
Sulla pericolosità dell'alcol rispetto alla guida ormai non dovrebbero
più sussistere dubbi; si calcola che dal 20 al 40% delle morti in
incidenti stradali siano direttamente correlate al'alcol. Fra l'altro,
nel nostro Paese la determinazione del tasso alcolimetrico nei conducenti
morti in incidenti stradali non è obbligatoria, anzi è piuttosto
rara, e questo impedisce di avere un preciso quadro "epidemiologico"
per oni parte del territorio nazionale.
Per chi vuole avere qualche notizia supplementare e ben documentata, questo
è il posto giusto, mentre qui
potete trovare altri links sull'argomento.
La scelta del legislatore italiano, con un limite legale di 0,8 g per litro
di sangue, si colloca ai livelli più alti in europa. In altri paesi
vige infatti il limite di 0,5 g/l, su cui dovrebbe prossimamente uniformarsi
l'intera UE, oppure vigono limiti differenziati, con sanzione più
grave per il superamento del limite maggiore. Tra le altre misure di cui
si discute vi è anche un limite più rigoroso (probabilmente
0,2 g/l) per i "neopatentati".
In questa pagina ci occupiamo solo del "regime giuridico" nel
nostro sistema normativo. Solo con la legge 18/3/1988 n. 111 e con il successivo
Decreto Ministeriale 10/8/1988 (in G.U. 16/8/1988), che stabilì
in 0,8 g/l il limite "legale", si diede un significato concreto
al divieto già stabilito dall'art. 132 del "vecchio" codice
del 1959.
La disciplina è stata sostanzialmente ripresa tale e quale dal "nuovo
codice", con gli articoli 186 del codice e l'articolo
379 del regolamento di esecuzione ed attuazione. Su
alcuni punti (risultati dell'etilometro come unico mezzo di prova, applicabilità
della sanzione accessoria della sospensione della patente anche in caso
di "patteggiamento" della pena) si è formata una discreta
"giurisprudenza", che è opportuno conoscere per non commettre
errori. È facile vedere che vi è stato un certo "mutamento"
negli orientamenti della Corte di Cassazione, e che alcune sentenze pretorili
sono state successivamente "sconfessate" dalla stessa Corte.
Per quanto riguarda le conseguenze assicurative, occorre fare attenzione,
dato che le sentenze qui riportate si riferiscono ad una realtà
"ante liberalizzazione". Fermo restando che, verso il danneggiato,
la compagnia assicuratrice comunque paga, occorre fare attenzione alle
clausole contrattuali riguardo all'assicurato: potrebbe infatti
essere prevista la "rivalsa" (cioè la restituzione all'assicurazione
delle somme da questa pagate), a carico dell'assicurato, anche in caso
di ebrezza "colposa".
CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186, secondo comma, seconda
parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e
25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Forlì.
(G.U. n.23 del 31/05/95 prima serie speciale, Corte Costituzionale).
CASSAZIONE PENALE
Il giudice che applichi la pena per il reato di cui all'art. 186 D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285, deve disporre la sospensione della patente di guida.
Tale sanzione amministrativa accessoria discende, ex art. 186, comma secondo,
D.L.vo citato, dall'accertamento del fatto di guida in stato di ebbrezza
alcolica e consegue di pieno diritto anche alla sentenza del patteggiamento.
Questa, ancorché manchi un giudizio di colpevolezza e, quindi, di
responsabilità dell'imputato che concorda con il P.M. la pena, conclude
una fase processuale in cui l'accertamento deriva dalla contestazione del
reato, collegata alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare
tale contestazione, accetta le conseguenze sul piano penale.
Sez. IV, 18-07-1996
Imp. P.G. in proc. Colò
Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto
ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali,
come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere
amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art.
444 cod. proc. pen. (patteggiamento), stante l'equiparazione
di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla
sentenza di condanna. Né rileva la mancata previsione nella richiesta
formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che
l'accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono
estranei all'applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata
pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di
guida sotto l'influenza dell'alcool).
