Comitato per la Rappresentanza linguistica/etnica di Lombardia nel hinterland di Alpi e Altaitalia
by The Committee of Alpine free States and Altaitalia Representative Acting Committee (unpo/icjaja conference 1991 Den Haag)
a rigore Art.1 del Covenant 1989 sui Popoli tribali e indigeni (C169) e del Global Action Plan UNESCO (idil) aprile 2022
in
queste pagine la Rappresentanza linguistica/etnica
di tradizione Romanza a cominciare da Milano e Lombardia, dove oggi hanno migliore applicazione
gli strumenti del diritto internazionale, sia per le leggi di
ratifica italiane e sia per le normative comunali
qui
gli ultimi documenti presentati alla decade internazionale di
protezione delle lingue indigene/autòctone presso UNESCO
a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia
alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022
sulla organizzazione della decade internazionale di protezione
delle lingue indigene/autòctone
la
Rappresentanza
etnica di tradizione Romanza ha la sua fonte più recente nella epoca Villanoviana ovvero "epoca del bronzo e del ferro" che termina
grossomodo nel "alto
medioevo"
circa 1600 anni orsono quando sta per terminare l'epoca Romana
difatti le "lingue
Romanze"
son così chiamate perchè "romanizzatesi" a contatto con
la lingua dei Romani che è appunto
la più antica lingua Romanza che conosciamo: si
tratta d'un fenomeno linguistico detto "indoeuropeizzazione"
per il quale i gruppi sociali di un determinato hinterland parlanti una propria
lingua adottano gradatamente un costume linguistico pressochè uniforme conducendo
la loro vita sociale a contatto gli uni cogli altri
è
la lingua che i Romani chiamavano "romanice parabolare" cioè il parlare "alla maniera romana" in contrasto
col parlare dei Romani "veri" de Roma che loro chiamavano
"latine
loqui"
e lo si poteva imparare soltanto da piccoli dai propri papà
e dalle proprie mammà... esattamente come si fa con qualsiasi
altro dialetto ovvero lingua del posto... lingua
originale
con questo gli aborigeni non disperdono la loro lingua originale
ma semplicemente l'aggiornano all'interno del proprio hinterland
ovvero nella loro "patria"
di sempre...
pure conservando gli stessi usi e costumi che casomai evolvono
con lo stesso abito intellettuale
difatti non è per caso che le popolazioni di lingua Romanza
nell'hinterland
Alpino
abbian convissuto gli ultimi duemila anni, ma per buonissimi
antichi motivi, essendo aborigeni cioè "quei che stan sul posto
fin dalla origine del posto" nel grande hinterland preistorico precedente
all'epoca Villanoviana e che andava dall'Aquitania fino al Danubio
alle Alpi alla Dalmazia e almeno fino al Gransasso
la successiva romanizzazione ha in seguito eccitato "risposte linguistiche" caratteristiche
oggi riconoscibili nei tre hinterland (A) delle Alpi tra
il Rodano e il Danubio fino alla Dalmazia e alla Lunigiana (B)
dell'Aquitania tra l'Atlantico e il Rodano (C) della Toscania
e della Penisola italiana.
Gli strumenti del diritto internazionale come li conosciamo oggi
sono applicabili alle dimensioni etniche di questi hinterland
anche se poi ciascun territorio municipale li userà bene
o male a propria discrezione.
La missione diplomatica che ha portato istanza di protezione giuridica per l'hinterland di Alpi
e Altaitalia
alla conferenza
tenutasi informalmente presso la sede della Corte internazionale
di Giustizia delle Nazioni Unite (dal 3 al 6 agosto 1991
a L'Aja/DenHaag) ci consente di avviare consultazioni presso
quei Comuni
lombardi che
per altri motivi han già accolto nella propria normativa
un sistema di protezione giuridica o etnica
come difatti è il caso del Comune di Milano a rigore del Regolamento Municipale
deliberato il 14 aprile 2016 che presuppone una Rappresentanza etnica
milanese
e quindi lombarda e italiana.
L'idea
che con la parola "italiana" siano annullate
tutte le identità degli antichi Stati medioevali
vittoriosi contro la barbarie è il sogno globalista che
vuole "i
Comuni come vermi nelle viscere della burocrazia" per sortire
un dominio sempre più gerarchicamente distante dal popolo:
nella realtà la parola "italiana"
comprende giuridicamente tutte le (antiche)
nazionalità degli (antichi) Stati italiani, come
vennero indicati dal nostro Carlo Cattaneo durante la splendida piccola guerra delle cinque
giornate di Milano nel 1848 usando le parole "per conservare l'unità
di stato"
quando elencava i territori che insieme alla Lombardia erano
in guerra contro lo straniero.
Di
conseguenza il concetto "italia" non esclude
ma conserva e valorizza (così deve e dovrebbe) tutte le
antiche nazioni che han preceduto l'epoca Romana, così
come gli antichi Stati che han preceduto le Rivoluzioni
ottocentesche, senza di che il loro annientamento lascerebbe
spazio soltanto ad una "italia semplice espressione geografica"
ed in balia
dei barbari.
.
