ARGOMENTI DEMOCRATICI

 

LEGGE ELETTORALE

La legge elettorale maggioritaria � clamorosamente fallita.


    Avremmo dovuto ridurre il numero di partiti, i quali invece in Parlamento sono notevolmente cresciuti. Non si � costituita una maggioranza parlamentare omogenea, capace di dirigere a lungo il Paese. Il Governo Berlusconi � durato solo sette mesi, seguiti dal Governo tecnico di Dini e, dopo le elezioni del '96 vinte dalla coalizione progressista di centro-sinistra, il governo Prodi, che doveva durare tutta la legislatura, � durato poco pi� di due anni sostituito da governo barcollante di D'Alema che ha perso a sinistra Rifondazione Comunista. Anche oggi il governo Berlusconi di centro-destra ha clamorosamente fallito sia nella sua politica economica sia nel realizzare i "miracoli" che aveva promesso.


    I cittadini democratici sono da sempre a favore di un sistema elettorale proporzionale con sbarramento al 5%. Tale sistema ha permesso alla Germania del dopoguerra una sicura stabilit� democratica. Tranne la Francia tutta l' Europa continentale va in questa direzione.

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L'ITALIA E I FONDAMENTI DELLA DEMOCRAZIA

Antonino Caponnetto

 

Se volessimo provare a dare una definizione - dinamica e non statica - della nozione di democrazia, cio� di quello che si usa chiamare "processo democratico", dovremmo parlare di una forma di organizzazione umana che assicura a tutti i cittadini il godimento dei diritti fondamentali ed offre ad essi pari opportunit� dentro un sistema capace di garantire libert� ed uguaglianza, nonch� adeguati controlli sull’uso del potere.

Oggi il reale sviluppo democratico del nostro Paese � insidiato:

1) dalla caduta del principio di legalit� e del senso etico, che ha portato al prevalere di interessi forti sui valori forti;

2) dal ridursi della capacit� rappresentativa delle assemblee elettive, a causa del nuovo sistema elettorale adottato;

3) dal perdurante legame tra grande criminalit�, economica ed organizzata, da un lato e gruppi di potere politico e finanziario dall’altro;

4) dalla irreversibile crisi del sistema dei partiti, tutt’altro che risolta, col conseguente indebolimento delle tradizionali forme di partecipazione e di controllo sociale della politica;

5) dall’insediamento di un sistema di governo in cui il potere controlla, quando addirittura non produce, il consenso, snaturando cos� i tratti di una libera ed articolata societ� democratica e cancellandone ogni possibilit� di evoluzione.

 

 

Allargare la cittadinanza

Di qui nasce l’inderogabile esigenza di porre mano a quelle riforme, anche di carattere istituzionale, che possono e debbono assumere un ruolo decisivo nel ridisegnare ed armonizzare i rapporti tra paese legale, tra cittadini e Stato e nel porre le basi per una rinnovata democrazia basata sul rispetto dei diritti e dei doveri e sul funzionamento di efficaci meccanismi di controllo.

Non � impresa facile seguire, sulla stampa quotidiana e periodica, i tanti suggerimenti e le diverse proposte che in questa materia si accavallano, talora sovrapponendosi e talora annullandosi.

Una delle letture a mio giudizio pi� stimolanti � rappresentata dal recente libretto di Stefano Rodot� dal titolo "Quale Stato?", che ha inaugurato la "Piccola biblioteca della democrazia" per le edizioni Sisifo.

Esso contiene, ed espone lucidamente, alcune idee-guida che presuppongono una concezione "allargata" della rappresentanza ed un pi� incisivo ruolo dei cittadini nel funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Mi limito a citarne alcune, quelle che ritengo le pi� significative ed alle quali mi sento pi� vicino:

1) innovare profondamente la disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, un istituto oggi praticamente disapplicato;

2) introdurre forme di referendum "deliberativi" per ridare ai cittadini un potere decisionale in materie che attengono alla logica e ai fondamenti del processo democratico (per esempio decisioni riguardanti la guerra o la pace, l’adesione a particolari patti internazionali, la sopravvivenza di un ambiente, la destinazione di mezzi finanziari a determinate finalit�, la decisione sulla distribuzione di talune risorse pubbliche tra diversi settori od impieghi). Occorrer� per� salvaguardare attentamente l’iniziativa dei cittadini nella promozione dei referendum, per evitarne un’utilizzazione di tipo plebiscitario (avremo occasione di riaffrontare questo tema a proposito dei progetti di riforma della Costituzione) e definire con rigore i limiti di tali referendum, che non potranno mai riguardare i "diritti fondamentali" se non per preservarli da scelte irreversibili tali da pregiudicare lo stesso principio democratico dell’alternanza al governo;

3) rendere "percorribili" dai cittadini le istituzioni, articolando meglio ed allargando le forme di rappresentanza, stabilendo rapporti nuovi tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta ed allargando le dimensioni della cittadinanza (si pensi a certe forme di referendum gi� previsti da alcuni statuti comunali, ed alle possibili estensioni del voto ai non residenti con sede di lavoro o di affari, o agli immigrati, o - per alcuni servizi - ai minori tra 16 e 18 anni);

