COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
TESTO VIGENTE RAFFRONTATO CON IL TESTO
DEL DDL 2544
a cura di Federico Fischer
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere.
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COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO DEL DDL 2544 SOTTOPOSTO A
REFERENDUM |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
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Art. 55. Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 1. (Senato
federale della Repubblica) 1.
All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica». |
Art. 55. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica. Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi
stabiliti dalla Costituzione. |
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Art. 56. La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero
dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti. |
Art. 2. (Camera
dei deputati) 1.
L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 56.
– La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera
dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto
dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui
all’articolo 59. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i ventuno anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti». |
Art. 56. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. [In
vigore a partire dalla XVII Legislatura] La
Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi,
diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita
di cui all’articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di
età. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo
censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. |
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Art. 57. Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero. Il numero
dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella
circoscrizione Estero. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 3. (Struttura
del Senato federale della
Repubblica) 1.
L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57.
– Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto
su base regionale. Il Senato
federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in
ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio
regionale o
Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei
Consigli delle Province
autonome. L’elezione
del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la
Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno. La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del quarto
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano
all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo
le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e
delle autonomie
locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o
Assemblea regionale
elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie
locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o
di Città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i
Consigli delle
Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono
ciascuno un
proprio rappresentante». |
Art. 57. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il
Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su
base regionale. [In
vigore a partire dalla XVII Legislatura] Il
Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo
Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L’elezione del Senato federale
della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle
d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] Partecipano
all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto,
secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle
Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i
Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante. |
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Art. 58. I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Art. 4. (Requisiti
per l’eleggibilità a senatore) 1.
L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 58.
– Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque
anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati
nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle
elezioni». |
Art. 58. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Sono eleggibili a senatori di una
Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno
ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali
o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o
deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle
elezioni. |
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Art. 59. È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. |
Art. 5. (Deputati
di diritto e a vita) 1.
All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è
sostituita dalla
seguente: «deputato». 2.
All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente: «Il
Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Il numero
totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere
superiore a tre». |
Art. 59. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] È deputato di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può
nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di
nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. |
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Art. 60. La Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata
di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. |
Art. 6. (Durata
in carica dei senatori e della
Camera dei deputati) 1.
L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 60.
– La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori
eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data
della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata
della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli
delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso
di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli
delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica». |
Art. 60. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] La
Camera dei deputati è eletta per cinque anni. [In
vigore a partire dalla XVII Legislatura] I
senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica
fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione
o Provincia autonoma. La durata della Camera dei
deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con
la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
sono prorogati anche i senatori in carica. |
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Art.
61. Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle
precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni. Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti. |
Art. 7. (Elezione
della Camera dei deputati) 1.
L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61.
– L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine
della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalla elezione. Finché
non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». |
Art. 61. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura] L’elezione della Camera dei
deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finché non è riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente. |
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Art.
62. Le Camere
si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti. Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra. |
NESSUNA
MODIFICA |
NESSUNA
MODIFICA |
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Art. 63. Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza
sono quelli della Camera dei deputati. |
Art. 8. (Presidenza
della Camera dei deputati e del
Senato federale della Repubblica) 1.
All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il
Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento
del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico
dell’Ufficio di Presidenza». |
Art. 63. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico
dell’Ufficio di Presidenza. Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
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Art. 64. Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti. Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri
del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti
obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono. |
Art. 9. (Modalità di
funzionamento delle Camere) 1.
L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 64.
– La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre
quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il
proprio regolamento
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta
comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le
deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica
e del Parlamento
in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della
Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un
terzo delle Regioni. Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della
maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a
gruppi di
opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli
articoli 70, terzo
comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato
di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi,
di controllo
o di garanzia. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i
termini per
l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio
delle Province
autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
disegni di legge
di cui all’articolo 70, secondo comma. I membri
del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti,
obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere
comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente». |
Art. 64. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] La Camera dei deputati adotta il
proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il
Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare
di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera dei
deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica
non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera dei
deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti
delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle
commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma,
delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70,
sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del
parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province
autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
disegni di legge di cui all’articolo 70,
secondo comma. I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti
parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal
Primo ministro o dal Ministro competente. |
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Art. 65. La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Art. 10. (Ineleggibilità
ed incompatibilità) 1.
All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La
legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità
e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore». |
Art. 65. [In vigore immediatamente] La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità
con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
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Art. 66. Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
Art. 11. (Giudizio
sui titoli di ammissione dei
deputati e dei senatori) 1.
