Intervento al Convegno Interregionale di Reggio Calabria del 19 dicembre 1998.

di

Alessandro Romito
Segretario Capo del Comune di Stra (Ve)

Dopo i numerosi ed assai qualificati interventi che mi hanno preceduto, ormai a conclusione di questo Convegno, per l’organizzazione del quale un merito particolare ritengo spetti, tra i diversi Patrocinatori, al CO.N.A.U.SE.R. ed al suo Presidente il collega dott. Carmelo Ioculano, mi pare opportuno segnalare alcuni ulteriori aspetti della riforma dello status dei segretari comunali e provinciali, oltre a quelli già in precedenza ampiamente illustrati, che verrebbero senz’altro travolti, di fronte al giudizio di legittimità costituzionale.

Un primo aspetto è rappresentato dal consolidamento legislativo, contenuto nel comma 67 dell’art.17 della Legge 15 maggio 1997 n.127, della suddivisione della categoria dei segretari comunali e provinciali in dirigenti e funzionari, per altro accomunati dall’essere ancora pubblici dipendenti dall’apposito Agenzia, costituita per la gestione del relativo albo.

Tale suddivisione di una categoria, che dovrebbe invece essere unitariamente inquadrata nella dirigenza del settore Autonomie Locali, data l’unicità e l’unitarietà della funzione esercitata, indipendentemente dalle dimensioni demografiche dell’Ente, presso cui si svolge, come del resto riconosciuto anche da alcune sentenze di alcuni importanti Tribunali Amministrativi Regionali (es:il T.A.R. Toscana) è per altro ribadita, con il richiamato alle tabelle A e B allegate al D.P.R.23.6.1972 n. 749, che del resto riproponeva, con alcune modifiche, le tabelle a suo tempo allegate alla legge 8 giugno 1962 n.604, contenuto nell’art.35 lett. i), comma 1° del D.P.R.4 dicembre 1997 n. 465, contenente il Regolamento, recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con l’espressa esclusione di tali tabelle dall’abrogazione.

Come si ricorderà la normativa previgente stabiliva il tetto di popolazione dei 10.000 abitanti, per le sedi di segreteria comunale, al cui titolare non era riconosciuta la qualifica di dirigente, ma solo di funzionario, sia pure inquadrato, per effetto delle norme di legge e contrattuali (da ultimo il D.P.R.17.1.1990 n. 44) previgenti e dell’appartenenza al comparto del personale dei Ministeri, all’ingresso nella professione, nell’ottava qualifica funzionale e dopo un certo periodo di servizio (due anni), nella nona qualifica funzionale, qualifica per altro non più contemplata nella disciplina contrattuale del nuovo comparto di inquadramento (Regioni ed Autonomie Locali), con riferimento ai Comuni ed agli altri Enti Locali, già con il D.P.R.25.6.1983 nr.347.

Tale discriminante, al di là della previsione di inserimento nella fascia professionale corrispondente alle sedi di segreteria comunale con popolazione compresa tra i 10.001 ed i 65.000 abitanti, vale a dire rientranti nell’ambito di quelle classificate come segreterie generali di classe seconda, operata, fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art.12, comma 1° lettera c) del D.P.R.465/97, per i segretari con almeno nove anni e sei mesi di servizio, a tale titolo, non anche ad altro titolo, come ribadisce anche la delibera del Consiglio Nazionale d’Amministrazione nr.5/5 del 18.3.1998, continua ad operare in virtù dell’espresso mantenimento in vigore delle Tabelle A e B sopra menzionate.

Per tal motivo anche l’acquisizione della titolarità di tali sedi di segreteria generale non sarebbe di per sè sufficiente ad attribuire la qualifica dirigenziale, bensì solo il trattamento economico corrispondente alla sede ricoperta, con le conseguenze che si possono ben comprendere, alla luce del dettato dell’art.202 del T.U. impiegati civili dello Stato, che quanto meno stabilisce il principio generale del divieto di reformatio in peius del trattamento economico del pubblico dipendente, anche qualora passi ad altra amministrazione, sicché in caso di passaggio a sedi di classe inferiore, si avrebbe, allo stato, conseguente riduzione del trattamento stipendiale, nel caso di acquisizione della nuova titolarità di sede, salve le voci stipendiali connesse direttamente alla qualifica posseduta all’entrata in vigore della riforma.

