Capitolo secondo
COME FUNZIONAVA L'INQUISIZIONE
La parola stessa Inquisizione, nell'alto Medio Evo, significava semplicemente "inchiesta". Essa stabiliva, nelle questioni criminali, una procedura che affidava alle autorità ecclesiastiche il compito di procedere ad un'inchiesta, che comprendeva un contraddittorio con l'imputato. I giudici erano designati dal provinciale, dietro la seguente domanda del Papa: "si tratta di un uomo che sa esercitare con moderazione i suoi poteri?"; questi erano infatti assoluti. Il vescovo del luogo non aveva diritto di immischiarsi nei processi. Il che non accadeva sempre senza contestazioni, essendo in genere i vescovi molto gelosi della propria autorità. Talvolta essi desideravano mettere le loro "pecorelle" al riparo del rigore dell'Inquisizione e intralciavano l'inchiesta, quando non facevano opera di opposizione pura e semplice.
Si finì per concludere un accordo, nel 1304, che concedeva al vescovo gli stessi poteri dell'Inquisitore, precisando tuttavia che le pene che precedevano la reclusione o l'uso della tortura dovevano essere decise di comune accordo. Lo stesso valeva per la sorveglianza delle prigioni, che spettava all'uno e all'altro e che esercitavano attraverso l'opera di un corpo di guardie. Tutto ciò non facilitava sempre il compito degli inquisitori; taluni protestarono, ma invano: dovettero assoggettarsi.
La presenza obbligatoria dei vescovi tra i giudici e l'obbligo che l'inquisitore aveva di non pronunciare la sua sentenza senza il consenso del vescovo, metteva spesso quest'ultimo in una posizione di preminenza. Ma il potere temporale influiva sull'episcopato più facilmente che sugli Inquisitori. Nelle mani di un uomo deciso, come era per esempio Philippe le Bel (1268-1314), l'uomo di Anagni, l'Inquisizione divenne un terribile strumento d'azione politica, come dimostrò il processo dei Templari (1307-1314), ordine soppresso dal Papa Clemente V nel 1312 per essere gradito al Re. Anche il processo di stregoneria di Giovanna d'Arco (1431), fu un processo politico. Alla pulzella che lo ricusa, il vescovo di Beauvais, Pierre Cauchon, replica: "il Re (d'Inghilterra) mi ha ordinato di fare il vostro processo e io lo farò". L'Inquisizione era caduta nelle mani del Potere dei Re; si sa cosa doveva diventare nei secoli che seguirono: una polizia di stato, tanto nelle mani dei Re di Francia o di Spagna, che a Roma e in Fiandra.
Conflitti tra gli inquisitori
All'inizio, la missione di braccare gli eretici fu affidata da Roma all'ordine nuovo dei Frati Predicatori, religiosi istruiti e itineranti. Ma i Domenicani - i "cani del Signore", "Domini canes" - non furono i soli religiosi incaricati delle inchieste Inquisitoriali. I Francescani, i Carmelitani e gli Eremiti di Sant'Agostino parteciparono anch'essi a questa azione; non senza conflitti di competenze. Che fare quando un eretico fuggiva in un paese vicino? Poteva essere giudicato dall'Inquisitore del luogo, o doveva essere rimesso al giudizio di chi l'aveva incriminato per primo?
Nel 1266, una disputa di questo genere scoppiò a Marsiglia. Essa si inasprì in fretta perché vedeva Opposti due ordini tradizionalmente rivali: "I Predicatori diffamarono Frate Maurin, inquisitore nella provincia di Arles, di Aix e di Emburn, e consigliarono ai fedeli riuniti di rifiutargli l'obbedienza. Il Vice-Priore della casa dei Predicatori di Marsiglia e Frate Jean Gui, dello stesso convento, condussero anche, come testimoni davanti all'autorità laica, due preti (..) che dichiararono che l'Inquisitore eccitava alla rivolta contro il Signore legittimo del paese, Carlo d'Angiò.