L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 66.
– Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio
regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono
accertate con deliberazione
adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti». |
Art. 66. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Ciascuna Camera giudica dei titoli
di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio
regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
dei Parlamentari proclamati sono
accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a
maggioranza dei propri componenti. |
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Art. 67. Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato. |
Art. 12. (Divieto
di mandato imperativo) 1.
L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 67.
– Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita
le proprie funzioni senza vincolo di mandato». |
Art. 67. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Ogni deputato e ogni senatore
rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza
vincolo di mandato. |
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Art. 68. I membri
del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 69. I membri
del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge. |
Art. 13. (Indennità
parlamentare) 1.
L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 69.
– I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma. La legge
disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla
titolarità contestuale di altre cariche pubbliche». |
Art. 69. [In vigore immediatamente] I membri delle Camere ricevono
un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo
70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non
cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di
altre cariche pubbliche. |
Sezione II - La formazione delle leggi.
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COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
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Art. 70. La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
Art. 14. (Formazione
delle leggi) 1.
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70.
– La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui
all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma
del presente
articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge
il Senato
federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la
Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i
disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Il Senato
federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione
dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione
da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta
giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via
definitiva. I termini
sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge. La
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due
Camere per l’esame
dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120,
secondo comma, il
sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica,
nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o
alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono,
118, commi
secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo
comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una
commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il
criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di
proporre un testo
unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti
delle Camere
stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle
due Assemblee. Qualora
il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame
del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali
per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per
la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il
Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo
ministro ad
esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono
accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche
proposte. L’autorizzazione
da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad
oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera
dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa
tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione
legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato
paritetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La
decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I
Presidenti delle
Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla
base di norme
previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un
disegno di legge non
può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi». |
Art. 70. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura] La Camera dei deputati esamina i
disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica,
entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in
via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della
Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei
princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma,
fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per
i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato
è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di
legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere
m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione
della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché
nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della
Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo
comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge
non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle
due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta
da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di
proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.
I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo
e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che
proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato
federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per
l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero
per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il
Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta
giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è
trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei
suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del
Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto
esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera
dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale
della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono
le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I
Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto
da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi
Presidenti. La decisione dei Presidenti o del
comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di
loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi
regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
|
Art. 71. L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. |
Art. 15. (Iniziativa
legislativa) 1.
All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito
delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale». |
Art. 71. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] L’iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle
rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Il popolo
esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. |
|
Art. 72. Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
Art. 16. (Procedure
legislative ed organizzazione per
commissioni) 1.
L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 72.
– Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi
dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una
commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con
votazione finale. Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata
l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame
delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni
di legge, di
cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato
dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Su
richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e
votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i
disegni di legge presentati o fatti
propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il
termine, la Camera
dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono
altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e
iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al
Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato
federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato
in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento,
ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o
di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo
126, primo comma. Le proposte
di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste
all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal
proprio regolamento,
con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in
coordinamento tra di loro». |
Art. 72. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Ogni disegno di legge, presentato
alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo
regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità
e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali
casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70,
terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle
commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa. Su richiesta del Governo sono
iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o
fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso
il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con
votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine
del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e
dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato federale della
Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in
commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai
fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126,
primo comma. Le proposte di legge di iniziativa
delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno
della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con
priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in
coordinamento tra di loro. |
|
Art. 73. Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso. |
Art. 17. (Procedure
legislative in casi particolari) 1.
All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei
propri componenti,»
sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». |
Art. 73. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Le leggi
sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi
sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso. |
|
Art. 74. Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
2.
All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono
inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,». |
Art. 74. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le
Camere, secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata. |
|
Art. 75. È indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è
ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere
la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione
la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi. La legge
determina le modalità di attuazione del referendum. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 76. L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti. |
Art. 18. (Decreti
legislativi) 1.
All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I progetti
dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere
delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera». |
Art. 76. [In vigore immediatamente] L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti. I progetti dei decreti
legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera |
|
Art. 77. Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando, in
casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
3.
All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole:
«delegazione delle
Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai
sensi dell’articolo
70,». 4.
All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle
Camere» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai
sensi dell’articolo
70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta,
è appositamente convocata». 5.
