STATUTO
DEL
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
MARXISTA-LENINISTA
PREAMBOLO
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista �
l'organizzazione politica d'avanguardia della classe operaia e di tutti i lavoratori i
quali, nello spirito della gloriosa Rivoluzione d'Ottobre, della Resistenza e
dell'internazionalismo proletario e nella realt� della lotta di classe, lottano per
l'indipendenza e la libert� del paese, per l'eliminazione dello sfruttamento dell'uomo
sull'uomo e per la costruzione del socialismo in Italia e nel mondo intero.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista si costitu� nel 1921, al Congresso di
Livorno, sulla base delle esperienze del movimento operaio italiano e internazionale,
degli insegnamenti di Marx e di Lenin e con l'impulso dato al movimento operaio mondiale
dalla gloriosa Rivoluzione d'Ottobre. Esso raggrupp� nelle proprie file la parte pi�
avanzata del Partito socialista italiano, di cui raccolse le migliori tradizioni. Con la
sua costituzione il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista diede ai lavoratori,
agli uomini di pensiero e alle masse degli sfruttati una guida ideale, politica ed
organizzativa nella lotta per il socialismo. Il Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista ha resistito coraggiosamente alla criminale tirannia fascista, l'ha
combattuta in tutti i modi all'interno del paese, nella guerra civile di Spagna, nella
Resistenza europea e sui campi di battaglia dove il fascismo portava il suo attacco alla
libert� e alla indipendenza dei popoli; ha promosso contro il fascismo e l'invasore
hitleriano la unit� popolare antifascista e nazionale, ha partecipato in modo decisivo
alla direzione e alla vittoria della guerra di liberazione.
Liberato il paese e liquidato il regime fascista e monarchico, il Partito Comunista
Italiano Marxista-Leninista si � battuto fermamente contro le deviazioni opportuniste,
revisioniste e trotskiste sviluppatesi all'interno della sinistra italiana e affermando
coerentemente i principi e la strategia di classe e rivoluzionaria del marxismo-leninismo,
quale unica strada storicamente percorribile per la vittoria della Rivoluzione proletaria,
della costruzione del Socialismo e dell'edificazione del Comunismo.
Art. 1
IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA-LENINISTA
Gli operai, i lavoratori e gli intellettuali d' avanguardia
italiani che operano per la costruzione del socialismo nella societ� italiana formano una
organizzazione di lotta di classe, volontaria e rivoluzionaria: il Partito Comunista
Italiano Marxista-Leninista.
E' costituito il Partito comunista italiano marxista-leninista.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista si ispira, nel suo lavoro, alla teoria
del marxismo-leninismo ovvero al pensiero e l'opera immortali di Marx, Engels, Lenin e
Stalin.
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista � costituito sulla base dei seguenti
principi:
1. Nell'attuale regime sociale capitalistico e nella sua globalizzazione imperialistica si
sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di
produzione, dando origine all'antitesi di interesse ed alla lotta di classe tra il
proletariato e la borghesia dominante.
2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello Stato borghese, che,
fondato sul sistema rappresentativo della democrazia borghese, costituisce l'organo per la
difesa degli interessi della classe capitalistica.
3. Il proletariato non pu� infrangere n� modificare il sistema dei rapporti
capitalistici di produzione, da cui deriva il suo sfruttamento, senza l' abbattimento del
potere borghese.
4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato � il partito
politico di classe, formato da quadri rivoluzionari. Il Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista, riunendo in s� la parte pi� avanzata e cosciente del proletariato,
unifica gli sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gli interessi di
gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione rivoluzionaria del
proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle masse la coscienza di classe e
rivoluzionaria, di organizzare i mezzi materiali di azione e di dirigere nello svolgimento
della lotta il proletariato.
5. La vittoria della rivoluzione proletaria, la costruzione del socialismo e
l'edificazione del comunismo sono possibili solo con la lotta dura e continua al
revisionismo, al trotskismo e ad ogni forma di opportunismo e di economicismo.
6. Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non pu� organizzarsi in
classe dominante che con la distruzione dell' apparato statale borghese e con la
instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rappresentanze elettive dello
stato sulla sola classe produttiva ed escludendo la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politica dello Stato proletario � il sistema dei consigli
dei lavoratori (lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, dell' artigianato, del
turismo, degli enti pubblici, del commercio, dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'
informazione e del terziario in genere) gi� in atto nella Rivoluzione d'Ottobre e in
quelle successive e nei paesi del socialismo realizzato, particolarmente dell'URSS, e
prima stabile realizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello stato proletario contro tutti i tentativi
controrivoluzionari.
9. Solo lo Stato proletario potr� sistematicamente attuare tutte quelle successive misure
di intervento nei rapporti delleconomia sociale con le quali si effettuer� la
sostituzione del sistema capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della
distribuzione .
10. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti trasformazioni di
tutte le attivit� della vita sociale, eliminandosi la divisione della societ� in classi
andr� anche eliminandosi la necessit� dello stato politico, il cui ingranaggio si
ridurr� progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attivit� umane.