Questa ingiusta discriminazione, cui corrisponde anche un diverso trattamento economico, è estremamente rilevante, se si pensa che l’85% circa degli 8.103 comuni italiani ha una popolazione che non raggiunge i 10.000 abitanti: se ne deve concludere che i quattro quinti della categoria restano ancora esclusi sia dalla qualifica dirigenziale, che dal trattamento economico corrispondente e, dopo l’ultimo contratto collettivo, anche previdenziale, visto che solo il contratto collettivo dei segretari inquadrati nella dirigenza prevede il computo per intero, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, di tutte le voci del trattamento economico, sia accessorio, che fondamentale.

Appare evidente, sotto questo profilo il netto contrasto con i principi previsti dagli articoli 3 e 36 della Costituzione, che sanciscono il principio dell’uguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale ed il principio della proporzionalità, cioè corrispondenza tra il trattamento economico, la retribuzione spettante e la quantità e qualità del lavoro svolto.

Ma un altro aspetto appare degno di rilievo, sotto il profilo dell’incostituzionalità: il trattamento riservato in ordine all’accesso ed all’iscrizione all’albo, ai vice segretari, che ne facciano domanda, nei termini previsti dal Regolamento.

Ora l’art.17, comma 83 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 ha stabilito che fino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, l’ammissione all’albo nel grado iniziale è disposta in favore, dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento, ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.

L’espressione introdotta con la congiunzione "ovvero", parrebbe autorizzare un’interpretazione, secondo la quale l’estensione ai vicesegretari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, con almeno quattro anni di servizio, alla data sopra ricordata e fino all’espletamento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale e di reclutamento dei nuovi segretari, possono chiedere l’iscrizione nella fascia iniziale dell’albo professionale, vale a dire nella fascia di accesso, in alternativa ai vincitori ed agli idonei nei concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della riforma doveva intendersi come modalità straordinaria temporanea di reperimento immediato di figure professionali con una preparazione professionale idonea a svolgere le funzioni di segretario, almeno in una prima fase di avvio della riforma, in particolare nei piccoli Comuni, di fronte anche al prevedibile protrarsi dei tempi per l’istituzione della scuola e per l’avvio dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale per il passaggio nelle fasce superiori e l’acquisizione delle corrispondenti idoneità e dei corsi-concorso di reclutamento.

L’originario intendimento di porre rimedio ai vuoti causati da una fuga generalizzata dalla professione dei colleghi che non condividevano questa riforma, fuga, per altro, assai tenuta da parte del Ministero dell’Interno e dallo stesso Sindacato Autonomo dell’U.N.S.C.P., all’indomani dell’approvazione di una riforma che ha cambiato nettamente le regole e stravolto la stessa disciplina del rapporto di lavoro, sorto in virtù di procedura concorsuale, sia all’ingresso nella professione, sia nelle ulteriori fasi di avanzamento nella qualifica e nella stessa costituzione del rapporto di servizio presso la sede di segreteria, avrebbe potuto giustificare una normativa eccezionale e temporanea che consentisse un’immissione massiccia di vicesegretari, purché fosse stata osservata la piena parità dei requisiti prescritti, sia come anzianità di servizio, sia sotto l’aspetto dei titoli professionali e di studio richiesti, sia per l’accesso alla fascia iniziale dell’albo, sia per l’iscrizione alle fasce superiori e purché tale principio fosse stato osservato anche con riguardo ai segretari incaricati di reggenza e/o supplenza in sedi appartenenti ad una classe alla quale non avrebbero potuto accedere senza concorso e/o anche preventivo esame di idoneità alla segreteria generale.

