COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

TESTO VIGENTE RAFFRONTATO CON IL TESTO DEL DDL 2544

 

a cura di Federico Fischer

 

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PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I - IL PARLAMENTO

Sezione I - Le Camere.

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO DEL DDL 2544 SOTTOPOSTO A REFERENDUM

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 55.

 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della

Repubblica».

 

Art. 55.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 

Art. 56.

 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

 

 

 

 

 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Art. 2.

(Camera dei deputati)

1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,

quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

 

Art. 56.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

 

[In vigore a partire dalla XVII Legislatura] La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.

 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati

alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della  Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Art. 57.

 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 

 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Art. 3.

(Struttura del Senato federale

della Repubblica)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e

diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori

eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale

o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle

Province autonome.

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato,

che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha

due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del

quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta

dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto,

secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle

autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea

regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle

autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di

Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli

delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno

un proprio rappresentante».

 

Art. 57.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

 

[In vigore a partire dalla XVII Legislatura] Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale

o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

 

L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.

 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del

quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta

dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

 

Art. 58.

 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

 

Art. 4.

(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)

1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i

venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti

territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o

deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

 

Art. 58.  [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Art. 59.

 

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

 

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita

dalla seguente: «deputato».

2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno

illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

 

Art. 59. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere

superiore a tre.

 

Art. 60.

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

 

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

 

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori

e della Camera dei deputati)

1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino

alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia

autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei

Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto

in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei

Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

 

Art. 60.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

 

[In vigore a partire dalla XVII Legislatura] I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

 

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei

Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei

Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica.

Art. 61. 

 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

 

 

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 

 

Art. 7.

(Elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla

fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla

elezione.

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della

precedente».

 

Art. 61.  [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

 

Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62. 

 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

 

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. 

 

NESSUNA MODIFICA

NESSUNA MODIFICA

Art. 63.

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

 

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati

e del Senato federale della Repubblica)

1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il

regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche

periodico dell’Ufficio di Presidenza».

 

Art. 63. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è  sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il

regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza.

 

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

 

 

 

 

 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

 

 

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

 

Art. 9.

(Modalità

di funzionamento delle Camere)

1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza

dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio

regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in

seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del

Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei

loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la

Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale

della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da

almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e

della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi

di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70,

terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal

comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di

controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle

minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini

per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle

Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni

di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se

richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo

richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve

essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

 

Art. 64. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in

seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

 

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del

Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei

loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da

almeno un terzo delle Regioni.

 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e

della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi

di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70,

terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal

comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di

controllo o di garanzia.

 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle

minoranze.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni

di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se

richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo

richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve

essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

Art. 65.

 

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

 

 

 

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

 

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di

ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».

 

Art. 65. [In vigore immediatamente]

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di

ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

 

Art. 66.

 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione

dei deputati e dei senatori)

1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e

delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal

proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte

di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con

deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri

componenti».

 

Art. 66. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento.

 

L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei  Parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

Art. 67.

 

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

 

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

 

Art. 67. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

 

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 69.

 

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

 

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla

legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti

dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

 

Art. 69. [In vigore immediatamente]

 

I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

 

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti

dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

 

Sezione II -  La formazione delle leggi.

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 70.

 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

 

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie

di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del

presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il

Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle

quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di

legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la

determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo

comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo

l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro

trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I

termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per

l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo

comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo

comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della

Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello

Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,

commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133,

secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel

medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro,

una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio

di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un

testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle

Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due

Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto

all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano

essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati,

ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente

della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro

ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche

non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in

via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può

avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla

Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,

d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere,

sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della

funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico,

composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.

La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti

delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di

norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di

legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare

procedimenti diversi».

 

Art. 70.  [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il

Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I

termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

 

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo

comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello

Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,

commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel

medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

 

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti

costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

 

L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere,

sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.

La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti

delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di

norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di

legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare

procedimenti diversi.

