La sentenza che segue è tratta dal sito "
www.giust.it", rivista di diritto amministrativo diretta dal Prof. Virga, che ho più volte segnalato per la ricchezza ed attualità dei suoi contenuti.
"L'Avv. Luca De Pauli di Udine ha cortesemente inviato  una nuova sentenza del T.A.R. Friuli in materia di mancata conferma deisegretari comunali e di nomina dei nuovi, la cui motivazione presenta diverse novità rispetto alla precedente sentenza dello stesso T.A.R Friuli 17 dicembre 1998 n. 1540.
Le principali novità riguardano: a) la necessità di rispettare - in sede di non conferma del segretario - non solo l'art. 3 della L. n. 241/90 (sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi), ma anche gli artt. 7 e ss. della stessa legge sul due process of law, consentendo in concreto all'interessato di partecipare effettivamente al procedimento, dandogli modo di presentare le proprie controdeduzioni; b) la necessità che il nuovo segretario abbia i requisiti prescritti dal D.P.R. n. 749/72; c) la necessità di rispettare il perentorio termine di 120 giorni previsto dall'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97 per la nomina del nuovo segretario. Anche questa volta la massimazione della sentenza, inviata a notte inoltrata, è costata qualche ora di sonno allo scrivente. Continuo pertanto a ringraziare l'Avv. De Pauli a nome dei lettori. (G.V., 28-29.01.1999).

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 gennaio 1999 n. 9 - Pres. Bagarotto, Rel. Di Sciascio - Badoer (Avv.ti Cortelloni ed Ruhr) c.Comune di Tarvisio (avv.ti Pesci e Scirocco), Ministero dell'interno ed
altro (n.c.), Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali -Sezione regionale del Friuli - Venezia GiuliaAvvv.ti Alberto e Graziano) - (accoglie). Sono da ritenere impugnabili sia il provvedimento di nomina di altro segretario comunale, in quanto provvedimento conclusivo del procedimento
di sostituzione del precedente segretario, sia l'atto iniziale del procedimento di non conferma, con cui si comunica al segretario comunale in carica l'avvio della predetta procedura, atteso che tale atto non si esaurisce in una mera comunicazione, ma manifesta la volontà conclusiva del Comune dì non avvalersi più dell'opera del destinatario dell'atto in questione. Si tratta, pertanto, di un atto indubbiamente infraprocedimentale, ma autonomamente lesivo, in quanto annuncia l'irrevocabile decisione del Comune di avvalersi, sia pure a partire da una data differita nel tempo, di altro segretario. Tutti gli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, debbono essere motivati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, salvo i casi disciplinati dalla stessa legge in cui non è richiesta
motivazione. Tra gli atti che debbono essere motivati obbligatoriamente rientrano anche gli atti autoritativi con i quali si dispone la nomina o la cessazione del rapporto di pubblico impiego ed in particolare gli atti con il quale si dispone il venir meno di un incarico anche fiduciario (1) nonché gli atti di alta amministrazione (2).
E' illegittimo un atto con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti del segretario del suo Comune, manifestandogli l'intenzione di non confermarlo, nel quale non siano state indicate le ragioni di adozione
dell'atto stesso, con la conseguenza di rendere inintelligibili al destinatario e al giudice le ragioni della sfiducia e di consentire al primo di replicare sul punto (1).
E' illegittimo un atto con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti del segretario del suo Comune, manifestandogli l'intenzione di non confermarlo, emesso violando il principio del giusto procedimento, di
cui agli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90 e non dando in concreto alcuna possibilità di deduzione al destinatario (nella specie, il Sindaco, dopo avere dato comunicazione all'interessato dell'intenzione di non confermarlo, non ha consentito a quest'ultimo di presentare le proprie controdeduzioni, avendo richiesto all'Agenzia la nomina di un
nuovo segretario tre giorni dopo; ha osservato il T.A.R. che "con l'avviarsi di una fase successive delle procedure presso altro ente infatti veniva meno ogni concreta possibilità del ricorrente di interloquire sulla sua mancata conferma, in violazione delle norme citate in materia di giusto procedimento").
