VIOLENZA SUI MINORI
Cosa dice la Legge Italiana ?
Dal CODICE PENALE
Legge 3 agosto 1998, n. 269
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu'."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto
sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di
Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro
ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce
obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I
del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies,
introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600 del codice penale e' inserito il seguente: "Art.
600-bis. - (Prostituzione minorile).
- Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli
anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta'
compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di
altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e'
ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore
degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e'
inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato
di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni
diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al
tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i
minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di
carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei
casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza
in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima
di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore,
avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali,
prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri,
con le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo
2, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli
anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di
cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma,
con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o
pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma,
ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei
minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni
o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3
della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al
di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente
si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto e' punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre
milioni".
Art. 5.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile). -
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti
tale attivita' e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Art. 6.
(Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art.
600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e
600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena e' aumentata
dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da
affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado
collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato
per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia,
lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e' commesso in danno di
minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o
provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o
minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e'
ridotta da un terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo
che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e
liberta'".
Art. 7.
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-
quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed e'
disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulti finalizzata
ai delitti previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della
licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le
emittenti radio-televisive".
Art. 8.
(Tutela delle generalita' e dell'immagine del minore)
1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis
" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater,
600-quinquies,".
Art. 9.
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la
reclusione da sei a venti anni".
Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art.
604. - (Fatto commesso all'estero) -
Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano
altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano,
ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in
concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino
straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia
".
Art. 11.
(Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura
penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ",
delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,
commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo
600-quinquies".
Art. 12.
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la
lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice
penale".
Art. 13.
(Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al
comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le
seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni,".
2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: "1-bis.
La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e
609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone
minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo
le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4,
sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente
lo ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo 398, comma
5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un
vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14.
(Attivita' di contrasto)
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile
di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli
ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la
repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di
quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita'
organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria,
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e
terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente
legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle
relative attivita' di intermediazione, nonche' partecipare alle
iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.
Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria
che puo', con decreto motivato, differire il sequestro sino alla
conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio
1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta
dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita'
occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del
codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi
di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione
disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo'
utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale
specializzato effettua con le medesime finalita' le attivita' di cui al
comma 1 anche per via telematica.
3. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti
di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice
penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal
reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione
il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni
sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale
con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente
articolo.
Art. 15.
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo
le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore
a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in
maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in
mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti,
nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni,
la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali
illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al
centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17.
(Attivita' di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte
salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di
coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede
legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso
sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti
dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su
un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e
recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1,
3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di
coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli
articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la
repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da
altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e
ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei
fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e'
autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai
Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad
estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento
sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni
questura, una unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi presso la sede centrale
della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di
raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia
regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe
esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti
dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, le parole: "di persona minore degli anni 21 o
" sono soppresse.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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