Art. 71.

 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

 

 

 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

 

Art. 71. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

 

Art. 72.

 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

 

 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

 

 

 

 

 

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

 

 

 

 

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

 

 

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione

per commissioni)

1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione

finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di

legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche

permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o

fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine,

la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è

organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio

regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo

comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio

regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

 

Art. 72. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

 

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di

legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche

permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le

modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

 

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo

comma.

 

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro.

Art. 73.

 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

 

 

 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 

 

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri

componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

 

Art. 73. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 

 

Art. 74.

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

 

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

 

2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le

Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

 

Art. 74. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

 

Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

 

Art. 75.

 

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 76.

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

Art. 18.

(Decreti legislativi)

1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

 

Art. 76. [In vigore immediatamente]

 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera

Art. 77.

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

 

 

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

 

 

 

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione

delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi

dell’articolo 70,».

4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere»

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi

dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se

sciolta, è appositamente convocata».

5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono

inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

 

Art. 77. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi

dell’articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi

dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

Art. 78.

 

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 79.

 

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

 

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

 

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 80.

 

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

 

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma,

la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o

regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o

modificazioni di leggi».

 

Art. 80. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

 

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

 

 

 

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

 

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma».

 

Art. 81. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma

 

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

 

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

 

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

 

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

 

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d’inchiesta)

1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

 

Art. 82. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

 

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione.

 


 

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 83.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

 

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due

Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la

rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due

terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la

maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

 

Art. 83. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale.

 

Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la

rappresentanza delle minoranze.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due

terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la

maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 84.

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

 

Art. 23.

(Età minima del Presidente

della Repubblica)

1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono

sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

 

Art. 84. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

 

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

 

Art. 85.

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

 

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

 

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 

Art. 24.

(Convocazione dell’Assemblea

della Repubblica)

1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai

seguenti:

«Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della  epubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

 

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la

elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

 

Art. 85. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

 

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della  epubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

 

 

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la

elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

 

 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

 

Art. 25.

(Supplenza del Presidente

della Repubblica)

1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti:

«se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

 

Art. 86. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87.

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

 

 

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

 

 

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la

Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima

riunione della Camera dei deputati.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti

delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,

quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente

nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai

fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza

dei presupposti costituzionali».

 

Art. 87.  [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

 

Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

 

 

 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio

nazionale dell’economia e del lavoro.

 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Art. 88.

 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indIce le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle

lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai

deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In

tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

 

Art. 88.  [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indIce le elezioni nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle

lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai

deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In

tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

Art. 89.

 

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

 

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 28.

(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)

1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del

Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

 

Art. 89. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

 

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

 

Art. 90.

 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

 

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 91.

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

Art. 29.

(Giuramento del Presidente

della Repubblica)

1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».

 

Art. 91. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica.

 

 

 


TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio dei ministri

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 92.

 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

 

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro».

 

Art. 92. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

 

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

Art. 93.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

 

Art. 93. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

 

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

 

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo  inistro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

 

Art. 94. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

 

 

 

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

 

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo  ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia.  La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.

 

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

 

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

Art. 95.

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

 

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

 

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».

 

Art. 95. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

 

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

 

La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

 

Art. 96. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

 

Sezione II - La Pubblica Amministrazione.

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 97.

 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

 

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 98.

 

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

 

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 

Art. 35.

(Autorità amministrative

indipendenti nazionali)

1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

 

Art. 98-bis. [In vigore immediatamente]

 

Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

 

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.

 

Sezione III - Gli organi ausiliari.

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 99.

 

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

 

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

 

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 100.

 

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

 

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

 

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 


 

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I -  Ordinamento giurisdizionale.

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 101.

 

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 102.

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

 

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 103.

 

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

 

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

 

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

 

 

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 104.

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

 

 

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

 

Art. 104. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 106.

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

 

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 107.

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

 

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 108.

 

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

 

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 109.

 

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 110.

 

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 111.

 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 112.

 

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 113.