4) la creazione e la tutela di "spazi pubblici di confronto" in campi sino a oggi preclusi alla generalit� dei cittadini. Rodot� ne individua tre di importanza decisiva:

a) la scuola (intesa non solo come luogo dove ci si forma, ma anche luogo dove si conosce l’altro e si confrontano realt� diverse)

b) la giustizia (trasformando il sistema giudiziario in uno strumento di intervento e di partecipazione dei cittadini, attraverso l’ampliamento delle "azioni popolari" o delle azioni "di gruppo" per far valere ragioni di interesse generale, di tipo collettivo, ed anche consentendo il ricorso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale per violazione dei "diritti fondamentali")

c) il sistema dell’informazione e della comunicazione (un tema, questo, che Rodot� segnala come misura del pluralismo e precondizione della democrazia: in altre parole, la pi� rilevante sede di confronto tra cittadini ed istituzioni, nelle quali si avverte la crescente esigenza di nuove e rigide regole antitrust, di libert� di accesso regolata da criteri di uguaglianza, di eliminazione di aree di privilegio sottratte al controllo dei cittadini).

A mio avviso la duplice, fondamentale esigenza da soddisfare per assicurare un ordinato sviluppo della democrazia del nostro Paese � che - da un lato - lo Stato "di diritto" si ampli e si evolva nello Stato "dei diritti" e che - allo stesso tempo - l’allargamento della sfera dei diritti contenga in s� quelle garanzie di controllo che valgano ad assicurare l’osservanza dei doveri (scriveva Gandhi: "la vera fonte dei diritti � il dovere. Se adempiamo ai nostri doveri, non dovremo andare lontano a cercare i diritti").

La nostra bellissima Carta Costituzionale elenca - nella sua prima parte - tutta una serie di diritti e doveri, inscindibilmente collegati, che costituiscono l’essenza stessa della nostra democrazia (sorta - non dimentichiamolo, per favore - dalla Resistenza).

Accanto ed in aggiunta ai diritti fondamentali (alla vita, alla libert�, all’eguaglianza) ed a quelli introdotti dalla Costituzione si � venuta sviluppando, dapprima nella coscienza civile e nella elaborazione scientifica e successivamente, pur se con maggior difficolt�, nella pratica giudiziaria, una terza categoria di diritti, i cosiddetti diritti di nuova cittadinanza, con forte contenuto sociale (come i diritti ad un "minimo" di reddito, di istruzione, di salute, di abitazione, di servizi efficienti, di informazione, di equit� fiscale, di giustizia sostanziale, di tutela ambientale).

Avvertiamo oggi, attorno a noi, un pericoloso tentativo di restringere l’area dei diritti e delle libert�, e di favorire - di contro - gli abusi e le illegalit� (si pensi ai recenti condoni per gli evasori fiscali, per i costruttori abusivi ed alle nuove norme che depenalizzano i reati commessi dagli inquinatori delle acque pubbliche).

 

 

 Un allarme severo ed intransigente

Di qui la necessit� di difendere con forza la fonte primaria dei diritti: la Costituzione. Don Giuseppe Dossetti, rompendo un silenzio durato decenni, ha inviato il 25 aprile 1994 al Sindaco di Bologna, per lanciare al Paese un allarme - severo ed intransigente - sui propositi dei nuovi governanti di una

"modificazione frettolosa ed inconsulta del patto fondamentale del nostro popolo, nei suoi presupposti supremi in nessun modo modificabili. Tali presupposti non sono solo civilmente vitali ma anche, a mio avviso, spiritualmente inderogabili per un cristiano; per chi come me - per pluridecennale scelta di vita e per et� molto avanzata - si sente sempre pi� al di fuori di ogni parte e distaccato da ogni sentimento mondano e fisso alla realt� ultraterrena".

Cos� prosegue la lettera di questo padre della Costituzione:

"Auspico ... la sollecita promozione, a tutti i livelli, dalle minime frazioni alle citt�, di comitati impegnati e organicamente collegati, per una difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione: comitati che dovrebbero essere promossi non solo per riconfermare ideali e dottrine, ma anche per una azione veramente fattiva e inventivamente graduale, che sperimenti tutti i mezzi possibili, non violenti, ma sempre pi� energici, rispetto allo scopo che l’emergenza attuale pone categoricamente a tutti gli uomini di coscienza.

Si tratta cio� di impedire a una maggioranza che non ha ricevuto alcun mandato al riguardo di mutare la Costituzione: si arrogherebbe un compito che solo una nuova Assemblea Costituente, programmaticamente eletta per questo e a sistema proporzionale, potrebbe assolvere come veramente rappresentativa di tutto il nostro popolo. Altrimenti sarebbe un autentico colpo di stato".

Ed ancora, da Milano, il 18 maggio, Dossetti torna a parlare "in memoria di Giuseppe Lazzati". E torna a levarsi in quell’occasione, il suo possente ammonimento:

"Non si pu� pensare che si possa uscirne solo con rimedi politici, o peggio, rinunziando a un giudizio severo nei confronti dell’attuale governo, in cambio, eventualmente, di un atteggiamento rispettoso verso la Chiesa e una qualche concessione accattivante in questo o quel campo: per esempio nella politica familiare o la politica scolastica. Non c’� scambio possibile. Evidentemente i cattolici oggi sono posti di fronte a una scelta che non pu� essere che globale e innegoziabile, perch� scelta non di azione di governo ma di un out-out istituzionale. Non si pu� in nessun modo indulgere alla formula giornalistica della seconda repubblica. Impropria, anzi erronea imitazione del modo francese di numerare la successione delle forme costituzionali avvenute nel Paese vicino. Non si vuol dire, con questo, che nel caso nostro non ci siano cose da cambiare, in corrispondenza a delle grosse modificazioni intervenute nella nostra societ� degli ultimi decenni ...

