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Classi di sostanze proibite e metodi proibiti
(elenco aggiornato al 31.01.1997)

Il doping costituisce un'infrazione atletica sia dello sport sia della scienza medica. E'
considerato doping:

1. La somministrazione di sostanze appartenenti alle classi
��� di agenti farmacologici proibiti.

2. Il ricorso ai vari metodi proibiti.


I - Classi di sostanze proibite
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Sostanze anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteici e sostanze analoghe

II - Metodi proibiti
A. Doping ematico
B. Manipolazioni farmacologiche, chimiche o fisiche

III - Classi di sostanze sottoposte a particolari restrizioni
A. Alcol
B. Marijuana
C. Anestetici locali
D. Corticosteroidi
E. Beta - bloccanti


Articolo I - Classi di sostanze proibite
Le sostanze proibite sono raggruppate nelle seguenti classi farmacologiche:
A. Stimolanti
B. Narcotici
C. Sostanze anabolizzanti
D. Diuretici
E. Ormoni peptidici e glicoproteici e sostanze analoghe

A. Stimolanti
Alcuni esempi delle sostanze proibite appartenenti alla classe A sono i seguenti:
amineptina, amifenazolo, amfetamine, bromantan, caffeina, cocaina, efedrina,
fencamfamina, mesocarbo, pentilentetrazolo, pipradolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina, e sostanze affini.

B. Narcotici
Alcuni esempi delle sostanze proibite appartenenti alla classe B sono i seguenti:
destromoramide, diacetilmorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina,
e sostanze affini.
NB: codeina, destrometorfano, destropropoxifene, diidrocodeina, difenossilato,
etilmorfina, folcodina e propoxifene sono permessi

C. Sostanze anabolizzanti
La classe degli anabolizzanti comprende:
1. gli steroidi anabolizzanti (SAA);
2. i beta-2 agonisti

Alcuni esempi delle sostanze proibite appartenenti alla classe C sono i seguenti:

1. steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)
clostebol, deidroepiandrosterone, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone,
ossandrolone, stanozololo, testosterone, e sostanze affini.

2. Beta - 2 agonisti
clenbuterolo, fenoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina e sostanze affini.
La somministrazione per via sistematica di beta-2 agonisti pu� produrre potenti effetti
anabolici.

D. Diuretici
Alcuni esempi delle sostanze proibite appartenenti alla classe D sono i seguenti:

acetazol, amidebumetamide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide,
mannitolo, mersalile, spironol, attone, triamterene e sostanze affini

E. Ormoni peptidici e glicoproteici e sostanze analoghe
Alcuni esempi delle sostanze proibite appartenenti alla classe E sono i seguenti:

1. gonadotropina corionica ( hCG- gonadotropina corionica umana)
2. corticotropina (ACTH)
3. ormone della crescita (hGH- somatotropina)
4. eritropoietina (EPO)



Articolo II - Metodi proibiti
I seguenti metodi sono proibiti:

A. Doping ematico.
Il doping ematico consiste nella somministrazione ad un atleta di sangue, globuli rossi
o prodotti emoderivati. Questo procedimento pu� essere preceduto da un prelievo di
sangue praticato sull'atleta, il quale continua, quindi ad allenarsi in uno stato di
insufficienza sanguigna.



Articolo III - Classi di sostanze sottoposte a particolari restrizioni
A. Alcol
In accordo con le Federazioni Sportive Internazionali e con le autorit� responsabili,
potranno essere effettuati test per l'etanolo. I risultati potranno comportare delle sanzioni.

B. Marijuana
In accordo con le Federazioni Sportive Internazionali e con le autorit� responsabili,
potranno essere effettuati test per per i derivati della canapa indiana. I risultati potranno
comportare delle sanzioni.

C. Anestetici locali
L'iniezione di anestetici locali � autorizzata alle seguenti condizioni:
a) utilizzare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, ecc... ma non la cocaina;
����gli agenti vasocostrittori (ad esempio l'adrenalina) possono essere utilizzati in
����combinazione con degli anestetici locali;
b) praticare soltanto iniezioni locali o intramuscolari;
c) utilizzare solo nei casi in cui l'applicazione abbia una giustificazione medica; le
����specifiche relative alla diagnosi, alla dose e alla via di somministrazione devono essere
����comunicate per iscritto all'autorit� medica competente prima della competizione o
����immediatamente dopo l'iniezione se questa � stata praticata nel corso della
����competizione.

D. Corticosteroidi
L'uso di corticosteroidi � interdetto, eccettuata la lo utilizzazione per:
a) uso locale (via auricolare, dermatologica od oftalmologica) ma non rettale;
b) inalazione:
c) iniezione intra-articolare o locale.
La commissione medica ha introdotto l'obbligo di notifica per gli atleti che hano bisogno
di usare corticosteroidi per inalazione durante le competizioni. I medici di squadra che
intendono somministrare corticosteroidi ad un atleta, per iniezione locale o
intra-articolare devono fornire notifica scritta all'autorit� competente prima della
competizione.

E. Beta-bloccanti
Alcuni esempi di sostanze comprese tra i beta-bloccanti sono:
acebutolo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metropololo, nadololo, oxeprenololo,
propranololo, sotalolo.
In accordo con i regolamenti delle Federazioni Sportive Internazionali, potranno essere
effettuati dei test per alcune discipline sportive, a discrezione delle autorit� competenti.



Articolo IV
Salvo eventuali disposizioni contrarie espressamente stabilite nel Codice Medico CIO, la
presenza di una sostanza appartenente alle classi A, B, C, D, ed E, in qualsiasi quantit�,
individuata attraverso un controllo effettuato in occasione di una competizione, costituisce
un caso inequivocabile di doping.
L'inequivocabilit� non dipende dalla quantit� della sostanza individuata.



Articolo V
La presenza di efedrina, pseudoefdrina, fenil-propanolamina o catina, individuata
attraverso un controllo effettuato in occasione di una competizione, costituisce un caso di
doping presunto. La persona interessata avr� la possibilit� di computare il doping
fornendo la prova che la presenza della sostanza � attribuibile a circostanze che, tenendo
conto delle probabilit� in relazione alla quantit� della sostanza individuata, potrebbero far
concludere che il doping non era intenzionale, e non era il risultato di una negligenza
grave, ne di una negligenza deliberata e neanche di una imprudenza.
Nei casi in cui venga individuata una delle sostanze precedentemente menzionate, �
responsabilit� dell'interessato confutare la presunzione di doping.



Articolo VI
L'unico obbiettivo dei controlli al di fuori delle competizioni � di individuare la presenza
di sostanze proibite appartenenti alla classe I C, D ed E. Nell'ambito dei controlli al
di fuori delle competizioni, saranno presi in considerazione, ai fini dell'applicazione del
Codice Medico CIO, solo i risultati positivi riguardanti le sostanze apparteneti alle
suddette classi di sostanze proibite e le manipolazioni farmacologiche, chimiche o fisiche
(classe II B)


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