Art. 2
I MEMBRI DEL PARTITO
Possono iscriversi al Partito Comunista Italiano
Marxista-Leninista tutti i lavoratori onesti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il 18�
anno di et�. Ogni membro del partito � tenuto ad accettare il programma politico e lo
statuto del partito, a lavorare in una delle sue organizzazioni e a pagare regolarmente la
tessera e le quote stabilite.
Art. 3
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione individuale al partito deve essere
presentata per iscritto e contenere tutte le informazioni biografiche che vengono
richieste. Essa deve portare la sottoscrizione di almeno due membri del partito, i quali,
garantendo l'onest� morale e politica del richiedente, sono tenuti a fornire sul suo
conto le necessarie informazioni. La garanzia deve essere motivata per iscritto e i
garanti devono avere almeno un anno di anzianit� di partito.
La domanda di iscrizione al partito di un giovane appartenente alla FGCIM-L, invece che da
due membri del partito, dovr� essere presentata dal comitato della cellula o della
sezione della FGCIM-L alla quale il giovane appartiene. Il passaggio non � automatico;
perch� esso avvenga occorre sempre l'approvazione della cellula o della sezione di
partito alla quale la domanda � stata rivolta.
La domanda di iscrizione al partito diventa operativa dopo un periodo di candidatura di un
anno dalla presentazione, indispensabile per la conoscenza del programma, dello statuto,
della strategia e tattica del partito e per il controllo, da parte delle organizzazioni
del partito, delle qualit� personali del richiedente. Durante tale periodo di candidatura
il candidato partecipa alle riunioni dell'organizzazione di cui fa parte con diritto a
voto consultivo. Il candidato a membro del partito paga regolarmente le quote di
iscrizione.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito deve essere presentata al
comitato direttivo della cellula del luogo di lavoro del richiedente ove questa esista, o
della cellula di strada o di villaggio pi� vicina, oppure, dove manchi la cellula, al
corrispondente comitato di sezione.
Art. 5
ESAME E ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione al partito viene esaminata dal
comitato di partito a cui � stata presentata e questo la sottopone, esprimendo il parere
favorevole o contrario all'accettazione, all'assemblea della cellula o della sezione
interessata. Ogni compagno ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni.
Messa in votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione � accettata se votano per
la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti.
Se il voto espresso dall'assemblea non d� una maggioranza di due terzi o � contrario al
parere espresso dal comitato direttivo, questo ha facolt� di porre la questione al
comitato direttivo della istanza superiore di partito. Ad iniziativa di questo ha luogo,
in questo caso, una seconda assemblea della cellula o della sezione interessata e il voto
di questa seconda assemblea, per cui valgono le norme della prima, � definitivo.
Art. 6
RILASCIO DELLA TESSERA ANZIANITA
La tessera del partito viene rilasciata dal comitato
direttivo della sezione. L'anzianit� decorre in ogni caso dal giorno dell'accettazione
della domanda di iscrizione da parte dell'assemblea di cellula o di sezione cui essa �
stata presentata.
Art. 7
CONDIZIONI SPECIALI PER L'AMMISSIONE NEL PARTITO
Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche
direttive politiche in altri partiti � obbligatorio, prima del voto dell'assemblea di
cellula o di sezione, il parere del comitato federale.
Lo stesso vale per coloro che, essendo stati gi� iscritti al partito, se ne siano
staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea � contrario al parere del
comitato federale, questo pu� ricorrere alla Direzione del partito, la cui decisione �
obbligatoria e definitiva.
Per l'ammissione di personalit� politiche provenienti da altri partiti che abbiano un
rilievo nazionale, o per la riammissione di coloro che siano stati espulsi dal partito per
motivi di indegnit� o per gravi ragioni politiche, � obbligatorio il parere della
Direzione del partito e della Commissione centrale di controllo. Qualora questo parere sia
in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato sulla domanda di
iscrizione la Direzione sottopone il caso al Comitato centrale, la cui decisione �
obbligatoria e definitiva.
In casi di particolare importanza politica la domanda di iscrizione pu� essere presentata
direttamente alla Direzione del partito che statuir� su di essa riferendone al Comitato
centrale.
Art. 8
CAMBIAMENTO DI RESIDENZA
Il membro del partito che per qualsiasi ragione cambia
residenza � tenuto a darne comunicazione al comitato direttivo della sua organizzazione
che informa, per iscritto, il comitato direttivo dell'organizzazione del luogo dove egli
si trasferisce e rilascia al richiedente un documento di presentazione.
Nessun trasferimento pu� essere accettato se il richiedente non � munito di questo
documento dell' organizzazione di origine.