Ma c’� una soglia che deve essere rispettata in modo assoluto: certo oltrepasserebbe questa soglia ... qualunque modificazione che si volesse apportare ai diritti inviolabili civili, politici e sociali previsti dalla Costituzione. E cos� pure va ripetuto che oltrepasserebbe questa soglia qualunque soluzione che intaccasse il principio della divisione e dell"equilibrio dei poteri fondamentali legislativo, esecutivo e giudiziario. Cio� per un avvio che potrebbe essere irreversibile a un potenziamento dell’Esecutivo ai danni del Legislativo e del Giudiziario, ancorch� fosse realizzato con forme di referendum che potrebbero divenire allora - pi� che dei veri referendum - delle forme di plebiscito.

Mi pare che questi oltrepassamenti possano gi� intravedersi impliciti nella forma dell’attuale governo, per il modo della sua formazione, per la sua composizione, per il suo programma e per la conflittualit� latente, ma non del tutto occultata, con il Capo dello Stato. Perci� pi� che una seconda Repubblica si potrebbe profilare - penso io - una specie di primo triunvirato, il quale verificandosi certe condizioni oggettive e attraverso una manipolazione mediatica dell’opinione, potrebbe evolversi in un principato sia pure illuminato, con coreografia Medicea. La trasformazione di una grande casa economico-finanziaria in Signoria politica. In questo senso ho parlato di globalit� del rifiuto cristiano e ritengo che non ci sia possibilit� per le coscienze cristiane di nessuna trattativa, almeno fino a quando non siano date positive, evidenti e durevoli prove in contrario".

Pochi giorni dopo, dalla sua comunit� monastica, don Dossetti, in una lettera inviata a quanti hanno accolto il suo appello per la creazione di comitati di difesa della nostra Costituzione, ripete con toni accorati:

"Ora la mia preoccupazione fondamentale � che si addivenga a referendum, abilmente manipolati, con pi� proposte congiunte, alcune accettabili e altre del tutto inaccettabili, e che la gente, totalmente impreparata e per giunta ingannata dai media, non possa saper distinguere e finisca col dare un voto favorevole complessivo sull’onda del consenso indiscriminato a un grande seduttore: il che appunto trasformerebbe un mezzo di cosiddetta democrazia diretta in un mezzo emotivo e irresponsabile di plebiscito. Quante volte questo � accaduto con grande facilit� nella storia anche recente, e nostra e di altri paesi europei.

Perci� assegnerei ai Comitati che ho auspicato il compito di incominciare a preparare l’opinione in vista di questi referendum, in senso molto differenziato e chiaro, che isoli, se possibile, le proposte sane da quelle intrinsecamente inaccettabili; o altrimenti prepari alla possibilit� di un rifiuto globale".

E su questa sua profonda preoccupazione don Dossetti ritorna in un’intervista pubblicata su Il Manifesto del 6 luglio 1994, nella quale ribadisce la convinzione che "questo governo vuole trasformare il referendum previsto dalla Costituzione in un plebiscito". Ed � proprio in questa direzione che esso si sta muovendo.

 

 

 I valori della democrazia

In ogni vera democrazia ci sono dei principi, dei valori posti a garanzia di tutti, maggioranza e minoranza, e quindi non disponibili a volont� della maggioranza.

Sono - appunto - i principi-valori che ispirano la Costituzione vigente (e per tanta parte ancora inattuata):

- il primato della persona e dei suoi inalienabili diritti civili, politici e sociali;

- la lotta alla povert� e al disagio, la tensione all’eguaglianza ed alla solidariet�, che si realizzano nella figura dello Stato sociale (chi di voi non ha avvertito quanto sia oggi negletto, talora addirittura deriso, il valore della solidariet�, che rimane, a mio giudizio, uno dei valori "portanti" di ogni vera democrazia?)

- una nozione di democrazia imperniata sulla partecipazione, la pi� larga e rappresentativa possibile, piuttosto che sulla delega;

- la promozione di tutte le espressioni sane dell’autonomia sociale, culturale e territoriale nel quadro di una Repubblica, una e indivisibile, fondata sul lavoro (s�, sul lavoro: non sul mercato n� sull’azienda, n� sul profitto);

- la distinzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario);

- lo spirito di cooperazione, di pace e di giustizia nelle relazioni internazionali.

Giova ricordare che la sentenza n. 1146 del 1988 della Corte Costituzionale, nel ribadire il limite di revisione costituzionale posto dall’art. 139 della Costituzione, riguardante la forma repubblicana dello stato, ha affermato l’esistenza di ulteriori limiti ("impliciti") alla revisione della Costituzione, la quale - si legge nella sentenza - "contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da lessi di revisione costituzionale ... Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede quanto i principi che appartengono all’essenza dei valori sui quali si fonda la Costituzione italiana".