E' illegittima la nomina di un nuovo segretario in un ente locale di seconda classe (nella specie, il Comune di Tarvisio) ricompreso nella tabella a) allegata al D.P.R. n. 749/72, il quale non sia un segretario della predetta seconda classe e non possegga l'ulteriore qualifica di segretario generale.
E' illegittima la nomina di un nuovo segretario in un ente locale in sostituzione del precedente, allorchè risulti che la nuova nomina - in violazione dell'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97 - è intervenuta oltre il termine perentorio di 120 giorni dalla data(5.1.1998) di entrata in vigore del predetto D.P.R. (1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2.11.1983 n. 806 ; 20.9.1996 n. 1244; V Sez., 3.9.1985 n. 271; TAR Piemonte, II Sez., 19.9.1991 n. 284.
(2) Cfr. p. es. Cons. Stato, IV Sez.. 22.12.1993 n. 1137; 20.12.1996 n 1313 ; 19.5.1997 n. 528; 22.5.1997 n. 553 ; Corte Conti, Sez. controllo reg. Sicilia, 7.11.1996 n. 74
3) V. in termini già T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sent. 17 dicembre1998 n. 1540, pubblicata in questo sito ed ivi ulteriori richiami. Ricc. n. 395 e 575/98 R.G.R
N. 9/99 Reg. Sent REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle
persone dei magistrati :
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Umberto Zuballi - Consigliere
Enzo Di Sciascio - Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi n. 395/98 e n. 575/98 proposti da Badoer Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Cortelloni ed Antonella Ruhr, con domicilio eletto presso la seconda in Trieste via Coroneo 5,
come da mandati a margine dei ricorsi;
contro
il Comune di Tarvisio, in persone del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Pesci e Roberto Scirocco, con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste, via Cicerone 4, come da
deliberazioni giuntali n. 268 del 30.6.1998. n. 315 del 30.7.1998 e n. 392 del 20.10.1998, nonché da mandati a margine degli atti di costituzione ;
e nei confronti
del Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio ;
della Sezione regionale del Friuli - Venezia Giulia dell'Agenzia
prodotta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Borella e Gianfranco
Graziano, con domicilio eletto presso il secondo in Trieste Foro Ulpiano
4 come da deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 27 del
15.7.1998 e n 43 del 14.10.1998 e da mandati a margine degli atti di
costituzione;
nel solo ricorso n 575/95 di Criso Mario, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso n. 395/98 dell'atto sindacale prot. n. 5586 del 27.4.1998, dell'atto dell'intimata Agenzia prot. n 227 del 4.5.1998 e della deliberazione del suo Consiglio di amministrazione n. 2/1 del 4.3.1998; con il ricorso n. 575/98 del provvedimento sindacalo prot. n. 9061 del 22.6.1998. con cui il controinteressato è stato nominato
segretario del Comune di Tarvisio, e degli atti infraprocedimentali inesso indicati (nota sindacale prot. n. 5802 del 30.4.1998 di comunicazione alla Sezione regionale dell'Agenzia di richiesta di rendere nota la disponibilità del posto, atto n. 10 del 4.5.1998 dell'Agenzia intimata di indicazione del termine entro cui va
manifestato l'interesse alla copertura del posto, atto prot. n. 7544 del 29.5.1998 con cui è stato individuato dalla predetta Agenzia il controinteressato per la nomina de qua, provvedimento della Sezione regionale prot n. 543 del 17.6.1998 di assegnazione del controinteressato per la nomina in questione, previa attestazione del
possesso dei requisiti prescritti) ;

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 17, 19 e 22.6.1998 e il 7, 9, 10 e 13.10.1998 e ritualmente depositati presso la Segreteria generale con i relativi allegati ;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e del controinteressato ;
Visti gli atti tutti di causa ;
Data per letta alfa pubblica udienza del 17 dicembre 1998 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì difensori delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 395/98 l'istante, segretario in carica del Comune di Tarvisio, impugna, per eccesso di potere e violazione di legge gli atti indicati in epigrafe, cioè quello con cui gli si rende noto che è stata avviata a procedura per la sua sostituzione od altri atti presupposti e consequenziali sollevando altresì, in subordine, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17, 78° e 81° comma, delle L. 15.5.1997 n. 127, per violazione degli artt. 3, 21, 24, 91, 98 e113 Cost. Si è costituita in giudizio amministrazione comunale intimata, che ha eccepito l'inammissibilità de ricorso per omessa notificazione al controinteressato controdeducendo quindi analiticamente ai motivi di
gravame.
