Comitato per la Rappresentanza linguistica/etnica di Lombardia nel hinterland di Alpi e Altaitalia by The Committee of Alpine free States and Altaitalia Representative Acting Committee (unpo/icjaja conference 1991 Den Haag) a rigore Art.1 del Covenant 1989 sui Popoli tribali e indigeni (C169) e del Global Action Plan UNESCO (idil) aprile 2022

in queste pagine la Rappresentanza linguistica/etnica di tradizione Romanza a cominciare da Milano e Lombardia, dove oggi hanno migliore applicazione gli strumenti del diritto internazionale, sia per le leggi di ratifica italiane e sia per le normative comunali

qui gli ultimi documenti presentati alla decade internazionale di protezione delle lingue indigene/autòctone presso UNESCO
 
a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022
sulla organizzazione della decade internazionale di protezione delle lingue indigene/autòctone

la Rappresentanza etnica di tradizione Romanza ha la sua fonte più recente nella epoca Villanoviana ovvero "epoca del bronzo e del ferro" che termina grossomodo nel "alto medioevo" circa 1600 anni orsono quando sta per terminare l'epoca Romana
 
difatti le "
lingue Romanze" son così chiamate perchè "romanizzatesi" a contatto con la lingua dei Romani che è appunto la più antica lingua Romanza che conosciamo: si tratta d'un fenomeno linguistico detto "indoeuropeizzazione" per il quale i gruppi sociali di un determinato hinterland parlanti una propria lingua adottano gradatamente un costume linguistico pressochè uniforme conducendo la loro vita sociale a contatto gli uni cogli altri

è la lingua che i Romani chiamavano "romanice parabolare" cioè il parlare "alla maniera romana" in contrasto col parlare dei Romani "veri" de Roma che loro chiamavano "latine loqui" e lo si poteva imparare soltanto da piccoli dai propri papà e dalle proprie mammà... esattamente come si fa con qualsiasi altro dialetto ovvero lingua del posto... lingua originale
 
con questo gli aborigeni non disperdono la loro lingua originale ma semplicemente l'aggiornano all'interno del proprio hinterland ovvero nella loro
"patria" di sempre... pure conservando gli stessi usi e costumi che casomai evolvono con lo stesso abito intellettuale
 
difatti non è per caso che le popolazioni di lingua Romanza nell'
hinterland Alpino abbian convissuto gli ultimi duemila anni, ma per buonissimi antichi motivi, essendo aborigeni cioè "quei che stan sul posto fin dalla origine del posto" nel grande hinterland preistorico precedente all'epoca Villanoviana e che andava dall'Aquitania fino al Danubio alle Alpi alla Dalmazia e almeno fino al Gransasso
 
la successiva romanizzazione ha in seguito eccitato "
risposte linguistiche" caratteristiche oggi riconoscibili nei tre hinterland (A) delle Alpi tra il Rodano e il Danubio fino alla Dalmazia e alla Lunigiana (B) dell'Aquitania tra l'Atlantico e il Rodano (C) della Toscania e della Penisola italiana.
 
Gli strumenti del diritto internazionale come li conosciamo oggi sono applicabili alle dimensioni etniche di questi hinterland anche se poi ciascun territorio municipale li userà bene o male a propria discrezione.
 
La missione diplomatica che ha portato
istanza di protezione giuridica per l'hinterland di Alpi e Altaitalia alla conferenza tenutasi informalmente presso la sede della Corte internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite (dal 3 al 6 agosto 1991 a L'Aja/DenHaag) ci consente di avviare consultazioni presso quei Comuni lombardi che per altri motivi han già accolto nella propria normativa un sistema di protezione giuridica o etnica
 
come difatti è il caso del
Comune di Milano a rigore del Regolamento Municipale deliberato il 14 aprile 2016 che presuppone una Rappresentanza etnica milanese e quindi lombarda e italiana.

L'idea che con la parola "italiana" siano annullate tutte le identità degli antichi Stati medioevali vittoriosi contro la barbarie è il sogno globalista che vuole "i Comuni come vermi nelle viscere della burocrazia" per sortire un dominio sempre più gerarchicamente distante dal popolo: nella realtà la parola "italiana" comprende giuridicamente tutte le (antiche) nazionalità degli (antichi) Stati italiani, come vennero indicati dal nostro Carlo Cattaneo durante la splendida piccola guerra delle cinque giornate di Milano nel 1848 usando le parole "per conservare l'unità di stato" quando elencava i territori che insieme alla Lombardia erano in guerra contro lo straniero.

Di conseguenza il concetto "italia" non esclude ma conserva e valorizza (così deve e dovrebbe) tutte le antiche nazioni che han preceduto l'epoca Romana, così come gli antichi Stati che han preceduto le Rivoluzioni ottocentesche, senza di che il loro annientamento lascerebbe spazio soltanto ad una "italia semplice espressione geografica" ed in balia dei barbari.

