INTERVENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE.

(in: Gazzetta giuridica Giuffrè ItaliaOggi n.9/98- Notizie- Giurisprudenza civile, pagg. 17 e 18)

 

Il provvedimento di espropriazione per pubblica utilità pronunciato dopo che è scaduto il termine finale per la pronunzia della espropriazione e sono esauriti gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, che ne costituisce il necessario presupposto, fa sì che il diritto soggettivo di cui è titolare il proprietario resti tale, non determinando la degradazione dello stesso a interesse legittimo.

(Testo della sentenza pubblicato in Gazzetta giuridica Giuffrè ItaliaOggi n.9/98, Parte IV. Documenti, sez. Giurisprudenza civile, p.51).

 

 

Anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 5 bis della legge n.359 del 1992 la giurisprudenza di legittimità riconosceva una categoria intermedia tra terreni edificabili e terreni agricoli, ricomprendente quegli immobili che, pur non edificabili, erano, tuttavia, suscettibili di utilizzazioni diverse e più proficue di quella meramente agricola (parcheggi: Cass. n.13596 del 1991; Cass. n.2685 del 1987; cave: Cass. n.9598 del 1992; Cass. n.2061 del 1991; Cass. n.12085 del 1990; campeggi: Cass. n.1988 del 1987 ).

La Corte ritiene ora che il disposto del comma 4 dell’art.5 bis cit. esclude la riconoscibilità di una terza categoria intermedia tra beni edificabili e beni agrari.

Il comma 4 dell’articolo citato, infatti, distingue soltanto tra beni edificabili e beni che tali non sono e assoggetta tale seconda categoria (aree "non classificabili come edificabili") alla disciplina dettata dal titolo II legge n.865 del 1971, che ammette solo il calcolo tabellare dell’indennità (cfr., anche Cass. n.6510 del 1997).

Pertanto, conclude la Corte, deve ritenersi che il legislatore abbia escluso la rilevanza delle qualità non agricole del terreno ove non ne concretino la vocazione edificatoria.

Con la sentenza richiamata, emessa con riferimento all’espropriazione di terreno soggetto a vincolo archeologico, la Corte ha osservato, altresì, che la dizione del comma 3 dell’art. 5 bis della legge citata impone, al fine della valutazione dell’edificabilità delle aree, di considerare la sussistenza e il concorso di entrambe le vocazioni dell’area indicate ( "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio") e che sul piano letterale alla congiunzione "e" va riconosciuto valore cumulativo e non disgiuntivo.

Quanto ai vincoli archeologici, la Corte ricorda che la loro apposizione non comporta un divieto assoluto di edificare, come dimostrato dall’ampia possibilità di deroga prevista dall’art.18 n.1089 del 1939. L’edificazione, infatti, non sempre determina un uso del terreno incompatibile con il suo carattere storico o tale da recare pregiudizio alla integrità dei luoghi.

 

La Corte osserva che l’art.5 bis della legge n.359 del 1992 ha disposto, come già stabilito dalla legge n.865 del 1971, che l’indennità di esproprio venga liquidata sulla base di valori convenzionali, ossia non coincidenti con quelli di mercato. Detta legge non ha modificato quanto il legislatore ha stabilito, a partire dalla legge 865 del 1971, tutte le volte in cui abbia espressamente disciplinato la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea e cioè la commisurazione dell’indennità all’importo che il proprietario avrebbe dovuto riscuotere in conseguenza dell’espropriazione (art.20 l. 865/1971, art.3 d.l. 26 novembre 1980, n.776, convertito in legge n.874 del 1980).

Pertanto, anche l’indennità di occupazione legittima di suoli edificatori deve liquidarsi tenendo conto dei criteri che presiedono alla liquidazione dell’indennità stessa e che si rapportano all’indennità di esproprio concretamente liquidata, prescindendo dal valore venale del cespite.

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