali e di
revisione costituzionale) e chiedere che
Il
governo Berlusconi, nella relazione
d’accompagnamento al DDL 2544, fondava tale inesorabile potere del primo
ministro sul presupposto della “costituzionalizzazione del programma di governo, quale atto non
solo politicamente ma anche giuridicamente rilevante e dunque tale da «imporsi»
come direttiva guida per tutti i parlamentari di maggioranza nonché per gli
stessi componenti della compagine governativa”.
Si
impongono alcune brevi considerazioni:
-
la possibilità per il Primo ministro di imporre alla Camera
il voto-suicidio sarebbe pienamente libera e neppure formalmente
vincolata al programma di governo;
-
già al momento del voto è dubbio che si possa rinvenire nei
dettagli la proposta programmatica della coalizione vincente: a maggior
ragione, non si vede come a decisioni correlate a eventi successivi (crisi
internazionali, economiche, procedimenti giudiziari, etc.) possa essere
applicata tale procedura;
-
sarebbe stato comunque meno ipocrita attribuire al governo
la facoltà di sostituirsi alla Camera, a proprio insindacabile giudizio,
nell’esercizio della potestà legislativa.
In secondo luogo (art. 94, terzo e quarto comma,
Cost.), almeno un quinto dei deputati potrebbero presentare una mozione di sfiducia al Governo. In caso
di approvazione della mozione di sfiducia da parte della Camera dei deputati,
per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti, il Primo ministro
si dovrebbe dimettere e il Presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere
Il Primo ministro dovrebbe dimettersi altresì
qualora la mozione di sfiducia fosse stata respinta
con il voto determinante di deputati (anche uno solo) non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. In tale caso si applicherebbe l’articolo 88,
secondo comma, Cost. (mozione di fiducia costruttiva).
7.3.
Segue: i casi di automatico scioglimento della Camera dei deputati e le mozioni
di sfiducia e fiducia costruttiva
Il Presidente della Repubblica (art. 88, primo
comma, Cost.) dovrebbe sciogliere
a)
su richiesta del Primo Ministro, che ne assumerebbe la esclusiva responsabilità;
b)
in caso di morte o impedimento permanente del
Primo Ministro;
c)
in caso di dimissioni del Primo Ministro;
d)
in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia
al governo.
Tuttavia (art. 88, secondo comma, Cost.), nei primi
tre casi il Presidente della Repubblica
non potrebbe sciogliere
Inoltre (art. 94, comma quinto, Cost.), qualora
fosse presentata e approvata una mozione
di sfiducia (costruttiva), con
la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla
maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dovrebbe
dimettere e il Presidente della Repubblica dovrebbe nominare il Primo ministro
designato dalla mozione.
8. Le modalità d’elezione e i poteri
del Presidente della Repubblica
Il nuovo articolo 87, primo comma, Cost. così
reciterebbe:
“Il
Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta
Questo è tra l’altro l’unico punto, in
tutta
L’età minima richiesta per poter essere
eletti alla Presidenza della Repubblica scenderebbe da cinquanta a quarant’anni.
Il Presidente sarebbe eletto dall’«Assemblea
della Repubblica» (una variante dell’attuale Parlamento in seduta
comune integrato dai rappresentanti regionali), composta:
- da deputati e senatori (rispettivamente, da
- dai Presidenti delle giunte regionali e delle
Province autonome di Trento e Bolzano/Bozen (22
membri);
- da 1 delegato del Consiglio regionale della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste;
- da 2 delegati per ogni altro Consiglio regionale
(38 membri);
- da un ulteriore delegato regionale in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella Regione (in base al censimento Istat 2001 sarebbero ulteriori 48 delegati regionali).
Il quorum richiesto per l’elezione
scenderebbe gradualmente:
- per i primi tre scrutini (come ora) sarebbe
necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea della
Repubblica;
- nel quarto e quinto scrutinio sarebbe richiesta la
maggioranza dei 3/5 dei componenti;
- dal sesto scrutinio in poi sarebbe sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti.
Le funzioni e i poteri del Presidente della
Repubblica sarebbero in parte modificati, anche tenendo conto delle altre
modifiche apportate alla Costituzione vigente.
Le due funzioni più importanti rimaste in capo al
Presidente della Repubblica sarebbero:
- lo scioglimento
della sola Camera dei Deputati e
l’indizione delle nuove elezioni (ved. Punto
7.3.);
- l’autorizzazione
al Primo Ministro a esporre le
proprie motivazioni al Senato federale, dopo averne verificato la sussistenza
dei presupposti di costituzionalità, al fine del trasferimento della potestà
legislativa del Senato federale alla Camera dei deputati.
