(A cura di Armando Tavano (Dottore Commercialista in Udine)
SOMMARIO:
La partecipazione in generale
Conferimenti e quote di partecipazione
Partecipazioni, importi e percentuali delle stesse
I due aspetti delle partecipazioni
Vincoli formali e sostanziali delle partecipazioni
Unico socio e quote di partecipazione
Diritto di recesso del socio titolare di più quote
Esclusione, recesso del socio e vendita della partecipazione
Trasferimento della partecipazione
Limitazione al trasferimento delle partecipazioni
Trasferimento della partecipazione mortis causa
Legislazione tedesca sulle quote - GmbH Gesetz
Con la riforma il termine quota di partecipazione al quale eravamo abituati cessa praticamente di esistere. Quà e là viene ancora indicata come quota, ma prevalentemente la si denomina soltanto partecipazione.
Questa tendenza del legislatore in sede di redazione delle norme della riforma societaria non è frutto di una preferenza puramente linguistica. E', invece, coerente con un nuovo modo di concepire la società a responsabilità limitata. Essa, infatti, si allontana decisamente dalla spa avvicinandosi alla società di persone. La natura della srl continua ad essere quella di società di capitali. Come tale non è pensabile che si possa essere soci della stessa senza essere contestualmente titolari di una partecipazione sociale. La quota di partecipazione, infatti, non è un bene, non lo è più se dubbi al riguardo esistessero in passato. Essa rappresenta un complesso di diritti dei quali il socio è titolare. Intendere, poi, la quota come porzione del capitale sociale sul quale il socio può rivendicare il diritto al rimborso in sede di liquidazione della società sarebbe riduttivo data la complessità della sua natura.
Come si avrà modo di dimostrare in seguito la partecipazione con la riforma cambia radicalmente. Un importante segnale in tal senso lo dà il legislatore quando esclude di assegnare alla quota un valore minimo. A prima vista tale omissione può sembrare superflua, facilmente sanabile con un' apposita integrazione in sede di stesura dell'atto costitutivo al capitolo 7 dello stesso, come prevede il legislatore all'art. 2463, scondo comma, per le regole di funzionamento, o tanto per intenderci per le clausole statutarie. Invece tale omissione è in linea con un mutamento profondo del significato della partecipazione. In proposito dobbiamo tener presente che l'equivalenza tra conferimenti e partecipazioni non è più scontata. Come conseguenza di ciò si verifica che l'entità di ogni partecipazione è frutto della volontà negoziale di tutti i soci , volontà esplicita o implicita, che si sancisce in sede di stesura dell'atto costitutivo. Pertanto essa non può subire alcuna modificazione se non nell'ambito di un'assemblea straordinaria.
La partecipazione acquista quindi un'autonomia che in sostanza la distingue dal socio, il quale come titolare della stessa può cambiare nel corso della vita della società, per trasferimenti di vario tipo, senza che per questo si renda necessario il ricorso ad una modifica dell'atto costitutivo. Il fatto che i soci cambino, data la natura di società di capitale che ancora prevalentemente contraddistingue la srl, è pur sempre un evento fisiologico, legato comunque a rigorose e sequenziali formalità. Se da un lato si è preservata la natura capitalistica della società limitatamente al socio, questa, invece, si è persa per quanto riguarda l'entità della partecipazione che diventa un elemento non modificabile se non con il consenso dei soci secondo le maggioranze più qualificate e nell'ambito di assemblee tenute per atto pubblico.
Ne consegue l'impossibilità di accorpare più partecipazioni che risultassero intestate ad un medesimo socio.
Ci dovremo quindi abituare a situazioni nuove per noi come per esempio alla gestione autonoma delle partecipazioni. L' unico socio di una srl nata plurilaterale, in caso di cessione di una parte del capitale dovrà fare riferimento alle partecipazioni così come risultano già determinate nel contratto sociale al capitolo 6. Potrà addirittura cedere più partecipazioni, se esistenti, ad uno stesso socio. oppure una sola partecipazione a più persone. L'alternativa sarà il ricorso alla modifica statutaria.
La partecipazione non potrà nemmeno essere frazionata se non attraverso una modifica statutaria.
