Pronuncia del Collegio Nazionale di Garanzia (le sottolineature rosse sono mie) versione immagine.
Racc. A/R Roma, li 16 novembre 2001
Caro Bonomi,
rispondo con grande ritardo alla tue reiterate richieste di chiarimenti in ordine ai procedimenti disciplinari che ti hanno visto coinvolto e che hai, da ultimo, dettagliatamente esposto nella tua lettera aperta riportandone tutti i passaggi nel sito web da te costruito per l'occasione.
Purtroppo le dimissioni di due componenti del Collegio nazionale di garanzia (tra cui il presidente) hanno determinato una necessaria sospensione delle nostre attivit� procurando vari ritardi.
Un'attenta lettura delle disposizioni dello Statuto di Cittadinanzattiva consentir� di
rispondere alle questioni che sottoponi all'attenzione del Collegio sulla tua posizione attuale all'intemo di Cittadinanzattiva. Sulle altre questioni non ti risponder� - non essendo di competenza di questo Collegio.
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L'art. 7 comma 4 statuisce che: "Il Collegio in seduta plenaria ha giurisdizione
sulle proposte di sanzione formulate dai segretari (regionale, e in via
concorrente, nazionale, ndr) ai sensi dell'art. 21. . . . (omissis)"
L'art. 21 attribuisce al Collegio il potere di comminare la sanzione
dell'esclusione (su proposta del segretari). I casi di esclusione - tassativi-
sono i seguenti:
1) scoperta o insorgenza di situazioni di incompatibilita di cul all'art. 20;
2) violazioni gravi dello statuto;
3) rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi del Movimento.
La stessa procedure adottata per 1'esclusione � prevista per le richieste di
sospensione temporanea per il massimo di un anno con divieto di uso di
nome, simboli e strutture del Movimento.
In ordine alla richiesta di esclusione avanzata dal Segretario regionale della Toscana nei tuoi confronti il Collegio nazionale di garanzia ha ritenuto insufficienti le contestazioni di addebiti da lul formulate e pertanto ha provveduto a rigettare l'istanza cos� come comunicatoti.
A segulto di questa pronuncia puoi quindi considerarti a pieno titolo aderente all'associazione Cittadinanzattiva e partecipare alle attivit� della tua assemblea territoriale di Firenze. Con questo provvedimento si � conclusa l'attivit� di questo Collegio sul piano "disciplinare".
Vale la pena per� a questo punto cercare di capire (sulla base di quello che ci riferisci) che tipo di provvedimenti (non disciplinari) potrebbero essere stati presi nei tuoi confronti dagli organi regionali a seguito dei comportamenti contestati nella proposta di esclusione.
Quelle che seguono sono, ovviamente, solo delle ipotesi ricostruttive del tutto opinabili che non impegnano assolutamente il Collegio di garanzia il quale, non solo non � competente in materia non disciplinare, ma ignora oltretutto cosa sia effettivamente accaduto dopo il rigetto dell'esclusione.
Anche in questo caso appare imprescindibile il ricorso alle disposizioni dello Statuto.
Data la loro importanza ti riporto integralmente i testi rispettivamente dell'art. 21, 5' comma e 22, 1' comma:
"La sospensione temporanea e la decadenza da incarichi di rappresentanza o di coordinamento del movimetito possono essere disposte anche in casi in cui non si riscontrino incompatibilit� o violazioni dello Statuto che legittimano sanzioni, ma a seguito di verifica politica in cui emerga incompatibilit� con gli indirizzi decisi da orgaini collegiali di direzione e irridiicibilit� del conflitto. Gli interessati hanno tutti i diritti sopra indicati, di conoscenza della contestazione e di essere ascoltati. Deliberano in materia i Comitati direttivi o i Congressi regionali, per i casi di loro competenza, e la Direzione nazionale sia per i casi di propria competenza, sia come istanza di appello rispetto a casi regionali.
Si d� pubblicit� a questi provvedimenti politici di norma nelle sole sedi del Movimento, salvo i casi in cui sia necessario tutelare il Movimento anche in rapporti esterni. Le persone sospese temporaneamente o decadute da incarichi per ragioni politiche devono astenersi dal fare uso del nome e dei simboli del movimento e, se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi del primo comma del presente articolo.
Salvo i casi di esclusione di cui allarticolo precedente, gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dallo stesso organo e con gli stessi quorum richiesti per lelezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dallorgano che li ha conferiti.
Nei casi gravi di inerzia di Rete o Assemblea territoriale, o viceversa di conflitto irriducibile di esse con lindirizzo generale, esperiti i tentativi di chiarificazione e conciliazione del Collegio nazionale di garanzia, si procede allo scioglimento con delibera del Congresso competente"
Come puoi constatare i due commi sono piuttosto nitidi nella loro formulazione e non lasciano adito a dubbi.
La verifica politica pu� essere di due tipi e determinare due conseguenze diverse:
1) sospensione temporanea o decadenza per incarichi di rappresentanza o di coordinamento conferiti dagli organi regionali di Cittadinanzattiva (incarichi dunque non elettivi);
2) perdita dell'incarico elettivo a seguito di mozione di sfiducia approvata dall'organo elettivo.
Dal tenore del due testi si capisce che � nell'alveo delle verifiche politiche di cui al punto 1) che deve essere ricondotto il contrasto attuale tra te e il Segretario regionale della Toscana (ma, ripeto, la formula dubitativa � d'obbligo non conoscendo i fatti e comunque non essendo competente il Collegio). Essi potrebbero riguardare esclusivamente la tua qualifica di rappresentante del Tribunale per i diritti del malato e non quella di coordinatore dell'assemblea di Firenze n� tantomeno quella di "aderente" sul quale vi � un incontestabile "giudicato" del Collegio. Ci� � perfettamente legittimo sul piano statutario purch� tali verifiche si svolgano per mezzo di un contraddittorio franco ed aperto, utilizzando le regole democratiche di ogni sodalizio che si rispetti e soprattutto si svolgano nelle sedi previste (direzione, congresso regionale).
Lo statuto dispone che queste procedure di verifica si svolgano nella massima trasparenza e nel pieno controllo democratico. Esse non devono lasciare margini di arbitrio al dirigenti del movimento e devono consentire alla persona sottoposta a verifica un'adeguata difesa. Proprio per questo si sono previste in statuto le stesse garanzie di contraddittorio del procedimenti disciplinari, sia presso gli organi regionali elettivi (comitato e congresso regionale) che presso quelli nazionali in ultima istanza. L'estensore dello statuto ha insomma contemplate l'estrema delicatezza di questi strumenti nella consapevolezza dell'esistenza del rischio che gli organi di vertice possano "eliminate" gli oppositori al di fuori di ogni controllo democratico.
Per rispondere alle tue lagnanze quindi occorre verificare se i successivi provvedimenti di sospensione temporanea che descrivi, sono stati disposti dal segretario regionale come sanzioni disciplinarl (ed in questo caso sarebbero palesemente illegittimi e richiederebbero un intervento degli organi nazionali del Movimento) oppure sono stati adottati a seguito di verifica politica di cui al punto 1). In quest'ultimo caso essi sarebbero perfettamente legittimi purch� adottati nel rispetto delle procedure di garanzia che ti ho descritto sopra.
Se ci� non fosse accaduto le tue doglianze sarebbero fondate c sarebbe tuo diritto investire della questione gli organi elettivi collegiali regionali e ricondurre in quella sede il contrasto insorto con la segreteria regionale.
Cari Saluti
(Claudio Belli)
Per il Collegio nazionale di garanzia