Art. 9
DOVERI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Salve le disposizioni dell'art.2, ogni iscritto al partito
comunista � tenuto:
a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a tutta l'attivit� del partito secondo le
direttive dell'organizzazione cui � iscritto; a realizzare nel suo campo di attivit� la
linea politica del partito;
b) a migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica del partito e la
propria capacit� di lavorare per la sua applicazione; a lavorare senza sosta per
l'elevazione della propria coscienza di classe e rivoluzionaria con lassimilazione
dei principi del marxismo-leninismo;
c) ad osservare scrupolosamente la disciplina del partito;
d) ad avere rapporti di fraterna solidariet� con gli altri membri del partito;
e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;
f) ad esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attivit� e di
quella del partito;
g) a vigilare e difendere il partito contro ogni attacco;
h) a fare con la parola e con l'esempio opera continua di proselitismo.
Art. 10
DIRITTI DEGLI ISCRITTI AL PARTITO
Ogni iscritto al partito comunista ha diritto:
a) di contribuire all'elaborazione della linea del partito prendendo parte alle
discussioni e deliberazioni dell'organizzazione cui � iscritto;
b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine del giorno
dell'organizzazione cui � iscritto e di prendere parte alle decisioni con voto
deliberativo;
c) di partecipare con voto deliberativo alla elezione dei dirigenti della propria
organizzazione e dei delegati ai congressi di sezione, di federazione provinciale e
regionale e al Congresso nazionale;
d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito e di essere eleggibile come delegato
ai congressi di sezione e di federazione provinciale e regionale e al Congresso nazionale,
secondo le modalit� fissate nel presente statuto;
e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo regolare di
partito e potere in ogni caso fare appello alla assemblea della sua organizzazione o agli
organi centrali del partito;
f) di avere da tutti i compagni un trattamento di fraterna solidariet�.
Art. 11
STRUTTURA DEL PARTITO
Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista �
organizzato in cellule, sezioni, federazioni provinciali e regionali.
Art. 12
LA CELLULA
La cellula � l'organizzazione di base del partito. Essa pu�
venire costituita:
a) sul luogo di lavoro (cellula di fabbrica, di cantiere, di laboratorio, di azienda, di
scuola, di ufficio, di azienda agricola, ecc.);
b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti (cellula di strada, di
rione, di caseggiato, di frazione, di villaggio, ecc.).
Art. 13
LA CELLULA SUL LUOGO DI LAVORO
La cellula costituita sul luogo di lavoro � la forma normale
dell' organizzazione del partito. Essa comprende tutti i compagni che sono occupati nello
stesso luogo di lavoro.
I compagni che fanno parte delle cellule di luogo di lavoro sono tenuti a partecipare
anche all'attivit� delle cellule territoriali del loro luogo di abitazione in qualit� di
membri aggregati.
Art. 14
SUDDIVISIONE DELLA CELLULA IN GRUPPI
Quando la cellula costituita sul luogo di lavoro � troppo
numerosa perch� la sua attivit� possa essere efficacemente diretta dal comitato
direttivo essa viene suddivisa in gruppi corrispondenti ai singoli reparti, ai singoli
uffici o ai singoli turni di lavoro. Ognuno di questi gruppi avr� il suo comitato
direttivo, eletto per via democratica, che rimarr� per� subordinato al comitato
direttivo della cellula. Questo funziona come organo dirigente di tutta la cellula, la
quale rimane, come tale, la formazione unitaria di base del partito.
Art. 15
LA CELLULA TERRITORIALE
La cellula costituita su base territoriale comprende i
compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o villaggio.
Art. 16
IL GRUPPO GIOVANILE
Gli iscritti al partito che hanno meno di venticinque anni di
et� possono costituire in seno alla loro cellula o sezione un gruppo di lavoro giovanile,
che ha il compito di organizzare e svolgere il necessario lavoro tra i giovani, sotto la
direzione dei corrispondenti organi di lavoro del comitato direttivo della cellula, della
sezione e del comitato federale.
Art. 17
IL COMITATO DI FABBRICA O DI AZIENDA
Nei luoghi di lavoro dove ci sono pi� cellule, si
costituisce un comitato di partito di fabbrica o di azienda che coordina e dirige
l'attivit� e l'azione del partito nellazienda stressa.
Tale comitato di fabbrica o di azienda � composto di regola dai segretari delle cellule
dell'azienda.
Qualora le cellule siano numerose, i segretari delle cellule designano, d'accordo col
comitato di sezione, i componenti del comitato di fabbrica o di azienda.
Il comitato di azienda designer� il proprio segretario in accordo col comitato di
sezione.
Art. 18
LA SEZIONE
La sezione � l' organismo di partito immediatamente
superiore alla cellula. Essa � costituita dalle cellule di luogo di lavoro e territoriali
esistenti nel suo territorio. La sezione ha una sede permanente, la quale � il luogo di
riunione e di ritrovo dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della sezione comunista
deve diventare centro di attivit� politica, culturale e assistenziale per tutti i
lavoratori della localit�.
In caso di necessit�, possono essere istituite sottosezioni.
Art. 19
IL COMITATO COMUNALE
Nei comuni che non siano sedi di comitato federale, e qualora
esistano pi� sezioni, si costituisce il comitato comunale.