Sì è altresì costituita in giudizio la Szione regionale dell'Agenzia intimata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque controdeducendo nel merito.
Con il ricorso n. 575/98 si chiede annullamento della nomina del controinteressato a segretario comunale di Tarvisio nonché degli atti presupposti in epigrafe. deducendo censure, in parte analoghe a quelle già esposte nel precedente ricorso ed in parte proprie, di eccesso di potere e violazione di legge sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata,eccependo preliminarmente l'inammissibilità dei ricorso per difetto di
interesse e quindi controdeducendo ai motivi di gravame.
Si è altresì costituita la Sezione regionale intimata, con analoghe controdeduzioni in rito e nel merito.Nell'approssimarsi dell'udienza di discussione le parti resistenti hanno ulteriormente esposto le proprie tesi in entrambi i gravami con memoria. Il Comune di Tarvisio ha eccepito l'inammissibilità del ricorso n. 575/98 anche per difetto di tempestiva notifica al controinteressato rispetto alla data di piena conoscenza della sua nomina.
Il ricorrente ha replicato alle deduzioni avversarie con memoria, peraltro depositata fuori termine.
DIRITTO
I ricorsi in esame in quanto connessi vanno riuniti e congiuntamente decisi. I! Collegio deve preliminarmente verificare se detti gravami siano ammissibili e ricevibili e decidere sulla questione di legittimazione, posta dalla difesa della Sezione regionale dell'Agenzia.
Allo scopo appare innanzitutto opportuno verificare se gli atti impugnati siano da ritenersi lesivi, in quanto le parti resistenti assumono, a riguardo dei principali di essi, opposte prospettazioni, sostenendo dapprima che nessuna lesione riceve il ricorrente dall'atto di avvio, oggetto del ricorso n 395/98. in quanto mera comunicazione, e
quindi, contraddittoriamente, che lo stesso ricorrente non è leso dall'atto di nomina del controinteressato, oggetto del ricorso n. 575/98, essendogli indifferente, una volta che gli sia stato comunicato che non sarà confermato nella carica, chi lo sostituirà.
Al riguardo opposte posizioni sono stato assunte in sede cautelare con l'ordinanza n 137/98 di questo Tribunale, che ha ritenuto produttivo di danno grave ed irreparabile l'atto di inizio della procedura di sostituzione, impugnato con il ricorso n. 395/98, con l'ordinanza n 1781/98 della V Sezione del Consiglio di Stato, di avviso opposto, con
l'ordinanza n. 198/98, resa nel ricorso n. 575/98, con cui questo T.A.R. a ritenuto, adeguandosi all'avviso espresso dal Consiglio di Stato, che il danno grave ed irreparabile derivasse dal provvedimento di nomina del
controinteressato, confermata in sede d'appello.
Va fatta quindi chiarezza sull'argomento nella diversa sede di merito, dove si tratta soltanto di verificare se l'atto impugnato ha causato un danno al ricorrente, senza che venga in discussione la sua gravità ed
irreparabilità.
Il Collegio, adeguandosi ad un precedente recentissimo (cfr. T.A.R. Friuli - Venezia Giulia 17.l2.1998 n. 1540) ritiene che entrambi i menzionati atti siano lesivi.
Lo è indubbiamente quello di nomina di altro segretario comunale, oggetto del ricorso n 575/98, in quanto provvedimento conclusivo del procedimento di sostituzione del precedente segretario, nei confronti
del quale possono farsi valere le eventuali illegittimità degli atti presupposti, molti dei quali risultano pure impugnati con l'uno o l'altro dei ricorsi in esame.
