Dr. Pietro Paolo Mileti
Segretario Generale del Comune di Canelli (At)
Segretario dell’Unione di Comuni “Comunità collinare tra Langa e
Monferrato”
Pubblicazione fatta
per l’Università degli Studi di Alessandria, anno 2001
LE UNIONI DI COMUNI
LA
COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI QUALE
SCELTA OBBLIGATA PER I PICCOLI
COMUNI
Premessa - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al
capo V, titolato “Forme associative”, art.32, “Unioni di Comuni”,
definisce le Unioni quali “enti locali costituiti da due o più Comuni di
norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni di loro competenza .”. Con l’atto costitutivo, approvato dai
rispettivi Consigli comunali, si individuano gli enti aderenti, le finalità che
si perseguono nonché la durata dell’istituto; allo Statuto è affidato il
compito di definire l’assetto degli organi politici e le modalità della loro
costituzione ed elezione. Debbono inoltre essere specificate le funzioni da
gestire in forma associata, la disciplina dell’acquisizione e dell’utilizzo
delle risorse finanziarie ed umane
occorrenti.
L’esame
della norma indica quali siano le condizioni principale per addivenire alla
costituzione dell’Unione di Comuni:
·
La
contiguità tra enti, condizione prevista come privilegiata, anche se non
indispensabile, in quanto si richiede che i Comuni siano “di norma” contermini;
·
La finalità comune dell’esercizio congiunto di una pluralità di
funzioni di loro competenza; l’espressione “funzioni di loro competenza”, va sicuramente interpretata in maniera
onnicomprensiva, includendo, quindi, anche l’espletamento dei servizi a
vantaggio dei Comuni facenti parte dell’unione.[1]
L’endiadi “funzioni o servizi” non può essere intesa preclusiva
all’esercizio congiunto di funzioni e servizi, come parte della dottrina
sostiene forse trascurando il genus
del nuovo ente locale.
·
L’esercizio
sia indirizzato ad una pluralità di funzioni, escludendo che l’unione possa
costituirsi, a differenza degli istituti della convenzione e del consorzio, per
l’esercizio di una sola funzione.
L’art.33 del citato d.lgs.267/2000 attribuisce alle Regioni un ruolo fondamentale nel processo di cooperazione tra i Comuni demandandole l’attivazione del programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata delle funzioni, operando di concerto con i Comuni, nel coerente rispetto dei principi fissati dalla legge 15/03/1997, n.59, c.d. “legge Bassanini”. E’ ovvio che alla base di un buon risultato ci sarà la capacità, tra gli enti, di stabilire un valido e costante rapporto e di reperire quei dati necessari per l’assunzione di decisioni mirate ad allocare le funzioni dove vi siano i presupposti per poterle esercitare in modo ottimale.
La legge regionale, sempre nello spirito
collaborativo teso alla facilitazione di un processo di riorganizzazione
sovracomunale, è chiamata a adottare le misure di incentivazione, anche
finanziarie, atte ad incrementare
detto processo. Questo precipuo ruolo riconosciuto alla Regione trova
ulteriore fondamento normativo nel decreto legislativo
30 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regione ed agli enti locali in attuazione del capo I° della
L.15 marzo 1997, n.59” il quale all’art.3, comma 3, dispone che la legge
regionale, che conferisce le funzioni amministrative agli enti, testualmente,
“Attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura
degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti,
nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
”.
Con riferimento all’Unione di Comuni le Regioni
hanno inoltre il compito di promuovere, con ulteriori benefici economici,
tale forma di gestione associata
delle funzioni senza però stabilire specifici obblighi, in particolare senza
che il vincolo della successiva fusione, che, in un recente passato, ne aveva
decretato il fallimento.
Natura
giuridica - Come
si configuri nel nostro ordinamento l’istituto dell’Unione si desume dallo
stesso Testo unico: le Unioni sono Enti
locali. Tale definizione non è accademica in quanto precisa il regime
giuridico di riferimento tenendo presente che la Costituzione individua solo
negli enti locali i destinatari
della delega delle funzioni amministrative regionali o dell’attribuzione iure proprio delle funzioni esclusivamente locali nelle materie di
competenza regionale. Inoltre la stessa definizione permette l’applicazione
delle norme, in quanto compatibili, dell’ordinamento
dei Comuni e ciò, nota oltremodo positiva,
in maniera immediata, senza la necessità di disposizioni di rinvio.