N� pu� sostenersi che questa sentenza faccia riferimento esclusivo alla prima parte della Costituzione (Principi fondamentali) e non anche alla seconda parte (Ordinamento della Repubblica): infatti troppo stretti ed organici sono i legami tra le due parti, la prima delle quali altro non fa che enunciare principi, diritti e doveri che trovano poi attuazione ed articolazione negli strumenti, ossia negli istituti e negli organi, disciplinati nella seconda parte.

Si spiega - cos� - il recente documento sottoscritto e reso pubblico da settanta tra i maggiori docenti costituzionalisti italiani, i quali hanno ritenuto loro

"dovere ribadire: la piena validit� della Costituzione repubblicana e la vitalit� dei principi fondamentali che ne caratterizzano la specifica identit�, i quali verranno salvaguardati anche da qualunque surrettizio svuotamento; l’indispensabilit� del rigoroso rispetto dell’art. 138 e delle altre disposizioni procedurali della Costituzione, per qualunque ipotesi di revisione; la necessit� del rispetto delle attuali garanzie costituzionali, che devono, anzi, essere applicate con forza e, in prospettiva, potenziate, in una forma di governo trasformatasi in senso maggioritario, se si vogliono salvaguardare i tratti essenziali della democrazia pluralistica".

 

 

Un denominatore comune: la legalit�

Abbiamo a lungo parlato di diritti e di doveri: � nel loro rispetto, nel loro contemperamento che consiste il concetto di legalit�, fondamentale per ogni pacifica e ordinata convivenza.

Voi sapete che da due anni a questa parte, io dedico il mio tempo nell’educare gli studenti al culto della legalit�, intesa non solo nel suo originario e ristretto significato di osservanza delle leggi e delle altre norme di comportamento, ma in una accezione pi� dinamica e diffusa che comprende l’amore verso il prossimo, il rispetto dei diritti e della dignit� degli altri, la tolleranza verso i "diversi", la solidariet� verso i pi� deboli, i sofferenti, gli oppressi, l’amore per la natura e l’ambiente.

Esiste un prezioso dossier dal titolo "Educare alla legalit� per un nuovo modo di pensare", diffuso a cura della Direzione Didattica "Raffaele Lambruschini" e realizzato dagli alunni (detenuti) della scuola elementare della Casa Circondariale di Palermo, nell’ambito di un progetto di formazione di una coscienza civile e morale.

Ecco come alcuni di loro hanno risposto alla domanda "Cos’� la legalit�?":

"Vivere onestamente" (P.M.)

"Rispettare le leggi" (N.C.)

"Fare il proprio dovere e chiedere i propri diritti" (R.D.)

"Rispettare la natura" (P.A.)

"Vivere dignitosamente e amare il prossimo" (P.C.)

"Rispettare i valori della vita" (R.M.)

Ma sono estremamente significativi due pensieri formulati da uno stesso detenuto (che si firma per esteso), l’uno all’inizio e l’altro alla fine del corso. Ecco il primo: "Che cos’� la legalit�?".

"Per me, che sono vissuto sempre nella strada, la parola legalit� non ha alcun significato, cos� come credo per parecchi altri che si trovano nelle mie stesse condizioni.

Avrei tanto voluto viverci per condurre una vera vita, credo che nessuno aderisca veramente a tale scopo per il semplice fatto che gli stessi tutori non sappiano nemmeno loro il vero significato della legalit�.

Poi per alcuni che non conoscono la sofferenza, la miseria e il vivere quotidiano di chi la sera deve pensare a dar da mangiare ai propri figli e non sa come farlo, perch� non trova lavoro sia facile parlare di legalit� e di farla rispettare. Loro che dietro una scrivania ti guardano con occhi sdegnati e credono che solo loro sono nel giusto. Non per questo voglio scaricare tutte le colpe su di essi, anche noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilit� e pagare per i nostri errori.

Io chiedo a chi ci governa che se vuol fare capire a tutti noi cos’� la legalit� deve assicurarci un futuro migliore offrendoci un posto di lavoro, solo cos� si pu� vivere nella vera legalit�. Ecco cos’� per me la legalit�, mie care maestre".

 

Ed ecco il secondo: "Per le insegnanti e per tutte le collaboratrici del progetto di formazione di coscienza morale e civile".

"Io, essendo un ragazzo con un livello culturale molto basso, vi devo confessare che quando mi � stato chiesto dalle insegnanti dell’ottava sezione di partecipare a codesto corso di formazione di coscienza morale e civile, l’ho fatto solo perch� spinto da semplice curiosit� e ammetto che non sapevo nemmeno cosa fosse e di cosa si parlasse. Ma voglio ancora essere pi� sincero con coi, dato che voi lo siete state nei miei confronti, nel progetto che parla e spiega molti argomenti diversi. Per un certo periodo mi sentivo di affrontare l’argomento sulla Magistratura ed il discorso sulle nuove leggi soprattutto dove si diceva che la "legge � uguale per tutti" e che tutti abbiamo gli stessi diritti. Ma io non credevo che la nostra Costituzione rispettasse veramente tali propositi e ero stato sul punto di mollare tutto e di ritirarmi dal completare il progetto. Ma riflettendo con l’aiuto delle mie insegnanti ho capito che tale ostinazione sussisteva perch� mi sentivo anch’io vittima delle ingiustizie della nostra Costituzione e della nostra societ�. Ma adesso ho capito che si deve essere ottimisti e fiduciosi, perch� se si vuole veramente, le cose possono cambiare. Ma sorvolando questo discorso, voglio affermare che grazie al progetto, ho appreso molte cose bellissime che non sapevo e che ignoravo totalmente. Come, per esempio: come � composto lo Stato, quali sono le nostre leggi nei confronti del nucleo familiare, che cosa sia veramente l’ONU, etc...