Il comitato comunale � designato dal comitato federale. Di regola � composto dai
segretari di sezione e possono farne parte compagni aventi incarichi nelle assemblee
elettive istituzionali e nelle organizzazioni di massa.
Art. 20
I COMITATI DI ZONA
Le sezioni del partito possono essere raggruppate in zone
composte da pi� comuni e dirette da un comitato di zona.
Il comitato di zona � designato dal comitato federale, sentiti i comitati di sezione.
Art . 21
LA FEDERAZIONE
La federazione � composta da tutte le sezioni e cellule
esistenti nel territorio di sua competenza e le dirige.
La federazione di regola � provinciale.
In una provincia possono essere costituite due o pi� federazioni per decisione della
Direzione del partito.
Art. 22
IL COMITATO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
Il comitato della federazione regionale, ovvero il comitato
regionale, ha il compito di attuare, nella regione, la linea generale del partito e in
questo quadro di elaborare la politica del partito a livello regionale, esercitando a
tutti gli effetti la direzione e il controllo sulla sua attuazione. Esso costituisce il
tramite principale attraverso cui gli organi dirigenti nazionali si collegano con le
organizzazioni periferiche e le dirigono, ferma restando la necessit� di collegamenti
diretti del centro nazionale con le federazioni.
Il comitato regionale congiunge in s� la duplice funzione e caratteristica di organo
decentrato della direzione nazionale e di organo democraticamente espresso dalle
organizzazioni della regione.
Il comitato regionale elegge il segretario, la segreteria e pu� eleggere un organo
direttivo; organizza il suo lavoro in modo da assicurare la direzione e il coordinamento
dell'iniziativa del partito in tutti i campi dell'attivit� politica regionale.
Art . 23
IL CENTRALISMO DEMOCRATICO
La vita interna del partito comunista � retta secondo i
principi del centralismo democratico. Questo significa:
a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli iscritti alla
relativa organizzazione;
b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente agli iscritti
nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attivit�;
c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre revocabili per
decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;
d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa � obbligatoria per tutti
gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti. La minoranza deve accettare e applicare
le decisioni democraticamente prese dalla maggioranza con deliberazione regolare;
e) che non � tollerata nel partito la costituzione di frazioni le quali rompano l'unit�
del partito stesso o ne mettano in forse la disciplina;
f) che le decisioni degli organismi superiori hanno carattere obbligatorio per gli
organismi inferiori.
Art. 24
ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO
Ogni organizzazione del partito ha il diritto e il dovere di
trattare e risolvere, nell'ambito della linea politica del partito, e di propria
iniziativa, tutte le questioni politiche e di organizzazione che le si presentano o la
interessano e di prendere posizione su tutte le questioni della politica nazionale e del
movimento operaio internazionale.
Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi superiori e di
procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento di nuovi membri e alla
formazione politica di quadri dirigenti.
Art. 25
LE ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI
Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale, l'organo
massimo di deliberazione e decisione � l'assemblea generale degli iscritti, la quale deve
venire convocata regolarmente dal comitato direttivo di cellula. Per la sezione,
l'assemblea generale degli iscritti ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi
in cui la sezione non � suddivisa in cellule.
Tutte le sezioni, anche se suddivise in cellule, possono per� convocare assemblee
generali degli iscritti a scopo di informazione e consultazione. I voti espressi da queste
assemblee hanno solo valore consultivo. I comitati direttivi delle cellule pi� numerose,
delle sezioni e delle federazioni, possono inoltre convocare, a scopo di informazione e
consultazione, riunioni di compagni, cio� che hanno nel partito o nelle organizzazioni di
massa cariche o incarichi di lavoro; gli ordini del giorno approvati in queste riunioni
hanno valore consultivo .
Art. 26
I CONGRESSI
Per le sezioni, per le federazioni provinciali e regionali e
per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono
obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le organizzazioni subordinate, � il
congresso, rispettivamente di sezione, provinciale, regionale e nazionale.
Art. 27
ELEZIONI DEI COMITATI DIRETTIVI E CONDIZIONI DI
ELEGGIBILITA
I comitati direttivi sono eletti con voto diretto e
nominativo. Il comitato direttivo di cellula � eletto dall'assemblea di cellula. Il
comitato direttiva di sezione, il comitato federale, il comitato regionale e il Comitato
centrale sono eletti dai rispettivi congressi.
Possono essere eletti a membri del comitato di sezione tutti i compagni che hanno una
anzianit� di partito di almeno un anno, a membri del comitato federale tutti i compagni
che hanno una anzianit� di almeno due anni, a membri del comitato regionale tutti i
compagni che hanno una anzianit� di almeno tre anni, a membri del Comitato centrale e
della Commissione centrale di controllo tutti i compagni che hanno una anzianit� di
almeno quattro anni. In casi eccezionali si pu� derogare a questa norma per decisione
dell'organismo superiore.
I comitati direttivi controllano e dirigono l'attivit� politica e di organizzazione della
rispettiva formazione di partito tra un congresso e l'altro e le loro decisioni devono
essere rispettate e applicate da tutti i compagni salvo il diritto di ricorso agli organi
superiori.
