La
Costituzione "dominici gregis"
Le norme che verranno applicate
nel prossimo conclave saranno usate per la prima
volta. Risalgono infatti al 22 febbraio 1996,
quando Giovanni Paolo II ha promulgato la
Costituzione apostolica "Universi dominici
gregis". Le maggiori novità introdotte da
Wojtyla riguardano la sistemazione dei cardinali
(che durante il Conclave saranno ospitati
all'ospizio di Santa Marta, appositamente fatto
costruire all'interno delle mura vaticane) e la
maggioranza richiesta per l'elezione del nuovo
Pontefice, che ora è dei due terzi.
Testo integrale della
Costituzione apostolica
VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
CAPITOLO I
POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI
DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA
Durante la vacanza della
Sede Apostolica, il Collegio dei
Cardinali non ha nessuna potestà o
giurisdizione sulle questioni spettanti
al Sommo Pontefice, mentre era in vita o
nell'esercizio delle funzioni del suo
ufficio; tali questioni dovranno essere
tutte ed esclusivamente riservate al
futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto,
invalido e nullo qualsiasi atto di
potestà o di giurisdizione spettante al
Romano Pontefice mentre è in vita od è
nell'esercizio delle funzioni del suo
ufficio, che il Collegio stesso dei
Cardinali giudicasse di esercitare, se
non entro i limiti espressamente
consentiti in questa Costituzione.
Al Collegio dei
Cardinali, nel tempo in cui la Sede
Apostolica è vacante, è affidato il
governo della Chiesa solamente per il
disbrigo degli affari ordinari o di
quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per
la preparazione di quanto è necessario
all'elezione del nuovo Pontefice. Questo
compito dovrà essere svolto nei modi e
nei limiti previsti da questa
Costituzione: dovranno perciò essere
assolutamente esclusi gli affari, che
-sia per legge sia per prassi- o sono di
potestà del solo Romano Pontefice
stesso, o riguardano le norme per
l'elezione del nuovo Pontefice secondo le
disposizioni della presente Costituzione.
Inoltre stabilisco che il
Collegio Cardinalizio non possa in alcun
modo disporre circa i diritti della Sede
Apostolica e della Chiesa Romana, ed
ancor meno lasciar cadere, direttamente o
indirettamente, alcunché di essi, sia
pure al fine di comporre dissidi o di
perseguire azioni perpetrate contro i
medesimi diritti dopo la morte o la
valida rinuncia del Pontefice.(12) Sia
cura di tutti i Cardinali tutelare questi
diritti.
Durante la vacanza della
Sede Apostolica, le leggi emanate dai
Romani Pontefici in nessun modo possono
essere corrette o modificate, né si può
aggiungere o detrarre qualche cosa o
dispensare sia pure da una parte di esse,
soprattutto per quanto riguarda
l'ordinamento dell'elezione del Sommo
Pontefice. Anzi, se accadesse
eventualmente che sia fatto o tentato
qualcosa contro questa prescrizione, con
la mia suprema autorità lo dichiaro
nullo e invalido.
Qualora sorgessero dubbi
circa le prescrizioni contenute in questa
Costituzione, o circa il modo di
attuarle, dispongo formalmente che ogni
potere di emettere un giudizio al
riguardo spetti al Collegio dei
Cardinali, cui pertanto attribuisco la
facoltà di interpretarne i punti dubbi o
controversi, stabilendo che quando
occorra deliberare su queste ed altre
simili questioni, eccetto l'atto
dell'elezione, sia sufficiente che la
maggioranza dei Cardinali congregati
convenga sulla stessa opinione.
Allo stesso modo, quando
vi è un problema che, secondo la maggior
parte dei Cardinali riuniti, non può
essere differito ad altro tempo, il
Collegio dei Cardinali disponga secondo
il parere della maggioranza.
CAPITOLO II LE
CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN
PREPARAZIONE DELL'ELEZIONE DEL SOMMO
PONTEFICE In periodo di Sede Vacante, si
avranno due specie di Congregazioni dei
Cardinali: una generale, cioè
dell'intero Collegio, fino all'inizio
della elezione e l'altra particolare.
Alle Congregazioni general i devono
partecipare tutti i Cardinali non
legittimamente impediti, non appena sono
informati della vacanza della Sede
Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a
norma del n. 33 di questa Costituzione
non godono del diritto di eleggere il
Pontefice, è concessa la facoltà di
astenersi, se lo preferiscono, dalla
partecipazione a tali Congregazioni
generali. La Congregazione particolare è
costituita dal Cardinale Camerlengo di
Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali,
uno per ciascun Ordine, estratti a sorte
tra i Cardinali elettori già pervenuti a
Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali,
detti Assistenti, cessa al compiersi del
terzo giorno, ed al loro posto, sempre
mediante sorteggio, ne succedono altri
con il medesimo termine di scadenza anche
dopo iniziata l'elezione. Durante il
periodo dell'elezione le questioni più
importanti, se necessario, sono trattate
dall'assemblea dei Cardinali elettori,
mentre gli affari ordinari continuano ad
essere trattati dalla Congregazione
particolare dei Cardinali. Nelle
Congregazioni generali e particolari, in
periodo di Sede Vacante, i Cardinali
indossino la consueta veste talare nera
filettata e la fascia rossa, con
zucchetto, croce pettorale e anello.
Nelle Congregazioni
particolari devono trattarsi solamente le
questioni di minore importanza, che si
presentano giorno per giorno o momento
per momento. Ma se sorgessero questioni
più gravi e meritevoli di un più
profondo esame, devono essere sottoposte
alla Congregazione generale. Inoltre,
ciò che è stato deciso, risolto o
negato in una Congregazione particolare
non può essere revocato, mutato o
concesso in un'altra; il diritto di fare
ciò appartiene soltanto alla
Congregazione generale, e con la
maggioranza dei voti.
Le Congregazioni generali
dei Cardinali si terranno nel Palazzo
Apostolico Vaticano o, se le circostanze
lo richiedano, in altro luogo più
opportuno a giudizio degli stessi
Cardinali. Ad esse presiede il Decano del
Collegio o, nel caso sia egli assente o
legittimamente impedito, il Sottodecano.
Che se uno dei due od ambedue non
godessero più , a norma del n. 33 di
questa Costituzione, del diritto di
eleggere il Pontefice, all'assemblea dei
Cardinali elettori presiederà il
Cardinale elettore più anziano, secondo
l'ordine consueto di precedenza.
Il voto nelle
Congregazioni dei Cardinali, quando si
tratta di cose di maggiore importanza,
non deve essere dato a voce, ma in forma
segreta.
Le Congregazioni generali
che precedono l'inizio dell'elezione,
dette perciò preparatorie, devono
tenersi quotidianamente, a cominciare dal
giorno che sarà stabilito dal Camerlengo
di Santa Romana Chiesa e dal primo
Cardinale di ciascun Ordine tra gli
elettori, anche nei giorni in cui si
celebrano le esequie del Pontefice
defunto. Ciò dovrà farsi per rendere
possibile al Cardinale Camerlengo di
sentire il parere del Collegio e dargli
le comunicazioni ritenute necessarie o
opportune; nonchè per permettere ai
singoli Cardinali di esprimere il loro
avviso sui problemi che si presentano, di
domandare spiegazioni in casi di dubbio,
e di fare delle proposte.
Nelle prime Congregazioni
generali si provveda a che i singoli
Cardinali abbiano a disposizione una
copia di questa Costituzione e, al tempo
stesso, sia loro data la possibilità di
proporre eventualmente questioni circa il
significato e l'esecuzione delle norme
nella stessa stabilite. Inoltre conviene
che sia letta la parte della presente
Costituzione che riguarda la vacanza
della Sede Apostolica. Nel contempo tutti
i Cardinali presenti dovranno prestare
giuramento circa l'osservanza delle
prescrizioni in essa contenute e circa il
mantenimento del segreto. Tale
giuramento, che dovrà essere emesso
anche dai Cardinali i quali, arrivando in
ritardo, partecipano a queste
Congregazioni in un secondo momento, sia
letto dal Cardinale Decano o,
eventualmente, da altro presidente del
Collegio, conformemente alla norma
stabilita al n. 9 di questa Costituzione,
alla presenza degli altri Cardinali
secondo la formula seguente: " Noi
Cardinali di Santa Romana Chiesa,
dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e
dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo
e giuriamo, tutti e singoli, di osservare
esattamente e fedelmente tutte le norme,
contenute nella Costituzione apostolica
Universi Dominici Gregis del Sommo
Pontefice Giovanni Paolo II, e di
mantenere scrupolosamente il segreto su
tutto ciò che in qualsiasi modo abbia
attinenza con l'elezione del Romano
Pontefice, o che per sua natura, durante
la vacanza della Sede Apostolica, postuli
il medesimo segreto". Quindi ciascun
Cardinale dirà: "Ed io N. Cardinale
N. prometto, mi obbligo e giuro". E,
ponendo la mano sopra il Vangelo,
aggiungerà: "Così Dio mi aiuti e
questi Santi Evangeli, che tocco con la
mia mano".