E per tutto questo voglio ancora ringraziare le mie insegnanti che con tanta pazienza - e, credetemi, ce n’� voluta tanta - mi hanno aiutato a portare a termine questo progetto con grande spirito di sacrificio e di buona volont�.

Grazie maestre!

Con stima il vostro alunno".

Nella differenza profonda tra queste due riflessioni, � racchiuso il grande significato, veramente rivoluzionario, della educazione alla legalit�.

Ecco perch� Michele del Gaudio, ieri giudice ed oggi deputato, scriveva ai giovani, un paio di anni fa, in un opuscolo oggi - purtroppo - introvabile:

"Cari ragazzi, fino a qualche anno fa lavoravo solamente, poi mi sono accorto che era necessario impegnarsi nel civile e nel sociale. Ho, in particolare, cominciato a girare le scuole di tutta Italia per farvi capire che la cosa pi� importante nella vita sono i sentimenti e gli ideali; per diffondere tra voi una coscienza collettiva della legalit�. Non mi importano le vostre scelte future ideologiche e partitiche, ma mi sta a cuore che, da destra o da sinistra, abbiate, quando vi siederete al tavolo della politica, un denominatore comune: la cultura della legalit�".

 

Nessuno ha mai messo in dubbio la necessit� dei partiti nel nostro Paese. Sono i partiti che hanno rovinato tutto quando hanno travalicato le loro funzioni. Se fossero rimasti collettori di opinioni, sollecitatori di pareri politici, orientati nella scelta dei programmi e dei candidati i partiti sarebbero stati legittimamente fondamentali. Anzi, con i giovani non parlo mai di politica, ma cerco di far capire loro la necessit� di non fuggire dall’impegno politico, di non rifugiarsi solo nell’impegno sociale. Quando mi chiedono un parere su questo argomento rispondo che non si deve fare confusione tra lotta politica che � quanto di pi� nobile c’� per l’uomo e la politica fatta dagli uomini politici corrotti. Questo � il momento in cui ogni cittadino deve sentire la necessit� e la bellezza di impegnarsi in prima persona per rifondare le basi della democrazia del Paese. I partiti torneranno ad avere un ruolo fondamentale anche nell’educazione alla legalit�, ma bisogna che non diventino macchine di potere e di corruzione. Oggi si sta compiendo un grande lavoro di bonifica, confido che non si torni indietro. Non ho mai preteso che la nostra battaglia sia facile. La libert� e la democrazia saranno sempre conquiste. Non conosco realt� storiche in cui libert� e democrazia siano state elargite o sono piovute dall’alto. Ma proprio per questo dobbiamo attingere a tutte le nostre risorse morali e cercare di comunicare agli altri. Ognuno di noi deve custodire in s� questi valori e sentire la responsabilit� di farsene centro di diffusione verso gli altri. Credo che cos� la battaglia si possa vincere, anche in tempi ragionevolmente brevi.

 

 

 Verso un’etica globale

Il 10 novembre 1990, a Capodimonte (Na) il Santo Padre richiamava con forza l’esigenza di ripristinare la legalit� e gridava: "Non c’� che non veda l’urgenza di un grande recupero di moralit� personale e sociale, di legalit�. S�, urge un recupero di legalit�!"

E, raccogliendo questo grido di allarme, la Commissione Ecclesiale "Giustizia e Pace" della Cei diffondeva in data 4 ottobre 1991 (festa di S.Francesco d’Assisi) la Nota Pastorale "Educare alla legalit�. Per una cultura della legalit� nel nostro Paese", presentata come "una proposta offerta ai cristiani e ad ogni uomo di buona volont� per una revisione di moralit� e di comportamento all’interno di una societ� che, smarrendo il senso delle norme che lo devono guidare, comprometto la giustizia e la pace". (Chi ha letto quella Nota ricorder� come la seconda parte, dedicata alla lotta contro la criminalit�, rechi un titolo incisivo, quasi drammatico: "l’eclissi della legalit�").

Dovranno passare altri due anni di riflessione da quella Nota Pastorale perch� il Ministro della Pubblica Istruzione, d’intesa col Presidente della Commissione parlamentare antimafia, si decida a diramare a tutti gli istituti scolastici una circolare (la n. 302 del 1993) contenente un analogo richiamo alla necessit� di insegnare agli studenti il "culto della legalit�" come premessa indispensabile per la conoscenza ed il rifiuto del fenomeno mafioso.

Ma perch� - seguito a chiedermi - questo inescusabile e pernicioso ritardo di alcuni decenni?