Art. 28
IL COMITATO DIRETTIVO DI CELLULA
Il comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea
generale degli iscritti alla cellula. Per l'elezione del comitato direttivo l'assemblea
elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento dell'assemblea stessa
esercita le funzioni e ha i poteri del comitato direttivo.
Il voto � diretto e nominativo. Il comitato viene rinnovato di regola totalmente per
elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o pi� posti si procede alla elezione parziale.
Il comitato comprende tre o pi� membri, tra cui un segretario politico, un segretario di
organizzazione e un amministratore, designati dal comitato stesso nel proprio seno tenendo
presenti le indicazioni eventualmente date dallassemblea.
Il comitato dirige tutto il lavoro della cellula ed � responsabile della applicazione da
parte di essa della linea del partito. Esso deve controllare la esecuzione delle proprie
decisioni e di quelle di organismi superiori che lo riguardano.
Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro della cellula stessa e
ne controlla l'attivit�. Esso risponde collegialmente del suo operato all'assemblea degli
iscritti e al comitato direttivo della sezione e della federazione provinciale.
I membri del comitato di cellula sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive
ingiustificate dalle sedute del comitato di cellula.
Art. 29
CONGRESSO DI SEZIONE
Il congresso di sezione � formato dai rappresentanti delle
cellule, eletti da queste, secondo le norme stabilite dal comitato direttivo della
federazione, in numero proporzionale agli iscritti. Esso si convoca almeno una volta
all'anno per eleggere il comitato direttivo della sezione e discutere gli altri argomenti
posti al suo ordine del giorno. Esso pu� venire convocato straordinariamente per
decisione del comitato direttivo della federazione o per suggerimento a questo rivolto
dalla Direzione del partito, o su richiesta di due terzi degli iscritti, previo consenso
del comitato direttivo della federazione.
Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento del
congresso stesso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato direttivo.
Il congresso di sezione, con voto diretto e nominativo, elegge il comitato direttivo di
cinque o pi� membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei
componenti del comitato direttivo, che, secondo l'ordine cronologico della lista, in caso
di recesso di alcuni membri del comitato direttivo la composizione di esso viene
completata dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
Art. 30
IL COMITATO DIRETTIVO DI SEZIONE
Il comitato direttivo di sezione elegge nel proprio seno,
tenendo conto delle eventuali indicazioni del congresso di sezione, un segretario
politico, un segretario di organizzazione, un amministratore, un responsabile della
propaganda ed un responsabile del lavoro di massa.
Esso controlla il lavoro delle cellule ed � responsabile di tutta l'attivit� che si
svolge nel territorio della sezione.
Esso deve controllare le esecuzioni delle decisioni del congresso, delle proprie e di
quelle di organismi superiori.
Esso pu� formare, per la migliore organizzazione della sua attivit�, delle commissioni
di lavoro (per la propaganda, l'organizzazione, lo sviluppo dei quadri, la stampa, ecc.).
A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non
fanno parte del comitato direttivo.
Il comitato direttivo di sezione � responsabile collegialmente del suo lavoro tanto verso
il congresso di sezione quanto verso il comitato direttivo della federazione.
I membri del comitato direttivo di sezione sono considerati decaduti dopo tre assenze
consecutive ingiustificate dalle sedute del comitato direttivo di sezione.
Art. 31
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il congresso della federazione provinciale �, nel territorio
della provincia, la pi� alta istanza del partito. Esso si riunisce una volta ogni due
anni e stabilisce il proprio ordine del giorno.
Il congresso elegge preliminarmente la Presidenza, che nel periodo di svolgimento del
congresso esercita le funzioni e ha i poteri del comitato federale.
Su richiesta della maggioranza delle sezioni e delle cellule o della Direzione del partito
o per decisione del comitato federale possono essere convocati dei congressi straordinari.
La convocazione dei congressi straordinari deve essere ratificata dalla Direzione.
La Direzione del partito pu� decidere che venga posto all'ordine del giorno un
determinato argomento.
Partecipano al congresso i delegati eletti dalle organizzazioni di base in misura
proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite dal comitato direttivo della
federazione.
Il congresso della federazione provinciale elegge, con voto diretto e nominativo, il
comitato federale di 15 o pi� membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un
terzo dei componenti il comitato federale, che, secondo l'ordine cronologico della lista,
in caso di recesso di alcuni membri del comitato federale la composizione di esso viene
completata dal numero dei membri candidati eletti dal congresso.
Art. 32
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
La conferenza della federazione provinciale � la riunione
dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nel territorio della medesima,
designati dai comitati direttivi di queste organizzazioni a seconda delle norme stabilite
dal comitato direttivo della federazione. Essa discute le questioni poste al suo ordine
del giorno dal comitato direttivo della federazione, d'accordo con la Direzione del
partito.
