LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI STRADE DEL VINO

In Italia la quasi totalità degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale viene regolamentata e gestita dalle Regioni, come avviene anche in Spagna e in Germania, ovviamente nei limiti della regolamentazione comunitaria per la cui attuazione lo Stato italiano si limita ad una azione di coordinamento e secondo eventuali leggi statali quadro o cornice nel caso di altri aiuti di stato nazionali. In materia di strade del vino è in vigore la Legge 27 luglio 1999 n. 268 con titolo “Disciplina delle strade del vino”.

Si tratta di una legge quadro di appena sei articoli.

Il primo articolo, come in tutte le leggi di questo mondo, tratta dei principi e degli obiettivi. Il primo comma precisa che l’obiettivo della legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione viticola attraverso la realizzazione delle strade del vino, con particolare riguardo ai luoghi di produzione di vini a DOC e DOCG. Il secondo comma da’ una definizione delle strade del vino come: “percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori viticoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica”.

L’articolo 2 tratta invece degli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle strade del vino. Le Regioni e Province Autonome (P.A.), nel definire la gestione e la fruizione delle strade del vino, possono prevedere i seguenti strumenti: a) il disciplinare della strada del vino sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) il comitato promotore; c) il comitato di gestione; d) il sistema della segnaletica; e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

L’articolo 3 prevede che un decreto del Ministero per le Politiche Agricole definisca gli standard minimi di qualità da inserire nel disciplinare della strada del vino. Prevede poi che le caratteristiche della cartellonistica siano ugualmente definite con un decreto del Ministero per le Politiche Agricole, anche sulla base delle esperienze maturate nell’ambito dell’Unione Europea.

L’articolo 4 prevede che lo stato possa cofinanziare leggi di spesa regionale per interventi di adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard del disciplinare delle strade del vino. Inoltre la realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato fuori Italia, per l’incentivazione della conoscenza delle strade del vino può essere altresì finanziata attraverso l’intervento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE). La dotazione finanziaria della legge è di MEURO 1,5 l’anno.

L’articolo 5 prevede che le disposizioni della legge si applichino anche per la realizzazione di strade finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, in particolare strade dell’olio.

L’articolo 6 prevede infine che le Regioni determinino tempi e modalità per l’adeguamento e il riconoscimento delle strade del vino e dell’olio già esistenti.

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