In una delle
Congregazioni immediatamente successive,
i Cardinali dovranno, sulla base di un
prestabilito ordine del giorno, prendere
le decisioni più urgenti per iniziare le
operazioni dell'elezione, vale a dire: a)
stabiliscano il giorno, l'ora e il modo,
in cui la salma del defunto Pontefice
sarà portata nella Basilica Vaticana,
per essere esposta all'omaggio dei
fedeli; b) predispongano tutto il
necessario per le esequie del defunto
Pontefice, che dovranno essere celebrate
per nove giorni consecutivi, e fissino
l'inizio di esse in modo che la
tumulazione abbia luogo, salvo ragioni
speciali, fra il quarto e il sesto giorno
dopo la morte; c) sollecitino la
Commissione, composta dal Cardinale
Camerlengo e dai Cardinali che svolgevano
rispettivamente l'Ufficio di Segretario
di Stato e di Presidente della Pontificia
Commissione per lo Stato della Città del
Vaticano, perchépredisponga
tempestivamente sia i locali della Domus
Sanctae Marthae per la conveniente
sistemazione dei Cardinali elettori, sia
gli alloggi adatti per quanti sono
previsti al n. 46 della presente
Costituzione, e perché, al tempo stesso,
provveda alla messa a punto di quanto
occorre per la preparazione della
Cappella Sistina, affinché le operazioni
relative alla elezione possano svolgersi
in modo agevole, ordinato e con la
massima riservatezza, secondo quanto
previsto e stabilito in questa
Costituzione; d) affidino a due
ecclesiastici di specchiata dottrina,
saggezza ed autorevolezza morale il
compito di dettare ai medesimi Cardinali
due ponderate meditazioni circa i
problemi della Chiesa in tale momento e
la scelta illuminata del nuovo Pontefice;
al contempo, fermo restando quanto
disposto al n. 52 di questa Costituzione,
provvedano a stabilire il giorno e l'ora
in cui dovrà essere loro rivolta la
prima di dette meditazioni; e) approvino
-su proposta dell'Amministrazione della
Sede Apostolica o, per la parte di
competenza, del Governatorato dello Stato
Città del Vaticano- le spese occorrenti
dalla morte del Pontefice fino alla
elezione del successore; f) leggano,
qualora vi fossero, i documenti lasciati
dal defunto Pontefice per il Collegio dei
Cardinali; g) provvedano a far annullare
l'Anello del Pescatore e il Sigillo di
piombo, con i quali sono spedite le
Lettere Apostoliche; h) dispongano
l'assegnazione per sorteggio delle stanze
ai Cardinali elettori; i) stabiliscano
giorno e ora dell'inizio delle operazioni
di voto.
CAPITOLO III CIRCA ALCUNI
UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA
VACANTE A norma dell'art. 6 della
Costituzione apostolica Pastor Bonus,(13)
alla morte del Pontefice tutti i Capi dei
Dicasteri della Curia Romana, sia il
Cardinale Segretario di Stato sia i
Cardinali Prefetti sia i Presidenti
Arcivescovi, come anche i Membri dei
medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio
del loro ufficio. Viene fatta eccezione
per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa
e il Penitenziere Maggiore, che
continuano a svolgere gli affari
ordinari, sottoponendo al Collegio dei
Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere
riferito al Sommo Pontefice. Allo stesso
modo, conformemente alla Costituzione
apostolica Vicariae potestatis (n. 2
§1),(14) il Cardinale Vicario Generale
per la diocesi di Roma non cessa dal suo
ufficio durante la vacanza della Sede
Apostolica e, parimenti, non cessa per la
sua giurisdizione il Cardinale Arciprete
della Basilica Vaticana e Vicario
Generale per la Città del Vaticano.
Qualora alla morte del
Pontefice o prima dell'elezione del
Successore siano vacanti l'ufficio del
Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del
Penitenziere Maggiore, il Collegio dei
Cardinali dovrà eleggere quanto prima il
Cardinale o, se è il caso, i Cardinali,
che ne terranno la carica fino
all'elezione del nuovo Pontefice. In
ognuno dei singoli casi citati,
l'elezione avviene per mezzo di votazione
segreta di tutti i Cardinali elettori
presenti, mediante schede, che saranno
distribuite e raccolte dai Cerimonieri e
quindi aperte alla presenza del
Camerlengo e dei tre Cardinali
Assistenti, se si tratta di eleggere il
Penitenziere Maggiore; oppure, dei
suddetti tre Cardinali e del Segretario
del Collegio dei Cardinali, se deve
essere eletto il Camerlengo. Risulterà
eletto e avrà ipso facto tutte le
facoltà inerenti alla carica colui sul
quale sarà confluita la maggioranza dei
suffragi. Nel caso di parità di voti,
sarà designato chi appartiene all'Ordine
più elevato e, nello stesso Ordine, chi
è stato creato Cardinale per primo. Fino
a quando non sia eletto il Camerlengo, le
sue funzioni sono esercitate dal Decano
del Collegio o, in caso di sua assenza o
di suo legittimo impedimento, dal
Sottodecano o dal Cardinale più anziano
secondo l'ordine consueto di precedenza,
conformemente al n. 9 di questa
Costituzione, il quale può prendere
senza indugio le decisioni, che le
circostanze suggeriscono.
Se invece, in periodo di
Sede Vacante, venisse a mancare il
Vicario Generale per la Diocesi di Roma,
il Vicegerente allora in carica
eserciterà anche l'ufficio proprio del
Cardinale Vicario, oltre alla
giurisdizione ordinaria vicaria che gli
è propria.(15) Qualora manchi pure il
Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo
per nomina ne compirà le funzioni.
Appena ricevuta la
notizia della morte del Sommo Pontefice,
il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve
accertare ufficialmente la morte del
Pontefice alla presenza del Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei
Prelati Chierici e del Segretario e
Cancelliere della stessa Camera
Apostolica, il quale compilerà il
documento o atto autentico di morte. Il
Camerlengo deve, inoltre, apporre i
sigilli allo studio e alla camera del
medesimo Pontefice, disponendo che il
personale abitualmente dimorante
nell'appartamento privato vi possa
restare fino a dopo la sepoltura del
Papa, quando l'intero appartamento
pontificio sarà sigillato; comunicarne
la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe,
il quale ne darà notizia al Popolo
Romano con speciale notificazione; e
parimenti al Cardinale Arciprete della
Basilica Vaticana; prendere possesso del
Palazzo Apostolico Vaticano e,
personalmente o per mezzo di un suo
delegato, dei Palazzi del Laterano e di
Castel Gandolfo, ed esercitarne la
custodia e il governo; stabilire, uditi i
Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò
che concerne la sepoltura del Pontefice,
a meno che questi, da vivo, non abbia
manifestato la sua volontà a tale
riguardo; curare, a nome e col consenso
del Collegio dei Cardinali, tutto ciò
che le circostanze consiglieranno per la
difesa dei diritti della Sede Apostolica
e per una retta amministrazione di
questa. E'infatti compito del Camerlengo
di Santa Romana Chiesa, in periodo di
Sede Vacante, di curare e amministrare i
beni e i diritti temporali della Santa
Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali
Assistenti, premesso, una volta per le
questioni meno importanti, e tutte le
volte per quelle più gravi, il voto del
Collegio dei Cardinali.
Il Cardinale Penitenziere
Maggiore ed i suoi Officiali, durante la
Sede Vacante, potranno svolgere ciò che
è stato stabilito dal mio predecessore
Pio XI nella Costituzione apostolica Quae
divinitus, del 25 marzo 1935,(16) e da me
stesso nella Costituzione apostolica
Pastor Bonus.(17)
Il Decano del Collegio
dei Cardinali, invece, appena il
Cardinale Camerlengo o il Prefetto della
Casa Pontificia lo avrà informato della
morte del Pontefice, ha il compito di
darne notizia a tutti i Cardinali,
convocando costoro per le Congregazioni
del Collegio. Parimenti, egli
comunicherà la morte del Pontefice al
Corpo Diplomatico accreditato presso la
Santa Sede ed ai Capi supremi delle
rispettive Nazioni.
Durante la vacanza della
Sede Apostolica, il Sostituto della
Segreteria di Stato come pure il
Segretario per i Rapporti con gli Stati
ed i Segretari dei Dicasteri della Curia
Romana mantengono la direzione del
rispettivo Ufficio e ne rispondono al
Collegio dei Cardinali.