Il Frate minore Guglielmo Bertrand, che esercitò le funzioni di Inquisitore (...), fece confessare a questi preti di aver reso falsa testimonianza dietro istigazione dei Predicatori. Frate O. Bertrand convocò questi ultimi, che rifiutarono di rispondere a certune delle sue domande. Egli li scomunicò e fece pubblicare la sentenza a Marsiglia, mentre i Predicatori presentarono appello alla Santa Sede. Clemente IV, il 12 giugno 1266, delegò l'arcivescovo di Aix e i vescovi di Avignone e Carpentras: certo, i Predicatori avevano commesso un fatto grave, ma Frate Bertrand avrebbe dovuto agire con più circospezione e consultare il Papa o un cardinale; così, il Vice-priore dei Predicatori e il frate Jean Gui furono provvisoriamente assolti. Poi, i tre prelati andarono a Marsiglia e infierirono contro i falsi testimoni".
Arrivano gli Inquisitori!
Gli Inquisitori che tutto possono (sino al XIV secolo, anche i Legati del Papa non sfuggivano alla loro autorità) arrivano in città. Sono accompagnati dai loro assistenti e dai loro servitori, ed eventualmente da alcuni gendarmi (tre nel sud della Francia, regione particolarmente "calda"), incaricati di proteggerli. Presentano le loro credenziali, litterae commissionis, al Vescovo del luogo e alle autorità civili, che gli dovranno aiuto e protezione.
Con modus citandi, essi intimavano al curato del posto di convocare gli abitanti e il clero locale per far sentire una solenne predica detta citatio universalis, con la quale l'Inquisitore incitava quelli che si erano allontanati dal giusto cammino, a pentirsi e a riconoscere i loro errori. Il tutto, in un tempo che andava dai 15 giorni a un mese, chiamato "tempo di grazia" o "d'indulgenza". Con lo stesso discorso, egli incitava, sotto pena di essere a loro volta sospettati di eresia, tutti quelli che conoscevano degli eretici o supponevano che alcuni lo fossero, a denunciarli. (Si può immaginare il dilagare di cattiveria e d'invidia che una simile richiesta faceva sorgere).
Si distinguevano tre tipi di processo: il processo per ìnquisitionem, il processo per accusationem e il processo per denunciatorem, a seconda che il sospetto fosse scoperto in seguito ad un'inchiesta, accusato o denunciato. Accadde talvolta che l'intera comunità si rifiutasse di cooperare all'azione intrapresa dall'Inquisitore. In questo caso egli cambiava rotta e si dirigeva verso una contrada più accogliente, o meglio procedeva all'interrogatorio di tutta la popolazione. E' così che, nel 1245-46, gli inquisitori Bernardo di Caux e Jean di Saint.Pierre fecero comparire davanti a loro da 8 a 10000 persone...
Il sospetto che si accingeva a confessare i suoi sbagli di sua spontanea volontà, era dispensato da tutta la pena se l'errore era rimasto nascosto, sconosciuto a tutti. Se, al contrario, lo sbaglio era di pubblico dominio, il colpevole che confessava non poteva essere condannato a morte o alla prigione a vita. Il suo castigo si riduceva ad un qualsiasi pellegrinaggio minore, o ad un'altra forma di penitenza canonica. Alcuni che si sentivano sospettati da un'opinione pubblica scatenata o, che non erano del tutto in pace con la loro coscienza, chiedevano di essere esaminati dall'Inquisitore, al fine di ottenere un certificato di "buona condotta e costumi" (di "civismo", si diceva nel 1793 e al tempo della Liberazione, nel 1945). L'opinione pubblica � sempre più sospettosa e, soprattutto, più repressiva degli Inquisitori di ogni tempo; la storia lo dimostra ampiamente.
I sospetti ricevevano la notifica scritta degli atti d'accusa. Avvertito per tempo (ad esempio, il 20 settembre, per il 24), l'interessato chiedeva ai suoi genitori o ai suoi parenti di garantire per lui. Il fatto di rendersi garanti, non li rendeva sospetti di favorire l'eresia. Del resto, l'accusato era libero di assentarsi, anche durante il suo processo. Ma il più delle volte, il timore che questo fosse interpretato come una prova di colpevolezza, lo impediva. Era invitato a giurare sui Vangeli (toccandoli) di dire la verità; se egli aveva dei nemici, ad enumerarli e chiarire le ragioni dell'inimicizia. Dei testimoni, per esempio, affermano che la moglie dell'accusato è in pessimi rapporti con suo marito; è adultera e di pessima fama: "pro meretrice, dicitur".
La maggior parte dei sospetti, anche per la paura della tortura, si impegnavano ad "obbedire agli inquisitori", a presentarsi "nel giorno e nei giorni che verranno loro assegnati", ad attenersi alle loro decisioni.