La Chiesa fa solo passettini in avanti che spesso costano anche caro, costano il sangue di don Puglisi, il sangue di don Diana. In terra di frontiera i pastori devono avere cura delle anime ma anche della formazione civile delle persone a loro affidate. Non � pi� pensabile di rinchiudersi nelle parrocchie e nelle sacrestie. Il compito oggi � cercare la gente dove soffre, non aspettarla in Chiesa. E qui c’� la cesura tra gerarchia e clero. Ho conosciuto sacerdoti che si battono coraggiosamente, che sono scortati e conducono una vita blindata, don Turturro, don Scordato e molti altri, che cercano di recuperare alla societ� la massa di giovani che evade l’obbligo scolastico e diventa manovalanza della mafia o si arruola nel lavoro nero minorile. Questi giovani senza speranze devono essere indirizzati con un’opera lenta, preziosa, contro cui si accanisce la furia mafiosa con attentati e intimidazioni. Ma quanti sono questi sacerdoti? Sono purtroppo una netta minoranza. Il culto della legalit� si trasmette nei luoghi tradizionali, nella famiglia che troppe volte si ritrova solo alla sera davanti al televisore; la scuola che ha mancato gravemente a tanti suoi compiti con generazioni di insegnanti che non sono in grado di stare al passo con le nuove esigenze; le associazioni laiche e religiose, le parrocchie. Questa opera dovrebbe essere adottata come linea di azione in modo massiccio e non lasciata alla buona volont� dei singoli.

 

 

L’autentica legalit� "trova la sua motivazione radicale nella moralit� dell’uomo", afferma la Nota Pastorale del 4 ottobre 1991; pertanto "la condizione primaria per uno sviluppo del senso della legalit� � la presenza di un vivo senso dell’etica come dimensione fondamentale e irrinunciabile della persona. In tal modo l’attivit� sociale si potr� svolgere nel rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali".

L’etica - cio� - come ricerca dei valori, scala di valori che deve guidare i comportamenti umani verso la realizzazione di una ideale democrazia: ecco che ripercorriamo, cos�, all’inverso un itinerario tracciato all’inizio (dalla democrazia all’etica attraverso i diritti e la legalit�).

La storia ci ha insegnato che la crisi della democrazia, il collasso delle istituzioni rinvengono sempre una delle loro cause, se non la principale, in una crisi etica, in una crisi di valori.

Non so quanti tra voi abbiano letto la dichiarazione intitolata "Verso un’etica globale", approvata il 4 settembre 1993 a Chicago, al termine dell’incontro del Parlamento delle religioni mondiali, da circa 250 leaders religiosi di ogni parte del mondo.

Si legge nel documento: "con etica globale intendiamo un consenso fondamentale su valori vincolanti, su norme ineludibili ed atteggiamenti personali. Senza un tale fondamentale consenso su un’etica, prima o poi una comunit� sar� minacciata dal caos e dalla dittatura, e gli individui cadranno nella disperazione".

Dalla relazione si ricavano questi fondamentali imperativi di un’etica che ben possiamo definire civile:

- dobbiamo trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi;

- dobbiamo avere pazienza e senso di accoglienza;

- dobbiamo essere capaci di dimenticare, non permettendo a noi stessi di essere resi schiavi dai ricordi dell’odio;

- dobbiamo mettere da parte le nostre anguste differenze per la causa della comunit� mondiale praticando una cultura della solidariet� e della relazionalit�;

- dobbiamo lottare per un giusto ordine sociale ed economico mondiale;

- dobbiamo parlare ed agire con sincerit� e con compassione

- dovunque quelli che governano minaccino quelli che sono i governati, dovunque le istituzioni minaccino le persone, dovunque la forza schiacci il diritto: noi siamo obbligati a resistere, ogni volta che � possibile in maniera non violenta.

 

 

 "Beato colui che sa resistere"

Cogliendo spunto da questo accenno alla resistenza, voglio avviarmi a concludere rileggendo a me stesso e a voi alcune splendide parole scritte dieci anni fa, per ricordare il quarantesimo anniversario della Liberazione, da padre Turoldo, che la Resistenza ha conosciuto, vissuto e sofferto: "... ho imparato che ogni uomo - e tanto pi� un cristiano! - deve ritenersi sempre un "resistente": uno nel deserto, appunto. Perch� la Terra Promessa � sempre da raggiungere; come il Regno ha sempre da venire; e Cristo � per definizione "posto a segno di contraddizione tra le menti" . Perci� la Resistenza fa corpo con lo stesso essere cristiano. Ho scritto un giorno: "Beati coloro che hanno fame e sete di opposizione"; oggi aggiungerei: "Beato colui che sa resistere"". Resistere - aggiungo io - per difendere la pace e la democrazia, resistere per tutelare la dignit� della persona umana, resistere per assicurare libert�, uguaglianza e giustizia a tutti gli esseri umani, nonch� la necessaria solidariet� ed interdipendenza tra di loro.

Ecco cosa affermava Nando dalla Chiesa in un "Laboratorio di formazione politica" tenutosi a Napoli tra il ‘92 e il ‘93, in una sua relazione dal titolo "la nuova Resistenza":

"E’ banale, � molto facile dire che non siamo nel ‘43.

Solo i commentatori e gli editorialisti che non vivono la realt� dei nostri giorni possono pensare che la Resistenza sia un termine che non ha cittadinanza nell’Italia di oggi. Nel momento in cui c’� una folla che, in uno dei periodi culminanti della nostra storia civile, spontaneamente, usa questo termine, non c’� editorialista che tenga. Chi vuole stare nell’Italia moderna, quella vera e non quella delle accademie, non pu� non osservare quello che la realt� gli consente di vedere.