Se si fossero prescritti identici requisiti di accesso e progressione in carriera, con un apposito regime transitorio e poi in via permanente, nel rispetto tuttavia di criteri di giustizia e di equità che sono stati invece assolutamente disattesi, sia dalle norme di legge, sia ed in maggior misura ancora dal regolamento attuativo dell’art.17, comma 78 della L.127/97, non si sarebbe dato il via a quel fenomeno che qualcuno ha chiamato "assalto alle sedi" e che spesso ha determinato di fatto se non anche di diritto l’estromissione e l’esclusione di numerosi segretari anche generali di grande esperienza, onestà e preparazione e soprattutto di indipendenza intellettuale da indebite pressioni di qualsiasi tipo, nell’esercizio della preminente funzione di cerniera interna della legalità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni locali.

Si è avuto un ricorso diffuso ed esasperato a candidati ed aspiranti anche a sedi prestigiose, talora con pochi o pochissimi anni di servizio, ma considerati da numerosi amministratori locali come collaboratori più validi e più consoni al "nuovo indirizzo interpretativo ed applicativo" delle norme di legge e di regolamento e pienamente convinti dell’asserita bontà della riforma, senza alcun’altra considerazione se non per criteri come la permanenza da diversi anni alle dipendenze dello stesso Ente, la residenza in loco, le simpatie più o meno velate di carattere personale o anche politico, dal momento che si è arrivati a sostenere, sia pubblicamente, sia in taluni atti di costituzione in giudizio degli Enti contro i segretari non confermati, che avevano presentato legittimamente il proprio ricorso al T.A.R., che ormai dopo la riforma la figura del segretario comunale ha acquisito una valenza chiaramente politica, per non dire di partito o di schieramento, a scapito del ruolo di garanzia e di imparzialità, che dovrebbero comunque ancora caratterizzare le funzioni del segretario comunale, con particolare riguardo alla conformità dell’azione amministrativa dell’Ente, alle norme dell’ordinamento giuridico e di regolamento e statutarie dell’Ente stesso.

Di fronte a questo pericolo, che poi si è concretato nell’attuale situazione di assoluta confusione ed indeterminatezza di regole, in cui i più forti, al di là delle proprie obiettive ragioni, saranno sempre o il più delle volte in grado di spuntarla sugli altri, che sono ligi alle regole ci sarebbe stato bisogno di chiarezza esemplare, anche a costo di qualche ritardo nell’avvio della riforma.

I commi 6, 7 ed 8 dell’art.12 del D.P.R.4 dicembre 1997 nr.465, avrebbero dovuto, nelle intenzioni degli autori del testo del regolamento, chiarire il significato della disposizione di legge contenuta nell’art.17, comma 83 della L.127/97 e quindi in sostanza dare attuazione alla delega contenuta nel combinato disposto dell’art.17, commi 78, 83 ed 84, per quanto qui interessa ed alle restanti disposizioni dell’art.17 della Legge 15.5.1997 nr.127, concernenti il rapporto di lavoro con l’Agenzia Autonoma e di servizio con le sedi di segreteria comunale e provinciale, nel rispetto però dei paletti posti dal legislatore e soprattutto dei principi sanciti dalla Costituzione, che resta sempre la fonte normativa suprema dell’intero ordinamento giuridico italiano.

Vediamo invece cos’è avvenuto.

Il comma 5° dell’art.12 del Regolamento, giustamente prevede che solo dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili nell’albo ( si usa solo il termine funzionari e non anche quello di dirigenti...), e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo, ai sensi dell’art.18, il Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia Autonoma dispone l’iscrizione nell’albo nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente a quattro posti ed a due posti di segretario comunale in esperimento, nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta ed a 163 ed a 297 posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l’ordine delle relative graduatorie, fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.