Lo è peraltro anche atto iniziale, con cui si comunica al segretario comunale in carica l'avvio della predetta procedura. Esso non si esaurisce intatti in una mera comunicazione, ma manifesta la volontà conclusiva del Comune dì non avvalersi più dell'opera del destinatario dell'atto in questione ed è assai impropriamente denominato
avvio del procedimento, in quanto non richiede controdeduzioni che, ove anche esposte, non troverebbero una sede d'esame, dato che gli atti successivi devono seguire, in base all'impugnata deliberazione n. 2/1
del 4.3.1998, in tempi strettissimi attraverso altri soggetti, Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e la sua Sezione regionale, per cui spetta nuovamente al Comune soltanto la determinazione conclusiva della nuova nomina.
Si tratta pertanto di un atto indubbiamente infraprocedimentale, ma autonomamente lesivo, in quanto annuncia l'irrevocabile decisione del Comune di avvalersi, sia pure a partire da una data differita nel tempo,
di altro segretario.In questo senso può essere paragonato ad altri ben noti provvedimenti
del genere, come la diffida a demolire, della cui immediata impugnabilità nessuno ha mai dubitato, nonostante il carattere non solo futuro, ma altresì condizionato all'inottemperanza del destinatario, dei suoi effetti.
In queste prospettiva si risolve anche ogni dubbio circa la ricevibilità del ricorso 575/98, proposto solo dopo che il giudice di appello si era pronunciato per la lesività anche dell'atto di nomina del nuovo
segretario.
Questo Tribunale era infatti stato di diverso avviso, accogliendo l'istanza di sospensione dell'atto di avvio e facendola anche eseguire coattivamente in presenza dell'inottemperanza del Comune per cui va
riconosciuto, ove necessario, l'errore scusabile del ricorrente, che aveva seguito l'avviso del T.A.R. e che ben poteva legittimamente chiedersi, come hanno fatto le parti resistenti, quale pregiudizio gli potesse derivare dalla nomine di Tizio, piuttosto che di Caio. al suo posto, essendo inoltre stato ripristinato iussu iudicis nelle sue funzioni.
Il suo interesse al predetto ricorso sorge pertanto solo dopo averle nuovamente perse per effetto dell'ordinanza sopra menzionata del Consiglio di Stato.
In base a questo premesse il ricorso n. 575/98 è tempestivo ed è stato pertanto anche tempestivamente citato il controinteressato. Va pertanto esaminato nel merito il ricorso n. 395/98.
Esso è fondato.
Invero il Collegio condivide innanzitutto, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che gli atti amministrativi debbano, a norma dell'art. 3 della L. n. 241/90, essere tutti motivati in relazione alle risultanze dell'istruttoria, salvo nei casi, qui non ricorrenti, disciplinati dalla stessa legge, in cui non è richiesta motivazione.
Non vi ha dubbio che l'atto, oggetto del ricorso in esame, sia di questa natura, in quanto posto in essere daun'autorità amministrativa
nell'esercizio di una potestà amministrativa.
Caratteristica infatti dell'impiego presso la P.A., nelle more di unacompleta privatizzazione del rapporto edell'instaurarsi della giurisdizione del giudice ordinario, è che la nomina o la cessazione del rapporto sono disposte con atti amministrativi autoritativi, che vannoperciò motivati.
Ciò premesso appare con tutta evidenza l'assoluta carenza della motivazione, lamentata dal ricorrente con il quinto motivo, di un atto così grave, quale quello con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti del segretario del suo Comune, col manifestargli l'intenzione di non confermarlo, oggetto del ricorso n. 395/98, con la conseguenza di
rendere inintelligibili al destinatario e al giudice le ragioni della sfiducia stessa e di consentire al primo di replicare sul punto.