Allo stesso modo, non
cessano l'incarico ed i relativi poteri
dei Rappresentanti Pontifici.
Anche l'Elemosiniere di
Sua Santità continuerà nell'esercizio
delle opere di carità , secondo gli
stessi criteri usati mentre il Pontefice
era in vita; e sarà alle dipendenze del
Collegio dei Cardinali, fino all'elezione
del nuovo Pontefice.
Durante la Sede Vacante,
tutto il potere civile del Sommo
Pontefice, concernente il governo della
Città del Vaticano, spetta al Collegio
dei Cardinali, il quale tuttavia non
potrà emanare decreti se non in caso di
urgente necessità e per il solo tempo
della vacanza della Santa Sede. Tali
decreti saranno validi per il futuro
solamente se il nuovo Pontefice li
confermerà.
CAPITOLO IV FACOLTA' DEI
DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA
VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA In periodo
di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia
Romana, ad eccezione di quelli di cui al
n. 26 di questa Costituzione, non hanno
alcuna facoltà in quelle materie che,
Sede plena, non possono trattare o
compiere se non facto verbo cum SS.mo,
ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore
specialium et extraordinariarum
facultatum, che il Romano Pontefice suole
concedere ai Prefetti, ai Presidenti od
ai Segretari dei medesimi Dicasteri.
Non cessano, invece, con
la morte del Pontefice, le facoltà
ordinarie proprie di ciascun Dicastero;
stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne
facciano uso soltanto per i provvedimenti
di grazia di minore importanza, mentre le
questioni più gravi o controverse, se
possono essere differite, dovranno essere
esclusivamente riservate al futuro
Pontefice; che se non ammettono dilazione
(come, tra l'altro, i casi in articulo
mortis per le dispense che il Sommo
Pontefice suole concedere), potranno
essere affidate dal Collegio Cardinalizio
al Cardinale che era Prefetto fino alla
morte del Pontefice, o all'Arcivescovo
fino ad allora Presidente, e agli altri
Cardinali dello stesso Dicastero, al cui
esame il Sommo Pontefice defunto le
avrebbe probabilmente affidate. Essi
potranno, in tali circostanze, decidere
per modum provisionis, fino a quando
sarà eletto il Pontefice, ciò che
giudicheranno maggiormente adatto e
conveniente alla custodia e alla difesa
dei diritti e delle tradizioni
ecclesiastiche.
Il Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica ed il
Tribunale della Rota Romana, durante la
vacanza della Santa Sede, continuano a
trattare le cause secondo le leggi loro
proprie, fermi restando i prescritti di
cui all'art. 18, comma 1 e 3, della
Costituzione apostolica Pastor Bonus.(18)
CAPITOLO V LE ESEQUIE DEL
ROMANO PONTEFICE Dopo la morte del Romano
Pontefice, i Cardinali celebreranno le
esequie in suffragio della sua anima per
nove giorni consecutivi, secondo l'Ordo
exsequiarum Romani Pontificis, alle cui
norme, come pure a quelle dell'Ordo
rituum conclavis, essi si atterranno
fedelmente.
Se la tumulazione avviene
nella Basilica Vaticana, il relativo
documento autentico è compilato dal
Notaio del Capitolo della medesima
Basilica o dal Canonico archivista.
Successivamente, un delegato del
Cardinale Camerlengo e un delegato del
Prefetto della Casa Pontificia
stenderanno separatamente i documenti che
facciano fede dell'avvenuta tumulazione;
il primo alla presenza dei membri della
Camera Apostolica, l'altro alla presenza
del Prefetto della Casa Pontificia.
Se il Romano Pontefice
dovesse morire fuori Roma, spetta al
Collegio dei Cardinali disporre tutto il
necessario per una degna e decorosa
traslazione della salma nella Basilica di
San Pietro in Vaticano.
A nessuno è lecito
riprendere con alcun mezzo immagini del
Sommo Pontefice sia infermo a letto sia
defunto, né registrarne con alcuno
strumento le parole per poi riprodurle.
Se qualcuno, dopo la morte del Papa,
vorrà farne delle fotografie a titolo di
documentazione, dovrà chiederlo al
Cardinale Camerlengo di Santa Romana
Chiesa, il quale, però, non permetterà
che siano eseguite fotografie al Sommo
Pontefice se non rivestito degli abiti
pontificali.
Dopo la sepoltura del
Sommo Pontefice e durante l'elezione del
nuovo Papa, nessun ambiente
dell'appartamento privato del Sommo
Pontefice sia abitato.
Se il defunto Sommo
Pontefice ha fatto testamento delle sue
cose, lasciando lettere e documenti
privati, ed ha designato un proprio
esecutore testamentario, spetta a costui
stabilire ed eseguire, secondo il mandato
ricevuto dal testatore, ciò che concerne
i beni privati e gli scritti del defunto
Pontefice. Tale esecutore renderà conto
del suo operato unicamente al nuovo Sommo
Pontefice.
PARTE SECONDAi L'ELEZIONE
DEL ROMANO PONTEFICE - CAPITOLO I GLI
ELETTORI DEL ROMANO PONTEFICE Il diritto
di eleggere il Romano Pontefice spetta
unicamente ai Cardinali di Santa Romana
Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima
del giorno della morte del Sommo
Pontefice o del giorno in cui la Sede
Apostolica resti vacante, abbiano già
compiuto l'80° anno di età. Il numero
massimo di Cardinali elettori non deve
superare i centoventi. E'assolutamente
escluso il diritto di elezione attiva da
parte di qualsiasi altra dignità
ecclesiastica o l'intervento di potestà
laica di qualsivoglia grado o ordine.
Qualora accada che la
Sede Apostolica divenga vacante durante
la celebrazione di un Concilio Ecumenico
o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano
luogo sia a Roma sia in altra località
del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice
deve essere fatta unicamente ed
esclusivamente dai Cardinali elettori,
che sono indicati nel numero precedente,
e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei
Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed
invalidi gli atti, che in qualunque modo
tentassero temerariamente di modificare
le norme circa l'elezione o il collegio
degli elettori. Anzi, restando a tal
riguardo confermati il can. 340 nonché
il can. 347 §2 del Codice di Diritto
Canonico ed il can. 53 del Codice dei
Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso
Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a
qualunque punto si trovino, devono
ritenersi immediatamente ipso iure
sospesi, appena si abbia notizia della
vacanza della Sede Apostolica. Pertanto,
devono interrompere, senza frapporre
alcun indugio, qualsiasi riunione,
congregazione, o sessione, e cessare dal
compilare o dal preparare qualsiasi
decreto o canone, o di promulgare quelli
confermati, sotto pena della loro
nullità; né il Concilio o il Sinodo
potranno continuare per nessuna ragione,
anche se gravissima e degna di speciale
menzione, fino a quando il nuovo
Pontefice canonicamente eletto non avrà
ordinato che essi siano ripresi o
continuati.
Nessun Cardinale elettore
potrà essere escluso dall'elezione sia
attiva che passiva per nessun motivo o
pretesto, fermo restando quanto
prescritto al n. 40 di questa
Costituzione.
Un Cardinale di Santa
Romana Chiesa, che sia stato creato e
pubblicato in Concistoro, ha perciò
stesso il diritto di eleggere il
Pontefice, a norma del n. 33 della
presente Costituzione, anche se ancora
non gli sia stato imposto il berretto,
né consegnato l'anello, né abbia
prestato il giuramento. Non hanno, invece
questo diritto i Cardinali canonicamente
deposti o che abbiano rinunciato, col
consenso del Romano Pontefice, alla
dignità cardinalizia. Inoltre, in
periodo di Sede Vacante, il Collegio dei
Cardinali non può riammettere o
riabilitare costoro.
Stabilisco inoltre che,
dal momento in cui la Sede Apostolica sia
legittimamente vacante, i Cardinali
elettori presenti debbano attendere per
quindici giorni interi gli assenti;
lascio peraltro al Collegio dei Cardinali
la facoltà di protrarre, se ci sono
motivi gravi, l'inizio dell'elezione per
alcuni altri giorni. Trascorsi però, al
massimo, venti giorni dall'inizio della
Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori
presenti sono tenuti a procedere
all'elezione.
Tutti i Cardinali
elettori, convocati dal Decano, o da
altro Cardinale a suo nome, per
l'elezione del nuovo Pontefice, sono
tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad
ottemperare all'annuncio di convocazione
e a recarsi al luogo designato allo
scopo, a meno che siano trattenuti da
infermità o da altro grave impedimento,
che però dovrà essere riconosciuto dal
Collegio dei Cardinali.