Tutti mostravano tanta buona volontà a cooperare, non fosse che per timore di implicare, in un modo o nell'altro, la propria famiglia o le loro amicizie. Poiché l'occhio sospettoso del giudice (e l'opinione pubblica) vedeva lontano, era sufficiente, per essere sospettati, aver assistito per curiosità ad una qualsiasi cerimonia catara, aver seguito il proprio marito in una simile avventura, aver ceduto alle pressioni di una comunità devota all'heretica pravitas. Alcuni Inquisitori, tuttavia, erano coscienti delle difficoltà che si trovavano nello stabilire una separazione netta e ben definita tra la fede di un Perfetto e l'interesse per la novità.
Gli ausiliari della giustizia
A fianco dell'Inquisitore si trovava, oltre ad un socius, un Frate dello stesso ordine, che aveva il compito spirituale di accompagnarlo e sostenerlo nella propria impresa. Talvolta un vicario, un "gerente" ("vice gerens"), un "luogo tenente" ("locum tenens") incaricato di assisterlo, alleggerirne il peso del lavoro, ma che non godeva del diritto di condurre a termine da solo un processo inquisitoriale.
L'Inquisitore poteva anche avvalersi di giureconsulti, di canonisti e di teologi, che l'assistevano con i loro consigli. Tutti erano tenuti, sotto pena di scomunica, al segreto, come del resto lo erano l'Inquisitore e il Vescovo.
il tribunale comprendeva anche dei cancellieri o notai, nominati dalla cancelleria apostolica, incaricati di annotare scrupolosamente le deposizioni dei testimoni o degli accusatori e le confessioni degli accusati, nonché di farle ripetere se queste ultime erano state ottenute in seguito alla tortura perché, come tali, non avevano alcun valore. Anche i notai erano tenuti al segreto: era il loro modo di proteggere l'accusato che all'esame si rivelasse innocente. il tribunale disponeva inoltre di sergenti d'arme, messi, carcerieri, tutti giurati.
Il tribunale non era solo a preparare la sentenza, comprendeva una specie di giuria, un certo numero di assessori, di "boni viri" o uomini saggi, che l'inquisitore aveva giudicato utile chiamare, senza alcun limite né di numero né rispetto alla qualità delle persone. Erano, il più delle volte, chierici, religiosi e giureconsulti laici. Si sottoponevano ad essi degli estratti del dossier, senza citare nessun nome. Il tribunale teneva conto del loro parere. Benché questo non fosse decisivo, gli Inquisitori lo seguivano, spesso, quando non lo modificavano nel senso dell'indulgenza.
Alla ricerca dei sospetti
Si finiva nel numero dei sospetti o per autoaccusa, per poter essere discolpati ufficialmente, ricevendo un certificato religioso di buona condotta e retti costumi (chi potrebbe dirsi un perfetto cristiano senza commettere un peccato d'orgoglio?) - o per denuncia collettiva per fama, reputazione, infamia, (era previsto che le accuse infondate venissero punite altrettanto severamente che la stessa eresia, ma come impedire che le cattive lingue si agitassero in un simile clima?) - o per delazione di spie di professione. I pentiti, da parte loro, si impegnavano a rivelare il nome dei loro correligionari.
In un buon numero di casi, sia che si trattasse di una bravata, sia per desiderio di martirio, sia per il sentimento di solidarietà con i propri correligionari o per altre ragioni, molti eretici non dissimulavano le loro opinioni. D'altra parte, dove, negli spiriti infuocati del Medio Evo, stava l'ortodossia, quali evidenti frontiere la separavano dall'eresia (e si potrebbe dire lo stesso anche dei cristiani d'oggi)?
Inoltre, nelle regioni invase dall'eresia, era spesso difficile non avere contatti, fosse anche di semplice vicinato, con gli eretici, e tutti finivano col "puzzare" di eresia.