In realtà tali nuove limitazioni non sono dovute ad una previsione esplicita del legislatore ma conseguono al nuovo modo di concepire la partecipazione ormai scollegata dal conferimento. Non sarà tanto semplice disabituarsi al frazionamento. Gli interpreti continuano a ipotizzare come fattibili disintegrazioni delle partecipazioni ai minimi termini, considerando possibili quote del valore di centesimi di Euro. A molti è sfuggito che data la non automatica equivalenza tra conferimenti e partecipazioni queste ultime nella loro entità sono da ritenersi frutto della volontà negoziale dei soci. Conferimenti e quote di partecipazione
Nell'ambito del contratto sociale devono essere ritenuti due eventi diversi . Il conferimento è legato alla volontà del socio. L'entità della quota di partecipazione è conseguente alla volontà negoziale di tutti i soci, che può essere implicita o esplicita. La novità è che le quote di partecipazione dei soci possono non essere proporzionali ai conferimenti dei soci. Per esempio ad un socio che sottoscrive un conferimento di 2.000 Euro può essere riconosciuta una quota di partecipazione di 3.000 Euro. I conferimenti vanno indicati al capitolo 5 e le quote di partecipazione al capitolo 6. Due sono le ipotesi possibili:
Nel primo caso la volontà dei soci è implicita perché avrebbero potuto scegliere l'altra opzione ma non l'hanno fatto. Nel secondo caso la volontà dei soci è esplicita. Ogni variazione nell'entità delle quote di partecipazione equivale ad una modifica del contratto sociale e non può prescindere dalle formalità di cui all'art. 2480. All'articolo 2463, secondo comma, che si riferisce alla struttura dell'atto costitutivo e ai suoi requisiti essenziali , al capitolo 1 vengono richiesti i dati identificativi dei soci, al capitolo 3, l'entità del capitale sociale sottoscritto e versato e, al capitolo 5, l'indicazione dei conferimenti dei soci. Va da sé che per ogni socio di cui al capitolo 1 verrà indicato il suo apporto totale. Altra possibilità non è concessa. Ragion per cui un unico socio non potrà risultare titolare di più conferimenti e nemmeno di più partecipazioni. Al capitolo 6 si richiede, infatti, l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun socio. Nella fase di costituzione quindi per ciascun socio si potrà indicare una sola partecipazione. Può accadere che un bene del quale risultino comproprietarie più persone sia oggetto di conferimento a favore della società. Da tale conferimento trarranno origine più partecipazioni, una per ogni socio e potranno essere proporzionali o meno alla quota di proprietà del bene conferito. Se in sede di stipula del contratto sociale le ipotesi di plurititolarità di partecipazioni da parte di uno stesso socio e di comproprietà di una stessa partecipazione da parte di più persone sono da escludersi, queste, invece, possono verificarsi successivamente. Non si potrà procedere ad accorpamenti e a frazionamenti automatici, in quanto questi sono da ritenersi delle vere e proprie modifiche della volontà dei soci così come sancita nel contratto sociale e richiedono quindi della formalità dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 2480. Qualora si dovesse procedere ad accorpamenti o a frazionamenti delle partecipazioni, e, quindi, in sede di assemblea straordinaria, si dovrà anche riscrivere il capitolo 6 aggiornandolo con l'inserimento dei nuovi eventuali intestatari delle partecipazioni, divenuti tali in seguito a trasferimenti inter vivos o mortis causa. In caso di frazionamento le due o più quote che ne deriveranno saranno legate ai nomi del socio frazionante e del nuovo o dei nuovi soci. Il capitolo 6 dovrà essere oggetto di riscrittura anche in sede di aumento o di riduzione del capitale sociale.
La partecipazione con la nuova legislazione ha smesso di essere un doppione del conferimento del socio. Come conseguenza di ciò non è la stessa cosa indicare la partecipazione nel capitolo 6 con una percentuale sul capitale o con un importo in Euro. La partecipazione acquista con la riforma societaria una definitività che può esprimersi compiutamente, in sede di compilazione del capitolo 6, con importi anzichè con percentuali. Esiste inoltre la necessità di fare un riscontro sui totali dei conferimenti e delle partecipazioni che devono essere pari al capitale sociale anche quando questi non dovessero coincidere in quanto non proporzionali. Un'indicazione della quota a percentuale comporterebbe modifiche quantitative della stessa in presenza di variazioni del capitale sociale. Della partecipazione si avrà cura quindi di indicare al capitolo 6 l'importo in Euro ad essa attribuito, tralasciando di fare riferimento alla percentuale sul capitale che essa rappresenta.
