LEGGI VARIE

   


Cosa dice la Legge Italiana a proposito di :
Atti osceni ,Bigamia,Incesto ?

Risposta




Art. 527 "Atti osceni"
Chiunque, in luogo pubblico o esposto al pubblico, compie atti osceni e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena e' la multa da lire sessantamila a
seicentomila.
[Questa pero' mi sa che l'hanno modificata...]

Art. 528 "Pubblicazioni e spettacoli osceni"
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli
pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista,
detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od
altri oggetti osceni di qualsiasi specie, e' punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli
oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o
espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita' atto a favorire la circolazione o
il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) da' pubblici spettacoli teatrali o cinematografici , ovvero audizioni o
recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita'.
Nel caso preveduto dal numero 2, la pena e' aumentata se il fatto e'
commesso nonostante il divieto dell'Autorita'.

Art. 529 "Atti e oggetti osceni: nozione"
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli
oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per
motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o
comunque procurata a persona minore degli anni 18.

Art. 556 "Bigamia"
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un
altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae
matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la
quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo,
ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia,
il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato e,
se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 564 "Incesto"
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un
discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una
sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione
incestuosa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti , se l'incesto e' commesso
da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni 18, la pena e'
aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla
potesta' dei genitori.



 

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