Dopo l'esame degli atti d'accusa e delle Spiegazioni dell'accusato e tenuto conto del parere degli esperti, dei giurati e dell'avvocato della difesa, i sospettati potevano essere classificati secondo tredici diverse categorie. Variano da: "debolmente sospetto di eresia", "fortemente sospetto di eresia", "gravemente sospetto di eresia", a: "diffamato e sospetto", o "ha confessato e scontato la pena, ma è recidivo", o "ha confessato e non ha scontato la pena, ma non è recidivo", e così di seguito. I giuristi dell'Inquisizione, tutti presi da distinguo molto sapienti, avevano stabilito una dotta gerarchia di possibili colpevolezze: gli heretici imperfecti che, persuasi di essere in errore, ritrattavano tutto subito e dichiaravano dì sottomettersi alle pene che gli sarebbero state inflitte; gli heretici perfecti o pertinaces, che si intestardivano nei loro errori; gli heretici relapsi, i recidivi; gli heretici negativi, che rifiutavano di riconoscere di essere in errore e ricusavano le testimonianze dei testimoni a carico; ed infine gli istigatori, i favoreggiatorì e i difensori degli eretici, i contumaci, gli evasi vivi e morti.
La sorte degli eretici
Gli eretici riconosciuti come tali che non si denunciavano spontaneamente, erano invitati a presentarsi davanti al Tribunale, sia mediante tre successive ammonizioni portate a domicilio dal curato, sia con avviso letto durante la predica, la domenica. Se essi non si presentavano personalmente, o per tramite di un procuratore, venivano dichiarati contumaci (la "contumacia" etimologicamente è "un'ostinazione orgogliosa", dal latino "tumere", "gonfiarsi", "enfiarsi" - cfr. "tumore") e di conseguenza scomunicati. I sospetti semplicemente colpiti d'infamia, o diffamati (dal latino "fama", "reputazione") erano sottoposti allo stesso trattamento. Dal 1252, l'ostinazione degli eretici a non svelare i loro correligionari, ben più che il rifiuto a ritrattare, veniva punito con la tortura.
I denunciatori
Le accuse provenivano, di solito, da denunciatori "di professione", da "sicofanti", dicevano gli Ateniesi. Essi erano pagati (un marco d'argento per la cattura di un eretico, o almeno 20 soldi tornesi) a spese dei sospetti. L'Inquisizione finì per Organizzare una vasta rete di delazione, che fu imposta a tutti come un dovere (fatta eccezione del segreto confessionale). Dovere civico, o patriottico, si diceva nel 1945. Non bisogna dunque meravigliarsi che vi sia stato un padre che denunciava il proprio figlio o la moglie, una moglie che denunciava il marito, un figlio che denunciava il padre: questo era nella logica del sistema, soprattutto se il fatto di non denunciare poteva fare di voi un sospetto. La malignità naturale dell'uomo faceva il resto. L'età richiesta per la validità della testimonianza era di quattordici anni per gli uomini e di dodici per le donne: l'età della ragione. Ma si conosce il caso di un bambino di 10 anni ammesso a deporre contro suo padre, sua sorella e "un gran numero di persone". Due accusatori, fossero essi stessi "infami", eretici pentiti, omicidi, ladri, stregoni o indovini, potevano bastare. Ma spesso essi erano più di due. Denunciare diventò un'opera pia. Non era negli usi rivelare il nome degli accusatori: l'esperienza aveva dimostrato che essi, talvolta, correvano grossi rischi dì rappresaglie Sanguinose da parte dei parenti, degli amici o dei correligionari del sospetto. A maggior ragione non si procedeva ai contraddittori" benché non fossero esclusi ed anzi, in certi casi, fossero stati raccomandati dalle autorità.
E' così, per esempio, che Bonifacio III, non volendo lasciare "I suoi Giudei di Roma senza difesa... ed esposti all'oppressione e all'ingiustizia", ordinò di rivelare il nome degli accusatori e dei testimoni. Nei casi in cui questa procedura si rivelava impossibile, spettava all'Inquisitore togliere ogni valore ad una denuncia che egli poteva supporre non ispirata da sentimenti di simpatia. Ad ogni modo, egli doveva rivelare il nome dei denunciatori o dei testimoni a carico ai suoi ausiliari, assessori e notaio, e a partire dal 1261 ai boni viri che, l'abbiamo visto, assolvevano in qualche caso la funzione di giurati. Se l'Inquisitore non agiva in questo modo, era dovere del suo entourage denunciarlo ai capi religiosi, al Vescovo e, all'occorrenza, allo stesso Papa.
Le false testimonianze, le accuse menzognere ,erano punite duramente quanto l'eresia: prigione a vita, a pane secco e acqua, le catene ai piedi, confisca dei beni, multe, ecc.
