LO STATUTO ASSOCIATIVO
| Art. ��1�Costituzione - Denominazione - Sede | Art. 13�Consiglio Nazionale ed Esecutivo |
| Art. ��2�Dono del sangue | Art. 14�Collegio dei Sindaci |
| Art. ��3�Natura | Art. 15�Collegio dei Probiviri |
| Art. ��4�Scopi | Art. 16�Giur� Nazionale |
| Art. ��5�Soci | Art 17�Cariche |
| Art. ��6�Attivit� | Art. 18�Funzioni di controllo |
| Art. ��7�Strutture | Art. 19�Rapporti con gli organi pubblici |
| Art. ��8�Organi | Art. 20�Competenze regionali |
| Art. ��9�Costituzione e scioglimento | Art. 21�Autonomie periferiche |
| Art. 10�Assemblee | Art. 22�Benemerenze |
| Art. 11�Delegati | Art. 23�Patrimonio |
| Art. 12�Assemblea Nazionale | Art. 24�Statuto |
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
1.1 - L'AVIS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - Organizzazione non lucrativa di utilit�
sociale (Onlus) - costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente
il proprio sangue, ha sede in Milano e svolge la propria attivit� nel settore socio-sanitario conformemente
alla legge 11/8/91 n. 266.
1.2 - Per donazione di sangue si intende l'offerta gratuita di sangue intero o di una sua frazione.
2.1 - Il dono del sangue anonimo, gratuito, volontario, periodico e responsabile, costituisce un atto di
umana solidariet� e dovere civico.
2.2 - Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un primario servizio sociale, quale operatore della
salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
3.1 - L'AVIS, riconosciuta con legge n� 49 del 20/02/1950, fonda la sua attivit� istituzionale
ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sul volontariato quale
elemento centrale e strumento insostituibile di solidariet� umana.
3.2 - E' apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalit�, religione,
ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalit� di solidariet� sociale.
4.1 - L'AVIS, in armonia con i fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, concorre al loro raggiungimento, perseguendo i seguenti scopi:
5.1 - E' socio dell'AVIS chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di et� o di salute
ha cessato l'attivit� donazionale e partecipa con continuit� all'attivit� associativa e chi,
non effettuando donazioni, esplica con continuit� funzioni non retribuite di riconosciuta validit�
nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare 1/6 dei donatori periodici di ciascuna AVIS di base.
5.2 - Sono equiparati ai Soci i membri delle altre Associazioni che, rette da norme non contrastanti con il presente
Statuto ed avendo versato i contributi di cui all'art. 21, ottengono di essere parificate alle AVIS geograficamente
competenti.
5.3 - Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
5.4 - Tutte le prestazioni e le funzioni dei soci a favore dell'Associazione devono essere svolte gratuitamente.
Non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attivit� associativa.
6.1 - L'AVIS adotta e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato del sangue, ed in particolare:
7.1 - Sono strutture dell'AVIS:
7.2 - Le AVIS Regionali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo e gestionale e possono prevedere la costituzione nel proprio ambito di altre strutture come previsto dall'art. 20, d'intesa con le AVIS interessate, anche allo scopo di adeguarsi agli ambiti territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Ove tali strutture avessero dimensioni inferiori a quelle del Comune esse avranno coordinamento comunale. 7.3 - Tutte le strutture dell'AVIS sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale.
L'Avis a tutti i livelli ha i seguenti organi:
8.2 - Al solo livello nazionale � organo dell'AVIS il Giur�.
8.3 - Le norme regionali possono prevedere che, a livello di base, quando la consistenza numerica lo consigli,
non siano eletti i Sindaci ed i Probiviri.
8.4 - In tal caso operano i corrispondenti organi del livello immediatamente superiore.
Art 9 - COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO
9.1 - L'AVIS di base, salvo che le norme Regionali non dispongano diversamente, si costituisce in accordo
con il Consiglio Direttivo del livello superiore che partecipa ai lavori preparatori e presenzia alla Assemblea
costitutiva con un proprio rappresentante.
9.2 - L'AVIS che per qualsiasi ragione si scioglie deve, liquidate le posizioni debitorie, trasferire le proprie
eventuali attivit� residue alla struttura superiore.
9.3 - Le operazioni relative sono compiute entro 6 (sei) mesi dal Consiglio Direttivo che funger� da organo
liquidatore.
9.4 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione Nazionale Volontari Italiani del
Sangue, provvede alla nomina di due Commissari liquidatori.
