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Il doping

In questa pagina presentiamo un argomento estremamente importante, Il doping.
Riportiamo quanto contenuto nel Documento esplicativo e nel Codice Medico del CIO
( Comitato Olimpico Internazionale )

Codice Medico del Comitato Olimpico Internazionale

Premessa

Visto che il Comitato Olimpico Internazionale ( CIO ) � la massima autorit� nell'ambito
del Movimento Olimpico e si occupa, principalmente, dei giochi Olimpici.

Visto che al fine di compiere la propria missione, il Cio, in stretta collaborazione con le
Federazioni Internazionali e con i Comitati Olimpici Nazionali, si impegna ad assicurare
il rispetto dello spirito di fair-play in tutti gli sport, ad escluderne la violenza, a dirigere la
lotta contro contro il doping nello sport, ad adottare tutte le misure idonee per tutelare la
salute degli atleti.

Visto che il CIO ha stabilito delle regole per reprimere l'utilizzo di alcune sostanze e la
pratica di alcuni metodi volti a migliorare, o che abbiano l'effetto di migliorare, le
prestazioni sportive, in quanto dette sostanze e metodi, genericamente denominati
" doping", sono contrari all'etica medica.

Visto che la regola 48 della Carta Olimpica stabilisce che il CIO deve elaborare un
Codice Medico CIO che vieti il ricorso al doping, che contenga l'elenco delle classi di
sostanze proibite e dei metodi proibiti, che prescriva l'obbligo per tutti gli atleti di
sottoporsi ai controlli e agli esami medici, che preveda sanzioni applicabili in caso di
violazione di detto Codice Medico, e che comprenda anche disposizioni in merito alle
cure mediche dispensate agli atleti.

Visto che il CIO intende riunire tutta la regolamentazione riguardante il doping in un
Codice Medico CIO che sar� valido per i Giochi Olimpici, per tutte le competizioni
patrocinate o sostenute dal CIO, nonch� per tutte le attivit� sportive praticate nell'ambito
del Movimento Olimpico, ivi compreso il periodo di preparazione per le competizioni.

Visto che il Codice Medico CIO � essenzialmente destinato alla salvaguardia della salute
degli atleti e ad assicurare rispetto ai principi etici implicitamente contenuti nel concetto
di fair-play, nonch� nello spirito Olimpico e nella deontologia medica.

Visto che in conformit� con la volont� del CIO di agire al meglio per la tutela degli
interessi degli atleti e delle altre persone coinvolte, il Codice Medico CIO deve
comprendere delle disposizioni che permettano di ricorrere contro le decisioni prese in
applicazione del Codice.

Avendo consultato i rappresentanti delle Federazioni Sportive Internazionali, dei
Comitati Olimpici Nazionali, degli atleti e del personale medico su proposta della
Commissione Medica del CIO, il CIO approva le disposizioni contenute nei capitoli
da I a IX riportati di seguito, che costituiscono, unitamente alle appendici, il Codice
Medico CIO previsto dalla regola 48 della Carta Olimpica.

CAPITOLO I - Disposizioni Generali

Articolo 1
Il doping � proibito.

Articolo 2
Il Codice Medico CIO si applica a tutti gli atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici
e paramedici che curano o lavorano con atleti che partecipano o si preparano alle
competizioni sportive previste dai Giochi Olimpici o a competizioni sportive patrocinate
o sostenute dal CIO e, in generale, a tutte le competizioni svolte nell'ambito del Movimento
Olimpico, in particolare quelle organizzate sotto l'autorit� diretta o delegata, di una
Federazione Internazionale o di un Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto dal CIO.
Si presume che chiunque si iscrive, si prepara o partecipa in qualsiasi modo a una delle
competizioni individuate nel presente articolo, abbia accettato di conformarsi al Codice
Medico CIO.

Articolo 3
E' proibito utilizzare, raccomandare, autorizzare o tollerare l'utilizzo di sostanze e dei
metodi riportati nel Codice Medico CIO. E' prevista l'applicazione di sanzioni in caso di
violazione delle disposizioni del Codice Medico CIO.

Articolo 4
Nonostante l'obbligo dei terzi di rispettare le disposizioni contenute nel Codice Medico
CIO, � responsabilit� personale di ciascun atleta soggetto al Codice Medico CIO non
assumere alcuna delle sostanze proibite e non fare ricorso ad alcuno dei metodi proibiti.

Articolo 5
E' condizione necessaria per il riconoscimento di una Federazione Internazionale o di un
Comitato Olimpico Nazionale che i suoi statuti facciano espressamente riferimento al
Codice Medico CIO, e che le disposizioni di detto Codice siano applicabili, "mutatis
mutandis", a tutte le persone e a tutte le competizioni che rientrano sotto la sua
giurisdizione.
In conformit� con l'accordo firmato a Losanna il 13 gennaio 1994, tra il CIO e gli altri
componenti il Movimento Olimpico, riguardo alla lotta e alla prevenzione contro il doping
nello sport, le Federazioni Internazionali ed i Comitati Olimpici Nazionali, riconosciuti
dal CIO al momento dell'adozione del Codice Medico CIO dovranno comunicare la data
entro la quale le modifiche necessarie saranno adottate.

Articolo 6
L'elenco delle classi farmacologiche di sostanze proibite e dei metodi proibiti contenute
nel Codice Medico CIO potr� essere eventualmente modificato dalla Commissione
Esecutiva del CIO su proposta della Commissione Medica del CIO.
Detto elenco sar� comunicato e pubblicato alle Federazioni Internazionali, entro e non
oltre il 1� febbraio dell'ano in corso, salvo disposizioni diverse stabilite dalla
Commissione Esecutiva del CIO.

Classi di sostanze proibite e metodi proibiti



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