Al capitolo 6 dell'atto costitutivo deve essere indicata la partecipazione di ciascun socio. La somma di tutte le partecipazioni viene definita al quinto comma dell'art. 2470 come l'intera partecipazione. Accanto al nome di ogni socio si dovrà indicare l'entità della sua partecipazione sociale. Saranno contemplati al capitolo 6 i seguenti aspetti della partecipazione:
I soci partecipanti alla stipula del contratto sociale della srl sono indicati con tutti i loro dati anagrafici al capitolo 1. Al capitolo 6 basterà riportare il loro nome e cognome. Le persone dei soci possono cambiare in seguito a trasferimento delle quote inter vivos o mortis causa. Si tratta di cambiamenti che non comportano una modifica dell'atto costitutivo. Hanno, infatti, natura fisiologica nella vita della srl. I trasferimenti inter vivos delle partecipazioni richiedono la forma della scrittura privata autenticata.
L'entità della partecipazione
Al capitolo 6 si precisa l'entità della partecipazione che come detto in precedenza è conseguenza diretta della volontà negoziale dei soci. Non conosciamo altra quantificazione della quota se non quella di cui al capitolo 6. Manca, infatti, nella legislazione della riforma ogni riferimento al valore minimo della quota. Volutamente il legislatore non ha ripristinato la norma che prevedeva il valore minimo di 1 Euro. In realtà gli importi indicati al capitolo 6 dell'atto costitutivo, rappresentano per ogni quota l'unico riferimento quantitativo. L'univocità del valore della quota consente alla stessa di acquisire quella determinatezza e determinabilità dell'ogggetto che rende possibile la sua cessione (Art.1346 CC).
Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni
La quota di partecipazione non può assumere una forma cartacea. E' un complesso di diritti del quale è titolare il socio e la cui pubblicità è stata conseguita con il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo o di qualunque atto successivo corredato del modello S6 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Il rilascio ai soci di titoli certificativi della loro partecipazione sociale e l'attribuzione a questi titoli di una qualsivoglia funzione nell'ambito del rapporto tra società, soci e terzi, come, per esempio, il deposito del titolo certificativo della quota prima dell'assemblea e la consegna del titolo all'acquirente in caso di trasferimento sono ipotesi che l'art. 2468 primo comma vieta.
Le partecipazioni non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento
La titolarità di una partecipazione si acquisisce in uno dei seguenti casi:
Non può aversi sollecitazione all'investimento nel primo e nel secondo caso in quanto la partecipazione è successiva al conferimento e si origina in seguito ad una volontà negoziale esplicita o implicita dei soci. L'unico momento in cui un'eventualità come questa può verificarsi è la terza ipotesi e, cioè la cessione della partecipazione. Si deve intendere quindi che chiunque ponga in essere una sollecitazione all'investimento avente per oggetto una quota di partecipazione incorre in questo divieto. Anche se l'art. 2474 vieta alla società l'acquisto delle proprie partecipazioni, si possono verificare delle ipotesi in cui la sollecitazione all'investimento può essere messa in atto dalla società come per esempio in sede di esclusione del socio per morosità ed in seguito ad esercizio da parte del socio del diritto di recesso. Tali sono, infatti, ipotesi in cui la società acquista la disponibilità piena delle quote di partecipazione. Si tratta di situazioni delicate ma plausibili, che potrebbero comportare lo scioglimento della società qualora non si riuscisse nella vendita delle quote.
Si deve inoltre precisare che l'acquisto di una quota di partecipazione di una srl rappresenta sempre un investimento. Si rientra nell'ipotesi vietata quando l'offerta è rivolta al pubblico oppure è ampiamente diffusa tra un vasto numero di investitori.
Unico socio e quote di partecipazione
L'eventualità che ci si trovi di fronte ad un unico socio può essere dovuta ad una delle seguenti due circostanze:
Al capitolo 6 dell'atto costitutivo sarà necessariamente stata indicata una sola quota di partecipazione oppure l'intera partecipazione e quindi si dovrà procedere alla modifica dell'atto costitutivo con assemblea straordinaria, presenti i nuovi soci sottoscrittori di parte del capitale già esistente, con contestuale versamento a favore dell'unico socio, o, sottoscrittori di un aumento del capitale con contestuale versamento a favore della società. Nel primo caso si assisterà ad un frazionamento dell'unica partecipazione, dal quale trarranno origine le nuove quote di partecipazione, nel secondo caso accanto alla partecipazione originaria, che era totale, nasceranno nuove partecipazioni che sommate alla prima rappresenteranno il nuovo capitale sociale.