La Resistenza non � necessariamente armata: basta vedere l’esperienza di Carta 77 in Cecoslovacchia, dove da una resistenza difficile e lunghissima � nata una nuova cultura democratica. Sta a noi essere cos� lucidi e intelligenti da capire che quando una parola come questa viene usata, non organizzata da partiti e movimenti, ma nata dalle viscere del popolo, quella parola ha un significato.

Il problema � di saper capire che la storia cambia, che le metafore servono solo a cogliere la centralit� di alcuni momenti, non servono a dire che un periodo � uguale a un altro.

Sono convinto che si tratta proprio di Resistenza e che bisogna resistere alla paura e alla voglia di autorasserenarsi e di rassegnarsi.

Noi dobbiamo costruire e rimboccarci le maniche, ma dobbiamo ancora resistere di fronte ai nuovi poteri e costruire quella che io chiamo "Nuova Democrazia", cio� una democrazia dove lo Stato e le istituzioni contano pi� dei partiti, dove non esiste ragione di partito che possa essere affermata di fronte allo Stato o al principio di legalit�, per cui chi ruba per un partito continua ad essere un ladro. Una democrazia dove i cittadini non debbano essere un "minus" rispetto ai partiti, ma diventino il fondamento della legittimit� dei partiti; dove i cittadini e la societ� civile abbiano la loro autonomia e siano organizzati autonomamente, a partire dalla stampa per arrivare al sindacato.

Una democrazia dentro la quale non c’� ragione di Stato o morale di Stato che possa giustificare la fine della legalit� o la fine dei diritti civili e sociali".

 

La strada maestra per vigilare sulla democrazia e per attivare i necessari meccanismi di controllo deve partire dal basso, educando i cittadini rendendoli consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, nonch� della necessit� di difendere i valori primari della pace, della Costituzione e della convivenza civile.

In un momento nel quale la nostra societ� � attraversata da crisi di identit�; nel quale sembrano affievolirsi la consapevolezza e le ragioni della comune appartenenza; nel quale conseguentemente le sorti sembrano inclinare per un primato degli interessi individuali o dei singoli gruppi, con perdita di senso del bene comune, � evidente la necessit� di tornare a formare una cultura politica autentica, che riscopra i fondamenti della democrazia, cio� del vivere in comune: questo � un impegno che grava per sua natura su tutti, su ciascuno di noi, ed al quale bisogna far fronte con determinazione e anche con coraggio.

Mai come oggi � vero l’ammonimento del Vangelo:

"Chi vuole salvare la propria vita la perder�, ma chi perder� la propria vita, per servire verit� e giustizia, la salver�"

Prepariamoci allora a cosa vogliamo fare quando come dopo ogni notte arriver� l’alba. Ci saranno altre notti. Ma prepariamoci ad affrontare uniti il lavoro che ci aspetta quando arriver� l’alba, ad affrontarlo consapevoli delle difficolt�, ma forti delle speranze che abbiamo in noi. Sembra quasi che abbiamo paura di sperare e di sognare. Non dobbiamo mai avere paura di sperare e di sognare. E’ una ricchezza interiore che dobbiamo coltivare. Dobbiamo affrontare le difficolt� tenendoci per mano, sperando e sognando. Credo che l’avvenire stia dalla nostra parte. Quando nelle scuole mi chiedono se in un mondo cos� si pu� avere speranza, rispondo sempre con le parole di padre Turoldo: "Sperare � da eroi, ma non se ne pu� fare a meno" Oggi si deve sperare. Il dovere di ognuno di noi � proiettare l’animo verso il domani, verso la speranza. Quindi restiamo disperatamente agganciati a questo valore. Solo cos� potremo fare passi in avanti, ogni giorno uno piccolo. E ci troveremo a uscire dalla notte.


 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia � una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranit� appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidariet� politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

� compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert� e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit� e la propria scelta, un'attivit� o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ�.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi� ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero � regolata dalla legge in conformit� delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libert� democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non � ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert� degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit� con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit� necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica � il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

 

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libert� personale � inviolabile.
Non � ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n� qualsiasi altra restrizione della libert� personale, se non per atto motivato dell'autorit� giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessit� ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorit� di pubblica sicurezza pu� adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorit� giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

� punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert�.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio � inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert� personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libert� e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione pu� avvenire soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino pu� circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit� o di sicurezza. Nessuna restrizione pu� essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino � libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non � richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit�, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit� pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch� non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n� di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit� giuridica e ogni forma di attivit�.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non pu� essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si pu� procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorit� giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorit� giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu� essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorit� giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge pu� stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno pu� essere privato, per motivi politici, della capacit� giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu� essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa � diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno pu� essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno pu� essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno pu� essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradizione del cittadino pu� essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non pu� in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilit� penale � personale.

L'imputato non � considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit� e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non � ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit� civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI


Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ� naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio � ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unit� familiare.

Art. 30.

� dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacit� dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternit�.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternit�, l'infanzia e la giovent�, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit�, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno pu� essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu� in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne � l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parit�, deve assicurare ad esse piena libert� e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

� prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, universit� ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola � aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, � obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi� alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

 

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI


Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libert� di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit� e qualit� del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s� e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa � stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu� rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit� di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di et� per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parit� di lavoro, il diritto alla parit� di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit� e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata � libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale � libera.

Ai sindacati non pu� essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

� condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalit� giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata � libera.

Non pu� svolgersi in contrasto con l'utilit� sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert�, alla dignit� umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch� l'attivit� economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La propriet� � pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La propriet� privata � riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La propriet� privata pu� essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredit�.

Art. 43.

A fini di utilit� generale la legge pu� riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit� di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla propriet� terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unit� produttive; aiuta la piccola e la media propriet�.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit� e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi pi� idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit�.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla propriet� dell'abitazione, alla propriet� diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.


TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et�.

Il voto � personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio � dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalit� per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettivit�. A tal fine � istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non pu� essere limitato se non per incapacit� civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit� morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit�.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit� tra donne e uomini.

La legge pu�, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi � chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria � sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare � obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n� l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit� contributiva.

Il sistema tributario � informato a criteri di progressivit�.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati � eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati � di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di et�.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pi� alti resti.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica � eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi � di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione pu� avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi� alti resti.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et�.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
 

Art. 59.

 

� senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi � stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica pu� nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


 

 

Art. 60.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non pu� essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

Art. 61. 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

Finch� non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 


Art. 62. 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 

Ciascuna Camera pu� essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, � convocata di diritto anche l'altra. 

 

 

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non � presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilit� e incompatibilit� con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno pu� appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit� e di incompatibilit�.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento pu� essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, n� pu� essere arrestato o altrimenti privato della libert� personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale � previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione � richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un'indennit� stabilita dalla legge.

 

Sezione II

La formazione delle leggi.

 

Art. 70.

La funzione legislativa � esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera �, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali � dichiarata l'urgenza.

Pu� altres� stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge � rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicit� dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera � sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.


Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge � promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu� con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

 

Art. 75.

� indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non � ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum � approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se � raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalit� di attuazione del referendum.

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non pu� essere delegato al Governo se non con determinazione di princip� e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non pu�, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessit� e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit�, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non pu� essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera pu� disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorit� giudiziaria.


TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica � eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio � sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Pu� essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'et� e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica � incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica � eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica � il capo dello Stato e rappresenta l'unit� nazionale.

Pu� inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Pu� concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica pu�, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non pu� esercitare tale facolt� negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica � valido se non � controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilit�.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non � responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi � messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelt� alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 

TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei ministri.

 


 




Art. 92.

Il Governo della Repubblica � composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu� essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne � responsabile. Mantiene l'unit� di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivit� dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialit� dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit� proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianit�.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro � composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

� organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e pu� contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato � organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit� sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

 

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.


Art. 101.

La giustizia � amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale � esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit� pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.


Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura � presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universit� in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finch� sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, n� far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull’ordinamento giudiziario pu� ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universit� in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio n� destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facolt� di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit� di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L’autorit� giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione.

 

Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit�, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel pi� breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolt�, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale � regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non pu� essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si � sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilit� di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert� personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, � sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu� derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione � ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione � sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non pu� essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.


TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica � costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citt� metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Citt� metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ�pi fissati dalla Costituzione.

Roma � la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/S�dtirol e la Valle d'Aosta/Vall�e d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/S�dtirol � costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge � approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potest� legislativa � esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch� dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt� metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit� culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potest� legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potest� legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit� di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potest� regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potest� regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citt� metropolitane hanno potest� regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit� degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit� di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione pu� concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt� metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet�, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Citt� metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Citt� metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit� di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet�.

 

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Citt� metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Citt� metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit� fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citt� metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet� sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citt� metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Citt� metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 

Art. 120.

La Regione non pu� istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, n� adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, n� limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo pu� sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt� metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumit� e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unit� giuridica o dell'unit� economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiariet� e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potest� legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu� fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale � l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne � responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit� e di incompatibilit� del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch� dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ�pi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno pu� appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, � eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto � approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non � richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica pu� promuovere la questione di legittimit� costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto � sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non � promulgato se non � approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

 

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

 

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altres� essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto � adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale pu� esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non pu� essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch� la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.


Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, pu� promuovere la questione di legittimit� costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, pu� promuovere la questione di legittimit� costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

 

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132.

Si pu� con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si pu�, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

 

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu� con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 


TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte Costituzionale.


Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimit� costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale � composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit� in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed � rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte � incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilit� a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit� stabilite per la nomina dei giudici ordinari.


Art. 136.

Quando la Corte dichiara l’illegittimit� costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte � pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinch�, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilit� dei giudizi di legittimit� costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non � ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non � promulgata, se non � approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge � stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non pu� essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altres� senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si pu� rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise � considerato come Regione a s� stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformit� con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessit�, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformit� con l’art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

� vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilit� per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L’Ordine mauriziano � conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L’Assemblea Costituente sar� convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente pu� essere convocata, quando vi sia necessit� di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, � convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione � promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1� gennaio 1948.

Il testo della Costituzione � depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinch� ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sar� inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovr� essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, add� 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell’Assemblea Costituente :

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

ALCIDE DE GASPERI

 

Visto: il Guardasigilli GRASSI

 
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