Sez. IV, 18-07-1996
Imp. P.G. in proc. Vezzoli
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest
costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi
dell'art. 354, terzo comma cod. proc. pen., stante la naturale alterabilità,
modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto
che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356
cod. proc. pen. il difensore può assistere a tale accertamento,
senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art.
366 cod. proc. pen. il relativo verbale va depositato entro tre giorni.
La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa,
sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva
"deminutio" della possibilità di difesa. (Fattispecie
nella quale è stata esclusa la sanatoria della nullità, dedotta
tempestivamente ex art. 491, primo comma cod. proc. pen., per effetto del
deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione).
Sez. V, 27-5-1996
Imp. P.M. in proc. Maccari
Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
per il reato di guida in stato di ebbrezza va obbligatoriamente disposta
la sospensione della patente di guida. Poichè la durata della sospensione
può oscillare, salvo ipotesi di recidiva, da quindici giorni a tre
mesi, il giudice, ove non stabilisca tale durata nel minimo o in misura
assai vicina a questo, deve congruamente motivare l'esercizio del suo potere
discrezionale sul punto.
Sez.IV, 06-03-1996
Imp. Veneri
La sospensione della patente prevista dall'art. 186 cod. str. ha natura
di sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di guida in
stato di ebbrezza e non di pena accessoria, per cui deve essere obbligatoriamente
ordinata anche nel caso di definizione del procedimento penale con l'applicazione
della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
(patteggiamento). Sez. VI, 10-021996
Imp. PM in proc. Infante
La contravvenzione di ubriachezza punita dall'art. 688
cod. pen. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall'art. 186
del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici
rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l'art.
688 mira alla prevenzione dell'alcolismo e alla tutela dell'ordine pubblico,
in quello stradale, invece, l'art. 186 vuole garantire la sicurezza della
circolazione sulle strade e l'incolumità di chi vi si trova. La
differenza tra l'ebbrezza e l'ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione
psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior
tasso alcolemico, nonchè nel fatto che mentre l'ebbrezza può
non essere manifesta, l'ubriachezza è punibile solo quando lo è.
L'ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista
clinico, l'ebbrezza, perchè ne costituisce uno stato più
avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico,
anche manifesta.
Sezioni Unite, 05-02-1996
Imp. Cirigliano
Lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accettato
e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente,
attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379
del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada. Ed
invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove
legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale
volontà della parte interessata, il giudice può desumere
lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool,
da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra
cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la
difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso e così
via), così come può anche disattendere l'esito fornito dall'etilometro,
ancorchè risultante da due determinazioni del tasso alcolemico concordanti
ed effettuate ad intervallo di cinque minuti, semprechè del suo
convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Sezioni Unite, 05-02-1996
Imp. Cirigliano
L'art. 186 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, demanda agli organi di
polizia la facoltà, e non l'obbligo, di accertare, in caso di incidente,
lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo con gli strumenti e la
procedura previsti dall'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada. L'uso del cosiddetto etilometro, pertanto,
non è obbligatorio, essendo validi i dati sintomatici riguardanti
il comportamento del soggetto, che costituiscono una fonte di conoscenza
diretta ed integrano una prova che ben può sostituire l'accertamento
strumentale, non sempre possibile in talune circostanze con l'uso immediato
della complessa apparecchiatura. L'accertamento effettuato dalla polizia
sulla base dei dati sintomatici, peraltro, è compatibile con il
disposto dell'art. 354, comma terzo, cod. proc. pen. che conferisce, in
caso di urgenza, il potere agli ufficiali di polizia giudiziaria di compiere
i necessari accertamenti e rilievi sulla persona del soggetto, senza violare
l'art. 32 della Costituzione.
Sez. IV, 10-05-1995
Imp. Pisaniello
Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo, ai fini
della ravvisabilità del reato previsto dall'art. 186 D.Lgs 30 aprile
1992, n. 285, e dall'art. 132 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non deve essere
necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento
(art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada - e D.M. 22 maggio 1990, n.
196) ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici,
desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta
di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza
e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool), i quali
conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all'indagine strumentale.
è da escludere, invero, che il ricorso alla procedura spirometrica
(misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l'analisi dell'aria
alveolare espirata) costituisca l'unico legittimo mezzo di prova dello
stato di ebbrezza, essendo l'accertamento strumentale facoltativo e non
obbligatorio. (La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra
massimato, ha pure evidenziato che il rifiuto a sottoporsi all'esame non
costituisce presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza e che gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della
strada, se intendano esercitare la facoltà, hanno il potere di farlo
senza violare l'art. 32 della Costituzione perchè non eseguono un
trattamento sanitario ma un accertamento non sulla persona ma sull'aria
espirata).
Sez. IV, 08-04-1995
Imp. Malacrinò
Il codice della strada attualmente in vigore, così come quello
abrogato, non prevede una prova legale per accertare il reato di guida
di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica. La sussistenza del reato, pertanto,
può essere ritenuta sulla scorta della valutazione di tutti gli
elementi acquisiti. (Fattispecie nella quale lo stato di ebbrezza è
stato considerato provato in virtù dell'elevato tasso alcoolemico
evidenziato dall'analisi specifica, dal comportamento di guida, ingiustificatamente
pericoloso e dall'incapacità di soffiare nell'apparecchiatura di
misurazione del tasso suddetto).
Sez. V, 13-03-1995
Imp. Corradini
Il codice stradale vigente, così come quello abrogato, non prevede
una prova legale per accertare il reato di guida di veicolo in stato di
ebbrezza; la sussistenza di tale reato, pertanto, può essere ritenuta
sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi acquisiti.
Sez. IV, 15-11-1994
Imp. Malacrinò
Poiché anche l'art. 186, 4º comma, d.leg. 30 aprile 1992
n. 285, dispone, così come stabiliva l'art. 17 l. 18 marzo 1988
n. 111, che gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti e le procedure
indicati dal regolamento (art. 379 d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495), nel
codice della strada vigente, e in quello del 1959, non è prevista
una prova obbligatoria, esclusiva e, quindi, legale per acclarare il reato
di guida di veicolo in stato di ebbrezza alcoolica; tale contravvenzione,
pertanto, può essere ritenuta sussistente in base ad adeguata valutazione
da parte del giudice di merito di tutti gli elementi acquisiti idonei a
provare il citato stato.
Sez. IV, 14-03-1994
Imp. Dal Molin
Anche in caso di definizione del giudizio con sentenza che applica la
pena su richiesta delle parti, il giudice che ritiene di dover determinare
la misura della pena detentiva entro il limite di un mese può sostituirla
con quella pecuniaria (fattispecie relativa a procedimento per il reato
di guida di veicoli in stato di ebbrezza).
Sez. IV, 14-06-1993
Imp. Marchi
Va annullata senza rinvio la sentenza di condanna per guida in stato
di ebbrezza allorché l'accertamento delle condizioni del conducente
il veicolo sia stato effettuato dai verbalizzanti sulla base di valutazioni
personali basate sul comportamento dell'imputato e non con gli strumenti
e le procedure previste dal d.m. 10 agosto 1988, emanato in applicazione
dell'art. 17, 4º comma, l. 18 marzo 1988 n. 111.
Sez. IV, 07-05-1993
Imp. Nardoni
Poiché a norma dell'art. 444, 2º comma, c.p.p. il giudice
applica la pena patteggiata sulla base degli atti, senza acquisire ulteriori
elementi probatori, è priva di fondamento l'impugnazione della sentenza
che applica la pena su richiesta basata sulla doglianza della mancata assunzione
di prova asserita come decisiva (fattispecie relativa a processo per il
reato di guida in stato di ebbrezza).
Sez. IV, 18-12-1992
Imp. Faoro
Nel caso di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art.