All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere»
sono inserite
le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,». |
Art. 77. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria. Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si
riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è
appositamente convocata. I decreti
perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,
possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti. |
|
Art. 78. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 79. L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale. La legge
che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni
caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 80. Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di
natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
Art. 19. (Ratifica
dei trattati internazionali) 1.
L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 80.
– È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi». |
Art. 80. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] È autorizzata con legge, approvata
ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi. |
|
Art. 81. Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo. L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte. |
Art. 20. (Bilanci
e rendiconto) 1.
All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono
approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma». |
Art. 81. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Sono approvati ogni anno i bilanci
e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70,
primo comma L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e
nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte. |
|
Art. 82. Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
Art. 21. (Commissioni
parlamentari d’inchiesta) 1.
All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera
dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo
70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il
Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra
deputati appartenenti a gruppi di opposizione». |
Art. 82. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero
con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a
gruppi di opposizione. |
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 83. Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta
ha un solo delegato. L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. |
Art. 22. (Elezione
del Presidente della Repubblica) 1.
L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 83.
– Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica,
presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai
componenti delle due Camere,
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale.
Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un
delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun
Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di
delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione. L’elezione
di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze. Il
Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza
dei due terzi dei
componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti». |
Art. 83. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Presidente della Repubblica è
eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun
Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste ha
un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un
numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di
abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati
avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente della Repubblica è
eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei
componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
dei componenti. |
|
Art. 84. Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
Art. 23. (Età
minima del Presidente della
Repubblica) 1.
All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni»
sono sostituite
dalle seguenti: «quaranta anni». |
Art. 84. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici. L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
|
Art. 85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica. Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.
Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Art. 24. (Convocazione
dell’Assemblea della
Repubblica) 1.
All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti: «Sessanta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca l’Assemblea della epubblica
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
la elezione
ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica». |
Art. 85. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Sessanta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea
della epubblica per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è
sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica. |
|
Art. 86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione. |
Art. 25. (Supplenza
del Presidente della
Repubblica) 1.
All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica». 2.
All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite
dalle seguenti: «se la
Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione». |
Art. 86. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato federale della Repubblica. In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se la Camera dei
deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
|
Art. 87. Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può
inviare messaggi alle Camere. Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede
il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. |
Art. 26. (Funzioni
del Presidente della Repubblica) 1.
L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 87.
– Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione
ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Può
inviare messaggi alle Camere. Indìce le
elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione
della Camera dei deputati. Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indìce il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i
Presidenti delle due
Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del
Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando
occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede
il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito
dei componenti eletti dalle Camere. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce
le onorificenze della Repubblica. Autorizza
la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di
cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la
sussistenza dei
presupposti costituzionali». |
Art. 87. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il Presidente della Repubblica è
il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e
dell’unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere. Indìce le elezioni della Camera
dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei
deputati. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indìce il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i
presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti
eletti dalle Camere. Può concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica. Autorizza la dichiarazione del
Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui
all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza
dei presupposti costituzionali. |
|
Art. 88. Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. |
Art. 27. (Scioglimento
della Camera dei deputati) 1.
L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 88.
– Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indIce le elezioni nei seguenti casi: a) su
richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in
caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato
secondo le modalità fissate dalla legge; c) in
caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel
caso di cui all’articolo 94, terzo comma. Il
Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di
cui alle lettere a),
b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti
giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello
nominale dai deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore
alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si
dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un
nuovo Primo ministro. In tale
caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro
designato». |
Art. 88. [In vigore a partire dalla XVI Legislatura] Il Presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indIce le elezioni nei
seguenti casi: a) su richiesta del Primo
ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte del Primo
ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate
dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo
ministro; d) nel caso di cui all’articolo
94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non
emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi,
venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza
dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler
continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo
ministro. In tale caso, il Presidente della
Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. |
|
Art. 89. Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. |
Art. 28. (Modifica
all’articolo 89 della Costituzione) 1.
All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente
del Consiglio
dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». |
Art. 89. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Primo ministro. |
|
Art. 90. Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione. In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 91. Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
Art. 29. (Giuramento
del Presidente della
Repubblica) 1. L’articolo
91 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 91. – Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi
all’Assemblea della Repubblica». |
Art. 91. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della
Repubblica. |
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei ministri
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 92. Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri. |
Art. 30. (Governo
e Primo ministro) 1. L’articolo
92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92.
– Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La
candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i
candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera
dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina
l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza,
collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Il
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati, nomina il Primo ministro». |
Art. 92. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Governo della Repubblica è
composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di
Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o
più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati
in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato
alla carica di Primo ministro. Il Presidente della Repubblica,
sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il
Primo ministro. |
|
Art. 93. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 31. (Giuramento
del Primo ministro e dei ministri) 1.
L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 93.
– Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica». |
Art. 93. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Primo ministro e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica. |
|
Art. 94. Il Governo
deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia. Il voto
contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione. |
Art. 32. (Governo
in Parlamento) 1.
L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 94.
– Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei
deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno
presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo
ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme
alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La
votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo
ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle
leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In
qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo inistro alle dimissioni, con l’approvazione
di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere
votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati
ed indìce le elezioni. Il Primo
ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo
comma. Qualora
sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un
nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei
componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve
essere votata per appello nominale». |
Art. 94. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Primo ministro illustra il
programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro
dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul
programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione
e sullo stato del Paese. Il Primo ministro può porre la
questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo,
nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello
nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è
comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei
deputati può obbligare il Primo
ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di
sfiducia. La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati,
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo
ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indìce le elezioni. Il Primo ministro si dimette
altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto
determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma. Qualora sia presentata e approvata
una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da
parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in
numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo
ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro
designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello
nominale. |
|
Art. 95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e
individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge
provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. |
Art. 33. (Poteri
del Primo ministro e dei ministri) 1.
L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 95.
– I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo
ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo,
promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri». |
Art. 95. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] I ministri sono nominati e
revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di
indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando
l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento
della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri. |
|
Art. 96. Il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale. |
Art. 34. (Disposizioni
sui reati ministeriali) 1.
L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 96.
– Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». |
Art. 96. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Il Primo ministro e i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Sezione II - La Pubblica
Amministrazione.
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 97. I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 98. I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
|
Art. 35. (Autorità
amministrative indipendenti
nazionali) 1. Dopo
l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art.
98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in
materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di
competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite
Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di
eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le
Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte». |
Art. 98-bis. [In vigore immediatamente] Per lo svolgimento di attività di
garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla
Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo
comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata
del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle
Camere sui risultati delle attività svolte. |
Sezione III - Gli organi ausiliari.
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 99. Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti
dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo
di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 100. Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte
dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge
assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 101. La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 102. La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 103. Il Consiglio
di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione
per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi. La Corte
dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge. I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica. Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento. I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 36. (Elezione
del Consiglio superiore della magistratura) 1.
All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per
un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica». 2.
All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato. |
Art. 104. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica. Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione. Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, per
un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
|
Art. 105.
Spettano
al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni
e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 106. Le nomine
dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 107. I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 108. Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge
assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 109. L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 110. Ferme le
competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
Sezione II - Norme sulla giurisdizione
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 111. La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1 Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti
al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge
regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le
sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 112. Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 113. Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Comuni, Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 114. La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento. |
Art. 37. (Modifiche
all’articolo 114 della Costituzione) 1. La
denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita
dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». 2.
All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà». 3.
All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal
seguente: «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e
condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto
della Regione Lazio». |
Art. 114. [In vigore immediatamente] La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. Roma è la capitale della
Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche
normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le
modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. |
|
Art. 115. Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 116. Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale. La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e Bolzano. Ulteriori
forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 38. (Approvazione
degli statuti delle
Regioni speciali) 1.
All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma
interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il
diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla
trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della
Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale». Art. 50. (Abrogazione) 1.
All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. |
Art. 116. [In vigore immediatamente] Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale, previa
intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato
dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa
può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con
deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o
Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata.
Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere
possono adottare la legge costituzionale. La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
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Art. 117. La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie; f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; n) norme
generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario
a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 39. (Modifiche
all’articolo 117 della
Costituzione) 1.
All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni
nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario». 2.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;». 3.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono
premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela
del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole:
«tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni
comuni di mercato». 4.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le
parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e». 5.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è
inserita la seguente: «m-bis) norme generali sulla tutela della salute;
sicurezza e qualità alimentari». 6.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;». 7.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;». 8.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono
aggiunte le seguenti: «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter)
ordinamento della comunicazione; s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia». 9.