9.5 - Il terzo Commissario, con funzioni di Presidente del Collegio dei Liquidatori, viene nominato dal Ministro
della Sanit�.
9.6 - L'Assemblea nazionale straordinaria che delibera lo scioglimento, delibera inoltre la devoluzione delle eventuali
attivit� residue a altre organizzazioni non lucrative di utilit� sociale, o a fini di pubblica utilit�.
10.1 - Le Assemblee dell'Associazione ad ogni livello sono ordinarie e straordinarie.
10.2 - L'Assemblea � composta dai soci oppure dai delegati nonch� dai membri del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Sindaci, purch� soci, del corrispondente livello.
Essi, a livello di base, hanno diritto di voto; ai livelli superiori hanno diritto di voto solo se delegati;
10.3 - In sede ordinaria, l'Assemblea � convocata annualmente per la discussione e l'approvazione del bilancio
e della relazione che lo accompagna;
10.4 - Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo competente o, in difetto,
dall'organo superiore e, in sede ordinaria, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza
della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione le Assemblee ordinarie, sono valide qualunque sia
il numero dei presenti.
10.5 - Le Assemblee possono altres� essere convocate, a livello di base, ad iniziativa di un terzo dei soci
e, agli altri livelli, ad iniziativa di tante strutture immediatamente inferiori che rappresentino un terzo del
totale dei soci della struttura di cui si intende convocare l'Assemblea;
10.6 - Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e debbono pervenire ai soci o alle strutture
interessate, in tempo utile e con tutte le informazioni necessarie a consentire una partecipazione responsabile.
10.7 - Il voto di norma � palese.
10.8 - Il voto per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto; tuttavia l'Assemblea, con la
maggioranza dei due terzi dei presenti, pu� deliberare diversamente.
10.9 - Se l'Assemblea non approva il bilancio della relativa struttura, il Consiglio Direttivo decade. Decade altres�
se lo delibera l'Assemblea col voto dei 2/3 dei presenti.
10.10 - In tali casi l'Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. Questi gestisce
la struttura fino alla scadenza del mandato triennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi.
10.11 - Se alla scadenza del mandato triennale manca pi� di un anno, la prima Assemblea annuale utile sar�
convocata anche per l'elezione del Consiglio Direttivo.
10.12 - I membri cos� eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato triennale ordinario e, in deroga
a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento, tale periodo non viene conteggiato per determinare i limiti della
non rieleggibilit�.
11.1 - Il Regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce il rapporto che deve intercorrere tra
il numero dei soci rappresentati in assemblea e il numero delle donazioni effettuate nell'anno, al fine di determinare
il numero dei delegati spettanti ad ogni struttura.
11.2 - Agli effetti dei computi, le frazioni si arrotondano al valore intero pi� vicino.
11.3 - Il delegato impedito viene sostituito dal primo dei non eletti; in carenza di non eletti, conferisce delega
ad altro delegato. In caso di impedimento tardivo e di conseguente impossibilit� di convocare il sostituto
o di conferire delega, questa viene riassegnata dal capo delegazione ad uno dei delegati presenti.
11.4 - Nessuno pu� essere portatore di pi� una delega.
12.1 - L'Assemblea nazionale convocata per il rinnovo delle cariche oppure in sede straordinaria avviene
con la partecipazione di un delegato ogni tremila soci o frazione non inferiore a millecinquecento, con il minimo
comunque di due delegati per ogni Regione.
12.2 - Le Assemblee Nazionali ordinarie che hanno all'ordine del giorno esclusivamente l'approvazione dei bilanci
e della relazione che li accompagna, avvengono con la partecipazione di un delegato ogni cinquemila soci o frazione
non inferiore a duemilacinquecento, con il minimo comunque di un delegato per ogni Regione.
12.3 - Tuttavia, il Consiglio Nazionale pu� decidere, in presenza di particolari motivi, di convocare anche
queste assemblee con quorum di cui al primo comma. Il medesimo quorum si applica anche quando lo richiedano tanti
Consigli regionali che rappresentino almeno un terzo della forza associativa o lo decida l'Assemblea stessa per
la riunione dell'anno successivo.
12.4 - I delegati regionali debbono essere designati dalle strutture immediatamente inferiori ed eletti in proporzione
ai relativi soci.
12.5 - Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
12.6 - I compiti di cui al punto c) possono essere svolti anche con l'Assemblea convocata con la partecipazione
di cui al comma 12.3 del presente articolo.