444 c.p.p. del 1988, la sentenza deve limitarsi ad indicare la misura della
pena che viene irrogata sull'accordo delle parti, senza che debba dichiararsi
la responsabilità dell'imputato, non comportando la pronuncia un
accertamento al riguardo (fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza).
Sez. IV, 10-02-1992
Imp. Rogialli
L'art. 17, l. 18 marzo 1988, n. 111, introducendo un nuovo trattamento
della guida in stato di ebbrezza regolata dall'art. 132 cod. strad., ha
previsto al 4º comma, che quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali o funzionari od agenti previsti
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinate con decreto del ministero dei trasporti, di concerto con i
ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno, e che
il rifiuto di tale accertamento è punito dal 6º comma, come
contravvenzione; pertanto, poiché per la legge l'accertamento va
fatto con strumenti e secondo procedure fissate dal successivo decreto
interministeriale e tali determinazioni sono state assunte con d.m. 22
maggio 1990, n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1990, in precedenza non erano stabiliti gli strumenti e le procedure
con cui doveva essere eseguito l'accertamento, sicché, lo stesso
non era esigibile (fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di
sentenza di condanna, poiché il rifiuto di accertamento all'epoca
in cui avvenne, non era punibile, in quanto non era ancora operante la
disposizione relativa).
Sez. IV, 22-05-1991
Imp. Marenghi
In tema di guida in stato di ebbrezza alcoolica, le disposizioni intese
a regolamentare gli accertamenti scientifici per la determinazione del
tasso alcoolico (d.m. 10 agosto 1988, in relazione all'art. 17, l. 18 marzo
1988, n. 111) non escludono la validità degli elementi di giudizio
in precedenza dai giudici di merito utilizzati per l'accertamento di tale
stato; ne consegue che assolve all'onere della motivazione il giudice il
quale indichi come elementi di giudizio circa lo stato di ebbrezza alcoolica,
nel quale fu ritenuto versare il conducente di autoveicolo, l'andatura
barcollante, la difficoltà di linguaggio, la lentezza e pesantezza
nei movimenti, la puzza di alcool emanante dall'alito del giudicabile nonché
l'ammissione (del medesimo) di avere ingerito del vino.
Cass., 16-10-1989
Imp. Filippi
PRETURE
In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora gli organi abilitati
al servizio di polizia stradale abbiano motivo di ritenere che il conducente
denoti un'alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, devono
eseguire l'accertamento con gli strumenti e le procedure fissati dalle
apposite disposizioni; l'espressione hanno facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure, contenuta nella norma incriminatrice,
lungi dal significare che l'accertamento possa essere sostituito da altro
con modalità diverse, ha il valore di autorizzare in materia concernente
la sanità del soggetto, che necessita di previsione legislativa,
in ottemperanza al precetto di cui all'art. 32 Cost.
Pret. Cremona, 21-07-1995
Bennaoui
Non è manifestamente infondata, in relazione
agli art. 25, 1º comma, 3 e 24, 1º comma cost., la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 186, 2º comma, parte
seconda, cod.strad., nella parte in cui rimette all'autorità amministrativa
l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida, nel caso di guida di autoveicoli sotto l'influenza di bevande
alcoliche.
Pret.. Forlì, 02-12-1993 (vedi sopra, per l�ordinanza
della Corte Costituzionale)
Anacardi - Pref. Forlì-Cesena
L'applicazione ex art. 224 cod.strad. della sanzione
amministrativa della sospensione della patente ha come presupposto la condanna
irrevocabile per il reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza) al
quale essa accessoriamente inerisce; è illegittima per eccesso di
potere e pertanto annullabile l'ordinanza prefettizia di sospensione della
patente sia quando emessa in carenza di detto presupposto sia quando la
motivazione della stessa non ne faccia menzione.