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La Rappresentanza etnica presume "che gli esseri umani van protetti così come essi sono, al pari e insieme a tutti gli altri esseri viventi" mentre il suo primo strumento giuridico è la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (A/Res.2106.XX.1406 del 21.12.1965) (Legge di ratifica n.654 del 13.10.1975) dove all'Art.1 paragrafo.1 le parole "origine nazionale o etnica" sono usate come sinonimi.

Per la Convenzione, all'Art.1 paragrafo.2 non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze tra cittadini e non-cittadini mentre all'Art.1 paragrafo.3 idem per nazionalità cittadinanza naturalizzazione beninteso purché le distinzioni non siano contro una determinata nazionalità.

Difatti, l'Art.1 paragrafo.1 condanna le varie distinzioni quando "hanno lo scopo o l'effetto di annullare o impedire l'esercizio dei diritti umani e libertà fondamentali" vale a dire che le stesse distinzioni con altri scopi o effetti son considerate utili o positive. Cosicchè l'Art.1 condannando quello scopo o effetto negativo elenca positivamente "proteggibili in sé e per sé" le distinzioni di "razza, colore, nascita, origine nazionale o etnica, cittadini, non-cittadini, nazionalità, cittadinanza, naturalizzazione" ripetendo poi all'Art.5 lo stesso elenco.

All'Art.5 si condanna la discriminazione "in tutte le sue forme" elencando le distinzioni garantite eguali "davanti alla legge" e si elencano 19 diritti proteggibili, tra i quali (Art.5 paragrafo.1 lettera.d capoverso.iii) la nazionalità cioè la origine nazionale o etnica come l'Art.1 anticipava.

Giocoforza quando lo Stato si trova a gestire diverse nazionalità si trova anche soggetto alla detta Convenzione (a rigore Art.3 del Codice Penale e Art.3 Legge Cost. 18 ottobre 2001) la quale garantisce "tutte" le nazionalità che si trovino sul territorio dello Stato, appunto distinte nella maniera prefigurata dalla Convenzione all'Art.1 e Art.5, ivi compresa la nazionalità italiana cioè comprese tutte le (antiche) nazionalità degli Stati risorgimentali che oggi confluiscono nella attuale nazionalità italiana

e allora il Comune di Milano che già impone ai cittadini le famose "consulte" aliene, sia pure con artificio burocratico, deve dedicarsi oggi anche alla nostra Rappresentanza etnica prima di tutto perchè esistono rapporti civili nei fatti tra le une e le altre etnie (ivi compresa la nostra) a rigore Art.4 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani degli individui che non sono connazionali del paese in cui vivono (13 dicembre 1985) dove gli alieni oltre ad osservare le leggi dello Stato in cui risiedono o sono presenti devono riguardare con rispetto le costumanze e le tradizioni del popolo di quello Stato in cui essi vivono...

ovvero rispettare le costumanze e le tradizioni delle (antiche) nazionalità oggi confluite nella nazionalità italiana indipendentemente dal fatto che essi alieni vi abbiano acquisito cittadinanza: l'Art.4 esige espressamente il rispetto di costumanze e tradizioni del popolo che è del posto.

Non a caso nel Regolamento Municipale deliberato a Milano il 14 aprile 2016 si prevedono (Art.2 paragrafo.4) comitati consultivi "a tutela dell'identità storica e delle tradizioni" che è appunto la qualità identificata dalla Convenzione UNESCO (32nd) del 17 ottobre 2003 (ratificata da Legge 23 ottobre 2008 n.167) con la definizione di "eredità culturale intangibile" vale a dire la tradizione del posto e alla fine la dimensione intoccabile ovvero nazionale o etnica di qualsiasi popolazione come vien giustamente protetta dal Art.1 della Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale da noi citata qua di sopra.

La identità storia tradizione ovvero dimensione etnica e intellettuale pregressa cioè la tradizione che abbiamo ora è difatti quella degli Stati nostri ovvero gli Stati liberi del Risorgimento (cioè le antiche nazioni quando si ribellano allo straniero) e che precedono quello italiano attuale.
 
Tutte le
tradizioni più antiche non muoiono ma vanno a catalizzare laggiù.

Altre tradizioni non ne abbiamo.

Le pagine che seguono sono di uso didattico e utili per capire poi i protocolli municipali ovviamente cominciando da quelli di Milano ...sia i nostri protocolli che quelli dell'opposizione ovvero maggioranza perchè anche loro ci stan provando

l'attenzione è sul grande hinterland Alpino (anche Alpenland o Alpenlander e Alpenländer) tra il fiume Rodano il Danubio la Dalmazia e la Lunigiana ma va da sé che l'istanza è ben ripresentabile in qualsiasi Comune che sia (oppure che sia stato) di tradizioni Romanze a cominciare dall'epoca Romana

a cura di Mario Venturini primo Rapporteur per Milano e Lombardia alla Conferenza UNESCO del 13 dicembre 2022 presso la sede di Parigi
sulla organizzazione della decade internazionale di protezione delle lingue indigene/autòctone
(indirizzo elettronico di questa pagina www.altaitalianationalarchives.eu aggiornata il 19 aprile 2024)

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