Se però dei Cardinali
elettori arrivassero re integra,
cioèprima che si sia provveduto ad
eleggere il Pastore della Chiesa, essi
saranno ammessi ai lavori della elezione,
al punto in cui questi si trovano.
Se, per caso, qualche
Cardinale avente diritto al voto
rifiutasse di entrare nella Città del
Vaticano per attendere ai lavori
dell'elezione o in seguito, dopo che essa
è cominciata, si rifiutasse di rimanere
per adempiere al suo ufficio, senza
manifesta ragione di malattia
riconosciuta con giuramento dai medici e
comprovata dalla maggior parte degli
elettori, gli altri procederanno
liberamente alle operazioni
dell'elezione, senza attenderlo, né
riammetterlo nuovamente. Se, invece, un
qualche Cardinale elettore è costretto
ad uscire dalla Città del Vaticano per
sopraggiunta infermità, si può
procedere all'elezione anche senza
chiedere il suo voto; ma se egli vuole
rientrare nella suddetta sede
dell'elezione, dopo la guarigione od
anche prima, deve esservi riammesso.
Inoltre, se qualche Cardinale elettore
esce dalla Città del Vaticano per
qualche ragione grave, riconosciuta dalla
maggioranza degli elettori, può
ritornarvi, per riprendere parte
all'elezione.
CAPITOLO IIi IL LUOGO
DELL'ELEZIONE E LE PERSONE IVI AMMESSE IN
RAGIONE DEL LORO UFFICIO Il Conclave per
l'elezione del Sommo Pontefice si
svolgerà entro il territorio della
Città del Vaticano, in settori ed
edifici determinati, chiusi agli
estranei, in modo tale da garantire una
conveniente sistemazione e permanenza dei
Cardinali elettori e di quanti, a titolo
legittimo, sono chiamati a collaborare al
regolare svolgimento della elezione
stessa.
Al momento stabilito per
l'inizio delle operazioni dell'elezione
del Sommo Pontefice, tutti i Cardinali
elettori dovranno aver avuto e preso
conveniente sistemazione nella cosiddetta
Domus Sanctae Marthae, costruita di
recente nella Città del Vaticano. Se
ragioni di salute, comprovate previamente
dall'apposita Congregazione Cardinalizia,
esigono che qualche Cardinale elettore
abbia presso di sé, anche nel periodo
dell'elezione, un infermiere, si dovrà
provvedere che anche a questi sia
assicurata una dimora opportuna.
Dal momento in cui è
stato disposto l'inizio delle operazioni
dell'elezione, fino al pubblico annunzio
dell'avvenuta elezione del Sommo
Pontefice o, comunque, fino a quando
così avrà ordinato il nuovo Pontefice,
i locali della Domus Sanctae Marthae,
come pure e in modo speciale la Cappella
Sistina e gli ambienti destinati alle
celebrazioni liturgiche, dovranno essere
chiusi, sotto l'autorità del Cardinale
Camerlengo e con la collaborazione
esterna del Sostituto della Segreteria di
Stato, alle persone non autorizzate,
secondo quanto stabilito nei numeri
seguenti. L'intero territorio della
Città del Vaticano e anche l'attività
ordinaria degli Uffici aventi sede entro
il suo ambito dovranno essere regolati,
per detto periodo, in modo da assicurare
la riservatezza e il libero svolgimento
di tutte le operazioni connesse con
l'elezione del Sommo Pontefice. In
particolare si dovrà provvedere che i
Cardinali elettori non siano avvicinati
da nessuno mentre saranno trasportati
dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo
Apostolico Vaticano.
I Cardinali elettori,
dall'inizio delle operazioni
dell'elezione fino a quando questa
saràavvenuta e pubblicamente annunciata,
si astengano dall'intrattenere
corrispondenza epistolare, telefonica o
con altri mezzi di comunicazione con
persone estranee all'ambito dello
svolgimento della medesima el ezione, se
non per comprovata ed urgente necessità
, debitamente riconosciuta dalla
Congregazione particolare di cui al n. 7.
Alla medesima compete riconoscere la
necessità e l'urgenza di comunicare con
i rispettivi uffici per i Cardinali
Penitenziere Maggiore, Vicario Generale
per la diocesi di Roma e Arciprete della
Basilica Vaticana.
A tutti coloro, che non
sono indicati nel numero seguente, e che
casualmente, pur presenti nella Città
del Vaticano a giusto titolo, come
previsto nel n. 43 di questa
Costituzione, dovessero incontrare
qualcuno dei Cardinali elettori in tempo
di elezione, è fatto assoluto divieto di
intrattenere colloquio, sotto qualsiasi
forma, con qualunque mezzo e per
qualsiasi motivo, con i medesimi Padri
Cardinali.
Per venire incontro alle
necessità personali e d'ufficio connesse
con lo svolgimento dell'elezione,
dovranno essere disponibili e quindi
convenientemente alloggiati in locali
adatti entro i confini di cui al n. 43
della presente Costituzione, il
Segretario del Collegio Cardinalizio, che
funge da Segretario dell'assemblea
elettiva; il Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie con due Cerimonieri
e due religiosi addetti alla Sagrestia
Pontificia; un ecclesiastico scelto dal
Cardinale Decano o dal Cardinale che ne
fa le veci, perché lo assista nel
proprio ufficio. Dovranno inoltre essere
disponibili alcuni religiosi di varie
lingue per le confessioni, nonché due
medici per eventuali emergenze. Si dovrà
poi provvedere in tempo utile perché un
congruo numero di persone, addette ai
servizi della mensa e delle pulizie,
siano disponibili allo scopo. Tutte le
persone qui indicate dovranno ricevere
approvazione previa dal Cardinale
Camerlengo e dai tre Assistenti.
Tutte le persone elencate
al n. 46 della presente Costituzione, che
per qualsivoglia motivo e in qualsiasi
tempo venissero a conoscenza da chiunque
di quanto direttamente o indirettamente
concerne gli atti propri dell'elezione e,
in modo particolare, di quanto attiene
agli scrutini avvenuti nell'elezione
stessa, sono obbligate a stretto segreto
con qualunque persona estranea al
Collegio dei Cardinali elettori: per tale
scopo, prima dell'inizio delle operazioni
dell'elezione, dovranno prestare
giuramento secondo le modalità e la
formula indicate nel numero seguente.
Le persone indicate nel
n. 46 della presente Costituzione,
debitamente ammonite sul significato e
sull'estensione del giuramento da
prestare, prima dell'inizio delle
operazioni dell'elezione, dinanzi al
Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale
dal me desimo delegato, alla presenza di
due Cerimonieri, a tempo debito dovranno
pronunziare e sottoscrivere il giuramento
secondo la formula seguente: "Io. N.
prometto e giuro di osservare il segreto
assoluto con chiunque non faccia parte
del Collegio dei Cardinali elettori, e
ciò in perpetuo, a meno che non ne
riceva speciale facoltà data
espressamente dal nuovo Pontefice eletto
o dai suoi Successori, circa tutto ciò
che attiene direttamente o indirettamente
alle votazioni e agli scrutini per
l'elezione del Sommo Pontefice.Prometto
parimenti e giuro di astenermi dal fare
uso di qualsiasi strumento di
registrazione o di audizione o di visione
di quanto, nel periodo della elezione, si
svolge entro l'ambito della Città del
Vaticano, e particolarmente di quanto
direttamente o indirettamente in
qualsiasi modo ha attinenza con le
operazioni connesse con l'elezione
medesima. Questo giuramento dichiaro di
emettere consapevole che una infrazione
di esso comporterà nei miei confronti
quelle sanzioni spirituali e canoniche
che il futuro Sommo Pontefice (cfr can.
1399 del C.I.C.) riterrà di adottare.
Così Dio mi aiuti e questi Santi
Evangeli, che tocco con la mia
mano".
CAPITOLO III L'INIZIO
DEGLI ATTI DELL'ELEZIONE Celebrate
secondo i riti prescritti le esequie del
defunto Pontefice, e preparato quanto è
necessario per il regolare svolgimento
dell'elezione, il giorno stabilito
-quindi, il quindicesimo giorno dalla
morte del Pontefice, o, secondo quanto
previsto al n. 37 della presente
Costituzione, non oltre il ventesimo- i
Cardinali elettori converranno nella
Basilica di San Pietro in Vaticano, o
altrove secondo l'opportunità e le
necessità del tempo e del luogo, per
prender parte ad una solenne celebrazione
eucaristica con la Messa votiva pro
eligendo Papa.(19) Ciò dovrà essere
compiuto possibilmente in ora adatta del
mattino, così che nel pomeriggio possa
svolgersi quanto prescritto nei numeri
seguenti della presente Costituzione.