Successivamente alla costituzione della società un solo socio viene a trovarsi in possesso di tutte le quote
Potrà essere ripristinata la pluralità dei soci senza seguire la strada della modifica dell'atto costitutivo. L'unico socio dovrà semplicemente procedere a cedere le quote così come determinate in sede di costituzione al capitolo 6 dell'atto costitutivo. L'unico socio potrà eventualmente cedere anche più quote ad una stessa persona. In questo caso l'acquirente nuovo socio potrà mettere in atto a sua volta cessioni diversificate, disponendo autonomamente delle quote acquistate. Non potrà, però, esercitare il diritto di recesso limitatamente ad una o più quote mantenendo la sua qualità di socio della società.
Sul recesso si possono fare le seguenti considerazioni. In primo luogo si deve tener presente che è un diritto che riguarda la sfera personale del socio. Quando il socio decide di recedere avvvalendosi di una delle circostanze previste dal codice o dall'atto costitutivo , anche se le nuove norme tacciono al riguardo, si verifica quanto segue:
Il socio non può più vendere la quota di partecipazione
Ha rinunciato, infatti, a questa prerogativa, anteponendo ad essa, l'aspettativa del pagamento della parte del patrimonio netto sociale a lui spettante.
Il socio non può più partecipare alle assemblee di cui agli art. 2479 e 2479bis
Viene ad instaurarsi, infatti, in seguito al recesso, un palese ed insanabile conflitto d'interessi con la società, essendo l'interesse del socio quello di ottenere al più presto e nella misura più elevata possibile il rimborso della sua partecipazione. Tale interesse si contrappone all'interesse della società, volto al conseguimento dell'oggetto sociale.
Il socio perde a partire dalla data del recesso il diritto agli utili della società.
L'importo che gli verrà erogato in sede di liquidazione della sua quota sarà comprensivo, infatti, degli utili e degli incrementi del patrimonio sociale fino alla data del recesso.
Il diritto di recesso non può pertanto essere esercitato limitatamente ad una o più quote di partecipazione sì e ad altre no. Esso deve essere esteso a tutte le quote del capitolo 6 dell'atto costitutivo di cui il socio è titolare.
Il legislatore ha escluso la possibilità di frazionare la quota senza il ricorso alla modifica dell'atto costitutivo. In effetti all'art. 2466, secondo comma, laddove si prevede che:"(...)gli amministratori (...)possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso", siamo in presenza di una vendita avente per oggetto la quota e, avente per acquirenti tutti i soci in proporzione della loro partecipazione, per cui quella quota verrebbe a trovarsi nella situazione prevista dall'art. 2468 u.c. essendo in comproprietà. Lo stato di morosità e la decisione degli amministratori dovranno constare da verbale da annotarsi nel libro delle decisioni degli amministratori e il trasferimento avverrà secondo quanto disposto dall'art. 2470. Alienante la società, acquirente il terzo.
Analoga situazione è prevista all'art. 2473, quarto comma in tema di recesso:"Esso può avvenire (il rimborso) anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni." Si verifica anche qui una situazione di comproprietà della quota di partecipazione che resta immutata ed intera nell'importo fissato al capitolo 6 dell'atto costitutivo.
La partecipazione nella riforma viene trattata come un complesso di diritti. Questo allontanamento dalla figura di quasi azione, e quindi dall'accostamento concettuale al bene mobile si manifesta nell'uso molto più limitato rispetto alla precedente legislazione del termine quota ed è conseguente al distanziamento dalla spa ed al contestuale avvicinamento alle società di persone. Il trasferimento della partecipazione è soggetto ad un processo costituito da adempimenti formali legati alla sua particolare natura . Come bene mobile sarebbe bastata la consegna, ma dal momento che non può assumere la forma di un'azione o di un titolo di credito si deve dedurre che la partecipazione non è consegnabile. Come bene immateriale sarebbe potuto bastare, al fine del trasferimento, l'atto di vendita con firme autenticate. Data invece la natura complessa della partecipazione per il suo trasferimento il legislatore ha previsto insieme all'atto di vendita anche una forma di pubblicità seguita da una vera e propria notifica alla società e ai soci. I tre adempimenti formali sequenziali previsti per il perfezionamento del trasferimento sono:
Il trasferimento della partecipazione si perfeziona nel momento in cui l'ultima delle elencate formalità risulta espletata. L'atto di trasferimento conferisce il diritto all'acquisto della titolarità della partecipazione e quindi del complesso dei diritti ad essa inerenti. Il deposito e l'iscrizione presso il registro delle imprese si eseguono a cura del notaio che ha autenticato la firma o le firme dell'atto di trasferimento. L'alienante o l'acquirente dovranno produrre presso la società la documentazione attestante le due precedenti formalità per ottenere l'iscrizione a libro soci.