Pret. Forlì, 07-03-1994
Castellari - Pref. Ravenna
TRIBUNALI (effetti assicurativi)
L'assicuratore, che abbia indennizzato il terzo coinvolto in un sinistro
stradale provocato dall'assicurato in stato di ebbrezza, non ha diritto,
ex art. 18 legge n. 990 del 1969, alla rivalsa delle somme esborsate, né
a norma dell'art. 1917 c.c., che esclude la garanzia assicurativa per i
soli danni derivati dal fatto doloso, ove non risulti provato che l'assicurato
abbia agito quantomeno con dolo eventuale, né a norma della clausola
di polizza, che esclude la stessa garanzia ove il conducente non sia abilitato
alla guida secondo le disposizioni in vigore; questa clausola, invero,
si riferisce soltanto alla mancanza di una patente legalmente rilasciata
e non anche alla carenza di un requisito psicologico attinente alle modalità
della guida.
Trib. Roma, 10-06-1992
Cidas assicuraz. - Fugazza
La clausola della polizza di assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli la quale dispone
l'inoperatività della copertura assicurativa se il conducente non
sia abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge, deve essere
intesa - considerati il richiamo formale all'abilitazione ed al titolo
che la concede e la collocazione dell'art. 132 cod. strad., che vieta la
guida in stato di ebbrezza, nel titolo ottavo dello stesso codice contenente
le norme di comportamento - nel senso che l'insussistenza della copertura
assicurativa ricorre nel caso in cui il conducente sia sprovvisto di patente
legalmente concessa, mentre non assumono rilievo, allo stesso fine, le
contingenti carenze psico-fisiche del conducente che incidono sulle modalità
della guida e sulla colpa; pertanto, l'assicuratore, il quale abbia risarcito
la vittima di un sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo
assicurato in stato di ubbriachezza non ha diritto di rivalsa, nei confronti
dello stesso conducente, a norma dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, per
le somme erogate.
Trib. Roma, 03-06-1991
Uniass assicuraz. - Patroni
Codice della strada Art. 186 - Guida sotto
l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebrezza in conseguenza dell'uso
di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebrezza è punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. all'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un
anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato
o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad
un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato
è considerato in stato di ebrezza ai fini della applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni.
Codice della strada Art. 224 - Procedimento
di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione
e della revoca della patente.
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa,
il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall'autorità
giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale
della direzione generale della m.c.t.c..
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita
dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione
della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo
provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della
direzione generale della m.c.t.c..
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. nel caso
di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento
della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218
e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla
sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della
sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione
è comunicata all'interessato e all'ufficio della direzione generale
della m.c.t.c.. Essa è iscritta nella patente.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada. art. 379.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186,
comma quattro, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare
espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria
alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi
0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma uno dovrà risultare
da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di
tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda
a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni
caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai
sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze
sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare
dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della
concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro.
Esso, oltre
a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio
stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente
prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare
tecnico approvato con decreto del ministro dei trasporti di concerto con
il ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati
con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze
o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La direzione generale della m.c.t.c. provvede all'omologazione
del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate
dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD),
rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere
sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di
prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero
dei trasporti, di concerto con il ministero della sanità. In caso
di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato
dall'uso.
9. Il ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare
dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi
sei, sette e otto.
Codice di procedura penale Art. 444 - Applicazione
della pena su richiesta.
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva
o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino
a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti
a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato
la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza
l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è
stata la richiesta delle parti. se vi è costituzione di parte civile,
il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma terzo.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare
l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena.
in questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
può essere concessa, rigetta la richiesta.
Codice di procedura penale Art. 445 - Effetti dell'applicazione
della pena su richiesta.
1. La sentenza prevista dall'articolo 444 comma secondo, non comporta
la condanna al pagamento delle spese del procedimento nè l'applicazione
di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca
nei casi previsti dall' articolo 240 comma secondo del codice penale .
Anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la
sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. salve diverse
disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia
di condanna.
2. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando
la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero
una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni
effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo
alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Codice penale Art. 688 - Ubriachezza
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto
in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
2. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è
commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo
contro la vita o l'incolumità individuale.
3. La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.
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