Di regola, la conferenza della federazione provinciale non ha facolt� di eleggere nuovi
organi dirigenti della federazione. Tale facolt� pu� esserle attribuita, in caso di
necessit�, dalla Direzione del partito, su richiesta del comitato direttivo della
federazione stessa.
Art. 33
IL COMITATO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
Il comitato federale della federazione provinciale �
l'organo di direzione dell'attivit� della federazione nel periodo compreso tra l'uno e
l'altro congresso. L'elezione ha luogo per voto diretto e nominativo secondo le norme di
votazione fissate dal congresso stesso .
Il comitato federale controlla l'attivit� di tutte le sezioni e cellule della provincia.
Esso � tenuto a controllare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed �
responsabile della giusta applicazione della linea del partito in tutta la provincia. Esso
dirige la stampa provinciale, della quale nomina i direttori e redattori.
Il comitato federale elegge nel proprio seno un segretario politico che rappresenta il
partito, una segreteria di tre o cinque membri, tra cui deve esserci un responsabile
dell'organizzazione e un amministratore, e un comitato esecutivo. Inoltre esso forma, a
seconda delle necessit�, delle commissioni di lavoro (per l'organizzazione, la
propaganda, la formazione dei quadri, per il lavoro giovanile, femminile, sindacale,
eccetera), di cui designa i responsabili e controlla l'attivit�.
A far parte delle commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non
fanno parte del comitato direttivo.
Il comitato federale � responsabile collegialmente del suo lavoro verso il congresso
provinciale e verso la Direzione del partito e il Comitato centrale.
I membri del comitato federale sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive
ingiustificate dalle sedute del comitato federale.
Art. 34
IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE E IL COMITATO
REGIONALE
Il congresso della federazione regionale � costituito dai
delegati eletti dai congressi delle federazioni provinciali in misura proporzionale al
numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal comitato regionale di intesa con la
Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale si riunisce ogni quattro anni, a due anni di
distanza dal congresso nazionale. Viene convocato dal comitato regionale per discutere il
rapporto sull'attivit� del comitato stesso e le altre questioni poste all'ordine del
giorno. La Direzione del partito pu� decidere che all'ordine del giorno del congresso
della federazione regionale siano posti determinati argomenti.
I componenti del comitato regionale uscente, qualora non siano delegati al congresso, vi
partecipano, hanno diritto di parola, ma non di voto. Durante lo svolgimento del congresso
la presidenza esercita le funzioni del comitato regionale.
Congressi della federazione regionale straordinari possono essere convocati per decisione
del Comitato centrale o della Direzione del partito, o su richiesta motivata della
maggioranza delle federazioni che raggruppino almeno un terzo degli iscritti, oppure per
decisione del comitato regionale, previo consenso della Direzione del partito.
Il congresso della federazione regionale elegge, con voto diretto e nominativo, il
comitato regionale di 15 o pi� membri. Elegge pure i membri candidati, nella misura di un
terzo dei componenti il comitato regionale, che, secondo l'ordine cronologico della lista,
in caso di recesso di alcuni membri del comitato regionale la composizione di esso viene
completata dal numero dei candidati eletti dal congresso.
Il comitato regionale � responsabile verso il Comitato centrale, la Direzione del partito
e verso il congresso regionale dell'attuazione delle decisioni del congresso e della linea
politica del partito nella propria organizzazione. Esso dirige la stampa regionale, della
quale nomina i direttori e redattori; controlla l'attivit� di tutti gli organismi
inferiori; costituisce proprie commissioni di lavoro designandone i responsabili e i
componenti e controllandone l'attivit�. Almeno una volta all'anno il comitato regionale
deve sentire e discutere un rapporto sull'attivit� degli eletti comunisti nelle assemblee
elettive istituzionali. Il comitato regionale deve riunirsi di norma almeno una volta al
mese.
I membri del comitato regionale sono considerati decaduti dopo tre assenze consecutive
ingiustificate dalle sedute del comitato regionale.
Art. 35
LA CONFERENZA DELLA FEDERAZIONE REGIONALE
La conferenza della federazione regionale � la riunione dei
rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nel territorio della medesima,
designati dai comitati direttivi di queste organizzazioni, a seconda delle norme stabilite
dal comitato direttivo della federazione regionale.
Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal comitato direttivo della
federazione, d'accordo con la Direzione del partito.
Di regola, la conferenza della federazione regionale non ha facolt� di eleggere nuovi
organi dirigenti della federazione. Tale facolt� pu� esserle attribuita, in caso di
necessit�, dalla Direzione del partito, su richiesta del comitato direttivo della
federazione stessa.
Art. 36
IL CONGRESSO DEL PARTITO
La pi� alta istanza dirigente del partito � il Congresso
nazionale, che viene convocato per decisione del Comitato centrale non meno di una volta
ogni quattro anni, e comprende i delegati democraticamente eletti da tutte le federazioni
provinciali, proporzionalmente agli iscritti e secondo le norme stabilite dalla Direzione
del partito.
Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi direttivi. La
Presidenza del Congresso eletta preliminarmente e nel periodo di svolgimento del Congresso
stesso esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato centrale.