La
Rappresentanza etnica presume "che gli esseri umani van protetti così
come essi sono, al pari e insieme a tutti gli altri esseri viventi" mentre il suo
primo strumento giuridico è la Convenzione sulla eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale (A/Res.2106.XX.1406
del 21.12.1965) (Legge di ratifica n.654 del 13.10.1975) dove
all'Art.1 paragrafo.1 le parole "origine nazionale o etnica" sono usate come
sinonimi.
Per
la Convenzione, all'Art.1 paragrafo.2 non sono discriminazioni
le distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze tra cittadini e non-cittadini mentre all'Art.1 paragrafo.3
idem per nazionalità
cittadinanza naturalizzazione beninteso purché le distinzioni
non siano contro una determinata nazionalità.
Difatti,
l'Art.1 paragrafo.1 condanna le varie distinzioni quando
"hanno lo scopo o l'effetto di annullare o
impedire l'esercizio dei diritti umani e libertà
fondamentali" vale a dire che le stesse distinzioni con
altri scopi o effetti son considerate utili o positive.
Cosicchè l'Art.1 condannando quello scopo o effetto negativo
elenca positivamente "proteggibili in sé e per sé" le distinzioni
di "razza,
colore, nascita, origine nazionale o etnica, cittadini, non-cittadini,
nazionalità, cittadinanza, naturalizzazione" ripetendo poi
all'Art.5 lo stesso elenco.
All'Art.5
si condanna la discriminazione "in tutte le sue forme"
elencando
le distinzioni garantite eguali "davanti alla legge" e si
elencano 19 diritti proteggibili, tra i quali (Art.5 paragrafo.1
lettera.d capoverso.iii) la nazionalità cioè
la origine nazionale o etnica come l'Art.1 anticipava.
Giocoforza
quando lo Stato si trova a gestire diverse nazionalità si trova anche soggetto alla detta
Convenzione (a rigore Art.3 del Codice Penale e Art.3
Legge Cost. 18 ottobre 2001) la quale garantisce "tutte"
le nazionalità che si trovino sul territorio dello
Stato, appunto distinte
nella maniera prefigurata dalla Convenzione all'Art.1 e Art.5, ivi compresa
la nazionalità italiana cioè comprese tutte le (antiche)
nazionalità degli Stati risorgimentali che oggi confluiscono nella attuale
nazionalità italiana
e allora
il Comune
di Milano
che già impone ai cittadini le famose "consulte"
aliene, sia pure con artificio burocratico, deve dedicarsi oggi
anche alla nostra Rappresentanza etnica prima di tutto
perchè esistono rapporti civili nei fatti tra le
une e le altre etnie (ivi compresa la nostra) a rigore Art.4
della Dichiarazione
delle Nazioni Unite sui diritti umani degli individui che non
sono connazionali del paese in cui vivono (13 dicembre 1985) dove gli alieni
oltre ad osservare
le leggi
dello Stato in cui risiedono o sono presenti devono riguardare con rispetto le costumanze
e le tradizioni del popolo di quello Stato in cui essi
vivono...
ovvero
rispettare le costumanze e le tradizioni delle
(antiche) nazionalità oggi confluite nella nazionalità
italiana indipendentemente dal fatto che essi alieni vi
abbiano acquisito cittadinanza: l'Art.4 esige espressamente
il rispetto di costumanze e tradizioni del popolo
che è del posto.
Non
a caso nel Regolamento
Municipale
deliberato a Milano il 14 aprile 2016 si prevedono (Art.2 paragrafo.4) comitati
consultivi "a
tutela dell'identità storica e delle tradizioni" che è
appunto la qualità identificata dalla Convenzione
UNESCO (32nd) del 17 ottobre 2003 (ratificata da Legge 23 ottobre
2008 n.167) con la definizione di "eredità culturale intangibile" vale a dire
la tradizione del posto e alla fine la dimensione intoccabile ovvero nazionale o etnica di
qualsiasi popolazione come vien giustamente protetta dal
Art.1 della Convenzione sulla eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale da noi citata qua di sopra.
La
identità
storia tradizione ovvero dimensione etnica e intellettuale pregressa cioè la tradizione che abbiamo ora è difatti
quella degli Stati nostri ovvero gli Stati liberi del Risorgimento (cioè le antiche
nazioni quando si ribellano allo straniero) e che precedono
quello italiano attuale.
Tutte le tradizioni
più antiche non muoiono ma vanno a catalizzare laggiù.
Altre
tradizioni non ne abbiamo.
Le
pagine che seguono sono di uso didattico e utili per capire poi i protocolli municipali ovviamente cominciando da quelli di
Milano ...sia i nostri protocolli che quelli dell'opposizione
ovvero maggioranza perchè anche loro ci stan provando
l'attenzione
è sul grande hinterland
Alpino
(anche Alpenland o Alpenlander e Alpenländer) tra il fiume
Rodano il Danubio la Dalmazia e la Lunigiana ma va da sé
che l'istanza è ben ripresentabile in qualsiasi Comune
che sia (oppure che sia stato) di tradizioni Romanze a cominciare dall'epoca Romana
a
cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia
alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022 presso la sede di
Parigi
sulla organizzazione della decade internazionale di protezione
delle lingue indigene/autòctone
(indirizzo elettronico di questa pagina www.altaitalianationalarchives.eu
aggiornata il 19 aprile 2024)
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