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ISTITUZIONI MAGISTRALI E DI TIROCINIO nell'Italia postunitariaRaccolgo materiale che riguarda le scuole di formazione magistrale. |
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TIROCINIO: fino a
fine '800 fu essenzialmente un pio desiderio, teoricamente riconosciuto ma
attuato solo sporadicamente. Il ministro BERTI in una relazione del 1867 alla
Camera parlava del tirocinio come verifica della attitudine didattica degli
aspiranti maestri e il CESCA [1900] intendeva la pedagogia come scienza
normativa basata sul tirocinio come necessario metodo di crescita del
"criterio pedagogico". In un articolo del Progresso educativo
[1869] si suggeriva al ministro Broglio di inserire all'interno di ogni scuola
normale (triennale) una "scuola esemplare" cioè una scuola di
tirocinio. MARTINAZZOLI [1905] riferendo l'esperienza fatta per 23
anni dal GELMINI nelle scuole normali, parla - riferendosi al 1870 - di
"simulazione" ("una alunna delle scuole normali fingeva di
fare la maestra e le altre le bambine"), e indica nei programmi del
1890 una svolta, con l'istituzione dell'obbligo del tirocinio. Ma il tutto fu
inteso contenutisticamente: "... vi furono di quelli che obbligarono gli
allievi normalisti ad esporre per un'ora intera mezza storia d'Italia...".
La legge Gianturco
293/12.7.1896 e relativo regolamento, insieme ai programmi del 19.10.1897,
indicano che il tirocinante, affidato al docente di Pedagogia e al Direttore,
deve essere guidato a conoscere l'insieme dell'organizzazione educativa
elementare. I maestri sono tenuti a consigliare il praticante (che deve tenere
un Diario delle esercitazioni) anche sul piano metodologico e didattico. Il
diploma doveva essere concesso solo dopo un anno di "lodevole
tirocinio". Ma il regolamento fu disatteso dai comuni, che lo dovevano
attuare finanziariamente. Pedagogicamente però vennero date indicazioni concrete
sul tirocinio (SALERNO 1899 e GIUFFRIDA 1910). Gli allievi delle scuole normali
ricevono insieme alla licenza il diploma di abilitazione solo se hanno
conseguito una valutazione sufficiente nell'attitudine didattica (15 ore di
tirocinio settimanali per 1 anno). I privatisti possono accedere al concorso
solo previa frequenza di corsi biennali di tirocinio che terminano con una prova
di lezione pratica (Regolamento degli esami 598/13.10.1904). Con la legge
Daneo-Credaro 487/4.6.1911 ogni scuola normale governativa viene dirige un
intero corso di scuola elementare. Il Tirocinio è di 10 ore settimanali. Con
il R.D. 1054/6.5.1923 la Scuola Normale si trasforma in Istituto
Magistrale di durata quadriennale, ma la scuola
elementare di tirocinio venne abolita, e l'attività di tirocinio
inserita nell'area della pedagogia e filosofia (senza alcuna indicazione
concreta sullo svolgimento del tirocinio, per cui di fatto le ore dedicate al
tirocinio vennero utilizzate come ore di pedagogia e filosofia). Dieci anni dopo
(R.D. 1286/1933 - confermato poi dalla CM 12/9/46) il tirocinio venne
reintrodotto come obbligatorio nell'istituto Magistrale. Questo R.D. è in
vigore fino al 2001, quando cesseranno di fatto le attività degli Istituti
magistrali.
Referenze:
(mi baso per adesso
su VOCATURO 2000, integrato con appunti miei)
CESCA 1900: G. Cesca,
Principi di Pedagogia generale, TO:Paravia, 1900
GIUFFRIDA 1910: S.
Giuffrida, Nuovo corso di pedagogia elementare, To:Grato Scioldo, 1910
MARTINAZZOLI 1905,
Dizionario Illustrato di Pedagogia, MI:Vallardi, 1905, sub voce
Progresso educativo 1869: Delle scuole normali primarie e della necessità di riformarle, in Progresso Pedagogico, 1869, aprile (cit. in MARTINAZZOLI 1905)
SALERNO 1899: G. Salerno, Manuale di Tirocinio, PG:tipografia Cantucci, 1899
VOCATURO 2000: Rosa I. Vocaturo, La tela di Penelope, Scuola Italiana Moderna, 2000, 19, 14-17
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