L’intento del legislatore, nella definizione
dell’Unione, è quello di creare una sede istituzionale di secondo livello cui
affidare la gestione associata di funzioni comunali; un Ente locale diffuso su
tutto il territorio posto permanentemente al servizio di tutte le tipologie di
Comuni; una struttura costituita appositamente dai partner, per gestire il loro rapporto collaborativo.[2]
Una nota merita anche l’ultimo periodo del già citato art. 32, in ordine alle risorse con le quali si finanzia l’attività istituzionale dell’Unione. Si è accennato alla contribuzione regionale che viaggia in concorrenza con quella statale: a queste si aggiunge la partecipazione contributiva degli enti componenti l’Unione. Ma la vera fonte di finanziamento sarà costituita dagli introiti a copertura dei servizi affidati ed attivati dall’Unione stessa: è fondamentale comprendere che l’Unione dovrà abbandonare il concetto di finanza derivata per perseguire una propria reale autonomia finanziaria e ciò si potrà realizzare solo nel momento in cui è pienamente funzionante la struttura tecnico-organizzativa
Ragioni “storiche” dell’Unione: Secondo il quotidiano economico “il Sole 24 ore”, la dimensione demografica ideale di un Comune si attesta intorno ai venti-quarantamila abitanti. Solo un Ente di tali dimensioni è in grado di fornire professionalità e mezzi necessari a rappresentare la propria comunità curandone interessi e sviluppo economico. Ma a prescindere dalla stretta valutazione demografica, senz’altro eccessiva, un dato statistico evidenzia che nella pletora dei Comuni sparsi nel nostro territorio, su un totale di 8.103, 7.000 non raggiungono i 10.000 abitanti, presiedendo però oltre tre quarti del territorio italiano con una popolazione che rappresenta un terzo di quella nazionale. E questi dati danno spunto ad una serie di valutazioni al di là delle differenze di tipo geografico, morfologico e socio-economico.
La cooperazione tra gli Enti di minori dimensioni deve tendere alla riduzione dei centri gestionali rendendo gli stessi più funzionali attraverso la confluenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, pur mantenendo intatta la struttura politica attuale. Principio basilare è quello di garantire la sopravvivenza del patrimonio che le piccole comunità costituiscono; evitare uno sgretolamento sociale anche perché i piccoli Comuni svolgono in molte aree geografiche del nostro Paese un insostituibile funzione di presidio territoriale che va conservato onde evitare le dannose conseguenze del fenomeno dello spopolamento abitativo e della desertificazione. Ma tutto questo comporta comunque di rivedere i principi interorganizzativi delle economie di scala che una gestione associata garantisce. D’altra parte per assicurare una funzionalità a tutto il sistema autonomistico è necessario praticare le forme più idonee per il perseguimento degli interessi pubblici garantendo al sistema stesso condizioni operative efficaci e spedite.
In particolar modo allo Stato viene chiesto di svolgere un ruolo determinante a sostegno di quanto sopra e questo può avvenire, innanzitutto, attuando il “principio di sussidiarietà, che significa che le decisioni politico-amministrative, l’esercizio delle funzioni e dei sevizi pubblici sono di pertinenza del potere più vicino al cittadino che concretamente è in grado di farlo. Tutto ciò che per complessità, vastità non può essere affrontato a livello comunale viene attribuito al livello superiore.”.[3] Tale principio è opposto a quanto previsto dalla nostra legge fondamentale per la quale tutte le competenze vengono attribuite, in primis, allo Stato che ne decentra alcune agli enti minori, Regione, Provincia e Comune. Invece tutto dovrebbe essere attribuito al livello più basso e solo le competenze residuali ai livelli superiori.
Alcuni autori sostengono, “a contrario”, che
ogni comunità, a prescindere dalla sua dimensione deve garantire alcuni servizi
pubblici, quali, ad esempio, gli uffici postali, gli ambulatori; questo
costituisce comunque un costo sociale
che lo Stato deve sostenere quale costo collettivo a scapito di quanto pagato
per sostenere le metropoli ed il caotico traffico che le assedia.[4]
Come non figurare il richiamato principio di
sussidiarietà nella più ampia prospettiva del decentramento amministrativo il
quale si fonda su un trasferimento di funzioni che le piccole comunità non
riusciranno a gestire e sostenere in modo adeguato. Il passaggio culturale
diretto ad una visione sistemica proiettata verso il medio e lungo termine, in
particolar modo là dove più forti sono i “legami” con il territorio ed i
retaggi culturali, è difficile e poco digeribile, ma è l’unica reale
alternativa ad una marginalità socio-economica nella quale si trovano i piccoli
Comuni. Se la classe politica riuscirà a far prevalere alle logiche
campanilistiche la necessità di costruire un sistema che dia alle comunità
locali tutti i possibili fattori di sviluppo allora maggiore sarà la possibilità
di prevalere nella competitività con altri territori.