Sul primo punto, c’è poco da dire:
l’esercizio del potere di scioglimento della Camera dei deputati non
sarebbe più discrezionale, ma obbligatorio, al verificarsi delle circostanze
tassativamente previste.
Il secondo punto è alquanto delicato. Il Senato
federale è infatti titolare di molti poteri decisionali che investono
l’indirizzo politico del Governo, fra cui quello di approvare in via
definitiva le leggi concernenti la determinazione dei principî fondamentali
sulle materie concorrenti.
Al fine di “attenuare” questo potere
– che, è bene ricordarlo, potrebbe essere esercitato da un Senato
federale con maggioranza diversa da quella della Camera dei Deputati –
Presupposto dell’attivazione della procedura
sarebbe l’autorizzazione presidenziale che, oltre a tener conto di
aspetti tecnico-procedurali, dovrebbe entrare nel merito dei provvedimenti
all’esame del Senato federale.
Il Capo dello Stato, da arbitro neutrale e garante super partes,
verrebbe quindi ad assumere un rilevante ruolo politico, del tutto estraneo
alle funzioni di semplice notaio che i fautori della revisione costituzionale
vorrebbero imporgli, con il rischio di creare forti contrasti fra Primo
Ministro e Presidente della Repubblica.
9. La composizione e il funzionamento della
Corte costituzionale
Non sarà inutile
ricordare che
Il nuovo articolo 135
della Costituzione modificherebbe la composizione della Corte Costituzionale,
lasciandone formalmente immutate le funzioni.
I giudici costituzionali
rimarrebbero quindici i giudici costituzionali, di cui:
- quattro nominati dal Presidente della Repubblica (nel
testo vigente sono cinque);
- quattro dalle supreme magistrature (attualmente
cinque);
- tre dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato
federale (attualmente il Parlamento in seduta comune ne elegge cinque).
La componente espressione della Magistratura, e
quindi non tendenzialmente politica, sarebbe quindi ridotta da cinque a quattro
membri.
Sarebbero introdotte
alcune (utili) cause di incompatibilità con l’ufficio di giudice
costituzionale: nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, il giudice costituzionale
non potrebbe infatti ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive
o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici
individuati dalla legge.
Resterebbero immutati i
requisiti per diventare giudici costituzionali, nonché i quorum previsti per l’elezione.
Come si può evincere da quanto illustrato nei
paragrafi precedenti, i motivi di contenzioso fra Stato e Regioni e fra organi
dello Stato, anziché diminuire, tenderebbero probabilmente ad aumentare (con
l’introduzione, addirittura, di possibilità di conflitti a oggi ancora
sconosciute).
Ma poteva questa
sgangherata revisione costituzionale servirci i maccheroni senza il cacio?
La risposta è no: il nuovo articolo 127-bis Cost.
consentirebbe infatti a Comuni,
Province e Città metropolitane di promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità di una legge (statale o regionale)
che ritenessero lesiva delle proprie competenze costituzionalmente attribuite.
In cifre, ciò significa
che 8.104 Comuni, 103 Province e le future Città metropolitane avrebbero la
possibilità di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale, con il
concreto rischio di paralizzarne completamente il funzionamento.
10. Considerazioni conclusive
Il referendum
confermativo sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale approvate
dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti ma
non dei due terzi non incontra alcun limite di ammissibilità.
Affinché un referendum
abrogativo di una legge ordinaria sia dichiarato ammissibile è invece
richiesto, tra l’altro, il requisito dell’omogeneità del quesito.
Un quesito eterogeneo costringerebbe infatti a fare una scelta netta (Sì a
tutto, oppure No a tutto) l’elettore che volesse invece votare in un modo
su una parte del quesito e in modo differente su un’altra.
La questione
dell’eterogeneità del quesito del referendum costituzionale confermativo
fu sollevata anche in occasione dell’istituzione (con legge costituzionale
24 gennaio 1997, n. 1) della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali, incaricata di elaborare progetti di revisione della Parte II
della Costituzione.
La mancata approvazione
con legge costituzionale dei progetti di revisione elaborati dalla Commissione
bicamerale ha mandato in secondo piano il problema, che infatti non è stato
risolto e si ripropone oggi, con questo referendum confermativo di una legge
costituzionale di 57 articoli che interviene sui temi più disparati.
Per queste ragioni,
votiamo No!
Viareggio-Milano, 18 giugno 2006
Pagine del
Comitato per la Difesa dei Referendum Elettorali e del Collegio Uninominale