Ne è riprova l'opposta prospettazione delle parti circa le ragioni, che hanno portato alla non conferma del Badoer, da quest'ultimo indicate, 0con l'ultimo motivo, senza peraltro stringenti elementi di prova, nel suo rigore nel far applicare la legge, non gradito al Sindaco, mentre la difesa del Comune sostiene che essa è dovuta a suoi comportamenti non corretti e inammissibili, il che peraltro non trova riscontro nell'atto mpugnato.
Per queste ragioni la giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha sempre affermato che il venir meno di un incarico anche fiduciario, deve essere in ogni caso motivato (cfr. C.D.S. VI Sez. 2.11.1983 n. 806 ; 20.9.1996 n. 1244; V Sez. 3.9.1985 n. 271; TAR Piemonte II Sez. 19.9.1991 n. 284) in omaggio al più generale principio secondo cui nemmeno gli atti di alta amministrazione sfuggono all'obbligo di motivazione (cfr. p. es IV Sez. 22.12.1993 n. 1137; 20.12.1996 n. 1313 ; 19.5.1997 n. 528; 22.5.1997 n. 553 ; C.Conti. Sez. controllo reg.
Sicilia 7.11.1996 n 74).
Non essendo nell'atto di cui si è discorso, nemmeno fatto cenno alle ragioni che lo sostengono, la censura in esame è fondata. Del pari fondata è la censura di cui al quarto motivo di gravame, con cui si lamenta la violazione del principio del giusto procedimento, di cui agli artt. 7 e segg. della L. n. 241/90.
Le disposizioni della L. n. 127/97 invero non disciplinano minutamente la procedura per la nomina del segretario da parte del Sindaco, tant'è vero che l'art. 17, 78° e 82° comma rinviano ad un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della L. 23.8.1988 n. 400 anche la regolamentazione di "tutti gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo regolamento dei segretari comunali e provinciali".
Peraltro l'art. 15, secondo e sesto comma, del D.PR. 4.12.1997 n. 465, nel disciplinare e nel richiedere, con nomina applicabile per analogia anche quando detta nomina sia eccezionalmente effettuata in sede di prima attuazione della nuova disciplina, la comunicazione al segretario in carica della determinazione di non confermarlo, tipico atto di avvio del procedimento, non esclude affatto, di per sé, che quest'ultimo possa instaurare il contraddittorio procedimentale attraverso proprie controdeduzioni, né che questo siano esaminate entro un termine, anche
breve, prestabilito. L'impossibilità di un giusto procedimento non deriva pertanto dalla legge, eventualmente derogatoria sul punto delle norme di cui al Capo III della L n 241/90, né del regolarmente attuativo, ma soltanto
dall'atto di avvio impugnato, che non ha previsto alcuna possibilità di deduzione al destinatario, non per trascuratezza, ma per deliberata volontà di non consentirla, come dimostra il fatto che il Sindaco ha richiesto all'Agenzia la nomina di un nuovo segretario tre giorni dopo. Con l'avviarsi di una fase successive delle procedure presso altro ente infatti veniva meno ogni concreta possibilità del ricorrente di interloquire sulla sua mancata conferma, in violazione delle norme citate in materia di giusto procedimento.
Anche queste censura è pertanto fondata.
Va da ultimo precisato che è inammissibile, con il presente gravame, l'impugnazione della deliberazione n. 2/1 del 4.3.1998 del Consiglio di amministrazione dell'intimata Agenzia, la quale disciplina soltanto il procedimento per la nomina di un nuovo segretario e non la mancata conferma del precedente e che, ovviamente, appare priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata.
Assorbita pertanto ogni altra censura il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va accolto, con annullamento dell'atto sindacale impugnato.Anche il ricorso n. 575/98 è fondato.
Invero, tra i motivi di gravarne propri di tale ricorso, e innanzitutto senz'altro condivisibile il secondo che lamenta la violazione degli artt. 12 e 14 del D.P.R. n. 465/97 e, di conseguenza, la nomina a segretario comunale di Tarvisio di soggetto inidoneo.Invero con il primo comma del citato art. 12 si mantiene in vigore, in via transitoria, la classificazione dei comuni e delle province ai fin dell'assegnazione del segretario prevista dallo tabelle a) e b) allegate al D.P.R. 23.6.1972 n. 749, con e modalità che vengono di seguito indicate.