All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) sono
soppresse le parole: «e sicurezza»; b) sono
soppresse le parole: «tutela della salute;»; c) dopo
le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»; d) le
parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti:
«reti di trasporto e di navigazione»; e) le
parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:
«comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito
regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni
elettroniche»; f) le
parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono
sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione
dell’energia»; g) le
parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono
sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale». 10.
All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a)
assistenza e organizzazione sanitaria; b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche; c)
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione; d)
polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». 11.
All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione
medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni
amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi
comuni». |
Art. 117. [In vigore immediatamente] [1] La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. [2] Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato
con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea, promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale; b)
immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) politica monetaria, moneta, tutela
del risparmio e del credito e
mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario;
sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie; f) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo; g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale; i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi; l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; m-bis) norme generali sulla tutela
della salute; sicurezza e qualità alimentari n) norme
generali sull'istruzione; o)
previdenza sociale, sicurezza del
lavoro; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane, ordinamento
della capitale; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi,
misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno; s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. s-bis) grandi reti strategiche di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; s-ter) ordinamento della
comunicazione; s-quater) ordinamento delle
professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione
strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia [3] Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela [4] Spetta alle Regioni la potestà
legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione
sanitaria; b) organizzazione scolastica,
gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche; c) definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa
regionale e locale; e) ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. [5] Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. [6] La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. [7] Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. [8] La Regione interessata
ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il
miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche
l’istituzione di organi amministrativi comuni. |
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Art. 118. Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali. Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
Art. 40. (Modifica
dell’articolo 118 della Costituzione) 1.
L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art.
118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza
Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi
ed intese. Per le
medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di
cui all’articolo 114. Ai
Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio
delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina
inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali
ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di
coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale. Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,
anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì
l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime
attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento
generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai
sensi dell’articolo 70, primo comma. La legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in
forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle
zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni». |
Art. 118. [In vigore immediatamente] Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per
realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può
istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle
Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni
amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca
scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con
riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale. Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche
attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma
iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e
sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti
di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo
70, primo comma. La legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle
funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane,
attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai
Comuni. |
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Art. 119. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria
di entrata e di spesa. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 120. La
Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra
le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione. |
Art. 41. (Modifiche
all’articolo 120 della Costituzione) 1.
All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le
parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti:
«Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle
Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli
articoli 117 e 118»; b) dopo
le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto
dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»; c) è
soppresso il secondo periodo. |
Art. 120. [In vigore immediatamente] La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Lo Stato può sostituirsi alle
Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio
delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali e nel rispetto dei princìpi di
leale collaborazione e di sussidiarietà. |
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Art. 121. Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e
le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere. La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 122. Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art. 42. (Modifiche
all’articolo 122 della Costituzione) 1.
All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole:
«stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e». 2. All’articolo
122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il
secondo mandato consecutivo». |
Art. 122. [In vigore immediatamente] Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche i criteri di
composizione e la durata degli organi elettivi. Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e
ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza. I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo. |
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Art. 123. Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi. In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. |
Art. 43. (Modifiche
all’articolo 123 della Costituzione) 1.
All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo
periodo. 2. All’articolo
123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale
organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli
enti locali». |
Art. 123. [In vigore immediatamente] Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti
locali. |
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Art. 124. Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 125. Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione. L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio. |
Art. 44. (Modifiche
all’articolo 126 della Costituzione) 1.
All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato
federale della Repubblica». 2.
All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono
soppresse le parole: « , l’impedimento permanente, la morte» e il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta
e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del
Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la
nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per
il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio». |
Art. 126. [In
vigore a partire dalla XVI Legislatura] Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del
Senato federale della Repubblica. Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione. [In
vigore immediatamente] L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché
la rimozione, |
|
Art. 127.
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge. |
Art. 45. (Leggi
regionali ed interesse nazionale della Repubblica) 1. All’articolo
127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il
Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova
la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni,
sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli
ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento». |
Art. 127. [In vigore immediatamente] Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il Governo, qualora ritenga che
una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della
Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a
rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi
quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio,
il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al
Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può
annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro
i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge. |
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Art. 46. (Garanzie
per le autonomie locali) 1. Dopo
l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art.
127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che
una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le
proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi
alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una
legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilità della questione». |
Art. 127-bis. [In vigore immediatamente] I Comuni, le Province e le Città
metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di
legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze
costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge
costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilità della questione. |
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Art. 47. (Coordinamento
interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica) 1. Dopo
l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 127-ter.
– Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato
federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e
le Regioni e ne disciplina forme e modalità. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di
reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti
degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114. I
senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio
o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in
cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti». |
Art. 127-ter. [In vigore
a partire dalla XVI Legislatura] Fatte salve le competenze
amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la
legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove
il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e
modalità. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e
collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo
comma dell’articolo 114. I senatori possono essere sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero
dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti. |
|
Art. 128. Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
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Art. 129. Abrogato dall'articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 130. Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 131. Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle
d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. |
Art. 48. (Modifica
all’articolo 131 della Costituzione) 1.
All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e
«Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Sudtirol». |
Art. 131. [In vigore immediatamente] Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; Lombardia; Trentino-Alto Adige/Sudtirol; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. |
|
Art. 132. Si può
con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può,
con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 133. Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. |
Art. 49. (Città
metropolitane) 1.
All’articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita
con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su
iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la
stessa Regione». |
Art. 133. [In vigore immediatamente] L’istituzione di Città
metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni
interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione. Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel
proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. |
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I - La Corte Costituzionale
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COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
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Art. 134.
La Corte
costituzionale giudica: sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni; sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 135. La Corte costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento
compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 51. (Corte
costituzionale) 1.
L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 135. – La
Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono
nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati
dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale
della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici
della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati. Alla scadenza
del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di
governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere
funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e
con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei
deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari». 2. All’articolo 2 della
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». 3. L’articolo 3 della
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: «Art.
3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato
federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono
eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti
la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente
la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea». |
Art. 135. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] La Corte costituzionale è composta
da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della
Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature
ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei
deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della
Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi
dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il
giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche
pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o
enti pubblici individuati dalla legge. La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari. |
|
Art. 136.
Quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
|
Art. 137. Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte. Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte. Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
TESTO APPROVATO |
COSTITUZIONE VERSIONE MODIFICATA |
|
Art. 138. Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi. Non si fa
luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Art. 52. (Referendum
sulle leggi costituzionali) 1.
All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. |
Art. 138. [In vigore a partire dalla XVI
Legislatura] Le leggi
di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi
stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
|
|
Art. 139. La forma
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. |
NON
MODIFICATO |
NON
MODIFICATO |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL DDL 2544
|
Art. 53. (Disposizioni transitorie) 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122,
123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni
richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69,
98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della
presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo
quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di
cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60,
primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e
138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale,
e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge
costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la
successiva formazione della Camera dei deputati, nonchè del Senato federale
della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato
medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino
alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente
comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. 3. Fino all’adeguamento
della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni
nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale: a) a decorrere dalla
prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo,
entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale; b) non si applica il
quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale; c) ai fini dello
scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della
Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale. 4. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale: a) le prime elezioni
del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in
vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica,
che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i
senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a
senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto
i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i
diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la
ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per
seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall’ultimo censimento generale della popolazione; b) alla scadenza dei
cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato
federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che
hanno compiuto i venticinque anni di età; c) la legislatura di
ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica
trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui
alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui
alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove elezioni
di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che
fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il
ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a
quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in
carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 5. Con esclusivo
riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento
del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in
base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della
successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in
modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 6. Per le prime
elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di
cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. 7. Per le elezioni del
Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino
all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per
il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni
dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di
avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all’articolo
70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di
legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi. 9. Le funzioni
attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali
sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio
della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali. 10. In sede di prima
applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della
Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime
scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al
Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei
deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in
scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza. 11. Il quarto comma
dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della
presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici
costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. 12. In caso di
cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio
superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il
Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi
dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 36 della presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di
un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate. 14. Le popolazioni
interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 15. I senatori a
vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della
Repubblica. 16. All’articolo 5
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2,
lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»; b) dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di
impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio
nomina un nuovo Presidente». 17. Le disposizioni
di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle
Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 18. All’articolo 1,
comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo
le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e
la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi». Art. 54. (Regioni a statuto speciale) Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al
capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti
disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Art. 55. (Adeguamento degli statuti
speciali) 1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui
all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome
di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. Art. 56. (Trasferimento di beni e di
risorse) 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione
dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la
loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire
l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla
presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse
individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui
rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano
l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti
residui. Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza
statale) 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione
dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane
e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva. |