La società nella persona degli amministratori dovrà procedere al controllo formale e sostanziale della documentazione prodotta dall'aspirante socio. Per quanto attiene al controllo formale, siamo in presenza di un documento notarile e di una certificazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese. Relativamente al secondo aspetto le cose si complicano in quanto è da verificare che nel trasferimento siano state rispettate le eventuali clausole limitative della circolazione delle partecipazioni previste dall'atto costitutivo.
Il rifiuto degli amministratori di procedere all'iscrizione a libro soci dell'aspirante socio dovrà essere motivato. In questo caso il trasferimento non ha effetto. Intestatario della partecipazione continuerà ad essere il cedente. Legittimato ad adire le vie legali per il riconoscimento del trasferimento e per l'iscrizione a libro soci del cessionario sarà il cedente, il quale sarà tenuto a provare la sua condizione di socio e l'ottemperanza dei vincoli cui l'atto costitutivo sottopone il trasferimento delle partecipazioni. Al cessionario spetterà il diritto al rimborso di quanto versato al cedente e delle spese sostenute.
In sede di stesura dell'atto costitutivo qualora si vogliano porre limiti al trasferimento delle partecipazioni sarà bene che questi siano di univoca interpretazioni in modo da evitare, in primo luogo, l'esercizio del diritto di recesso e, in secondo luogo, le eventuali manovre dilatorie della società comportanti il ricorso all'autorità giudiziaria. Inoltre sarebbe consigliabile che l'atto costitutivo prevedesse in capo al socio, che intendesse cedere la sua partecipazione, l'obbligo di chiedere preventivamente, alla società, il nulla osta per tale cessione. In presenza della regolarità documentale e del nulla osta preventivo, la società, nella persona degli amministratori deve procedere immediatamente ad iscrivere a libro socio il cessionario della partecipazione . Qualora i tempi di questo adempimento superassero ingiustificatamente ogni ragionevolezza gli amministratori inadempienti potrebbero essere sottoposti ad azione di responsabilità.
Passiamo ora all'esame delle tre fasi sequenziali del trasferimento della partecipazione.
1)Atto di trasferimento
Rappresenta la cessione del complesso dei diritti che costituiscono la partecipazione.
2)Deposito e iscrizione al Registro delle Imprese
Rappresenta la pubblicità dell'atto di trasferimento. Il notaio deve depositare e iscrivere l'atto entro 30 giorni dalla autenticazione.
3)Trascrizione a libro soci
Equivale ad una notifica alla società e agli altri soci dell'avvenuto trasferimento. A partire dall'iscrizione a libro soci il trasferimento è efficace nei confronti della società.
Lo statuto può porre limitazioni al trasferimento delle partecipazioni. Le srl sono società prevalentemente a ristretta base societaria, spesso limitata ai componenti di una stessa famiglia. La nuova srl concede al socio un diritto di controllo sulla gestione molto più incisivo. Queste caratteristiche della srl rendono prudente la previsione di limitazioni alla libera trasferibilità delle partecipazioni. Tuttavia bisogna tener presente che queste clausole con funzioni di filtro possono avere come conseguenza il recesso del socio. Evento questo che può essere foriero di situazioni poco desiderabili. La liquidazione di una partecipazione può esigere alla società la capacità di reperire delle risorse liquide che possono non essere a portata di mano. Il professionista estensore dello statuto della srl avrà cura di apporre delle limitazioni che pur soddisfacendo quest'esigenza non rendano troppo facilmente accessibile al socio il ricorso all'esercizio del diritto di recesso. I casi previsti dall'art. 2469, secondo comma, che aprono automaticamente la strada al recesso sono i seguenti:
La previsione di intrasferibilità delle partecipazioni.
Con apposita clausola l'atto costitutivo vieterà la cessione della partecipazione. Come conseguenza diretta di ciò, sarà possibile in qualunque momento l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio. Non è previsto un preavviso come nell'ipotesi della durata indeterminata della società. Entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso verrà pagato al socio il controvalore della sua quota. Tuttavia potrà essere fissato con apposita clausola un termine non superiore ai due anni dalla data di costituzione della società prima del quale il recesso non potrà essere chiesto.
La subordinazione del trasferimento al gradimento senza prevederne condizioni e limiti
Una clausola con queste caratteristiche equivarrebbe ad un divieto di cessione tipo quello illustrato al punto precedente. Il legislatore esprime inequivocabilmente il rifiuto di riconoscere validità al mero gradimento, non importa se di un organo sociale, un socio oppure un terzo estraneo.