Questo peculiare concetto è stato colto in modo
empirico, a livello europeo, soprattutto nelle vicine Francia e Germania laddove
da tempo sono stati attivati processi
politici imperniati sulle diverse tipologie territoriali e dimensionali degli
enti locali.
Occorre pertanto pensare ad attuare gradualmente le
“aggregazioni” studiando ed utilizzando, a seconda dei casi, i migliori e più
efficaci strumenti associativi offerti dalla vigente normativa. Quegli Enti che
già hanno iniziato a sperimentare forme associative di carattere significativo
stanno beneficiando dei primi reali risultati e delle prime effettive economie
gestionali.
L’aspetto
economico:
Attualmente e mai come in questo momento storico la crisi dei piccoli Comuni è
sembrata insuperabile, le risorse finanziarie si stanno prosciugando a causa del
cambiamento avvenuto nella finanza statale ed i flussi finanziari europei, gli
unici consistenti, sono spesso al di là della scarsa capacità progettuale
delle piccole Amministrazioni.
I piccoli Comuni partono in una condizione di
svantaggio nella gestione dei servizi locali in quanto fondamentali nozioni di
economia ci dimostrano come il costo aggiuntivo non è rapportabile alla
produzione degli stessi servizi, di gran lunga inferiore ad una dimensione
minima efficiente. La dicotomia tra customer
satisfation e competitività
delle condizioni economiche necessarie alla produzione di un servizio
rappresentano la chiave di lettura di questo problema: avvicinare ad
un punto immaginario ottimale i due termini vorrà già dire
aver accolto la pressante richiesta di qualità da parte del cittadino
garantendogli un buon risultato in termini di efficacia ed efficienza.
Proviamo a definire alcuni punti nodali di una strategia associativa che faccia perno su programmi integrati di concertazione tra Enti locali:
· nuovo modello organizzativo orientato agli obiettivi di una gestione basata su una forte competenza operativa delle strutture in grado di recuperare livelli di flessibilità e professionalità;
· valutazione costante delle opportunità e del rapporto costi/benefici circa le possibili integrazioni sovracomunali in ordine allo svolgimento dei servizi;
· nuovo sviluppo di organismi di pianificazione, di strumenti di comunicazione pubblica attraverso l’insostituibile ruolo delle tecnologie informatiche;
· nuovo sviluppo e potenziamento del marketing territoriale quale vero punto di forza e collante tra il territorio e la vendita del prodotto “immagine” .
E’ chiaro che occorre correggere quella visione “monopolistica” che ha rappresentato da sempre il filo conduttore dell’attività dei piccoli Comuni: tale visione si infrange dinanzi alla inevitabile consapevolezza che le condizioni di mercato e le criticità organizzative impongono un’azione congiunta di livello sovracomunale da coniugare, e questo è l’aspetto più ostico, con l’autonomia ordinamentale di ciascun ente.
La
situazione dell’associazionismo nel Piemonte: L’analisi descritta assume poi nella Regione
Piemonte dei connotati ancora più marcati, i dati statistici si commentano da sè:
solo 62 Comuni su 1206 superano i 10.000 abitanti; di converso, su 1206, ben 628
sono sotto i 1.000 abitanti; il dato, tradotto in termini di vita reale,
fotografa una terra in apparente antitesi con il resto del Paese, ricca di
culture e di tradizioni ma con governi locali poveri, privi delle risorse
necessarie per assicurare i migliori servizi ai cittadini.
Ribadite le ragioni storiche che sono alla base di un patrimonio
socio-culturale che non si deve in alcun modo disperdere occorre però studiare,
urgentemente, una linea strategica comune, su base regionale. Rimandare
ulteriormente significa, in un contesto politico che “vede” sempre più da
vicino l’Unione Europea ed il libero scambio delle merci, la strada obbligata
verso una sorta di isolamento.
Quali rimedi? La via da intraprendere appare obbligata, è la via dell’associazionismo.
Tale strumento normativo che ha visto quali forme giuridiche di cooperazione oggi più utilizzate le Convenzioni ed i Consorzi, deve trovare una sua precisa collocazione ed essere più pregnante e, questo, non può che avvenire con l’Unione dei Comuni.
L’associazionismo “temporaneo” fondandosi su accordi nati per gestire situazioni transitorie è legato a molteplici e non durature variabili che mantengono, di fatto, separazione delle strutture amministrative dei Comuni che pure hanno scelto di cooperare e che rendono perciò impossibile una organica programmazione delle attività tra i soggetti.