Dalla Cappella Paolina
del Palazzo Apostolico, dove si saranno
raccolti in ora conveni ente del
pomeriggio, i Cardinali elettori in abito
corale si recheranno in solenne
processione, invocando col canto del Veni
Creator l'assistenza dello Spirito Santo,
alla Cappella Sistina del Palazzo
Apostolico, luogo e sede dello
svolgimento dell'elezione.
Conservando gli elementi
essenziali del Conclave, ma modificandone
alcune modalità secondarie, che il
mutamento delle circostanze ha reso
irrilevanti allo scopo a cui
precedentemente servivano, con la
presente Costituzione stabilisco e
dispongo che tutte le operazioni
dell'elezione del Sommo Pontefice,
secondo quanto è prescritto nei numeri
seguenti, si svolgano esclusivamente
nella Cappella detta Sistina del Palazzo
Apostolico Vaticano, che resta quindi
luogo assolutamente riservato fino alla
avvenuta elezione, in modo tale che sia
assicurata la totale segretezza di quanto
ivi sarà fatto o detto di comunque
attinente, direttamente o indirettamente,
all'elezione del Sommo Pontefice. Sarà
pertanto cura del Collegio Cardinalizio,
operante sotto l'autorità e la
responsabilità del Camerlengo coadiuvato
dalla Congregazione particolare di cui al
n. 7 della presente Costituzione, che,
all'interno di detta Cappella e dei
locali adiacenti, tutto sia previamente
disposto, anche con l'aiuto dall'esterno
del Sostituto della Segreteria di Stato,
in maniera che la regolare elezione e la
riservatezza di essa siano tutelate. In
special modo si dovranno fare accurati e
severi controlli, anche con l'ausilio di
persone di sicura fede e provata
capacità tecnica, perché in detti
locali non siano subdolamente installati
mezzi audiovisivi di riproduzione e
trasmissione all'esterno.
Giunti i Cardinali
elettori nella Cappella Sistina, secondo
quanto disposto al n. 50, ancora alla
presenza di coloro che hanno fatto parte
del solenne corteo, emetteranno il
giuramento, pronunciando la formula
indicata nel numero seguente. Leggerà ad
alta voce la formula il Cardinale Decano
o il Cardinale primo per Ordine ed
anzianità, secondo quanto stabilito al
n. 9 della presente Costituzione; alla
fine poi ciascuno dei Cardinali elettori,
toccando il Santo Vangelo, leggerà e
pronuncerà la formula, così come
indicato nel numero seguente. Dopo che
avrà prestato il giuramento l'ultimo dei
Cardinali elettori, sarà intimato dal
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie l'extra omnes e gli estranei
al Conclave dovranno lasciare la Cappella
Sistina. In essa resteranno soltanto il
medesimo Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie e l'ecclesiastico
già scelto per tenere la seconda delle
meditazioni ai Cardinali elettori, di cui
al n. 13d, circa il gravissimo compito
loro incombente e, quindi, sulla
necessità di agire con retto
intendimento per il bene della Chiesa
universale, solum Deum prae oculis
habentes.
Secondo quanto disposto
nel numero precedente, il Cardinale
Decano o il Cardinale primo degli altri
per Ordine ed anzianità, pronunzierà la
seguente formula di giuramento: "Noi
tutti e singoli Cardinali elettori
presenti in questa elezione del Sommo
Pontefice promettiamo, ci obblighiamo e
giuriamo di osservare fedelmente e
scrupolosamente tutte le prescrizioni
contenute nella Costituzione apostolica
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II,
Universi Dominici Gregis, emanata il 22
febbraio 1996. Parimenti, promettiamo, ci
obblighiamo e giuriamo che chiunque di
noi, per divina disposizione, sia eletto
Romano Pontefice, si impegnerà a
svolgere fedelmente il munus Petrinum di
Pastore della Chiesa universale e non
mancherà di affermare e difendere
strenuamente i diritti spirituali e
temporali, nonché la libertà della
Santa Sede. Soprattutto, promettiamo e
giuriamo di osservare con la massima
fedeltà e con tutti, sia chierici che
laici, il segreto su tutto ciò che in
qualsiasi modo riguarda l'elezione del
Romano Pontefice e su ciò che avviene
nel luogo dell'elezione, concernente
direttamente o indirettamente lo
scrutinio; di non violare in alcun modo
questo segreto sia durante sia dopo
l'elezione del nuovo Pontefice, a meno
che non ne sia stata concessa esplicita
autorizzazione dallo stesso Pontefice; di
non prestare mai appoggio o favore a
qualsiasi interferenza, opposizione o
altra qualsiasi forma di intervento con
cui autorità secolari di qualunque
ordine e grado, o qualunque gruppo di
persone o singoli volessero ingerirsi
nell'elezione del Romano Pontefice".
Dopo di che, i singoli Cardinali
elettori, secondo l'ordine di precedenza,
presteranno giuramento con la seguente
formula: "Ed io N. Cardinale N.
prometto, mi obbligo e giuro" e,
ponendo la mano sopra il Vangelo,
aggiungeranno: "Così Dio mi aiuti e
questi Santi Evangeli che tocco con la
mia mano".
Dettata la meditazione,
l'ecclesiastico che l'ha tenuta esce
dalla Cappella Sistina insieme con il
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
Pontificie. I Cardinali elettori,
recitate le preci secondo il relativo
Ordo, ascoltano il Cardinale Decano (o
chi ne fa le veci), il quale sottopone al
Collegio degli elettori innanzitutto la
questione se si possa ormai procedere ad
iniziare le operazioni dell'elezione, o
se occorra ancora chiarire dubbi circa le
norme e le modalità stabilite in questa
Costituzione, senza tuttavia che sia
consentito, anche se vi fosse
l'unanimità degli elettori, e ciò sotto
pena di nullità della medesima
deliberazione, che qualcuna di esse,
attinente sostanzialmente agli atti
dell'elezione stessa, possa essere
modificata o sostituita. Se poi, a
giudizio della maggioranza degli
elettori, nulla impedisce che si proceda
alle operazioni dell'elezione, si
passerà immediatamente ad esse, secondo
le modalità indicate in questa medesima
Costituzione.
CAPITOLO IV OSSERVANZA
DEL SEGRETO SU TUTTO CIO' CHE ATTIENE
L'ELEZIONE Il Cardinale Camerlengo ed i
tre Cardinali Assistenti pro tempore sono
obbligati a vigilare con diligenza,
perché non sia in alcun modo violata la
riservatezza di quanto avviene nella
Cappella Sistina, dove si svolgono le
operazioni di votazione, e dei locali
contigui, tanto prima quanto durante e
dopo tali operazioni. In modo
particolare, anche ricorrendo alla
perizia di due tecnici di fiducia,
cercheranno di tutelare tale segretezza,
accertando che nessun mezzo di ripresa o
di trasmissione audiovisiva sia immesso
da chiunque nei locali indicati,
particolarmente nella predetta Cappella,
dove si svolgono gli atti dell'elezione.
Se una qualsiasi infrazione a questa
norma venisse compiuta e scoperta,
sappiano gli autori di essa che saranno
soggetti a gravi pene a giudizio del
futuro Pontefice.
Per tutto il tempo in cui
dureranno le operazioni dell'elezione, i
Cardinali elettori sono tenuti ad
astenersi da corrispondenza epistolare e
da colloqui anche telefonici o per radio
con persone non debitamente ammesse negli
edifici a loro riservati. Soltanto
gravissime e urgenti ragioni, accertate
dalla Congregazione particolare dei
Cardinali, di cui al n. 7, potranno
consentire simili colloqui. Dovranno
quindi i Cardinali elettori provvedere,
prima che sia dato inizio agli atti
dell'elezione, a predisporre quanto
attiene alle rispettive esigenze
d'ufficio o personali e non differibili,
in modo tale che non sia necessario
ricorrere a simili colloqui.
Parimenti dovranno i
Cardinali elettori astenersi dal ricevere
o inviare messaggi di qualsiasi genere al
di fuori della Città del Vaticano,
essendo fatto naturalmente divieto che
questi abbiano come tramite qualche
persona ivi legitti mamente ammessa. In
modo specifico è fatto divieto ai
Cardinali elettori, per tutto il tempo
della durata delle operazioni
dell'elezione, di ricevere stampa
quotidiana e periodica, di qualsiasi
natura, così come di ascoltare
trasmissioni radiofoniche o di vedere
trasmissioni televisive.
Coloro che, in qualsiasi
modo, secondo quanto previsto al n. 46
della presente Costituzione, prestano la
loro opera di servizio per le incombenze
inerenti all'elezione, e che direttamente
o indirettamente potrebbero comunque
violare il segreto -riguardi esso parole
o scritti, o segni, o qualsiasi altra
cosa- dovranno assolutamente evitarlo,
perché altrimenti incorrerebbero nella
pena della scomunica latae sententiae
riservata alla Sede Apostolica.