L'appello al Papa
Non era raro, inoltre, che dei colpevoli facessero appello a Roma (il codice prevedeva anche questa possibilità): la loro richiesta spesso veniva ben accolta. Si cita il caso di un Francescano che aveva aderito al movimento dei Fraticelli, al fianco dell'antipapa Pierre de Corbiéres. E questo non è poco, da parte di un religioso. Condannato alla prigione a vita, nel 1329, egli vide questa condanna trasformata dallo stesso Inquisitore in penitenze canoniche, messe e preghiere per tre ani. Cosa che non impedì al Francescano di indirizzare una supplica al Papa Benedetto XII il quale, con una bolla datata Il aprile 1335, lo reintegrò nel suo Ordine e "gli fece sperare che se egli avesse assolto fedelmente per due anni la sua penitenza canonica, questa gli sarebbe stata condonata". Notiamo l'involontario lato comico di una punizione inflitta a un Francescano sotto forma di "penitenze canoniche, messe e preghiere", come se la sua vocazione non lo impegnasse a questo per tutta la vita!
Mai, durante i secoli più drammatici del Medio Evo, sono stati condannati dei sospetti senza ascoltarli, interrogarli, permettergli di difendersi, di pentirsi, e di abiurare (pensiamo al destino riservato ai Giudei, ai resistenti, agli oppositori, ai presunti "trotskisti" da parte di certi regimi non tanto lontani e, soprattutto, al modo in cui di loro è stato deciso) Mai la nostra epoca ha detto "E' meglio lasciare impunito un crimine che condannare un innocente", come ha affermato il Concilio di Narbonne, nel 1243.
H. C. Lea, che pure incarna alla perfezione un pensiero laico particolarmente virulento, quello dell'Ottocento, scrive (op. cit. I, 613): "�nella maggior parte dei casi (il corsivo è mio), gli Inquisitori inclinavano alla clemenza". Poi aggiunge (op. cit. I, 480): "Il rogo dell'Inquisizione non ha fatto relativamente che poche vittime". Suggeriscono una simile politica un buon numero di testi, tra cui quello della zizzania (Mat. 13, 36-42), che rinviano la punizione dei peccatori "alla fine del mondo", in conflitto con altri testi ugualmente del Vangelo. Quando non era lo stesso San Paolo a porre problemi (cfr. I Cor. II, 17-19 Tito, 3, 9-11).
In linea generale, valutati in base alla nostra sensibilità contemporanea (non parliamo di comportamenti), alcuni di questi castighi possono sembrare assai duri, se non crudeli, e assai spesso "umilianti" (11. C. Lea op cit., I, 620). Bisogna però considerare che anche la stessa epoca è di una estrema violenza e crudezza. Lo attestano le vendette private, la disciplina scolastica, la messa al bando dei lebbrosi, ed altri fatti del genere.
Bisogna anche tenere conto del fatto che l'opera dell'Inquisizione è animata, in linea dì principio, da una volontà di educare le masse popolari e di rieducare gli eretici, il cui livello sociale e culturale è, nella maggior parte dei casi, assai basso. Occorreva dunque, per raggiungere gli obiettivi che l'Inquisizione (e attraverso essa la società) si poneva, utilizzare dei metodi forti, il cui simbolismo saltasse agli occhi di tutti e si imprimesse nei ricordi. A conti fatti, gli attuali processi di socializzazione sono senza dubbio meno brutali; ma alcuni violentano le coscienze con altrettanto vigore.
Sui buoni processi-verbali
Alcuni hanno affermato che tra le notizie colte al volo al momento della deposizione, verosimilmente nell'idioma dell'accusato, e il verbale finale redatto in latino, potevano esserci sensibili differenze ed anche contraddizioni. E' un problema che chi è stato chiamato a redigire il verbale di una riunione conosce bene.