12.7 - Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale su designazione delle
Assemblee Regionali secondo i criteri fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno a due vice Presidenti, di cui, nel secondo
caso, uno Vicario, un Segretario, un Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi
formano l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per le materie
di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario rappresentano l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al Consiglio, sui seguenti argomenti:
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci - eletto dalla Assemblea per un triennio -
si compone, a tutti i livelli associativi, di tre membri effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza.
Possono essere eletti alla carica di sindaco anche non soci, purch� esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attivit� di controllo degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo della
propria struttura ed assiste alle adunanze del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta del proprio Consiglio Direttivo o di quella
della struttura inferiore, esercita il controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo
nonch� della attivit� del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri - eletto dalla Assemblea per un triennio
- si compone, a tutti i livelli associaativi, di tre membri effettivi e due membri supplenti dotati della necessaria
competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse, l'attivit� giurisdizionale sulle controversie
fra organi associativi, titolari di cariche e soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate dalle norme del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad impugnazione avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono impugnabili avanti al Giur� Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti
l'espulsione della Associazione, soggette ad impugnazione avanti al Giur� Nazionale per quanto attiene alla
legittimit� della sanzione.
16.1 - Il Giur� Nazionale, composto da undici membri - eletti dall'Assemblea nazionale per un triennio
- svolge la funzione di giudice di secoondo grado delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, e decide
altres� negli altri casi indicati dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giur� Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giur� sono indicati da ciascuna AVIS Regionale in numero non
superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giur� Nazionale � incompatibile con qualunque altra carica o funzione
nell'ambito delle strutture e degli organi associativi.
17.1 - Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non retribuite. E' ammessa la rieleggibilit�
nei limiti fissati dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilit�.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo, al decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale subentra il supplente o, in mancanza di questo,
il primo dei non eletti fra i candidati dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso che anche quest'ultimo manchi,
il subentrante viene cooptato su indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o motivo, hanno lasciato vacante la carica, subentra
il supplente che ha riportato il maggior numero di voti. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri
di un Collegio si riducano a meno di tre, le funzioni vengono demandate al Collegio della struttura superiore.
20.2 - Le normative regionali sono deliberate dalla assemblea regionale straordinaria con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. 20.3 - Il controlli di conformit� allo Statuto ed al Regolamento nazionale spetta all'Esecutivo Nazionale, che lo esercita secondo le modalit� fissate dal Regolamento.
Art. 21 - AUTONOMIE PERIFERICHE
21.1 - Ogni struttura dell'AVIS gode di autonomia patrimoniale, sostanziale e processuale e risponde con
il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.
21.2 - Ogni struttura associativa � rappresentata, di fronte a terzi ed in giudizio, dal Presidente del
proprio Consiglio Direttivo.
21.3 - Delle obbligazioni contratte dalla struttura in violazione delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento
associativi rispondono in solido i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio sindacale, ad esclusione degli
assenti e dei dissenzienti.
21.4 - Il Regolamento nazionale disciplina le modalit� dell'esercizio del diritto di rivalsa.
21.5 - Ogni struttura versa a quella superiore le quote associative con le modalit� stabilite dal Regolamento.
21.6 - La gestione dell'esercizio sociale di ogni struttura � subordinata alla approvazione assembleare
di un bilancio di previsione le cui poste passive - salvo giustificato e documentato motivo ed esclusi eventuali
accantonamenti precedenti - non possono superare di oltre il 30% le entrate ordinarie dell'esercizio precedente.
21.7 - E' escluso qualsiasi vincolo di solidariet� passiva tra le varie strutture associative.
Art. 23 - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
23.1 - Ciascuna struttura associativa dispone di un patrimonio proprio, composto da beni mobili ed immobili,
provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredit�, contributi erogati dagli Enti Pubblici,
rimborsi per le donazioni e per le altre prestazioni di servizi nonch�, per le strutture superiori a quelle
di base, dalle quote associative.
23.2 - � vietato alle strutture associative distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi
di gestione nonch� fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre strutture dell'Avis.
23.3 - Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attivit�
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
23.4 - Ogni struttura deve redigere il bilancio o rendiconto annuale.
23.5 - Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
23.6 - Nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre e la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea,
i consigli direttivi dlle strutture hanno, provvisoriamente, la facolt� di deliberare la spesa sulla base
del bilancio dell'anno precedente, nei limiti e con le modalit� stabiliti dal regolamento nazionale.
Lo Statuto Associativo costituisce legge dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e perci� � fatto obbligo ad ogni iscritto di osservarlo unitamente alle norme regolamentari, che ne disciplinano l'attuazione pratica.