In particolare, è
proibito ai Cardinali elettori di
rivelare a qualunque altra persona
notizie, che direttamente o
indirettamente riguardino le votazioni,
come pure ciò che è stato trattato o
deciso circa l'elezione del Pontefice
nelle riunioni dei Cardinali, sia prima
che durante il tempo dell'elezione. Tale
obbligo al segreto concerne anche i
Cardinali non elettori partecipanti alle
Congregazioni generali a norma del n. 7
della presente Costituzione.
Ordino, inoltre, ai
Cardinali elettori, graviter onerata
ipsorum conscientia, di conservare il
segreto su queste cose anche dopo
l'avvenuta elezione del nuovo Pontefice,
ricordando che non è lecito violarlo in
alcun modo, se non sia stata concessa al
riguardo una speciale ed esplicita
facoltà dallo stesso Pontefice.
Infine, perché i
Cardinali elettori possano tutelarsi
dall'altrui indiscrezione e da eventuali
insidie, che potrebbero essere tese alla
loro indipendenza di giudizio e alla loro
libertà di decisione, proibisco
assolutamente che, per qualunque
pretesto, siano introdotti nei luoghi
dove si svolgono le operazioni
dell'elezione o, se già ci fossero,
siano usati strumenti tecnici di
qualunque genere, che servano a
registrare, riprodurre e trasmettere
voci, immagini o scritti.
CAPITOLO V LO SVOLGIMENTO
DELL'ELEZIONE Aboliti i modi di elezione
detti per acclamationem seu inspirationem
e per compromissum, la forma di elezione
del Romano Pontefice sarà d'ora in poi
unicamente per scrutinium. Stabilisco,
pertanto, che per la valida elezione del
Romano Pontefice si richiedono i due
terzi dei suffragi, computati sulla
totalità degli elettori presenti. Nel
caso in cui il numero dei Cardinali
presenti non possa essere diviso in tre
parti uguali, per la validità
dell'elezione del Sommo Pontefice è
richiesto un suffragio in più.
All'elezione si
procederà immediatamente dopo che siano
stati espletati gli adempimenti di cui al
n. 54 della presente Costituzione.
Qualora ciò avvenga già nel pomeriggio
del primo giorno, si avrà un solo
scrutinio; nei giorni successivi, poi, se
l'elezione non s'è avuta al primo
scrutinio, si dovranno tenere due
votazioni sia al mattino sia al
pomeriggio, dando sempre inizio alle
operazioni di voto all'ora già
precedentemente stabilita o nelle
Congregazioni preparatorie o durante il
periodo dell 'elezione, secondo tuttavia
le modalità stabilite nei nn. 64 e
seguenti della presente Costituzione.
La procedura dello
scrutinio si svolge in tre fasi, la prima
delle quali, che si può chiamare
pre-scrutinio, comprende: 1) la
preparazione e la distribuzione delle
schede da parte dei Cerimonieri, i quali
ne consegnano almeno due o tre a ciascun
Cardinale elettore; 2) l'estrazione a
sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di
tre Scrutatori, di tre incaricati a
raccogliere i voti degli infermi,
denominati per brevità Infirmarii, e di
tre Revisori; tale sorteggio viene fatto
pubblicamente dall'ultimo Cardinale
Diacono, il quale estrae di seguito i
nove nomi di coloro che dovranno svolgere
tali mansioni; 3) se nell'estrazione
degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei
Revisori, escono i nomi di Cardinali
elettori che, per infermità o altro
motivo, sono impediti di svolgere tali
mansioni, al loro posto vengano estratti
i nomi di altri non impediti. I primi tre
estratti fungeranno da Scrutatori, i
secondi tre da Infirmarii, gli altri tre
da Revisori.
Per questa fase dello
scrutinio occorre si tengano presenti le
seguenti disposizioni: 1) la scheda deve
avere la forma rettangolare, e recare
scritte nella metà superiore,
possibilmente a stampa, le parole: Eligo
in Summum Pontificem, mentre nella metà
inferiore si dovrà lasciare il posto per
scrivere il nome dell'eletto; pertanto la
scheda è fatta in modo da poter essere
piegata in due; 2) la compilazione delle
schede deve essere fatta segretamente da
ciascun Cardinale elettore, il quale
scriverà chiaramente, con grafia quanto
più possibile non riconoscibile, il nome
di chi elegge, evitando di scrivere più
nomi, giacché in tal caso il voto
sarebbe nullo e piegando e ripiegando poi
la scheda; 3) durante le votazioni, i
Cardinali elettori dovranno rimanere
nella Cappella Sistina soli e perciò,
subito dopo la distribuzione delle schede
e prima che gli elettori incomincino a
scrivere, il Segretario del Collegio dei
Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie ed i Cerimonieri
devono uscire dall'aula; dopo la loro
uscita, l'ultimo Cardinale Diacono chiuda
la porta, aprendola e richiudendola tutte
le volte che sarà necessario, come ad
esempio quando gli Infirmarii escono per
raccogliere i voti degli infermi e fanno
ritorno in Cappella.
La seconda fase, detta
scrutinio vero e proprio, comprende: 1)
la deposizione delle schede nell'apposita
urna; 2) il mescolamento ed il conteggio
delle stesse; 3) lo spoglio dei voti.
Ciascun Cardinale elettore, in ordine di
precedenza, dopo aver scritto e piegato
la scheda, tenendola sollevata in modo
che sia visibile, la porta all'altare,
presso il quale stanno gli Scrutatori e
sul quale è posto un recipiente coperto
da un piatto per raccogliere le schede.
Giunto colà, il Cardinale elettore
pronuncia ad alta voce la seguente
formula di giuramento: "Chiamo a
testimone Cristo Signore, il quale mi
giudicherà , che il mio voto è dato a
colui che, secondo Dio, ritengo debba
essere eletto". Depone, quindi, la
scheda nel piatto e con questo la
introduce nel recipiente. Eseguito ciò,
fa inchino all'altare e torna al suo
posto. Se qualcuno dei Cardinali elettori
presenti in Cappella non può recarsi
all'altare perché infermo, l'ultimo
degli Scrutatori gli si avvicina ed egli,
premesso il suddetto giuramento, consegna
la scheda piegata allo stesso Scrutatore,
il quale la porta ben visibile all'altare
e, senza pronunciare il giuramento, la
depone sul piatto e con questo la
introduce nel recipiente.
Se vi sono dei Cardinali
elettori infermi nelle loro stanze, di
cui al n. 41 e seguenti di questa
Costituzione, i tre Infirmarii si recano
da essi con una cassetta, che abbia nella
parte superiore un foro, per cui possa
esservi inserita una scheda piegata. Gli
Scrutatori, prima di consegnare tale
cassetta agli Infirmarii l'aprano
pubblicamente, in modo che gli altri
elettori possano costatare che è vuota,
quindi la chiudano e depongano la chiave
sull'altare. Successivamente gli
Infirmarii con la cassetta chiusa ed un
congruo numero di schede su un piccolo
vassoio, si recano, debitamente
accompagnati, alla Domus Sanctae Marthae
presso ciascun infermo il quale, presa
una scheda, vota segretamente, la piega
e, premesso il suddetto giuramento, la
introduce nella cassetta attraverso il
foro. Se qu alche infermo non è in grado
di scrivere, uno dei tre Infirmarii o un
altro Cardinale elettore, scelto
dall'infermo, dopo aver prestato
giuramento nelle mani degli stessi
Infirmarii circa il mantenimento del
segreto, esegue le suddette operazioni.
Dopo di ciò, gli Infirmarii riportano in
Cappella la cassetta, che sarà aperta
dagli Scrutatori dopo che i Cardinali
presenti avranno depositato il loro voto,
contando le schede che vi si trovano e,
accertato che il loro numero corrisponde
a quello degli infermi, le pongano una ad
una sul piatto e con questo le
introducano tutte insieme nel recipiente.
Per non protrarre troppo a lungo le
operazioni di voto, gli Infirmarii
potranno compilare e deporre le proprie
schede nel recipiente subito dopo il
primo dei Cardinali, e recarsi, quindi, a
raccogliere il voto degli infermi nel
modo sopra indicato, mentre gli altri
elettori depongono la loro scheda.
Dopo che tutti i
Cardinali elettori avranno deposto la
loro scheda nell'urna, il primo
Scrutatore l'agita più volte per
mescolare le schede e, subito dopo,
l'ultimo Scrutatore procede al conteggio
di esse, prendendole in maniera visibile
una ad una dall'urna e riponendole in un
altro recipiente vuoto, già preparato a
tale scopo. Se il numero delle schede non
corrisponde al numero degli elettori,
bisogna bruciarle tutte e procedere
subito ad una seconda votazione; se
invece corrisponde al numero degli
elettori, segue lo spoglio così come
appresso.