Si dovrebbe cioè cominciare a prendere in considerazione l’ipotesi che il centro delle scelte politiche - il Comune, la cui importanza ed esistenza non devono venire messe in discussione - venga sollevato dell’onere delle gestioni di funzioni o servizi, attribuite invece ad un “centro gestionale” che le svolge a livello unitario per molti Enti. Si può delineare così uno scenario in cui un gruppo di piccoli Comuni, mantenendo a sé stessi le scelte politiche e le azioni di indirizzo più significative, mettono in comune, gli uffici, le risorse finanziarie, umane e strumentali affinché sia unica la gestione della maggior parte delle loro funzioni e servizi; sia unica nel senso che uffici accentrati, coordinati dagli organi del nuovo Ente istituito dai Comuni, assistano tutti i cittadini di tutti i Comuni che hanno scelto la cooperazione.[5]
L’esperienza della costituzione della “Comunità collinare tra Langa e Monferrato” nella Provincia di Asti. La Comunità collinare tra Langa e Monferrato, dopo un attento studio di fattibilità è stata formalmente istituita nel mese di novembre dello scorso anno, con la firma dell’Atto costitutivo da parte dei Sindaci dei Comuni partecipanti a seguito dell’avvenuta approvazione dello Statuto dell’Unione.
Aderiscono all’Unione i Comuni di Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti e Mosca, per una popolazione di circa 25.000 abitanti su una superficie territoriale di 121.4 Kmq.
L’Unione si è già dotata di propri organi politici, quali il Presidente, il Consiglio, il Presidente del Consiglio ed il Comitato Amministrativo ed organi tecnici, quali, il Segretario ed il Direttore generale.
Il percorso comune è di fatto partito attraverso l’approvazione di alcuni progetti che vedono coinvolte tutte le Amministrazioni partecipanti come ad esempio:
· Il Corpo unico della Polizia Municipale
· La promozione del territorio attraverso un programma comune delle manifestazioni
· Lo sportello unico, volano per lo sviluppo di un’unica rete informatica
· Formazione del personale con l’ausilio dell’Amministrazione Provinciale
Il Segretario dell’Unione. Lo Statuto ha operato una scelta precisa: il segretario dell’Unione viene nominato dal Presidente , con incarico a termine, tra i segretari dei Comuni che la compongono. Per ricoprire tale funzione è richiesta una professionalità che, a parere di chi scrive, può essere attribuita solo al segretario comunale, conoscitore delle realtà locali ed in grado di valutare le variegate esigenze delle amministrazioni locali e fornire alle stesse strumenti e mezzi adeguati al raggiungimento dei nuovi obiettivi da perseguire.
Si richiede però allo stesso segretario di abbandonare quella cultura formalistica che spesso permea la figura: devono emergere qualità gestionali, dinamicità e poliedricità, essenziali per reali progressi in un’amministrazione pubblica ancora lenta.
Si sta creando una nuova figura che dovrà trovare una collocazione precisa nell’ambito del sistema autonomistico locale ed in tal senso è richiesto il costante impegno ed attenta riflessione da parte delle forze politiche e sindacali.
COMUNITA’ COLLINARE TRA LANGA E
MONFERRATO
GIORNATA
DI PRESENTAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI
INDIRIZZI
GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI E PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE DEI COMUNI
RELAZIONE
DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CANELLI
- Premessa
Con
la presentazione di questo programma amministrativo che ha il compito di
individuare gli strumenti operativi per l’organizzazione ed il
funzionamento dell’istituendo Ente Locale autonomo attraverso criteri generali
di indirizzo stabiliti dalla legge, può iniziare la costruzione dell’Unione
dei Comuni alla quale si dovrà poi attribuire la denominazione.
Siamo
tutti chiamati a collaborare con spirito costruttivo, in un laboratorio
politico-istituzionale che superi gli schieramenti partitici, per creare questa
nostra nuova istituzione nell’interesse della popolazione che rappresentiamo.
E’
utile, prima di passare alla parte programmatica vera e propria, richiamare
quelli che possono essere alcuni
punti di riferimento che
liberamente ci si può dare e che possono fare da guida alla nostra azione
improntata al dialogo e allo spirito costruttivo.