Il Congresso fissa la linea politica del partito, giudica l'attivit� degli organi di
direzione centrali e delle formazioni di base, ed elegge, a voto diretto e nominativo,
secondo le norme e nel numero di membri che esso stesso stabilisce, il Comitato centrale e
la Commissione centrale di controllo .
Elegge pure i membri candidati, nella misura di un terzo dei componenti il Comitato
centrale e la Commissione centrale di controllo, che, secondo l'ordine cronologico della
lista, in caso di recesso di alcuni membri del Comitato centrale e della Commissione
centrale di controllo la composizione di questi organismi viene completata dal numero dei
candidati eletti dal congresso.
Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il partito.
Art. 37
IL COMITATO CENTRALE
Il Comitato centrale dirige il partito nel periodo tra due
congressi.
Esso elegge nel suo seno:
a) un segretario generale e uno o due vice-segetari generali del partito;
b) la Direzione del partito di cui fissa il numero dei membri effettivi e supplenti, e a
cui � demandata la direzione corrente di tutta l'attivit� del partito.
La Direzione del partito, a sua volta, designa:
a) la Segreteria del partito come organo che assicura la continuit� del lavoro politico e
organizzativo della Direzione, l'esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo delle
pratiche correnti;
b) la commissione di organizzazione ;
c) i responsabili delle commissioni di lavoro costituite presso il Comitato centrale;
d) i direttori dei quotidiani che hanno funzione di organo centrale del partito.
Il Comitato centrale pu� nominare una Commissione speciale col compito di elaborare delle
proposte di modifica parziale dello statuto del partito da presentare al congresso.
La convocazione del Comitato centrale e fatta dalla Direzione del partito e deve avvenire
di regola ogni tre mesi .
Art . 38
LA COMMISSIONE CENTRALE DI CONTROLLO
La Commissione centrale di controllo ha l' incarico :
a) di aiutare la Segreteria e la Direzione del partito nel controllo sulla applicazione
dello statuto e sul buon funzionamento del partito stesso ;
b) di seguire l'attivit� delle scuole di partito sia centrali che regionali e locali allo
scopo di meglio assicurare lo sviluppo e la formazione ideologica marxista-leninista dei
quadri di partito;
c) di sindacare il bilancio del partito;
d) di giudicare le accuse portate contro l'onorabilit� personale e la condotta dei membri
del Comitato centrale, dei segretari delle federazioni provinciali e regionali e dei
deputati e senatori comunisti in carica .
La Commissione centrale di controllo ha diritto di decisione su tutte le questioni di cui
al punto d) e su tutte le altre questioni di carattere disciplinare che le vengono
sottoposte dalla Direzione e dal Comitato centrale del partito. Per tutte le altre essa ha
diritto di proporre suggerimenti e misure che assumeranno valore esecutivo solo dopo
l'approvazione della Direzione o del Comitato centrale del partito.
La Commissione centrale di controllo elegge nel suo seno un ufficio di Presidenza di
cinque membri, di cui uno presidente .
Art . 39
COOPTAZIONI
Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli
articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte degli organismi
dirigenti del partito, di tutte le istanze, per decisioni di questi organismi stessi .
A questa designazione si ricorre in casi di importanza politica eccezionale. In ogni caso
questa designazione non pu� riguardare pi� di un quinto dei membri dell' organismo
dirigente interessato e in tutti i casi, salvo che per il Comitato centrale, deve essere
sanzionata dall' organismo dirigente immediatamente superiore per la validit� della
designazione � richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata di due terzi .
Art . 40
IL CONSIGLIO NAZIONALE
Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare
il partito su questioni attinenti la sua azione politica generale, il Comitato centrale
pu� convocare il Consiglio nazionale del partito, del quale fanno parte, oltre ai membri
effettivi e candidati dello stesso Comitato centrale, i segretari delle federazioni
provinciali e regionali e i membri della Commissione centrale di controllo.
Al Consiglio nazionale possono essere invitati i compagni eletti nelle assemblee elettive
istituzionali.
Art. 41
LA CONFERENZA DEL PARTITO
Nell'intervallo tra due congressi, il Comitato centrale pu�
convocare delle Conferenze nazionali di cui esso stabilisce l'ordine del giorno, e alle
quali i comitati delle federazioni provinciali e regionali delegano i loro rappresentanti
secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta.
Tanto le deliberazioni della conferenza quanto quelle del consiglio nazionale hanno valore
consultivo e diventano esecutive solo dopo la ratifica del Comitato centrale.
Art . 42
CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
La scelta dei candidati del partito alle elezioni politiche e
amministrative viene fatta in base a norme che vengono stabilite dal Comitato centrale o
per esso dalla Direzione del partito.
I membri del partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro
mandato tanto verso il partito che li ha designati quanto verso i loro elettori e la massa
popolare che essi rappresentano .
Art . 43
CUMULO DI CARICHE
Pur non esistendo nessuna incompatibilit� tra le diverse
cariche elettive di partito e rappresentative sar� di regola evitato il cumulo di troppi
incarichi in una sola persona .