Parrebbe pertanto che solo ove residuino dei posti nel numero complessivo degli iscrivibili nell’albo nazionale, una volta effettuato l’adempimento connesso all’iscrizione dei segretari risultati vincitori ed idonei nei concorsi banditi negli anni 1995 e 1996 nell’ambito della Regione Autonoma Valle D’Aosta ed a livello nazionale, possa poi procedersi all’iscrizione, sempre nella fascia iniziale di ingresso, dei vice segretari in possesso dei requisiti previsti dal comma 83 dell’art.17, tra i quali, per altro non figura anche il possesso del titolo di studio prescritto invece per l’accesso alla professione di segretario comunale e provinciale (il diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio ed equipollenti), di cui all’art.13, comma 1° del Regolamento.

Appare invece subito evidente il favor del legislatore a favore dei vicesegretari e, per altro aspetto dei segretari che pur già di ruolo siano però incaricati come reggenti o supplenti, tale da far prevedere al 6° comma dell’art.12 del regolamento di cui al D.P.R.465/97, che i vicesegretari in possesso dei requisiti di cui all’art.17, comma 83 della L.127/97 (tra i quali figura solo il requisito del servizio continuativo quadriennale alla data di entrata in vigore della legge, senza alcun riferimento al titolo di studio posseduto), possano, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, in sede di prima applicazione e fino all’espletamento dei corsi di formazione e reclutamento per i segretari, chiedere l’ammissione all’albo nella prima fascia professionale.

Detta iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all’albo, determinato dal Consiglio nazionale d’amministrazione, ai sensi del comma 5°.

Come se non bastasse tale favore a vantaggio di una categoria, per la quale vi è l’esonero dall’obbligo del possesso del requisito del titolo di studio universitario, per l’accesso alla professione di segretario comunale, quasi che il solo servizio continuativo quadriennale equivalga al diploma di laurea necessario per l’accesso alla professione e, pertanto, lo renda un requisito inutile, provvedono in modo assolutamente e gravemente illegittimo, sia con riguardo al dettato della stessa legge 127, sia con riguardo ai principi costituzionali, le disposizioni di cui ai commi 7 ed 8 dell’art.12 del D.P.R.465/97.

Il comma 7° infatti, contrariamente al principio sancito giustamente dal comma 5°, prevede il concorso della procedura di iscrizione nella fascia iniziale dell’albo dei segretari risultati vincitori ed idonei nei concorsi di cui al citato comma 5°, con la procedura di iscrizione dei vicesegretari che ne hanno fatto richiesta, costituendo di fatto non solo una lesione almeno potenziale, se non effettiva, nel caso di insufficienza dei posti disponibili, per l’iscrizione all’albo, al diritto dei vincitori dei concorsi per l’accesso alla professione di segretario comunale e provinciale e degli stessi idonei, per scorrimento della graduatoria, in base al disposto degli artt.3, comma 20 della L.24.12.1993 nr.537, che prevede ancora il principio generale per l’accesso ai posti di pubblico impiego, la procedura del pubblico concorso (e della selezione pubblica, per le relative qualifiche ex art.16 L.56/87) e 36 del D. Leg.vo 29/93 e della validità prima triennale delle relative graduatorie ed ora ridotta a soli 18 mesi (art.15, comma 7° del D.P.R.9.5.1994 nr.487, come modificato dal D.P.R.30.10.1996 nr.693 ed art.28, comma 2° dl D. Leg.vo 3.2.1993 nr.29, a mente dell’art.39, comma 13 della L.27.12.1997 nr.449) e contrasta con il principio generale di cui all’art.97, comma 2° della Costituzione, per cui agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (non certo dal Regolamento) secondo regole oggettive, che garantiscano il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Anche sotto questo profilo della riduzione del termine di validità delle graduatorie, in mancanza della rigorosa osservanza del principio tempus regit actum e quindi dell’ultrattività della norma modificata, nel testo previgente, con l’iscrizione di tutti i vincitori e gli idonei nei concorsi indetti negli anni 1995 e 1996, per l’accesso alla professione, gli interessati a cui dovesse venir opposto il decorso del più breve nuovo termine dei 18 mesi di validità della graduatoria di appartenenza, come fondamento della norma regolamentare di cui al comma 7° dell’art.12 del D.P.R. 4.12.1997 nr.465, che pone in posizione di assoluta parità coloro che hanno sostenuto il concorso per l’accesso alla professione di segretario comunale, risultandone vincitori o comunque idonei, con i vicesegretari, che già sono incardinati nell’Ente locale come dipendenti, funzionari o dirigenti, in virtù di apposito concorso per il posto di vicesegretario e non di segretario comunale, rappresenta un ulteriore vulnus ai principi di eguaglianza e parità di trattamento, di cui all’art.3 della Costituzione ed ai principi di imparzialità, buon andamento della pubblica amministrazione e del generale accesso ai posti della stessa, mediante pubblico concorso, di cui rispettivamente al primo ed al secondo comma dell’art.97 della Costituzione.