A)
Le finalità
·
perseguire l’autogoverno;
·
promozione dello sviluppo delle comunità che la costituiscono;
·
progressiva integrazione fra i Comuni al fine di gestire con efficienza
ed efficacia l’intero territorio;
·
concorrere alla rideterminazione degli obiettivi contenuti nei piani e
programmi comunali, della Provincia di Asti, della Regione Piemonte e dello
Stato e provvedere, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
B)
Gli obiettivi prioritari
·
promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei
Comuni dell’unione, tutelando l’assetto del territorio nel rispetto e nella
salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando,
inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
·
potenziare le funzioni ed i servizi con i criteri di efficienza ed
efficacia;
·
favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze
concorrenti al completo sviluppo della persona;
·
armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze
generali, assicurando un uso equo delle risorse;
Ciò
posto, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi programmatici come, a
titolo esemplificativo, in premessa stabiliti, necessita adottare metodi e
strumenti propri degli Enti Locali attraverso la predisposizione dello Statuto
dell’Unione e dei conseguenti Regolamenti attuativi, (ad es. Regolamento sul
funzionamento degli organi) nel rispetto delle competenze degli Organi.
Pertanto,
in questa prima fase operativa, vengono indicati, a grandi linee, i contenuti
principali, gli indirizzi generali per la loro predisposizione, la cosiddetta
“organizzazione amministrativa”.
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
Principi
Il
Regolamento dell’Unione dovrà chiaramente fondarsi sul seguente principio di
fondo: “l’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento progressivo
dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla
rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi,
all’estensione dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali
prodotte a favore della popolazione dell’Unione”.
Assunzione
di funzioni e servizi
Il
passaggio delle funzioni dai Comuni all’Unione, dovrà essere eseguito con
particolare attenzione in quanto i cittadini dovranno disporre di servizi
migliori e più ampi di quelli dei quali già usufruiscono. Sarà compito,
pertanto, dell’Unione, pianificare attentamente l’esercizio dei servizi che
le verranno attribuiti, poiché il loro miglioramento rispetto agli standard
attuali sarà una presentazione indispensabile per le nuova Unione.
Accentramento
e/o decentramento
La
struttura organizzativa disporrà della sua sede a _______________. Presso di
essa, verranno spostati il personale ed i servizi che dovranno essere accentrati
per far funzionare bene la struttura.
Ove
possibile, i servizi potranno essere decentrati, facendo ricorso ai collegamenti
in rete fra Municipi.
Obiettivi
dell’attività amministrativa dell’Unione in generale
Le
competenze amministrative che possono essere affidate all’Unione devono essere
individuate dallo Statuto, a solo titolo esemplificativo, si menzionano:
o
Interventi di tutela dell’ambiente urbano e rurale
o
Promozione e difesa dei prodotti tipici locali, anche attraverso la
costituzione di marchi di qualità
o
Progettazione delle opere pubbliche di interesse dei Comuni associati
ivi compresa la viabilità intercomunale
o
Servizi di trasporto pubblico locale
o
Realizzazione di sistemi informatici in rete
o
Servizio di vigilanza urbana
o
Attività culturali
o
Assistenza sociale
o
Informagiovani
o
Servizio tributi
o
Servizio rifiuti urbani
o
Servizi tecnici
o
Formazione ed aggiornamento del personale e costituzione uffici del
contenzioso.
La
legislazione tenderà sempre più ad accentuare il decentramento delle funzioni
amministrative agli enti Locali per cui l’elenco riportato potrà essere
aggiornato, perfezionato e probabilmente ampliato.
Sarà
compito del Consiglio dell’Unione prendere atto dell’evoluzione legislativa
ed aggiornare di conseguenza, gli obiettivi che in questa sede vengono proposti.
E’
ovvio, di converso, che gli obiettivi elencati possono essere raggiunti in
seguito ad un’attività proiettata in vari anni.
Obiettivi
dell’attività amministrativa dell’Unione perseguibili “a breve”
Gli
obiettivi immediati per l’Unione possono essere stralciati da quelli
suindicati attivando, prioritariamente, la dotazione degli strumenti per rendere
operativi gli uffici (organizzazione – funzionamento – investimento).
[1] In tal senso Vigneri, in A.V., Nuovo ordinamento degli enti locali e status degli amministratori.
[2]
In tal senso Eduardo Racca, da Guida
agli Enti locali n.33 del 28/08/1999.
[3]
In tal senso Claudio Mazzella, da Atti del Convegno “La riforma
dell’ordinamento degli enti locali.”, Alessandria 21/09/1999.
[4]Armando
Sarti, Presidente della Commissione Autonomie Locali e Regioni del Cnel,
“L’integrazione per afferrare lo sviluppo.” da Guida agli Enti locali
n.16 del 24/04/1999.
[5]
In tal senso Maria Paola
Pasetti, dirigente responsabile del settore affari istituzionali e processo
di delega della Regione Piemonte, da
Atti del Convegno “Le Unioni dei Comuni”,
Asti, ottobre 2000.