 

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

 

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 

 

 


TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 114.

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 

 

 

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

 

Art. 37.

(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

3. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

 

Art. 114. [In vigore immediatamente]

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

 

Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio.

 

Art. 115.

 

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 116.

 

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 

Art. 38.

(Approvazione degli statuti

delle Regioni speciali)

1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

 

Art. 50.

(Abrogazione)

1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

 

Art. 116. [In vigore immediatamente]

 

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale, previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 

Art. 117.

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

 

 

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

 

 

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

 

 

 

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

 

 

 

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Art. 39.

(Modifiche all’articolo 117

della Costituzione)

1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo

nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali

dell’energia».

9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle

seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

11. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».

 

Art. 117. [In vigore immediatamente]

 

[1] La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

 

[2] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale, sicurezza del lavoro;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della capitale;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

 

s-ter) ordinamento della comunicazione;

 

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

 

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali

dell’energia

 

[3] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

[4] Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva

l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

[5] Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

[6] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

[7] Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 

[8] La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni.

Art. 118.

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

 

 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

Art. 40.

(Modifica dell’articolo 118 della Costituzione)

1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese.

Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia

nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.

L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

 

Art. 118. [In vigore immediatamente]

 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese.

Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.

 

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia

nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.

 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

 

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.

L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

 

La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Art. 119.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 120.

 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

Art. 41.

(Modifiche all’articolo 120 della Costituzione)

1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

c) è soppresso il secondo periodo.

 

Art. 120. [In vigore immediatamente]

 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 

Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

 

Art. 121.

 

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 122.

 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 

Art. 42.

(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)

1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

 

Art. 122. [In vigore immediatamente]

 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo.

 

Art. 123.

 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

 

Art. 43.

(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)

1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

 

Art. 123. [In vigore immediatamente]

 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

 

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.

Art. 124.

 

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 125.

 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 126.

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 126 della Costituzione)

1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

2. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

 

Art. 126.

 

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.

 

 

 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

[In vigore immediatamente] L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

Art. 127.

 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

 

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

 

Art. 127. [In vigore immediatamente]

 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

 

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

 

 

Art. 46.

(Garanzie per le autonomie locali)

1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

 

Art. 127-bis. [In vigore immediatamente]

 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione.

 

Art. 47.

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

 

Art. 127-ter.

[In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 128.

 

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 129.

 

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 130.

 

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 131.

 

Sono costituite le seguenti Regioni:

 

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

 

Art. 48.

(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)

1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol».

 

Art. 131. [In vigore immediatamente]

 

Sono costituite le seguenti Regioni:

 

Piemonte;

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige/Sudtirol;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

 

Art. 132.

 

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

 

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 133.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Art. 49.

(Città metropolitane)

1. All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma: «L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

 

Art. 133. [In vigore immediatamente]

 

L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.

 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

 


TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I - La Corte Costituzionale

  

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 134.

 

La Corte costituzionale giudica:

 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

 

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 135.

 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

 

 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

 

 

 

 

 

 

 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

 

 

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

 

 

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

 

Art. 51.

(Corte costituzionale)

1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

 

2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

3. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

    «Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

 

Art. 135. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

 

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

 

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

 

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

Art. 137.

 

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

 

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

 

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

 

COSTITUZIONE VIGENTE

TESTO APPROVATO

COSTITUZIONE  VERSIONE MODIFICATA

Art. 138.

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

 

Art. 138. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura]

 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 139.

 

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

NON MODIFICATO

NON MODIFICATO

 

 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL DDL 2544

 

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come

modificato dalla presente legge costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

 

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

 

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

 

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore

della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

 

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

 

10. In sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come

modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza.

 

11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.

 

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

 

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

 

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

 

16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

 

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

 

18. All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

 

 

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 55.

(Adeguamento degli statuti speciali)

 

1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

 

 

Art. 56.

(Trasferimento di beni e di risorse)

 

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

 

 

Art. 57.

(Federalismo fiscale e finanza statale)

 

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.

 

 

 

 

 

 

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