La disposizione in esame dice più di quarto non sembri a prima vista, in quanto il mantenere in vigore detta classificazione "ai fini dell'assegnazione del segretario" prevista dalla previgente normativa significa la transitoria vigenza altresì dell'art. 35, primo comma, dell'art. 11 del predetto D.P.R. n. 749/72, il quale stabilisce che "a
ciascun comune ed a ciascuna provincia è assegnato un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, rispettivamente nelle tabelle a) e b) allegate al presente decreto".
Pertanto essendo il Comune di Tarvisio ricompreso nella predetta tabella a) quale ente locale di seconda classe, ne consegue che può essergli assegnato soltanto un segretario della predetta seconda classe, che, come confermato dall'art. 12, primo comma, del D.P.R. n. 465/97, deve possedere ulteriore qualifica di segretario generale.
L'idoneità a segretario generale, che in precedenza si acquisiva al superamento di apposito concorso, in virtù dell'art. 14, primo comma, del predetto decreto consegue al superamento di apposite prove selettive.
Non ha rilevanza, come vorrebbe a difesa del Comune, che la norma predetta faccia riferimento alla necessità di tale qualifica per la "nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti",
che quello di Tarvisio non ha, in quanto la norma si riferisce all'ipotesi normale per l'iscrizione di un comune nella seconda classe della tabella a) e della conseguente qualificazione del suo segretario. E' peraltro ipotesi non rara, anche se eccezionale, che sussistano, come nel caso di specie, iscrizioni in tabella dei comuni in classe superiore
a quella che spetterebbe in base al criterio demografico. Siccome pertanto l'art. 12, primo comma, dianzi citato, prende a riferimento, per l'assegnazione del segretario, la classificazione in tabella e non il numero degli abitanti non vi è dubbio che il segretario del Comune di Tarvisio debba possedere la qualifica di segretario generale.
E' peraltro pacifico in causa che il controinteressato non possiede tale qualifica, per cui la sua nomina è illegittima.
Del pari fondato è altresì il motivo di ricorso con cui si contesta che è stato violato l'art. 15, sesto comma, del D.P.R. n. 465/97, non essendo intervenuta la nomina del controinteressato entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data (5.1.1998) di entrata in vigore del predetto regolamento.
Il dettato particolarmente chiaro della norma, che recita: "i sindaci ... in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento" non lascia dubbi circa il fatto che, allo scadere del termine anzidetto, debba essere stato adottato l'atto finale del Sindaco di nomine del segretario, che chiude il relativo procedimento, e non altro atto dell'iter procedurale.
Non essendosi provveduto nei termini la nomina impugnata è anche sotto tale aspetto, illegittima.
I motivi di difetto di motivazione e di violazione del principio del giusto procedimento, in quanto sono stati accolti nel presente gravame contro l'atto presupposto a quello impugnato in questa sede, ne determinano anch'essi l'illegittimità, in via derivata. L'impugnazione degli ulteriori atti infraprocedimentali, di cui in epigrafe, non di per sé lesivi è da ritenersi inammissibile.
Ogni altra censura è da ritenersi assorbita.
Il ricorso n. 575/98 va perciò in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto e la nomina del controinteressato annullata.
In conclusione entrambi i ricorsi vanno in parto dichiarati inammissibili, nei termini di cui in motivazione, e in parte vanno accolti, là dove impugnano i provvedimenti sindacali di avvio del procedimento e di nomina del nuovo segretario, di cui si è discorso, che vanno pertanto annullati.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinte ogni contraria istanza ed eccezione, li riunisce e in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso n. 395/98 ed accoglie il ricorso n. 575/98 e di conseguenza annulla gli atti sindacali prot. n. 5586 del 27.4.1998 e prot n. 9061 del 22.6.1998.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presene sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1998.
Giancarlo Bagarotto - Presidente
Enzo Di Sciascio - estensore
Depositato nella segreteria del Tribunale il giorno 18 gennaio 1999.
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