Gli Scrutatori siedono ad
un tavolo posto davanti all'altare: il
primo di essi prende una scheda, la apre,
osserva il nome dell'eletto, e la passa
al secondo Scrutatore che, accertato a
sua volta il nome dell'eletto, la passa
al terzo, il quale la legge a voce alta e
intelligibile, in modo che tutti gli
elettori presenti possano segnare il voto
su un apposito foglio. Egli stesso annota
il nome letto nella scheda. Qualora nello
spoglio dei voti gli Scrutatori
trovassero due schede piegate in modo da
sembrare compilate da un solo elettore,
se esse portano lo stesso nome vanno
conteggiate per un solo voto, se invece
portano due nomi diversi, nessuno dei due
voti sarà valido; tuttavia, in nessuno
dei due casi viene annullata la
votazione. Concluso lo spoglio delle
schede, gli Scrutatori fanno la somma dei
voti ottenuti dai vari nomi, e li
annotano su un foglio a parte. L'ultimo
degli Scrutatori, man mano che legge le
schede, le perfora con un ago nel punto
in cui si trova la parola Eligo, e le
inserisce in un filo, affinché possano
essere più sicuramente conservate. Al
termine della lettura dei nomi, i capi
del filo vengono legati con un nodo, e le
schede così vengono poste in un
recipiente o ad un lato della mensa.
Segue quindi la terza ed
ultima fase detta anche post-scrutinio,
che comprende: 1) il conteggio dei voti;
2) il loro controllo; 3) il bruciamento
delle schede. Gli Scrutatori fanno la
somma di tutti i voti, che ciascuno ha
riportato, e se nessuno ha raggiunto i
due terzi dei voti in quella votazione,
il Papa non è stato eletto; se invece
risulterà che uno ha ottenuto i due
terzi, si ha l'elezione del Romano
Pontefice canonicamente valida. In
ambedue i casi, abbia cioè avuto luogo o
no l'elezione, i Revisori devono
procedere al controllo sia delle schede
sia delle annotazioni fatte dagli
Scrutatori, per accertare che questi
abbiano eseguito esattamente e fedelmente
il loro compito. Subito dopo la
revisione, prima che i Cardinali elettori
lascino la Cappella Sistina, tutte le
schede siano bruciate dagli Scrutatori,
con l'aiuto del Segretario del Collegio e
dei Cerimonieri, chiamati nel frattempo
dall'ultimo Cardinale Diacono. Se però
si dovesse procedere immediatamente ad
una seconda votazione, le schede della
prima votazione saranno bruciate solo
alla fine, insieme con quelle della
seconda votazione.
Ordino a tutti e singoli
i Cardinali elettori che, al fine di
conservare con maggior sicurezza il
segreto, consegnino al Cardinale
Camerlengo o ad uno dei tre Cardinali
Assistenti gli scritti di qualunque
genere, che abbiano presso di sé,
relativi all'esito di ciascuno scrutinio,
affinché siano bruciati con le schede.
Stabilisco, inoltre, che alla fine
dell'elezione il Cardinale Camerlengo di
Santa Romana Chiesa stenda una relazione,
da approvarsi anche dai tre Cardinali
Assistenti, nella quale dichiari l'esito
delle votazioni di ciascuna sessione.
Questa relazione sarà consegnata al Papa
e poi sarà conservata nell'apposito
archivio, chiusa in una busta sigillata,
che non potrà essere aperta da nessuno,
se il Sommo Pontefice non l'avrà
permesso esplicitamente.
Confermando le
disposizioni dei miei predecessori, san
Pio X,(20) Pio XII (21) e Paolo VI,(22)
prescrivo che -eccettuato il pomeriggio
dell'ingresso in Conclave-, sia al
mattino, sia al pomeriggio, subito dopo
una votazione in cui non abbia avuto
luogo l'elezione, i Cardinali elettori
procedano immediatamente ad una seconda,
in cui esprimano nuovamente il loro voto.
In questo secondo scrutinio devono essere
osservate tutte le modalità del primo,
con la differenza che gli elettori non
sono tenuti ad emettere un nuovo
giuramento, né ad eleggere nuovi
Scrutatori, Infirmarii e Revisori,
valendo a tale scopo anche per il secondo
scrutinio ciò che è stato fatto nel
primo, senza alcuna ripetizione.
Tutto ciò che è stato
sopra stabilito circa lo svolgimento
delle votazioni, deve essere
diligentemente osservato dai Cardinali
elettori in tutti gli scrutini, che si
dovranno fare ogni giorno, al mattino e
nel pomeriggio, dopo la celebrazione
delle sacre funzioni o preghiere,
stabilite nel menzionato Ordo rituum
conclavis.
Nel caso che i Cardinali
elettori avessero difficoltà
nell'accordarsi sulla persona da
eleggere, allora, compiuti per tre giorni
senza esito gli scrutini secondo la forma
descritta al n. 62 e seguenti, questi
vengono sospesi al massimo per un giorno
al fin e di avere una pausa di preghiera,
di libero colloquio tra i votanti e di
una breve esortazione spirituale, fatta
dal Cardinale primo dell'Ordine dei
Diaconi. Quindi riprendono le votazioni
secondo la medesima forma e dopo sette
scrutini, se non è avvenuta l'elezione,
si fa un'altra pausa di preghiera, di
colloquio e di esortazione, tenuta dal
Cardinale primo dell'Ordine dei
Presbiteri. Si procede poi ad un'altra
eventuale serie di sette scrutini,
seguita, se ancora non si è raggiunto
l'esito, da una nuova pausa di preghiera,
di colloquio e di esortazione, tenuta dal
Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi.
Quindi riprendono le votazioni secondo la
medesima forma, le quali, se non è
avvenuta l'elezione, saranno sette.
Se le votazioni non
avranno esito, pur dopo aver proceduto
secondo quanto stabilito nel numero
precedente, i Cardinali elettori saranno
invitati dal Camerlengo ad esprimere
parere sul modo di procedere, e si
procederà secondo quanto la maggioranza
assoluta di loro avrà stabilito.
Tuttavia non si potrà recedere
dall'esigere che si abbia una valida
elezione o con la maggioranza assoluta
dei suffragi o con il votare soltanto sui
due nomi, i quali nello scrutinio
immediatamente precedente hanno ottenuto
la maggior parte dei voti, esigendo anche
in questa seconda ipotesi la sola
maggioranza assoluta.
Se l'elezione fosse
avvenuta altrimenti da come è prescritto
nella presente Costituzione o non fossero
state osservate le condizioni qui
stabilite, l'elezione è per ciò stesso
nulla e invalida, senza che intervenga
alcuna dichiarazione in proposito e,
quindi, essa non conferisce alcun diritto
alla persona eletta.
Stabilisco che le
disposizioni concernenti tutto ciò che
precede l'elezione del Romano Pontefice e
lo svolgimento della medesima, debbano
essere osservate integralmente, anche se
la vacanza della Sede Apostolica dovesse
avvenire per rinuncia del Sommo
Pontefice, a norma del can. 332, §2 del
Codice di Diritto Canonico e del can. 44,
§2 del Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali.
CAPITOLO VI CIO' CHE SI
DEVE OSSERVARE O EVITARE NELL'ELEZIONE
DEL SOMMO PONTEFICE Se nell'elezione del
Romano Pontefice fosse perpetrato -che
Dio ce ne scampi- il crimine della
simonia, delibero e dichiaro che tutti
coloro che se ne rendessero colpevoli
incorreranno nella scomunica latae
sententiae e che è tuttavia tolta la
nullità o la non validità della
medesima provvista simoniaca, affinché
per tale motivo -come già stabilito dai
miei Predecessori- non venga impugnata la
validità dell'elezione del Romano
Pontefice.(23)
Confermando pure le
prescrizioni dei Predecessori, proibisco
a chiunque, anche se insignito della
dignità del Cardinalato, di contrattare,
mentre il Pontefice è in vita e senza
averlo consultato, circa l'elezione del
suo Successore, o promettere voti, o
prendere decisioni a questo riguardo in
conventicole private.