Vorrei solo ricordare a questo proposito come solo con la sentenza nr.453 del 14 luglio 1990 della Corte Costituzionale, furono esclusi dalle commissioni giudicatrici dei concorsi, in particolare da quelle relative ai concorsi per le assunzioni negli enti locali, coloro che non potevano qualificarsi esperti nelle materie delle prove concorsuali e, tra questi, gli amministratori locali e solo con il recepimento di tale principio negli artt.36, comma 3° lett. c) del D. Leg.vo 3.2.1993 nr.29 e successive modifiche e 9, comma 2° del D.P.R.9.5.1994 nr.487, come modificato dal D.P.R.30.10.1996 nr.693, si sono potuti, anche se non completamente, evitare o comunque fortemente ridurre i condizionamenti che potevano influire sulla valutazione delle prove dei candidati nei concorsi e nelle prove selettive.

La continuità del servizio presso il medesimo ente anche per più anni può senz’altro aver costituito un motivo dominante di questo favore legislativo e regolamentare per i vicesegretari, al di là delle numerose, assai qualificate e notevoli professionalità presenti in tale categoria.

Il comma 8° dell’art.12 del D.P.R.465/97 prevede poi un’ulteriore spropositata norma di favore per i vicesegretari ed anche i semplici incaricati delle funzioni di segretario, che, alla data di entrata in vigore della legge 127/97 nel triennio antecedente, per almeno sei mesi abbiano svolto le funzioni di reggente o supplente della sede di segreteria comunale o provinciale e per coloro che comunque, sia in posizione di semplici incaricati o di vicesegretari reggenti o supplenti, svolgano le funzioni di reggenza o supplenza, rispettivamente della sede di segreteria vacante di titolare, o il cui titolare sia assente od impedito o temporaneamente assegnato o distaccato.

Per la prima categoria, vale a dire degli incaricati, come segretari, già di ruolo, della reggenza o supplenza e per i vicesegretari reggenti o supplenti, per almeno un periodo di sei mesi nel triennio antecedente all’entrata in vigore della Legge 15.5.1997 nr.127, con riferimento, quindi alla data del 18 maggio 1997, è prevista la possibilità, una volta chiesta ed ottenuta l’iscrizione nella prima fascia, acquisito il parere favorevole del Sindaco o del Presidente della Provincia (e come potrebbe non essere tale, rispetto ad un segretario anche con un curriculum professionale ben più corposo, ma "sconosciuto" al capo dell’amministrazione ?) di presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R.465/97, nel caso degli incaricati e, nel caso dei vicesegretari, nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione nella prima fascia, apposita domanda di iscrizione nella fascia professionale dell’albo, corrispondente a quella di appartenenza dell’Ente, presso cui hanno svolto tali funzioni di reggenza e/o supplenza.

