LA PIATTAFORMA CONTRATTUALE PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L. PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: ASPETTI DA CHIARIRE.
Sul sito internet: http://provincia.asti.it/sindacato/unione_segretari/novità/contrse4.htm1 è disponibile da alcune settimane il testo della piattaforma per il rinnovo del contratto dei segretari comunali e provinciali, predisposta dallU.N.S.C.P., sulla base dellassemblea di Rimini del 18 settembre 1998.
Il testo della piattaforma va letto insieme al testo della direttiva di Prodi allARAN, emessa il 6 agosto 1998, sulla base di un "accordo preliminare" intervenuto tra il Presidente dellA.N.C.I. Nazionale Enzo Bianco e il Segretario dellU.N.S.C.P. Carlo Paolini, come evidenziato nellarticolo comparso su "Il Sole 24 Ore" del 19 agosto 1998 e sul numero 35 della Rivista "Enti Locali" edizioni Il Sole 24 Ore, che per volontà della sola U.N.S.C.P. che vorrebbe stabilire fin da ora i paletti della contrattazione.
Da unattenta lettura della piattaforma si evidenziano alcuni quesiti ai quali devessere data una risposta soprattutto da coloro che hanno concorso nellelaborazione del suo testo.
A) Si parla, nella premessa, della necessità di ricondurre in ununica area della dirigenza il contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, sia pure nel comparto Regioni ed Autonomie Locali, dal momento che si riconoscono, giustamente, lunicità della funzione, indipendentemente dalle dimensioni dellEnte, presso cui essa viene svolta e la sua natura eminentemente dirigenziale e tuttavia, poi, non viene specificato con chiarezza in quale modo avvenga laccesso alla qualifica dirigenziale anche per i segretari che non riescono ad acquisire la titolarità di sedi singole o convenzionate che siano già classificate o riclassificate, alla data di entrata in vigore del Regolamento, come segreterie generali.
Infatti al paragrafo dedicato allarticolazione in fasce dellalbo professionale, diversamente da quanto previsto al comma 3° dellart. 12 del D.P.R. 465/97, che dispone che larticolazione dellalbo possa essere dal contratto di lavoro ridotta a non più di tre fasce, con lespediente della creazione di due sottosezioni, sia nella prima, che nella terza fascia, in realtà si lascia la situazione disciplinata dal comma 1° dellart. 12 del D.P.R. 465/97, invariata e si evidenza come passaggio alla qualifica ed al trattamento economico di dirigenti, avvenga solo allorché si ottenga la titolarità della segreteria di un ente, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, precludendo di fatto per oltre l80% dei colleghi quel traguardo tanto sbandierato nella premessa e pur tuttavia legittimamente ambito da tutti gli appartenenti alla categoria.
B) Non a caso infatti, nel paragrafo dedicato alle riclassificazioni ed alle nuove classificazioni (enti di prima classificazione e già riclassificati), solo decorso un certo periodo di tempo, nella permanenza dellente, il segretario potrà ottenere la qualifica superiore ed il relativo trattamento economico e questo in barba a tutti i provvedimenti di convenzionamento di più sedi e di autoclassificazioni omessi da alcuni enti, con immediata attribuzione del relativo trattamento economico e della relativa qualifica al segretario titolare, sulla cui legittimità quindi la stessa piattaforma evidenzia seri dubbi.
C) Quando allipotesi di accentrare a Roma la contrattazione integrativa per presunte necessità di evitare situazioni disomogenee, non si può sottacere che una vera contrattazione decentrata almeno a livello di aree interregionali, dando magari la precedenza alle aree più forti, potrebbe esercitare una spinta di trascinamento anche per le altre aree, nel rispetto dei parametri fissati a livello centrale.
D) Nel paragrafo dedicato al trattamento economico, tra le diverse voci, per il trattamento economico fondamentale, è previsto il solo incremento del 3,3% sulla base dellinflazione programmata e con riferimento allo stipendio base in godimento attuale quindi, per chi non è attualmente dirigente, senza alcun passaggio alla qualifica dirigenziale ed al relativo trattamento economico fondamentale.
E) Per i segretari "dellex funzione direttiva", si prevede il conglobamento nellindennità di funzione di direzione in godimento, con il mantenimento del maturato acquisito, nella nuova indennità di posizione, che va riconosciuta a tutti i segretari fin dallingresso in carriera, in relazione alle fasce professionali previste: il rischio concreto è che, in sostanza, i segretari che non hanno la dirigenza (la grande maggioranza) restino al palo attuale, conservando quanto già percepito come indennità di direzione, alla luce della previsione dellart. 17, comma 68 lett. c) della L. 127/97: si nota infatti la previsione del conglobamento dellattuale indennità di direzione per i segretari non dirigenti, nella apposita retribuzione di posizione, senza che si parli di sostanziali incrementi.
