GGETTO: Art.11, 10 comma, D.P.R. 465/97. Comune di X - Scelta del Segretario - Opposizione.
Al sig. Sindaco del Comune di   X

Alla Sezione Regionale del tramite l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Consiglio di amm.ne
Via dei Prefetti, 46
R O M A

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p.c. dell'Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione
dell'Albo dei Segretario Comunali e
Provinciali

ROMA

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In riferimento all'avviso per la scelta del segretario, pubblicata dal Comune di X scadente il 21.5.98, lo scrivente Segretario Generale, iscritto alla IV fascia lett. d. ex art.11 D.P.R. 465/97, formula le seguenti osservazioni ed avanza formale opposizione al predetto avviso.

Risulta che il predetto Ente, riclssificato in Comune di classe 1/B in base al previgente ordinamento con popolazione al di sotto dei 65 mila abitanti, previa delibera di G.M. ex art. 11. 10ø comma D.P.R. 465/97, ha pubblicizzato l'avviso per la scelta del segretario comunale per consentire, forse, la partecipazione a segretari capi iscritti alla fascia C dello stesso articolo. In tale fascia risultano iscritti:

a) segretari comunali capi con nove anni e sei mesi di servizio;

b) i segretari generali di 2ø classe con meno di tre anni di anzianita' di servizio nella qualifica;

La partecipazione da parte dei segretari di cui alla precedente lett. a), a parere dello scrivente risulta illegittima oltre che illogica per le considerazioni che si svolgono.

1) VIOLAZIONE TAB.A D.P.R. 23.6.72 N.749.

La legge 127/97 ed il successivo regolamento D.P.R. 465/97, non hanno espressamente abrogato (art.12 e art.35 D.P.R. 465/97),le classi dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Le tabelle A e B del citato D.P.R suddividono i Comuni in quattro classi (IV - III - II - IB - IA) .

La tabella A prescrive, per i comuni da 10001 a 65 mila abitanti (classe 1 B), che il segretario comunale sia in possesso della qualifica di segretario generale di 2ø classe, quindi della qualifica dirigenziale e non un segretario comunale capo - classe III (comuni da 3.001 a 10.000 abitanti), peraltro privo di tale qualifica dirigenziale.

Diversa interpretazione consentirebbe arbitrarie promozioni sul campo da parte dei Sindaci, con l'attribuzione e concessione della qualifica dirigenziale e conseguente trattamento economico per i segretari dirigenti. Cosi' ad esempio, nel caso del Comune di X 1B si potrebbe attribuire ad un segretario capo, (classe III) eventualmente scelto dal Sindaco, il trattamento economico raddoppiato previsto dalla vigente normativa contrattuale per i dirigenti con contestuale salto del segretario "fortunato" nella classe 1B, sorvolando la classe IIø

2) VIOLAZIONE ART. 14 D.P.R. 465/97.

L'art.14 del del regolamento D.P.R. 465/97, disciplina, in modo compiuto e senza prevedere norma di rinvio o transitoria, il conseguimento dell'idoneita' a Segretario Generale previo il superamento di prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola Superiore di cui all'art.17, comma 77, della legge 127/97.

3) VIOLAZIONE D.L.vo 29/93 e D. L.vo 80/98.

L'autonoma ed arbitraria decisione sindacale di individuazione di un segretario privo di qualifica dirigenziale, viola il disposto dell'art.28 del D.l.vo 29/93, non modificato dal D.l.vo 80/98, che stabilisce l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, omissis, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la scuola superiore della P.A"

4) VIOLAZIONE PRINCIPIO DI GERARCHIA TRA LE FONTI DEL DIRITTO.

La prevalenza della norma regolamentare sulla legge 749/1972 tab. A ( vigente) e D.L.vo 29/93 oltre a violare il generale principio di gerarchia tra le fonti, consentirebbe, altresi', la partecipazione anche ai segretari comunali iscritti alla seconda fascia lett.b, cioe' ai segretari comunali ed ai segretari capi con piu' di due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio.

5) VIOLAZIONE LEGGE 16.7.97 N.234

Il provvedimento monocratico di individuazione del segretario privo di qualifica dirigenziale ed il contestuale avallo dell'organo collegiale e della stessa Agenzia, pur se l'attivita' stata autodefinita "meramente ricognitoria" puo' rappresentare, a parere dell'opponente, una violazione dell'art.323 c.p., come riformato dalla legge in rubrica. Potrebbero sussistere tutti elementi costitutivi di detto reato: la violazione di legge e di regolamento nello svolgimento della funzione, nonche' la produzione di un chiaro vantaggio patrimoniale e di carriera e la produzione di un danno ingiusto all'erario e all'opponente.

6) VIOLAZIONE ART.81 COSTITUZIONE.

Al momento non e' quantificabile la maggiore nuova spesa che i Sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 10.001 abitanti, classificati segreteria generale, apportano all'erario ed ai bilanci dei Comuni, con l'adozione di provvedimenti dilaganti di concessione sul campo della qualifica dirigenziale a segretari di carriera direttiva .

Ne' la legge dello Stato (127/97) indica i concreti mezzi per far fronte alla stessa.

7) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.

L'adozione di suddetti provvedimenti concessori della qualifica dirigenziale, viene assunta in spregio al generale principio del contenimento della spesa pubblica. Occorre, altresi', chiedersi quale sara' la sorte dei segretari promossi sul campo.

E' da ritenere che l'accaparramento di tale qualifica dirigenziale e del conseguente status economico giuridico continuera' ad incidere complessivamente sull'Erario dello Stato, dell'Agenzie e dei bilanci comunali, pur potendo gli stessi Segretari essere rimossi, in teoria, il giorno dopo dall'incarico e dalla nomina conseguita ( ad esempio per trasferimento presso segreteria di classe inferiore per revoca ed altra giusta causa).

La legge 127/97 ed il regolamento non disciplinano tale fattispecie limitandosi:

- il comma 7, dell'art.11 regolamento ad affermare che il segretario collocato in disponibilita' puo' essere nominato in un Comune della classe inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore;

- il comma 2ø, seconda parte art.12 regolamento "il trattamento giuridico ed economico resta in ogni caso quello determinato dalla fascia del Comune in cui viene prestato servizio nel relativo periodo".

Per quest'ultimo aspetto, occorre, pero', chiedersi se nello stato di diritto e' possibile una reformatio in peius.

In conclusione lo scrivente ritiene che la manifestazione di interesse alla nomina presso l'Ente debba e possa essere avanzata esclusivamente dai segretari generali con qualifica dirigenziale, (cioe' segretari generali di 1B e segretario generale di 2ø class).

Invita, pertanto:

- il sig. Sindaco ad operare la scelta tra i segretari dirigenti che avanzeranno apposita manifestazione di interesse alla nomina;

- l'Agenzia nazionale e regionale a riscontrare che l'individuazione venga effettuata tra soggetti che ne abbiano i requisiti cioe' che siano iscritti nella fascia professionale corrispondente alla classe dell'Ente.

Al riguardo si evidenzia che la classe di codesto Comune e' la 1/B.

Pertanto, la scelta deve essere operata tra i segretari generali di classe 1 /B e/o di 2ø classe, con esclusione dei segretari capi classe III ex D.P.R. 749/72 tab.A.

Diffida l'Agenzia a non attribuire al segretario capo la qualifica dirigenziale e quindi a non determinare per lo stesso il relativo trattamento giuridico ed economico, per tutti i motivi addotti che qui si intendono richiamati.

Con riserva di ogni ulteriore azione.

K li 15 Maggio 1998 IL SEGRETARIO GENERALE

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