Apposizione di condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte.
Le condizioni ed i limiti cui si voglia assoggettare le successioni mortis causa delle partecipazioni devono essere valutati con molta attenzione in modo che non si possa mettere in discussione che, di fatto, si voglia escludere questo tipo di trasferimento.
E' previsto che il deposito e l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della documentazione del trasferimento mortis causa abbia luogo a cura dell'erede o del legatario. Per l'individuazione della documentazione, visto il rinvio ai trasferimenti in materia di società per azioni dell'art. 2470, terzo comma, si deve fare riferimento all'art. 7, RD 29/03/1942 n.239 il cui contenuto è il seguente:
"Successione a causa di morte nella proprietà delle azioni.
Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti.
Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta."
Gli eredi o il legatario dovranno presentare il modello S6 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente allegando la seguente documentazione come previsto dall'art.7, RD 29/03/1942 n.239:
L'atto di notorietà è stato sostituito dall'art. 30, comma secondo, Legge 241/90 dalla sottoscrizione congiunta del modello da parte degli eredi e/o legatari, che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della Legge 15/68. In presenza di più eredi sussiste una pluralità di intestatari regolamentata dall'art. 2468, ultimo comma.
L'erede, il legatario o il rappresentante dei comproprietari ai sensi dell'art. 2468, ultimo comma, dovranno richiedere l'iscrizione a libro soci come nuovi intestatari della partecipazione. Qualora l'atto costitutivo non consenta il trasferimento della quota mortis causa, potrà essere avviata la procedura finalizzata all'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2469 e quindi nella concomitante impossibilità di ottenere l'iscrizione a libro soci per successione mortis causa e nel vincolo di due anni dalla data di costituzione per l'esercizio del diritto di recesso, l'erede o il legatario dovranno assoggettarsi a tale limite temporale. Nel frattempo non potranno esercitare i diritti inerenti alla partecipazione.
Il legislatore tedesco ha affrontato direttamente la problematica relativa alle quote e alla loro frazionabilità:
Art. 5: si stabilisce che :
-"La partecipazione minima di un socio non può essere inferiore a 100 Euro".
Nulla vieta che una clausola del genere possa essere inserita nell'atto costitutivo delle nostre srl. Non credo però, che ciò possa accadere al capitoloc 6 , in quanto l'art. 2463 prevede per il capitolo 6 l'elencazione delle quote di partecipazione dei soci.
-"Nessun socio può sottoscrivere più di una quota in sede di costituzione della società."
Esplicitamente si pone il divieto di sottoscrivere più quote nella fase di costituzione. Nell' atto costitutivo delle nostre srl potremmo anche consentire la sottoscrizione di più quote. La legittimità di tale clausola sarebbe quanto meno dubbia. Infatti, la quota va intesa come porzione di capitale che si vuole sottoscrivere. Consentendo ad uno stesso soggetto di sottoscrivere più quote si stravolgerebbe il significato che la srl italiana ed europea in genere vuole dare alla quota, diverso in ogni caso dall'azione.
-"Le quote possono assumere importi diversi per ogni singolo socio".
Al riguardo nulla dice il nostro codice ma è sottinteso che anche per noi è così.
Art. 15: "Qualora un socio diventi titolare di un'altra quota successivamente alla costituzione le quote in suo possesso sono completamente autonome"
Con questa previsione si dà consistenza alla quota come tale che, conservando la sua autonomia, non si accorpa automaticamente.
Art. 17: "La cessione parziale di una quota può avere luogo solo dietro autorizzazione della società. L'atto costitutivo può escludere questa autorizzazione per le successioni mortis causa e per le cessioni fra soci.
Non è consentita in nessun caso la contemporanea cessione di più porzioni di una quota allo stesso acquirente.
Al di là della vendita e della successione mortis causa non è possibile frazionare la quota. Anche per la vendita e per la successione l'atto costitutivo può escludere il frazionamento."
Si tratta di un controllo necessario, esplicito nella legislazione tedesca, esplicitabile nella nostra in sede di stesura dell'atto costitutivo. L'ipotesi limite della cessione contemporanea di più porzioni di una quota allo stesso acquirente è vietata in ogni caso. Il confronto con la legislazione tedesca è di particolare interesse. Le analogie sono tantissime.La nostra legislazione è più recente , meno rappezzata e direi più evoluta. Richiede, però, una lettura molto attenta.