F) Alla luce delle regole stabilite dalla direttiva Prodi, che poi, in realtà, al di là delle chiacchiere è quella che conta, almeno fino a quando non sarà ritirata, al punto n. 4 lett. b) si precede che a carico di comuni e province che si avvalgono della collaborazione dei segretari comunali e provinciali, non devono gravare oneri diversi e superiori a quelli derivanti dal C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali, per il personale di equivalente livello professionale, che per gli enti privi di dirigenti (l85% degli enti), è l8^ qualifica professionale, con la sola possibilità di riconoscere ai segretari dei comuni con meno di 10.000 abitanti, che siano incaricati delle funzioni di direttore generale, di uno specifico trattamento economico aggiuntivo, la cui struttura sarà corrispondente a quella della qualifica dirigenziale, secondo il relativo C.C.N.L., senza per ciò stesso attribuire anche la relativa qualifica.
G) In ordine alla retribuzione di risultato, da commisurare sia alla fascia di appartenenza professionale, sia alla misura del contributo del segretario al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi dellente, in base alla funzione in concreto affidatagli, il collegamento alle situazioni retributive dellente in cui ciascun segretario svolge le proprie funzioni e con riferimento in particolare alle situazioni in cui è nominato direttore generale e nel caso in cui non sia stato nominato alcun direttore generale, la retribuzione di risultato, ovviamente differenziata, viene collegata al monte salari complessivo dellente, nella forma di una percentuale, ponendo per ciò stesso il pericolo di una contrapposizione tra segretari e dipendenti dei Comuni e delle Province, che rischia di essere letale per la categoria, soprattutto nei piccoli Comuni.
H) Il riconoscimento dellapposita indennità di direzione ai segretari nominati direttori generali o ai quali dette funzioni siano state attribuite, indipendentemente dalle dimensioni dellente, appare il riconoscimento di un principio di giustizia, ma il riferimento al limite minimo differenziato, per i segretari dirigenti alla retribuzione di posizione prevista per i segretari generali e per i segretari non dirigenti allindennità di direzione attuale, rischia di perpetuare la conferma dellingiusta divisione della categoria tra un nucleo di pochi eletti ed una massa di tanti esclusi: ci si sarebbe potuti riferire, anche per una questione di principio a quanto previsto per i dirigenti. Si è rimasti invece addirittura al di sotto delle stesse previsioni della direttiva Prodi!!.
Se queste sono le proposte per il rinnovo contrattuale, cè di che essere preoccupati.
Vi sono tuttavia altre posizioni ben diverse e ben più attinenti alle richieste ed alle esigenze della categoria: è in corso di rifinitura una proposta di piattaforma contrattuale, molto più articolata e dettagliata, predisposta da un gruppo di segretari che sono componenti delle sezioni regionali dellAgenzia del Nord Italia, che sarà ulteriormente migliorata, in base ai contributi propositivi che stanno provenendo dai colleghi, al fine di approntare fimalmente una normativa esaustiva e che porti ad una adeguata tutela, valorizzazione e riconoscimento per tutti i componenti della categoria, in particolare per i tantissimi, che fino ad ora hanno ricevuto poco o nulla.
A fronte di tutto questo poi si ha la circolare A.N.C.I. Veneto del 6/10/1998, da cui si deduce che, non essendovi per ora alcuna norma contrattuale, nessun compenso dovrebbe competere ai segretari ai quali siano affidate o le funzioni di direttore generale o anche quelle di responsabile e preposto ad uno o più uffici e servizi, stante per ora il disposto dellart. 17, comma 68 lettera c) della L. 127/97.
Contro questa presa di posizione dellA.N.C.I. Veneto, che contrasta in modo evidente con i principi stabiliti dagli artt. 3 (eguaglianza di trattamento) e 36 (giusta ed equa retribuzione) della Costituzione e anche con il principio pur deducibile dellart. 2099 del codice civile della determinazione della retribuzione da parte del giudice, secondo criteri di equità, se essa non possa determinarsi in base al C.C.N.L. od agli usi vigenti, appare indispensabile una ferma presa di posizione da parte delle Organizzazioni Sindacali e la richiesta di un incontro unitario con il Presidente dellA.N.C.I. Veneto, per ottenere una modifica della circolare in questione.
Il Coordinatore Regionale FIST-CISL
per i Segretari Comunali e Prov.li
Dott. Alessandro Romito