Anche per coloro, e siamo al secondo gruppo di beneficiati, che per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della riforma e quindi del Regolamento, si trovavano o come segretari incaricati o come vicesegretari reggenti o supplenti, è prevista la possibilità, una volta ottenuta l’iscrizione alla prima fascia, se già prima non erano segretari comunali di ruolo, di proseguire nell’espletamento della reggenza o supplenza, con il consenso del Sindaco del Comune o del Presidente della Provincia, presso cui svolgono le loro funzioni, fino all’assunzione, da parte del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia, delle determinazioni previste dal presente comma, vale a dire, fino all’iscrizione nella fascia superiore, generalmente corrispondente almeno alla qualifica dirigenziale posseduta come vicesegretario o al solo trattamento economico goduto come segretario incaricato o a quella immediatamente inferiore alla fascia di appartenenza dell’Ente, come del resto verificatosi fino ad ora, senza corsi e concorsi di sorta, nè esami di idoneità, che invece valgono per la generalità dei segretari "privi di Santoli in Paradiso".

Per queste due categorie di "beneficiati" è prescritto dal comma 7° comma dell’art. 12 del Regolamento, il possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono l’accesso alla professione di segretario comunale.

Per i segretari comunali invece, in base al combinato disposto degli artt.12 e 14 del Regolamento l’accesso a fasce superiori a quella di appartenenza resta subordinato al superamento di un apposito corso, con relativo esame di accertamento conclusivo, il cosiddetto esame di idoneità (evidentemente la categoria dei segretari è stata ritenuta dal legislatore, non si sa se per il suo attaccamento al principio di legalità e per la propria indipendenza di giudizio, in generale, meno "preparata ed aggiornata", come se i concorsi per l’idoneità alla qualifica superiore e quelli per raggiungere la titolarità di questa o quella sede di segreteria, fino a ora siano stati o siano considerati assolutamente inidonei a garantire una maggiore professionalità), insomma si è cercato in tutti i modi di legalizzare e normalizzare il deleterio fenomeno delle supplenze e reggenze prolungate od a tempo indeterminato, che già prima della riforma erano condizionate da fattori che poco o nulla avevano ed hanno a che fare con i criteri di trasparenza e professionalità che pure dovrebbero ancora presiedere anche al conferimento degli incarichi, inclusi quelli di natura dirigenziale, a mente dell’art.97 della Costituzione e dell’art.28 del D.Leg.vo 3.2.1993 nr.29 e successive modificazioni, con l’asserito pretesto dell’esigenza di supplire ad una stimata carenza di segretari in possesso dei prescritti requisiti, per l’accesso in particolare alle sedi di segreteria generale, oltre che a quelle di fascia iniziale, che diversamente si temeva di non poter coprire, a fronte di una temuta fuga generalizzata da questa professione, in virtù delle nuove regole imposte dal legislatore.

Si tratta, come si vede, del consolidamento normativo dell’antica regola dei facta praeterita e quindi del tentativo di legittimare prassi illegittime assai diffuse nella gestione della categoria, avallate spesso, su richiesta di questo o di quell’amministratore, dalle Prefetture e dallo stesso Ministero dell’Interno, ai quali un tempo competeva il governo della categoria.

Occorre dire anche che purtroppo la mancanza di trasparenza, di rispetto della legalità e di eguaglianza di trattamento, in particolare nell’assegnazione delle sedi di segreteria più ambite, che tante divisioni e tanti danni ha portato alla categoria, si è ritorta contro la categoria, isolandola e dividendola e rendendola in tal modo incapace, fino ad ora, di reagire efficacemente ad una riforma attuata contro di essa e oggetto di scambio tra la classe di Governo e la generalità della classe degli amministratori locali, che hanno chiesto ed ottenuto piena libertà da qualsiasi vincolo e controllo, mano libera nel conferimento di incarichi dirigenziali e di quelli equivalenti di responsabile di servizi ed uffici.

Come si vede quindi, a conclusione di queste rapide considerazioni, il regolamento stesso non solo si pone in contrasto con i principi sanciti dagli artt.3, 36, 97, 1° e 2° comma, 98 della Costituzione, ma con la stessa legge 127, art.17, comma 83, che ha previsto solamente in via temporanea, fino all’espletamento delle procedure per lo svolgimento dei corsi di formazione e di reclutamento per la progressione e, rispettivamente l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali, l’ingresso in posizione iniziale di carriera per i vicesegretari che, avendo maturato almeno quattro anni di servizio alla data di entrata in vigore della legge, ne facciano richiesta. Non si fa parola di altre modalità di accesso e progressione in carriera diverse, per i vicesegretari.