E' evidente che tra quello che è stato chiamato il sumptum, trascrizione delle risposte degli accusati "semplicemente come essi parlavano", e il latino sapiente del giurista che le "traduceva", potessero emergere delle sfumature. Sono state queste a deformare le confessioni - o i dinieghi - dell'incolpato? E' poco probabile. Le "confessioni" venivano lette e rilette davanti all'accusato, tradotte in lingua volgare, spiegate. L'accusato poteva sempre, se c'era bisogno, rettificare ciò che si pretendeva di fargli dire. Del resto, perché l'Inquisitore avrebbe cercato di "travolgere" lo sventurato quando (lo prova tutta la procedura con la sua complessità e minuzia) il progetto profondo, essenziale dell'inquisitio era salvarlo? Se i giudici avessero avuto come vocazione fare il più gran numero possibile di vittime, se essi non si fossero sentiti, in coscienza, obbligati a rispettare alla lettera il codice che gli era stato proposto, essi non avrebbero impiegato tante formalità, né passato tanti giorni ad interrogarli.
B. Hamilton riassume la sua opinione su questo problema, scrivendo: "The inquisitors seem to have been scrupulously honest in recording deposition". E di fatto, di tutte le accuse che sono state fatte contro l'Inquisizione, non c'è mai stata quella di aver falsificato le deposizioni. Poiché quello che i giudici volevano ottenere era una confessione e il pentimento, più che confessioni criminali.
Un procuratore fiscale
I tribunali vescovili dell'Ordinario, praticavano un altro tipo di "diffamazione". Un promotore della Fede e dell'Inquisizione, o procuratore, metteva in moto l'inchiesta del giudice ufficiale sulla base di un promemoria concernente l'uno o l'altro sospetto. "E come - scrive J. Marx (op. cit., p. 85) - il procuratore fiscale dell'Inquisizione si trovava ad essere il procuratore fiscale secolare, ne risultava un aumento dell'influenza reale in seno al tribunale o alla stessa base dell'azione giudiziaria". Nel 1486, è il procuratore fiscale che chiede che l'incolpato. sia messo sotto tortura: si può veramente parlare di inquisizione fiscale... Il ruolo del procuratore andrà aumentando, tanta che l'Inquisitore finì per fare la figura del giurista della Chiesa.
Presenza dell'Avvocato
L'incolpato poteva far appello ad un avvocato perché lo assistesse in tutte le fasi della procedura, a condizione che fosse "probo, leale, non sospettato di eresia, esperto nel diritto civile e in quello canonico, e zelante nella fede". Tutte queste qualità facevano sì che essi non sostenessero necessariamente l'innocenza dei loro clienti, ma piuttosto sottolineassero le circostanze attenuanti chiedendo una pena leggera.
Nel 1248, i vescovi riuniti a Valenza stabilirono che da quel momento gli avvocati non fossero più ammessi, per evitare che essi ritardassero le operazioni ("negotium") con le loro alte grida ("per advocatorum strepitum et figuram").
L'accusato aveva il diritto di produrre dei testimoni a sua discolpa, di farli interrogare in sua presenza, di difendersi da solo per un tempo lungo quanto voleva, di presentare memorie o citazioni preparate prima, di chiedere difensori d'ufficio. Di tempo in tempo, l'Inquisitore faceva delle domande, di spiegazione o di chiarimento, in base ad un questionario che variava a seconda dell'eresia in cui era caduto l'imputato. E' l'origine, questa, dei manuali specializzati che cercano, attraverso domande appropriate, di eludere una difesa che può, in certi casi, essere estremamente sottile. I manuali inquisitoriali ci danno numerosissimi esempi di questa astuzia. Per esempio, all'Inquisitore che gli dice: "Noi crediamo che lo Spirito Santo procede dal Padre al Figlio", l'accusato risponde: "Anche io lo credo" (sottolineando: "Io credo con sicurezza che voi lo crediate, ma per parte sua non lo crede"). Altro esempio: "Credi che il matrimonio sia un sacramento?", l'imputato risponde: "Se Dio lo vuole, io lo credo!" (sottolineando che egli non crede affatto che Dio lo voglia). E così di seguito.
Certi eretici danno prova di una tale abilità intellettuale, nella difesa dei loro punti di vista, che i manuali raccomandano di ricorrere ai servigi di "teologi e giuristi smaliziati" per disputare con loro. La pronuncia di un giudizio inizia sempre col richiamo che i mezzi della difesa sono stati esauriti, "expeditts defensionum processibus" Alle prove derivanti da testimonianze che potevano essere inficiate da errori, o da denunce ugualmente sospette, gli Inquisitori preferivano di gran lunga le confessioni. Per ottenerle promettevano salva la vita, l'esenzione dalla prigione o dall'esilio.
> Capitolo 3: Un modo per recuperare i proprio beni