Allo stesso modo, voglio
ribadire ciò che fu sancito dai miei
Predecessori, allo scopo di escludere
ogni intervento esterno nell'elezione del
Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in
virtù di santa obbedienza e sotto pena
di scomunica latae sententiae, proibisco
a tutti e singoli i Cardinali elettori,
presenti e futuri, come pure al
Segretario del Collegio dei Cardinali ed
a tutti gli altri aventi parte alla
preparazione ed alla attuazione di quanto
è necessario per l'elezione, di
ricevere, sotto qualunque pretesto, da
qualsivoglia autorità civile l'incarico
di proporre il veto, o la cosiddetta
esclusiva, anche sotto forma di semplice
desiderio, oppure di palesarlo sia
all'intero Collegio degli elettori
riunito insieme, sia ai singoli elettori,
per iscritto o a voce, sia direttamente e
immediatamente sia indirettamente o a
mezzo di altri, sia prima dell'inizio
dell'elezione che durante il suo
svolgimento. Tale proibizione i ntendo
sia estesa a tutte le possibili
interferenze, opposizioni, desideri, con
cui autorità secolari di qualsiasi
ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano
o singole persone volessero ingerirsi
nell'elezione del Pontefice.
I Cardinali elettori si
astengano, inoltre, da ogni forma di
patteggiamenti, accordi, promesse od
altri impegni di qualsiasi genere, che li
possano costringere a dare o a negare il
voto ad uno o ad alcuni. Se ciò in
realtà fosse fatto, sia pure sotto
giuramento, decreto che tale impegno sia
nullo e invalido e che nessuno sia tenuto
ad osservarlo; e fin d'ora commino la
scomunica latae sententiae ai
trasgressori di tale divieto. Non
intendo, tuttavia, proibire che durante
la Sede Vacante ci possano essere scambi
di idee circa l'elezione .
Parimenti, vieto ai
Cardinali di fare, prima dell'elezione,
capitolazioni, ossia di prendere impegni
di comune accordo, obbligandosi ad
attuarli nel caso che uno di loro sia
elevato al Pontificato. Anche queste
promesse, qualora in realtà fossero
fatte, sia pure sotto giuramento, le
dichiaro nulle e invalide.
Con la stessa insistenza
dei miei Predecessori, esorto vivamente i
Cardinali elettori a non lasciarsi
guidare, nell'eleggere il Pontefice, da
simpatia o avversione, o influenzare dal
favore o dai personali rapporti verso
qualcuno, o spingere dall'intervento di
persone autorevoli o di gruppi di
pressione, o dalla suggestione dei mezzi
di comunicazione sociale, da violenza, da
timore o da ricerca di popolarità. Ma,
avendo dinanzi agli occhi unicamente la
gloria di Dio ed il bene della Chiesa,
dopo aver implorato il divino aiuto,
diano il loro voto a colui che anche
fuori del Collegio Cardinalizio avranno
giudicato idoneo più degli altri a
reggere con frutto e utilità la Chiesa
universale.
In tempo di Sede Vacante,
e soprattutto durante il periodo in cui
si svolge l'elezione del Successore di
Pietro, la Chiesa è unita in modo del
tutto particolare con i sacri Pastori e
specialmente con i Cardinali elettori del
Sommo Pontefice, e implora da Dio il
nuovo Papa come dono della sua bontà e
provvidenza. Infatti, sull'esempio della
prima comunità cristiana, di cui si
parla negli Atti degli Apostoli (cfr 1,
14), la Chiesa universale, spiritualmente
unita con Maria, Madre di Gesù , deve
perseverare unanimemente nell'orazione;
così l'elezione del nuovo Pontefice non
sarà un fatto isolato dal Popolo di Dio
e riguardante il solo Collegio degli
elettori, ma, in un certo senso,
un'azione di tutta la Chiesa. Stabilisco
perciò che in tutte le città e negli
altri luoghi, almeno i più insigni,
appena avutasi notizia della vacanza
della Sede Apostolica e, in modo
particolare, della morte del Pontefice,
dopo la celebrazione di solenni esequie
per lui, si elevino umili e insistenti
preghiere al Signore (cfr Mt 21, 22; Mc
11, 24), affinché illumini l'animo degli
elettori e li renda così concordi nel
loro compito, che si ottenga una
sollecita, unanime e fruttuosa elezione,
come esige la salute delle anime ed il
bene di tutto il Popolo di Dio.
Raccomando questo in modo
vivissimo e cordialissimo ai venerandi
Padri Cardinali che, a ragione dell'età
, non godono più del diritto di
partecipare all'elezione del Sommo
Pontefice. Per lo specialissimo vincolo
con la Sede Apostolica che la porpora
cardinalizia comporta, si pongano alla
guida del Popolo di Dio, radunato
particolarmente nelle Basiliche
Patriarcali della città di Roma ed anche
nei luoghi di culto delle altre Chiese
particolari, perché con la preghiera
assidua ed intensa, soprattutto mentre si
svolge l'elezione, si ottengano
dall'Onnipotente Iddio l'assistenza e la
luce dello Spirito Santo necessarie ai
Confratelli elettori, partecipando
cos\'ec efficacemente e realmente
all'arduo compito di provvedere la Chiesa
universale del suo Pastore.
Prego, poi, colui che
sar\'e0 eletto di non sottrarsi
all'ufficio, cui è chiamato, per il
timore del suo peso, ma di sottomettersi
umilmente al disegno della volontà
divina. Dio infatti, nell'imporgli
l'onere, lo sostiene con la sua mano,
affinché egli non sia ìmpari a
portarlo; nel conferirgli il gravoso
incarico, gli dà anche l'aiuto per
compierlo e, nel donargli la dignità,
gli concede la forza affinché non venga
meno sotto il peso dell'ufficio.
CAPITOLO VII
ACCETTAZIONE, PROCLAMAZIONE E INIZIO DEL
MINISTERO DEL NUOVO PONTEFICE Avvenuta
canonicamente l'elezione, l'ultimo dei
Cardinali Diaconi chiama nell'aula
dell'elezione il Segretario del Collegio
dei Cardinali e il Maestro delle
Celebrazioni Liturgiche Pontificie;
quindi, il Cardinale Decano, o il primo
dei Cardinali per Ordine e anzianità, a
nome di tutto il Collegio degli elettori
chiede il consenso dell'eletto con le
seguenti parole: Accetti la tua elezione
canonica a Sommo Pontefice? E appena
ricevuto il consenso, gli chiede: Come
vuoi essere chiamato? Allora il Maestro
delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie,
con funzione di notaio e avendo per
testimoni due Cerimonieri che saranno
chiamati in quel momento, redige un
documento circa l'accettazione del nuovo
Pontefice e il nome da lui assunto.
Dopo l'accettazione,
l'eletto che abbia già ricevuto
l'ordinazione episcopale, è
immediatamente Vescovo della Chiesa
Romana, vero Papa e Capo del Collegio
Episcopale; lo stesso acquista di fatto
la piena e suprema potestà sulla Chiesa
universale, e può esercitarla. Se,
invece, l'eletto è privo del carattere
episcopale, sia subito ordinato Vescovo.
Eseguite frattanto le
altre formalità, previste dall'Ordo
rituum conclavis, i Cardinali elettori,
secondo i modi stabiliti, si accostano
per prestare atto di ossequio e di
obbedienza al neo eletto Sommo Pontefice.
Successivamente si rendono grazie a Dio,
e quindi il primo dei Cardinali Diaconi
annuncia al popolo in attesa l'avvenuta
elezione e il nome del nuovo Pontefice,
il quale, subito dopo, imparte
l'Apostolica Benedizione Urbi et Orbi
dalla Loggia della Basilica Vaticana. Se
l'eletto è privo del carattere
episcopale, soltanto dopo che sarà stato
solennemente ordinato Vescovo gli viene
prestato l'omaggio e viene dato
l'annuncio.
Se l'eletto risiede fuori
della Città del Vaticano, devono
osservarsi le norme contenute nel
menzionato Ordo rituum conclavis.
L'ordinazione episcopale del Sommo
Pontefice eletto, che non sia ancora
Vescovo, di cui si fa menzione ai nn. 88
e 89 della presente Costituzione, viene
fatta secondo l'uso della Chiesa dal
Decano del Collegio dei Cardinali o, in
sua assenza, dal Sottodecano o, qualora
questi ne sia impedito, dal più anziano
dei Cardinali Vescovi.
Il Conclave avrà fine
subito dopo che il nuovo Sommo Pontefice
eletto abbia dato l'assenso alla sua e
lezione, a meno che Egli disponga
diversamente. Fin da quel momento
potranno accedere al nuovo Pontefice il
Sostituto della Segreteria di Stato, il
Segretario per i Rapporti con gli Stati,
il Prefetto della Casa Pontificia e
chiunque altro debba trattare con il
Pontefice eletto di cose che al momento
sono necessarie.
Il Pontefice, dopo la
solenne cerimonia di inaugurazione del
pontificato ed entro un tempo
conveniente, prenderà possesso della
Patriarcale Arcibasilica Lateranense,
secondo il rito prescritto
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