Le ulteriori vie preferenziali sancite dal combinato disposto dei commi 6, 7 e soprattutto 8 dell’art.12 del D.P.R.4.12.1997 nr.465, oltre alle gravi incertezze ed oscillazioni interpretative dello stesso Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia, in ordine a tutta la complessa problematica sopra esposta, non solo confermano le evidenti violazioni delle norme costituzionali sopra richiamate, ma anche degli stessi limiti della delega per l’esercizio della potestà regolamentare, da parte del Governo, contenuta nel combinato disposto dei commi 78 ed 83 ed 84 dell’art.17 della L.15.5.1997 nr.127, per gli aspetti che qui possono interessare.

Appare quindi auspicabile che la categoria esca dallo stato di prostrazione ed abbattimento, nel quale l’hanno cacciata l’inusitato modo di procedere legislativamente, da parte del Governo e dello stesso Parlamento, prescindendo dalla ricerca del reale consenso degli interessati ed accanto alle necessarie azioni a livello sindacale e politico, dirette a sensibilizzare su questioni fondamentali come quelle sopra delineate l’opinione pubblica e le forze politiche che ancora serbano rispetto per i principi costituzionali e per il principio di legalità, propongano le necessarie azioni sia a livello di proposte di iniziativa legislativa almeno per modificare gli aspetti più clamorosamente illegittimi, sotto il profilo costituzionale, della riforma in oggetto, sia a livello di ricorso in sede giurisdizionale, possibilmente con richieste di pronuncia alla stessa Corte Costituzionale, che appare ancora l’unico Organo in grado di garantire il rispetto e l’osservanza della Legge Fondamentale di questa nostra Repubblica.

La legalità deve essere un valore sentito, praticato e vissuto dai colleghi e dagli operatori della Pubblica Amministrazione e dagli stessi Amministratori, non tanto come formalistico ossequio al dettato normativo, ma come riconoscimento, valorizzazione e rispetto dei beni giuridici e degli interessi che nella loro complessità e molteplicità, il legislatore ha ritenuto di salvaguardare, sia con norme di rango costituzionale, sia con norme di legislazione ordinaria, pena il declino dello stato di diritto ed il profilarsi di un avvenire assai incerto ed oscuro, sia per le Autonomie Locali, sia per la stessa democrazia fondata sulla Costituzione del 1948.

Voglio sperare che su questi scottanti problemi, che investono tutte le posizioni di responsabilità esistenti in seno alle Pubbliche Amministrazioni e riguardano anche i cittadini nel loro diritto fondamentale ad un equo e legittimo trattamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche a livello locale, i vertici delle maggiori Organizzazioni Sindacali, in particolare della CISL, non restino insensibili e in un’atteggiamento puramente attendista o peggio passivo, ma facciano sentire tutto il loro peso a tutela dei diritti dei lavoratori appartenenti a questa categoria così bistrattata dal legislatore e degli stessi cittadini. E che si possa intervenire con prospettive di successo, lo dimostra del resto la vicenda dei responsabili degli uffici e dei servizi anche nei piccoli comuni, con la legge 191/98 ed il susseguente accordo quadro del luglio 1998, recepito nell’ipotesi di intesa contrattuale per il personale dipendente degli Enti Locali, siglata il 4 novembre 1998, che ha portato ad un riconoscimento economico di rilievo alle posizioni suddette.

Altre categorie di lavoratori del resto stanno difendendo con grandi sacrifici il proprio posto di lavoro ed i diritti contrattualmente garantiti, contro gli attacchi del Governo e di questo o quel Ministro o Direttore Generale, anche a costo di rischiare personalmente e direttamente, contro riforme calate dall’alto, senza la ricerca del consenso di coloro ai quali sono destinate

Reggio Calabria, 19 dicembre 1998

Alessandro Romito

Segretario Capo del Comune di Stra (Ve)

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