Art . 44
I COMUNISTI NELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Tutti i membri del partito debbono obbligatoriamente essere
iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali di classe .
Presso il Comitato Centrale del partito � costituito un comitato sindacale i cui membri
vengono nominati dallo stesso Comitato Centrale ed il quale ha la direzione della
attivit� sindacale del partito comunista.
Art . 45
LA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA
MARXISTA-LENINISTA
I giovani dai 12 ai 18 anni che si orientano verso gli ideali
del socialismo si organizzano nella Federazione giovanile comunista italiana
marxista-leninista, organizzazione politica di classe della giovent� che sotto la
direzione del partito educa i giovani alla causa del socialismo .
Allo scopo di meglio conoscere i problemi della giovent� e per facilitare l'opera di
direzione nella FGCIM-L ad ogni livello organizzativo il partito designa i suoi
rappresentanti in tutti gli organi dirigenti della FGCIM-L ed accoglie nei propri organi
dirigenti i rappresentanti della FGCIM-L nel numero che sar� stabilito.
Il Comitato centrale della FGCIM-L delega a partecipare ai lavori del Comitato centrale
del partito dei suoi membri.
Art . 46
L' UNITA' DEL PARTITO
L'unit� del partito � garanzia essenziale per la
realizzazione del suo programma, per la vittoria delle classi lavoratrici e del popolo
nella lotta per il socialismo. Tutte le formazioni di partito e tutti i compagni sono
tenuti a difendere l'unit� del partito contro ogni tentativo di disgregazione o di
attivit� di frazione. La costituzione di gruppi frazionistici in seno al partito �
rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino
all'espulsione.
Art. 47
IL RAFFORZAMENTO DEL PARTITO
Il partito si rafforza non soltanto aumentando il numero dei
suoi aderenti ed elevandone la capacit� politica e ideologica, ma avendo cura costante
che non entrino n� rimangano nelle sue file elementi che gettino discredito sul partito
stesso per la loro condotta, o abbiano dato e diano prova di vilt�, o siano in qualsiasi
modo agenti di nemici politici del partito o veicolo della influenza di questi nelle sue
file.
Difendere il partito da ogni forma di opportunismo, di revisionismo e di trotskismo �
dovere imprescindibile di ogni iscritto .
Art . 48
SANZIONI DISCIPLINARI
Il comunista che manca ai doveri verso il partito � punito
con le seguenti sanzioni:
a) il richiamo orale;
b) il biasimo scritto con o senza retrocessione dalle cariche;
c) la destituzione dalla carica;
d) la sospensione da uno a sei mesi;
e) la radiazione;
f) l'espulsione.
Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti del partito. Le
altre sanzioni sono decise dall'assemblea che � qualificata per l'accettazione
dell'iscrizione e con la stessa maggioranza. La destituzione dalla carica, la sospensione,
la radiazione e l'espulsione saranno valide solo dopo la ratifica del comitato direttivo
di federazione, e nei casi pi� gravi dopo la ratifica del Comitato centrale.
Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione specifica
degli addebiti e alla discolpa. Egli pu� appellarsi al comitato direttivo
dell'organizzazione superiore a quella che ha preso la misura e in ogni caso alla
Direzione del partito e al Comitato centrale.
Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.
Art . 49
LE FINANZE DEL PARTITO
I mezzi finanziari del partito sono forniti dai proventi
delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni e oblazioni
volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti, ecc..
Le cellule, le sezioni, le federazioni provinciali e regionali sono, dal punto di vista
patrimoniale ed amministrativo, entit� distinte fra loro oltre che nei confronti della
Direzione del partito, la quale non � legalmente responsabile della loro attivit�
amministrativa.
La tessera � annuale e il suo prezzo � stabilito ogni anno dalla Direzione del partito,
la quale fissa pure l'ammontare delle quote e la misura della ripartizione del provento
della tessera e delle quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.
Ogni organizzazione del partito deve tenere una regolare amministrazione dei suoi fondi.
Art . 50
SIMBOLO, BANDIERA E INNI DEL PARTITO
Il simbolo del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista,
in colore oro, � formato dalla stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo
proletario, messa in posizione sovrastante il martello e la falce, sovrapposti tra loro,
simbolo del lavoro proletario. Sotto il simbolo sono ricamate, in colore oro, le lettere
PCIM- L.
La bandiera del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista � un rettangolo di drappo
rosso, la cui base � una volta e mezzo l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa
reca in colore oro la stella a cinque punte, simbolo dell'internazionalismo proletario, e
i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli, orizzontalmente, sono
ricamate, in colore oro, le lettere "PCIM-L".
Nelle pubbliche manifestazioni la bandiera del partito deve essere sempre portata ed
esposta dalle proprie organizzazioni .
Nelle assemblee di partito vengono eseguiti come inni dei lavoratori italiani l"'Inno
dei lavoratori", "Bandiera Rossa" e l'"Internazionale". |